MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
AMTRUSTMLP
MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
Contratto di Assicurazione Responsabilità Professionale del Medico
Il Set Informativo contiene:
• Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
• Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Edizione Luglio 2020 – Ultimo Aggiornamento Giugno 2021
Il prodotto è stato redatto secondo le linee xxxxx XXXX “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Assicurazione per la Responsabilità Professionale dei Medici
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A. Prodotto:“AmTrust MLP – Medico Libero Professionista”
AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX).
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i Medici, iscritti al relativo Albo professionale, per i danni causati a terzi nello svolgimento della propria Attività Professionale.
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità civile professionale: il patrimonio dell’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile per i danni conseguenti a lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.
Garanzie aggiuntive opzionali (operanti solo se attivate dal Contraente e pagato il relativo premio aggiuntivo):
Ultrattività - in caso di prosecuzione dell’Attività
Le coperture assicurative operano entro il Massimale
di Polizza (da 1.000.000 a 3.000.000 euro).
Che cosa non è assicurato?
Non sono considerati terzi ai fini della copertura: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato, o altri parenti/affini con lui conviventi anche se non presenti nello stato di famiglia.
La Polizza non assicura le Richieste di Risarcimento:
🗶 Notificate all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e denunciati alla Società oltre 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione stesso
🗶 Relative a eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima della Data di Retroattività indicata in Polizza
🗶 Xxxxxxxx e/o conseguenti a sentenze penali di condanna o di patteggiamento o ad azioni giudiziarie civili promosse contro l’Assicurato prima della sottoscrizione di Polizza
🗶 Relative a Fatti Noti all’Assicurato prima della data di decorrenza della Polizza
Sono escluse le Richieste di Risarcimento per:
🗶 Danni da violazione del consenso informato
🗶 Mancata rispondenza del risultato degli interventi di medicina e chirurgia estetica
Ci sono limiti di copertura?
! È prevista l’applicazione di eventuali franchigie, riportate nella Scheda di Polizza (ad esempio in caso di sinistri pregressi)
! In caso di responsabilità solidale con altri responsabili, la Società risponde solo per la quota di pertinenza dell’Assicurato
🗶 Danni causati da esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, non conseguenti agli aspetti tipici dell’attività professionale assicurata
🗶 Xxxxx derivanti da prescrizione e/o somministrazione di farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione
🗶 Violazione dell’obbligo del segreto professionale, ingiuria o diffamazione
🗶 Derivanti da violazione di sistemi informatici (cyber risk)
🗶 Responsabilità diretta del medico sostituto
🗶 Derivanti da consulenza on line e/o pubblicazioni sul web in materia sanitaria o di divulgazione sanitaria
🗶 Xxxxx conseguenti ad attività non indicate nella Scheda di Polizza
🗶 Xxxxx conseguenti alla conduzione dello studio medico dell’Assicurato
Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l’elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.
L’Assicurazione è prestata nella forma Claims made, ossia opera per Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso Periodo di Assicurazione o comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della Polizza, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione, purché accaduti successivamente alla Data di Retroattività riportata nella Scheda di Polizza.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
✓ L’Assicurato deve avere residenza o aventi domicilio professionale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e le Richieste di Risarcimento devono essere fatte valere in Italia.
Che obblighi ho?
• Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della Polizza.
• Xxxx dare immediato avviso alla Compagnia dei cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato.
• Devi comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all’indennizzo.
• In caso di Xxxxxxxx devi denunciarlo alla Società entro 30 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
• Senza il previo consenso scritto della Società, non devi ammettere responsabilità o definire la liquidazione o transare o sostenere spese; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
• Xxxx comunicare tempestivamente alla Società la cessazione dell’attività professionale e provvedere alla regolazione del relativo premio per l’Ultrattività.
• Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).
Quando e come devo pagare?
Devi pagare il Premio prima della data di decorrenza della polizza e puoi scegliere di pagare l’intero premio annuo, oppure optare per il frazionamento semestrale. Il premio è comprensivo delle imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Se scegli il frazionamento semestrale, dovrai pagare la seconda semestralità alla scadenza stabilita. Dato che la polizza prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo (secondo le modalità di frazionamento che hai scelto all’origine).
Il premio di regolazione dell’Ultrattività per la cessazione definitiva dell’attività professionale deve essere corrisposto in un’unica soluzione.
Puoi pagare il premio con denaro contante, assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se pagato il premio, oppure dalle ore
24.00 del giorno di pagamento del premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza. La Polizza prevede il tacito rinnovo. In caso di mancato pagamento del Premio di rinnovo o di una rata dello stesso l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
Come posso disdire la polizza?
La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Assicurazione per la Responsabilità
Professionale dei Medici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Prodotto “AmTrust MLP – Medico Libero Professionista” Ed. 07/2020 – Ultimo Aggiornamento 06/2021
30/06/2020 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: x00 0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx AmTrust Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio con Provvedimento ISVAP n. 2595 ed è iscritta dal 14.03.2008 al n° 1.00165 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia. |
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari 261.486 migliaia di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 5.500 migliaia di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 255.986 migliaia di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.xxx L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 175.865 migliaia di Euro; l’importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 47.718 migliaia di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 253.341 migliaia di Euro. L’indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 144,1%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2020. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato ? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta. L’Assicurazione è prestata nella forma Claims made, ossia opera per Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso Periodo di Assicurazione o comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della Polizza, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione, purché accaduti successivamente alla Data di Retroattività riportata nella Scheda di Polizza. GARANZIA - Responsabilità Civile professionale La presente Garanzia è rivolta a tutelare il Medico Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Xxxxx derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’Attività professionale, unicamente nei casi di: a) Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata ed indicata nella Scheda di Polizza; b) Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di Surrogazione dell’impresa di assicurazioni della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge; c) Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. La Garanzia inoltre: |
d) qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all’attività professionale svolta dall’Assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di Struttura Sanitaria, tiene indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla Struttura Sanitaria o al suo Assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza passata in giudicato della Corte dei conti o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi. Estensione di Garanzia incluse nel Premio sempre operanti L’Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile o Amministrativa dell’Assicurato per: • i Xxxxx derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti in qualità di medico per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario al di fuori dell’Attività retribuita, cagionati anche con colpa lieve; • l’esecuzione e la partecipazione dell’Assicurato ad Attività finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie con utilizzo di appropriate risorse tecnologiche ed organizzative; • i Danni di natura estetica e fisionomica, ferma la successiva esclusione dell’Art. 3.2 numero 2; • le prestazioni sanitarie erogate attraverso la telemedicina; • l’impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti all’Attività svolta dall’Assicurato, compreso l’impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici; • la pratica della medicina omeopatica e dell’agopuntura; • la consegna e la somministrazione diretta e gratuita di farmaci di cui l’Assicurato abbia curato la conservazione; • i Xxxxx derivanti da fatti commessi da medico che sostituisce l’Assicurato e per i quali esiste una responsabilità in capo all’Assicurato stesso; • Danni derivanti dallo svolgimento del Servizio di Continuità Assistenziale e di incarichi temporanei per la sostituzione del Medico di Medicina generale; • l’Attività Intramoenia svolta dall’Assicurato nonché le prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale; • le prestazioni sanitarie erogate dall’Assicurato in regime libero-professionale presso Strutture Sanitarie, di cui l’Assicurato stesso si avvalga nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente; • le Attività prestate per conto di Strutture Sanitarie pubbliche e/o private per far fronte all’emergenza Covid-19 fino al termine della stessa (inclusa somministrazione di vaccini ed esecuzione tamponi). Estensione di Garanzia per Medico legale o Medico del lavoro Relativamente all’Attività di Medicina legale o Medicina del lavoro, qualora una di tali Attività sia indicata nella Scheda di Polizza, l’Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile per Perdite Patrimoniali. L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Retroattività minore di 10 anni | L’Assicurato può chiedere l’attivazione di un periodo di Retroattività inferiore a 10 anni, in deroga a quello decennale ordinario. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Ultrattività | Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria Attività per libera volontà, pensionamento, invalidità o morte e non per altra ragione imposta (es.: cancellazione dall’Albo Professionale per motivi disciplinari) è tenuto a corrispondere la regolazione del Premio dovuto per una copertura di ulteriori 10 anni, alle medesime condizioni in vigore alla data di cessazione dell’Attività, relativa a fatti verificatisi durante il Periodo di Assicurazione e comunque non precedenti alla data di Retroattività. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura è estesa ai suoi eredi e non è assoggettabile a recesso. La stessa estensione può essere richiesta anche in caso di prosecuzione dell’Attività professionale dell’Assicurato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che sono Escluse le Richieste di risarcimento: • relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages); • per Xxxxx conseguenti a furto, da incendio, esplosione o scoppio; • riconducibili alla proprietà, possesso, circolazione di veicoli o natanti a motore; • per Perdite Patrimoniali così come definite in Polizza, ad eccezione di coloro che hanno dichiarato di svolgere l’Attività di Medicina Legale e Medicina del Lavoro. Resta inteso che |
Xxxxxx esclusi | sono comunque escluse dalla copertura le Richieste di Risarcimento derivanti da danni cagionati in seguito ad errori od omissioni derivanti dall’esercizio dell’attività amministrativa; • per Danni dovuti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali, non conforme alla normativa vigente; • derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, violenze e molestie o abusi sessuali, morali o psicofisici; • alle Cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo; • in qualsiasi modo derivanti dalla presenza e/o uso di amianto in genere; • la Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati; • relativi a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’Attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo Professionale, oppure dopo che per qualunque motivo l’Assicurato venga sospeso o radiato dall’Albo Professionale; • in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere qualora l’Assicurato non fosse iscritto al relativo Albo professionale o non fosse in possesso di valido diploma, certificato o documento equipollente abilitante all’esercizio dell’Attività professionale indicata in polizza. Resta inteso che sono altresì escluse le Richieste di Risarcimento riconducibili ad Attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; • per Danni connessi a atti di guerra e/o terrorismo; • per fatti dolosi commessi dall’Assicurato; • per Xxxxx derivanti da inadempienze contrattuali (es. restituzione compensi); • avanzate da persone o entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali; • per Danni per i quali l'obbligo assicurativo ricade sulla Struttura Sanitaria con la stipula di un’assicurazione specificatamente predisposta e/o con la copertura di eventuali fondi all’uopo deliberati, sia in caso di mancato assolvimento di tale obbligo sia in caso di esaurimento dei massimali e somme assicurate previste da tale assicurazione e/o da tali fondi. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa quanto segue: Non sono considerate Richiesta di Risarcimento, e dunque non costituiscono Sinistro: • la comunicazione inviata all’Assicurato, ai sensi dell’art. 13 della legge 8 marzo 2017 n. 24, dalla Struttura Sanitaria Pubblica e Privata dell’instaurazione di un giudizio promosso dal danneggiato nei confronti della Struttura Sanitaria stessa; • la comunicazione inviata all’Assicurato, ai sensi dell’art. 13 della legge 8 marzo 2017 n. 24, dalla Struttura Sanitaria Pubblica e Privata dell’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa quanto segue: la denuncia di sinistro per le Richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione (da farsi entro 30 giorni da quando si è avuta conoscenza del sinistro stesso e comunque, a pena di decadenza, non oltre 30 giorni dalla cessazione della Polizza) deve contenere: - la data e la descrizione del fatto; - l’indicazione delle cause e delle conseguenze; - il nome e la residenza dei danneggiati; - ogni altra notizia utile per la Società. Deve essere trasmessa, a: AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Via Clerici 14 – 00000 Xxxxxx – Divisione Sinistri Milano, email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali. Alla denuncia deve far seguito con urgenza l’invio dei documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, la Società si riserva il diritto di negare l’indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno. |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare: • l’annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave; • la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 45 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che: - I premi assicurativi sono pagati con le seguenti modalità: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni), assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione oppure sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione. - Il premio pagato per l’Assicurazione è soggetto all’aliquota d’imposta attualmente in vigore, pari al 22,25% del premio imponibile annuo. - Il premio è annuale ma è prevista la possibilità di frazionamento semestrale. - Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Nei casi di Recesso per sinistro o per esercizio del “Diritto di ripensamento”, al Contrante è dovuto il rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione totale o parziale del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che, qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza (c.d. vendita a distanza), il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di Recesso per ripensamento. Tale termine decorre dalla data di conclusione del contratto di Assicurazione. La volontà di recedere dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), inviata all’Intermediario incaricato o alla Società. |
Risoluzione | Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che il Contraente può recedere dal contratto anche in corso d’anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il pesente prodotto assicurativo è destinato ai Medici, iscritti al relativo Albo professionale, per lo svolgimento della propria Attività professionale. |
Quali costi devo sostenere? |
ll premio pagato dal Contraente è complessivo delle provvigioni medie riconosciute all’intermediario che sono pari al 15,00% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Fax x00 0000000000 - Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo. Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Xxxxxx e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall’intermediario proponente mentre i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un’Agenzia, sono gestiti dall’impresa preponente. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - L’Arbitrato è facoltativo e applicabile in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società; le parti possono demandare ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI CLIENTI UN’AREA RISERVATA DEL PROPRIO SITO WEB DESTINATA ALLA SOLA CONSULTAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO.
Condizioni di Assicurazione
Indice
Informazioni sull’Assicurazione 6
Articolo 1 Oggetto della Polizza e descrizione delle Garanzie 6
b. Validità temporale dell’Assicurazione 6
b.1 Forma ed efficacia dell’Assicurazione 6
b.2 Ultrattività - Estensione nel caso di cessazione definitiva dell’Attività 6
1.2 GARANZIA - Responsabilità Civile professionale 6
1.3 Estensione di Garanzia incluse nel Premio 7
a. Estensione di Garanzia sempre operanti 7
b. Estensione di Garanzia per Medico legale o Medico del lavoro 7
Articolo 2 Garanzia aggiuntiva opzionale 7
2.1 Ultrattività - Estensione volontaria in caso di prosecuzione dell’Attività 7
3.1 Richieste di Risarcimento escluse dall’efficacia temporale dell’Assicurazione 8
3.2 Rischi esclusi dall’Assicurazione 8
3.3 Esclusioni dal novero dei terzi 9
Ci sono limiti di copertura? 9
Articolo 4 Limiti di copertura 9
4.1 Limitazioni relative alle Richieste di Risarcimento 9
Articolo 5 Estensione territoriale 9
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro? 10
6.1 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 10
6.2 Gestione delle vertenze e spese legali 10
6.3 Liquidazione del Sinistro 10
6.4 Coesistenza di altre assicurazioni 10
Articolo 7 Pagamento, regolazione e rimborso del Premio 10
7.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa 10
7.2 Premio di Regolazione - Ultrattività 11
Quando comincia la copertura e quando finisce? 11
Articolo 8 Effetto e durata della Polizza 11
Articolo 9 Casi di interruzione del Contratto 11
9.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio 11
9.3 Diritto di ripensamento 12
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie 12
Articolo 10 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro 12
Altre Disposizioni Contrattuali 12
Articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 12
Articolo 12 Variazioni contrattuali - Aggravamento e diminuzione del rischio 12
Articolo 13 Altre Assicurazioni 12
Articolo 14 Assicurazione per conto altrui 12
Articolo 16 Variazioni contrattuali a scadenza 12
Articolo 17 Foro competente per l’esecuzione del Contratto 13
Articolo 18 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione 13
Articolo 19 Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza 13
Articolo 20 Rinvio alle norme di legge 13
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Assicurato La persona fisica indicata nella Scheda di Polizza, che svolge l’Attività professionale indicata nella stessa, ed il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di Assicurazione o il rapporto da esso derivante.
Attività Extramoenia È considerata Extramoenia l’Attività libero professionale svolta privatamente dal
medico Dipendente pubblico all’esterno della Struttura Sanitaria Pubblica cui non sia legato da vincolo di esclusività.
Attività Intramoenia È considerata Intramoenia l’Attività libero professionale svolta all’interno di struttura ospedaliera e comunque al di là dell’impegno di servizio da soggetti che rispondono a determinati requisiti soggettivi:
- Personale dipendente dirigente del Servizio Sanitario Nazionale;
- Docenti universitari e ricercatori che effettuano Attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università;
- Personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di Medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- Dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o altre strutture sanitarie o socio-sanitarie con personalità giuridica di diritto privato;
- Personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate purché l’Attività rispetti i criteri fissati dal D.M. Sanità 31/7/1997 e successivamente negli atti adottati dai direttori generali delle Strutture Sanitarie.
Attività Invasiva Attività che comporta il prelievo cruento di tessuti e/o una cruentazione dei
tessuti e/o l’introduzione di idoneo strumentario all’interno dell’organismo sia ai fini diagnostici sia terapeutici.
Attività Chirurgica Quell’Attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e cucitura del tessuto per fini terapeutici.
Chirurgia Minore Quell’Attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e cucitura del tessuto per fini terapeutici in anestesia locale.
Claims Made Formula di operatività dell’Assicurazione per cui la garanzia assicurativa ha ad oggetto le sole Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, anche se riferite a fatti od atti pregressi, purché accaduti successivamente alla Data di Retroattività indicata della Scheda di Polizza.
Contraente Il soggetto che stipula il contratto e si obbliga al pagamento del Premio anche se diverso dall’Assicurato.
Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni La/le conseguenza/e pregiudizievole/i del fatto illecito in relazione al quale è prestata l’assicurazione. I Danni possono essere patrimoniali o non patrimoniali.
Xxxxx non patrimoniali Tutti i danni conseguenti a lesioni personali o morte che non riguardano la sfera
patrimoniale del danneggiato.
Danni Patrimoniali Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento a cose nonché conseguenti ai Danni da lesioni personali e morte che riguardano la sfera patrimoniale del danneggiato.
Data di retroattività Le ore 24.00 della data indicata nella Scheda di Polizza.
Fatti Noti Per Fatti Noti si intendono quei fatti, circostanze e situazioni in qualsiasi modo portati a conoscenza dell’Assicurato, che potrebbero determinare in futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in conseguenza dell’Attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso e/o dai suoi sostituti temporanei.
Non sono considerati Fatti Noti:
- la relazione tecnica richiesta dalla Direzione della Struttura Sanitaria, salvo i casi in cui con la stessa l’Assicurato venga portato a conoscenza della esistenza di una Richiesta di Risarcimento relativa ad un fatto clinico che lo abbia visto comunque coinvolto;
- le comunicazioni notificate all’Assicurato dalla Struttura Sanitaria ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.
Franchigia L’importo prestabilito che per ciascun Sinistro viene dedotto dal Danno liquidato, restando a carico esclusivo del Contraente.
Impresa di assicurazione Si veda “Società”.
Indennizzo o Indennità La somma dovuta dalla Società al verificarsi di un Sinistro.
Intermediario L’intermediario di assicurazioni iscritto alla sezione A o B del RUI cui il Contraente abbia affidato la gestione della presente Polizza.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Massimale La somma massima indicata nella Scheda di Polizza che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Perdite Patrimoniali Il pregiudizio economico che non sia conseguenza, né diretta né indiretta di danni materiali e corporali.
Periodo di Assicurazione Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nella
Scheda di Polizza e nelle successive quietanze, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura del mancato pagamento del Premio.
Polizza Il documento contrattuale, con i suoi annessi, che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società per la copertura assicurativa prestata dalla Società, ivi inclusa la regolazione Premio dovuta nei casi previsti in Polizza.
Richiesta di Risarcimento Quella che per prima tra le seguenti circostanze viene a conoscenza
dell’Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione:
I) la comunicazione scritta (escluse la querela e il procedimento penale) con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Xxxxx cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Xxxxx;
II) la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
III) la ricezione di un ricorso anche ex artt. 696 e 696 bis cpc, in relazione alle responsabilità previste nell’oggetto di questa Assicurazione;
IV) la notifica all’Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale, un Terzo si sia costituito “Parte Civile”;
V) la ricezione, da parte dell’Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010;
VI) la comunicazione con la quale la Struttura Sanitaria, di cui l’Assicurato si avvale nell’adempimento della propria obbligazione assunta con il paziente, o l’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria stessa si
rivale nei confronti dell'Assicurato per Xxxxx cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato.
Scheda di Polizza È il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, che prova il contratto di assicurazione e nel quale sono indicati i dati relativi all’Assicurato/Contraente, l’Attività professionale svolta dall’Assicurato oggetto di copertura, le date di decorrenza e di scadenza della Polizza, l’eventuale Franchigia, il Massimale, la Data di Retroattività e il Premio imponibile con le relative Imposte Governative.
Sentenza passata in giudicato È il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile
ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché decorsi i termini o perché già esperite tutte le impugnazioni possibili.
Sinistro Una o più Richieste di Xxxxxxxxxxxx conseguenti ad un medesimo evento dannoso di cui la prima sia pervenuta per iscritto all’Assicurato, per la prima volta, nel corso del Periodo di Assicurazione.
Serie di Sinistri Una pluralità di Xxxxxxxx, anche conseguenti a differenti eventi, riconducibili ad uno stesso atto, o a più atti o fatti tutti riconducibili ad una stessa causa o aventi il medesimo nesso ezio-patologico. La data del primo Sinistro sarà considerata come data valida per tutti i Sinistri successivi.
Società L’Impresa AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Sottolimite La somma massima inclusa nel Massimale indicato nella Scheda di Polizza e non in aggiunta ad esso, che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Struttura Sanitaria Le strutture, cliniche o istituti sanitari o le aziende sanitarie pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di Medicina legale o prestazioni sociosanitarie.
Variazione del rischio Qualunque variazione dell’Attività Assicurata avvenuto successivamente alla
stipula del contratto di assicurazione.
Vendita a distanza Qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.
Informazioni sull’Assicurazione
La presente Assicurazione, prestata nella forma Claims Made, è rivolta al Medico, iscritto al relativo Albo professionale, per la propria Attività professionale.
L’Assicurazione tiene indenne il Medico Assicurato dei danni causati a terzi nello svolgimento delle Attività professionali specificate nella Scheda di Polizza e per le quali ha inteso garantirsi nonché, entro i limiti di legge, delle eventuali spese legali per la resistenza alle Richieste di Risarcimento.
Articolo 1 Oggetto della Polizza e descrizione delle Garanzie
La Società tiene indenne il Medico Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Xxxxx derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali anche a cose, causati a terzi nello svolgimento delle Attività professionali riportate nella Scheda di Polizza.
Le spese legali sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento da parte del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale di Polizza. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse con le modalità riportate al successivo Art. 6.2.
b. Validità temporale dell’Assicurazione
b.1 Forma ed efficacia dell’Assicurazione
L’Assicurazione è prestata nella forma Claims made, ossia opera per Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui o dal Contraente tempestivamente denunciate alla Società durante lo stesso Periodo di Assicurazione o comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione, purché accaduti successivamente alla Data di Retroattività riportata nella Scheda di Polizza.
b.2 Ultrattività - Estensione nel caso di cessazione definitiva dell’Attività
In deroga a quanto previsto dal precedente Art. b.1, se durante il Periodo di Assicurazione l’Attività Professionale dell’Assicurato viene a cessare definitivamente, per sua libera volontà, pensionamento, invalidità o morte, e non per altra ragione imposta (come ad esempio la cancellazione dall’Albo Professionale per motivi disciplinari), le Richieste di Risarcimento conseguenti ad errori od omissioni accaduti o commessi successivamente alla Data di Retroattività, restano coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore, fino alla data di scadenza di tale Periodo di Assicurazione nonché per ulteriori 10 (dieci) anni.
Il Massimale assicurato in tale Periodo di Assicurazione rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di Ultrattività, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato.
L’Assicurato (e/o i suoi eredi) è obbligato a dare tempestiva comunicazione alla Società della sopravvenuta cessazione dell’Attività Professionale ed è tenuto a corrispondere la regolazione del Premio dovuto a fronte di tale evenienza come specificato all’Art. 7.2.
La presente estensione di Ultrattività non può essere fatta oggetto di alcun recesso da parte della Società e in caso di morte dell’Assicurato si intende estesa agli eredi stessi.
La Società è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Danni e Perdite Patrimoniali sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine il Contraente è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti.
1.2 GARANZIA - Responsabilità Civile professionale
La presente Garanzia è rivolta a tutelare il Medico Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Xxxxx derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’Attività professionale, unicamente nei casi di:
a. Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’Attività professionale dichiarata ed indicata nella Scheda di Polizza;
b. Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di Surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge;
c. Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
La Garanzia inoltre:
d. qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all’Attività professionale svolta dall’Assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di Struttura Sanitaria, tiene indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla Struttura Sanitaria o al suo assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza passata in giudicato della Corte dei conti o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi.
1.3 Estensione di Garanzia incluse nel Premio
(sempre valide ed operanti)
a. Estensione di Garanzia sempre operanti
L’Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile o Amministrativa dell’Assicurato per:
a.1 i Xxxxx derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti in qualità di medico per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario al di fuori dell’Attività retribuita, cagionati anche con colpa lieve;
a.2 l’esecuzione e la partecipazione dell’Assicurato ad Attività finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie con utilizzo di appropriate risorse tecnologiche ed organizzative;
a.3 i Danni di natura estetica e fisionomica, ferma la successiva esclusione dell’Art. 3.2 numero 2;
a.4 le prestazioni sanitarie erogate attraverso la telemedicina;
a.5 l’impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti all’Attività svolta dall’Assicurato, compreso l’impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici;
a.6 la pratica della Medicina omeopatica e dell’agopuntura;
a.7 la consegna e la somministrazione diretta e gratuita di farmaci di cui l’Assicurato abbia curato la conservazione;
a.8 i Xxxxx derivanti da fatti commessi da medico che sostituisce l’Assicurato e per i quali esiste una responsabilità in capo all’Assicurato stesso;
a.9 Danni derivanti dallo svolgimento del Servizio di Continuità Assistenziale e di incarichi temporanei per la sostituzione del Medico di Medicina generale;
a.10 l’Attività Intramoenia svolta dall’Assicurato nonché le prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
a.11 le prestazioni sanitarie erogate dall’Assicurato in regime libero-professionale presso Strutture Sanitarie, di cui l’Assicurato stesso si avvalga nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
a.12 le Attività prestate per conto di Strutture Sanitarie pubbliche e/o private per far fronte all’emergenza Covid-19 fino al termine della stessa (inclusa somministrazione di vaccini ed esecuzione tamponi).
b. Estensione di Garanzia per Medico legale o Medico del lavoro
Relativamente all’Attività di Medicina legale o Medicina del lavoro, qualora una di tali Attività sia indicata nella Scheda di Polizza, l’Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile per Perdite Patrimoniali.
Articolo 2 Garanzia aggiuntiva opzionale
2.1 Ultrattività - Estensione volontaria in caso di prosecuzione dell’Attività
(attivabile al termine di ciascun Periodo di Assicurazione)
È facoltà dell’Assicurato richiedere l’attivazione dell’estensione di Ultrattività della Garanzia anche in caso di prosecuzione dell’Attività Professionale in caso di disdetta, recesso o sostituzione della presente Polizza.
In questo caso le Richieste di Xxxxxxxxxxxx conseguenti ad errori od omissioni accaduti o commessi successivamente alla Data di Retroattività restano coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore, fino alla data di scadenza di tale Periodo di Assicurazione, nonché per ulteriori 10 (dieci) anni.
Il Massimale assicurato in tale Periodo di Assicurazione rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di Ultrattività, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato.
L’Assicurato è tenuto a corrispondere la regolazione del Premio dovuto per l’attivazione dell’Ultrattività, come specificato all’Art. 7.2.
La presente estensione di Ultrattività non può essere fatta oggetto di alcun recesso da parte della Società e in caso di morte dell’Assicurato si intende estesa agli eredi stessi.
3.1 Richieste di Risarcimento escluse dall’efficacia temporale dell’Assicurazione
Premesso che l’Assicurazione è prestata nella forma Claims made, la stessa non è efficace in relazione a:
• Richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, e da lui denunciate alla Società oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dello stesso;
• Richieste di Risarcimento relative ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima della Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza;
• Richieste di Risarcimento connesse e/o conseguenti a sentenze penali di condanna o di patteggiamento o ad azioni giudiziarie civili promosse contro l’Assicurato antecedentemente la data di prima stipulazione della presente Assicurazione;
• Fatti Noti all’Assicurato prima della data di decorrenza della Polizza, anche se mai denunciati ai precedenti assicuratori.
3.2 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Sono comunque escluse dall’Assicurazione le Richieste di Risarcimento:
1. per Danni da violazione del diritto all’autodeterminazione conseguenti all’inottemperanza di quanto previsto dal capo IV - Informazione e Consenso - del Codice di Deontologia Medica.
2. basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
3. relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
4. per Xxxxx conseguenti a furto, da incendio, esplosione o scoppio;
5. per Danni che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle conseguenti agli aspetti tipici dell’Attività professionale dichiarata dall’Assicurato;
6. per Xxxxx derivanti da prescrizione e/o somministrazione di farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione;
7. derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
8. riconducibili alla proprietà, possesso, circolazione di veicoli o natanti a motore;
9. per Perdite Patrimoniali così come definite in Polizza, ad eccezione di coloro che hanno dichiarato di svolgere l’Attività di Medicina Legale e Medicina del Lavoro. Resta inteso che sono comunque escluse dalla copertura le Richieste di Risarcimento derivanti da danni cagionati in seguito ad errori od omissioni derivanti dall’esercizio dell’attività amministrativa;
10. derivanti da violazione di sistemi informatici (cyber risk);
11. relative a responsabilità dell’eventuale medico sostituto (A.C.N. del 23/03/2005 e successive modifiche e integrazioni) per fatti da lui commessi, non rivestendo lo stesso la qualifica di Assicurato;
12. derivanti da consulenza on line e/o pubblicazioni sul web in materia sanitaria o di divulgazione sanitaria;
13. per Danni dovuti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali, non conforme alla normativa vigente;
14. derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, violenze e molestie o abusi sessuali, morali o psicofisici;
15. per Xxxxx alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo;
16. in qualsiasi modo derivanti dalla presenza e/o uso di amianto in genere;
17. relative alle spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano designati o approvati dalla Società;
18. relative a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’Attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo Professionale, oppure dopo che per qualunque motivo l’Assicurato venga sospeso o radiato dall’Albo Professionale;
19. relative a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere qualora l’Assicurato non fosse iscritto al relativo Albo professionale o non fosse in possesso di valido diploma, certificato o documento equipollente abilitante all’esercizio dell’Attività professionale indicata in Polizza. Resta inteso che sono altresì escluse le Richieste di Risarcimento riconducibili ad Attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
20. per Danni connessi a atti di guerra e/o terrorismo;
21. per fatti dolosi commessi dall’Assicurato;
22. per Xxxxx derivanti da inadempienze contrattuali (es. restituzione compensi);
23. avanzate da persone o entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;
24. per Danni per i quali l'obbligo di manleva ricade sulla Struttura Sanitaria con la stipula di un’assicurazione specificatamente predisposta e/o con la copertura di eventuali fondi all’uopo deliberati, sia in caso di mancato assolvimento di tale obbligo sia in caso di esaurimento dei massimali e somme assicurate previste da tale assicurazione e/o da tali fondi;
25. per Xxxxx conseguenti ad Attività non indicate in Scheda di Polizza;
26. per Xxxxx conseguenti alla conduzione dello studio medico dell’Assicurato.
3.3 Esclusioni dal novero dei terzi
Ai fini della copertura non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive, anche se non presente nello stato di famiglia. L’Assicurazione è pertanto inefficace a fronte di Richieste di Risarcimento conseguenti a danni sofferti da soggetti non considerati terzi.
Articolo 4 Limiti di copertura
4.1 Limitazioni relative alle Richieste di Risarcimento
Non sono considerate Richiesta di Risarcimento, e dunque non costituiscono Sinistro:
• la comunicazione inviata all’Assicurato, ai sensi dell’art. 13 della legge 8 marzo 2017 n. 24, dalla Struttura Sanitaria Pubblica e Privata dell’instaurazione di un giudizio promosso dal danneggiato nei confronti della Struttura Sanitaria stessa;
• la comunicazione inviata all’Assicurato, ai sensi dell’art. 13 della legge 8 marzo 2017 n. 24, dalla Struttura Sanitaria Pubblica e Privata dell’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato.
Qualora nella Scheda di Polizza sia indicato un importo di Franchigia, l’Assicurazione si intenderà prestata con la detrazione, per ogni Sinistro, di detto importo che rimarrà a carico dell’Assicurato.
È facoltà della Società anticipare l’importo della Franchigia e in tal caso l’Assicurato sarà tenuto al rimborso di tale importo entro 30 (trenta) giorni dal pagamento.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non) la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ai sensi degli artt. 1298 e/o 2055 Codice civile.
La Società non risponde, nemmeno in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
Articolo 5 Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
È sempre condizione essenziale per l’operatività dell’Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Società pertanto non è obbligata per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall’Italia, oppure a seguito di sentenze di Paesi diversi dall’Italia.
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?
6.1 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare alla Società qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
Nel caso in cui l’Assicurato riceva una Richiesta di Risarcimento deve denunciare per iscritto alla Società ciascun Sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione in corso.
Tale denuncia deve contenere la data e la descrizione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e la residenza dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società.
Alla denuncia deve far seguito con urgenza l’invio dei documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti, impegnandosi a prestare la massima collaborazione alla Società nell’istruzione del Sinistro stesso.
Le denunce di Xxxxxxxx dovranno essere inoltrate a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx - xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, la Società si riserva il diritto di negare l’indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno.
6.2 Gestione delle vertenze e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in nome e per conto dell’Assicurato tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale riportato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale di Polizza, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 Codice civile.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all’Assicurato.
L’Impresa si impegna a pagare all’Assicurato le somme derivanti dagli obblighi contrattuali entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di definizione dell’importo del Sinistro.
6.4 Coesistenza di altre assicurazioni
L’Assicurato, in caso di Sinistro, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile.
Articolo 7 Pagamento, regolazione e rimborso del Premio
7.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa
Il Premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Se il Contraente non paga la prima rata di Premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di
pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 9.2.
I Premi devono essere pagati alla Società oppure all'Intermediario incaricato. Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:
• denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni;
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione;
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
7.2 Premio di Regolazione - Ultrattività
In caso di cessazione definitiva dell’Attività secondo quanto indicato all’Art. 1.1 lettera b.2. il Contraente (e/o i suoi eredi) è tenuto a corrispondere il Premio di Regolazione dovuto per l’attivazione dell’estensione di Ultrattività decennale entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso all’atto della cessazione dell’Attività professionale, secondo quanto di seguito specificato.
• per i contratti in vigore da almeno 1 annualità completa, 500% del Premio corrisposto per l’ultima annualità;
• per i contratti in vigore da almeno 2 annualità complete, 400% del Premio corrisposto per l’ultima annualità;
• per i contratti in vigore da almeno 3 annualità complete, 300% del Premio corrisposto per l’ultima annualità;
• per i contratti in vigore da almeno 5 annualità complete, 250% del Premio corrisposto per l’ultima annualità.
Il Premio di regolazione deve essere corrisposto in unica soluzione.
Per i contratti in vigore da almeno 5 annualità complete, l’estensione di Ultrattività decennale è prestata a titolo gratuito in caso di decesso dell’Assicurato verificatosi durante la vigenza della copertura, a vantaggio degli eredi.
Qualora l’Assicurato decida di attivare l’estensione di Ultrattività facoltativa prevista all’Art. 2.1 sarà necessario corrispondere il Premio di regolazione secondo le medesime percentuali sopra indicate.
In caso di Recesso per Sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 9.1 o in caso di Recesso per Ripensamento esercitato ai sensi dell’Art. 9.3, al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non corso.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Articolo 8 Effetto e durata della Polizza
Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, fermo quanto riportato all’Art. 9.2.
Il contratto ha la durata prevista dalla Scheda di Polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno.
Articolo 9 Casi di interruzione del Contratto
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, tanto il Contraente che la Società possono recedere dal presente contratto assicurativo mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del Recesso. Come previsto dall’Art. 7.3 in caso di Recesso, al Contrante è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non corso.
9.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio
In caso di mancato pagamento del premio nei termini previsti dal precedente Art. 7.1, decorsi 30 giorni dalla scadenza della rata di premio ed entro il semestre, in alternativa ad agire per l’esecuzione, la Società ha facoltà di dichiarare risolto
il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile.
Qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza (c.d. vendita a distanza), il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di Recesso per ripensamento. Tale termine decorre dalla data di conclusione del contratto di Assicurazione.
La volontà di recedere dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), inviata all’Intermediario incaricato o alla Società.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie
Articolo 10 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
Altre Disposizioni Contrattuali
Articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e riportate nella Scheda di Polizza formano la base della presente Polizza e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l’Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 12 Variazioni contrattuali - Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Articolo 13 Altre Assicurazioni
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo.
L’Assicurato è esonerato dal comunicare l’esistenza di altre assicurazioni derivanti da rapporti contrattuali con istituti di credito e/o finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finanziamenti, ecc.) o da accordi collettivi di lavoro nazionali o aziendali. In caso di sinistro vale quanto disposto dall’Art. 6.4.
Articolo 14 Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 16 Variazioni contrattuali a scadenza
Se alla scadenza del contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, deve darne comunicazione al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. In caso di mancato consenso del Contraente alle suddette variazioni, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Il Contraente può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente, oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il relativo nuovo Premio. Per l’accettazione delle eventuali novazioni normative, invece, è richiesto un consenso esplicito da parte del Contraente, in mancanza del quale, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Articolo 17 Foro competente per l’esecuzione del Contratto
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato (se persona fisica) oppure quello della sua sede legale (se persona giuridica).
Articolo 18 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione
Ogni comunicazione inerente all’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
I riferimenti della Società sono i seguenti:
AmTrust Assicurazioni S.p.A.:
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxxx
Tel. 0000000000 – Fax. 0000000000
Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 19 Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza
Qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza, il Contraente:
a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza.
Articolo 20 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Polizza, valgono le norme di legge.
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Clerici • 14 • 00000 Xxxxxx • Italia
Tel. + 00 0000000000 • Fax + 00 0000000000 • xxx.xxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx • Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518
Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338 Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165 Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)