AGENZIA PROVINCIALE
AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 23 di data 13 gennaio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per la chiusura della parte economica del CCPL 2019/2021 per il personale del Comparto sanità - area delle categorie, e dell’esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di data 23 gennaio 2023, il giorno 01/02/2023, le parti rappresentate:
per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:
avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Presidente
per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali: per la C.G.I.L. F.P. firmato
per la C.I.S.L. F.P. firmato
per la U.I.L. FPL - Sanità firmato
per la Fe.N.A.L.T. firmato
per il NURSING UP firmato
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
l’accordo per la chiusura della parte economica del CCPL 2019/2021 per il personale del Comparto sanità - area delle categorie.
ACCORDO PER LA CHIUSURA DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCPL 2019/2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ – AREA DELLE CATEGORIE
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all’art. 4, comma 1, punto 2, del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003.
Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione
1. Il presente accordo concerne il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021 per la parte economica.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui agli accordi vigenti.
CAPO II INCREMENTI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2020 E 2021
Art. 3 Incrementi stipendiali
1. Al personale destinatario di questo accordo sono attribuiti, alle decorrenze dell’1 gennaio 2020 e dell’1 gennaio 2021, gli aumenti mensili lordi, per tredici mensilità, negli importi indicati nell’Allegata Tabella 1).
2. Al personale destinatario di questo accordo sono attribuiti, alle decorrenze dell’1 gennaio 2020 e dell’1 gennaio 2021, gli incrementi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’Allegata Tabella 2) riferiti alle voci del trattamento economico denominate “Adeguamento economico personale tecnico e amministrativo”, “Adeguamento economico personale professioni sanitarie” e “Retribuzione aggiuntiva personale O.S.S.”.
3. Gli incrementi mensili previsti, con decorrenza 1 gennaio 2021, dalle allegate Tabelle 1) e
2) di questo accordo si intendono assorbiti, alla data dell’1 gennaio 2022, negli importi mensili degli incrementi previsti dalle Tabelle 1) e 2) allegate all’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021 sottoscritto in data 16 agosto 2022.
4. Gli incrementi mensili di cui al comma 1 assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale riferita al triennio 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e
2021. Per l’anno 2019 è conservata la voce “indennità di vacanza contrattuale” nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020.
Art. 4
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli incrementi risultanti dall’applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo stralcio hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.
CAPO III INDENNITA’
Art. 5
Indennità di specificità infermieristica
1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dei profili professionali di infermiere e di puericultrice, dipendente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, è attribuita a decorrere dall’1.1.2021 la specifica indennità denominata “indennità di specificità infermieristica” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili lordi di cui alla sottostante tabella:
categoria/profilo professionale | importi mensili lordi |
CAT Bs | |
PUERICULTRICE | 62,81 |
CAT C | |
PUERICULTRICE ESPERTA | 66,97 |
INFERMIERE GENERICO ESPERTO | 66,97 |
INFERM. PSICHIATRICO ESPERTO | 66,97 |
CAT D | |
INF. PEDIATRICO | 72,79 |
INFERMIERE | 72,79 |
CAT DS | |
INFERMIERE | 72,79 |
Art. 6
Indennità di tutela del malato e per la promozione della salute
1. Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, al personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sanitari appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è attribuita, a decorrere dall’1.1.2021, la specifica indennità denominata “Indennità di tutela del malato e per la promozione della salute” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili lordi di cui alla sottostante tabella:
categoria/profilo professionale | importi mensili lordi |
CAT Bs | |
OPERATORE SOCIO SANIT. | 35,46 |
CAT C | |
MASSAGGIATORE ESPERTO | 37,81 |
CAT D | |
ASSISTENTE SOCIALE | 41,10 |
COLLAB. PROF. SANIT ASSIST. SANIT - DIETISTA - EDUCATORE PROF. - FISIOTERAPISTA - IGIENISTA DENTALE - LOGOPEDISTA - MASSAGG.NON VEDENTE - ODONTOTECNICO - ORTOTTISTA-ASSIST. OFTALM. - OSTETRICA - PODOLOGO - TEC. FIS.CARD.PERF. - TEC. NEUROFISIOP. - TEC. PREV. AMB. LUOGHI LAVORO - TEC. SAN. LAB.BIOMED. - TEC. SAN. XXXXXX.XXX. - TEC. RIAB.PSICH - TECN. AUDIOMETRISTA - TERAP.NEURO/PSICO - TERAPISTA OCCUPAZ. | 41,10 |
CAT DS | |
COLLAB.PROF.SAN.ESP | 41,10 |
ASSIST.SANIT - FISIOTERAPISTA - LOGOPEDISTA - ORTOTTISTA - TERAP.NEURO/PSICOM. - OSTETRICA - DIETISTA - TEC. PREV. AMB. E LUOGHI LAV. - TEC. SAN. LAB.BIOMED. - TEC. SAN. XXXXXX.XX - XXX.XXXX.XXXXX. |
Art. 7
Indennità di pronto soccorso
1. A decorrere dall’1 gennaio 2021, al personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di tutti i ruoli assegnato ai servizi di pronto soccorso compete una indennità costituita da una quota fissa mensile di lordi euro 35,00 e da una quota variabile, da corrispondersi in ragione della effettiva presenza in servizio, pari a lordi euro 5,28 per ogni giornata prestata nel mese. L’ammontare complessivo dell’indennità non può superare l’importo di euro 130,00 mensili lordi.
2. La quota fissa dell’indennità di cui al comma 1 non è erogata in caso di assenze (escluse quelle dovute ad infortuni sul lavoro e a malattie per causa di servizio) superiori a 30 giorni continuativi, proporzionalmente alle giornate di assenza.
3. L’indennità di cui al presente articolo è cumulabile con l’indennità di cui al comma 3 bis dell’art. 79 “Indennità particolari” del CCPL 11.6.2007, come introdotto dall’art. 5 dell’accordo sindacale di data 27.5.2011.
CAPO IV
FONDI CONTRATTUALI
Art. 8 Fondi contrattuali
1. La dotazione del Fondo di produttività per il miglioramento dei servizi sanitari, nella sua consistenza storica prevista dal vigente CCPL, è incrementata dall’anno 2022, per la parte dedicata al finanziamento di specifici progetti di produttività individuale, di euro 850.000,00 (oneri riflessi compresi), di cui euro 550.000,00 oneri inclusi a disposizione del personale sanitario ed euro 300.000,00 oneri inclusi per il restante personale. Detto incremento trova copertura, come stabilito al punto 5. del dispositivo della deliberazione G.P. n. 2101 di data 18 novembre 2022, mediante utilizzo delle risorse già assegnate all’Azienda provinciale per i servizi sanitari alla voce “Costi del personale” della tabella A della deliberazione G.P. n. 1960/2022.
2. La dotazione del Fondo accessorio, nella sua consistenza storica prevista dal vigente CCPL, è incrementata dall’anno 2022 di euro 500.000,00 (oneri riflessi compresi). Detto incremento trova copertura, come stabilito al punto 5. della deliberazione G.P. n. 2101 di data 18 novembre 2022, mediante utilizzo delle risorse già assegnate all’Azienda provinciale per i servizi sanitari alla voce “Costi del personale” della tabella A della deliberazione G.P. n. 1960/2022. Nei casi di motivata necessità segnalati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari all’Assessorato competente, la disponibilità del Fondo accessorio è ulteriormente incrementabile a valere su risorse stanziate a carico del bilancio dell’Azienda stessa.
TABELLA 1)
COMPARTO SANITA' - PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE INCREMENTI CON DECORRENZA 01.01.2020 E 01.01.2021
Categorie/ Posizioni economiche | Incremento mensile lordo dec. 1.1.2020 (comprensivo IVC 2019/2021) | Incremento mensile lordo dec. 1.1.2021 (riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente) |
A | 25,64 | 63,54 |
A1 | 26,30 | 65,17 |
A2 | 26,94 | 66,77 |
A3 | 27,32 | 67,72 |
A4 | 27,76 | 68,80 |
A5 | 28,20 | 69,90 |
B | 27,64 | 68,49 |
B1 | 28,37 | 70,33 |
B2 | 29,14 | 72,23 |
B3 | 29,63 | 73,44 |
B4 | 30,21 | 74,86 |
B5 | 30,79 | 76,32 |
BS | 28,66 | 71,03 |
BS1 | 29,49 | 73,10 |
BS2 | 30,30 | 75,11 |
BS3 | 30,88 | 76,54 |
BS4 | 31,84 | 78,91 |
BS5 | 32,83 | 81,36 |
C | 31,57 | 78,25 |
C1 | 32,49 | 80,52 |
C2 | 33,55 | 83,14 |
C3 | 34,61 | 85,79 |
C4 | 36,18 | 89,68 |
C5 | 37,83 | 93,77 |
D | 34,28 | 84,98 |
D1 | 35,46 | 87,88 |
D2 | 36,52 | 90,53 |
D3 | 37,58 | 93,15 |
D4 | 38,65 | 95,80 |
D5 | 39,74 | 98,51 |
D6 | 41,10 | 101,86 |
DS | 37,35 | 92,56 |
DS1 | 38,70 | 95,92 |
DS2 | 40,09 | 99,36 |
DS3 | 41,52 | 102,90 |
DS4 | 42,70 | 105,84 |
DS5 | 43,94 | 108,90 |
DS6 | 45,63 | 113,10 |
TABELLA 2)
COMPARTO SANITA' - PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INCREMENTI DELLE VOCI "ADEGUAMENTO ECONOMICO" E "RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERSONALE O.S.S." DECORRENZE 01.01.2020 E 01.01.2021
Categorie/ Posizioni economiche | A | B | C | |||
Incremento mensile Incremento lordo voce mensile lordo voce "Adeguamento "Adeguamento economico economico personale tecnico personale tecnico ed amm.vo" ed amm.vo" (art. 15 Accordo dd. (art. 15 Accordo 13.08.2020) dd. 13.08.2020) (riassorbe incremento dec. 1.1.2020 precedente) dec. 1.1.2021 | Incremento Incremento mensile lordo mensile lordo voce voce "Retribuzione "Retribuzione aggiuntiva aggiuntiva personale O.S.S." personale O.S.S." (Art. 7 Accordo dd. (Art. 7 Accordo 13.08.2020) dd. 13.08.2020) (riassorbe incremento dec. 1.1.2020 precedente) dec. 1.1.2021 | Incremento Incremento mensile lordo mensile lordo voce voce "Adeguamento "Adeguamento economico economico personale personale professioni professioni sanitarie" sanitarie" (art. 16 Accordo (art. 16 Accordo dd. 13.08.2020) dd. 13.08.2020) (riassorbe incremento dec. 1.1.2020 precedente) dec. 1.1.2021 | ||||
A | 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 | 2,51 | 0,08 0,20 0,08 0,20 0,08 0,21 0,09 0,21 0,09 0,21 0,09 0,22 | |||
A1 | 2,54 | |||||
A2 | 2,57 | |||||
A3 | 2,58 | |||||
A4 | 2,60 | |||||
A5 | 2,62 | |||||
B | 0,73 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 | 1,82 | 0,09 0,21 0,09 0,22 0,09 0,23 0,09 0,23 0,09 0,23 0,10 0,24 | |||
B1 | 1,85 | |||||
B2 | 1,88 | |||||
B3 | 1,90 | |||||
B4 | 1,93 | |||||
B5 | 1,95 | |||||
BS | 0,75 0,76 0,78 0,79 0,80 0,82 | 1,86 | 0,09 0,22 0,09 0,23 0,09 0,23 0,10 0,24 0,10 0,25 | |||
BS1 | 1,90 | |||||
BS2 | 1,93 | |||||
BS3 | 1,95 | |||||
BS4 | 1,99 | |||||
BS5 | 2,04 | 0,10 | 0,25 | |||
BS - COAD.AMM.VO ESP. | 1,26 | 3,13 | ||||
BS1 - COAD.AMM.VO ESP. | 1,28 | 3,16 | ||||
BS2 - COAD.AMM.VO ESP. | 1,29 | 3,20 | ||||
BS3 - COAD.AMM.VO ESP. | 1,30 | 3,22 | ||||
BS4 - COAD.AMM.VO ESP. | 1,32 | 3,26 | ||||
BS5 - COAD.AMM.VO ESP. | 1,33 | 3,30 | ||||
BS OSS | 0,92 2,29 0,92 2,29 0,92 2,29 0,92 2,29 0,92 2,29 0,92 2,29 | |||||
BS1 OSS | ||||||
BS2 OSS | ||||||
BS3 OSS | ||||||
BS4 OSS | ||||||
BS5 OSS | ||||||
C | 0,80 0,82 0,83 0,85 0,88 0,91 | 1,98 | 0,10 0,24 0,10 0,25 0,10 0,26 0,11 0,27 0,11 0,28 0,12 0,29 | |||
C1 | 2,02 | |||||
C2 | 2,07 | |||||
C3 | 2,11 | |||||
C4 | 2,18 | |||||
C5 | 2,25 | |||||
D | 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,67 0,70 | 1,44 | 0,11 0,27 0,11 0,27 0,11 0,28 0,12 0,29 0,12 0,30 0,12 0,31 0,13 0,32 | |||
D1 | 1,49 | |||||
D2 | 1,54 | |||||
D3 | 1,58 | |||||
D4 | 1,63 | |||||
D5 | 1,67 | |||||
D6 | 1,73 | |||||
DS | 0,63 0,66 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 | 1,57 | 0,12 0,29 0,12 0,30 0,13 0,31 0,13 0,32 0,13 0,33 0,14 0,34 0,14 0,35 | |||
DS1 | 1,63 | |||||
DS2 | 1,69 | |||||
DS3 | 1,75 | |||||
DS4 | 1,80 | |||||
DS5 | 1,85 | |||||
DS6 | 1,92 |