SCOPO E CONTENUTO
Capitolato generale per i contratti industriali di servizi di ricerca e sviluppo
SCOPO E CONTENUTO
CAPO I - Disposizioni Generali
A. Contenuti del contratto
B. Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione
CAPO II - Contratto
A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici PREMESSE
ART. 1 Natura delle premesse ART. 2 Oggetto del contratto ART. 3 Durata del contratto ART. 3 bis Piano di rientro
SEZIONE I FASE DI INVESTIMENTO
ART. 4 Piano delle attività
ART. 5 Prezzo/Valore contrattuale ART. 6 Piano e modalità di pagamento ART. 7 Penali
ART. 7 bis Premio di accelerazione
ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora ART. 9 Oneri fiscali
ART.10 Garanzie definitive
B. Responsabilità
ART.11 Responsabilità del Contraente ART.12 Subappalto/Divieto di Subappalto ART.13 Documentazione
C. Organizzazione e controllo delle attività
ART.14 Organizzazione dell’ASI ART.15 Organizzazione del Contraente
ART.16 COMMISSIONE/INCARICATO UNICO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ (per
contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro) ART.17 Modifiche
ART.18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto ART.19 Garanzia
ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali ART.21 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente ART.22 Materiali di provenienza estera
ART.23 Permessi e autorizzazioni ART.24 Trasporti e assicurazioni
ART.25 Comunicazioni e corrispondenza ART.26 Sospensione delle attività ART.27 Recesso unilaterale dell’ASI ART.28 Risoluzione del contratto ART.29 Causa di forza maggiore
ART.30 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione - Utilizzazioni future ART. 31 Valorizzazione dei risultati e trasferimento tecnologico e scientifico ART.32 Regime di segretezza
ART.33 Assicurazioni sociali ART.34 Foro competente
ART.35 Quadro normativo di riferimento ART.36 Codice di comportamento ASI ART. 37 Trattamento dei dati personali
ART. 38 Pari opportunità e inclusione lavorativa
ART. 39 Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e principio del tagging clima e digitale
ART. 40 Principio del superamento dei divari territoriali
SEZIONE II FASE DI GESTIONE OPERATIVA DELLA CONCESSIONE
ART. 41 Gestione operativa
ART. 42 Servizi di disponibilità e accessori ART. 43 Altre categorie di servizi
ART. 44 Sospensione dei servizi
ART. 45 Diritto di gestione e diritto di godimento ART. 46 Equilibrio economico-finanziario
ART. 47 Riequilibrio economico-finanziario ART. 48 Garanzie per la gestione operativa
ART. XX Conclusione del rapporto concessorio ART. XX Rinvio interno
APPENDICE A DOCUMENTAZIONE
Valutazione della documentazione tecnica Presentazione della documentazione Rapporti di avanzamento
Rapporto mensile Lingua
APPENDICE B
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
Riunioni Contrattuali ASI-Contraente Riunioni di lavoro
Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI Verbali
APPENDICE C
1. Flusso per l’approvazione delle proposte di modifica
2. Esempio Project Directive
3. Esempio Engineering Change Proposal
4. Risultanze del CRB
APPENDICE D
MODIFICHE
APPENDICE E
METODOLOGIA DI CONTROLLO DEI COSTI
APPENDICE F
COGNIZIONI E BREVETTI
SCOPO E CONTENUTO
Il presente documento contiene le norme generali applicabili a tutti i contratti dell’ASI relativi all’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo relativi alle attività spaziali industriali nonché l’articolato standard del testo contrattuale in vigore presso l’ASI, dell’allegato tecnico e di gestione, dell’allegato cognizioni e brevetti. Le metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente Capitolato.
Sono evidenziati in corsivo gli articoli che dovranno essere specificati in ogni singolo contratto.
Qualora nei singoli contratti, in relazione alla specificità delle attività, debbano essere inseriti patti difformi da quelli contenuti nel presente Capitolato, tali eventuali deroghe pattuite debbono essere esplicitamente menzionate nel contratto.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
A. Contenuti del contratto
Il contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:
a) Quadro normativo di riferimento
b) le Parti;
c) le Premesse;
d) l’oggetto;
e) la struttura industriale;
f) la durata delle attività contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi;
g) gli eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave;
h) il prezzo e la sua tipologia;
i) l’imponibilità o meno ai fini IVA;
l) il piano e le modalità di pagamento;
m) gli indirizzi per la corrispondenza;
n) clausola penale
o) garanzie
p) Recesso unilaterale
q) Risoluzione del contratto
r) Foro competente
s) l’accettazione delle presenti norme generali e l’evidenziazione delle eventuali deroghe pattuite
t) Allegato Tecnico Gestionale.
B. Contenuti dell’Allegato Tecnico Gestionale
L’Allegato Tecnico Gestionale deve contenere, tra l’altro, quanto segue:
a) composizione qualitativa e quantitativa delle attività;
b) la documentazione tecnica applicabile e di riferimento;
c) criteri di successo;
d) requisiti tecnici, e modalità di progetto e di interfaccia;
e) i documenti che debbono essere prodotti dal Contraente, con l’indicazione della riunione di programma alla quale i documenti stessi debbono essere presentati;
f) la struttura ed il piano dei lavori; l’organizzazione industriale;
g) le modalità tecniche di esecuzione ed il livello di qualità;
h) le responsabilità, le interfacce e le modalità specifiche di controllo dei lavori;
i) la descrizione dei risultati attesi dall’affidamento, della fornitura contrattuale sia documentale che relativa all’H/W, al S/W, ai modelli matematici sviluppati.
CAPO II
Contratto
Contratto ASI n…… “……”
Codice Unico di Progetto (CUP)……… Codice Identificativo Gara (CIG)…….
TRA
L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale ------ e domiciliato per la carica presso la sede dell’ASI, xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx
E
La Società/ Il Mandatario RTI1 / Il Rappresentante del Consorzio2 (d'ora innanzi indicata come Contraente/Concessionario) con sede legale in con capitale sociale di Euro
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di – Codice Fiscale n. e Partita IVA n. rappresentata da nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxx.
Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nella documentazione di gara, nel presente contratto e nell’Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati;
Il presente Contratto consta: di n articoli
tutti gli articoli del Capitolato Generale. Nel caso in cui qualche articolo del Capitolato non debba essere compreso verrà comunque riportato nell’indice e nel testo verrà indicato come N.A.
e di un Allegato Tecnico-Gestionale di n. …. pagine.
A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici
PREMESSE
[Descrizione sintetica del contesto:]
1 In caso di RTI inserire dati mandato speciale di rappresentanza che dovrà, tra l’altro, comprendere le clausole di tracciabilità.
2 Inserire dati di riferimento dell’atto costitutivo del consorzio
qualora applicabile
L’iniziativa XXXX è stata posta in essere in esecuzione della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 “SatCom”, M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”), M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy” in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC)].
[altri visti riguardanti la Convenzione…]
L’iniziativa ……………. ha per oggetto sperimentazioni ad alto rischio tecnologico, attività dimostrative e di sperimentazione relative a parti, materiali e processi, ad alto rischio tecnologico, basate sulla ricerca e prova di metodi o applicazioni nuove, anche mediante loro verifica sul terreno dell’esperienza.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASI n del … è stato autorizzato l’avvio di
una procedura negoziata da esperire ai sensi degli artt. 180, 158 e 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici - preceduta da indagine di mercato per l’affidamento L'attività in parola rientra tra i servizi di ricerca e sviluppo, CPV
……… "--------------------", da considerarsi esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/16 secondo le previsioni di cui all'art. 158 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in quanto:
a) non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita "i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice. e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell' esercizio della sua attività,". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno all’ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l’uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità scientifica e industriale al fine di consentirne l'utilizzazione per successive attività di ……….. [CONTESTUALIZZARE SULLA BASE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO CON RIFERIMENTO AI POTENZIALI CASI DI USO FUTURO DEI RISULTATI] .
[oppure]
b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice”. Le attività, infatti sono cofinanziate dal Contraente come meglio specificato nel successivo articolo 5.
In data… è stato pubblicato, sul sito istituzionale, apposito Avviso di
Indagine di mercato con scadenza ………………………., finalizzato ad individuare gli operatori economici in possesso delle competenze scientifiche e tecnologiche più adeguate per la realizzazione delle attività relative a………………………………………….
Visto lo schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato” approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021;
Con decreto del Direttore Generale dell’ASI n. …….. del è stata quindi avviata la
procedura negoziata rivolta agli operatori economici ritenuti idonei alla partecipazione in esito alla valutazione delle candidature pervenute in risposta all’ Avviso di Indagine di mercato. La valutazione delle offerte pervenute è avvenuta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta presentata dalla Soc./RTI è risultata, in base ai criteri indicati nella
Richiesta di Offerta, quella economicamente più vantaggiosa per un importo corrispondente ad €………..) (Euro importo in lettere/00) (IVA, di cui € ,00
(Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed € ,00 (Euro importo in
lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a mesi.
[oppure]
- che, l’offerta economica pervenuta dalla società …… (Prot. …… del ) pari ad €
……….,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA ……), è stata valutata da parte della Commissione di congruità (nominata dal Direttore Generale con Decreto n del
…….), che ha ritenuto congruo il prezzo di € ……,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA
…… ) di cui € ,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed €
…………..,00 (Euro importo in lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a mesi;
- che, con comunicazione prot. ………. del ………… (prot. ASI n. ……….. del ,) la
Società …. ha accettato l’importo congruito.
Il Direttore Generale, con decreto n. , del previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della procedura (O dal RUP
- in caso di verifica di sospetta anomalia dell’offerta- cfr. bando tipo ANAC -), ha aggiudicato l’appalto in favore di ; la predetta aggiudicazione è stata comunicata in data ………………………
L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice;
È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione [ove applicabile].
[In caso di fasi successive:]
Considerato
- Che in data ../../…. è stato pubblicato sul sito dell’ASI l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti economici in grado di svolgere le attività di fase …/… del progetto …..
L’art. xx del citato avviso dispone quanto segue: “Resta inteso che l’eventuale soggetto affidatario delle suddette fasi …/… si impegna su richiesta di ASI, a garantire il proseguimento delle attività anche per le fasi successive (fasi …/….) in accordo ai risultati delle fasi ../…”.
- Che con il Decreto DG n del …/…./…… sono state approvate le risultanze della
procedura negoziata per l’affidamento delle attività per le fasi …./…. del progetto …….
in esito alla quale in data …/…/…. è stato stipulato il contratto ASI-…………..
- Che, in considerazione dei risultati positivi ottenuti nell’ambito dell’appena citato contratto l’ASI intende affidare il proseguimento delle attività relative alla Fase …/…. del progetto ……., nell'ambito della missione …., della durata di mesi e per l'importo
complessivo di euro …… (IVA );
- Che l'attività in parola rientra tra i servizi di ricerca e sviluppo, CPV ……… "-------------
-------", da considerarsi esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/16 secondo le previsioni di cui all'art. 158 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in quanto:
a) non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita" i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice. e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell' esercizio della sua attività,". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno all’ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l’uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità scientifica e industriale al fine di consentirne l'utilizzazione per successive attività di [RIPORTARE ESATTAMENTE LE MOTIVAZIONI GIA’ INDICATE NELLA
DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL CONTRATTO DELLA FASE PRECEDENTE].
[oppure]
b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice”. Le attività, infatti sono cofinanziate dal Contraente come meglio specificato nel successivo articolo 5
- Che con determina a contrarre n. …. del …/../.., l’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi degli artt. 158 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con lettera d’invito prot. ASI n.
……… in data …….. ha inviato alla società ………. una richiesta di offerta avente ad oggetto la quotazione delle attività di fase …/… del progetto …...
- che, l’offerta economica pervenuta dalla società …… (Prot. …… del ) pari ad €
……….,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA ……), è stata valutata da parte della Commissione di congruità (nominata dal Direttore Generale con Decreto n del
…….), che ha ritenuto congruo il prezzo di € ……,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA
…… ) di cui € ,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed €
…………..,00 (Euro importo in lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a mesi;
- che, con comunicazione prot. ………. del ………… (prot. ASI n. ……….. del ,) la
Società …. ha accettato l’importo congruito.
L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice.
Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso l’ATG, nonché dell’avviso/RdO – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 1 NATURA DELLE PREMESSE
Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. L'ASI affida al Contraente/Concessionario, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l’affidamento della progettazione, della realizzazione (fase di investimento) e della gestione (fase di gestione operativa della concessione) dei servizi di ricerca e sviluppo “…………………………………………………” come meglio specificate
nell’Allegato Tecnico Gestionale alla fase di investimento e nel Capitolato di Gestione.
2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall’Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell’Allegato Tecnico-Gestionale.
2.4. [In caso di PNRR-FC] È fatto in ogni caso divieto al Contraente di beneficiare di misure agevolative pubbliche di qualsiasi altra natura, se non nei limiti di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241.
2.5. [Il Contraente si rende disponibile, su richiesta di ASI a garantire il proseguimento delle attività anche per le fasi successive, in accordo ai risultati del presente contratto].
ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO
3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la durata complessiva di mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà
entro 30 giorni dalla stipula relativamente alle attività oggetto della fase di investimento.
La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa:
a) … mesi per la fase di investimento (progettazione e realizzazione);
b) … mesi per la fase di concessione (gestione operativa).
3.2 [In caso di PNRR-FC] I termini di cui all’art. 3.1 lett a) e i termini di seguito identificati nell’art. 4 per gli eventi chiave della fase di investimento, non potranno essere prorogati, salvo l’intervento di disposizioni normative nazionali ovvero eurounitarie di estensione dei termini di realizzazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Fondo Complementare (FC) e salve eventuali deroghe concesse da ASI relativamente agli eventi intermedi.
3.3 [NON APPLICABILE IN CASO DI PNRR-FC: I termini di cui sopra potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze non imputabili alle Parti].
3.4 [NON APPLICABILE IN CASO DI PNRR-FC: Qualora l’eventuale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo, come disciplinato dal successivo articolo 17.
ARTICOLO 3-BIS PIANO DI RIENTRO
[In caso di PNRR-FC]
3bis.1 In caso di riscontrato e/o previsto ritardo identificato in corrispondenza di eventi tecnici programmatici e/o in qualunque istante nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali nella fase di investimento, fermo restando il disposto dell’art. 3.2 e quanto previsto relativamente all’applicazione delle penali, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ASI, entro e non oltre cinque (5) giorni dall’accertamento del ritardo stesso. Nella comunicazione il Contraente è tenuto a esporre le ragioni del ritardo e a individuare le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato, fornendo ad ASI un Piano di Rientro tale da consentire il rispetto dei termini previsti.
3bis.2 Il Piano di Rientro verrà approvato dal RUP, sentito il DEC e l’organo di verifica Conformità e verrà trasmesso alla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC. Il Piano di Rientro sarà operativo dopo l’approvazione della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC.
3bis.3 Il Contraente si impegna a monitorare il rispetto del Piano di Rientro e a dare periodicamente evidenza ad ASI dello stato di avanzamento di tale Piano.
SEZIONE I
FASE DI INVESTIMENTO ARTICOLO 4
PIANO DELLE ATTIVITÀ
4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell’ATG, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell’ASI (di cui al successivo art. 14).
4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.),:
4.2.1) Riunione Iniziale T0
4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento [specificare eventuale nome Milestone] (entro) T0 + … mesi
4.2.x) xxxxx Riunione di Avanzamento [specificare eventuale nome Milestone] (entro) T0 + … mesi
4.2.n) Riunione Finale (entro) T0 + … mesi
[L’individuazione degli eventi chiave e del relativo termine di conclusione delle attività ad essi correlati terrà conto non solo degli obiettivi tecnici del Progetto, ma anche della necessità di coordinamento con le milestone di attribuzione ad ASI dei fondi di finanziamento dell’iniziativa da parte della PCM- Dipartimento per la trasformazione digitale in esecuzione della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 “SatCom”, M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”), M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy” in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC). Milestone e Target dovranno essere coerenti con quanto previsto nella suddetta Convenzione per ciascun investimento.].
4.3 L’ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell’ATG.
4.4 [in caso di PNRR-FC] Per ciascuno degli eventi identificati all’art. 4.2. il Contraente è tenuto a consegnare ad ASI la documentazione di comprova di cui agli articoli 38, 39 e 40, come previsto nell’ATG al presente contratto.
ARTICOLO 5 VALORE CONTRATTUALE
5.1. Il valore complessivo contrattuale per la fase di investimento si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
5.2. Il valore complessivo delle attività occorrenti per l’esecuzione di………………………..
ammonta ad €………………………. di cui €………………………………. a carico del Contraente/Concessionario a titolo di co-finanziamento (Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati), come specificato nell’allegato Piano Economico Finanziario-PEF.
5.3. L’importo complessivo che l'ASI verserà al Contraente a titolo di contributo per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto per la fase di investimento, è pari a € …………………………….. (IVA ) di cui:
a) € ……… (IVA ….) quale quota a prezzo fermo e fisso.
b) € …….… (IVA ……) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi. [In caso di RTI il prezzo dovrà indicare il dettaglio per ciascun componente].
5.4. [In caso di subappalto] Le attività, di importo pari al % del totale contrattuale
che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate nell’ATG. In particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto specificato:
………X……. € ………………
……Y…… € ……………...
5.5. L’ASI corrisponderà al Contraente il prezzo a suo carico di cui al precedente comma
5.3 secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6.
5.6. [Nel caso di PNRR-FC] Resta inteso che ASI corrisponderà al Contraente il prezzo a proprio carico solo dopo aver ricevuto a sua volta il trasferimento delle risorse da parte della PCM-MITD in forza della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 “SatCom”, M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”), M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy” in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC).
ARTICOLO 6
PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di cui all’articolo 5.2.
[IN CASO DI ANTICIPAZIONE:] Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 comma 1 del DL 77/2021 il Contraente ha richiesto l’anticipazione del …..% [PNRR-FC: max 10%) sul prezzo del contratto.
[aggiungere eventuali note specifiche]
6.2. L’importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.
Per quanto riguarda il prezzo di cui all’art. 5.2.a), esso verrà corrisposto come segue:
a) € ………………….(IVA …………..) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.2). [specificare importo recupero anticipazione in proporzione alla percentuale di anticipazione]
b) € ………………….(IVA …………..) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.x) [specificare importo recupero anticipazione in proporzione alla percentuale di anticipazione]
c) € …………………. (IVA ) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI
delle fatture relative alla riunione finale. [L’importo relativo alla voce 6.2 c) RF non potrà essere inferiore al 10 % dell’importo contrattuale complessivo] Nel caso di voci a rimborso costi, l’importo relativo al rimborso costi dovrà essere sommato al predetto 10 % dell’importo complessivo]
6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all’articolo 5.2.b) verrà effettuato nei limiti massimi di seguito descritti, con le modalità previste all’art. 6.5 e ss.:
a) € ……. (IVA ……), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in occasione dell’evento di cui all’articolo 4.2….;
x) € …… (IVA …….), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in occasione dell’evento di cui all’articolo 4.2….;
6.4. In occasione degli eventi di cui al precedente comma il contraente dovrà consegnare, unitamente alla documentazione tecnica relativa, anche il rendiconto di spesa comprensivo dei giustificativi contabili eventuali. Il pagamento del prezzo a rimborso costi sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della seguente documentazione (anche in formato elettronico), a seconda dei casi:
• Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all’originale.
• Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all’originale e mandati di pagamento.
• Documentazione di accettazione, ove disponibile.
• Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.
Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovrà essere presentata la documentazione della banca o dell’istituto di credito, attestante il tasso di cambio
€/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell’acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d’Italia al mese di Fatturazione.
In caso di RTI le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle imprese costituenti il RTI tramite la Mandataria. I pagamenti verranno effettuati con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.
Nel caso venissero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di spesa previsti per ciascun evento, gli eventuali importi residui potranno essere utilizzati per le attività successive, da sottoporre a verifica in occasione degli eventi seguenti.
Nel caso invece venissero presentate fatture per un importo superiore ai tetti massimi di spesa previsti per ciascun evento, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in occasione della liquidazione degli importi a rimborso costo successivi.
Resta inteso che quanto sopra è da intendersi sempre nei limiti di quanto previsto
all’art. 5.2. b).
6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione di quella relativa alla Riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17.
6.6. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale, agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale, nonché la fattura relativa all’eventuale premio di accelerazione di cui all’art. 7bis, sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI:
a) in base all’esito dell’accertamento, effettuato dall’organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17;
b) [ove applicabile in caso di PNRR-FC] in base al previo accoglimento del Piano di Rientro di cui all’art. 3 bis da parte della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC;
c) [ove applicabile in caso di PNRR-FC] subordinatamente al positivo accertamento da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC della documentazione attestante la conclusione dell’intervento.
6.7. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto dell'ASI/Responsabile di Programma.
6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l’irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 210 L. 244/2007.
6.9. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice
Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare la dizione “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73” (inserimento della lettera “S” nel campo destinato ad indicare l’esigibilità dell’imposta).
[Nel caso di PNRR-FC] La fattura dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: “Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 1° marzo 2022 PNNR-FC”.
Il Contraente comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Contraente, presso l’istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime.
In caso di RTI3 ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento a ciascuna impresa del RTI sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’impresa presso l’istituto cassiere che verrà indicato nella fattura;
In caso di RTI la fatturazione pro quota di ogni componente dovrà riportare la seguente dicitura:
la presente Società (mandataria e mandanti) riporta sulla presente fattura il n. CIG: / CUP ed indica i seguenti dati per il pagamento:
x/x xxxxxxxxx x
xxxxxx , Xx. , xx , Via , IBAN
. L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.
3 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
6.10. Sull’importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) a 6.2.b) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell’importo stesso anche ai fini di cui all’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata finale in base all’esito dell’accertamento dell’organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con
quella eventualmente applicata a titolo di penale ai sensi del successivo art. 6.12. La trattenuta effettuata ai sensi del presente articolo potrà, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.
6.11. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell'ASI ovvero dell’organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, in quanto l’attività non sia stata effettuata o non sia conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell’ATG e nel presente contratto, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di applicare una trattenuta a titolo di penale per la parte del pagamento corrispondente all’attività non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell’ATG, provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l’attività stessa [nel caso di PNRR-FC ove necessario attivando la procedura di cui all’art. 3 bis]. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.
6.12. Nel caso di trattenuta a titolo di penale sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all’importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell’ASI di positiva valutazione del completamento della relativa attività, e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi.
6.13. Superato senza esito il termine fissato di cui al comma 6.11 e/o non accettata l’attività, la trattenuta a titolo di penale diverrà definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all’art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.
6.14. [Nel caso di PNRR-FC] L’ASI procederà al pagamento delle fatture relativo alla milestone finale subordinatamente al positivo accertamento da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri della documentazione attestante la conclusione dell’intervento.
6.15. L’ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all’accertamento,
con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l’art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.
6.16. L’Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
ARTICOLO 7 PENALI
7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.
7.2 Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale.
7.3 Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,06% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,1% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.4 La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione.
7.5 Nel caso in cui il ritardo si verifichi nella Riunione Finale, fermo restando quanto previsto agli artt. 3 bis e 6.6, ASI tenuto conto anche delle determinazioni della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC, applicherà la penale nella misura massima di cui all’art. 7.11 anche mediante escussione della Garanzia fideiussoria di cui all’art. 10.
7.6 Nel caso di trattenute a titolo di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie di cui agli eventi contrattuali sopra citati, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale (RF), la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze
intermedie fino al valore massimo di cui all’art. 7.11.
7.7 Le penali comminate per le milestone intermedie potranno essere recuperate successivamente ove si riscontri il recupero totale del ritardo accumulato o in occasione della riunione finale ove si confermi il recupero integrale dei ritardi accumulati nel corso degli eventi precedenti.
7.8 Ove, in sede di riunione finale il Contraente non abbia dato evidenza, mediante apposita relazione e necessaria documentazione a corredo, del rispetto di ciascuna delle prescrizioni normative inerenti a:
a) Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. DNSH - Do No Significant Harm);
b) Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
c) Principio di protezione e valorizzazione dei giovani e dell’occupazione femminile;
d) Principio di parità di genere (ove applicabile);
e) Principio di inclusione lavorativa delle persone disabili (ove applicabile);
f) Principio del superamento dei divari territoriali (ove applicabile);
verrà applicata una penale nella misura del XX% (fino al 10%) dell’importo del contratto.
L’applicazione della penale di cui al presente comma sarà comminata, in considerazione della gravità dell’inadempimento, altresì in caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al Team di Progetto di cui all’art. 20 relativamente agli interventi relativi al PNRR-FC.
7.9 L’applicabilità delle penali ed il loro ammontare saranno accertati, per ogni riunione di avanzamento dal DEC, ovvero per la riunione finale dall’organo di Verifica di Conformità, previa relazione del RUP.
7.10 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.11 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del XX% (max 20%) dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
ARTICOLO 7 BIS PREMIO DI ACCELERAZIONE
(eventuale in caso di PNRR-FC)
7 bis.1 In ragione dello specifico e preminente interesse all’ultimazione anticipata delle attività contrattuali, nel caso in cui l’ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l’esecuzione dell’appalto sia stata conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte dell’ASI del certificato di verifica di conformità, al Contraente potrà essere riconosciuto, per ciascun giorno calendariale di anticipo, un premio di accelerazione.
7bis.2 Il premio di accelerazione sarà applicato sull’importo contrattuale di cui all’art.
5.2 lett. a) (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) nella misura percentuale del x,xx% [sino allo 0,05 %, definita dal RUP in ragione della tipologia di attività oggetto del contratto] per ogni giorno di anticipo nella consegna delle attività previste.
7bis.3 Il premio di accelerazione non si applica alle singole riunioni di avanzamento né ai collaudi parziali.
L’adozione di modifiche contrattuali di cui all’art. 17 del presente contratto determinate da:
- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione della prestazione oggetto del contratto ovvero la sua utilizzazione;
comporterà l’inapplicabilità dell’istituto in parola.
7bis.4 L’applicabilità del premio di accelerazione ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di anticipo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7bis.5 L’applicazione delle penali di cui all’art. 7 per singolo evento contrattuale non pregiudica l’applicabilità del premio di accelerazione relativo all’ultimazione anticipata delle attività contrattuali.
7bis.6 In ogni caso l'ammontare massimo del premio di accelerazione non potrà superare il valore del xx% [max 3 % eventualmente definito unilateralmente da ASI in funzione della specificità del contratto] dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2 lett. b).
ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA
8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.
8.2 [In caso di PNRR-FC] In considerazione del fatto che il presente contratto è stipulato in esecuzione del PNRR-FC, essendo i pagamenti subordinati al trasferimento delle risorse da parte della PCM in forza della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 “SatCom”, M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”), M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy” in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC), ASI non sarà responsabile del ritardo nei pagamenti ove tale ritardo sia dovuto al mancato trasferimento da parte della PCM.
[Esclusivamente nei casi in cui la natura, l’oggetto del contratto o le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto giustifichino un termine di pagamento superiore ai 30 gg. sarà possibile prevedere un termine maggiore (comunque compreso entro 60 gg. complessivi). In tale eventualità nell’articolo occorrerà dare anche evidenza delle motivazioni].4
ARTICOLO 9 ONERI FISCALI
9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
9.2 Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all’ASI dall’art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 1989).
[oppure]
Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/1 0/1972 n. 633.
4 Art. 4 co.4 D.Lgs. n. 231/2002: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
ARTICOLO 10 GARANZIE DEFINITIVE
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
10.2 Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione …………
rilasciata da ……………….. per la polizza assicurativa relativa alla responsabilità
civile terzi con massimale per sinistro dì Euro ……………. ( /00 Euro).
10.3 L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.
10.4 [nei contratti in cui è possibile concedere ANTICIPAZIONI] A garanzia della anticipazione prevista all’articolo 6.1 dovrà essere prestata dal Contraente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito per una somma pari all’importo dell’anticipazione maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo degli importi progressivamente recuperati.
B. Responsabilità
5 In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ARTICOLO 11 RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE
11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.
11.2 Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità dell’attività svolta come specificato nell’ATG, anche relativamente alle ditte subappaltatrici.
11.3 Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
11.4 Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’ASI l’assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
11.5 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’ASI alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.
11.6 Nei sessanta giorni successivi l’ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.
11.7 Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente Xxxxxxxxx verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
11.8 [In caso di PNRR-FC] Il Contraente è tenuto in qualunque momento, ove sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente contratto, in ossequio al principio di leale collaborazione e di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, a comunicare tempestivamente ad ASI tali problematiche. Tali problematiche saranno gestite in accordo all’articolo 3 Bis e/o attraverso gli strumenti di Risk Mangement e Quality Management.
11.9 [in caso di co-finanziamento] Il Contraente si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non fruire e a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto come specificate nell’ATG.
ARTICOLO 12
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO
12.1 [nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Oppure, solo per i servizi “cd. esclusi”di cui all’art. 158 c. 1 lett. a]:
Si applicano i commi. ….. dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. [Inserire solo i commi ritenuti necessari, almeno il comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016].
[Oppure:]
Non è ammesso subappalto
[Oppure:]
Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
12.2 [In caso di RTI] È fatto obbligo al Contraente RTI di stipulare il contratto di subappalto in nome e per conto del Raggruppamento temporaneo.
12.3 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso
che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI;
12.4 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.
12.5 Nel caso di reiterato ritardo da parte del contraente nei pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o fornitori, ASI si riserva il diritto di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori e fornitori.
ARTICOLO 13 DOCUMENTAZIONE
13.1 Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell’ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.
13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.
C. Organizzazione e controllo delle attività
ARTICOLO 14 ORGANIZZAZIONE DELL’ASI
14.1 L’ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell’Agenzia e che, nell’ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività contrattuali.
14.2 Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione relative all’oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
14.3 In particolare il RUP:
a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell’oggetto del contratto, il controllo sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Generale;
b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;
c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.
14.4 L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il quale si interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il DEC potrà avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a carico di ASI.
14.5 L’ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l’effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:
- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale) e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;
- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale, segnalando l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle penali.
ARTICOLO 15 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE
15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI, inclusiva di tutto il personale adeguatamente formato preposto all’attuazione delle specifiche disposizioni applicabili per lo svolgimento dei programmi del PNRR-FC.
In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale:
• il Responsabile di Programma
• il Responsabile Contrattuale
15.2 Responsabile di Programma.
Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.
In particolare assicura:
▪ l’interfaccia dei rapporti con l’ASI;
▪ la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne;
▪ il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;
▪ la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle azioni;
▪ la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività;
▪ l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.
15.3 Responsabile Contrattuale.
Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.
Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.
ARTICOLO 16
COMMISSIONE/ INCARICATO UNICO [per contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro] DI VERIFICA DI CONFORMITA’
16.1 L'ASI nominerà una Commissione/Incaricato Unico di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal “Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana”, che si riunirà in occasione della Riunione Finale e degli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:
a) accertare l’avvenuta positiva verifica da parte dell’amministrazione titolare PCM- MITD attestante la conclusione dell’intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target;
b) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
c) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
d) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, ove è previsto l’intervento della Commissione / Incaricato Unico di Verifica di Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ASI, tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali, nonché dell’eventuale applicazione del premio di accelerazione;
f) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui all’art. 6.10;
g) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;
h) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.
Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e il DEC.
ARTICOLO 17 MODIFICHE
[verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella
RDO]
17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche
tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C).
17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A:
a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI;
b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.
17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.
17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.
17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.
ARTICOLO 18
ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
18.1 Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l’hardware acquisiti, i risultati, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così come descritta in ATG, diverrà di proprietà dell’ASI.
18.2 [in caso di PNRR-FC] L’accettazione da parte di ASI avverrà a positivo completamento delle attività, e ferme restando le determinazioni della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC.
18.3 L’accettazione da parte dell’ASI del prodotto definito nell’ATG è subordinata all’emissione, da parte del Contraente, di tutta la documentazione ivi prevista.
18.4 Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del certificato di verifica di conformità che abbia avuto esito positivo, l’ASI comunicherà con le modalità di cui
al precedente art. 6.7 l’accettazione finale del prodotto previste dagli allegati all’ATG. A decorrere dalla data di tale comunicazione il passaggio di proprietà all’ASI del prodotto si considererà efficace.
Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità e l’accettazione finale. Le attività non si considerano eseguite fino a quando le parti che debbono comporre l’intero complesso non siano tutte approntate alla verifica di conformità o consegnate.
18.5 La distruzione o il danneggiamento del prodotto oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente.
18.6 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si fa rinvio all’Appendice F “Cognizioni e Brevetti”.
ARTICOLO 19 GARANZIA
[applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano anche la realizzazione di prodotti prototipali]
19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.
19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..
19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.
19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.
19.7 La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non siano dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente art. 19.1.
19.8 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga
effettuato in luogo diverso, il Contraente terrà a proprio carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese (ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.
ARTICOLO 20
PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI
20.1 Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte in conformità a quanto indicato nell’ATG.
Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall’ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.
20.2 [Nel caso di PNRR-FC] Il Contraente si impegna a dare evidenza dell’adeguato impiego di risorse così come previsto dall’ATG al presente contratto e dall’offerta presentata e accettata da ASI.
20.3 [Nel caso di PNRR-FC] Nel caso di impiego della stessa risorsa su più progetti, il Contraente è tenuto a dare apposita comunicazione ad ASI contenente l’elenco delle risorse condivise e deve poter dimostrare, in ogni momento, la quantità di ore prestate per le attività oggetto del presente contratto e per gli altri progetti su cui la medesima risorsa è impiegata. A tal fine, il Contraente dovrà mantenere opportuna rendicontazione delle ore per ciascuna risorsa condivisa (rif. Art. 15). La metodologia adoperata per dimostrare l’utilizzo delle risorse sul progetto deve essere proposta in sede di offerta e sarà applicabile nel corso del programma a valle dell’accettazione da parte di ASI. ASI potrà avvalersi ove necessario in tutto o in parte della verifica degli elementi di cui all’appendice E del presente capitolato generale.
20.4 [Nel caso di PNRR-FC] Ove il Contraente non riesca a dimostrare adeguato utilizzo di risorse o nei casi in cui le risorse non appaiano adeguate allo svolgimento delle attività, ASI potrà richiedere il rafforzamento del Team di programma e le risorse proposte dal Contraente dovranno essere sottoposte ad accettazione da parte di ASI secondo le procedure di cui sopra.
Il mancato rispetto dei commi da 2 a 4 del presente articolo comporterà l’applicazione della penale di cui all’art.7.8.
ARTICOLO 21
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE
21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell’ATG, andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine delle attività oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI.
Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come sopra precisato.
21.2 Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico del Contraente.
21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.
ARTICOLO 22
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA
22.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali, ove ne sussistano i presupposti. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate nell’oggetto del contratto.
Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.
ARTICOLO 23 PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.
Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Contraente/Concessionario.
Spetta al Contraente/Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
ARTICOLO 24 TRASPORTI E ASSICURAZIONI
24.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant’altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nell’ATG.
Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico del Contraente.
24.2 Il Contraente ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente contratto, di cui all’ATG, contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.
Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in scadenza, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.
24.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.
ARTICOLO 25 COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA
25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:
per l'ASI:
Agenzia Spaziale Italiana – Xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx
all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di Programma/DEC
Pec: xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx / indirizzo PEC del RUP
per il Contraente:
………………………………………...
all'attenzione del Responsabile di Programma. Pec: ……
Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.
ARTICOLO 26 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività nonché dello stato di avanzamento delle stesse , le attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.
La sospensione può, altresì, essere disposta dall’ASI per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l’ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall’ASI per cause diverse da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.
26.2 Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’ASI deciderà sull’istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza.
26.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
ARTICOLO 27 RECESSO UNILATERALE DELL'ASI
27.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.
Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.
Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.
27.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall’organo incaricato della Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.
I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.
27.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.
27.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto.
ARTICOLO 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
28.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) violazione del termine di conclusione delle attività contrattuali, ovvero dei termini stabiliti dal Piano di Rientro, ove questa possa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell’ASI;
b) ove, nel corso dello svolgimento delle attività contrattuali in qualunque momento del ciclo del progetto dovesse essere accertata da ASI l’impossibilità da parte del Contraente di raggiungere gli obiettivi contrattuali definiti;
c) violazione del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. DNSH - Do No Significant Harm) e dell’art. 39, ove questa possa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell’ASI;
d) violazione del Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) ove questa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell’ASI;
e) violazione delle disposizioni di cui all’art. 38, 39 e 40 [ove applicabile];
− inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
− cessione del contratto;
− sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all’esecuzione del contratto;
− sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
− violazione della Legge Antimafia;
− violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
28.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.
L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa. Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.
28.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente Contratto, l’ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi.
ARTICOLO 29
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili
al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.
In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.
In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.
In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.
Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.
ARTICOLO 30
COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI FUTURE
30.1 Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.
30.2 L’ASI è proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati dall’Agenzia.
Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma prodotti quali, ad esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia.
[Oppure in caso di cofinanziamento, il contratto dovrà stabilire la ripartizione della proprietà intellettuale tra le Parti:]
I risultati immateriali appartengono alle Parti in pari quota - ovvero nelle quote del …% di ASI e del …% del Contraente - come meglio specificato nell’ATG.
Inoltre, in caso di RTI, consorzi e/o della presenza di eventuali altri soggetti in ogni
modo esecutori, l’attribuzione e l’esercizio dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale sui risultati dovranno essere concordati nel rispetto degli apporti di ciascuno. Tale ripartizione dovrà risultare da apposito Atto sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti ed allegato al contratto come parte integrante del medesimo.
30.3 Il Contraente, all’atto dell’offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse possedute, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti a sé, ai subappaltatori e agli altri soggetti in ogni modo esecutori che intende utilizzare per l’espletamento delle attività contrattuali. Nell’ATG è data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all’atto della stipula.
30.4 Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.
30.5 Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.
Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi.
Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.
30.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d’opera, dovrà informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini delle opportune valutazioni.
30.7 L'ASI mantiene il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.
30.8 Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione.
30.9 Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività
contrattuali stesse in accordo con le opportunità di valorizzazione di cui al successivo art. 31.
ARTICOLO 31
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO
(qualora previsto dal RUP)
31.1 ASI e il Contraente si impegnano a promuovere la valorizzazione dei risultati e/o il trasferimento tecnologico e scientifico delle competenze acquisite nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto, mediante l’individuazione congiunta delle conoscenze potenzialmente oggetto di trasferimento e/o delle possibili aree d’interesse per la valorizzazione (anche in termini brevettuali).
A tal fine, la Work Breakdown Structure riportata in ATG prevede un Work Package dedicato all’analisi e alla presentazione delle possibilità di valorizzazione nell’utilizzo dei risultati del Progetto per finalità diverse da quelle dell’oggetto del Contratto ovvero in settori diversi da quello spaziale.
31.2 I diritti derivanti dallo sfruttamento dell’eventuale trasferimento tecnologico dei Risultati proposti nel suddetto WP potranno essere regolati da un Apposito Atto tra le Parti che tenga conto del regime dei Diritti della Proprietà Intellettuale dei risultati del Contratti di cui ai precedenti articoli 18 e 30.
ARTICOLO 32 REGIME DI SEGRETEZZA
32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' assunte dall’ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute.
32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.
In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività effettuata con
contratto dell'ASI".
[IN CASO DI PNRR-FC: In ogni caso le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare il logo dell’Unione Europea e l’indicazione: “Attività finanziata dall’Unione europea - NextGenerationEU».]
ARTICOLO 33 ASSICURAZIONI SOCIALI
33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.
ARTICOLO 34 FORO COMPETENTE
34.1 In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
I servizi e le forniture riguardanti l’Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi sotto l’osservanza, nell’ordine, di:
a. Principi di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti pubblici);
b. Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;
c. Codice dei Contratti Pubblici, ove non diversamente previsto nel presente capitolato;
d. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
e. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
f. L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi;
g. Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
h. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
i. X.Xxx. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale);
j. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana;
k. condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti;
l. condizioni speciali stabilite nei singoli contratti;
m. disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e brevetti, ai
singoli contratti;
n. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell’ASI;
o. Offerta e documentazione della procedura selettiva;
p. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS;
q. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;
r. tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;
s. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti.
t. Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
ARTICOLO 36
CODICE DI COMPORTAMENTO ASI
36.1 Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. , del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell’ASI (disponibile sul sito internet dell’ASI xxx.xxx.xx) ed accetta quanto in quest’ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.
36.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l’ASI al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
36.3 L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l’ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
ARTICOLO 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
37.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
37.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.
ART. 38
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA
(ove applicabile nel caso di PNRR e nel PNC art. 47 DL 77/2021)
38.1 Il Contraente, ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuto a consegnare ad ASI, entro sei mesi dalla conclusione del contratto e/o comunque entro diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC:
a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa dal Contraente altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
b) la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa dal Contraente altresì alle rappresentanze sindacali aziendali;
38.2 Il Contraente, conformemente all’impegno presentato in sede di offerta, si impegna a utilizzare i seguenti specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro:
a)…… b)…..
c)…..
ART. 39
PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI E PRINCIPIO DEL TAGGING CLIMA E DIGITALE
[ove applicabile nel caso di PNRR e nel PNC]
Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR- FC) la documentazione di comprova del rispetto dell’applicazione dei principi trasversali e generali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale.
Il Contraente dovrà fornire le Schede Tecniche nn. 3, 5, 6 e 8 compilate nella parte ex post, secondo le indicazioni di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) adottata con Circolare del MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.
ART. 40
PRINCIPIO DEL SUPERAMENTO DEI DIVARI TERRITORIALI
[ove applicabile nel caso di PNRR e nel PNC]
Le attività oggetto per presente contratto hanno carattere trasversale su tutto il territorio nazionale.
Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR- FC) la documentazione di comprova del rispetto del principio del superamento dei divari territoriali.
SEZIONE II
FASE DI GESTIONE OPERATIVA DELLA CONCESSIONE
[fermo restando quanto previsto dal PEF, il capitolato di Gestione sarà implementato in corso di esecuzione/successivamente alla fase di investimento]
ARTICOLO 41 GESTIONE OPERATIVA
41.1 La gestione operativa dei Servizi di cui agli articoli XX e XX ha inizio a seguito
dell’approvazione del certificato di verifica di Conformità con esito positivo e accettazione finale secondo quanto previsto dall’art. 18.
41.2 Il Contraente/Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti di ASI della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.
41.3 La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti prestabiliti;
b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi convenuti con ASI.
ARTICOLO 42
SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI
42.1 Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità del servizio secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.
42.2 Sono Servizi di Disponibilità:
(i) [ il servizio di manutenzione dell’investimento e delle sue parti];
(ii) [il servizio di gestione e manutenzione degli impianti];
(iii) [ il servizio di gestione energia];
(iv) [ … ].
42.3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:
(i) [ il servizio di pulizia];
(ii) [ il servizio di lavanderia];
(iii) [ il servizio di ristorazione e mensa];
(iv) […].
42.4 Il Contraente/Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell’investimento e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, mantenere l’investimento in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso così come previsto nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.
42.5 Il Contraente/Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell’investimento dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell’Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per
garantire la piena fruibilità dell’investimento secondo gli standard previsti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” per tutta la durata del Contratto.
42.6 Il Contraente/Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.
[Le Parti dovranno, sulla base delle specificità dell’Investimento, elencare i Servizi di Disponibilità e Accessori alla Disponibilità la cui erogazione, in termini di quantità, modalità e qualità, dovrà essere specificata puntualmente nei relativi Capitolati di Gestione].
ARTICOLO 43
ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI
43.1 Il Contraente/Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:
a) Servizi Commerciali:
[Specificare. Per esempio, affitto locali]
(i) ……
(ii) ……
b) Servizi a Tariffa:
[Specificare. Per esempio, parcheggio]
(i) …….
(ii) ……
43.2 Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Contraente/Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nei Capitolati di Gestione “Servizi Commerciali” e “Servizi a Tariffa”.
[Le Parti dovranno, sulla base delle specificità dell’investimento, elencare i Servizi la cui erogazione, in termini di quantità, modalità e qualità, dovrà essere specificata puntualmente nei relativi Capitolati di Gestione.]
ARTICOLO 44 SOSPENSIONE DEI SERVIZI
44.1 La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
i) indisponibilià di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili ad ASI, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili ad ASI, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili ad ASI, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 29.
Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
44.2 Il Contraente/Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
44.3 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione ad ASI, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
44.4. Il RUP, sentito il Direttore dell’Esecuzione, può approvare la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [ 5] giorni, compilando, con l’intervento del Concessionario, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
44.6 Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la sospensione ecceda i [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 47 [Riequilibrio Economico Finanziario].
44.7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini
contrattuali.
Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile
del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
44.8 Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta da ASI per cause non imputabili al Contraente/Concessionario diverse da quelle di cui al comma
1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 26, in quanto compatibili.
ARTICOLO 45
DIRITTO DI GESTIONE E DIRITTO DI GODIMENTO
45.1 Al Contraente/Concessionario è attribuito il diritto di gestire l’investimento fino alla scadenza del Contratto. A fronte della disponibilità dei servizi, ASI non riconosce alcun canone al Contraente/Concessionario, né alcuna contribuzione alle spese di gestione.
45.2 Al Contraente/Concessionario è riconosciuto il diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa ai servizi da affidare in concessione. Tale diritto di godimento sarà attribuito a titolo di contributo pubblico per la fase di gestione operativa della concessione.
ARTICOLO 46
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
46.1 Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: il valore dell’investimento di cui all’art. 5, la durata della Concessione, il diritto di godimento e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario.
46.2 Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli Investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Per “convenienza economica” si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per “sostenibilità finanziaria” si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.
Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
1. Ricavi di gestione;
2. Costi di gestione;
3. Costi di investimento;
4. Costo del capitale di debito e del capitale proprio (equity).
5. Tempi della concessione (fase di investimento e fase di gestione).
46.3 È fatto obbligo al Contraente/Concessionario di:
a) consegnare il Piano Economico Finanziario altresì in formato editabile;
b) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull’andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza [semestrale] ad ASI.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti e meglio declinare/specificare le obbligazioni del Concessionario, anche avuto riguardo alle caratteristiche del Progetto]
c) inviare periodicamente [specificare la cadenza] le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte di ASI, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, come di seguito indicate [specificare le informazioni]: (i)…;
(ii)….
ARTICOLO 47 RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
47.1 Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell’articolo 165, comma 6 del Codice, qualora si riscontri un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 46 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.
47.2 Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’investimento e dei Servizi ovvero sulle condizioni di godimento e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 23 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 44, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Investimento e i 90 giorni in Fase di Gestione operativa;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 29;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 17.
[Le Parti possono introdurre ulteriori ipotesi al fine di tenere conto dell’effettivo oggetto della Concessione e/o delle specificità dell’investimento, anche prevedendo soglie di materialità assolute e/o percentuali rispetto all’impatto sugli indici reddituali e finanziari, nel rispetto delle previsioni dei documenti di gara rilevanti]
47.3 Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio di ASI. In tal caso, ASI dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
47.4 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta ad ASI, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
47.5 La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
47.6 [ove convenuto dalle parti] In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i
costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto.
ARTICOLO 48
GARANZIE PER LA GESTIONE OPERATIVA
48.1 A garanzia della fase di gestione operativa, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari ad € con le
48.2 Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione …………
rilasciata da ……………….. per la polizza assicurativa …………… relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro dì Euro …………….
( /00 Euro).
48.3 Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’art. 10.
ARTICOLO XX
CONCLUSIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 16 in quanto compatibile, al termine del periodo concessorio ASI, in base ad apposita valutazione costi-benefici CBA, in considerazione del piano di ammortamento delle facility, si riserva di valutare l’eventuale trasferimento della propria quota proprietaria in capo al concessionario.
ARTICOLO XX RINVIO INTERNO
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione II si applica la disciplina di cui alla Sezione I, in quanto compatibile.
[L’articolato della Sezione II potrà, sulla base di motivate esigenze, subire modifiche/integrazioni anche in sede di avvio della fase di gestione operativa dei servizi, altresì in considerazione delle previsioni contrattuali inserite nello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato” approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021, in quanto
6 In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
compatibile]
Il Contraente | L’Agenzia Spaziale Italiana Il Direttore Generale |
Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità del Contraente); 17 (Modifiche); 18 (Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto); 19 (Garanzia); 24 (Trasporti e assicurazioni); 26 (Sospensione delle attività); 27 (Recesso unilaterale dell’ASI); 30 (Cognizioni, brevetti, diritti di riproduzione - utilizzazioni future); art. ….. (recante ….) sopra riportate, le cui xxxxxxxx, xxxxxxx e approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Il Contraente | L’Agenzia Spaziale Italiana Il Direttore Generale |
DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE
Il Contraente metterà a disposizione un sistema di documentazione centralizzato per rispondere ai requisiti del Programma dal punto di vista tecnico, programmatico, contrattuale e gestionale.
Tale sistema di documentazione fornirà in ogni momento informazioni aggiornate su tutti gli aspetti del lavoro e sullo stato della documentazione emessa.
Dovrà inoltre, permettere un immediato accesso alle informazioni e questo specialmente per gli aspetti tecnici e programmatici e per le modifiche al programma. La documentazione dovrà, su richiesta dell’ASI, essere fornita su supporto informatico oltre che cartaceo (in quest’ultimo caso ove richiesto) o tramite data room.
Valutazione della documentazione tecnica
La valutazione da parte dell’ASI della documentazione tecnica avverrà in accordo con la seguente procedura:
Documenti per approvazione (a)
I documenti di questa categoria richiedono l’approvazione scritta o la firma contestuale dell’ASI prima del loro uso da parte del Contraente.
Essi dovranno essere ricevuti dall’ASI non più tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del Contraente. Entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricezione, l’ASI notificherà, per iscritto, l’approvazione o il rigetto del documento. Nel primo caso, unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente la copertina del documento (cover sheet) firmata; nel secondo, unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente una relazione in cui verranno identificati i motivi del rigetto e stabilite le istruzioni per la risottomissione del documento revisionato.
Nel caso in cui il documento giudicato insufficiente dall’ASI non sia stato modificato dal Contraente in tempo per evitare ritardi sull’andamento dei lavori, gli eventuali ritardi saranno imputati al Contraente.
Nel caso in cui non pervenga al Contraente comunicazione del rigetto del documento da parte dell’ASI entro il termine sopraindicato, gli eventuali ritardi saranno imputati all’ASI.
Documenti soggetti a revisione da parte ASI (R )
I documenti di questa categoria saranno sottoposti all’ASI di norma non più tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del Contraente.
Tali documenti potranno essere resi operativi dal Contraente alla data pianificata anche senza attendere gli eventuali commenti dell’ASI (ove ciò non comporti rischi elevati sul contratto/progetto).
L’ASI, qualora valuti inadeguate alcune parti del documento, ne potrà richiedere l’adeguamento che sarà concordato fra le Parti.
Documenti per informazione (I)
I documenti di questa categoria non necessitano di alcuna approvazione da
parte dell’ASI.
Documenti a disposizione (D)
I documenti di questa categoria, approntati nel corso del programma, saranno disponibili per eventuali verifiche da parte dell’ASI presso l’originatore.
Le approvazioni ed i commenti dell’ASI sulla documentazione, così come le informazioni che il Contraente è tenuto a ricevere nel corso dell’opera vanno intesi solo come “autorizzazione a procedere” e pertanto non sollevano il Contraente da nessuno dei suoi obblighi contrattuali.
Presentazione della documentazione
I documenti tecnici saranno forniti all’ASI in modo da permetterne la riproduzione. In particolare le specifiche, i Piani, le procedure ed i Rapporti Tecnici dovranno essere forniti, nel corso del Programma, in formato elettronico (con trasmissione ufficiale a mezzo PEC o protocollo generale ASI).
I disegni saranno anche forniti in numero 2 (due) copie cartacee.
La documentazione tecnica dovrà essere strutturata in modo tale che la copertina contenga l’identificazione del documento nell’ambito del contratto che lo ha generato ed indichi lo stato di approvazione dello stesso. A tal fine, la copertina deve riportare almeno le seguenti informazioni:
• identificazione del Progetto e della Ditta che emette il documento;
• titolo del documento e codice di identificazione;
• indice di emissione e data relativa;
• numero delle pagine che compongono il documento;
• firma dell’estensore del documento, per l’ultima emissione;
• firma, per approvazione del Responsabile di Programma del Contraente e data relativa all’ultima emissione;
• firma per approvazione dell’ASI, ove applicabile, seguita dall’indice di revisione cui si riferisce l’approvazione.
Il secondo foglio deve individuare la storia delle emissioni indicando per ognuna:
• la data di emissione;
• le ragioni della nuova emissione
• il numero del Documento, o Documenti, che ha dato origine alla nuova emissione;
• le pagine o sezioni/paragrafi interessati alla nuova emissione.
Dal terzo foglio deve essere individuato chiaramente lo stato di revisione delle singole pagine che compongono il documento stesso.
Il Document Change Notice deve essere allegato al documento qualora non ancora incorporato nella revisione.
L’individuazione della revisione verrà indicata a mezzo di una riga verticale sul margine esterno destro all’altezza della modifica.
Rapporti di avanzamento
Con periodicità almeno trimestrale e comunque ad ogni riunione contrattuale il Contraente dovrà presentare un Rapporto di Avanzamento contenente, per ciascun pacco di lavoro:
• la certificazione dello stato di avanzamento (precedente ed attuale) con descrizione delle attività svolte
• analisi dei rischi e punti critici
• la lista e lo stato delle azioni
• la lista e lo stato delle non conformità
• la situazione delle ritenute in sospeso
• la situazione della documentazione prevista in uscita e consegnata.
Rapporto mensile
Con periodicità mensile il Contraente dovrà presentare un rapporto contenente lo stato dei punti critici e delle azioni.
Lingua
La documentazione tecnica potrà essere predisposta in inglese o in italiano secondo le disposizioni impartite dai Responsabili di Programma dell’ASI, fatta eccezione per i casi specificatamente concordati durante il corso del programma.
La documentazione relativa allo stato di avanzamento del programma potrà essere in inglese o in italiano, previo accordo tra le Parti.
Data
Sottoscrizione per accettazione Contraente
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
L’ASI è libera di definire le proprie modalità di controllo delle attività del Contraente. Fatto salvo quanto già previsto nell’allegato tecnico Gestionale al contratto e altra documentazione applicabile, il controllo delle attività sarà svolto attraverso Riunioni Contrattuali, di lavoro, sorveglianze ed ispezioni.
Xxx lo ritenesse opportuno, l’ASI potrà partecipare come osservatore a riunioni di lavoro poste in essere dal Contraente.
Riunioni Contrattuali ASI - Contraente
Le Riunioni Contrattuali sono quelle previste dal Piano dei Lavori e sono di norma:
• la Riunione Iniziale
• le Riunioni di Avanzamento e/o tecniche di varia natura e denominazione, di Consegna e/o di Verifica
• la Riunione Finale.
Tali riunioni sono richieste dal Contraente e convocate dall’ASI e si terranno sotto la direzione dell’ASI ed alle stesse parteciperà personale dell’ASI, del Contraente, ed eventualmente i consulenti delle Parti.
È facoltà dell’ASI determinare la composizione della propria delegazione presente alle riunioni.
L’effettuazione delle riunioni è condizionata dalla fornitura all’ASI, da parte del Contraente, della relativa documentazione descritta in Allegato Tecnico e di Gestione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Nel caso in cui si verifichino ritardi nella presentazione della documentazione, rispetto a quanto sopra specificato, i conseguenti ritardi sull’effettuazione della riunione saranno imputati al Contraente.
Riunioni di lavoro
L’ASI ed il Contraente stabiliranno, di comune accordo, le riunioni tecniche di lavoro che si rendessero necessarie nel corso del programma.
Ove necessario e in presenza di criticità tecnico programmatiche, ASI potrà chiamare riunioni specifiche cui il Contraente dovrà partecipare con adeguato personale fornendo tutta la documentazione e informazioni previste dal caso in discussione.
Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI
L’ASI, al fine di verificare l’andamento delle attività , ha pieno diritto di sorveglianza e ispezione presso il Contraente, i suoi subappaltatori e, in casi di particolare rilievo, i fornitori.
L’esercizio del controllo e delle ispezioni lascia intera la responsabilità del Contraente e non limita i diritti dell’ASI di:
a) non accettare la fornitura al momento della verifica di conformità
b) avvalersi delle clausole di garanzia dopo l’accettazione.
Nel corso delle attività e con preavviso al Contraente, l’ASI potrà effettuare controlli, verifiche ed ispezioni per fare il punto sulla situazione dei lavori e per verificare le modalità ed i tempi con cui le attività, oggetto del contratto, vengono sviluppate. Il Contraente, per lo scopo suddetto ed in conformità con i regolamenti e le norme di sicurezza/segretezza applicabili, assicurerà l’accesso dei rappresentanti dell’ASI ai suoi laboratori ove il lavoro, oggetto del contratto, viene eseguito.
Nell’esercizio delle suddette facoltà l’ASI potrà avvalersi di propri consulenti appartenenti ad Enti terzi.
A tale scopo, fatto salvo quanto già previsto dal capitolato tecnico e altri documenti applicabili al contratto, l’ASI potrà:
• accedere a qualunque documentazione ed informazione tecnica e programmatica inerente all’oggetto contrattuale ed utilizzata come base per il programma. L’accesso a cognizioni o brevetti di proprietà del Contraente o dei Subappaltatori è subordinato al preventivo assenso di quest’ultimi. Eventuali limitazioni all’accesso, cui ASI non abbia esplicitamente acconsentito prima della stipula del presente Contratto non saranno applicabili;
• accedere a tutti gli impianti o aree ove si stiano eseguendo attività/lavori inerenti al programma; l’accesso sarà consentito nell’osservanza delle norme di sicurezza e segretezza militare; Eventuali limitazioni all’accesso, cui ASI non abbia esplicitamente acconsentito prima della stipula del presente Contratto non saranno applicabili;
• partecipare come osservatore a tutte le prove previste dal programma ovunque si tengano;
• partecipare come osservatore alle riunioni tra Contraente e Subappaltatori ed ai Comitati e Gruppi di Lavoro posti in essere.
Il Contraente fornirà ai rappresentanti dell’ASI il supporto idoneo a svolgere i compiti loro affidati ed assicura e garantisce pieni diritti di controllo ASI nei confronti dei subappaltatori e, in casi di particolare rilievo, nei confronti dei fornitori.
Le sorveglianze e le ispezioni presso i fornitori, così come le eventuali visite a carattere conoscitivo, saranno effettuate a date concordate con il Contraente ed in presenza e con la partecipazione del Contraente stesso. I tempi di accesso devono essere compatibili con le motivazioni che richiedono l’accesso e non dovranno in alcun caso compromettere la possibilità per ASI di acquisire tutti gli elementi utili di accertamento e valutazione.
Il Contraente sarà responsabile dell’organizzazione di tali sorveglianze ed ispezioni. L’ASI si riserva la facoltà di distaccare proprio personale presso gli impianti del Contraente. Il Contraente fornirà ai suddetti rappresentanti dell’ASI il supporto logistico idoneo a svolgere i compiti loro affidati.
Verbali
Al termine di tutte le Riunioni ed Ispezioni verrà predisposto un verbale della Riunione che sarà firmato dai Rappresentanti del Contraente e dell’ASI.
Tale verbale, che sarà contraddistinto da un numero progressivo, conterrà di norma la data, il luogo ed il nominativo dei partecipanti alla Riunione, una descrizione sintetica degli argomenti e delle conclusioni raggiunte, l’individuazione delle azioni da svolgere.
Il verbale di Xxxxxxxx sarà considerato chiuso quando sarà stato firmato almeno dai Responsabili di programma di ogni ente partecipante, e/o di altre figure considerate rilevanti ai fini della riunione stessa, e sarà stata consegnata copia del verbale ai firmatari.
C.1 - Flusso per l’approvazione delle proposte di modifica
Macro fasi:
• Proposta di modifica da parte del Contraente o del RUP/ASI (su proposta del PM/DEC)
• Emissione dell’ECP da parte del Contraente
• Classificazione della modifica da parte del CRB7
⮚ Modifica di Classe 2 – il Contraente procede autonomamente all’integrazione della modifica [fine]
⮚ Modifica di Classe 1B – il PM approva la modifica (sentito il RUP) ed il Contraente procede all’integrazione della modifica [fine]
⮚ Modifiche di Classe 1A - Il RUP apre l’istruttoria [continua]
• Determina a Contrarre da parte dell’organo competente;
• Conclusione dell’iter approvativo
la Determina a Contrarre:
⮚ autorizza la stipula dell’Atto di Xxxxxxx, in caso di modifica di classe 1A che modifichi esclusivamente la data di scadenza del contratto [fine]
⮚ autorizza l’emissione della RdO, nei casi di modifica di classe 1A (onerosa o meno) che modifichi le prestazioni richieste9 [continua]
7 Classificazione della modifica da parte del CRB
o Classe 1A = quelle che comportano variazioni ai termini ed alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi annessi (ivi compresi i soli termini temporali); una modifica di classe 1A si considera “NON onerosa” se viene introdotta, ad invarianza del prezzo contrattuale, “sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La modifica NON onerosa NON comporta la necessità di ulteriori oneri da parte di ASI.
o Classe 1B = quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono relative a documenti tecnici e programmatici già approvati dall’ASI. Tali modifiche non riguardano prestazioni, attività, modalità e tempi di attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI.
o Classe 2 = quelle che non rientrano nelle classi precedenti e che riguardano modifiche relative a requisiti, progetto ed attività di esclusiva responsabilità del Contraente.
8 Nel caso di modifica della pianificazione degli eventi senza alcuna modifica delle prestazioni richieste.
9 Anche la modifica che si presume non abbia impatti sull’importo del contratto, per sostituzione di parte delle prestazioni/attività con altre nuove e differenti, richiede la verifica dell’invarianza del prezzo contrattuale. La NON onerosità deve essere dimostrata verificando (durante l’istruttoria dell’Atto Aggiuntivo) l’equivalenza economica delle attività eliminate con quelle nuove introdotte e l’impossibilità, o la non convenienza, per ASI di portare gli importi in economia.
o Emissione della RdO
o Il Contraente predispone ed invia offerta
o Nomina della Commissione di Valutazione
o Verifica, accettazione dell’offerta (RUP/UPQ) e trasmissione alla Commissione di valutazione
o Emissione del verbale della Commissione di Valutazione
o Accettazione del prezzo (ASI/Contraente)
o Approvazione e stipula dell’Atto Aggiuntivoi Successive fasi di gestione contrattuale e verifica di conformità [fine]
C.2 - Esempio Project Directive
C.3 - Esempio Engineering Change Proposal
MODIFICHE
MODIFICHE
• 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 17 è facoltà dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del presente contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente.
• Il Contraente non potrà in alcun modo procedere a modifiche tecniche, gestionali e programmatiche, senza aver prima aggiornato la documentazione relativa ed aver ottenuto l’approvazione da parte dell’ASI, secondo quanto stabilito nella presente appendice.
• Il Contraente dovrà, pertanto, mettere in essere una adeguata procedura per la proposizione, valutazione e controllo delle modifiche alla documentazione tecnica e programmatica, alle procedure gestionali ed alla fornitura.
Il controllo dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, a tutti gli enti partecipanti al programma, la piena conoscenza dello stato della configurazione effettiva della fornitura e, più in generale, della documentazione tecnica e programmatica applicabile nell’ambito del contratto.
• Tutte le modifiche vengono suddivise nelle seguenti 2 Classi (come da standard ECSS- M-ST-40C Configuration and information management):
Classe 1 e Classe 2
La Classe 1 (ex Classe A e B) si suddivide in:
⮚ Classe 1A
Si intendono modifiche di Classe 1A quelle che comportano variazioni ai termini ed alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi annessi (ivi compresi i termini temporali e la revisione dei prezzi); una modifica di classe 1A si considera “NON onerosa” se viene introdotta, ad invarianza del prezzo contrattuale, “sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La modifica NON onerosa NON comporta la necessità di ulteriori oneri per ASI.
⮚ Classe 1B
Si intendono modifiche di Classe 1B quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono relative a documenti tecnici e programmatici già approvati dall’ASI.
Tali modifiche non riguardano prestazioni, attività, modalità e tempi di attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI.
La Classe 2
Si intendono modifiche di classe 2 quelle che non rientrano nelle classi
precedenti e che riguardano modifiche relative a requisiti, progetto ed attività di esclusiva responsabilità del contraente.
Descrizione delle procedure di modifica
La proposta di modifica sarà preparata dal Responsabile tecnico del Contraente dell’attività interessata, anche quando non risulterà essere il promotore della proposta stessa.
La proposta di modifica (ECP- Engineering Change Proposal) sarà esaminata dal Responsabile di Programma del Contraente che classificherà le proposte secondo le classi di cui al punto precedente e nominerà un Responsabile per la preparazione di tutta la documentazione necessaria per rendere operativa la modifica.
Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno inviate all’ASI per esame.
In particolare quelle di classe 1A saranno inviate complete di quanto necessita per la preparazione dei relativi atti.
Per l’esame delle proposte di classe 1A e 1B è costituito un Comitato misto ASI/Contraente (Change Review Board) composto, di norma, dai Responsabili di Programma (Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ASI e Responsabile di Programma del Contraente), dai Responsabili Contrattuali, dai Responsabili di Product Assurance, dal RUP ASI (limitatamente alle proposte di classe 1A), e, se necessario, da esperti tecnici di entrambe le Parti. Tale Comitato verrà convocato dalla parte proponente la modifica entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della proposta di modifica e darà il proprio parere consultivo entro 15 giorni lavorativi dalla data di convocazione.
Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno esecutive solo dopo la loro formale approvazione da parte dell’ASI.
In particolare:
• le modifiche di classe 1A diventano esecutive, al termine delle procedure di modifica contrattuale, come previsto dal contratto;
• le proposte di modifica di classe 1B diventano esecutive solo dopo la loro approvazione da parte del Responsabile di Programma/DEC e del Responsabile scientifico dell’ASI (ove nominato);
• le proposte di modifica di classe 2 saranno rese operative dal contraente dopo il parere favorevole del proprio Responsabile di Programma; le modifiche di classe 2 saranno comunicate all’ASI, se richiesto.
In Appendice C. punto 1 viene riportato il flusso per l’approvazione delle proposte di modifica.
Per tali proposte e per le modifiche approvate, sarà utilizzata una apposita modulistica concordata con l’ASI.
Il Contraente preparerà ed applicherà procedure che permettano di rendere esecutivo quanto sopra.
GESTIONE DELLE MODIFICHE
L’ASI, approva i Configuration (and Data) Management Plan (CM/CADM Plan) sottoposti dalle ditte all’Ente per approvazione; in questi sono definiti i dettagli per la gestione, da parte del Contraente stesso, delle modifiche.
Le modifiche al dettato contrattuale, ed ai documenti tecnici e programmatici che ne conseguono, possono essere richieste dall’ASI o dal Contraente. In caso che la modifica sia richiesta dall’ASI, questa deve avvenire via Project Directive (P.D.) (Schema in App. C. punto 2) firmata dal RUP, dal Program Manager/DEC, dal Responsabile Contrattuale, e dal Responsabile di Unità.
Il RUP è l’iniziatore della P.D. per i programmi di collaborazione internazionale, il RUP può emettere la P.D. solo dopo che il Configuration Control del Product Assurance ASI abbia correlato la stessa con l’Engineering Change Request (ECR), concordata o da concordare con l’Ente internazionale.
Il Responsabile di Programma/DEC firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali impatti della modifica sulle attività eseguite e da eseguire secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel contratto e nel suo ATG.
Il Responsabile Contrattuale firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali impatti della modifica a livello contrattuale.
Il Responsabile di Unità firma la P.D. dopo aver verificato i probabili impatti della modifica sul proprio budget.
Sarà cura del Program Manager/DEC mantenere il registro delle P.D., numerate sequenzialmente.
Nel caso la modifica sia richiesta dal Contraente, o in risposta alla P.D. dell’ASI, il Contraente emetterà una Engineering Change Proposal (ECP) (schema in App. C. punto 3) che verrà inviata in originale al Program Manager/DEC ASI, il quale curerà, dopo il visto per presa conoscenza del RUP:
• la trasmissione in copia della ECP e degli allegati all’Unità Organizzativa Contratti;
• la trasmissione in copia della ECP e dei soli allegati tecnici al Responsabile della P.A.;
• la convocazione del Change Review Board (CRB), dopo essersi accertato che la scheda (Cover Sheet) dell’ECP sia riempita correttamente in tutte le sue parti. Sarà comunque sua cura reperire tutte le informazioni mancanti prima della convocazione del CRB.
Compito del CRB è:
• esaminare il contenuto tecnico e la pianificazione della modifica proposta ed apportare le eventuali variazioni, anche al fine di assicurare la fattibilità tecnica e programmatica;
• controllare la fattibilità tecnica e programmatica della modifica;
• controllare la completezza dell’informazione tecnica, amministrativa e finanziaria contenuta nell’ECP al fine di poter garantire una sollecita valutazione dei costi e trasformazione dell’ECP in Atto Aggiuntivo.
Sono, per parte ASI, membri del CRB:
• il RUP (limitatamente alle proposte di classe 1A), che valuta gli impatti sui tempi stabiliti per il progetto e verifica, con il Responsabile di Area/Dipartimento/Settore/Unità, gli impatti sulla disponibilità economica;
• il Program Manager/DEC, che assicura la fattibilità tecnica;
• il Responsabile Contrattuale, che assicura la conformità della modifica alle leggi ed
alle clausole contrattuali;
• il Responsabile di Product Assurance, che assicura il controllo di configurazione valutando anche gli impatti sull’affidabilità, la sicurezza, la qualità.
Le responsabilità dei membri del CRB da parte industriale sono solitamente indicate nel CADM/CM (Configuration And Data Management) Plan, che viene emesso per il programma.
Il CRB è, di norma, costituito come di seguito; la composizione può comunque variare a seconda delle necessità contrattuali.
MEMBRI INTERESSATI ALLA CLASSIFICAZIONE DEL CAMBIO
CLASSE IA
IB
CONTRAENTE
PROGRAM MANAGER | X | X |
SYSTEM ENGINEERING | X | X |
PROJECT CONTROL | X | 3 |
CADM RESPONSIBLE | X | X |
PA RESPONSIBLE | X | 2 |
CONTRACTS RESPONSIBLE | X | - |
ASI | ||
RUP | X | - |
PROGRAM MANAGER/DEC | X | X |
PROJECT MANAGER | 1 | 1 |
PA RESPONSIBLE | 2 | 2 |
CONTRACTS RESPONSIBLE | X | - |
1 - Nei programmi in cui vi è il responsabile di progetto
2 - Solo per le modifiche alla configurazione del prodotto e gli aspetti di affidabilità, sicurezza e qualità
3 - Quando vengono modificati i tempi senza tuttavia modificare le milestones contrattuali Il CRB deve approvare, modificare o respingere l’ECP dopo confronto con il Contraente. È facoltà del CRB chiedere documentazione aggiuntiva; in tal caso la documentazione deve essere integrata a quella già pervenuta unitamente all’ECP. Questo deve chiaramente risultare dal foglio di cui in App. C. punto 4, che farà parte integrante dell’ECP in sede di approvazione o rigetto.
In caso di accettazione dell’ECP, il CRB non termina i suoi lavori fino a quando non sia stato negoziato il nuovo testo contrattuale e/o i documenti pertinenti che hanno impatto sull’ECP, secondo le procedure approvative interne dell’ASI.
In caso di variazioni alla proposta di modifica iniziale, concordata in sede di CRB, il RUP/Program Manager ASI richiederà al contraente l’emissione dell’ECP rivisto conseguentemente e secondo quanto stabilito dalle procedure di presentazione delle Offerte all’ASI.
È responsabilità del RUP ASI effettuare le verifiche di copertura a bilancio.
Una volta presentata l’offerta verrà sottoposta a valutazione di congruità da parte di una Commissione appositamente nominata dall’ASI.
Il RUP ASI rappresenta il collegamento tra l’offerente e la Commissione.
Il verbale della Commissione deve chiaramente indicare i documenti in base ai quali ha svolto la sua attività.
I documenti devono essere indicati con data di emissione e, quando vi è, con indice di emissione/revisione.
È cura del Program Manager ASI trasferire il verbale del CRB ed il verbale di congruità al Responsabile di Unità/RUP che, ove nulla osti:
• comunicherà alla ditta l’accettazione della modifica e il prezzo riconosciuto congruo da ASI, richiedendone al Contraente l’accettazione;
• ad accettazione avvenuta, procederà alla formalizzazione dell’Atto Aggiuntivo
secondo le procedure approvative interne dell’ASI.
APPENDICE E
METODOLOGIA PER IL CONTROLLO DEI COSTI
1. OBIETTIVO DELLE ATTIVITA’
Obiettivo delle attività è la verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti dal Prime e da eventuali Subappaltatori/RTI (di seguito per semplicità “Contraente”) sulla base dei criteri e delle procedure di seguito riportate.
La presente metodologia rappresenta un riferimento generale che sarà di volta in volta personalizzato alle specificità aziendali.
La presente metodologia non si applica agli accordi tra PP.AA. e ai bandi di ricerca oggetto di specifiche linee guida di rendicontazione.
2. OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA
La verifica riguarda i costi, IVA esclusa, delle attività effettuate dal Contraente per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei termini e alle condizioni stabilite dal presente contratto, imputate in contabilità alla/e commessa/e identificata/e dal/i seguente/i codice/i:
Codice commessa, Nome programma /progetto, fase, descrizione, altro…
3. CRITERI GENERALI E PROCEDURE
La metodologia per il controllo dei costi si basa sui criteri generali e procedure di seguito enunciati per ciascuna tipologia di costi di cui al successivo para 4.
I criteri generali andranno adattati alle specifiche realtà aziendali a cui andranno applicati.
3.1. CRITERI GENERALI
I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti
4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.
3.2. PROCEDURE
Sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.1 le procedure per lo specifico monitoraggio dei costi sostenuti dal Contraente sono basate sull’acquisizione e verifica dei supporti documentali nonché, ove ritenuto necessario, sull’acquisizione di supporti informativi forniti dai vari responsabili di progetto.
La descrizione analitica delle procedure di controllo riguardanti ciascuna tipologia di costo, è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.2 - 4.2.2 - 4.3.2 - 4.4.2 - 4.5.1.2 e 4.5.2.2.
3.3. DOCUMENTAZIONE
Il Contraente ha il compito di predisporre la documentazione necessaria alle verifiche ordinandola in modo da contribuire a rendere il lavoro di accertamento il più efficiente possibile.
La documentazione di riferimento di norma è la seguente:
• Fatture in fotocopia/originale/elettonico;
• Ordini in fotocopia/originale/elettronico;
• Tabulati di contabilità analitica;
• Tabulati di contabilità di magazzino;
• Cedolini riepilogativi mensili delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e
commessa/e di contratto;
• Report, in originale, riepilogativi delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e commessa/e di contratto;
• Copie dei contratti e degli eventuali atti aggiuntivi agli stessi, nonché delle
autorizzazioni alle modifiche tecniche, riguardanti i Subappaltatori;
• Note spese e documenti di spesa, in originale, relativi alle missioni effettuate dal personale per la/e commessa/e di contratto;
• Estratti conto, in originale, emessi da società, eventualmente convenzionate con il Contraente, per la fornitura di servizi (ad es: biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc…) sulla/e commessa/e di contratto;
Ai successivi punti viene riportata, per ciascuna tipologia di costo, una descrizione più analitica della documentazione.
4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Lo svolgimento delle attività di verifica avviene presso la sede del Contraente il quale deve provvedere alla logistica necessaria.
Lo svolgimento delle attività di verifica si effettua esaminando la documentazione relativa alle seguenti tipologie di costo:
• LAVORO
• PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO
• FACILITIES INTERNE
• VIAGGI E MISSIONI
• COSTI ESTERNI
I COSTI ESTERNI sono così ripartiti:
o Altri Costi (Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, viaggi e missioni)
o Costi di Subappaltatore (Mandanti nel caso di RTI)
Inoltre, per eventuali costi associati ad attività sulla/e commessa/e di contratto per prestazioni e forniture svolte da divisioni, aree o altre strutture facenti parte della stessa società, ma aventi gestioni autonome e separate, sono considerati:
o Costi di subappaltatore se a divisioni, aree o altre strutture è stata affidata la realizzazione di sottosistemi, unità, ecc..;
o Costi Interni interdivisionali / interarea / interstruttura se queste hanno svolto altre attività dirette.
4.1. COSTO DEL LAVORO
o Per “costi di lavoro” si intendono i costi delle ore dirette, lavorate dal personale iscritto al libro paga del Contraente, entro la durata contrattuale, imputate alla/e
commessa/e di contratto per attività svolte nei centri di costo diretti riconosciuti come tali nell’analisi di congruità dei Costi Orari certificati dall’ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche con metodologia affine.
o Le ore, classificate “dirette”, sono valorizzate attraverso i Costi Orari certificati da ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche con metodologia affine.
o In caso di mancanza della certificazione ASI dei Costi Orari, l’utilizzo di altre certificazioni di cui al comma precedente è subordinato al consenso dell’ASI.
4.1.1. Criterio generale
Le ore imputate dal Contraente alla/e commessa/e sono verificate attraverso il controllo incrociato tra le ore di presenza del singolo dipendente, riportate nei cedolini dell’Ufficio del Personale, e le ore dello stesso dipendente rendicontate nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi.
A tal fine è pertanto necessario che nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi siano riportate, oltre alle ore mensili imputate dal dipendente alle commesse esterne (di vendita), anche le ore impegnate nelle commesse interne (ricerca, organizzazione, ecc..) o/e in attività indirette.
Nello specifico dell’applicazione del criterio qualora, relativamente a un dipendente impiegato sulla/e commessa/e di contratto, il numero di ore totali lavorate mensili rilevato dai cedolini riepilogativi dell’Ufficio del Personale risulti inferiore al numero di ore totali mensili rendicontate nel rapporto della struttura addetta al Controllo dei Programmi, il numero di ore imputate sulla/e commessa/e dal Contraente per quel dipendente va diminuito, per tale mese, in percentuale della differenza negativa accertata; qualora la differenza invece risulti positiva o pari a zero, viene accettato il numero di ore imputate dal Contraente sulla/e commessa/e.
l’ASI riconosce come accertate solo l’ammontare delle ore lavorate che siano contestualmente verificate nei documenti dell’Ufficio del Personale e in quelli della struttura addetta al Controllo dei Programmi.
È facoltà dell’ASI ritenere accertate le ore che, in mancanza della documentazione di cui sopra dovuta a cause oggettive (variazioni sul sistema informativo di rilevazione dati, eventi imprevisti e imprevedibili), siano giustificate da altra documentazione, fatto salvo quanto contenuto nel successivo comma.
Qualora da parte dei Responsabili di Programma e a seguito dei controlli, emergano informazioni e documenti che prefigurano una realtà in contrasto con quanto riportato nei documenti di cui ai commi precedenti, si procede ad ulteriori approfondimenti dei controlli su altra documentazione con la disponibilità piena del Contraente.
Le ore sono ritenute non accertate e, perciò, non imputabili alla/e commessa/e di contratto, se, a giudizio dell’ASI, la documentazione a supporto non risulta sufficiente a chiarire il contrasto di cui sopra.
Il totale di ore accertate, valorizzate nei modi previsti al secondo e terzo comma del paragr. 4.1., fornisce il costo del lavoro accertato.
4.1.2. Procedura di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Rilevazione degli elenchi mensili del personale diretto impegnato sulla/e commessa/e in cui siano riportate le seguenti informazioni minime: cognome,
nome, numero di matricola, centro di costo di appartenenza (eventualmente anche reparto, divisione, direzione ecc..).
o Rilevazione delle ore mensili lavorate dal personale impegnato sulla/e sola/e commessa/e sulla base dei rapporti di controllo riepilogativi vistati dai responsabili dei rispettivi centri di costo;
o Rilevazione delle ore complessive mensili lavorate da ciascuna unità di personale impegnato nella/e commessa/e secondo due differenti modalità:
▪ Raccolta del numero di ore ordinarie e straordinarie risultanti dai cedolini riepilogativi mensili forniti dall’Ufficio del Personale;
▪ Raccolta del numero di ore complessive mensili risultanti dai rapporti della struttura addetta al Controllo dei Programmi comprendenti tutte le commesse (esterne e interne) della società e le attività indirette;
o Calcolo automatizzato, effettuato direttamente su foglio Excel utilizzato per la redazione delle tabelle di riepilogo dati, dello scostamento tra le ore dei cedolini e le ore dei rapporti di controllo dei programmi, e diminuzione percentuale, anch’essa in automatico, dell’eventuale differenza negativa accertata.
o Aggregazione dei centri di costo nell’area di attività o dei livelli contrattuali nelle figure professionali conformemente a quanto risultante dall’analisi di congruità del Costo Orario di riferimento.
o Valorizzazione delle ore accertate sulla/e commessa/e di contratto ai Costi Orari secondo la certificazione di riferimento;
o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative per mese del costo del lavoro ed aggregazione dei dati rilevati secondo le seguenti modalità:
▪ per centri di costo diretti o per livelli contrattuali;
▪ per aggregazione dei centri di costo diretti o dei livelli contrattuali. Di seguito si riporta un esempio di tabella per la rilevazione delle ore:
MES I | COM M | C.C . | MATR . | COGNOM E | NOM E | ORE ORD PER S | ORE STR A PERS | PERS. ORD + STRA | ALTR E | TOTALI Uff. Personal e | Totali Report su tutte le commess e | DIFF | Ore su PROGETTO X rendicontat e | PROGETT O X SU TOT REPORT | PROGETTO X ORE ACCERTAT E | RIDUZ SU PROGETT O X |
A | B | C =A+B | D | E =C+D | F | G = E - F | H | I= H/F | L = H + G*I | M = H - L |
4.2. PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO
Relativamente alla determinazione del costo sostenuto dal Contraente per i prelevamenti da magazzino il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati:
4.2.1. Criterio generale
La determinazione dei costi sostenuti relativamente ai prelevamenti da magazzino imputati alla/e commessa/e di progetto è effettuata sulla base della verifica di quelli rendicontati dal Contraente attraverso l’analisi della documentazione di supporto relativa ad un campione di prelevamenti di importo significativo, individuato dal personale ASI addetto al controllo.
I materiali prelevati e riconosciuti imputati alla/e commessa/e di progetto sono valorizzati al costo standard eventualmente adeguato se tale adeguamento risulta giustificato.
4.2.2. Procedura di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Individuazione di un campione relativo a prelevamenti di importo significativo.
o Acquisizione della documentazione di supporto relativa al campione (fatture, ordini, buoni di carico e di prelievo);
o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione;
o Controllo della valorizzazione dei materiali a costo standard e controllo dell’eventuale adeguamento dello stesso.
o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese sulla base dei tabulati di contabilità di magazzino relativi ai prelevamenti di competenza della/e commessa/e di progetto.
4.3. FACILITIES INTERNE
I costi per l’uso di Facilities sono rappresentati, se riconosciuti a imputazione diretta sulla/e commessa/e di progetto, dall’utilizzo dei seguenti impianti interni:
TIPO DESCRIZIONE
Oltre il tipo e la descrizione degli impianti interni, il Contraente deve indicare la tipologia delle attività per le quali sono stati utilizzati nonché l’unità di misura con cui vanno espresse le quantità da valorizzare.
4.3.1. Criterio Generale
I costi per uso di Facilities interne sono riconosciuti ad imputazione diretta se previsto dalle certificazioni di riferimento di cui al par. 4.1.
I costi accertati sulla/e commessa/e di progetto sono determinati dal prodotto tra le quantità accertate, espresse in unità di misura di cui al paragr. 4.3. e le tariffe di riferimento di cui al paragr. 4.1.
La rilevazione dei dati avviene secondo le procedure previste all’interno dell’Azienda per ciascuna delle Facilities utilizzate.
Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di dette procedure e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto ( o alle strutture );
4.3.2. Procedura di rilevazione dati
o Acquisizione della documentazione di supporto (corrispondenza interna con la quale i responsabili delle Facilities utilizzate comunicano ai responsabili delle strutture (o commesse) interessate il rendiconto, per tipo di impianto, per commessa, per mese, delle quantità loro imputate.
o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione;
o Controllo della valorizzazione delle quantità addebitate alla/e commessa/e di progetto;
o Predisposizione delle tabelle mensili riepilogative per tipo di Facility;
o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative annuali del costo delle missioni.
4.4. VIAGGI E MISSIONI
Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per viaggi e missioni il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati:
4.4.1. Criterio generale
I costi per viaggi e missioni sono costituiti dal totale delle spese sostenute a tale titolo dal personale impiegato in quanto riconosciute ammissibili e imputabili alla/e commessa/e di progetto.
Le spese sono ammissibili in quanto necessarie allo svolgimento delle attività e in linea con la economicità della gestione del progetto.
L’imputazione totale o parziale alla/e commessa/e di progetto delle spese dipende dal tipo e dalla quantità delle attività ad essa/e dedicata/e durante la missione.
Eventuali indennità al personale per missione sono riconosciute se previste dal contratto di lavoro e non rientrano nel calcolo dei Costi Orari di riferimento.
Alle spese accertate non si applica il ricarico dell’utile.
4.4.2. Procedura di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Nominativo dipendente in missione;
o Periodo missione;
o Destinazione;
o Codice commessa;
o Acquisizione delle note spese in originale;
o Rilevazione completa dei dati risultanti dalle note spese relative alle missioni;
o Raccolta dei dati risultanti dagli estratti conto, in originale, emessi da società per la fornitura di servizi (ad es: biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc..).
o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione;
o Analisi, unitamente al personale amministrativo delle Società, delle eventuali problematiche relative alla raccolta dati derivanti dalla documentazione di cui ai due punti precedenti.
o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative mensili del costo delle missioni.
Di seguito si riporta un esempio per la rilevazione dei dati:
N | Nominati vo dipende nte | N. missio ne | Period o missio ne | Destinazi one | Dura ta gg | Cod. com m. | Addebi to nota spese | Addebi to bigliett o aereo | Addebito autonoleg gio | Addebi to alberg o | Impor to diaria | Addebito non riconosci uto | Totale addebi to | Not e | Piè di lista o forfetta rio |
4.5. COSTI ESTERNI
Con riferimento al paragr 4 i costi esterni sono così ripartiti:
o Altri Costi ( Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, viaggi e missioni)
o Costi di Subappaltatori (Mandanti nel caso di RTI)
Per ciascuna di queste due ripartizioni si applicano i criteri e le procedure di seguito riportate.
4.5.1. Altri Costi ( Other Costs )
Con le precisazioni di seguito esplicitate, per “other costs” si intendono i costi esterni,
imputati nella contabilità industriale aziendale alla/e commessa/e di progetto, che sono giustificati dalle relative fatture di acquisto.
Non rientrano in questa ripartizione i costi dei subappaltatori, dei prelevamenti di magazzino e delle missioni in quanto imputati separatamente.
4.5.1.1. Criterio generale
Gli “other costs” sono accertati se oltre all’esito positivo del controllo documentale, sono riconosciuti ammissibili in quanto necessari allo svolgimento delle attività e in linea con la economicità della gestione del progetto.
Il controllo documentale si effettua riscontrando i costi imputati in contabilità industriale nella documentazione di contabilità generale con la procedura in vigore presso l’Azienda. Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di detta procedura e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto ( o alle strutture ).
Il controvalore in Euro degli acquisti in valuta estera è quello effettivamente utilizzato alla data del pagamento o, in assenza di tale dato, dalla quotazione del mese di pagamento. Agli “other costs” accertati, aggregati nelle voci di costo di cui allo standard ESA PSSA2, sono applicati i ricarichi stabiliti dalle certificazioni di cui al precedente para 4.1.
4.5.1.2. Procedure di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Raccolta da parte del Contraente dei dati riguardanti i costi esterni di competenza della/e commessa/e di progetto risultanti dai tabulati di contabilità industriale;
o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese dei costi di cui al punto precedente. Il mese di competenza è quello risultante dalla data di contabilizzazione della fattura;
o Acquisizione della documentazione (fatture; ordini di acquisto, ecc.…) relativamente ai costi esterni risultanti dai tabulati di contabilità industriale;
o Classificazione di ciascun costo secondo lo standard ESA PSSA2 di cui al punto 3.;
o Esclusione dei costi dei subappaltatori (compresi eventuali prelevamenti da magazzino ad essi riferiti), dei prelevamenti di magazzino e delle missioni essendo questi riportati nelle specifiche ricostruzioni;
o Evidenziazione dei costi imputati e non documentati o documentati parzialmente per i quali necessitano di ulteriori approfondimenti;
o Acquisizione ed esame di eventuale documentazione aggiuntiva;
o Verifica dell’esistenza, corrispondenza ed idoneità della documentazione giustificativa di contabilità generale rispetto ai dati già inseriti nelle tabelle riepilogative sulla base della procedura interna;
o Verifica delle problematiche emerse dall’esame della documentazione visionata quali ad esempio costi non giustificati, mancanza del riferimento al codice di commessa, mancanza dell’ordine d’acquisto,..ecc.
o Accertamento delle differenze tra importi rendicontati nei tabulati di contabilità industriale ed importi verificati, in considerazione delle seguenti indicazioni:
▪ richiesta di ulteriori analisi delle sole problematiche relative ai costi di importo superiore ad un valore da stabilire dalle parti di comune accordo;
▪ analisi a campione delle problematiche relative ai costi di importo inferiore al
valore di cui al punto precedente;
▪ non accettazione degli addebiti posti in contabilità industriale per i quali si ha totale mancanza di documentazione giustificativa anche per importi inferiori al limite indicato nel punto precedente;
Di seguito un esempio di raccolta dati in excel:
COMMESS A | DAT A | N. CONTO | DESCRIZION E | IMPORT O | N. REG. | FORNITOR E | IMPORTO RICONOSCIUT O | DESCRIZION E | PSS A | NOT E | Link alla documentazion e |
4.5.2. SUBAPPALTATORI (o Mandanti nel caso di RTI)
Sono costi di subappaltatori quelli derivanti al Contraente dalla stipula di contratti con Aziende che, a norma del contratto ASI/Contraente (Mandataria), fanno parte del team industriale.
Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per i contratti stipulati con le Società subappaltatori/Mandanti il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati è di seguito riportata.
4.5.2.1. Criterio generale
Si applica il criterio descritto nel paragrafo 4.5.1.1. fermo restando che il costo accertato non potrà complessivamente superare, per ciascun subappaltatore/Mandanti, l’importo totale contrattuale stipulato. Inoltre al costo accertato non è applicato alcun ricarico da parte del Contraente Principale.
4.5.2.2. Procedura di rilevazione dati
Le attività relative alla verifica dei costi addebitati dai subappaltatori beneficiano delle attività di controllo già effettuate sulla documentazione di supporto relativa ai costi esterni comprensiva delle fatture emesse dai subappaltatori.
Relativamente ai prelevamenti di magazzino è prevista una attività di verifica che in parte si differenzia da quella riportata nel precedente punto.
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
• Definizione dell’importo contrattuale totale per ciascun Subappaltatore sulla base dei contratti e di eventuali atti aggiuntivi stipulati dal Contraente;
• Raccolta, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, dei dati riguardanti i costi esterni di competenza dei subappaltatori impegnati sulla/e commessa/e di contratto risultanti dai tabulati di contabilità industriale.
• Predisposizione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei costi sostenuti e dei dati principali risultanti dai singoli contratti (es.: oggetto del contratto, prezzo, ...)
• Acquisizione, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, delle fatture e degli ordini relativi ai subappaltatori e verifica della corrispondenza di tale documentazione con i dati già inseriti negli appositi schemi;
• Richiesta ed acquisizione della documentazione eventualmente mancante;
• Verifica di eventuali problematiche a seguito dell’esame della documentazione visionata;
• Redazione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei costi accertati.
4.6. CONCLUSIONI
A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati nei Form standard ESA PSS (Procedures, Specification and Standards) in particolare nei PSSA2 per partecipante e totale.
Ditta: | PSS A2 | |||||
PROGRAMMA: | PROGETTO: | |||||
CODICE WP N. | FASE | |||||
TITOLO DEL WP | ||||||
MESE | DATA INIZIO: | DATA FINE: | ||||
direct labour cost | proposto | adattamento | differenza | O Certificati | € | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
1 | Total labour hours cost | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Internal special fac. | n./€ | n./€ | n./€ | rate | € | |
Computer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | total internal spec. fac. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MH | ||||||
Other cost elements | € | € | € | 0.0% | € | |
3.1 | raw materials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | mechanical parts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | semi-finished products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | electronics & Electrical Parts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 5 | Hirel parts | |||||
3.5 a) | Hi-Rel parts ( Company ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 b) | procured by third party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | external major products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | external services | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.8 | transport & insurance | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.9 | travels | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 | miscellaneous | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | total other direct costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | sub-total cost 1+2+3 | 0 | ||||
5 | profit | 0 | 0% | 0 | ||
6 | Total Price | 0 |
COGNIZIONI E BREVETTI
COGNIZIONI, VALORIZZAZIONE E BREVETTI
Sezione "A" COGNIZIONI
A.1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo A.2 del presente allegato l'ASI ha il diritto esclusivo di utilizzare, per le proprie necessità e fini istituzionali, le cognizioni pregresse di cui all’Art. 30.3 del contratto come evidenziate nell’Allegato Tecnico Gestionale, nella misura in cui siano state ottenute nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, e le cognizioni:
a) acquisite dal personale ASI;
b) contenute nei documenti necessari alla descrizione dello stato di avanzamento delle attività;
c) acquisite in occasione del controllo delle attività di cui all’Appendice B.
La facoltà di pubblicare è riconosciuta anche al Contraente previa autorizzazione da parte di ASI.
A.2) Se il Contraente trasmette all'ASI una cognizione brevettabile, l'ASI ed il Contraente si astengono da qualsiasi atto che possa nuocere alla brevettabilità dell'invenzione sino al momento del deposito della prima domanda di brevetto.
Sezione " B " BREVETTI
B.1) Le invenzioni effettuate e concepite nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, appartengono al Contraente soltanto nel caso che il Contraente possa dimostrare di essere pervenuto alle suddette invenzioni sulla scorta di precedenti invenzioni il cui brevetto era già di sua esclusiva proprietà (ovvero per la quale sia stata dichiarata all’atto dell’offerta domanda o concessione di brevetto cui consegua un diritto tutelabile) oppure era stato ottenuto in licenza prima della stipulazione di questo contratto e che comunque siano state necessariamente ed indispensabilmente impiegate nello svolgimento di quella parte della ricerca, oggetto del contratto, che ha portato alla nuova invenzione.
Ricorrendo tale ipotesi, il Contraente ha diritto di richiedere e di ottenere a suo nome i brevetti necessari a proteggere le nuove invenzioni dopo aver ricevuto dall'ASI il suo preventivo benestare per iscritto. Non vengono considerati a questo scopo i brevetti su apparecchiature commerciali eventualmente modificate in maniera irrilevante (Brevetto completivo).
Il Contraente, successivamente provvederà, a propria cura, nome e spese, a richiedere ed ottenere i brevetti in Italia ed eventualmente anche all'estero, entro il termine di priorità del brevetto, fermo restando il diritto degli inventori ad essere indicati quali autori dell'invenzione. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI.
B.2) Se in uno o più Paesi il Contraente, a mezzo lettera raccomandata/PEC indirizzata
all'ASI, ovvero tacitamente alle condizioni appresso contemplate sub a) e b) rinunzia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.1 l'ASI può fare domanda di brevetto a condizione di informarne il Contraente.
a) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a prendere un qualsiasi brevetto:
- quando allo spirare del termine di un anno dalla data di inoltro all'ASI della prima relazione sull'invenzione brevettabile non abbia depositato una prima domanda di brevetto o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarla;
- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di una prima domanda di brevetto entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.
b) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a depositare domande analoghe di brevetto o estensioni di brevetti in tutti i Paesi del mondo eccettuato il paese di primo deposito:
- quando, allo spirare del termine di un anno dalla data di deposito da lui effettuato dalla prima domanda di brevetto, non abbia depositato domande del genere o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarle;
- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di dette domande entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.
In tali casi con apposito Atto si regolarizzerà la diversa attribuzione della proprietà intellettuale.
B.3) Il Contraente ha il diritto di cedere, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo B.1 a condizione di informarne preventivamente l'ASI e sempre che il cessionario sia disposto ad assumere nei confronti dell'ASI gli obblighi che incombono al Contraente in base al presente allegato.
Se il Contraente decide di abbandonare, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo B.1, deve informarne preventivamente l'ASI la quale può disporre che tali domande di brevetto o brevetti vengano ceduti all'ASI.
B.4) Xxxxx domanda di brevetto e sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1 effettuati e concepiti nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l'ASI usufruisce di pieno diritto, per le necessità proprie, di una licenza di sfruttamento gratuita, non esclusiva ma irrevocabile.
Allo scopo della tutela dei diritti dell'ASI, il Contraente dovrà fare nella domanda di brevetto esplicita menzione di riconoscimento del diritto di cui sopra, nonché del diritto dell'ASI per la sublicenza di cui al successivo punto B.5.
B.5) Xxxxx domanda di brevetto o sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1, l'ASI ha il diritto di concedere sublicenze non trasferibili, per consentire lo sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI nel quadro di un programma dell'ASI nella misura in cui la sublicenza risulti necessaria per lo sfruttamento dei risultati di tale ricerca.
Se i risultati sono tutelati da brevetti, la concessione della sublicenza per lo sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI è subordinata, qualora il Contraente lo richieda, alla condizione di ottenere una licenza o una sublicenza su tali brevetti.
B.6) In tutti gli altri casi, diversi da B.1, le eventuali invenzioni effettuate o concepite nel
corso dell'esecuzione delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, appartengono in proprietà all'ASI.
Se in uno o più Paesi l'ASI, a mezzo lettera PEC indirizzata alla controparte, rinuncia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.8 il Contraente può chiedere ed ottenere i detti brevetti a propria cura, nome e spese.
B.7) Se una delle parti rinuncia a mantenere in vigore un brevetto in uno o più Paesi, deve informarne preventivamente per iscritto la controparte, la quale potrà subentrare all'altra assumendo di conseguenza ogni diritto sul brevetto.
B.8) Il Contraente trasmette immediatamente all'ASI una relazione sulle caratteristiche delle invenzioni di cui al paragrafo B.1 e B.6 non appena dette invenzioni sono state messe a punto.
B.9) Le descrizioni e i disegni riguardanti l'invenzione da allegare alla domanda di brevetto sono stabiliti di comune accordo tra l'ASI ed il Contraente; i nomi degli inventori debbono essere citati nella domanda di brevetto. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI.
B.10) Sulle domande di brevetto e sui brevetti depositati da ASI o ceduti ad essa, la controparte può richiedere una licenza di sfruttamento a condizioni favorevoli, non esclusiva. Qualora l’ASI non accolga tale richiesta entro 90 giorni la richiesta si intende rigettata.
B.11) Le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti sono a carico del Contraente se presi in applicazione del paragrafo B.1, mentre sono a carico dell'ASI se presi in applicazione del paragrafo B.6.
Tuttavia, se una delle parti ha esercitato a nome proprio i diritti ad essa conferiti dai paragrafi B.2, B.3 e B.7 dovrà:
- sostenere le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti, dovute successivamente al trasferimento del loro diritto di depositare domande di brevetto o dei loro diritti sulle domande di brevetto o sul brevetto;
- rimborsare all’ASI le spese sostenute per il deposito e per la concessione dei brevetti ceduti.
B.12) I canoni di licenza o di sublicenze sulle domande di brevetto o sui brevetti di cui alla presente sezione appartengono all'ASI o al Contraente a seconda della proprietà dei brevetti.
B.13) Per tutta la durata del presente contratto, l'ASI ed il Contraente si informano reciprocamente per iscritto sull'ambito della materia oggetto delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente contratto:
- di qualsiasi deposito, da essi effettuato, di brevetti diversi da quelli contemplati nella presente sezione;
- di qualsiasi licenza o sublicenza concessa da una delle parti;
- di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo, sul quale ottenessero una licenza o una
sublicenza;
- dell'esistenza di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo di cui venissero a conoscenza qualora tali brevetti possano ostacolare lo sfruttamento delle cognizioni contemplate nella sezione "A" o dei brevetti contemplati nella presente sezione.
B.14) [In caso di cofinanziamento] Qualora nel corso delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto si generino risultati di proprietà intellettuale, in conformità all’Art. 30.2 nonché in accordo con quanto previsto dall’art. 31 del contratto, il Contraente informerà l’ASI, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività, se intende o meno proteggere tali risultati.
Le Parti valuteranno, entro un termine di 90 giorni dalla predetta comunicazione, l’opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, in coerenza con le rispettive quote, rinviando la definizione degli aspetti di dettaglio e della modalità di gestione del brevetto ad un apposito accordo scritto.
Tutte le spese relative alla protezione della proprietà intellettuale condivisa, nonché al deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti nel caso di risultati suscettibili di brevettazione, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.
Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla protezione o rinunci alla sua quota di titolarità, l’altra Parte potrà subentrare nella piena ed esclusiva titolarità della proprietà intellettuale o del brevetto, a proprio nome e spese, senza nulla dovere alla Parte rinunciataria, previo apposito atto scritto.
Nel caso in cui il Contraente intenda trasferire la propria quota di titolarità della Proprietà Intellettuale Condivisa, dovrà darne comunicazione per iscritto ad ASI che godrà di un diritto di prelazione all’acquisto, da esercitarsi in forma scritta a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In ogni caso il trasferimento a Terzi della quota di titolarità del Contraente dovrà essere autorizzata da ASI.
Ciascuna Parte ha diritto di usare la Proprietà Intellettuale Condivisa per i propri scopi e di concedere unilateralmente a terzi licenze d’uso non esclusive sentito il parere, obbligatorio e vincolante, dell’altra Parte.
In ogni caso ASI potrà limitare e/o impedire l’utilizzo della quota da parte del Contraente ove tale utilizzo sia motivatamente valutato da ASI in contrasto con - o tale da porre in pericolo- la sicurezza nazionale e/o la protezione di interessi nazionali e/o internazionali, o aspetti di rilevanza strategica per l’ASI.
Sezione " C " DISPOSIZIONI GENERALI
C.1) Le norme della presente Appendice F - Sezione B - si applicano sino allo spirare dei diritti connessi ai brevetti ai quali esse si riferiscono.
Esse si applicano anche alle invenzioni in corso di realizzazione al momento della risoluzione e o della scadenza del contratto.
C.2) Si considera come invenzione brevettabile, di cui ai paragrafi B.1 e B.6 della presente Appendice, qualsiasi invenzione (scaturita dall’esecuzione delle attività contrattuali) avente attinenza con il campo delle attività definito nell'Allegato Tecnico Gestionale
durante la vigenza contrattuale o in un periodo di tempo successivo con un minimo di due mesi ed un massimo di sei mesi.
PER IL CONTRAENTE PER L'ASI
Roma,