Contract
FlixBus Italia S.r.l. | Xxxxx Xxxx, 00 x 00000 Xxxxxx |
Milano, 03/11/2021 Università degli Studi di Brescia Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx A mezzo pec: xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx OGGETTO: Accordo di collaborazione tra Flixbus Italia S.r.l. e Università degli Studi di Brescia Con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione il contenuto della nostra proposta di accordo di collaborazione tra FlixBus Italia Srl e Università degli Studi di Brescia avente il contenuto di seguito riportato. *** ACCORDO DI COLLABORAZIONE (di seguito l’“Accordo di Collaborazione”) TRA FLIXBUS ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano – Corso Como n. 11, C.F. e P.IVA 08776680962, - di seguito indicata anche solo come “FlixBus” – E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia (BS) – Piazza del Mercato, 15, C.F. 98007650173 e P.IVA 01773710171, - di seguito denominata anche solo come “UNIBS”. FlixBus e UNIBS, se intesi in maniera congiunta, vengono di seguito denominati “Parti” e singolarmente “Parte”. Premesso che a) FlixBus è una società che opera nel settore del trasporto di persone mediante autobus su linee di media e lunga percorrenza tra città italiane e tra città italiane e città straniere, di vendita dei relativi biglietti di trasporto e di ogni altra attività commerciale, promozionale e di marketing connessa alle precedenti; a) UNIBS è un’istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell’istruzione superiore, interessata a stipulare con enti ed aziende delle convenzioni nell’interesse dei propri studenti, dipendenti e collaboratori (di seguito gli “Utenti UNIBS”), che consentano agli stessi di usufruire di beni e/o servizi a condizioni agevolate; |
FlixBus Italia S.r.l. Cap. Soc. Euro 200.000 i.v. Unicredit S.p.A Soggetto che esercita la direzione e il
A Socio Unico C.F. P.IVA 08776680962 Nr. Conto: 103626392
Xxxxx Xxxx 00 – XXX 00000, Xxxxxx Reg. Imprese di Milano IBAN: XX00X0000000000000000000000
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.:
Tel. x00 00 000 00 000
R.E.A. MI- 2047989
BIC: XXXXXXXXXXX
FlixMobility GmbH
b) FlixBus è interessata a promuovere, con la collaborazione di UNIBS, i propri servizi di trasporto agli Utenti UNIBS , fornendo agli stessi la possibilità di usufruire di scontistiche al fine di viaggiare a tariffa scontata;
c) con il presente accordo le Parti intendono regolare i termini e le condizioni della collaborazione.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Premesse
Le premesse dell’Accordo di Collaborazione formano parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. Oggetto e obblighi delle Parti
FlixBus si impegna nei confronti di UNIBS a:
• Fornire codici sconto digitali (di seguito “Codici Sconto”) del valore percentuale del 10% cad.; i Codici Sconto verranno inviati in un’unica soluzione a UNIBS:
- N. 8.000 Codici Sconto validi dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per la prenotazione di viaggi nazionali o internazionali con partenza tra il 10/01/2022 e il 31/07/2022 e tra il 01/09/2022 e il 18/12/2022. I Codici Sconto saranno validi esclusivamente per prenotazioni tramite App FlixBus.
FlixBus si riserva di fornire ulteriori Codici Sconto a fronte dell’esaurimento degli stessi, durante il
periodo di durata della collaborazione.
Le Parti stabiliscono espressamente che le condizioni di sconto potranno successivamente subire delle modifiche. FlixBus si impegna a comunicare tempestivamente a UNIBS gli eventuali cambiamenti tramite invio di apposita comunicazione agli indirizzi di cui al successivo art. 7.
UNIBS si impegna nei confronti di FlixBus a:
• distribuire i Codici Sconto tramite landing page dedicata alla convenzione;
• creare e gestire la landing page dedicata tramite la quale gli Utenti UNIBS potranno richiedere i Codici Sconto in numero 1 ad Utente al mese tramite indirizzo mail istituzionale;
• rendere nota la collaborazione tra le Parti tramite i propri canali, in particolare:
- Promozione della collaborazione con FlixBus tramite la pagina Facebook;
- Link alla pagina dedicata a FlixBus sul sito ufficiale dell’Ateneo;
- Comunicazione dedicata alla collaborazione con FlixBus e indirizzata a tutti gli
studenti e dipendenti dell’Ateneo.
3. Risoluzione anticipata
Le Parti convengono che l’Accordo di Collaborazione si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. a fronte della dichiarazione della Parte inadempiente di volersi avvalere degli effetti della presente clausola in caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui all’art. 2 dell’Accordo di Collaborazione. La predetta dichiarazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec agli indirizzi di cui all’art. 7 e comporterà l’immediata risoluzione dell’Accordo di Collaborazione.
FlixBus Italia S.r.l. Cap. Soc. Euro 200.000 i.v. Unicredit S.p.A Soggetto che esercita la direzione e il
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coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.:
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4. Durata dell’Accordo di Collaborazione
L’Accordo di Collaborazione avrà efficacia a partire dal 01/01/2022 (di seguito la “Data di Efficacia”) sino
al 14/11/2022 (di seguito la “Data di Scadenza”).
Le Parti escludono espressamente il rinnovo automatico dell’Accordo di Collaborazione; alla Data di
Scadenza, dunque, l’Accordo di Collaborazione cesserà di produrre i propri effetti tra le Parti.
5. Obbligo di riservatezza
Tutte le notizie, le informazioni e i documenti di cui le Parti abbiano avuto conoscenza in forza dell’esecuzione dell’Accordo di Collaborazione hanno carattere strettamente confidenziale. Ciascuna delle Parti si impegna e si obbliga, dunque, a mantenere ed a fare in modo che i propri rappresentanti, preposti, consulenti e dipendenti, mantengano, anche ai sensi dell’articolo 1381 c.c., assoluto e totale riserbo e a non divulgare in alcun modo dette notizie, informazioni e documentazione comunque inerenti alle rispettive attività, strutture organizzative ed imprenditoriali.
6. Disposizioni in materia del trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell’altra parte, dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori e dei terzi secondo le finalità previste dall’Accordo di Collaborazione e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento”) e di cui al D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito il “Codice Privacy”), dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all’art. 32 del Regolamento.
Per quanto necessario, le Parti riconoscono e acconsentono a che i propri dati personali, inclusi i dati dei propri dipendenti e collaboratori, possano essere comunicati a soggetti terzi e/o ad altre società del Gruppo per le finalità connesse al corretto svolgimento delle attività e all’adempimento delle obbligazioni di cui all’Accordo di Collaborazione.
7. Comunicazioni tra le Parti
Tutte le comunicazioni previste dall’Accordo di Collaborazione e/o a quest’ultimo relative dovranno essere effettuate in lingua italiana ed inviate a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec o, qualora non sia necessaria la data certa, a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
- con riferimento a FlixBus, presso la sede legale della stessa in Milano – Xxxxx Xxxx x. 00; pec: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx; e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx;
- con riferimento a UNIBS, presso la sede legale della stessa in Brescia (BS) – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00, pec: xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx; xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx.
8. Legge applicabile e foro competente
FlixBus Italia S.r.l. Cap. Soc. Euro 200.000 i.v. Unicredit S.p.A Soggetto che esercita la direzione e il
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Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che l’Accordo di Collaborazione, così come qualsiasi sua successiva modifica e/o integrazione, sia interamente regolato dal diritto italiano, che ne disciplina qualsiasi profilo.
Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che qualsiasi controversia derivante, inerente, connessa o anche collegata all’Accordo di Collaborazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
***
Qualora concordiate con le condizioni e i termini dell’Accordo di Collaborazione sopra riportate, si prega di inviare la presente debitamente firmata dal legale rappresentante di Università degli Studi di Brescia ad integrale accettazione di tutto quanto sopra.
Cordiali saluti.
Flixbus Italia S.r.l.
Il legale rFairmppatroesentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
digitalmente da
Xxxxxx Xxxxxxx
CN = Xxxxxxx Xxxxxx
C = IT
Per accettazione integrale di tutto quanto sopra e a valere quale conclusione dell’Accordo di
Collaborazione.
,
Università degli Studi di Brescia
Il Dirigente del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza
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