OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 171 del 28/11/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre alle ore 09:00, nella Sala Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxx la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gaudio Dott. Xxxxxx.
Intervengono i Signori:
N° | Qualifica | Nome | Presente |
1 | Sindaco | XXXXXXXX XXXXXXX | xx |
2 | Vice Sindaco | XXXXXXXX XXXXXXXX | xx |
3 | Assessore Comunale | XXXXXXX XXXXXXX | xx |
4 | Assessore Comunale | DOSTI SHQIPONJA | si |
5 | Assessore Comunale | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | xx |
PRESENTI: 5 ASSENTI: 0
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• Che è volontà del Comune di Genzano di Roma di porre in essere tutte le azioni utili a favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai settori sociali che, attualmente, ne sono esclusi, a favorire una minore pressione fiscale, a ottenere una minore probabilità di incorrere in sfratti e a favorire l’emersione del mercato degli affitti irrego- lari;
• Che, pertanto, l’Amministrazione Comunale intende promuovere, nel territorio di Genzano di Roma, la stipulazione tra le parti di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordata, previa sottoscrizione di un accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale;
CONSIDERATO:
• Che l’art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 prevede la possibilità per i privati di stipulare contratti di locazione a canone concordato definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali, sulla base di quanto stabilito in appositi accordi de- finiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei condut- tori maggiormente rappresentative;
• Che il 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mini- stro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto contenente i criteri generali per la rea- lizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipulazione dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato;
• Che, secondo il disposto del citato decreto interministeriale, gli accordi territoriali stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità o porzione di unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti;
• A seguito delle convocazioni che saranno avviate dal Comune, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazio- ne degli accordi territoriali, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del decreto del Presi- dente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, individueranno, anche avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per: a) valori di mercato; b) dotazioni infrastrutturali (trasporti pubbli- ci, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.); c) tipologie edili- zie, tenendo conto delle categorie e classi catastali;
• Per ogni area individuata o per eventuali aggregazioni di microzone, gli accordi territoriali pre- vedono un valore minimo ed un valore massimo del canone che costituiscono, rispettivamente, il limite minimo e massimo di una o più fasce di oscillazione;
• Il canone effettivo di locazione per l’unità immobiliare oggetto del contratto, collocato tra il va- lore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione indicate nell’accordo territoriale, do- vrà essere definito tra le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizza- zioni;
• Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni della legge 9 dicembre 1998,n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale, nonché ai contratti di cui agli articoli 1 comma 3, e 5 commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998, si applicano le agevolazio- ni fiscali di cui all’art. 5 del citato decreto interministeriale;
DATO ATTO:
• Che il Comune di Genzano di Roma rientra nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa in base alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87;
VISTO:
• L’ordine del giorno ad oggetto gli accordi territoriali per l’applicazione del canone concordato, di cui al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13 settembre 2016;
VISTI:
• La legge n. 431 del 9 dicembre 1998e successive modificazioni;
• Il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 2017;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 TUEL 267/2000, espresso dal Dirigente Area Amministrativa X.xx Xxxx.xx Xxxxxxxx Xxxxx;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
D E L I B E R A
Per quanto motivato ed espresso nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di approvare lo schema di accordo territoriale per i contratti di locazione a canone concordato, che in copia si allega sub. “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che gli elementi di detto accordo dovranno comunque essere puntualmente definiti dalle Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresenta- tive;
2. Di dare mandato al Dirigente dell’Area Amministrativa di compiere gli atti consequenziali alla presente deliberazione e, in particolare, di convocare le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell’Accordo locale da applicarsi nel territorio del Comune di Genzano di Roma, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n.431.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata ed unanime votazione, delibera, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 – XXXX, stante l’urgenza di provvedere in merito.
ALLEGATO “A”
COMUNE DI GENZANO DI ROMA
ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
(SCHEMA)
Fra le seguenti Organizzazioni:
…………………
• Ad attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Mi- nistro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
• Visto il decreto del 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, contenente i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazio- ne ad uso abitativo a canone concordato
E’ sottoscritto il presente Accordo territoriale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato .
TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)
1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Genzano di Roma
2) Il territorio del Comune di Genzano di Roma tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato 1 (Aree del Comune). I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione).
4) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
5) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all’allegato Allegato 2 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all’allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone).
6) La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) non oltre il …..% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
c) non oltre il …..% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) non oltre il ….% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il ….% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) non oltre il ….% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
7) In applicazione dell’articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile.
Elemento …………..
8) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato A al DM 16 gennaio 2017.
TITOLO B)
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del DM 16 gennaio 2017)
1) L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Genzano di Roma che, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del DM 16 gennaio 2017 risulta, ai dati dell’ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a ………
2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
3) Ai fini dell’art. 2, comma 2, DM 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione).
4) La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone è così calcolata:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) non oltre il % della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
c) non oltre il % della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) non oltre il ….% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il ….% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) non oltre il ….% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
5) In applicazione dell’articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile.
Elemento …………..
6) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del ….%, a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
7) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del ….%, a valere per l’intera durata contrattuale.
8) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
9) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
10) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.
11) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall’estero; destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
12) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
13) In applicazione dell’art. 2, comma 5, del DM 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai paragrafi 10 e 11 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
14) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
15) L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4.
(Opzione 1)
L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16 gennaio 2017 è rilasciata congiuntamente dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall’articolo 6, comma 3 del DM 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento Allegato E al DM 16 gennaio 2017.
(Opzione 2)
16) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del DM 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di …….. unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del seguente Accordo.
17) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16 gennaio 2017.
TITOLO C)
CANONE MASSIMO DELL’ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO
1) I canoni massimi dell’alloggio sociale, in applicazione dell’articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 7, del presente Accordo.
3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall’articolo 4 del DM 16 gennaio 2017.
TITOLO D) ONERI ACCESSORI
1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori allegata D) al DM 16 gennaio 2017.
TITOLO E)
COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
1) Per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 6 DM 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A al DM 16 gennaio 2017, del tipo di contratto allegato B) al DM 16 gennaio 2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al DM 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM 16 gennaio 2017. Per l’avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 5 (Modello di richiesta) al presente Accordo.
TITOLO F)
RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO
1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l’avvio della procedura di rinnovo.
2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell’Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell’Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.
4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l’Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo. Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:
All. 1: Aree del Comune di Genzano di Roma
All. 2: Fasce di oscillazione del Comune di Genzano di Roma All. 3: Elementi oggettivi per la determinazione del canone
…….
Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.
Letto, confermato e sottoscritto
Sindaco Segretario Generale
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Dott. Xxxxxx
(atto sottoscritto digitalmente)
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584 - Via I. Xxxxxxx, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005
AREA AMMINISTRATIVA AREA AMMINISTRATIVA
PROPOSTA DI GIUNTA N. 271 DEL 26/11/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Note:
27/11/2018 Il Dirigente
XXXXXXXX XXXXX / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
(parere sottoscritto digitalmente)
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584 - Via I. Xxxxxxx, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005
Allegato di pubblicazione e esecutività Delibera di Giunta N° 171 del 28/11/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione :
è stata affissa a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/11/2018 , con N. 2755 XXX.XXX. come prescritto dall’ art. 124, comma 1 del D. lgs. N. 267/2000 e contestualmente comunicata, con lettera n. 0040934 in data 30/11/2018 ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’ art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/12/2018
Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000
IL Segretario Comunale
XXXXXX XXXXXX / ArubaPEC S.p.A.
(Sottoscritto digitalmente)