PROFESSIONE COMMERCIALISTA - RAGIONIERE -
Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
PROFESSIONE COMMERCIALISTA - RAGIONIERE -
PERITO COMMERCIALE - CONSULENTE DEL LAVORO
Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali
GLOSSARIO
Addetti
Vedi: “Prestatori di lavoro”.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamento a cose.
Franchigia
Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario
La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Introiti
Il volume di affari relativo all’attività oggetto dell’assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell’IVA e delle cessioni dei beni.
Limite di indennizzo o risarcimento
L’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Massimale
La somma fino al cui limite la Società risponde in base all’assicurazione per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Perdite patrimoniali
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
Periodo di assicurazione
Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.
Polizza
Insieme dei documenti e degli allegati che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione. Prestatori di lavoro
Le persone fisiche di cui si avvale l’Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali si debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi.
Recesso
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Rischio
La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scheda di polizza
Il documento che riporta i dati dell’Assicurato, la durata dell’assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dell’impianto fotovoltaico e altri dettagli della polizza.
La Scheda di polizza forma parte della polizza.
Scoperto
La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro
La richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
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Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Gennaio 2019
INDICE
PREMESSA pag. 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI pag. 5
GARANZIE COMPLEMENTARI pag. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI pag. 9
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI pag. 11
PREMESSA
Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.
Si conviene pertanto quanto segue:
- il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- l’assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme e i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell’allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni” che costituisce parte integrante della polizza e che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;
- le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta l’assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.2 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a secondo rischio, cioè per l’eccedenza rispetto a tali somme e fino a concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.
Xxxx intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 1.3 Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Art. 1.4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 1.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 1.8 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 1.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 2.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per:
a) Le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza, per la quale risulta regolarmente iscritto all’Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle leggi che la regolano.
L’assicurazione comprende altresì:
- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, a seguito di incendio, smarrimenti, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere;
- le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso;
- la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali, sempreché l’Assicurato abbia i relativi requisiti per l’esplicazione di tale attività;
- l’attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- l’attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni tributarie.
b) I danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione di visite di lavoro presso i clienti o durante la presenza in aule di tribunale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi prestatori di lavoro, limitatamente all’attività svolta in nome e per conto dell’Assicurato.
La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto di altri professionisti, regolarmente iscritti all’albo del relativo ordine, non appartenenti al suo studio, ai quali egli abbia conferito formale incarico scritto e dei quali si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
Art. 2.2 Limiti di risarcimento
a) l’assicurazione di cui al punto a) del precedente Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito perdite patrimoniali
b) l’assicurazione di cui al punto b) del suddetto Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza, per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
Il massimale indicato in polizza rappresenta inoltre la massima esposizione della Società per tutti i sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza.
Art. 2.3 Inizio e termini della garanzia
L’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a quanto previsto nella Scheda di polizza.
Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza.
In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.
L’assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Assicurato alla stipula del contratto assicurativo, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del codice civile in ordine:
- all’assenza, all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;
- alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza.
Art. 2.4 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dei paesi dell’Unione Europea.
Art. 2.5 Calcolo del premio e regolazione del premio
Il premio, convenuto in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società.
A tale scopo:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l’indicazione:
- del fatturato, esclusa l’IVA;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società stessa.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza a favore della Società.
b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati o di pagamento del premio di regolazione
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a giorni 15, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti, le informazioni e le documentazioni che gli verranno richiesti.
Art. 2.6 Vincolo di solidarietà
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell’Assicurato.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.
Art. 2.7 Cessazione del rapporto assicurativo
In caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o di decesso dell’Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.
A richiesta dell’Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo non inferiore all’80% dell’ultima annualità di premio, ivi compreso l’eventuale saldo della regolazione premio.
Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l’evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente polizza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.
Art. 2.8 Radiazione o sospensione dall’Albo professionale
Dal momento della radiazione dell’Assicurato dall’Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall’Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.
La garanzia riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall’Albo o della reiscrizione dell’Assicurato, purché questi sia in regola con il pagamento del premio.
Art. 2.9 Scoperti / Franchigie / Limiti di risarcimento
Fermo il massimale indicato in polizza, l’assicurazione di Responsabilità Civile è prestata con le delimitazioni e detrazioni previste nell’Allegato DD.
Art. 2.10 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone cui, ai sensi della presente polizza, compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) le persone alle quali si può applicare la condizione particolare A della presente polizza;
d) le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;
e) i collaboratori, dipendenti e praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b) che si avvalgano delle prestazioni professionali dell’Assicurato;
f) le società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato o le persone indicate alle lettere a) e b) rivestano la qualifica di socio responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.
Art. 2.11 Esclusioni
a) Dall’assicurazione sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali:
1. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;
2. relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi;
3. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo;
4. derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili;
5. alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
6. a casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
7. da furto;
8. derivanti da spargimento d’acqua;
9. provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell’Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;
10. provocati da acqua piovana e da agenti atmosferici in genere;
11. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
12. derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
13. perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi;
14. da campi elettromagnetici;
15. da muffe tossiche;
16. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
17. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
18. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
b) L’assicurazione non opera per:
1. perdite patrimoniali derivanti da furto o rapina;
2. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui;
3. assicurati che non siano iscritti all’Albo professionale od autorizzati dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e o le cui attività o autorizzazioni sia state negate, sospese, cancellate o revocate dalle Autorità;
4. sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all’Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato od obbligato solidamente al pagamento;
5. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall’Assicurato;
6. richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto o Impresa che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato, salvo il caso in cui tali richieste siano originate da Terzi;
7. richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano collaboratori dell’Assicurato;
8. la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni di bilanci delle Società quotate in borsa;
9. perdite patrimoniali e danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
10. perdite patrimoniali ed i danni derivanti dall’attività indicata in polizza se esercitata in connessione con, o se commissionata da, un’impresa commerciale, o industriale, in qualunque forma svolta dall’Assicurato o facente capo sia direttamente che indirettamente allo stesso purché diversa da quello nell’ambito della quale è esercitata la professione;
11. perdite patrimoniali ed i danni conseguenti all’attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti;
12. perdite patrimoniali inerenti all’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di Amministratore, di Consigliere di amministrazione, sindaco, in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
13. perdite patrimoniali inerenti all’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale istituiti con legge 30 dicembre 1991, n. 413;
14. perdite patrimoniali conseguenti all’apposizione del “visto di conformità” sulle dichiarazioni fiscali, l’asseverazione per gli studi di settore, la certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
15. danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal X.Xxx. 81/2008 (TUSL) salvo quanto previsto in relazione alla proprietà e/o conduzione del proprio studio professionale.
L’assicurazione inoltre non comprende inoltre il rimborso ai clienti di quanto pagato all’Assicurato a titolo di competenze professionali.
Art. 2.12 Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito in polizza, sia per la R.C.T. che per la R.C.O. per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre valide e operanti)
Art. 3.1 Studi associati
Qualora l’Assicurato sia uno studio associato, la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello studio associato, indicati in polizza, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato.
Il massimale esposto in polizza si intende unico e riferito alla globalità dei professionisti operanti in forma associata o societaria.
Art. 3.2 Errato trattamento dei dati personali
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Allegato DD.
Art. 3.3 Centro elaborazione dati (CED)
L’assicurazione comprende il rischio della Responsabilità Civile derivante al CED per i servizi di informatica svolti ad uso esclusivo dell’attività professionale dell’Assicurato.
Si conviene inoltre che:
- la copertura assicurativa a favore del CED opera soltanto per quelle attività previste dalla legge professionale alla quale è soggetto l’Assicurato e sulla base delle condizioni previste per l’attività professionale dichiarata da quest’ultimo;
- fermo quanto previsto dall’Art. 2.3 “Inizio e termini della garanzia”, relativamente all’attività svolta dal CED, la garanzia non sarà operante per le richieste pervenute dopo lo scioglimento dello stesso o la cessazione dell’efficacia della polizza;
- il massimale indicato in polizza si intende prestato cumulativamente sia per l’attività professionale svolta dall’Assicurato che per quella svolta dal CED e rappresenta la massima esposizione della Società, per sinistro e per anno assicurativo.
La presente garanzia è prestata a condizione che:
- il CED svolga la propria attività esclusivamente a favore dell’Assicurato e fatturi le proprie prestazioni direttamente a quest’ultimo;
- l’Assicurato si impegni a conservare o a far conservare dai propri clienti, un esemplare dei documenti elaborati dal CED.
Ferme tutte le esclusioni di polizza sopra indicate, l’assicurazione di cui al presente articolo non vale per:
- le spese relative ai tempi di studio, analisi, programmazione ed elaborazione, sostenute per il rifacimento, per qualsiasi motivo, della documentazione;
- le attività di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;
- le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati. Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Allegato DD.
CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)
A - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino a concorrenza del massimale assicurato R.C.T, con il limite per persona previsto nell’Allegato DD di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali come indicato nell’Allegato DD.
L’assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivanti da:
- malattie professionali;
- detenzione od impiego di esplosivi;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
- presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- campi elettromagnetici;
- muffe tossiche.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
Equiparazione ai dipendenti
Agli effetti dell’assicurazione R.C.O. sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
B - Procedure concorsuali
A parziale deroga dell’Art 2.11 “Esclusioni” lett. b), punto 12), l’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell’Assicurato, dei doveri professionali connessi all’esplicazione delle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Allegato DD.
C - Assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A. (visto leggero)
A parziale deroga dell’Art. 2.11 “Esclusioni” lett. b), punto 14), l’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di apposizione dei visti di conformità, sulle
dichiarazioni fiscali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 241/1997, dal D.M. 164/1999 e dal D.Lgs. 175/2014, nonché sulle dichiarazioni attestanti la compensazione di crediti IVA, IRES, IRPEF ed IRAP per un ammontare superiore a € 15.000,00 (art. 10 comma 7 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; art. 1 comma 574 Legge 147/2013), e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”) di cui al D.M. 164/99, al D.Lgs 78/09 ed al D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sempreché l’Assicurato abbia i requisiti per l’esplicazione di tali attività. In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge:
a) il limite di indennità viene fissato in € 3.000.000,00 in base alla dichiarazione dell’Assicurato, che il massimale di
€ 3.000.000,00 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità delle certificazioni tributarie rilasciate. La presente estensione di garanzia è da intendersi come autonoma copertura assicurativa;
b) l'assicurazione è altresì operante, in deroga a quanto previsto dall’Art. 2.3 “Inizio e termine della garanzia” per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e comunque relativi all’attività sopra descritta;
c) fermo ed invariato lo scoperto ed il relativo minimo indicati nell’allegato DD, l’Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società entro 15 giorni dalla relativa richiesta;
d) ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999, ai sensi del D.Lgs 78/09 ed ai sensi del D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la Società si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.
C1 - Assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A. (visto leggero), rilascio della certificazione Tributaria (visto pesante), asseverazione studi di settore
A parziale deroga dell’Art. 2.11 “Esclusioni” lett. b), punto 14), l’assicurazione vale per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi oltre alle attività contemplate alla Condizione Particolare C che s’intende integralmente richiamata ed operante, sempreché l’Assicurato abbia i requisiti per l’esplicazione di tali attività, anche a seguito di:
a) rilascio della certificazione tributaria (visto pesante);
b) asseverazione di studi di settore.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge,
a) il limite di indennità viene fissato in € 3.000.000,00 in base alla dichiarazione dell’Assicurato, che il massimale di
€ 3.000.000,00 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciate. La presente estensione di garanzia è da intendersi come autonoma copertura assicurativa;
b) l'assicurazione è altresì operante in deroga a quanto previsto dall’Art. 2.3 “Inizio e termine della garanzia” per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e comunque relativi all’attività sopra descritta;
c) fermo ed invariato lo scoperto ed il relativo minimo indicati nell’allegato DD, l’Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società entro 15 giorni dalla relativa richiesta;
d) ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999, ai sensi del D.Lgs 78/09 ed ai sensi del D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la Società si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.
E - Attività di sindaco e revisore di conti
A parziale deroga dell’Art. 2.11 “Esclusioni” lett. b), punto 12), l’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell’Assicurato, dei doveri professionali connessi all’espletamento degli incarichi di Sindaco di Società o enti, compreso quanto stabilito dal IV comma dell’art. 2386 codice civile, nonché nell’espletamento degli incarichi di revisore in società o enti, assunti in conformità degli artt. 2409bis e 2409quinquies del codice civile e delle leggi vigenti, purché svolti nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia.
L’assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell’Assicurato, esclusa quella a lui derivante in via solidale con terzi.
La garanzia non opera per i sinistri relativi all’attività di sindaco svolta:
- in Società quotate in borsa;
- in Società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Allegato DD.
F - R.C. della sola conduzione dello studio/ufficio
A parziale deroga dell’Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” lett. b) si intende esclusa la responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali dove si svolge l’attività assicurata.
G - Deroga al patto di tacita proroga
A deroga dell’Art. 1.8 “Proroga dell’assicurazione”, delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale” la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 4.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.
Art. 4.3 Tolleranza del numero degli addetti
Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro” (R.C.O.) è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
Qualora all’insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo.