Regolamento per la gestione dei rifiuti
Regolamento per la gestione dei rifiuti
e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 16.07.2013
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 25.06.2020
Indice generale
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 4
Art. 1 - Oggetto del regolamento. 4
Art. 2 - Modificazioni ed integrazioni 5
Art. 3 – Criteri generali della gestione 5
Art. 4 – Definizioni 5
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti 7
Art. 6 – Esclusioni 8
Art. 7 - Area di espletamento del servizio. 8
Art. 8 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani 8
Art. 9 - Gestioni transitorie 8
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI 8
CAPO I - Disposizioni generali 8
Art. 10 - Competenze del Comune 8
Art. 11 - Criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani 8
Art. 12 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani 9
Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani 10
Art. 14 - Competenze del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani 10
Art. 15 - Potere ispettivo e procedure d’accertamento e di verifica (privacy). 10
Art. 16 - Obblighi del gestore 11
Art. 17 - Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto. 11
Art. 18 - Norme concernenti il personale addetto al servizio. 11
CAPO II - IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. OBBLIGHI PER GLI UTENTI 12
Sezione I - Norme generali sul conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati 12
Art. 19 - Disposizioni generali 12
Art. 20 - Compostaggio domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali 12
Art. 21 - Conferimento differenziato dei rifiuti 13
Art. 22 - Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche 14
Art. 23 - Conferimento oli e grassi alimentari prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche 14
Art. 24 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti 14
Art. 25 - Conferimento di materiali inerti di origine domestica 14
Art. 26 – Conferimento dei rifiuti cimiteriali 15
Art. 27 - Conferimento di indumenti usati 15
Sezione II – Rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani 16
Art. 28 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali 16
Art. 29 - Obblighi delle medie e grandi strutture di vendita 16
Sezione III – Altre tipologie di rifiuti urbani 16
Art. 30 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 16
Art. 31 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica 17
Art. 32 – Conferimento di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili 17
Art. 33 - Rocce da scavo. 17
Art. 34 - Individuazione dei rifiuti pericolosi 18
Art. 35 - Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale 18
Art. 36 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi 18
Art. 37 - Conferimento dei rifiuti costituiti da pile e batterie 18
Art. 38 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 18
Art. 39 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 19
CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 19
Sezione I - Norme generali 19
Art. 40 - Modalità della raccolta 19
Art. 41 - Disposizioni generali sulla raccolta 19
Art. 42- Disposizioni sul trasporto. 20
Art. 43 - Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili 20
Art. 44– Abbandono e “deposito incontrollato” di rifiuti in genere 20
Art. 45 – Determinazione quantitativa dei rifiuti 21
Sezione II - Raccolta porta a porta 21
Art. 46 - Estensione del servizio. 21
Art. 47 - Modalità di effettuazione del servizio. 21
Art. 48- Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta 22
Art. 49 - Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori per una pluralità di utenze 22
Art. 50 – Prelievo dei contenitori 23
Art. 51 - Raccolta dei rifiuti vegetali 23
Art. 52 - Raccolta imballaggi multimateriale in plastica, metallo e poliaccoppiati 24
Art. 53 – Raccolta vetro. 24
Art. 54 - Raccolta di carta e cartone 24
Art. 55 - Raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili 25
Art. 56 - Raccolta dei rifiuti organici 25
Art. 57 - Dotazione contenitori 26
Art. 58 - Lavaggio dei contenitori 26
Sezione II - Raccolta mediante conferimento al centro di raccolta / stazione ecologica 26
Art. 59 – Centro di raccolta e stazione ecologica 26
Art. 60 - Rifiuti conferibili al centro di raccolta e stazione ecologica 27
Art. 61 - Rifiuti esclusi dal conferimento al centro di raccolta e stazione ecologica 27
Art. 62 - Regole di conferimento. al centro di raccolta e stazione ecologica 27
Art. 63 - Modalità di conferimento e raccolta 28
Sezione III - Raccolta mediante cassonetti stradali (isole ecologiche) 28
Art. 64 - Raccolta mediante cassonetti stradali /isole ecologiche 28
Art. 65 - Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi 28
Sezione IV - Raccolta dei rifiuti ingombranti 29
Art. 66 – Modalità di raccolta 29
TITOLO III - NORME DI IGIENE 30
Capo I - Obblighi dei privati 30
Art. 67 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati 30
Art. 68 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti 30
Art. 69 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali 30
Art. 70- Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti 31
Art. 71 - Pulizia dei mercati 31
Art. 72 - Esercizi stagionali 31
Capo II - Spazzamento e gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni) 31
Art.73 - Ambito di applicazione 31
Art.74 - Spazzamento, raccolta e trattamento. 31
Art. 75 - Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento. 32
Art. 76 - Installazione e uso dei cestini gettacarta 32
Art 77 - Altri servizi di pulizia 32
TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI 32
Art. 78 – Divieti 32
Art. 79 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari 33
Art. 80 – Controlli 33
Art. 81 - Vigilanza sul servizio. 34
Art. 81bis – Ispettori ambientali 34
Art. 82 – Sanzioni 35
ALLEGATO: TABELLA 1 37
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
Il presente regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifi- cazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati. Il presente Regolamento costituisce attuazione dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della Pianificazione provinciale di settore e di Ambito e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 2 - Modificazioni ed integrazioni.
Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l’obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.
Sono fatti salvi i limiti all’autonomia normativa comunale di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.
Art. 3 – Criteri generali della gestione.
L’intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l’incolumità, il benessere e la si-curezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d’intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18.5.1998, n. 25 e ss mm ii, e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o il loro recupero.
Art. 4 – Definizioni.
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall’art. 183 e 218 (imballaggi) del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:
a) conferimento: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore ed immessi nei dispositivi ed attrezzature predisposti per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;
b) cernita: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nei rifiuti conferiti;
c) trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione dei rifiuti tal quali, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;
d) Miscelazione di rifiuti: le operazioni consistenti nella mescolanza o aggregazione di più rifiuti pericolosi fra loro, ovvero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non autorizzata in conformità e con le modalità di cui agli artt. 208, 209,210 e 211 del Codice dell'ambiente.
e) presidio: custodia con personale addetto alla sorveglianza di un determinato sito;
f) isola ecologica: luogo non presidiato, al servizio degli utenti, per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
g) Centro raccolta: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati a quelli elencati in allegato, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche
h) Ecotappa: luogo pertinenziale di utenza privata convenzionata con il gestore, attrezzata con appositi e adeguati contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti domestici, di particolari tipologie di rifiuti, che non sono conferibili al normale sistema di raccolta. Si definisce ecotappa anche un mezzo mobile, opportunamente allestito dal gestore, per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti che non sono conferibili al normale sistema di raccolta.
i) Area di trasferimento operativo: luogo dove vengono ubicati mezzi di trasporto o contenitori, anche scarrabili, ai fini del trasbordo di rifiuti urbani o assimilati da mezzi che hanno effettuato la raccolta, a mezzi o contenitori di maggiore capacità, ai fini di una razionalizzazione ed ottimizzazione delle fasi della raccolta stessa.
j) frazione organica e vegetale: rifiuti organici biodegradabili, anche ad elevata umidità, destinato alla raccolta differenziata;
k) frazione non riciclabile (indifferenziato): rifiuti non destinati alla raccolta differenziata, denominati anche rifiuti indifferenziati;
l) rifiuti urbani pericolosi: rifiuti individuati come pericolosi ai sensi dell’allegato D del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, prodotti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
m) attività sanitarie: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, che, erogando prestazioni sanitarie di cui all’art. 2 della legge 23.12.1978, n. 833 e ss mm ii, danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
n) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
o) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
p) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
q) piano finanziario: l’atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che potrà avere carattere sovra comunale e pluriennale;
r) contratto di servizio: l’atto che definisce i rapporti tra l’Ente affidatario e il soggetto gestore;
s) carta dei servizi di igiene urbana: l’atto che a norma del d.lgs. 30.7.1999 n. 286 definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
t) Ambito Territoriale Ottimale: area territoriale determinata dal legislatore regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
u) Autorità d’Ambito: Ente costituito dai Comuni compresi nel territorio sotteso dall’A.T.O.;
v) piano d’Ambito: il piano dell’Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
w) gestore: affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana.;
wbis) ispettore ambientale: figura istituzionale adibita, a supporto degli Organi di vigilanza comunale e delle altre istituzioni competenti, a garantire l'osservanza delle norme previste dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra nella competenza del Comune.
x) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati nei locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione
y) RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera v);
z) Rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categoria riportata nell'allegato A alla parte IV del Codice dell'ambiente, della quale il produttore o detentore si disfi o abbia l’obbligo o abbia deciso di disfarsi;
aa) Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo di cui all'art. 192 del Codice dell'ambiente e per l'applicazione dell’art. 44 del presente regolamento deve intendersi ogni, condotta omissiva o commissiva, consistente nella collocazione, non autorizzata o non autorizzabile, definitiva o temporanea, sul suolo o nel suolo fuori della sfera di dominio del produttore o detentore, ovvero collocazione sul suolo e nel suolo della sfera di dominio di questi, ma privi delle necessarie autorizzazioni; ovvero, ove l'autorizzazione non ricorra nel rispetto delle norme che ne regolano il deposito temporaneo, da parte del produttore o detentore di sostanze, quale sia il loro valore economico. Non vi rientrano pertanto le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione se effettuato nel rispetto delle condizioni o se autorizzato.
bb) Area pubblica e di uso pubblico: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l’accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d’uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l’uso civico di boschi e pascoli o le strade ed altre vie di comunicazione in gestione ad altri Enti pubblici comprese le aree di pertinenza. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.
cc) Area privata di uso pubblico: È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario e, anche quelle aree ancora private, a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall’art. 184 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss mm ii, secondo l’origine, in “rifiuti urbani” e in “rifiuti speciali” e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”.
Ai sensi dell’articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] i rifiuti urbani comprendono:
▪ «rifiuti domestici»: costituiti da rifiuti prodotti dai nuclei domestici;
▪ «rifiuti simili» o “assimilati agli urbani”: costituiti da rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura;
Art. 6 – Esclusioni.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimi- lazione, i rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7 - Area di espletamento del servizio.
Il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani è espletato dal soggetto gestore, sul territorio comunale definito nei piani tecnico finanziari e caratterizzato da insediamenti abitativi e non abitativi.
Art. 8 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani.
In conformità all’art. 117 del T.U.E.L., e dalla normativa ambientale vigente, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani deve essere integralmente coperto dal gettito del tributo o dalla tariffa.
In ordine alla disciplina del tributo o della tariffa si fa riferimento allo specifico regolamento comunale.
Art. 9 - Gestioni transitorie.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 204 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, i soggetti che esercitano il servizio alla data di entrata in vigore della parte IV del predetto decreto legislativo continuano a gestirlo fino all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità di Ambito di cui al precedente art. 4.
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I - Disposizioni generali Art. 10 - Competenze del Comune.
Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss mm ii e in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, svolgendo attraverso il gestore i seguenti servizi:
a) la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal piano finanziario e dal contratto di servizio.
L’organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la disloca- zione delle isole ecologiche stradali, anche interrate, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del piano di ambito.
Art. 11 - Criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento normativo nazionale, il Comune, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g) e dell’articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, determina i criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento.
In assenza di specifiche leggi nazionali nonché delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento tiene
conto della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] articolo 1, comma 1), 2), 3) della quale condivide e ne adotta i principi in base ai quali sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie.
Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie, che siano conformi ai seguenti requisiti:
a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella dell’allegato 1 del presente regolamento.
b) risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) sia effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta; scarti organici e vegetali; imballaggi in plastica, metallo, vetro, poliaccoppiati e legno, in forma multimateriale o per singole categorie;
d) sia effettuato il conferimento separato dei soli “rifiuti simili” non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi ed i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura;
Ai fini della raccolta, sono assimilati per quantità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali,da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie, la cui quantità, conferita da ogni singola utenza, risulti compatibile:
a) con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell’area;
b) con l’organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell’area in cui è ubicato l’immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici;
Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente definito, il gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa organizzazione della raccolta.
Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani:
1. elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;
2. i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.
Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti. Sono comunque escluse dall’assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
a) pneumatici fuori uso;
b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
c) cavi e materiali elettrici in genere;
d) materiali inerti e di cemento amianto;
e) terre e rocce da scavo;
f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.
In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
Art. 12 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani.
I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.
Ai sensi del presente regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari:
a) derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle strutture sanitarie in genere;
c) provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all’art. 11 del presente regolamento, in ogni caso non pericolosi;
d) provenienti dall’ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
e) derivanti da indumenti monouso;
f) provenienti dall’attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini e pannoloni.
Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani.
I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n.
15 e definiti dall’art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.
Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.);
b) i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.
Non sono assimilati i rifiuti inerti di altra natura.
Art. 14 - Competenze del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.
Al soggetto gestore, compete:
a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposi- zioni di legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di convenzione;
c) la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico salva diversa convenzione;
d) l’organizzazione operativa della raccolta differenziata.
Il gestore, definisce d’intesa con l’Amministrazione Comunale, nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall’autorità di Ambito, le modalità di conferimento e l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Il Gestore collabora, con parere obbligatorio non vincolante, all’individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani in caso di interventi di lottizzazione sul territorio comunale.
Art. 15 - Potere ispettivo e procedure d’accertamento e di verifica (privacy).
A complemento di quanto disposto nello specifico Regolamento per la applicazione del tributo o della tariffa, il Gestore ha facoltà di accertare la natura dei rifiuti prodotti da singole utenze o attività.
L’accertamento avviene con procedimento d’ufficio o su richiesta degli interessati.
Qualora avvenga su richiesta degli interessati, questi sono tenuti a fornire tutte le indicazioni necessarie, esclusivamente a mezzo del modello di comunicazione dati redatto dal Gestore o dal Comune, la cui consegna costituisce richiesta di accertamento.
Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto delle norme del presente regolamento, il soggetto gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Tale sistema può essere attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Nel caso in cui gli operatori riscontrino la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederanno a rilevare il codice del contenitore e ad informare il produttore. Il controllo avverrà con modalità che garantiranno l’anonimato dell’utente,. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme, il gestore potrà intimare all’utente la corretta selezione del materiale pena l’applicazione delle sanzioni definite dal presente regolamento, oltre al mancato ritiro.
Il Gestore, in accordo con l’Amministrazione Comunale, pubblicizzerà con forme adeguate di conoscenza e disporrà ulteriori modalità di verifica della conformità dei materiali residui conferiti, adottando sistemi che garantiscano prioritariamente la tutela della riservatezza.
Il personale addetto alla raccolta effettuerà controlli diretti nel caso che siano riscontrati all’atto del conferimento materiali non conformi rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento.
Art. 16 - Obblighi del gestore.
Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio e negli atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di determinazione quantitativa dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.
Il gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l’utenza adottando, previo parere favorevole dell’Ente affidante, la carta dei servizi, ai sensi del d.lgs. 30.7.1999 n. 286.
Il gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui deve prestare il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività affidata.
I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli allegati B) o C) alla parte quarta del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autoriz- zazioni.
Il gestore ha l’obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l’efficacia delle auto- rizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
Per i costi derivanti da questa attività sarà costituito un apposito fondo sul piano finanziario.
Art. 17 - Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto.
Il gestore, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto, è tenuto a:
▪ organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, tenendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;
▪ fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza e la salute del personale, assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali.
Art. 18 - Norme concernenti il personale addetto al servizio.
Oltre al rispetto di quanto previsto dal regolamento del personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:
▪ adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
▪ utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
▪ ▪ sottoporsi alle visite mediche di controllo e alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss mm ii;
▪ prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
▪ segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
▪ segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con l’indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;
▪ relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.
Al personale di cui trattasi è vietato:
▪ accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
▪ appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito al servizio quale rifiuti.
CAPO II - IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. OBBLIGHI PER GLI UTENTI
Sezione I - Norme generali sul conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati Art. 19 - Disposizioni generali.
I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell’utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nei modi e nei tempi previsti per la zona stessa e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto,
È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente regolamento ed osservando in particolare le seguenti disposizioni:
A) zone servite da contenitori stradali:
A.1) utilizzare il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
A.2) conferire la tipologia di rifiuti indicata;
A.3) assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
A.4) servirsi di un altro contenitore qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
A.5) osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
A.6) ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
B) Zone interessate dalla raccolta a mezzo di stazioni ecologiche/centro raccolta:
B.1) seguire le modalità di conferimento di cui al precedente punto e tutte le eventuali ulteriori indicazioni indicate al successivo art. 59 e seguenti.
C) Zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
C.1) esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni ed orari previsti dal calendario,
C.2) esporre i rifiuti su aree pubbliche, nei pressi dell’abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta;
C.3) gli imballaggi devono essere ridotti di volume. IN OGNI CASO È ASSOLUTAMENTE VIETATO:
a) conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.;
b) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
c) conferire in maniera miscelata materiali non selezionati per la raccolta differenziata;
d) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
e) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
f) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede stradale ove la raccolta avvenga con tale modalità;
g) appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico.
Art. 20 - Compostaggio domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali.
Il corretto auto trattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione del tributo o della tariffa e l’attivazione di opportuna attività di controllo.
La pratica del compostaggio domestico e le relative riduzioni possono essere adottate esclusivamente da utenze costituite da civili abitazioni e sono escluse tutte le utenze non domestiche.
Ogni utenza interessata al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti vegetali prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
Ai fini delle succitate riduzioni il compostaggio domestico deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) con l’utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
b) con processo controllato;
c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);
d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti ed altri animali e alla dispersione nell’ambiente di effluenti liquidi;
e) solo se tale pratica sarà in grado di garantire anche l’utilizzo del prodotto risultante;
f) per qualsiasi utenza che ne faccia richiesta nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti;
g) solo quando non siano presenti contenitori per la raccolta della frazione organica nelle aree in cui la raccolta dei rifiuti è svolta con contenitori stradali.
Compostaggio domestico, condominiale dei rifiuti vegetali.
Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti il compostaggio domestico potrà essere attivato per:
▪ i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi;
▪ tutti i residui organici prodotti ovvero da scarti alimentari e rifiuti vegetali.
La riduzione tariffaria sarà proporzionale al flusso di materiali per i quali l’utente si impegna ad effettuare il compostaggio domestico.
Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico- sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell’utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
Durante la gestione dell’attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:
• provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
• assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
• seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
Alle utenze condominiali per motivi igienico sanitari, il compostaggio domestico è consentito per i soli rifiuti vegetali.
Il gestore, nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta e nelle aree con servizio di raccolta con cassonetti stradali in cui non siano presenti specifici cassonetti per la raccolta dei rifiuti organici, provvede se disponibile, su richiesta dell’utente, a fornire in comodato d’uso gratuito, apposita compostiera.
Dichiarazione di auto trattamento.
La dichiarazione di auto trattamento dei rifiuti vegetali e/o dei rifiuti alimentari ai fini della riduzione del tributo o della tariffa deve essere effettuata dall’utente presentando l’apposito modulo approvato dal soggetto gestore.
Il gestore effettuerà controlli per verificare l’effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il gestore provvederà a ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell’attività.
Art. 21 - Conferimento differenziato dei rifiuti.
Il conferimento differenziato, sia che la raccolta avvenga mediante contenitori stradali, bidoncini ovvero porta a porta, costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è, in
particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano A.T.O. sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore.
E’ inoltre possibile il conferimento differenziato nelle Stazioni Ecologiche / Centri di Raccolta.
Inoltre in maniera integrativa alle Stazioni Ecologiche e Centri di Raccolta possono essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate alla maggiore differenziazione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la riutilizzazione di oggetti.
Infine, allo scopo di incrementare la raccolta differenziata, possono essere istituite le Ecotappe, ovvero aree pertinenziali di utenze non domestiche che previa convenzione con il soggetto gestore consentono libero accesso ad utenti domestici per il conferimento di quei rifiuti di origine domestica che non possono essere raccolti con gli ordinari circuiti di raccolta. Le Ecotappe possono essere allestite presso uffici pubblici, scuole, centri culturali e ricreativi, nonché presso attività produttive e del commercio. L’Ecotappa può essere allestita anche presso i mercati rionali con frequenza variabile decisa dal Gestore del servizio nei limiti previsti dal Contratto di Servizio.
Art. 22 - Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche.
I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi quali giardini parchi e aree cimiteriali sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184 comma 2 lettera E del D.Lgs 152/06. I rifiuti vegetali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, devono essere, conferiti in maniera differenziata negli appositi contenitori o presso i centri di raccolta. Per il loro conferimento al Centro di raccolta sussiste l’obbligo, a carico dell’utente, che il trasporto avvenga in conto proprio ovvero con le modalità semplificate previste dal d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
Art. 23 - Conferimento oli e grassi alimentari prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche.
Le utenze domestiche possono conferire al gestore, nelle modalità da esso predisposte, gli oli ed i grassi alimentari.
Sono classificati come rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti costituiti da oli vegetali e grassi alimentari esausti provenienti da utenze non domestiche di tipo commerciale o di servizi (ristoranti, mense, paninoteche, pizzerie, bar, fast food, ecc.).
Sono esclusi dalla assimilazione i rifiuti provenienti da aziende alimentari e da centri cottura. Tali rifiuti possono essere quindi conferiti al soggetto gestore del servizio pubblico.
Art. 24 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.
È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato alle stazioni ecologiche/centri di raccolta attrezzati negli spazi o cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all’apposito servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti
È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.
Art. 25 - Conferimento di materiali inerti di origine domestica.
I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall’utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti, fino alla quantità massima di 200 Kg / anno per utenza, direttamente dal medesimo utente presso i centri di raccolta o le stazioni ecologiche.
In alternativa l’utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati dall’ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti.
È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.
Art. 26 – Conferimento dei rifiuti cimiteriali.
Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari);
c) per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.
I rifiuti provenienti dall’ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all’interno o all’esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani e vegetali.
I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e gli altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in appositi contenitori a tenuta, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani.
Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienicosanitarie.
Art. 27 - Conferimento di indumenti usati.
Gli indumenti usati sono rifiuti costituiti da:
▪ capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
▪ calzature ancora utilizzabili e pulite;
▪ cinture e accessori per l’abbigliamento ancora utilizzabili;
▪ coperte e biancheria per la casa puliti.
Il conferimento degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali. I contenitori sono ubicati prevalentemente in aree pubbliche controllate. Viene tenuto conto del bacino di utenza e comunque saranno ubicati contenitori in modo da servire tutte le frazioni più importanti.
Il gestore dovrà garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all’utenza di collocare sempre i rifiuti all’interno dei medesimi contenitori.
Gli indumenti usati possono essere anche conferiti in modo differenziato alle stazioni ecologiche / centri di raccolta attrezzati negli spazi o cassoni dedicati e in altre forme che saranno disposte dal gestore, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ovvero con il contratto di servizio o piano finanziario.
Sezione II – Rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani.
Art. 28 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali.
I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprio carico, ad una adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme vigenti. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti.
Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall’origine ed in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
È fatto divieto, pertanto, di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.
I produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, possono rivolgersi, nel rispetto delle priorità indicate dall’art. 188 del D.lgs. 152/06 e ss mm ii, per il relativo smaltimento, al gestore, sempre che tale servizio sia stato istituito.
Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 188, comma 2, lettera c) del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
Art. 29 - Obblighi delle medie e grandi strutture di vendita.
Le medie e le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale prevista dalla legislazione vigente, devono presentare, ai sensi della legge regionale 18.5.1998 n. 25 e ss mm ii, il bilancio dei rifiuti prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti assimilati e speciali. La redazione del suddetto bilancio deve tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
Le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione suddetta, oltre a quanto previsto al comma 1, nell’ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere appositi ed adeguati spazi dedicati alla gestione separata di ogni frazione merceologica da conferire alla raccolta differenziata.
Il bilancio di cui al comma 1, deve indicare le quantità di rifiuti prodotti e le diverse tipologie dei rifiuti speciali assimilati, nonché le modalità di conferimento differenziate degli stessi, in coerenza con gli atti di pianificazione provinciali e locali e con le modalità di svolgimento del servizio pubblico di raccolta nella zona. Nel bilancio sono indicate inoltre le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati prodotti dalla struttura, e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.
Sezione III – Altre tipologie di rifiuti urbani Art. 30 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
L’art. 3 del d.lgs. 25.7.2005 n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come definiti dalla normativa sopra indicata, provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l’integrità dell’apparecchiatura:
a) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo paragrafo;
b) attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato;
c) presso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta od altri punti di conferimento predisposti all’uopo dal gestore
d) attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore sulla base delle. modalità definite dal servizio.
Ai sensi del d.lgs. 25.7.2005 n. 151 e del D.M. 8.3.2010 n.65 è previsto che:
1. i distributori assicurino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
2. fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possano organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del d.lgs. 25.7.2005 n. 151.
Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei la- voratori, il ritiro di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 12 del d.lgs. 25.7.2005 n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche etc., previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
Art. 31 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica.
È vietato immettere nei cassonetti, o conferire con i rifiuti urbani, cemento amianto, anche se di origine domestica.
I manufatti costituiti da cemento amianto sono soggetti alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente.
Art. 32 – Conferimento di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.
I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l’ob- bligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad attività di autodemolizione autorizzata ai sensi di legge (d.lgs. 24.6.2003 n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di detti materiali.
I proprietari di velocipedi (biciclette) o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, oppure consegnarli direttamente alle stazioni ecologiche o ai centri autorizzati di raccolta e recupero dei materiali.
È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti, o parti di essi, nei contenitori dei rifiuti urbani ed altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.
Art. 33 - Rocce da scavo.
Nel caso in cui il Comune non sia dotato di uno specifico Regolamento od atto che disciplina la gestione di terre e rocce di scavo, saranno applicati i seguenti criteri.
In esecuzione all’art. 186 del Codice dell’ambiente, gli Uffici tecnici dei Comuni dovranno verificare che i progetti definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori pubblici, ovvero dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.), ovvero quelli posti a corredo della richiesta di singoli permessi a costruire o di D.I.A., prevedano o meno attività di escavazione e produzione di rocce o terre quale sia la loro destinazione.
In caso positivo dovranno verificare se gli elaborati predetti contengano lo specifico progetto con l’indicazione del comma 1 dell’art. 186 del Codice dell’ambiente relativamente alle caratteristiche dei rifiuti nonché tempi del loro deposito e loro destinazione definitiva.
L’attività di inizio delle operazioni di escavazione dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
Art. 34 - Individuazione dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti pericolosi, sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo differenziato.
Appartengono alla categoria dei rifiuti pericolosi, i rifiuti rispondenti a quanto disposto dall’art.
184 comma 4 e 5 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione sono rifiuti speciali pericolosi e, ai sensi dell’art. 198 comma 2 lettera G del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, non possono, in alcun caso, essere assimilati agli urbani.
Art. 35 - Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale.
Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.
I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
Art. 36 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
Sono rifiuti urbani pericolosi esclusivamente i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civili abitazione.
È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani pericolosi esclusivamente in maniera separata e presso i centri di raccolta / stazioni ecologiche attrezzati o secondo altre modalità definite dal gestore, in accordo con l’Amministrazione Comunale.
Art. 37 - Conferimento dei rifiuti costituiti da pile e batterie.
I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:
▪ pile a bottone;
▪ pile stilo;
▪ batterie per attrezzature elettroniche. Modalità di conferimento:
a. il conferimento viene effettuato mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite dal gestore;
b. l’utente deve riporre i rifiuti potenzialmente pericolosi all’interno dell’apposito contenitore;
c. non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al centro di raccolta con le modalità indicate alla Sezione II del Capo III del presente regolamento.
I contenitori posti presso i rivenditori dovranno essere svuotati dal gestore con una periodicità tale da consentire all’utenza di collocare sempre i rifiuti all’interno dei medesimi.
Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie / accumulatori al piombo.
Le batterie / accumulatori al piombo devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate alla Sezione II del Capo III del presente regolamento. In nessun caso devono essere introdotte/i o riposte/i a fianco del contenitore destinato alle pile e batterie di cui al comma che precede del presente articolo e tantomeno abbandonati intorno ai contenitori stradali.
Art. 38 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.
I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:
▪ farmaci;
▪ fiale per iniezioni inutilizzate;
▪ disinfettanti.
Modalità di conferimento:
a. mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite da comune e gestore;
b. il prodotto deve essere introdotto all’interno dell’apposito contenitore, mentre l’imballaggio esterno deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità pertinenti ed individuate nel presente regolamento.
I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono conferiti con le stesse modalità indicate ai punti a) e b) che precedono.
Art. 39 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
I rifiuti pericolosi, o potenzialmente pericolosi, rappresentati da materiali di impiego domestico sono costituiti da:
▪ contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
▪ solventi (codice CER 20 01 13*)
▪ acidi (codice CER 20 01 14*)
▪ sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
▪ prodotti fotochimici (20 01 17*)
▪ pesticidi (CER 20 01 19*)
▪ tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
▪ rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
▪ oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
▪ vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
▪ detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
▪ farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
▪ batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
▪ cartucce toner esaurite (20 03 99 e 08 03 18)
Il conferimento avviene mediante consegna al centro di raccolta / stazione ecologica o altre modalità stabilite da comune e gestore;
CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
Sezione I - Norme generali
Art. 40 - Modalità della raccolta.
La raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviene con una delle seguenti modalità:
a. sistema della raccolta differenziata porta a porta;
b. sistema del conferimento in stazioni ecologiche e/o centro di raccolta;
c. sistema di conferimento in cassonetti stradali;
d. raccolta su chiamata.
Il Comune attua modalità di raccolta, tra quelle sopra indicate, in conformità al piano approvato dall’A.T.O.
Art. 41 - Disposizioni generali sulla raccolta.
Le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati vengono stabilite in sede di approvazione del piano finanziario, nel rispetto del piano industriale e dai relativi atti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche socioeconomiche e urbanistiche di ogni zona. La frequenza e l’organizzazione della raccolta devono garantire il pieno rispetto delle condizioni igienico sanitarie in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e consentire il massimo recupero di materiali riciclabili, nell’ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, questi dovranno essere proporzionati alla quantità dei rifiuti prodotti ed idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e
impedirne la dispersione. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, tramite lavaggi periodici, e mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. Il gestore procede alla collocazione e spostamento dei contenitori su suolo pubblico acquisendo, a tal fine, le eventuali autorizzazioni necessarie.
Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e dell’art. 204 comma 4 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della TOSAP o del COSAP per l’occupazione degli spazi pubblici in ragione dell’installazione di detti contenitori.
Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità o altri lavori che non consentano, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l’organizzazione in essere, l’ufficio comunale competente, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.
Il gestore è tenuto a mantenere costantemente pulita l’area circostante i contenitori.
Ai fini della razionalizzazione ed ottimizzazione delle fasi della raccolta, il gestore potrà individuare ed utilizzare, nel pieno rispetto delle necessarie condizioni igienico – sanitarie, aree di trasferimento ovvero luoghi dove vengono ubicati mezzi di trasporto o contenitori anche scarrabili ai fini del trasbordo di rifiuti urbani o assimilati da mezzi che hanno effettuato la raccolta a mezzi o contenitori di maggiore capacità.
Art. 42- Disposizioni sul trasporto.
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, esclusa la fase del conferimento, le cui modalità restano a carico del detentore dei rifiuti, sono effettuati in via generale dal gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, in conformità all’art. 164 e seguenti del Codice della Strada.
Art. 43 - Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.
Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 209/2003 e s.m.i., eseguiti i necessari accertamenti, da parte della Polizia municipale, il Comune con apposito atto intimerà la rimozione ed il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario dell’area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto a titolo di dolo o colpa.
Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all’intervento di rimozione ed alla rottamazione per il recupero dei materiali.
I veicoli a motore e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall’art. 184, comma 2, lettera d), del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., e sono conferiti agli impianti di autodemolizione ai sensi dell’art. 231 comma 1 del citato decreto.
Qualora l’intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile.
Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni accertamenti, dispongono con apposito atto la loro rimozione a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario dell’area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto, a titolo di dolo o colpa.
Il gestore del servizio procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all’intervento di rimozione, trasporto, rottamazione e/o recupero delle loro parti.
Art. 44– Abbandono e “deposito incontrollato” di rifiuti in genere.
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
I rifiuti abbandonati su aree pubbliche saranno rimossi direttamente dal gestore del servizio e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta ed il relativo trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o del recupero.
I rifiuti abbandonati su aree private devono essere rimossi dal proprietario o dai titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell’articolo 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006. Il Sindaco può disporre con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L’ordinanza definirà le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione, dando mandato al gestore, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Per gli abbandoni di rifiuti su aree pubbliche caratterizzati da:
▪ presenza di rifiuti pericolosi
▪ quantità rilevanti
▪ reiterati episodi di abbandono nella stessa area
▪ segnalazione da parte degli uffici Comunali e del gestore alla Polizia Municipale
la Polizia Municipale è tenuta a disporre indagini ispettive finalizzate ad individuare i responsabili dell’illecito, nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali.
La Polizia Municipale dovrà immediatamente informare il gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati.
In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sul tributo o sulla tariffa del servizio.
Art. 45 – Determinazione quantitativa dei rifiuti.
Il gestore effettua la determinazione quantitativa dei rifiuti presso gli impianti di destinazione - riciclaggio, recupero, smaltimento - distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal contratto di servizio.
Nel caso di effettuazione della raccolta tramite servizio porta a porta con tariffazione puntuale i rifiuti soggetti ad addebito diretto sono quantificati con le modalità di cui al successivo art. 55.
Sezione II - Raccolta porta a porta Art. 46 - Estensione del servizio.
Il servizio di raccolta porta a porta può essere organizzato sia per la raccolta dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche che dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle utenze non domestiche, su tutto o parte del territorio comunale.
Art. 47 - Modalità di effettuazione del servizio.
I rifiuti sono conferiti dall’utente esclusivamente nei contenitori di cui al successivo articolo e nel rispetto delle disposizioni per le diverse frazioni di rifiuti successivamente indicate.
I rifiuti non possono essere depositati sfusi sul suolo.
I rifiuti di qualsiasi categoria merceologica, devono essere conferiti nei contenitori, nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuti ed indicate negli articoli successivi, eccezion fatta per i rifiuti ingombranti.
Per il conferimento, l’utente ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente gli appositi contenitori forniti o definiti dal gestore (bidoni, sacchi, ceste e ogni altro supporto di contenimento individuato) e di consegnarli sempre chiusi (bidoni con tappi chiusi e sacchi legati) in modo da evitare ogni possibile dispersione.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all’utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.);
Xxxxx espressa deroga non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta i rifiuti pressati in maniera tale da non consentire l’agevole uscita degli stessi all’atto dello svuotamento; in tal caso
verrà considerato conferimento di rifiuti non conforme, e saranno applicati i conseguenti addebiti o sanzioni previsti dal presente regolamento.
Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto del presente regolamento, il gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani, con le modalità previste dall’art. 15 del presente regolamento.
Il Sindaco, d’intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari esigenze, può comunque disporre, con motivata e temporanea ordinanza, modalità di conferimento diverse da quelle del presente regolamento, nonché orari per l’esposizione ed il ritiro dei contenitori da parte degli utenti.
Art. 48- Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.
I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani sono forniti dal gestore, in base alle disponibilità, ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 6 e litri 30.000. L’utilizzo di tali contenitori è finalizzato a impedirne la dispersione durante l’esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti atmosferici, animali e contenerne esalazioni moleste e agevolare l’accumulo in condizioni igieniche e di decoro ottimali per l’utente. Qualora i contenitori siano danneggiati per cause non dipendenti dalla cura e diligenza dell’utente, o l’utente stesso ne chieda la sostituzione o integrazione per adeguamento di volumetria, il soggetto gestore, provvederà a sostituirli o integrarli in base alle disponibilità del proprio magazzino.
Tutti i contenitori saranno forniti all’utenza nella forma del comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 1803 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte dell’utente di apposito contratto di adesione, predisposto, in formato standard, dal gestore. A garanzia del corretto uso e della buona conservazione del bene all’utente potrà essere addebitata una cauzione pari al 20% del costo del contenitore. L’importo predetto è esente da IVA ai sensi dell’art. 16, comma 1 n. 4, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633.
L’utente deve custodire e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, non destinarli ad uso improprio, non cederne l’uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
In caso di variazione o cessazione della proprietà o titolo d’uso dell’immobile, l’utente ha l’obbligo di riconsegnare i contenitori al gestore, nei modi e nelle forme previste.
Non saranno svuotati contenitori non conformi di proprietà dell’utenza.
Nel caso di furto, il gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione, da parte dell’utenza, di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si dichiari l’avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 80; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia inoltrata alla polizia giudiziaria.
I contenitori dovranno essere costruiti con materiali resistenti all’uso e risultare facilmente lavabili. Detti contenitori dovranno inoltre avere un volume tale da consentire un sufficiente accumulo nel periodo che intercorre fra i cicli di raccolta.
L’utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato, ed a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dal calendario fornito.
Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.
I contenitori di capacità inferiore a 120 litri, al momento della cessazione del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell’utente, al gestore vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore a 120 litri, su richiesta dell’utente, possono essere consegnati e ritirati dal gestore. Successivamente alla riconsegna, in occasione della prima bollettazione utile o altro titolo per il pagamento del servizio, sarà restituito l’eventuale deposito cauzionale unitamente agli interessi legali maturati.
Alle utenze non domestiche caratterizzate da elevata produzione di rifiuti, il gestore potrà assegnare, tramite convenzione, contenitori di grandi dimensioni come container e press container.
Art. 49 - Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori per una pluralità di utenze.
Il volume dei contenitori, in qualsiasi caso, sarà dimensionato in funzione della produzione dei rifiuti delle utenze.
Nel caso in cui il contenitore sia collocato su area accessibile al pubblico, l’utente potrà applicare un sistema di chiusura esclusivamente nel rispetto delle modalità e disposizioni fornite dal gestore, che resta proprietario dei contenitori.
Ai fini della gestione della raccolta porta a porta dei rifiuti urbani ogni singola unità immobiliare viene computata e servita come una singola utenza.
In deroga a quanto previsto al comma precedente, le utenze potranno usufruire della gestione aggregata per le diverse frazioni di rifiuti urbani, previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Titolo II del Capo I del presente regolamento.
Art. 50 – Prelievo dei contenitori.
La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dal gestore, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell’utente, garantendo l’occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate. Pertanto i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell’utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.
Il servizio viene garantito mediante transito su aree pubbliche. Il gestore del servizio, valutata la possibilità e l’opportunità tecnica, potrà accedere su aree e / o strade ad uso pubblico e anche private, su richiesta degli interessati solo previo consenso scritto di tutti i proprietari e di tutti gli aventi diritto a cui spetta l’onere di attestare e comprovare il proprio diritto. In quest’ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e devono garantire la resistenza alle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli autocarri con i quali viene effettuato il prelievo.
I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei tempi indicati nel calendario fornito.
I contenitori dopo lo svuotamento saranno ricollocati dall’utente entro il confine di proprietà.
Art. 51 - Raccolta dei rifiuti vegetali.
Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
a. con periodicità adeguata e tendenzialmente bisettimanale;
b. con contenitori o sacchi dell’utente e ritenuti conformi dal gestore;
c. eventuali sacchi possono essere utilizzati esclusivamente per conferire, nel rispetto di quanto sancito dal presente regolamento, erba, foglie, piccoli rami sminuzzati;
d. i resti di potature, raccolti in fascine per un massimo di due colli da litri 100 per conferimento, legate senza uso di plastica e metalli, potranno essere conferiti con le medesime modalità sopra indicate;
e. ogni utente potrà esporre al massimo tre colli tra sacchi e fascine;
f. su richiesta dell’utente, possono essere forniti contenitori carrellati di grande volumetria, per frequenti e rilevanti produzioni di sfalci e potature;
g. i rifiuti vegetali (erba, foglie e resti di potature) potranno essere conferiti al centro di raccolta / stazione ecologica con le modalità determinate alla successiva Sezione II del presente Capo;
h. le utenze possono comunque concordare con il gestore modalità differenti di raccolta.
I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell’utente in modo tale da ridurne la volumetria.
Non viene eseguito il servizio per il materiale eccedente le potenzialità sopra indicate. Quantità superiori dovranno pertanto essere conferite a cura dell’utente al centro di raccolta / stazione ecologica.
Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei sacchi per la raccolta dei rifiuti vegetali.
Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario del servizio riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederà a individuare e ad informare il produttore con l’applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.
Art. 52 - Raccolta imballaggi multimateriale in plastica, metallo e poliaccoppiati
Il presente articolo si applica ai seguenti materiali:
a. contenitori in plastica rigida ed espansa e film, purché vuoti e puliti;
b. contenitori metallici vuotati e puliti;
c. imballaggi in genere che non siano etichettati come pericolosi;
x. xxxxxxx in alluminio di alimenti e bevande;
e. materiali compositi tipo tetrapak e materiali simili.
Il servizio di raccolta dei rifiuti secchi riciclabili in plastica, metallo e poliaccoppiati, viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori o sacchi di colore distinto;
b. la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale;
c. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore o il sacco sia chiuso;
d. tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità dei rifiuti da recuperare;
e. il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto;
f. le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenze differenti di raccolta.
Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all’utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.);
Art. 53 – Raccolta vetro.
Il vetro potrà essere raccolto in funzione delle modalità attivate sul territorio:
1) inserendolo nella raccolta imballaggi multimateriale in platica, metallo e poliaccoppiati ;
2) separatamente con apposito contenitore e turni di raccolta;
3) attraverso appositi contenitori stradali.
Art. 54 - Raccolta di carta e cartone.
Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:
a. mediante utilizzo di appositi sacchi, ceste e contenitori di colore distinto;
b. con periodicità stabilita dal relativo calendario;
c. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti l’eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
d. solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere consegnati a fianco o posati sopra i contenitori sopra specificati, ad eccezione delle giornate caratterizzate da precipitazioni atmosferiche, in cui tale operazione non è consentita;
e. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;
f. le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenze differenti di raccolta.
Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma precedente.
Il servizio di raccolta con punto di accumulo presso l’utenza non domestica di imballaggi in cartone viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata presso l’utenza;
b. la raccolta viene effettuata con periodicità massima settimanale;
c. l’utente deve depositare i rifiuti in un punto concordato con il gestore all’attivazione del servizio;
d. l’utente deve assicurarsi che i rifiuti siano riparati dalle intemperie, nel limite del possibile, al fine di consentire la loro agevole raccolta;
e. i rifiuti devono essere piegati e ridotti di volume;
f. unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica similare costituita da carta, che dovrà essere conferita nelle apposite ceste/contenitori;
g. il materiale deve essere conferito senza la presenza di altri sostanze o imballaggi di diversa consistenza merceologica.
Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori per carta e cartone, o presso il punto di accumulo.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all’utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.);
Art. 55 - Raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili.
I rifiuti secchi non riciclabili non devono essere miscelati con i seguenti rifiuti:
a. rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b. rifiuti speciali;
c. rifiuti potenzialmente pericolosi;
d. rifiuti urbani pericolosi.
Il servizio di raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei di colore distinto;
b. il mezzo di raccolta può essere dotato di dispositivo che effettua l’identificazione del contenitore;
c. la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
d. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
e. l’utente prima dell’introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
f. le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenza diverse di raccolta.
Nel caso in cui sia attivo un sistema di tariffazione puntuale con rilevamento dei conferimenti, il materiale eccedente il contenitore potrà determinare la registrazione di svuotamenti aggiuntivi o il mancato ritiro.
Non sono ritirati rifiuti contenenti o contaminati da materiale potenzialmente pericoloso.
Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il gestore stesso provvederà a individuare e ad informare il produttore con l’applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.
Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme il gestore potrà intimare all’utente la corretta selezione del materiale pena l’applicazione delle sanzioni definite dal presente regolamento oltre al mancato ritiro.
Nel caso in cui sia attivo un sistema di tariffazione puntuale con rilevamento dei conferimenti, ad ogni svuotamento del contenitore si provvederà alla registrazione dell’evento su sistema informatico. Tale registrazione potrà essere utilizzata per la determinazione di componenti di costo o di riduzione della tariffa.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all’utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.);
Art. 56 - Raccolta dei rifiuti organici.
Il servizio di raccolta dei rifiuti organici viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore distinto;
b. la raccolta viene effettuata con periodicità adeguata e tendenzialmente bisettimanale;
c. il materiale può essere introdotto nel contenitore utilizzando idonei sacchetti;
d. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso).
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori.
Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il gestore stesso provvederà a individuare e ad informare il produttore con l’applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.
Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme il gestore potrà intimare all’utente la corretta selezione del materiale pena l’applicazione delle sanzioni definite dal presente regolamento oltre al mancato ritiro
Nel caso in cui sia attivo un sistema di tariffazione puntuale con rilevamento dei conferimenti, ad ogni svuotamento del contenitore si provvederà alla registrazione dell’evento su sistema informatico. Tale registrazione potrà essere utilizzata per la determinazione di componenti di costo o di riduzione della tariffa.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all’utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.);
Art. 57 - Dotazione contenitori.
La volumetria dei contenitori da consegnare alle utenze sarà, per ogni singola frazione merceologica, proporzionale alla produzione e alla frequenza di raccolta fatta salva la disponibilità di magazzino.
Per il conferimento di sfalci e potature si dovranno utilizzare sacchi con volume massimo di 50
litri.
Art. 58 - Lavaggio dei contenitori.
Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell’utenza.
Su richiesta delle utenze e con addebito, il gestore potrà effettuare il lavaggio dei contenitori.
Sezione II - Raccolta mediante conferimento al centro di raccolta / stazione ecologica Art. 59 – Centro di raccolta e stazione ecologica.
Il centro di raccolta e la stazione ecologica sono costituiti da un’area recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari. Sono presidiati da personale preposto alla gestione e alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti nonché alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori.
Il centro di raccolta / stazione ecologica ha l’obbiettivo di:
▪ incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
▪ favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un’adeguata e distinta gestione dei medesimi;
▪ favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un’adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
▪ favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento passivo;
▪ consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.
La raccolta presso il centro di raccolta / stazione ecologica potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuti, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso la stazione, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta / stazione ecologica sono stabiliti dal gestore in accordo con l’Amministrazione Comunale e come stabilito nel piano tecnico finanziario con atto del gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
Le tipologie dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta / stazione ecologica sono indicate su apposita segnaletica esposta all’ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito regolamento afferente le procedure ed i tempi di accesso.
Art. 60 - Rifiuti conferibili al centro di raccolta e stazione ecologica.
Il centro di raccolta / stazione ecologica sono destinati ad accogliere i seguenti rifiuti nel rispetto dei codici CER autorizzati:
1. domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
2. ingombranti provenienti da insediamenti civili;
3. speciali assimilati agli urbani recuperabili e non recuperabili, provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio;
4. vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
5. raccolti nell’ambito del servizio di igiene urbana nel bacino di attività del gestore.
Le specifiche tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta / stazione ecologica sono individuate dal gestore unitamente al relativo codice dell’elenco europeo dei rifiuti.
Art. 61 - Rifiuti esclusi dal conferimento al centro di raccolta e stazione ecologica.
Sono esclusi dal conferimento presso il centro di raccolta / stazione ecologica i seguenti rifiuti:
1. indifferenziati da avviare allo smaltimento e contenenti materiali recuperabili;
2. pericolosi prodotti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione;
3. dell’attività di demolizione e costruzione provenienti da attività imprenditoriale;
4. sottoprodotti di origine animale ricadenti nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
5. rifiuti radioattivi;
6. risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento di risorse naturali e dallo sfruttamento di cave;
7. i prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi;
8. veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla rottamazione;
9. apparecchiature deteriorate o obsolete diverse da quelle di cui all’art. 37;
10. sanitari provenienti da assistenza sanitaria a domicilio.
Art. 62 - Regole di conferimento. al centro di raccolta e stazione ecologica.
Il conferimento è ammesso solo in caso di regolarità contributiva, secondo le regole e le procedure stabilite nell’apposito regolamento.
L’impianto è attrezzato con container scarrabili e / o apposite aree anche dotate di specifici spazi e contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All’atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1. i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall’utente per tipologie omogenee;
2. il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito nell’ambito dell’area o entro il contenitore a ciò riservato;
3. devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall’apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti nonché all’esterno dell’area del centro di raccolta. / stazione ecologica
Utenze domestiche
L’addetto effettua l’identificazione dell’utente, la successiva verifica qualitativa e l’eventuale determinazione quantitativa dei rifiuti conferiti.
Potrà essere rilasciata una ricevuta di conferimento nella quale sono presenti i seguenti dati:
1. soggetto conferente: eventuale codice immobile.
2. tipologia dei rifiuti conferiti con il rispettivo codice CER
3. eventuale quantità dei rifiuti conferiti
Utenze non domestiche
Le utenze non domestiche possono accedere al centro di raccolta / stazione ecologica nel rispetto delle normative vigenti in materia di gestione rifiuti.
Art. 63 - Modalità di conferimento e raccolta.
Il cittadino che intende conferire rifiuti al centro di raccolta / stazione ecologica deve qualificarsi e farsi identificare come utente dall’addetto al controllo che registrerà i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.
I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell’utente; qualora l’utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro o manufatti costituiti da materiali diversi assemblati, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
Non devono, in alcun caso, essere scaricati rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; l’utente deve evitare la dispersione di materiali e frammenti sul suolo durante le operazioni di scarico.
Devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza enorme di comportamento stabilite e le indicazioni impartite dall’addetto al controllo.
L’addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell’identità come previsto al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
E’ consentito l’accesso contemporaneo al /centro di raccolta / stazione ecologica di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte dell’addetto.
Sezione III - Raccolta mediante cassonetti stradali (isole ecologiche) Art. 64 - Raccolta mediante cassonetti stradali /isole ecologiche.
Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni in cassonetti, messi a disposizione dal gestore presso utenze pubbliche, in aree private di uso pubblico, o su sedi stradali, dette anche isole ecologiche.
Il servizio comprende anche la pulizia dell’area circostante al cassonetto e/o piazzola nonché la raccolta di tutti i rifiuti. che .per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche nelle immediate vicinanze dei cassonetti.
Art. 65 - Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi.
Detti contenitori sono posizionati in quantità sufficiente alle necessità dell’area in cui sono collocati.
I contenitori medesimi sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili nonché in modo tale da risultare facilmente accessibili agli utenti
Nel caso di interventi da realizzarsi mediante piani urbanistici attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica o privata, allorché il servizio di conferimento raccolta dei rifiuti urbani avvenga mediante il sistema di cassonetti stradali, dovranno essere previsti e realizzate, a cura del soggetto attuatore, aree per la istallazione dei suddetti cassonetti con la relativa segnaletica.
I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente preparate per garantire l’igiene, l’armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché per agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.
Il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio, dovrà verificare che il richiedente, contestualmente alla presentazione del progetto, identifichi aree idonee al conferimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora nella documentazione presentata, non fossero presenti tali aree, il Comune potrà rilasciare il suddetto titolo con apposite prescrizioni al riguardo, in modo da garantire la realizzazione di isole idonee per quantità alle utenze e per qualità ai sistemi di raccolta adottati. L’Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere al gestore, apposito parere tecnico-funzionale, relativamente alla modalità di collocazione dei cassonetti. La richiesta di parere tecnico-funzionale, sarà invece obbligatoria negli interventi che porteranno alla realizzazione di un numero superiore a 30 unità abitative, sia nel caso si tratti di un solo edificio condominiale, sia si tratti di edifici singoli. In particolare, in linea di indirizzo, relativamente all’individuazione e al dimensionamento delle aree ecologiche, per i condomini sopra le 30 unità abitative dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni nella realizzazione dei relativi progetti:
a. le isole ecologiche dovranno essere posizionate ad una distanza minima di almeno 10 metri in orizzontale da porte e finestre.
b. le isole ecologiche dovranno essere opportunamente mascherate, in modo da renderne armonioso l’inserimento con le altre opere di arredo urbano, e dovranno essere comunque accessibili dall’area pubblica, o privata ad uso pubblico per consentire un’agevole esecuzione del servizio di raccolta da parte degli operatori;
c. ogni isola ecologica dovrà avere una profondità di almeno 170 cm. al netto di eventuali siepi di mascheramento, muri di contenimento, eccetera, garantendo per ogni unità abitativa, uno spazio di almeno 0,50 metri quadrati;
d. nel caso di complessi condominiali, a destinazione promiscua (residenziale, direzionale, commerciale, ecc.), il progettista dovrà individuare apposite aree di conferimento destinate alle sole utenze non domestiche. Nei casi di mancanza oggettiva di spazi da destinare alle utenze non domestiche, il gestore, in accordo con l’Amministrazione Comunale, valuterà di volta in volta la soluzione più idonea, atta a garantire un adeguato standard del servizio di raccolta rifiuti.
e. Nell’individuare le isole ecologiche, il progettista dovrà prestare particolare attenzione alla portata degli automezzi dedicati alla raccolta rifiuti, garantendo sulle aree condominiali destinate al transito di quest’ultimi, una portata di almeno 26 tonnellate.
Sezione IV - Raccolta dei rifiuti ingombranti Art. 66 – Modalità di raccolta.
I rifiuti ingombranti sono costituiti da:
▪ rifiuti che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori;
▪ beni durevoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche;
L’elenco aggiornato dei materiali classificati come rifiuti ingombranti è riportato nelle guide alla raccolta e sul sito internet di Publiambiente.
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
a. mediante raccolta domiciliare presso l’utente, su richiesta dello stesso;
b. mediante conferimento diretto da parte dell’utenza presso le stazioni ecologiche/centri di raccolta.
Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
• l’utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta dichiarare il numero e il tipo di beni da ritirare;
• il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all’esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
TITOLO III - NORME DI IGIENE
Capo I - Obblighi dei privati
Art. 67 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l’uso e la destinazione degli stessi, li conservano costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi con conseguente obbligo di rimozione.
Pertanto i proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a vigilare che non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi. Verificandosi detti abbandoni in misura quantitativamente significativa fare segnalazione, anche telefonicamente, al comando di polizia municipale, fornendo tutte le notizie occorrenti per la ricerca del responsabile. L'amministrazione comunale procederà ad ordinare la rimozione in conformità all'art. 43 del presente regolamento.
Al fine di ostacolare l’abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potrà provvedere ad installare recinzioni, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, all’esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee. Ne curano altresì la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
I proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a sorvegliare che in esse non vengano effettuati abbandoni di rifiuti da parte di terzi. Nel caso di consistenti abbandoni di rifiuti non pericolosi o di quantità anche modeste di rifiuti pericolosi in area privata da parte di terzi, la proprietà è tenuta a denunciare immediatamente il fatto al Comando di Polizia Municipale e comunque entro 30 giorni dall’abbandono, fornendo tutti gli elementi eventualmente in suo possesso per risalire al responsabile.
Art. 68 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti.
Fermo restando le obbligazioni relative all’assoggettamento al tributo o alla tariffa giornaliera definiti nel vigente regolamento comunale, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio. Ai rispettivi orari di chiusura le aree concesse in uso, dovranno risultare ripulite.
I rifiuti di cui al comma 1 dovranno essere conferiti con le modalità previste dal vigente piano tecnico economico del servizio di igiene urbana approvato dall’Amministrazione Comunale.
Gli obblighi di cui al comma 1 gravano sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
L’inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal successivo art. 82 del presente regolamento.
Chiunque organizzi iniziative pubbliche come feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, è obbligato a comunicare al gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall’avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune. Gli organizzatori degli eventi provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico conformemente a quanto stabilito dal gestore.
Art. 69 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.
Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, provvede, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal gestore, salvo il diritto di regresso per le spese sostenute, nonché l’irrogazione delle sanzioni ove previste.
Chiunque transiti con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade assicura il materiale lungo il percorso ed eventualmente interviene per il ripristino in caso di dispersione.
Qualora non sia effettuata la pulizia, questa è eseguita dal gestore, con rivalsa per i costi, fatte salve le sanzioni del caso.
Art. 70- Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti.
In caso di precipitazione nevosa è compito del Comune provvedere allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale nelle zone e strade comunali.
È consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.
Tuttavia, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere alla rimozione della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l’intero fronte dell’edificio. L’obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.
Art. 71 - Pulizia dei mercati.
I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, mantengono pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccolgono i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla vendita, per frazione merceologica e li conferiscono secondo le modalità indicate dal Gestore.
Pertanto al termine della vendita raccolgono i rifiuti giacenti attorno ai relativi posteggi separandoli per frazione merceologica nei contenitori in conformità dell’art. 22 e le relative disposizioni attuative.
L’inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente regolamento.
Art. 72 - Esercizi stagionali.
Gli esercizi stagionali all’aperto, piscine, strutture ricettive in genere, comunicano al gestore almeno
15 (quindici giorni) prima di iniziare l’attività il periodo di durata dell’attività stessa, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, e l’articolazione del servizio di conferimento e raccolta in maniera adeguata.
Capo II - Spazzamento e gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)
Art.73 - Ambito di applicazione.
Il presente Capo riguarda le fasi di rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.
Art.74 - Spazzamento, raccolta e trattamento.
Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento. Esso riguarda:
a) le strade e le piazze classificate comunali;
b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
▪ aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
▪ dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; - dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
a) i marciapiedi delle strade sopra elencate;
Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.
La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definite nel vigente piano tecnico economico del servizio di igiene urbana approvato dall’Amministrazione Comunale. Gli standard del servizio di spazzamento, definiti dal piano tecnico economico del servizio di igiene urbana sono stabiliti nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati all’art. 3 del presente Regolamento.
Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale.
All’accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia municipale e stradale, possono procedere anche altri soggetti legalmente autorizzati.
Art. 75 - Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.
Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede con lo spazzamento e i relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
Nel piano tecnico-economico adottato dal Comune è allegato l’elenco delle aree pubbliche, con relative frequenze di spazzamento, , dove il gestore dovrà svolgere il servizio
Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura dell’Amministrazione comunale, appositi cestini gettacarta, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento ed una periodica pulizia.
Art. 76 - Installazione e uso dei cestini gettacarta.
A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede al periodico svuotamento di appositi cestini gettacarta, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette , flaconi, lattine e simili).
La localizzazione di tali installazioni sarà concordata con l’Ufficio Tecnico del Comune.
La fornitura e la messa in opera dei cestini gettacarta può essere effettuata dal comune o dal gestore del servizio. Nel caso in cui la fornitura sia svolta dal gestore del servizio, lo stesso provvederà ad inserire gli oneri o gli ammortamenti sul piano finanziario.
Art 77 - Altri servizi di pulizia.
Rientrano fra i compiti affidati al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche:
▪ lo spazzamento periodico delle pavimentazioni ad uso pubblico;
▪ la pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell’incidente;
TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI
Art. 78 – Divieti.
E’ vietato/a:
a. l’uso improprio dei contenitori nonché l’utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore;
b. l’esposizione dei contenitori di raccolta fuori dagli orari previsti per la raccolta porta a porta;
c. la manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
d. il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati;
e. il conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del gestore ma anche il conferimento di materiale non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare
danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità;
f. il conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o in stato di combustione;
g. il conferimento dei rifiuti pericolosi;
x. xxxxxxxxxxx, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, anche se nei pressi dei contenitori forniti dal Gestore;
i. scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private;
j. versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
k. qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
l. asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
m. l’attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune;
n. smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta- smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche);
o. incendiare rifiuti;
p. l’insudiciamento del suolo pubblico;
q. l’abbandono delle deiezioni degli animali domestici;
r. l’abbandono o il conferimento di animali morti;
s. il danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;
t. il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore.
Presso il centro di raccolta / stazione ecologica è vietato/a altresì:
▪ l’abbandono al di fuori della Stazione stessa;
▪ il conferimento all’esterno dei contenitori;
▪ qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito;
▪ il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore;
▪ il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
▪ il danneggiamento delle strutture;
▪ il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo del centro di raccolta / stazione ecologica.
Art. 79 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari.
In adempimento dell’art. 226 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006. Tuttavia ai sensi degli artt. 222 e 226 del D.Lgs n. 152/2006 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.
Art. 80 – Controlli.
I soggetti preposti al controllo dell'osservanza della normativa vigente in tema di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale e alla tutela del decoro e dell'igiene ambientale sono la Polizia
Municipale, gli Ispettori Ambientali Comunali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal d.lgs 152/2006 e dalla legislazione vigente.
Salve le competenze degli enti per legge preposti al controllo, il gestore attiva forme di controllo finalizzate al rispetto del presente regolamento e comunica le ipotesi di violazione all’Ente per l’eventuale emissione delle sanzioni.
All’interno del centro di raccolta / stazione ecologica ed all’interno dei mezzi in uso dal gestore, i controlli sono effettuati e documentati anche con l’ausilio di macchine fotografiche e di videosorveglianza, comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Il personale addetto, è autorizzato ad effettuare le verifiche ed i controlli che ritenga necessario, per l’accertamento dell’inosservanza delle norme di cui al presente regolamento.
Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederà a informare il produttore con l’applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.
Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme il gestore potrà intimare all’utente la corretta selezione del materiale pena l’applicazione delle sanzioni definite dal presente regolamento, oltre al mancato ritiro
Art. 81 - Vigilanza sul servizio.
La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale ed agli Ispettori Ambientali Comunali.
La Polizia municipale può procedere alle rimozione dei veicoli, con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale.
Nelle aree di competenza della società comunale che gestisce i parcheggi a pagamento, la rimozione può essere richiesta anche dai c.d. ausiliari del traffico.
La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario è affidata ai competenti uffici della A.S.L..
La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi A.R.P.A.T.
Art. 81bis – Ispettori ambientali
L'Ispettore Ambientale Comunale svolge compiti di vigilanza ambientale e si identifica in un soggetto qualificato come ausiliario dell'ambiente.
La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale è ricoperta dai dipendenti del soggetto gestore del sevizio rifiuti comunale nominati con provvedimento del Sindaco.
Per essere nominato ispettore ambientale, come definito all'art. 4 w bis, occorre:
• godere dei diritti civili e politici;
• non essere stato licenziato o destituito dal pubblico impiego;
• non aver subito condanne, anche non definitive, a pene detentive per delitti dolosi,
• non essere sottoposto a misura di prevenzione e non essere stato destinatario, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
• avere superato un corso di formazione, anche organizzato dall’affidatario del servizio. Gli ispettori ambientali che operano sotto le direttive operative della Polizia municipale, svolgono attività di informazione sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di controllo, inclusa la contestazione e il riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni. Nell’esercizio delle attività gli ispettori ambientali possono chiedere l’esibizione di documenti di riconoscimento.
Accertata la violazione, gli ispettori ambientali redigono un verbale, trasmesso alla Polizia municipale. Il procedimento sanzionatorio è di competenza della Polizia municipale. L’applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla L 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
Nell’esercizio delle funzioni gli ispettori ambientali sono pubblici ufficiali e ai verbali si applica quanto previsto dagli artt. 2699 e 2700 c.c
Art. 82 – Sanzioni.
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, salva la concorrenza con ipotesi di reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell’ambito di minimi e massimi prefissati, fissata in conformità all’art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle violazioni, gli agenti della Polizia Municipale, gli ispettori ambientali comunali e il personale di vigilanza ed ispettivo dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A.T..
Le sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 24.11.1989 n. 689, competono al Sindaco.
Violazioni al divieto di: | Sanzione Minimo e massimo |
conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento o da altri atti conseguenti | € 25,00 - € 500,00 |
Intralciare o ritardare con il proprio comportamento le attività degli addetti ai servizi di ritiro rifiuti | € 25,00 - € 500,00 |
esporre o ritirare i contenitori di raccolta fuori dai tempi e modalità previsti dal presente regolamento | € 25,00 - € 500,00 |
utilizzare impropriamente i predetti contenitori nonché l’utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore | € 25,00 - € 500,00 |
manomettere i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento | € 25,00 - € 500,00 |
conferire i rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati | € 50,00 - € 250,00 |
conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del Gestore ma anche il conferimento di materiali non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità | € 25,00 - € 500,00 |
conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati | € 25,00 - € 500,00 |
abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, comprese rive dei corsi d’acqua e canali | Si applicano gli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 |
scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private | € 25,00 - € 500,00Salva l’applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 |
versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori | € 25,00 - € 500,00 |
effettuare qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate | € 25,00 - € 500,00 |
asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata | € 25,00 - € 500,00 |
esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del comune | € 25,00 - € 500,00 |
smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche) | € 25,00 - € 500,00Salva l’applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 |
Incendiare rifiuti | € 25,00 - € 500,00 |
insudiciamento del suolo pubblico | € 25,00 - € 500,00 |
Abbandono di deiezioni degli animali | € 25,00 - € 500,00 |
Abbandono o il conferimento di animali morti | € 25,00 - € 500,00 |
danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti | € 25,00 - € 500,00 |
conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti non residenti o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio | € 25,00 - € 500,00 |
danneggiare , imbrattare, omettere la riconsegna dei contenitori | € 25,00 - € 500,00 |
utilizzare i cestini portarifiuti in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 75 del presente Regolamento | € 25,00 - € 500,00 |
violazioni previste agli artt. 68 e 71 del presente regolamento | € 25,00 - € 500,00 |
introdurre qualsiasi materiale o rifiuti nei pozzetti stradali e caditoie delle acque meteoriche | € 25,00 - € 500,00 |
Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e/o ingombranti sul suolo e nel suolo | € 103,00 - € 619,00 |
Immissione di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. | € 103,00 - € 619,00 |
ALLEGATO: TABELLA 1
I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
Tabella 1.1.1 Del. Interministeriale 27 luglio 1984
imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari | 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 200101 |
contenitori vuoti e puliti non etichettati T/F/C (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili) | 150102 150104 150105 150107 200102 |
xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallets | 150101 150102 150103 200101 200138 200139 |
accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva | 150105 150106 200101 200139 |
frammenti e manufatti di vimini e di sughero | 200138 |
paglia e prodotti di paglia | 200138 |
ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e fibra sintetica, stracci e juta | 200110 200111 |
feltri e tessuti non tessuti | 200111 |
pelle e similpelle | 200110 |
scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili | 200108 200302 |
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) | 200108 200201 200302 |
Personal computer, accessori per l’informatica, stampanti laser o a getto d’inchiostro | 200136 |
Arredi da ufficio dismessi fuori uso (mobili, tavoli, scrivanie, sedie, poltrone) | 200307 200138 200139 200140 |
Olio vegetale esausto (escluso i rifiuti prodotti da aziende alimentari o centri cottura) | 200125 |