DETERMINAZIONE n. 225 del 24 dicembre 2019 Direzione
Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
DETERMINAZIONE n. 225 del 24 dicembre 2019 Direzione
Oggetto: Accordo ex art. 15 l. 241/90 Atersir – Provincia di Forli’-Cesena per attivita’ attinenti il trattamento economico, fiscale, previdenziale, assistenziale, gestione presenze/assenze, comunicazioni Sare e Perla PA del personale dell’Agenzia
IL DIRETTORE
Visti:
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e xx.xx. che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14
maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Xxxxxx ha nominato l’Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n.23/2011;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109
del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e successive variazioni;
- le proprie determinazioni n. 2 del 18 gennaio 2019, “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie” e xx.xx. e n. 127 del 25 luglio 2019 “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Approvazione Parte obiettivi per l’anno 2019”;
- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
premesso che:
- l'art. 15 della L. 241/90 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere fra loro appositi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- con deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì Cesena - prot. n. 10953/36 del 05/02/2014 – è stato approvato un accordo tra Atersir e la Provincia di Forlì-Cesena che consentiva ad Atersir di avvalersi di alcuni uffici provinciali per l'espletamento di attività attinenti il trattamento economico e fiscale e trattamenti previdenziali ed assistenziali del proprio personale, accordo sottoscritto in data 06/03/2014;
- con appositi atti l’accordo in parola è stato implementato con le attività inerenti la
gestione delle presenze-assenze, Sare e PerlaPA dall’1.01.2015;
- con determina n. 95 del 28 giugno 2017 è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2019 l’accordo con la provincia di Forlì-Cesena per l’utilizzo da parte di Atersir dell’Ufficio Trattamenti economici, fiscali e previdenziali della provincia di Forlì Cesena, per il supporto nelle attività di gestione del personale dell’Agenzia e dell’Ufficio Assunzioni e Trattamento giuridico, per le attività relative alla rilevazione delle presenze/assenze e di gestione degli applicativi SARE e PERLAPA, anche in considerazione del sottodimensionamento di Atersir in relazione alle funzioni attribuite;
ritenuto che tale collaborazione possa ancora consentire di mantenere/incrementare la qualità dei servizi erogati e delle attività svolte, contenere i costi di gestione, valorizzare le professionalità coinvolte ed evitare ad Atersir di ricorrere a consulenze esterne più onerose;
considerato altresì che è interesse della Provincia di Forlì-Cesena concorrere a garantire il buon funzionamento dell'Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti alla quale la medesima Provincia partecipa obbligatoriamente, insieme ai Comuni del proprio territorio, per lo svolgimento delle funzioni generali di regolazione dei menzionati servizi;
ritenuto pertanto di approvare, con decorrenza dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, l’Accordo tra Atersir e la Provincia di Forlì-Cesena per l'espletamento di attività attinenti il trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assistenziale, nonché la rilevazione delle presenze/assenze e la gestione degli applicativi SARE e PERLAPA del personale di Atersir, come dettagliato nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
precisato che, gli oneri derivanti dall’Accordo di cui trattasi verranno versati da Atersir ogni anno alla provincia di Forlì-Cesena dietro presentazione di una puntuale rendicontazione delle attività svolte, per un importo stimabile di € 20.000,00 annui omnicomprensivi;
dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;
ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
D E T E R M I N A
1. di approvare l’Accordo tra Atersir e la Provincia di Forlì-Cesena per l'espletamento di attività attinenti il trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assistenziale, nonché la rilevazione delle presenze/assenze e la gestione degli applicativi SARE e PERLAPA del personale di Atersir, come dettagliato nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che ha validità dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022;
2. di dare atto che lo scrivente, in qualità di Direttore dell’Agenzia, provvederà alla sottoscrizione dell’Accordo in parola e potrà apportare al testo eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi eventualmente necessarie per il conseguimento delle finalità enunciate nella presente determinazione;
3. di impegnare a favore della Provincia di Forlì Cesena la spesa pari a complessivi € 20.000,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” cap. 103052/04 “Convenzioni di collaborazione con altri enti art. 15 L. 241/1990” dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di impegnare a favore della Provincia di Forlì Cesena la spesa pari a complessivi € 20.000,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” cap. 103052/04 “Convenzioni di collaborazione con altri enti art. 15 L. 241/1990” dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di demandare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2022, successivamente all’approvazione del Bilancio 2020-2022;
6. di liquidare le somme su presentazione di nota contabile corredata della rendicontazione delle attività vistata dal Dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ai fini della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.;
7. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
ACCORDO ex art. 15 L. 241/90 tra ATERSIR e Provincia di Forlì – Cesena per lo svolgimento di attività inerenti l’Ufficio Trattamento Economico, Fiscale e Previdenziale e dell’Ufficio Assunzioni Trattamento Giuridico e Relazioni sindacali del Servizio Affari Generali-Istituzionali e Risorse umane della Provincia di Forlì-Cesena
Tra
l’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, di seguito ATERSIR, (C.F. 91342750378) in persona del Direttore Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, nominato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 63/2017,
e
la Provincia di Forlì-Cesena in persona del legale rappresentante autorizzato con decreto presidenziale n.
…….. del ……… ………….. 2019 Dr. .………………………………………..…….
Premesso che:
- l'art. 15 della L. 241/90 prevede la possibilità per gli enti locali di concludere fra loro appositi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- con deliberazione di Giunta Provinciale prot. n. 10953/36 del 05/02/2014 è stato approvato un accordo tra Atersir e la Provincia di Forlì-Cesena che consentiva ad Atersir di avvalersi, di alcuni uffici provinciali per l'espletamento di attività attinenti il trattamento economico e fiscale e trattamenti previdenziali ed assistenziali,
- l’accordo è stato sottoscritto in data 06/03/2014;
- dall’01.01.2015 l’accordo è stato implementato con le attività inerenti la gestione delle presenze- assenze, Sare e PerlaPA;
- con atti dei rispettivi Enti l’accordo è stato rinnovato fino al 31/12/2019;
- Atersir e la Provincia di Forlì-Cesena in particolare ritengono opportuno confermare l’avvalimento dell’Ufficio Trattamenti economici, fiscali e previdenziali per il supporto nelle relative attività di gestione del personale di questa Agenzia, e dell’Ufficio Assunzioni e Trattamento giuridico, per le attività relative alla rilevazione delle presenze/assenze e di gestione degli applicativi SARE e PERLAPA (solo per adempimento L104/92).
- tale collaborazione può infatti consentire di mantenere/incrementare la qualità dei servizi erogati e delle attività svolte, contenere i costi di gestione, valorizzare le professionalità coinvolte ed evitare ad Atersir di ricorrere a soluzioni esterne più onerose;
- è interesse della Provincia di Forlì-Cesena concorrere a garantire il buon funzionamento dell'Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti alla quale la medesima Provincia partecipa obbligatoriamente insieme ai Comuni del proprio territorio per lo svolgimento delle funzioni generali di regolazione dei menzionati servizi;
Tutto ciò premesso
1) Oggetto.
Atersir può avvalersi del supporto degli Uffici e Servizi provinciali di seguito indicati per le attività sottoriportate:
a. Servizio Risorse Umane - Ufficio Trattamenti economici, fiscali e previdenziali per le seguenti attività:
1. Elaborazione retribuzioni mensili, compreso il calcolo del salario accessorio e delle missioni, nonché relative denunce mensili;
2. Denuncia INAIL, INPS, IRAP, ed INPS ex INPDAP, Modello 770 e rilascio CU, compresi lavoratori autonomi;
3. Elaborazione modelli PA04, TFR/350P, elaborazione pratiche previdenziali;
4. Elaborazione Conto del Personale;
5. Ogni altra attività connessa alla gestione economica e previdenziale del personale;
b. Servizio Risorse Umane, Ufficio Assunzioni Trattamento giuridico e Relazioni sindacali per le seguenti attività:
1. Rilevazione delle presenze/assenze, con inserimento dei giustificativi non rientranti tra quelli autorizzabili tramite Kronosweb, modifiche ai modelli orari per cambi di pomeriggi effettuati per motivi di servizio dal personale, controllo delle anomalie nei cartellini (mancate timbrature o giustificativi non inseriti), stampa dei buoni pasto maturati dai singoli dipendenti;
2. Statistiche di assenza a cadenza trimestrale ai fini della trasparenza;
3. Statistiche di assenza relative al Conto Annuale del personale;
4. Saltuarie modifiche agli orari di lavoro del personale;
5. Gestione degli applicativi SARE (sistema di trasmissione telematica della Regione Xxxxxx Xxxxxxx per l’invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro/tirocinio formativo e di orientamento ai Centri per l'Impiego);
6. Adempimento permessi ex L. 104/92 sull’applicativo PERLAPA.
7. Adempimento annuale del personale ex L. 68/99
Si dà atto che per la gestione del personale, relativamente alle attività sopraindicate, l’Agenzia ha provveduto all’acquisto di alcuni moduli applicativi della “Suite Perseo/Payroll” (Paghe, Presenze, Giuridico) dalla ditta Maggioli SpA di Sant’arcangelo di Romagna, installati presso la Provincia di Forlì – Cesena, per i quali il canone di manutenzione annuale continua ad essere corrisposto da ATERSIR:
1. Kronos (Software di Gestione Presenze Assenze) ;
2. Krokar (Modulo di ricezione Timbrature);
3. Gestione Autorizzazioni (Web);
4. Visualizzazione Timbrature (Web).
5. PAYROLL (Modulo elaborazione paghe)
Gli Uffici sopra indicati si rendono inoltre disponibili ad istruire e formare, presso la sede provinciale, il personale che l'Agenzia vorrà indicare, per ciò che riguarda la consultazione dei cedolini e dei cartellini, nonché per la gestione del modulo di autorizzazioni di Kronosweb.
2) Modalità.
Tempi e modi dell'avvalimento saranno definiti d'intesa fra il Dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione di Atersir e i responsabili degli Uffici e Servizi Provinciali coinvolti. In ogni caso verranno garantiti per l’espletamento delle attività i tempi previsti dalla normativa di riferimento. Nel caso lo richieda una delle parti, le modalità potranno essere formalizzate in un apposito disciplinare.
3) Responsabilità del trattamento dei dati.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 la Provincia è designata responsabile esterno del trattamento dei dati in relazione ai servizi oggetto della presente convenzione.
La Provincia dovrà operare nell’ambito dei principi stabiliti dal citato Regolamento, come di seguito esplicitato:
A. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente
A.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:
A.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
A.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
A.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
A.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;
A.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:
A.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
A.2.2 procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato;
A.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dell’Ente;
A.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente.
A.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
A.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
A.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
B. Le misure di sicurezza
B.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
B.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
B.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all’Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
C. Eventuali Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
C.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
C.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all’Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed
organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
C.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
C.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall’Ente e specificatamente comunicate.
D. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
D.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell’Ente.
D.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
D.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
E. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
E.1 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d’ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-responsabili”), previa informazione dell’Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
E.2 Su specifica richiesta dell’Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub- Responsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
E.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
F. Trattamento dei dati personali al di fuori dell’area economica europea
F.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
H. Cancellazione dei dati personali
H.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente contratto al termine dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
I. Audit
I.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente.
I.2 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
L. Indagini dell’Autorità e reclami
L.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi
a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine
b) istanza ricevuta da soggetti interessati
Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
M. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
M.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.
M.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo
con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
N. Responsabilità e manleve
N.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
N.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:
N.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo
N.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente;
N.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
N.2.4 fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
4) Rapporti finanziari
Per lo svolgimento delle attività suddette è previsto a favore della Provincia di Forlì – Cesena un rimborso spese pari ad € 20.000,00 annui omnicomprensivi, che verrà liquidato da ATERSIR entro il 30 novembre di ogni anno dietro presentazione di nota contabile corredata di puntuale rendicontazione delle attività svolte.
5) Durata.
Il presente accordo ha durata per le annualità 2020, 2021 e 2022 fino al 31/12/2022, rinnovabile. Le parti possono dare disdetta entro il trimestre precedente di ciascun anno.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Per ATERSIR
Il Direttore
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
Per la Provincia di Forlì-Cesena
Allegato alla determinazione n. 225 del 24 dicembre 2019
Oggetto: Accordo ex art. 15 l. 241/90 Atersir – Provincia di Forli’-Cesena per attivita’ attinenti il trattamento economico, fiscale, previdenziale, assistenziale, gestione presenze/assenze, comunicazioni Sare e Perla PA del personale dell’Agenzia
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
IMP. N. 34/1/2020 del 24 dicembre 2019 per € 20.000,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” cap. 103052/04 “Convenzioni di collaborazione con altri enti art. 15 L. 241/1990” dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2019-2021 a favore della provincia di Forlì-Cesena;
IMP. N. 11/1/2021 del 24 dicembre 2019 per € 20.000,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” cap. 103052/04 “Convenzioni di collaborazione con altri enti art. 15 L. 241/1990” dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 a favore della provincia di Forlì Cesena.
.
Il Dirigente
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx (documento firmato digitalmente)
Data di esecutività Bologna, 24 dicembre 2019