ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
LA CAMERA DEI DEPUTATI E
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE IN MERITO ALLA GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE AL
MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ACCORDO TRA
LA CAMERA DEI DEPUTATI, con sede in Xxxx, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx - 00000 , codice fiscale 80442710580, rappresentata dalla Dottoressa Xxxxx Xxxxxxxx, nella qualità di Presidente, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata, di seguito denominata "Camera"
E
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, con sede in
Roma, via Xxxxx Xxxxxxxxx, 10, codice fiscale 97584460584, rappresentata dal Dottor Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, successivamente indicata come "Autorità";
di seguito congiuntamente indicate come "le Parti";
VISTO
- l’articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e di finanza pubblica, che prevede la presentazione, in allegato al Documento di economia e finanza, del Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- la predetta legge n. 196 del 2009, che al Titolo II, Misure per la trasparenza e la controllabilità della spesa, all’articolo 4, reca una serie di disposizioni volte a consentire alle Commissioni parlamentari competenti un controllo costante sull’attuazione della legge medesima e a favorire l’attività istruttoria utile allo svolgimento di tale controllo nell’ambito del monitoraggio e della verifica degli andamenti della finanza pubblica;
- l'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge di contabilità e finanza pubblica in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, che
prevede che alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il disposto del comma 2 del predetto articolo 8 secondo il quale gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonché per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica;
- il comma 100 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che reca misure per il potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento, nell’ambito delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- l’articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l’obbligo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori di trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici, operante nell’ambito dell’Autorità, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista nonché, limitatamente ai settori ordinari, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale;
- l’articolo 6, comma 9, lettera a), del predetto Codice dei contratti, che prevede che l’Autorità, nell’ambito della propria attività, può richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
- il comma 11 del citato articolo 6 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie con provvedimento dell’Autorità nei confronti dei soggetti che si rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire gli elementi di informazione di cui al comma 9 del medesimo articolo 6;
- l’articolo 1, comma 1, lettere q), numero 2, e t), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, che prevede, tra l’altro, l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità e l’attribuzione all’Autorità medesima di più ampie funzioni di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti, di vigilanza e regolazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
- la lettera sss) del comma 1 dell’articolo 1 della citata legge delega, che prevede l’espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, nonché la previsione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti.
CONSIDERATO CHE
- l’Amministrazione della Camera dei deputati, d’ora in avanti “Amministrazione della Camera”, è impegnata a sviluppare l’attività di supporto all’esercizio delle funzioni proprie dell’organo parlamentare nel settore delle infrastrutture strategiche anche attraverso un monitoraggio dell’attuazione della legge n. 443 del 2001 che si svolge attraverso la presentazione di rapporti annuali all’VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici);
- nell’ambito di tale attività, che è stata avviata nel 2004, sono state pubblicate nove successive edizioni del rapporto “L’attuazione della legge obiettivo” ed è stato realizzato un sistema informativo denominato SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche) accessibile sul sito della Camera dei deputati e consultabile anche in modalità open data;
- a decorrere dal 2010, su richiesta dell’VIII Commissione (ambiente), è stata avviata una collaborazione tra l’Amministrazione della Camera e l’Autorità nell’ambito della quale è stata messa a disposizione dell’Autorità una parte del citato sistema al fine di farvi confluire, con riferimento alle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 che siano state oggetto di delibera da parte del CIPE, i dati e le informazioni che i responsabili del procedimento sono tenuti a comunicare all'Autorità, in virtù di quanto disposto dai predetti articoli 7, comma 8, e 6, commi 9, lettera a), e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- è stato firmato in data 17 dicembre 2012 un accordo quadro tra la Presidenza della Camera e la Presidenza dell’Autorità, volto a disciplinare lo svolgimento delle attività di fornitura di dati ed informazioni necessari all’attività di monitoraggio;
- ritenuto che permangano le esigenze della Camera e dell’Autorità per la prosecuzione delle predette attività, anche nella prospettiva del superamento della legge n. 443 del 2001 e della riprogrammazione delle relative risorse, nonché della definizione di un nuovo contesto normativo di riferimento per la realizzazione delle opere pubbliche;
- l’attività di collaborazione di cui alla presente intesa appare tanto più utile nella prospettiva, più volte sollecitata in sede parlamentare, della piena interoperabilità di tutte le banche dati, che contengono dati sulle opere pubbliche e che sono attualmente utilizzate dai soggetti istituzionali operanti nel settore, al fine di pervenire a un’omogeneizzazione e a una maggiore trasparenza delle informazioni ed evitare la duplicazione di richieste informative alle stazioni appaltanti.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente convenzione disciplina la collaborazione fra la Camera e l’Autorità finalizzata:
a. alla messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessari all’attività di monitoraggio dell’attuazione delle opere pubbliche e all’esame degli allegati ai documenti di finanza pubblica da parte della Camera dei deputati, in attuazione dell’articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b. alla messa a disposizione delle ulteriori informazioni, che dovessero emergere dall’attività svolta dall’ANAC con riguardo alle opere pubbliche di cui alla precedente lettera a).
ARTICOLO 2
(Modalità della collaborazione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, l’Autorità mette a disposizione dell’Amministrazione della Camera, con le modalità concordate tra le parti, i dati e le informazioni riguardanti lo stato di attuazione delle opere e dei relativi lotti funzionali, comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e oggetto di deliberazione da parte del CIPE, con particolare riferimento a:
a. livello di progettazione raggiunto;
b. affidamento dei lavori, compreso il quadro economico e finanziario;
c. esecuzione dei lavori ivi inclusi il contenzioso, le eventuali varianti e la sospensione dei lavori;
x. xxxxxxxx ed indagini a carattere generale e speciale espletate.
2. I predetti dati e informazioni saranno, altresì, forniti con le modalità concordate tra le parti con riferimento agli interventi che verranno esaminati dal Parlamento nell’ambito della nuova programmazione delle opere pubbliche che verrà definita dopo il superamento della legge n. 443 del 2001 e nell’ambito delle norme che regoleranno la fase transitoria.
3. Tali dati ed informazioni, che sono trasmessi dai responsabili unici del procedimento all’Autorità, confluiscono nella sezione sullo stato di attuazione delle schede relative alle opere di cui al comma 1 anche attraverso il sistema informativo SILOS.
4. L’Amministrazione della Camera ha piena disponibilità dei dati forniti dall’Autorità ai sensi del comma 1, salva la titolarità dell’Autorità dei dati forniti, e può utilizzarli nella predisposizione di documenti e ricerche volti a supportare l’esercizio delle funzioni parlamentari, citando la fonte Autorità.
ARTICOLO 3
(Attuazione dell’accordo)
1. Al fine di assicurare l’attuazione del presente accordo, ciascuna Parte designa un referente.
2. I referenti provvedono, secondo le direttive ricevute dalle Parti, a:
a. definire i contenuti e le modalità di attuazione dell’accordo, predisponendo, in particolare, un programma annuale di attività in attuazione del medesimo articolo 2;
b. monitorare lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla lett. a) e i risultati conseguiti;
c. individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lett. b);
d. informare i vertici istituzionali dell’Amministrazione della Camera e dell’Autorità sull’andamento complessivo del presente accordo;
e. svolgere gli ulteriori compiti eventualmente concordati tra le Parti.
ARTICOLO 4
(Recesso)
1. La Camera ha facoltà di recedere dal presente accordo, dandone preavviso all’Autorità almeno tre mesi prima della data del recesso, con determinazione assunta secondo il proprio ordinamento.
2. L’Autorità ha facoltà di recedere dal presente accordo, dandone preavviso alla Camera almeno tre mesi prima della data di recesso.
ARTICOLO 5
(Riservatezza e protezione dei dati personali)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza acquisiti nel corso delle attività previste dal presente accordo.
2. Le attività poste in essere in esecuzione del presente accordo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e degli atti di recepimento previsti nei rispettivi ordinamenti.
ARTICOLO 6
(Durata)
1. Il presente accordo ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere prorogato, per un periodo non superiore a quattro anni, per espressa volontà delle Parti da manifestare, prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del presente accordo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in due originali ciascuno di 8 pagine. Roma, 31 marzo 2016
Per la Camera dei deputati Xxxxx Xxxxxxxx | Per l'X.X.XX. Xxxxxxxx Xxxxxxx |