DISCIPLINARE DI GARA
Redatto secondo il modello approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1228 del 22 novembre 2017
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DELL’IMPATTO SOCIALE GENERATO DALLE INIZIATIVE FINANZIATE DAL FONDO DI SOCIAL IMPACT INVESTING
Contents
1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
2.1 Documenti di gara 3
2.2 Chiarimenti 3
2.3 Comunicazioni 4
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 4
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 5
4.1 Durata 5
4.2 Opzioni e rinnovi 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
6. REQUISITI GENERALI 7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
7.1 Requisiti di idoneità 8
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 8
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 9
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 9
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 10
8. AVVALIMENTO 11
9. SUBAPPALTO 12
10. GARANZIA PROVVISORIA 12
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 15
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 15 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 17
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 18
14.1 Domanda di partecipazione 18
14.2 Documento di gara unico europeo 19
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 24
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 27
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 27
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 28
17.2 B. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 30
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 31
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 31
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 32
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 33
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 33
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 35
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35
1. PREMESSE
A seguito di parere di conformità prot. n. 19670 dell’8 maggio 2018 dell’AdG FSE, questa Stazione appaltante ha deliberato di affidare il servizio di valutazione indipendente dell’impatto sociale generato dalle iniziative finanziate dal “Fondo Social Impact Investing”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Regione Autonoma della Sardegna codice NUTS ITG2-Sardegna CIG 7544827C31 CUP E77E16000070009
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Avv. Xxxxxx Xxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti.
2) Bando di gara
4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
5) Schema di contratto
6) Allegato 1 - Modello di Domanda;
7) Allegato 2 - DGUE;
8) Allegato 3 - Schema di offerta conomica;
9) Allegato 4 - Schema di avvalimento;
10) Allegato 5 - Patto di integrità (L.R. 24/2014)
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxx.xx.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica xxxxx@xxxxx.xx, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e facendo esplicito riferimento all’oggetto della procedura.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxx.xx nella sezione Bandi. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC xxxxx@xxxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/o posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La Società Finanziaria Regione Sardegna (SFIRS S.p.A.) - soggetto gestore del Fondo di Social Impact Investing (Fondo SII) costituito con DGR 6/13 del 2/02/2016 - di seguito “stazione appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice”, indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente dell’impatto sociale generato dalle iniziative finanziate dal Fondo SII, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le finalità che l’Amministrazione intende perseguire, tramite la presente procedura di gara, riguardano principalmente la misurazione della capacità, da parte delle
iniziative finanziate dal Fondo SII, di affrontare le diverse questioni sociali, sociale positivo, il cui raggiungimento è determinante per la remunerazione
generando un impatto degli investitori e per
l’assegnazione di un “premio” ai destinatari. Tutte le prestazioni oggetto della gara sono
dettagliatamente descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: la suddivisione in lotti
potrebbe rischiare di
pregiudicarne la corretta esecuzione. Il servizio di valutazione oggetto del presente appalto, infatti,
necessita di un’unità analitica ed elaborativa finalizzata a garantire prestazioni omogenee per tutta la
Regione. Inoltre, la centralizzazione e aggregazione in un unico lotto razionalizzazione e contenimento della spesa.
è volta a garantire
Tabella n. 1 – Oggetto dell’app lto
n. | Descrizione del servizio | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di valutazione indipendente dell’impatto sociale generato dalle iniziative finanziate dal Fondo Social Impact Investing | 79419000 | P | € 350.000,00 |
Importo totale a base di gara | € 350.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €0,00 (zero)Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con:
- risorse del PO FSE 2014-2020 Asse II “Inclusione Sociale”
o Azione 9.1.4: “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a
valutazione di impatto nel settore delle politiche sociali” per 109.375,00 + IVA pari a € 24.062,50 e oneri vari € 70,31;
un importo pari a €
o Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti
a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di
percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari), per un importo pari a € 153.125,00 + IVA pari a € 33.687,50 e oneri vari € 98,44;.
- risorse del PO FESR 2014-2020 Asse III "Competitività del sistema produttivo" Azione 3.7.1 "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato" per un importo pari a € 87.500,00 + IVA pari a € 19.250,00 e oneri vari € 56,25.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 30 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o, nelle sue more, dalla data di avvio delle attività.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente
affidamento, come di seguito indicati: definizione di nuovi indicatori in base all’identificazione di ulteriori questioni sociali, valutazione e performance del Fondo SII, per una durata pari a 12 mesi per un importo stimato complessivamente non superiore a € 140.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
imprese retiste per la
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24
novembre 2016).
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
c) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 140.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto per garantire che i partecipanti possiedano un adeguato volume d’affari complessivo nell’ultimo triennio, tale da poter assicurare una solidità economica e finanziaria strutturale generale e una più specifica esperienza ed affidabilità per prestazioni nel settore proprio della gara, adeguati alla partecipazione alla gara stessa e alla corretta esecuzione del contratto. La misurazione dell’impatto sociale generato dalle iniziative finanziate comporta, infatti, un elevato livello di professionalità se si considera la peculiarità del
funzionamento del Fondo SII (strumento di ingegneria finanziaria a l’importanza dei progetti da realizzare in ambiti di particolare interesse sociale.
carattere rotativo) e
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
- servizi di valutazione analoghi a quelli oggetto dell’appalto resi in
favore di pubbliche
amministrazioni e realizzati 100.000,00.
nell’ambito di progetti di importo complessivo minimo pari a €
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciati dalle Amministrazioni committenti per i servizi resi nell’ultimo triennio;
- in caso di collaudo finale in corso di esecuzione, produzione della dichiarazione
dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo;
- in caso di contratto in corso di esecuzione, attestazione di regolare esecuzione delle
prestazioni già rese rilasciata dalle amministrazioni committenti.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono partecipazione nei termini di seguito indicati.
possedere i requisiti di
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.
a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
esecutrici e dalla rete
Il requisito relativo al fatturato
globale di cui al punto 7.2 lett. c) deve
essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: il fatturato globale deve essere raggiunto sommando il fatturato delle singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere almeno il 60% del fatturato complessivo richiesto. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett.
d) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45
comma 2, lett. b) e c) del Codice devono
possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice,
l’operatore economico, singolo o associato
ai sensi dell’art. 45 del
Xxxxxx, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni
di avvalimento da parte del concorrente,
il DGUE della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta e precisamente di importo pari ad € 7.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario tenuto presso il Banco di Sardegna intestato a SFIRS Spa/ Fondo Social Impact Investing FSE – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo
lo schema tipo previsto dal Decreto del
Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
il possesso dei relativi
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, obbligatorie, etc.).
carenza delle clausole
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a
pena di esclusione, deve essere sigillato
e trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 presso l’ufficio protocollo della SFIRS SpA, sito in Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0 – 09124 Cagliari.
Il plico deve pervenire entro le ore 12.30 del giorno 30.08.2018 esclusivamente all’indirizzo Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente, ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni, e riportare la dicitura:
CIG 7544827C31 procedura aperta per l’appalto del servizio di valutazione indipendente dell’impatto sociale generato dalle iniziative finanziate dal Fondo Social Impact Investing
Scadenza offerte : 30.08.2018 Non aprire
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”: “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, Codice.
comma 3, lett. b) del
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
documenti/elementi a
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, salvo il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni contenuto e i soggetti che le devono rendere.
necessarie, indicando il
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all’allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
e il ruolo di ciascuna
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione con il modello allegato 2 su sito xxx.xxxxx.xx sezione Bandi secondo quanto di seguito indicato.
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
i requisiti oggetto di
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o inseriti nelle c.d. “black list”
domicilio nei paesi
6) Dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010,conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda
di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D,e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri direttamente la sezione«α» ovvero compilando quanto segue:
di selezione barrando
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo presentazione dell’offerta;
aggiornato alla data di
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia offerta;
3. accetta, senza condizione o documentazione gara;
sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
4. accetta il patto di integrità (L.R. 24/2014) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Reg. (UE) 679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
11. PASSOE di cui all’art. 2,
comma 3 lett.b) della delibera ANAC n.
157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
12. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
13. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
14.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio , ovvero la
percentuale in caso di servizi consorziati.
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato
dovrà avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti sottoscritti:
a) relazione tecnica del servizio offerto, completa di tutte le informazioni necessarie utili per la valutazione dell’offerta sotto il profilo qualitativo (Busta B);
b) indice del contenuto della busta.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-
criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto17.1, in informazioni minime:
particolare, le seguenti
1. la descrizione delle attività previste, dettagliando la proposta in relazione al servizio e ai prodotti indicati nel par. 3 del Capitolato;
2. la descrizione delle diverse fasi attuative del servizio mettendo in evidenza gli aspetti organizzativi e temporali proposti per la realizzazione delle attività;
3. eventuali servizi/output aggiuntivi che possano dare valore aggiunto all’analisi valutativa;
4. il cronoprogramma complessivo delle attività con cui l’offerente si impegna ad eseguire il servizio;
5. la descrizione e composizione del gruppo di lavoro, costituito da personale con le caratteristiche minime di numero e di requisiti professionali indicate al par. 6 del Capitolato. In particolare dovranno essere indicate:
a) organizzazione, numero, competenze ed esperienze pregresse dei professionisti coinvolti; in
particolare, deve essere dettagliata in apposita griglia l’esperienza pregressa dei medesimi
professionisti (attività svolte, committente, durata, periodo), evidenziando, in numero di anni,quella realizzata negli ambiti/questioni sociali rilevanti ai fini dell’appalto, in coerenza con quanto dettagliato nel par. 6 del Capitolato;
b) il numero di giornate uomo complessivamente offerte per il gruppo minimo di lavoro,
distinte per le varie figure e distintamente il numero di giornate uomo offerte per i componenti aggiuntivi, distinte per le varie figure;
c) modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi;
d) modalità di interazione con il Committente
La relazione dovrà illustrare dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi richiesti nonché le competenze e il numero delle figure professionali offerte. La relazione, inoltre, dovrà essere corredata da:
a. le dichiarazioni di impegno rese e sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da
ciascun componente del Gruppo di Lavoro offerto a prestare la propria attività per la
realizzazione del stessa il dichiarant
Servizio oggetto del presente appalto per tutta la sua durata; nella dovrà attestare anche di non aver in corso rapporti di collaborazione
con l’Autorità di Gestione del POR FSE e del POR FESR né con la SFIRS S.p.A. e di non appartenere e/o collaborare con organismi direttamente coinvolti nell’attuazione
del Fondo SII. Le dichiarazioni dovranno essere corredate da identità o di altro documento equipollente;
fotocopia di carta di
i curriculum, in formato europeo, del gruppo di lavoro minimo previsto a pena di esclusione,
sottoscritti, con liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al Reg. (UE) 679/2016 e “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.
b. , e corredati da fotocopia di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
c. eventualmente i curriculum, in formato europeo, di ulteriori risorse professionali
aggiuntive rispetto al gruppo minimo, sottoscritti con liberatoria per il trattamento dei dati personali, di cui al Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, e corredati da fotocopia di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando un numero massimo di 50 facciate (formato A4 – carattere Arial 10 – Interlinea 1), che includono: l’indice, la copertina ed eventuali grafici, tabelle, il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall’offerente. Sono esclusi, invece, gli allegati relativi al gruppo di lavoro di cui ai punti a) b) e c).
L’offerente potrà, infine, allegare eventuali certificazioni e tutto quanto ritenga opportuno al fine del conteggio del punteggio dell’offerta tecnica, privilegiando gli argomenti oggetto di valutazione.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
La relazione tecnica e tutti gli altri allegati contenuti nella Busta tecnica devono essere firmati dal
rappresentante legale dell’impresa concorrente o da persona diversa purché poteri di firma, la cui procura dovrà essere allegata.
munita di comprovati
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alpunto14.1.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello (allegato 3) allegato al presente disciplinare di gara e contenente i seguenti elementi:
a) Xxxxxx complessivo al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
Di seguito le fasi applicate per l’analisi delle offerte:
1. valutazione delle offerte tecniche e assegnazione del relativo punteggio;
2. esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
3. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
4. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell’art. 97, comma 3);
5. esclusione delle eventuali offerte anomale all’esito del procedimento di verifica;
6. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
7. formazione della graduatoria di gara.
Il Punteggio di valutazione per
ciascuna offerta a-esima presentata Ptot(a),
sarà determinato dalla
sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi, come riassunto in tale formula: Ptot(a) = Σn [Wi * V(a)i]
Ptot(a) = punteggio di valutazione dell’offerta (a);
Wi = peso/punteggio previsto per l’elemento/criterio (i)
V(a)i = coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione all’elemento/criterio (i);
Σn = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio n = numero totale dei elementi/criteri.
dell’offerta (a) rispetto
Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Economica:
Offerta tecnica: 80 Punti Offerta economica: 20 Punti
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
A Offerta tecnica: 80 Punti
CRITERIO | Max Punti | Sub-criterio | Max punti | Sub-peso | Max punti (W) | Valutazione su |
1. Qualità della proposta | 45 | 1.1- Architettura generale dell’offerta | 10 | 1.1.1 Chiarezza espositiva | 4 | Qualità complessiva dell’offerta |
1.1.2 Correttezza e completezza delle informazioni sul contesto di riferimento e i sui servizi offerti | 6 | |||||
1.2 - Qualità e coerenza delle attività rispetto agli obiettivi e alle specifiche previste dal Capitolato | 30 | 1.2.1Descrizione delle attività e dei prodotti | 7 | Completezza, chiarezza e adeguatezza delle attività descritte con riferimento al subpeso | ||
1.2.2 Coerenza delle attività proposte rispetto agli ambiti e alle finalità del Servizio indicati nel Capitolato | 15 | |||||
1.2.3 Adeguatezza degli strumenti proposti per le attività di indagine e di analisi funzionali alla predisposizione dei prodotti attesi | 8 | |||||
1.3 - Adeguatezza delle scelte organizzative e temporali | 5 | 1.3.1 Adeguatezza delle scelte organizzative | 2 | |||
1.3.2 Adeguatezza della tempistica rispetto al servizio e ai prodotti richiesti | 3 | |||||
2 – Gruppo di lavoro e organizzazione | 30 | 2.1 Qualificazione del GdL | 20 | 2.1.1 Rispondenza del GdL al capitolato per il rispetto dei requisiti minimi di numero e professionali | 6 | |
2.1.2 Impegno complessivo previsto per il GdL (in termini di gg/uu) | 7 | Criterio quantitativo | ||||
2.1.3 Impegno complessivo per eventuali esperti aggiuntivi (in termini di gg/uu) | 7 | Criterio quantitativo | ||||
2.2 Modalità organizzative e di coordinamento del GdL | 10 | 2.2.1 Chiarezza della descrizione dei ruoli e compiti delle risorse umane coinvolte | 5 | Adeguatezza di modalità organizzative e distribuzione dei compiti del GdL | ||
2.2.2 Modalità di interazione con l’Amministrazione appaltante e gli altri soggetti coinvolti | 5 | |||||
3-Servizi aggiuntivi | 5 | 3.1 Eventuali attività di valutazione aggiuntive e rispetto a quelle richieste, coerenti con le esigenze conoscitive dell’Amministrazione rispetto alle iniziative finanziate dal Fondo SII | 5 | 3.1.1 Attinenza delle attività aggiuntive rispetto all’oggetto dell’appalto | 2 | Qualità delle prestazioni aggiuntive rispetto al loro effetto in termini di incremento dell’efficacia del servizio richiesto |
3.1.2 Efficacia delle attività aggiuntive rispetto all’oggetto dell’appalto e alle esigenze dell’Amministrazione | 3 |
Si precisa che:
b) Per gli elementi di natura qualitativa indicati nei precedenti criteri:
- i coefficienti V(a)i per tutti
gli elementi di natura qualitativa di cui ai
precedenti criteri sono
determinati sulla base della media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In
dettaglio, per singola offerta e
per ciascun elemento/criterio individuato,
ciascun membro della
Commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione:
OTTIMO | BUONO | DISCRETO | SUFFICIENTE | NON ADEGUATO |
1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0 |
- Per il sub-peso 2.1.1) si specifica che trattasi di valutazione effettuata sulla base dell’offerta tecnica e delle esperienze e competenze dei componenti ivi descritte, con attribuzione di valore o di 0 o di 1: sarà attribuito un valore pari a 0 qualora si accerti che non vengono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per la composizione del Gruppo di Lavoro da proporre di cui al paragrafo 6 del capitolato e i relativi requisiti minimi di: numero e requisiti professionali; viceversa un valore di 1 quando sia accertato il soddisfacimento di tutti gli stessi; qualora infine la media finale dei valori attribuiti dai commissari non sia pari a 1, la Commissione non effettuerà la valutazione di merito degli ulteriori sub-pesi previsti per il sub-criterio 2.1.
Una volta assegnati i giudizi qualitativi alle offerte, la Commissione procederà alla procedura di riparametrazione (rescaling), secondo quanto segue:
V(a)i = Va / Vmax dove:
− Va è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il sottocriterio i-esimo procedura di rescaling;
qualitativo prima della
− Vmax il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di rescaling;
− V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta x per il sottocriterio i-esimo.
c) Per gli elementi di natura quantitativa, i coefficienti V(a)i sono determinati sulla base della seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax dove:
− Ra = valore offerto dal concorrente da valutare;
− Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
I coefficienti definitivi assegnati a ogni sub-criterio V(a)i vengono poi moltiplicati per i relativi sub- punteggi Wi:
P(a)i = Wi * V(a)i
La sommatoria dei sub-punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l’offerta tecnica proposta.
SOGLIA DI SBARRAMENTO
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a almeno un punteggio pari a 50 (cinquanta). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
17.2 B. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica: 20 punti
Per l’attribuzione del Punteggio per l’OFFERTA ECONOMICA (OE)
IL CALCOLO DEL
prodotta da ciascun
concorrente, l’elemento di valutazione di natura quantitativa del prezzo con peso/punteggio totale = 20 è il ribasso di prezzo offerto rispetto all’importo posto a base d’asta coefficienti V(a)i sono determinati sulla base del ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base d’asta, attraverso la formula:
a) | Ci | (per Ai <= Asoglia ) | = | X*Ai/Asoglia |
b) | Ci | (per Ai >Asoglia ) | = | X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia)/ (Amax - Asoglia)] |
dove:
Ci | = | Coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all’offerta economica del concorrente -iesimo |
Ai | = | Valore dell’offerta (ribasso percentuale praticato nell’offerta) del concorrente - iesimo |
Asoglia | = | Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti |
X | = | 0,90 |
Amax | = | Valore massimo dell’offerta (ribasso percentuale massimo praticato in gara) |
Ai fini del calcolo dei punteggi, tutte le cifre saranno arrotondate alla seconda cifra decimale. Il punteggio dell’offerta economica sarà così determinato:
P (Ei) = 20∗ Ci
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
ditte concorrenti, per
In ogni caso la commissione giudicatrice si riserva di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alterazione della par condicio tra le imprese concorrenti.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un’offerta che, in
possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente disciplinare e del Capitolato speciale, risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16.09.2018, alle ore 10.30 a Cagliari presso SFIRS SpA
via Santa Margherita 4, 5° piano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data fissata.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
inviati dai concorrenti e, una amministrativa presentata.
volta aperti, a controllare la completezza
della documentazione
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
richiesto nel presente
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle off rte, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione
giudicatrice: i plichi vengono riposti e custoditi, sotto chiave in apposito armadio, sito nella stanza del RUP, di cui lo stesso deterrà le chiavi. Il RUP provvederà a mettere la documentazione a disposizione della Commissione per gli adempimenti di competenza.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE TECNICHE ED ECONOMICHE
DELLE OFFERTE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.1.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio di offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui
sopra, la commissione, in seduta pubblica,
redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice -i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i comprese le specifiche tecniche;
documenti di gara, ivi
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle anormalmente basse.
offerte che appaiono
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non
anomala. È facoltà della stazione
appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della
commissione, esamina in seduta riservata
le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui
sopra la commissione – o il RUP, qualora
vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 el Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, verifica del possesso dei requisiti prescritti.
all’esito positivo della
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, graduatoria.
l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 11.000,00. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2,
del Codice l’affidatario comunica, per ogni
sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione e servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Xxx Xxxxxxx 00 – Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Reg. (UE) 679/2016 e
“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, esclusivamente regolata dal presente disciplinare di gara.
nell’ambito della gara