SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58,
LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000
[LOTTO 3] CIG 6901485596
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2017 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
- Italware S.r.l., con sede legale in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 1.000.000=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08619670584, P. IVA 02102821002, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della società ove sopra in persona del suo Amministratore Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo di imprese con le mandanti Telecom Italia S.p.A. - Direzione e Coordinamento Vivendi SA, con sede legale in Milano, Via Xxxxxxx Xxxxx n.1, capitale sociale Euro 00.000.000.000,10=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della società ove sopra, e Zucchetti Informatica S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxx Xxxxxxx, 0/x | 26900, capitale sociale Euro 100.000=, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n.09588050154, P. IVA 09588050154, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Xxxxxx xx Xxxxxxxx repertorio n. 8344;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura in acquisto di Tecnologie Server e la prestazione dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 4 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 21-12-2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-243 del 16-12- 2016;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto e, per l’effetto, il medesimo Fornitore
ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata:
dalla CBL Insurance ed avente n 351563/DE per un importo di Euro 268.954,00= (duecentosessantottomilanovecentocinquantaquattro/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla CBL Insurance ed avente n. 351564/DE per un importo pari ad Euro 2.700= (duemilasettecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Unipol Assicurazioni ed avente n. 61/148535585 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “G” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “H” chiarimenti resi in
fase di gara.
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione: il documento di cui all’Allegato “F”;
f) Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore: il documento di cui all’Allegato “G”;
g) Data di accettazione dell’apparecchiatura base: si intende la data del verbale di esito positivo della verifica di conformità relativa alla/e apparecchiatura/e base;
h) Data di accettazione delle componenti opzionali: si intende la data del verbale di esito
positivo della verifica di conformità relativa alla/e componente/i opzionali;
i) Data accettazione dei servizi opzionali: si intende la data del verbale di esito positivo della verifica di conformità relativa al/ai servizio/i opzionali.
j) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
k) Lotto: server otto-processori (lotto numero 3).
l) Quantitativo massimo della Convenzione: quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 3 pari a n. 100 apparecchiature;
m) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
n) Sistema Operativo: è il programma responsabile del diretto controllo e gestione dell'hardware che costituisce il server e delle operazioni di base. Compito del sistema operativo è quello di fare da interfaccia tra le risorse hardware e i programmi applicativi.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
• dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
• da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Server e dei servizi connessi ed opzionali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture
Lotto 3:
- fornitura, in acquisto, di server otto-processori (due tipologie: “scale-out”, “rack enterprise”) con le caratteristiche tecniche minime indicate per la tipologia “rack enterprise” ai paragrafi 2.2 e 2.5.2 del Capitolato Tecnico e per la tipologia “scale- out” al paragrafo 2.5.1 del Capitolato Tecnico, nonché con le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte, nel rispetto dei requisiti di conformità di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, nonché le caratteristiche migliorative offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 5 del Disciplinare, configurati con il Sistema Operativo, sia esso già di proprietà dell’Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquistato nell’ambito della fornitura in oggetto;
- fornitura delle componenti opzionali descritte ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico, se espressamente richieste dall’Amministrazione Contraente;
- la prestazione dei servizi opzionali, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente,
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 100 apparecchiature;
2. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura:
• consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi, come descritte nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico;
• assistenza in remoto e locale (Call Center), come descritto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;
• gestione e manutenzione delle apparecchiature, come descritto nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di accettazione dell’apparecchiatura base;
• laddove richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), e servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione, come descritto nei paragrafi 3.4 e
3.5 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna
i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
8. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine l’Amministrazione contraente accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 9 (nove) mesi a decorrere dal 15/12/2017 (gg/mm/aaaa) e tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno efficacia a partire dal momento indicato all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, fino alla scadenza del servizio di manutenzione e gestione che potrà essere pari a 36 (trentasei) mesi - ovvero a 48 (quarantotto) o a 60 (sessanta) mesi nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda il servizio opzionale di estensione della garanzia di ulteriori 12 o 24 mesi, come previsto al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico - dalla Data di accettazione dell’apparecchiatura base.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali (Allegato E), anche a:
• garantire che i Server e le componenti opzionali eventualmente fornite ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all’Offerta Tecnica (Allegato B), e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
• fornire le componenti opzionali ed erogare i servizi connessi ed opzionali e comunque,
ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
• predisporre tutti gli strumenti, comprensivi della relativa documentazione, atti a
consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritengano di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
• rispettare gli adempimenti legati alla Sezione Siti Internet, di cui al capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
• garantire, dalla data di attivazione della presente Convenzione, il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il configuratore on-line secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 5.2) e un apposito Call Center dedicato, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo gli orari, le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 3.2) pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
• manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore potrà consegnare a Consip una lista di ulteriori componenti opzionali, aggiuntivi e differenti rispetto a quelli di base già presenti in Convenzione, come indicato al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico. Resta inteso che il prezzo di tali ulteriori componenti opzionali – che in ogni caso non potrà essere superiore al 20% dell’importo complessivo dell’Ordinativo di fornitura da effettuare o già effettuato – è da intendersi quale “prezzo addizionale” rispetto al prezzo dell’apparecchiatura base e/o delle componenti opzionali. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Fornitore si impegna a praticare, in relazione a tali ulteriori componenti opzionali, le migliori condizioni economiche riservate alla sua primaria clientela. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare opportune verifiche e in caso di mancato rispetto del predetto impegno da parte del Fornitore, si riserva il diritto di annullare la lista presentata dal Fornitore.
3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 5.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l’altro:
• le Amministrazioni Contraenti;
• gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, ecc.;
• data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
• data di Consegna;
• gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente divisibile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel paragrafo 5.3 Capitolato Tecnico.
6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, e comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
8. Qualora l’amministrazione Ordinante ne faccia espressa richiesta, il fornitore si impegna a inserire tutti i dati necessari per l’identificazione di ogni prodotto oggetto della fornitura secondo le modalità e le procedure in uso nel sistema informatico denominato SIAC al fine di ottenere la codificazione NATO. L’iter codificativo è regolato dalla clausola standard di codificazione a cui il fornitore dovrà attenersi. La clausola, la normativa in vigore e la procedura per l’accesso al sistema informatico SIAC sono pubblicate e consultabili sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx. Si rappresenta che la codifica necessaria è quella riferita al solo item finale oggetto dell’acquisizione (il server), anche nei casi in cui risultassero già codificati i singoli componenti di quest’ultimo. L’Amministrazione Ordinante dovrà richiedere espressamente la codifica nell’Ordinativo di Fornitura, l’importo che dovrà corrispondere sarà pari a € 200,00 (IVA esclusa).
ARTICOLO 7
VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE
1. La fornitura, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture rese disponibili e dei servizi opzionali qualora richiesti dall’Amministrazione. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
3. Entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di configurazione ed avvio operativo come definito nel Capitolato Tecnico, le apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura dovranno essere sottoposte a verifica di conformità, in contradditorio con il Fornitore, secondo le modalità indicate nei commi successivi.
4. La verifica di conformità è intesa quale verifica per le apparecchiature – componenti hardware e programmi software forniti – di conformità con le caratteristiche tecniche e con le funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica, che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso; in particolare, l’Amministrazione Contraente verificherà l'accensione e il funzionamento delle apparecchiature (complete di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e il caricamento dei software preinstallati; pertanto, la verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente.
5. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, firmato dall’Amministrazione e controfirmato dal Fornitore, se presente; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
6. La fornitura è accettata dall’Amministrazione Contraente al verificarsi dell’esito positivo della verifica di conformità. La data del relativo verbale verrà considerata quale Data di accettazione dell’apparecchiatura base per la fornitura delle apparecchiature base e Data di accettazione delle componenti opzionali nel caso di fornitura di componenti opzionali, qualora richieste dall’Amministrazione; qualora l’oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite e a più verifiche di conformità, nei casi previsti nel paragrafo
3.1 del Capitolato Tecnico, sarà considerata quale Data di accettazione dell’apparecchiatura base la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature verificate e quale Data di accettazione delle componenti opzionali la data del verbale positivo relativo alle ultime componenti opzionali verificate.
7. In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di n. 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale (di verifica), a sostituire le apparecchiature e/o le componenti opzionali (qualora ordinate dall’Amministrazione), ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica di conformità sia ripetuta e positivamente superata, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. L’Amministrazione contraente, nel caso intenda effettuare verifiche di conformità a campione, ripeterà le operazioni di verifica anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
8. Anche la seconda verifica di conformità verrà effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra; in caso di esito negativo di detta seconda verifica, l’Amministrazione Contraente, oltre a poter applicare le penali di cui al successivo art. 12, comma 13, e fatto salvo il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del
successivo articolo 14 del presente Atto.
9. I servizi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione sono accettati da quest’ultima al verificarsi dell’esito positivo della verifica di conformità. La data del relativo verbale verrà considerata quale Data di accettazione dei servizi opzionali.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire a Consip S.p.A., l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche ispettive delle apparecchiature fornite, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico e relativa Appendice, nonché all’articolo 7 delle Condizioni Generali.
11. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente e insindicabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
12. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per le predette verifiche ispettive sono a carico del Fornitore fino all’ammontare pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi e, comunque, fino ad un massimo di 2.700,00 euro.
13. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 8
SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
(i) il servizio di consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo dei sistemi, da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.1. del Capitolato Tecnico;
(ii) il servizio di assistenza in remoto e in locale (Call center), da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2. del Capitolato Tecnico;
(iii) il servizio di manutenzione e assistenza per la durata di 36 (trentasei) mesi, da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.3. del Capitolato Tecnico
(iv) il servizio di ritiro del rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.4. del Capitolato Tecnico;
(v) il servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione, da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico.
2. Qualora richiesti dall’Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad offrire i seguenti servizi opzionali:
i) estensione della manutenzione in garanzia delle apparecchiature per ulteriori 12 mesi, come descritti al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico;
ii) estensione della manutenzione in garanzia delle apparecchiature per ulteriori 24 mesi, come descritti al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi (connessi e opzionali) oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi secondo i livelli stabiliti nel par.
3.3 e nel capitolo 7 del Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e offerti eventualmente migliorativi, pena l’applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione.
ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica. In particolare:
a) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura è comprensivo, oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d’uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell’apparecchiatura base e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
b) il prezzo di ciascuna componente opzionale è inteso quale prezzo addizionale rispetto al prezzo del server nella configurazione base ed è altresì comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura corredata del medesimo componente e il servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell’apparecchiatura base cui il componente opzionale afferisce;
c) Il prezzo dei servizi opzionali eventualmente richiesti è inteso quale prezzo addizionale rispetto ai prezzi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed è comprensivo di ogni attività necessaria per l’esatto adempimento contrattuale.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. a) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti dalla “Data di accettazione dell’apparecchiature base”.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. b) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti, qualora siano state ordinate componenti opzionali, dalla “Data di accettazione delle componenti opzionali”.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. c) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti dalla “Data di accettazione dei servizi opzionali”.
5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c) saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, previo accertamento della prestazione effettuate e buon esito delle relative verifiche di conformità di cui al precedente articolo 7, comma 6. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
6. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
7. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9, commi 10 e 11, delle Condizioni generali allegate alla presente Convenzione, si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI, secondo quanto di propria spettanza. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti corrente n. IBAN:
• XX00X0000000000000000000000 intestato ad Italware;
• XX00X0000000000000000000000 intestato a Zucchetti Informatica SpA;
• XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000. XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000,
XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000 intestati a Telecom
Italia SpA
Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.
8. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 5, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
9. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
10. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
12. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da
Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
13. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 5.
16. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
17. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 11 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
ARTICOLO 11
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma.
La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 12 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, l’installazione, configurazione e avvio operativo dei sistemi, di cui al capitolo 3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura (ovvero, non corrispondenza delle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura consegnata con quelle dell’apparecchiatura ordinata). In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo
6.1 del Capitolato Tecnico, nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 25% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell’appendice 3 del Capitolato Tecnico, relativamente alla conformità delle fatturazioni emesse, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell’appendice 3 del Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell’appendice 3 del Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell’appendice 3 del Capitolato Tecnico,
anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Con riferimento al servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, per ogni ora lavorativa di ritardo (intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì e tra le 8:30 e le 12:30 del sabato, esclusi il sabato oltre le ore 12:30, la domenica ed i festivi) non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a uno dei termini stabiliti al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, sia nel caso relativo al tempo di intervento, sia nel caso relativo al tempo di risoluzione dell’inconveniente con ripristino della funzionalità dell’Apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale:
• pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo dell’ordinativo di fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 8 (4 nei casi di capoluoghi di regione) ore di ritardo, nonché
• pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo dell’ordinativo fornitura per ciascun ora di ritardo successiva alle prime otto (4 nei casi di capoluoghi di regione), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico e all’appendice 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di non corretta esecuzione da parte del Fornitore di quanto stabilito al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, secondo quanto definito nell’appendice 3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni mancata installazione rispetto ai limiti stabiliti nel predetto paragrafo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all’operatività del Call Center, per tutti i giorni dell’anno – esclusi domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato dalle 8:30 alle 12:30, di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.
8. Per ogni giorno solare di ritardo riguardo l’attivazione e l’operatività del Configuratore on- line rispetto al termine di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, non imputabile a forza
maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center, di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
12. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 19, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto della seconda verifica di conformità negativa, di cui al precedente articolo 7 della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 13 GARANZIA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del
debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello
svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
11. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
12. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla CBL Insurance in data 21-09-2017 ed avente n. 351564/DE per un importo pari ad Euro 2.700= (duemilasettecento/00).
14. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
***
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali (Allegato E) nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
a. qualora la seconda verifica di conformità della fornitura abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7;
b. qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
c. qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell’articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali (Allegato E).
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione
nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 15 SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Servizi di Consegna, installazione, Configurazione, Ritiro e Manutenzione.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 16
RESPONSABILE DELLA FORNITURA
1. Il Responsabile Generale della Fornitura nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 17
FUORI PRODUZIONE
1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l’apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto
dichiarato “fuori produzione”.
In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare: la documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso sul prodotto offerto in sostituzione delle caratteristiche tecniche minime e migliorative già in possesso del prodotto sostituito. Eventualmente tale documentazione può essere la medesima già prodotta in fase di verifiche tecniche effettuate prima della aggiudicazione.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
ARTICOLO 18
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip
S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui al comma 2 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
ARTICOLO 19
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 – coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 20
CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 28/11/2017
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE Il legale rappresentante |
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxx |
C.F.: CNNCST63B16H501V Certificatore: Poste italiane EU Qualified certified CA Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020 Firma digitale: n. 3820154 | C.F.: RSSMSM61T09H501P Certificatore: INFOCERT S.p.A. Validità: dal 28/08/2017 al 26/08/2020 Firma digitale: n. 4DF577 |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Verifica di conformità e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi e opzionali); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale)
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 28/11/2017
IL FORNITORE Il legale rappresentante |
Xxxxxxx Xxxxx |
C.F.: RSSMSM61T09H501P Certificatore: INFOCERT S.p.A. Validità: dal 28/08/2017 al 26/08/2020 Firma digitale: n. 4DF577 |