Scrittura Privata
C O M U N E DI U R B I N O UFFICIO CONTRATTI
Scrittura Privata
Cron. ……
ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 RELATIVO AL PROGETTO PER L'ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA GIOVANILE, IL DECORO URBANO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE DEL SITO UNESCO CENTRO STORICO DI URBINO - URBINO PER BENE - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO INTESA ANCI CRUI UNITOWN
TRA
l'Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxx Xx - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) – Scuola di Conservazione e Restauro - C.F. n. 82002850418 e P. IV A n. 00448830414, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. Xxxxx Xxxx, autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 292 del 03/12/2019, nel prosieguo del presente atto denominata "UNIVERSITA"
e
il Comune di Urbino con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, Partita IVA 00654690411, rappresentato dall’Arch. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, in qualità di Responsabile del Settore UNESCO, Decoro Urbano, Igiene Urbana,
Politiche Comunitarie, la quale dichiara di intervenire in questo atto in virtù dei poteri a lei conferiti con Provvedimento del Sindaco n. 32 del 31.07.2019, di seguito COMUNE
nel prosieguo congiuntamente indicate come PARTI
Premesso che
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 24.03.2016 avente ad oggetto: “Progetto per l’accrescimento della consapevolezza giovanile, il decoro urbano e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del Sito UNESCO Centro Storico di Urbino”, il Comune ha dato avvio ad un attività di formazione ed educazione delle diverse fasce di popolazione, con particolare riferimento alla popolazione giovanile, alle utenze turistiche, ai residenti ed ai city user che vivono la Città, con il fine di prevenire atteggiamenti e comportamenti scorretti;
- in data 12.4.2017 il Comune e l’Università hanno sottoscritto il protocollo di intesa ANCI – CRUI – UNITOWN finalizzato all’implementazione delle buone pratiche di collaborazione fra università e Comune, con il fine di favorire lo sviluppo del territorio; l’integrazione fra la comunità nativa e universitaria; il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza; la partecipazione della cittadinanza alla gestione della cosa pubblica ed ai processi decisionali; la produzione di innovazione sociale anche attraverso le nuove tecnologie; l’inclusione sociale, il benessere e la sicurezza; la sostenibilità ambientale; la valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale e lo sviluppo economico sostenibile;
- con nota prot. 6080 del 07.03.2018 il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo ha formalmente comunicato al Comune l’avvenuta assegnazione dei fondi finalizzati a finanziare la progettazione sopra descritta a valere sul bilancio Ministeriale dell’annualità 2017 di cui alla L.77/06;
VISTO
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO CHE
- nell’ambito citato protocollo sottoscritto, è stata avviata la collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino - Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) - ed in particolare con docenti afferenti ai settori scientifici di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, Economia ed Estimo Rurale ed Economia Aziendale - che ha portato alla realizzazione di un tirocinio formativo in ambito accademico e alla redazione di una tesi di laurea sulle tematiche relative alle indagini percettive degli utenti del Sito UNESCO di Urbino. L’articolato lavoro condotto nell’ambito della categoria progettuale 4.2.11 del Piano di Gestione del Sito UNESCO ha portato alla predisposizione di una serie di questionari, rivolti alle varie categorie di utenti della città e redatti in formato cartaceo e digitale, sottoposti ad un piccolo campione di studenti e utilizzati in via sperimentale, per la loro definizione e la redazione della tesi di laurea specialistica discussa dal tirocinante che ha lavorato al progetto;
- nell’ambito citato protocollo sottoscritto, inoltre, è stata avviata la collaborazione con Scuola di Conservazione e Restauro – Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate dell’Università degli Studi di Urbino, che ha realizzato la schedatura analitica delle principali forme di degrado che interessano il Sito Patrimonio Mondiale Centro Storico di Urbino e sta definendo le metodologie di intervento per le varie tipologie di materiali e di degradi rilevati e digitalizzati all’interno della città;
- la collaborazione con entrambi i Dipartimenti, ad oggi in itinere, ha inoltre permesso di realizzare le attività di capacity building, capacity strenghtning e presentazione che si sono affiancate alle attività scolastiche effettuate con le associazioni di volontariato e che hanno permesso la realizzazione di una serie di iniziative sinergiche e complementari, articolate sulle giornate del 29 e del 30 novembre 2018, rivolte a differenti categorie di utenti e realizzate grazie alla collaborazione di tutti i soggetti pubblici partner del progetto. Durante le due giornate sono state realizzate attività seminariali e congressuali finalizzate ad illustrare i contenuti di tutela, le modalità di gestione sostenibile e le attività connesse al progetto; due giornate interamente dedicate alla sensibilizzazione, all’informazione ed al coinvolgimento delle varie categorie di utenti che vivono ed utilizzano quotidianamente il Sito UNESCO (residenti del centro storico e delle frazioni, commercianti, studenti, turisti ecc.);
- è intenzione delle parti proseguire a collaborare per la realizzazione del “Progetto per l’accrescimento della consapevolezza giovanile, il decoro urbano e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del
Sito UNESCO Centro Storico di Urbino”;
- l’Università il Comune convengono sull’opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle aree di comune interesse;
- l’Università e il Comune, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell’interesse pubblico relativo all'accrescimento della consapevolezza giovanile, al decoro urbano e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del sito UNESCO - Centro Storico di Urbino;
- gli oneri di cui al presente Accordo costituiscono il concorso parziale al rimborso delle spese sostenute dall’Università per lo svolgimento delle citate attività, i cui ulteriori oneri sono sostenuti dai citati Dipartimenti;
CONSIDERATO CHE
- che con determinazione del Responsabile del Settore UNESCO - Decoro Urbano - Igiene Urbana – Politiche Comunitarie n. 19 del 02.09.2019, esecutiva, è stato approvato lo schema del presente accordo.
TUTTO CIÒ PREMESSO E VERIFICATO
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 – Oggetto della convenzione
Con il presente Accordo il Comune e l’Università concordano di
instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di attività di ricerca nell’ambito del Progetto per l’accrescimento della consapevolezza giovanile, il decoro urbano e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del Sito UNESCO Centro Storico di Urbino, per la realizzazione e divulgazione di studi finalizzati all’analisi e la quantificazione dei danni materiali e di immagine per il ripristino dei danneggiamenti indotti da vandalismo e da graffiti sul sito UNESCO.
Le attività dell’Università prevedono:
- la schedatura delle metodologie di intervento per il ripristino delle forme di degrado riscontrate;
- il censimento del degrado causato dalle aggressioni vandaliche sugli immobili dell’Università localizzati all’interno del Sito Patrimonio Mondiale di Urbino;
- la redazione di un’ipotesi di restauro e di ripristino delle superfici interessate dai danneggiamenti antropici rilevati con tecniche che prevedano il prevalente uso di sostanze naturali e a basso impatto sull’ambiente;
- la quantificazione dei costi per la realizzazione degli interventi di restauro e di ripristino delle superfici interessate dai danneggiamenti antropici rilevati con metodologie tradizionali e con metodologie innovative e a minor impatto ambientale e la quantificazione del danno materiale riscontrato quale sommatoria dei costi per il restauro e per il ripristino e di quelli derivanti dal danno di immagine apportato;
- la redazione di una analisi normativa delle procedure e delle modalità di
realizzazione di interventi di riqualificazione in manutenzione ordinaria o straordinaria all’interno del Sito UNESCO di Urbino e restituzione grafica di dettaglio e di sintesi in formato cartaceo e digitale.
Le attività del Comune prevedono:
- il censimento e digitalizzazione dei fenomeni di “degrado urbano” esistenti all’interno del Sito UNESCO;
- la classificazione e georeferenziazione di tutti gli imbrattamenti
- l’individuazione dei proprietari degli immobili e coinvolgimento e informazione sulla gestione e manutenzione del Sito UNESCO;
- impostazione di un processo di comunicazione e informazione alle varie fasce sociali di popolazione locale e city user per l’utilizzo del Sito UNESCO;
- coinvolgimento di associazioni di volontariato e cittadini per la realizzazione del progetto;
- attività di formazione alle scuole secondarie al fine della sensibilizzazione dei giovani al decoro urbano;
- pulizia degli immobili comunali dagli imbrattamenti.
Le parti si impegnano a realizzare le attività del progetto secondo i termini e le modalità concordate avvalendosi della propria strumentazione e dei propri dipendenti/docenti o, qualora necessario, di professionalità esterne.
Articolo 3 – Durata
Il presente Accordo avrà una durata limitata alla realizzazione del progetto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Le parti si impegnano a realizzare le attività di cui al precedente articolo 2 entro il 31.03.2020.
Articolo 4 – Responsabili
L’Università designa quale responsabile scientifico dell’attività in oggetto la Prof.ssa Arch. Xxxxx Xxxxxxx.
Il Comune designa quale proprio referente l’Arch. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Responsabile del Settore Ufficio UNESCO – Decoro Urbano – Igiene Urbana – Politiche Comunitarie.
Articolo 5 – rimborso spese
Per l’attuazione del presente Accordo il Comune riconoscerà all’Università la somma di Euro € 1.100,00 omnicomprensiva quale rimborso parziale delle spese sostenute per le attività oggetto del presente Accordo.
Articolo 6 – Modalità di pagamento
Il Comune verserà all’Università la somma di cui al precedente articolo 5 al momento della consegna formale dei risultati delle attività.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario specificando le motivazioni:
- Conto di Tesoreria Unica nr. 117717 presso Banca d’Italia (IBAN: XX00X0000000000000000000000)
- Dati identificativi del soggetto delegato per l’Università ad operare sul conto corrente dedicato:
o Nome e Cognome: Xxxxxxx Xxxxxxx - data di nascita: 01/09/1963
- luogo di nascita: Urbino - residenza: Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX) - C.F. MCHNTN63P01L500T
– qualifica: Dirigente dell’Area Economico Finanziaria.
o Situazione contributiva Università: INPS sede di Pesaro
matricola 5905404034; INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.
I pagamenti saranno effettuati a favore dell’Università entro 30 giorni dal ricevimento della relativa nota.
Articolo 7 – Utilizzo di attrezzature
Qualora l’attività di ricerca in oggetto dovesse richiedere l’utilizzo di attrezzature di proprietà del Comune, queste saranno concesse in uso all’Università per la durata del presente Accordo nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività, salvo effettiva disponibilità delle stesse e precedente approvazione del Comune.
Articolo 8 – Riservatezza
Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Comune metterà a disposizione dell’Università nell’ambito del presente Accordo, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.
Articolo 9 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione
I risultati delle attività, ancorché non brevettabili, sono di proprietà dell’Università e del Comune. Le parti potranno utilizzare, pubblicare, divulgare o sfruttare i risultati previo accordo scritto.
Le parti nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell’ambito del presente Accordo avranno l’obbligo di citare l’Università e il Comune ed il nome del referente, facendo inoltre riferimento esplicito al team di lavoro che opererà sul progetto, pur senza effettuare le citazioni di tutti i componenti del team.
Articolo 10 – Collaborazioni esterne
Le parti, nell’ambito del presente Accordo e per esigenze specifiche, potranno avvalersi di collaborazioni esterne, anche di natura professionale, che saranno gestite in conformità ai regolamenti interni di ciascun ente.
Articolo 11 – Divieti
Le parti non potranno utilizzare i risultati della ricerca quali perizie di parte in vertenze di carattere legale.
Articolo 12 – Responsabilità e rischi
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale dell’Università impiegato nell’attività oggetto del presente Accordo, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole dello stesso Comune.
L’Università provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che parteciperà alle attività oggetto del presente Accordo.
Il Comune provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell’ambito del presente Accordo, si troverà ad operare nelle strutture dell’Università.
Articolo 13 – Risoluzione per inadempienze
Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo in ogni tempo e previa giusta causa, dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso di 30 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata regolarmente datata e firmata in modalità digitale. La comunicazione dovrà contenere anche la dichiarazione di risoluzione e la diffida ad adempiere. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l’altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l’Accordo previa diffida ad adempiere.
Articolo 14 – Oneri fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.
Articolo 15 – Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione del presente Accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 16 – Risoluzione delle controversie
Il Comune e l'Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Urbino. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Urbino Arch. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Per l'Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxx Xx - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) – Scuola di Conservazione e Restauro - Prof. Xxxxx Xxxx
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i..
La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata, in unico originale informatico (ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990).