DYNAMICA MOTOR
DYNAMICA MOTOR
Contratto di Responsabilità Civile per la circolazione delle Autovetture e Corpi Veicoli Terrestri
Il presente documento contrattuale (Edizione 01/2019), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Gruppo Assicurativo Amissima
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ACCESSORI:
optional eƒo apparecchiature accessorie − di serie o meno stabilmente fissati al veicolo, non definiti audiofonovisivi.
APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI:
radio−registratori, compact disc, televisori, radiotelefoni e quant’altro di simile, stabilmente fissati al veicolo.
ASSICURATO:
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con l’assicurazione, nella Responsabilità Civile verso Terzi; soggetto nel cui interesse si stipula il contratto, negli altri rischi.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE:
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
ESPLOSIONE:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
FENOMENO ELETTRICO:
azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FRANCHIGIA:
l’importo, stabilito in polizza, che l’Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
FURTO:
sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene.
INCENDIO:
combustione, con fiamma, che può auto estendersi e propagarsi.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
INVALIDITÀ PERMANENTE:
la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi.
INABILITÀ TEMPORANEA:
l’impedimento temporaneo dell’Assicurato, totale o parziale, ad attendere alle sue occupazioni.
INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA:
la perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato all’esercizio della propria professione dichiarata in polizza.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
KASKO:
forma di assicurazione che copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo per urto, collisione, ribaltamento eƒo uscita di strada.
LEGGE:
il Codice delle Assicurazioni private.
MANODOPERA:
il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
MASSIMALI:
le somme stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta l’assicurazione nella Responsabilità Civile verso Terzi.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RAPINA:
sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, mediante violenza o minaccia.
REGOLAMENTO:
i Regolamenti di esecuzione del Decreto Legislativo n. 209 del 7ƒ9ƒ2005 − Codice delle Assicurazioni private.
RESPONSABILITÀ CUMULATA:
la responsabilità, pari ad almeno il 51%, del conducente del veicolo, risultante dal cumulo di più responsabilità paritarie accertate in relazione a sinistri pagati negli ultimi cinque periodi di osservazione.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE:
nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli, la responsabilità prevalente, ovvero pari ad almeno il 51%, di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti; nel caso di sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità del conducente di grado superiore rispetto a quella attribuita agli altri conducenti.
RICORSO TERZI:
garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO:
importo che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull’indennizzo.
SCOPPIO:
repentino dirompersi o cedere del serbatoio dell’impianto di alimentazione, non dovuto ad esplosione.
SINISTRO/CASO ASSICURATIVO:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
Amissima Assicurazioni S.p.A.
SOMMA ASSICURATA:
il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.
STATO DI NECESSITÀ:
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato dal medesimo soggetto né altrimenti evitabile, di un danno grave alla persona.
TARIFFA:
nell’assicurazione di R.C.: la tariffa della Società pubblicata ai sensi dell'Art. 131 della Legge, in vigore al momento della stipula del contratto. Nelle altre assicurazioni: la tariffa “Corpi Veicoli Terrestri”, tassi e norme della Società, in vigore al momento della stipula del contratto.
VALORE A NUOVO:
il prezzo di listino del veicolo, comprensivo degli eventuali accessori, e dell’IVA per la parte fiscalmente non recuperabile.
VALORE COMMERCIALE:
valore del veicolo, determinato avendo riguardo del suo deprezzamento in funzione dell’anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE DEL PREMIO
Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente sezione si rimanda alle definizioni di cui al glossario generale.
DISOCCUPAZIONE:
lo stato dell’Assicurato, qualora egli sia incorso in Perdita d’Impiego nel corso di durata di efficacia della garanzia e: 1) non sia impegnato nello svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno di qualsiasi natura; 2) sia iscritto nelle liste di collocamento in Italia, o percepisca un’indennità derivante esclusivamente da trattamento di mobilità; 3) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. Si precisa che la garanzia è prestata solo se lo stato di disoccupazione si protrae per almeno 60 giorni consecutivi, a condizione che al momento del sinistro il Contraente sia lavoratore dipendente privato; si precisa che l’evento assicurato è lo stato di disoccupazione del Contraente conseguente alla perdita d’impiego, riconducibile a una delle seguenti cause:
− licenziamento per giustificato motivo oggettivo (inerenti attività e organizzazione del lavoro dell’azienda, non dipendenti dalla condotta del lavoratore);
− licenziamento conseguente a una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità.
INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA:
la perdita totale, in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità dell’Assicurato di svolgere la propria attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.
LAVORATORE AUTONOMO:
la persona fisica che (i) non percepisca al momento del Sinistro, e non abbia percepito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell’anno fiscale precedente un reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che (ii) percepisca al momento del Sinistro, e abbia percepito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell’anno fiscale precedente e quale reddito prevalente, almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), 50 comma 1 lett. c−bis) (collaborazione senza vincolo di subordinazione, ivi inclusi a titolo esemplificativo i c.d. xx.xx.xxx., cioè i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto) del vigente Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22.12.1986
n. 917), eƒo redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.
LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO:
la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in forza di un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato; a tempo determinato; di inserimento ossia ex contratto di formazione lavoro; di apprendistato; di somministrazione lavoro) regolato dalla legge italiana con orario di lavoro contrattuale non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Xxxxxxx coloro che godono dei c.d. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'Art. 50 comma 1 del vigente Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917), ad eccezione di coloro che godono di redditi di cui all’art. 50 comma 1 lett. c−bis, i quali sono considerati Lavoratori Autonomi.
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO:
la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intende: lo Stato, le Regioni, le Province anche ad ordinamento autonomo, i Comuni e tutte le loro articolazioni organizzative, le Comunità montane, i consorzi e le associazioni fra enti pubblici territoriali, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutti gli enti non economici dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, fra i quali − a titolo esemplificativo e non esaustivo − gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità portuali.
MALATTIA:
alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
NON LAVORATORE:
la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente.
Sono altresì considerati Non Lavoratori i pensionati, nonché i lavoratori dipendenti assunti (sia a tempo determinato che indeterminato) con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasionale;
PERDITA DI IMPIEGO:
la cessazione, avvenuta nel xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx di lavoro subordinato dell’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato alla data del sinistro riconducibile esclusivamente ad una delle seguenti cause: a) giustificato motivo oggettivo; b) licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità.
RICOVERO OSPEDALIERO:
la degenza dell'Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti eƒo terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
RATEO:
periodo dell’intera copertura assicurativa, antecedente all’annualità, di durata inferiore a mesi 12 (dodici), eventualmente presente esclusivamente in fase di primo acquisto della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente sezione si rimanda alle definizioni di cui al glossario generale.
ASSICURATO:
il Contraente di xxxxxxx, il coniuge o il convivente ed i figli conviventi, sia che viaggino congiuntamente che disgiuntamente ed indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel solo caso di incidente stradale sono considerati assicurati anche i trasportati purché a bordo del veicolo ci sia una delle persone assicurate, come definito al comma precedente.
BAGAGLIO:
l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggioƒsoggiorno.
DECORRENZA E DURATA:
dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
ESTENSIONE TERRITORIALE:
la Società garantisce l’assistenza quando il veicolo si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino,
Città del Vaticano, Stati dell’Unione Europea, Stati dell’ex URSS, Gibilterra, Andorra, Liechtenstein, Isole e Paesi del bacino
Mediterraneo, Bulgaria, Svizzera, Iran, Macedonia, Romania, Principato di Monaco.
GUASTO MECCANICO:
il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo. Tutte le operazioni di richiamo dei Veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate guasto.
INCIDENTE STRADALE:
l’evento dovuto a causa fortuita, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
IN VIAGGIO:
qualsiasi località al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato.
MALATTIA IMPREVISTA:
malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
MALATTIA PREESISTENTE:
malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.
SINISTRO:
guasto, incidente, incendio, furto, che si può verificare nel corso di validità della garanzia e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
SOCIETÀ:
Amissima Assicurazioni S.p.A.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. − X.xxx Xxxxxx, 0 x 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
VEICOLO:
autovetturaƒmotocicloƒautoveicolo per trasporto di cose eƒo persone, autocaravan, caravan, autocarro eƒo rimorchio che singolarmente non superino il peso complessivo a pieno carico di 35 x.xx e di altezza non superiore a m. 3, descritti in polizza. I veicoli superiori a m. 2,80 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell’assistenza.
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall'Art. 166, 2˚ comma della Legge, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio. Le clausole di esclusione e rivalsa sono ulteriormente evidenziate in carattere grassetto.
Condizioni di assicurazione
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15˚ giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è
dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, giusta l’indicazione figurante in polizza e
fermo il disposto di cui all’Art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati alla Direzione o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato, la Società procederà a rilasciarne il duplicato, su richiesta del Contraente e previa presentazione di denunce del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto medesimo rilasciata ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.
Art. 2 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO PER VEICOLI A MOTORE
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e l’eventuale Carta Verde.
In caso di furto del veicolo può essere altresì prevista la sospensione previa consegna di denuncia di furto e restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde. Decorsi 12 mesi dalla
sospensione − senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia − il contratto si estingue e il premio pagato
e non goduto resta acquisito alla Società, salvo quanto previsto ai successivi Artt. 13, 14 e 15.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non
inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio pagato e non goduto deve essere proporzionalmente
integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto deve essere fatta − ferma la forma tariffaria e il proprietario assicurato − prorogando la scadenza contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). La Società all’atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa vigente alla data dell’ultima sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza contrattuale determinata, oppure nel caso di contratti frazionati alla prima scadenza di rata determinatasi in funzione del frazionamento ammesso, si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione stessa.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno nonché per assicurazioni di più veicoli con polizza
unica amministrata con Libro Matricola. All’atto della sospensione la Società rilascia apposita appendice che deve essere
sottoscritta dal Contraente.
Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Qualora sia applicabile l’Art. 144, 2˚ comma della Legge, la
Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di
eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti
di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.). Qualora sia applicabile l’Art. 144, 2˚ comma della Legge, la Società eserciterà diritto di
rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento va eseguito in Direzione o presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato, la Società procederà a rilasciarne duplicato, su richiesta del Contraente e previa presentazione di denuncia del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto medesimo rilasciata ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.
L’Assicurato, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento IVASS n˚ 5, utilizzando le seguenti forme:
• per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante della Società o alla Società medesima;
• per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante della Società o la Società medesima;
• il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’Intermediario.
Art. 6 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio del ContraenteƒAssicurato.
Art. 7 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE I - RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
NORME RELATIVE ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Art. 9 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, escluse le aree aeroportuali.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive e Speciali, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive e Speciali.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni
sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e
comunque dall’uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti.
Art. 10 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
5. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
nel caso di veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D. Lgs.
6.
30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti eƒo psicotrope;
7. nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge;
8. se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;
9. nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’Art. 144, 2˚ comma della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa
per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nei
casi sopra citati agli alinea 1, 5, 6, 7, 8 e 9 la Società può rinunciare al diritto di rivalsa spettantele, nei limiti ed alle condizioni previste nelle Condizioni aggiuntive e Speciali.
Art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli
Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Serbia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del
Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l’Art. 1901, secondo comma c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.
Art. 12 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Al contratto si applicano le tariffe in vigore al momento del rinnovo dello stesso. La Società trasmette al Contraente comunicazione scritta riportante la data di scadenza del contratto, le modalità di rinnovo ed il premio della garanzia almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Art. 13 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
• Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione;
• nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto.
Quest’ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1ƒ360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato e l’eventuale Carta Verde. Nel caso in cui l’alienazione del veicolo assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il certificato e l’eventuale Carta Verde del contratto annullato. Nel caso di alienazione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1ƒ360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’Art. 2. Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 2.
Art. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXX PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1ƒ360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della
tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto, la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1ƒ360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’Art. 2.
Art. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXX PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società
fornendo copia del certificato di cui all’Art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta
autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la
demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1ƒ360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1ƒ360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’Art. 2.
Art. 00 - XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
Come previsto dalla legge, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto la Società provvede a mettere a disposizione in via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, l’attestazione dello stato di rischio.
L’attestazione deve contenere:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
a) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
a)la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene messa a disposizione;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato.
La messa a disposizione dell’attestazione dello stato di rischio deve essere effettuata anche in caso di risoluzione del contratto in corso d’anno per furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, alienazione, demolizione,
cessazione definitiva dalla circolazione, purché la risoluzione avvenga contestualmente o successivamente alla conclusione del periodo di osservazione.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere messa a disposizione dalla delegataria.
Nel caso di sospensione di durata superiore ai 3 mesi della garanzia nel corso del contratto, l’attestazione deve essere messa a disposizione in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
La Società non mette a disposizione l’attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quanto previsto al secondo comma di questo articolo;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
L’attestazione ha un periodo di validità pari a un anno dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto; tale periodo di validità è posticipabile fino a cinque anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del medesimo contratto o alla sospensione.
Nel caso di risoluzione del contratto per furto del veicolo, alienazione, esportazione definitiva all’estero, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione anteriore alla conclusione del periodo di osservazione, la validità dell’attestazione messa a disposizione per la scadenza contrattuale precedente è posticipata a cinque anni dalla data del furto, dell’alienazione, dell’esportazione definitiva all’estero, della demolizione o della cessazione definitiva della circolazione.
Art. 17 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.
La denuncia del sinistro, regolarmente firmata dal Contraente o dal conducente, deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’Art. 143 della Legge e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma da spedirsi all’Agenzia generale cui è appoggiato il contratto.
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (Art. 1913 c.c.).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Nei casi di cui agli Artt. 149 e 150 della Legge (sinistri con la collisione di non più di due veicoli targati ed assicurati, accaduti
nel territorio italiano, dai quali non derivino lesioni di entità superiore al 9% d’Invalidità Permanente) l’Assicurato che non sia
responsabile del sinistro o che lo sia solo in parte deve formulare la propria richiesta risarcitoria alla propria Società, inviando la stessa presso la sede legale di quest’ultima o presso l’agenzia emittente la polizza.
La richiesta può essere formulata a mezzo di raccomandata a.r., fax o all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. La richiesta nei termini sopraelencati consente di far decorrere da subito i termini per l’eventuale azione giudiziaria.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione
o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo
danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 c.c.).
Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società ha facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, salvo sorgano conflitti d’interesse con il medesimo, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Nel caso di sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto (ex Artt. 149 e 150 della Legge), la Società non è parte, salvo decida d’intervenire volontariamente, nelle cause civili promosse contro l’Assicurato e, pertanto, non può assumere la gestione giudiziale delle vertenze medesime.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 19 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale. Il contratto si risolve alla scadenza annuale indicata in polizza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta da parte del Contraente. La Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza annuale. La Società si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali, fermo quanto previsto dall’Art. 12 “Adeguamento del premio”.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto dell’Art. 12.
Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto.
La Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1ƒ360 per il periodo di garanzia residua, anche in caso di furto successivo alla sospensione del contratto. In quest'ultimo caso la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1ƒ360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione e l'eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'Art. 2. Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
(Valide soltanto se espressamente richiamate e purché sia stato corrisposto il relativo premio ove previsto).
SCGUID - VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
TRASP - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI E AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario nonché del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
RIV - RIVALSA DELL’ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL’INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL’ART. 10 DELLE NORME RELATIVE ALLA RCA
Preso atto che l’autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, il cui rapporto dovrà essere comprovato documentalmente, la Società, a parziale deroga dell’Art. 10, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
PROPRIM - PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE
L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2054 x.x., xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi.
L’assicurazione è operante quando:
• il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
• la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante; fatta eccezione per i territori della Germania e della Spagna, ove l’assicurazione è sempre operante, indipendentemente dalle due condizioni sopra esposte.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti del responsabile.
RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA
1. Rinuncia alla rivalsa per patente scaduta
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 10, la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea abilitazione alla guida, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.
Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se l’abilitazione non consenta la guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.
2. Rinuncia alla rivalsa per ebbrezza e sostanze stupefacenti
La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell’Art. 10, nei confronti dell’Assicurato, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti eƒo psicotrope.
3. Rinuncia alla rivalsa per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria
La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell'Art. 10, nei confronti dell’Assicurato, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge, qualora successivamente la revisione venga effettuata ed abbia esito positivo.
4. Rinuncia alla rivalsa per fuga od omissione di soccorso
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 10, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei confronti del conducente qualora lo stesso, in caso di sinistro, si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi si è infortunato.
5. Rinuncia alla rivalsa per trasporti occasionali pericolosi
La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell'Art. 10, nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.
CONDIZIONI SPECIALI
(Valide soltanto se espressamente richiamate).
B/M - BONUS/MALUS
1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “BonusƒMalus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1˚ periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9.
Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
TABELLA REGOLE EVOLUTIVE
Classe di Merito | Coefficienti classe di merito | “Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | |||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 o più sinistri | ||
1 con S14 | 0,445 | 1 | 1 | 2 | 9 |
1 con S13 | 0,445 | 1 | 1 | 3 | 9 |
1 con S12 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S11 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S10 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S9 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S8 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S7 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S6 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S5 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S4 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S3 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S2 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 con S1 | 0,445 | 1 | 2 | 4 | 9 |
1 | 0,445 | 1 | 3 | 5 | 10 |
2 | 0,480 | 1 | 5 | 7 | 11 |
3 | 0,520 | 2 | 6 | 8 | 12 |
4 | 0,560 | 3 | 7 | 9 | 13 |
5 | 0,600 | 4 | 8 | 10 | 14 |
6 | 0,650 | 5 | 9 | 11 | 15 |
7 | 0,710 | 6 | 10 | 12 | 16 |
8 | 0,760 | 7 | 11 | 13 | 17 |
9 | 0,800 | 8 | 12 | 14 | 18 |
10 | 0,850 | 9 | 13 | 15 | 18 |
11 | 0,880 | 10 | 14 | 16 | 18 |
12 | 0,930 | 11 | 15 | 17 | 18 |
13 | 1,000 | 12 | 15 | 18 | 18 |
14 | 1,100 | 13 | 16 | 18 | 18 |
15 | 1,450 | 14 | 17 | 18 | 18 |
16 | 1,800 | 15 | 18 | 18 | 18 |
17 | 2,220 | 16 | 18 | 18 | 18 |
18 | 2,700 | 17 | 18 | 18 | 18 |
7. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società e l’attestazione messa a disposizione in via telematica da quest’ultima riporti l’indicazione della classe di assegnazione CU, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:
Classe di assegnazione CU | Classe di assegnazione di “Compagnia” | Classe di assegnazione CU | Classe di assegnazione di “Compagnia” | ||||
5 anni completi* senza sinistri pagati | 5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato | Tutti gli altri casi | 5 anni completi* senza sinistri pagati | 5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato | Tutti gli altri casi | ||
1 | 1^ | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | 10 |
2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 11 |
3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 13 | 12 |
4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 12 | 14 | 13 |
5 | 4 | 6 | 5 | 14 | − | 15 | 14 |
6 | 5 | 7 | 6 | 15 | − | 16 | 15 |
7 | 6 | 8 | 7 | 16 | − | 17 | 16 |
8 | 7 | 9 | 8 | 17 | − | 18 | 17 |
9 | 8 | 10 | 9 | 18 | − | 18 | 18 |
* per anni completi si intendono gli anni per cui non compare l’indicazione nell’attestato delle diciture “N.A.” (Non Assicurato) o “N.D.” (Non Disponibile)
^ se l’intestatario al P.R.A. è una persona fisica oppure Società beneficia anche del Superbonus S3.
Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di merito universale assegnata, se la stessa è compresa fra la classe 13 e la classe 10 ed in assenza di sinistri nelle annualità assicurate indicate nell’attestato, al contratto verrà attribuita dalla Società la classe di merito 9.
In caso di assenza dell’indicazione, nell’attestazione messa a disposizione dal precedente assicuratore, della classe di assegnazione CU, il contratto è assegnato, all’atto della stipulazione, alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:
Anni senza sinistri pagati con responsabilità principale | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
ed applicando alla classe di merito così determinata una maggiorazione di due classi di merito per ciascun sinistro pagato con responsabilità principale provocato negli ultimi cinque periodi di osservazione.
8. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e comunque nell’impossibilità di acquisire altrimenti l’attestato, e di ricostruire quindi la posizione assicurativa tramite dichiarazione eƒo documentazione idonea fornita dal Contraente, il contratto è assegnato alla classe 18.
9. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma “BonusƒMalus” che sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 c.c.., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito calcolata con il criterio di cui al settimo comma, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso altra Società ovvero alla classe di merito indicata nell’attestazione, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso la nostra Società, purché la stipulazione dello stesso avvenga, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata messa a disposizione.
10. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all’anno, il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di dodici mesi, si applica la disposizione del precedente comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato a franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 ed il contratto è assegnato a quella classe.
11. La disposizione di cui all’ottavo comma non si applica qualora il contratto sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
12. L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’ottavo e nono comma è soggetta a revisione nel caso in cui vengano reperite, in corso di contratto, nuove evidenze documentali idonee a consentire la rettifica della posizione assicurativa. L’eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
13. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
14. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Società e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio di cui all’Art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, messa a disposizione dal precedente assicuratore a condizione che:
• venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente;
• venga esibita documentazione idonea a comprovare l’identità di proprietà delle autovetture.
15. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma “BonusƒMalus” in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
È data facoltà al Contraente o all’intestatario al P.R.A. di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di
17.
premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap − Gestione Stanza di Compensazione.
18. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
19. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con conseguente conservazione della classe di merito nei casi di alienazione del veicolo assicurato, di sua distruzione ed esportazione definitiva attestata dalle certificazioni del
P.R.A. ovvero nel caso di sua demolizione comprovata da copia del certificato di cui all’Art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione ovvero di consegna del veicolo in conto vendita comprovata da dichiarazione rilasciata da un concessionario autorizzato. Nei casi di alienazione, distruzione, esportazione definitiva, demolizione ovvero di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, contestuali o successivi alla scadenza del contratto, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto con conservazione della medesima classe di merito CU (e di Compagnia in caso di provenienza dalla nostra Società), a condizione che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. consegni documentazione idonea a comprovare uno degli eventi succitati e l’identità di proprietà dei veicoli. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto senza conservazione della medesima classe di merito.
20. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato l’Intestatario al P.R.A. può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest’ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio messa a disposizione per il veicolo oggetto di furto.
21. L’Intestatario al P.R.A. può beneficiare della classe di merito maturata anche in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad uno solo di essi.
Non ne può beneficiare invece in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che
comporta il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad un unico intestatario al P.R.A. che non faceva parte della
precedente pluralità di intestatari al P.R.A. o da un unico intestatario al P.R.A. ad una pluralità di intestatari al P.R.A.
22. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato ovvero il veicolo consegnato in conto vendita venga successivamente riproposto per essere assicurato e il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal diciannovesimo e ventesimo comma dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
23. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la scadenza del periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio messa a disposizione per il veicolo oggetto di furto.
B/M FRANC - BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA (concedibile o rinnovabile solo in assenza di importi di franchigie non corrisposte dal ContraenteƒAssicurato risultanti dall’attestazione dello stato di rischio)
1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonusƒ Malus con Franchigia” fissa ed assoluta non opponibile al terzo danneggiato che prevede:
• riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione e che si articola in classi di merito di appartenenza secondo la tabella di merito riportata alla Condizione speciale “BƒM − BonusƒMalus”;
• una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
2. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo le regole di cui alla Condizione speciale “BƒM − BonusƒMalus”.
3. Nelle annualità successive il contratto è assegnato alla classe di merito in base alla “Tabella delle regole evolutive” di cui alla Condizione speciale “BƒM − BonusƒMalus”.
4. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
5. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
6. Qualora l’importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del BonusƒMalus.
7. Qualora al contrario il suddetto importo ecceda i limiti della franchigia, il sinistro verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del BonusƒMalus.
8. E’ fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
9. In caso di passaggio alla forma “BƒM − BonusƒMalus”, il contratto sarà inserito nella medesima classe di merito cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della Condizione speciale “BƒM − BonusƒMalus”.
10. Resta fermo il disposto dell’Art. 12 “Adeguamento del premio”.
BONPROT - BONUS PROTETTO (concedibile e rinnovabile solo se sia stato corrisposto il relativo premio ed esclusivamente ai contratti stipulati da persone fisiche, in Superbonus e senza sinistri pagati nell'anno corrente e nelle cinque annualità consecutive di assicurazione precedenti la stipulazione del contratto).
Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni speciali “BƒM − BonusƒMalus” e “BƒM FRANC − BonusƒMalus con Franchigia”, ai fini dell’evoluzione della classe di merito di Compagnia, non si tiene conto del primo sinistro pagato con responsabilità principale nel precedente periodo di osservazione. In presenza di soli sinistri pagati con responsabilità paritaria, non si tiene conto di quello che, per effetto del cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe l’applicazione del malus.
SBON - SUPERBONUS (concedibile esclusivamente ai contratti stipulati da persone fisiche o Società, in classe di merito di assegnazione CU 1 e senza sinistri pagati nell’anno corrente e nelle cinque annualità consecutive di assicurazione precedenti la stipulazione del contratto)
Per la determinazione della riduzione di premio vengono considerate le annualità complete e consecutive di permanenza del contratto in classe di merito 1 in assenza di sinistri pagati determinanti l’applicazione di malus. La presenza di almeno un sinistro comporta l’evoluzione del Superbonus S14 in Superbonus S6, del Superbonus S13 in Superbonus S4 e la perdita del Superbonus per tutti gli altri livelli di Superbonus.
GLIB – GUIDA LIBERA
La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall’età purché in possesso di idonea abilitazione alla guida.
GESP1 – GUIDA ESPERTA (concedibile solo ad autovetture con proprietari persone fisiche e conducenti di età non inferiore ai 25 anni)
L’assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione del Contraente che l’autovettura è guidata da proprietari persone
fisiche e da qualsiasi conducente, anche occasionale, se di età non inferiore ai 25 anni. In caso di cointestazione
dell’autovettura, tutti i comproprietari devono avere le caratteristiche sopraccitate.
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 4.000,00, ove il sinistro sia provocato da conducente che non abbia le caratteristiche sopraccitate. Non verrà applicata alcuna franchigia, nel caso in cui l'utilizzo dell'autovettura, al momento del sinistro, sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui alla guida dell'autovettura, al momento del sinistro, si trovi un addetto alla riparazione dell'autovettura o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità dell'autovettura a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Qualora l'assicurazione sia stipulata in forma “BƒM FRANC − BonusƒMalus con franchigia”, in caso di sinistro provocato da conducente diverso dal proprietario, la franchigia applicata per il sinistro sarà pari alla somma delle due franchigie.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
Qualora tale importo rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
RSTATRIM - RISCHIO STATICO RIMORCHI
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni
derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di
costruzione o da difetti di manutenzione.
Sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
CESCONTR - CESSIONE DI CONTRATTO
Il presente contratto viene d’ora innanzi intestato al Contraente indicato in polizza che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del Contraente originario.
Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto. Non sono ammesse variazioni di rischio.
Non sono altresì ammesse sospensioni di rischio.
Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare nuovo contratto. La Società pertanto a tale scadenza non metterà a disposizione l’attestazione dello stato di rischio.
LIBMATR - ASSICURAZIONE DI PIU’ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli e sospensioni di rischio. E’ ammessa la modifica del frazionamento unicamente in occasione della scadenza annuale.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni ed eventuale carta verde.
Alle inclusioni di veicoli nel corso dell’annualità assicurativa si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell’inclusione stessa.
Per le inclusioni medesime o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato ed eventuale carta verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1ƒ360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro trenta giorni dal termine dell’annualità stessa. Nel caso di premio frazionato essa viene calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l’annualità successiva.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il quindicesimo giorno dalla data di comunicazione della Società.
Fermo quanto previsto dall’Art. 16 “Attestazione dello stato di rischio”, la Società non mette a disposizione l’attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.
Per tali veicoli l’attestazione deve essere messa a disposizione al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità successiva.
Il passaggio da una formula tariffaria all’altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto a
condizione che esso sia richiesto con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.
VINC - VINCOLO
La Società preso atto che il veicolo assicurato è gravato da vincolo a favore dell’Ente risultante sul frontespizio, e sino alla data ivi riportata, assume nei confronti dell’Ente medesimo i seguenti impegni:
1. Vincolo per i veicoli locati in leasing con pagamento anticipato in soluzione unica dell’intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario−locatore:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il suo consenso;
b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’Art. 1891, 2˚ comma c.c., corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa inoltre che il premio è stato versato in un’unica soluzione sino alla scadenza del contratto di locazione.
2. Vincolo per veicoli locati in leasing con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing.
Premesso che il veicolo assicurato di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario−locatore:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il suo consenso;
b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso altresì, che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’Art. 1891, 2˚ comma c.c., corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
3. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento anticipato in soluzione unica dell’intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale.
la Società si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
4. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quella del contratto di vendita rateale.
La polizza è vincolata a favore della Società indicata nel frontespizio e pertanto la Società si obbliga, per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto;
d) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
SEZIONE II - CORPI VEICOLI TERRESTRI
NORME RELATIVE ALLE GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Art. 21 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
Il Contraente deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si
riferisce la presente. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
Art. 22 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO
Le variazioni relative alla persona del Contraente eƒo dell’Assicurato devono essere comunicate alla Società entro il termine di
quindici giorni dal loro verificarsi. La Società nei trenta giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di
15 giorni.
Art. 23 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza o alla Società, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del
sinistro, l’entità almeno approssimativa del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.
In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici o Eventi Naturali, la comunicazione del sinistro dovrà essere
preceduta da una denuncia, fatta a sue spese, all’Autorità competente subito dopo il fatto. Il ContraenteƒAssicurato deve
produrre fattura di acquisto delle parti sostituite e, a richiesta, copia del documento di trasporto delle medesime.
Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti eƒo danneggiate al veicolo.
In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, il ContraenteƒAssicurato deve fornire il relativo verbale rilasciato dalle Autorità.
Qualora il danno sia causato da Eventi Naturali la Società ha facoltà di richiedere che la comunicazione del sinistro trovi
riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione sottoscritta
dall’Autorità competente del luogo.
Nell’ipotesi di Xxxxxx Patente, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti i provvedimenti adottati
dall’Autorità competente ed i motivi di esso, nonché domanda di ricorso. Nel caso di Infortunio, la denuncia deve essere
corredata da certificato medico.
Art. 24 - RIPARAZIONI – SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di
sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto
residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art. 25 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
In caso di perdita totale dell'autovettura, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale dell'autovettura (nel valore del veicolo assicurato dichiarato in polizza si intende compreso il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice) desunto dalla pubblicazione “Quattroruote” del mese di avvenimento del sinistro, con l’intesa che per le autovetture non riportate nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.
In caso di perdita totale di altri veicoli, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo (nel valore del veicolo assicurato dichiarato in polizza si intende compreso il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice) desunto dalla pubblicazione “Quattroruote” del mese di avvenimento del sinistro, con l’intesa che per i veicoli non riportati nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.
Il valore degli audiofonovisivi non di serie, stabilmente fissati sul veicolo, è soggetto al medesimo deprezzamento previsto per il valore commerciale del veicolo stesso.
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate eƒo sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
Relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali e limitatamente alle autovetture di prima
immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima
immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti. In caso di danno parziale che avvenga dopo il sesto mese e fino al dodicesimo dalla data di prima immatricolazione, non sarà applicato il degrado d'uso, ad eccezione di batterie, pneumatici e parti meccaniche.
Non sono indennizzabili le spese di ricovero, traino, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi, nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Ove il veicolo fosse di proprietà di Società di leasing, in caso di perdita totale dello stesso, l’ammontare del danno verrà determinato al netto dell’IVA.
Art. 26 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora il valore del veicolo al momento del sinistro risulti superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.
Art. 27 - APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI
Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi non di serie. (il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice, si intende compreso nel valore del veicolo assicurato, dichiarato in polizza).
Qualora tali apparecchiature, purché stabilmente fissate, fossero ricomprese con esplicito richiamo in polizza, in caso di sinistro, il risarcimento non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del veicolo.
La liquidazione del danno verrà effettuata sotto deduzione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il veicolo considerato.
Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiatura, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 206,00.
Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini
della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà
essere superiore ad Euro 52,00 per ogni singola apparecchiatura.
Art. 28 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso.
In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a
condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o
eventuali ulteriori copie delle chiavi.
In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo.
In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso.
Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in
quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto
all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.
Art. 29 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI
La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda a mezzo lettera raccomandata a.r., via fax eƒo posta elettronica certificata all’indirizzo
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non
procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una
sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:
1. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché
di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del
danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 30 - RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Limitatamente alle garanzie Incendio, Furto, Kasko, Collisione, Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, in caso di sinistro, il
valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo
pari all’indennizzo riconosciuto.
Su richiesta del Contraente e previo consenso della Società, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento alla Società stessa del relativo rateo di premio spettante.
Art. 31 - RECUPERI
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso; il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà detratto dall’indennizzo stesso.
In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno secondo i criteri previsti dall’Art. 25 e si effettuerà il conguaglio con l’indennizzo precedentemente pagato.
Art. 32 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta,
mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al
pagamento.
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la
facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di
tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Società.
Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti − con dispensa da ogni formalità di legge − e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 33 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente da inoltrare all’Agenzia entro la data della scadenza annuale del contratto assicurativo, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato.
Per le autovetture uso proprio la Società, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone in quietanza l’adeguamento automatico del valore assicurato, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nell’adeguamento automatico del valore assicurato e del premio in corso, sulla base della valutazione effettuata dalla pubblicazione “Quattroruote” del secondo mese precedente a quello del rinnovo annuale. Conseguentemente viene adeguato il valore degli eventuali accessori non di serie e degli audiofonovisivi stabilmente fissati, utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l’autovettura assicurata.
L’adeguamento automatico del valore assicurato non viene effettuato nei seguenti casi:
• quando il valore dell’autovettura inizialmente assicurato risulti inferiore a quello riportato dalla pubblicazione di riferimento;
• quando l’autovettura non è presente o non è valutata nella pubblicazione di riferimento;
• in caso di cessazione della pubblicazione di riferimento o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalla stessa;
• in caso di mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell’autovettura assicurata necessari per l’operatività della presente clausola;
• in caso di operatività, nei limiti previsti dal precedente Art. 25, della valutazione “a nuovo” dell’autovettura assicurata;
• quando siano trascorsi più di otto anni dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura assicurata;
• quando l’autovettura è assicurata con contratto che preveda clausole di vincolo a favore di xxxxx.
L’operatività o meno dell’adeguamento automatico del valore assicurato è specificamente indicato in polizza e quietanza.
Art. 34 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO CVT
La Società ha facoltà in occasione di ciascuna scadenza annuale o di variazione di rischio, di applicare la Tariffa e le Condizioni Corpi Veicoli Terrestri vigenti a quel momento. Qualora il Contraente non accetti le nuove Condizioni, può sottoscrivere nuova polizza per le garanzie che non hanno subito variazioni.
Art. 35 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale. Il contratto si risolve alla scadenza annuale indicata in polizza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta da parte del Contraente. La Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza annuale.
Art. 36 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli
Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato
di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
CAPITOLO I COMPLEMENTARE AUTO
Art. 37 - RICORSO TERZI
La copertura assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 200.000,00.
Sono comunque esclusi i danni contemplati dall’assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano
considerati tali dall'Art. 129, 2˚ comma della Legge, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose
in uso, custodia o possesso dell’Assicurato/Contraente.
Art. 38 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società copre la Responsabilità Civile dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo in garanzia sino ad un massimo di Euro 775.000,00, esclusi i danni al veicolo assicurato ed al conducente dello stesso.
Art. 39 - PERDITA DELLE CHIAVI
La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 200,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza eƒo di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere eƒo lo sbloccaggio del sistema antifurto.
Art. 40 - TASSA AUTOMOBILISTICA
La Società, in caso di Incendio, Furto totale eƒo Rapina del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di polizza, non seguiti da ritrovamento, si impegna a corrispondere un indennizzo pari al rateo della tassa automobilistica − nonché delle eventuali sovrattasse − relativa al periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia alle Autorità e la data di scadenza del periodo per il quale è stata pagata la tassa. L’indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l’avvenuto pagamento della tassa o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle Autorità.
Art. 41 - SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
Nel caso in cui si compia con il veicolo indicato in polizza il trasporto di persone ferite in incidente stradale e ne derivino danni alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo garantito, essi saranno indennizzabili sino alla concorrenza di Euro 160,00.
Per ottenere l’indennizzo l’Assicurato dovrà − entro e non oltre 5 giorni dal fatto − fornire gli elementi atti ad individuare il
ferito accolto a bordo e documentare il trasporto producendo la dichiarazione resa dall’Amministrazione ospedaliera o
dall’Autorità di Polizia. L’Assicurato dovrà inoltre produrre la documentazione comprovante i danni eƒo i relativi interventi di ripristino.
La presente garanzia non è operante se il veicolo assicurato è un’autoambulanza, taxi o simile.
Art. 42 - COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO
La società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo che non possa essere in alcun modo identificato. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ex
Art. 2054 c.c. con il limite di Euro 500,00 per sinistro e anno assicurativo, nella forma a primo rischio assoluto. La Società
liquida l’indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre
garanzie prestate.
Art. 43 - RIPRISTINO AIRBAG E CINTURE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
La Società rimborsa le spese sostenute e comprovate da idonea documentazione fiscale relative al ripristino degli airbag e delle cinture di sicurezza, a seguito delle loro attivazioni per incidente da circolazione, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
L’Assicurato dovrà inoltre produrre la documentazione comprovante i danni eƒo i relativi interventi di ripristino.
Art. 44 - PROTEZIONE DEL PREMIO
Art. 44.a) - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a rimborsare il premio di polizza, comprensivo delle imposte e del contributo al S.S.N., anche se sia stato corrisposto dal soggetto “ContraenteƒAssicurato” non in un’unica soluzione, con un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per ogni periodo assicurativo, nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:
− Invalidità Totale Permanente (ITP) da Infortunio o Malattia
− Inabilità Totale Temporanea (ITT) da Infortunio o Malattia
− Disoccupazione a seguito di Perdita di Xxxxxxx involontaria (DIS)
− Ricovero Ospedaliero (RO) da Infortunio o Malattia
Si precisa che l’importo liquidato è quello del periodo assicurativo in corso alla data dell’accadimento del sinistro.
Si precisa inoltre che, in caso di durata del contratto superiore a 12 (dodici) mesi, il premio verrà rimborsato in relazione all’effettivo periodo assicurato.
A titolo puramente esemplificativo, in caso di contratto con durata di copertura maggiore di 12 (dodici) mesi (ad esempio con decorrenza il 01ƒ10ƒ2015 e con scadenza il 31ƒ12ƒ2016):
• qualora il sinistro si verificasse nel periodo 01ƒ10ƒ2015 − 31ƒ12ƒ2015, verrà rimborsato il premio relativo ai primi tre mesi (Rateo);
• qualora il sinistro si verificasse nel periodo 01ƒ01ƒ2016 − 31ƒ12ƒ2016, verrà rimborsato il premio relativo al periodo assicurativo di dodici mesi.
Per ogni periodo assicurativo, l’assicurazione è prestata per un unico sinistro verificatosi dopo la data di decorrenza del contratto e nel periodo di validità della polizza.
Art. 44.b) - SOGGETTO ASSICURATO
La presente garanzia vale a favore del soggetto “ContraenteƒAssicurato” che coincide con la persona fisica ƒ soggetto Contraente della polizza R.C. Auto della Società (non sono quindi assicurabili le persone giuridiche). In caso di cointestazione del contratto, a seguito di sinistro rientrante in garanzia, la persona effettivamente designata a beneficiare dell’indennizzo sarà quella che risulterà indicata per prima nel campo “Contraente” del frontespizio di polizza.
Il soggetto assicurato deve risiedere nel territorio della Repubblica Italiana ed al momento dell’adesione alla copertura assicurativa si deve trovare in buono stato di salute, ovvero non sia affetto da:
• malattie cardiache, diabete, epatite B e C, cirrosi epatiche, cancro, HIVƒAIDS;
• malattie o lesioni che necessitano trattamento medico regolare e continuato.
È necessario inoltre che, nei 12 mesi precedenti alla data di decorrenza del contratto, non sia stato assente dall’attività professionale o lavorativa per periodo superiore a 60 giorni continuativi a causa di Infortunio o Malattia.
Art. 44.c) - OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
Le coperture assicurative suddette operano in funzione dello status lavorativo dell’Assicurato alla data del sinistro, come da tabella seguente:
Garanzia | Assicurato avente diritto all'indennizzo |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) | Tutti |
Inabilità totale temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) | Lavoratori Autonomi − Lavoratori Dipendenti Pubblici |
Disoccupazione a seguito di perdita di impiego (DIS) | Lavoratori Dipendenti Privati |
Ricovero Ospedaliero (RO) | Non Lavoratori |
Si precisa che:
• La garanzia Invalidità Totale Permanente (ITP) da Malattia è soggetta ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dal giorno della stipula del contratto. Nei primi 60 giorni di validità del contratto, sarà pertanto attiva la garanzia ITP da Infortunio, mentre la garanzia ITP da Malattia sarà attiva dal 61˚ giorno.
• Si considera invalidità Permanente Totale (ITP) quella accertata di grado pari o superiore al 70% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente – INDUSTRIA.
• La garanzia Inabilità Totale Temporanea (ITT) è soggetta:
1. se da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Nei primi 60 giorni di validità dell’assicurazione, sarà pertanto attiva la garanzia ITT da Infortunio, mentre la garanzia ITT da Malattia sarà attiva dal 61˚ giorno;
2. se da Malattia o Infortunio, ad un periodo di franchigia relativa di 60 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di ITT come risultante dalla certificazione medica. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di inabilità deve protrarsi per almeno 60 giorni continuativi.
• La garanzia Disoccupazione a seguito di Perdita d’Impiego involontaria (DIS) è soggetta:
1. ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. La garanzia DIS sarà pertanto attiva dal 61˚ giorno;
2. ad un periodo di franchigia relativa di 60 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di disoccupazione. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di Disoccupazione deve protrarsi per almeno 60 giorni continuativi.
• La garanzia Ricovero Ospedaliero (RO) è soggetta:
1. se da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Nei primi 60 giorni di validità dell’assicurazione, sarà pertanto attiva la garanzia RO da Infortunio, mentre la garanzia RO da Malattia sarà attiva dal 61˚ giorno;
2. se da Malattia o Infortunio, ad un periodo di franchigia relativa di 7 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di ricovero ospedaliero come risultante dalla certificazione medica. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di Ricovero Ospedaliero deve protrarsi per almeno 7 giorni continuativi.
Per gli eventuali periodi assicurativi successivi, sempre di durata annuale, qualora il Contraente si sia avvalso della proroga del contratto oppure abbia stipulato un nuovo contratto per la medesima vettura con la stessa decorrenza della polizza scaduta, la copertura assicurativa per i suddetti eventi sarà operante dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza, senza applicazione della carenza.
Art. 44.d) - DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Fatti salvi i periodi di carenza, la copertura assicurativa decorre dal giorno in cui decorre la copertura della garanzia R.C. Auto ƒ C.V.T, per un periodo pari alla durata annuale della polizza o pari alla durata del Rateo.
Art. 44.e) - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro, regolarmente firmata dal Contraente o dal conducente, deve essere inviata ad Amissima Assicurazioni S.p.A., Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx − e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro.
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (Art. 1913 c.c.).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La richiesta può essere formulata a mezzo di raccomandata a.r., fax o all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
La richiesta nei termini sopraelencati consente di far decorrere da subito i termini per l’eventuale azione giudiziaria.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione
o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo
danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 c.c.).
La denuncia di sinistro deve essere accompagnata dalla copia della carta d’identità del Contrente (fronteƒretro) e dalla seguente documentazione:
Sinistro per Invalidità Totale Permanente − Notifica d’Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti
•
(INAIL, INPS, ASL ecc.) oppure la relazione del medico legale attestante l’Invalidità Totale Permanente e il relativo grado, nonché i dettagli che l’hanno generata.
Sinistro per Inabilità Totale Temporanea − Documento che certifichi, al momento del sinistro, la condizione di
•
lavoratore autonomo (dichiarazione IRPEF, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, certificato di partita IVA, ecc.) o di lavoratore dipendente pubblico (lettera di assunzione e ultima busta paga).
Certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea, oppure, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica.
Fotocopia del certificato INPS d’Inabilità Temporanea (copia di pertinenza dell’INPS) rilasciato dal proprio medico o del certificato INAIL se trattasi d’infortunio accaduto sul posto di lavoro.
In caso d’infortunio, si deve allegare anche la documentazione medica attestante le dinamiche (rapporto del 118 e del pronto soccorso) o il rapporto delle Autorità (Polizia, Carabinieri) se intervenute.
Eventuali e successivi certificati medici emessi alla scadenza dei precedenti.
Sinistro per Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx − Certificato medico di ricovero ospedaliero e copia della cartella clinica;
•
autocertificazione sullo “stato di non lavoratore” al momento del sinistro. La Società si riserva comunque la facoltà di richiedere altri documenti attestanti lo status di “non lavoratore” che possano essere ragionevolmente prodotti del Contraente ai fini della completa istruzione del sinistro.
Sinistro per Disoccupazione − copia del contratto di lavoro cessato e alla cui cessazione faccia seguito lo stato di
•
disoccupazione; copia della lettera di licenziamento; copia di un documento che attesti l’iscrizione all’elenco anagrafico comprovante lo stato di disoccupato o alle liste di mobilità regionali.
In ogni caso la Società si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici. Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli sopra elencati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
− sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il costo delle quali sarà a totale carico della Società medesima.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
La Società si impegna a liquidare il sinistro, verificata l’effettiva esistenza di tale obbligo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione.
Art. 44.f) - ESCLUSIONI
Esclusioni applicabili in caso d’Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea e Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia
infortuni accaduti prima della data di decorrenza del contratto e le loro conseguenze dirette e indirette, nonché le
L’assicurazione non opera e nessun indennizzo è dovuto ove il sinistro sia conseguenza di:
-
conseguenze dirette e indirette di malattie, malformazioni e stati patologici già esistenti alla data di decorrenza del contratto;
- patologie che colpiscano apparati già in passato sede di analoga patologia (a solo titolo di esempio: recidive di infarto, neoplasia, ictus);
- malattie tropicali o epidemiche;
- etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, uso non terapeutico di psicofarmaci;
- stati patologici o malattie direttamente o indirettamente collegata a: H.I.V. o sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
incidenti di volo avvenuti a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo,
-
oppure di deltaplano o ultraleggero eƒo di velivoli in genere (sia come pilota sia come passeggero) e in ogni caso se membro dell’equipaggio dell’aeromobile;
- interventi chirurgici o trattamenti medici non a scopo terapeutico, fanno eccezione gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a infortunio coperto dalla garanzia;
pratica, da parte del Contraente, di attività sportive professionali e dei seguenti sport: paracadutismo, pugilato, atletica
-
pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, equitazione, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, immersioni oltre i 30 metri, arrampicata libera, alpinismo di grado superiore al 3˚ comunque effettuato, sci alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, rafting, bungee jumping;
- guida di qualsiasi natante o veicolo a motore, se il Contraente è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- malattie mentali quali le sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco−depressive o stati paranoici, inclusi gli stati di stress;
- atti di autolesionismo del Contraente;
- guerra anche non dichiarata, insurrezioni, atti di terrorismo, sommosse, tumulti popolari e atti dolosi del Contraente;
- gravidanza senza complicazioni, aborto spontaneo o procurato;
- lombalgia e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici.
Esclusioni applicabili solo in caso di Disoccupazione:
il Contraente non abbia prestato la propria attività lavorativa, come lavoratore dipendente privato, in modo continuativo
L‘assicurazione non opera, e nessun indennizzo è dovuto, qualora:
-
per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si sia verificato il sinistro (eventuali astensioni dal lavoro inferiori a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità);
- al momento dell’adesione alla copertura, il Contraente fosse a conoscenza della prossima perdita d’impiego, o comunque gli fossero note le circostanze che oggettivamente anticipavano il verificarsi dell’evento;
- alla perdita di impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o prepensionamento;
- il licenziamento sia dovuto a giusta causa, a giustificato motivo soggettivo, a motivi disciplinari o professionali;
- la perdita d’impiego sia dovuta a dimissioni o altre cause dipendenti dalla volontà del Contraente;
- la perdita d’impiego sia relativa a contratti di lavoro domestico, intermittente, a chiamata, accessorio o occasionale, stagionale;
- la perdita di impiego sia dovuta a risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale con trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- il licenziamento avvenga tra congiunti, anche ascendenti o discendenti;
- il Contraente sia in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o edilizia;
- il Contraente non sia iscritto nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, tranne nel caso di regolare iscrizione nelle liste di mobilità;
- la perdita di impiego sia dovuta alla naturale scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato.
CAPITOLO II INCENDIO
Art. 45 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza., i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
inoltre:
- la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 160,00 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero del veicolo incendiato dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso;
- La Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di incendio conseguente ad atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. In caso di sinistro la Società
corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto con applicazione della franchigia o scoperto con
relativo minimo, secondo quanto previsto in polizza. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica
comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 154,00;
- la Società indennizza, fino alla concorrenza di Euro 200,00 per anno assicurativo, l’Assicurato per danni da fenomeno elettrico. Non sono indennizzabili le spese per le lampade, per altre fonti di luce e per la batteria;
- la Società rimborsa, sino alla concorrenza di Euro 16.000,00 per sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura (box, garage) in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. Tale locale adibito a rimessa dovrà risultare di proprietà dell’Assicurato o da lui tenuto in regolare locazione. In caso di sinistro la Società rimborsa l’importo liquidato a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia di Euro 520,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 46 - ESCLUSIONI INCENDIO
L’assicurazione Incendio non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione ed occupazioni militari;
b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane eƒo smottamenti del terreno;
c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto − controllato o meno − di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro
d)
dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche
e)
preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l’uso del veicolo in autodromi, piste eƒo circuiti;
f) alle cose eƒo animali trasportati, alle cose indossate dall’Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
g) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
h) causati da semplici bruciature purché non seguite da sviluppo di fiamma, fatto salvo quanto previsto in caso di fenomeno elettrico.
CAPITOLO III FURTO
Art. 47 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo delle ordinarie dotazioni di serie e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso. Altresì la Società indennizza i danni materiali e diretti al veicolo descritto in polizza derivanti da atti vandalici, terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, purché i danni stessi si siano verificati a seguito di furto totale con successivo ritrovamento. In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione della franchigia o scoperto con relativi minimi, come previsto dall'Art. 49.
Solamente con riferimento ai danni derivanti da atti vandalici, terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, sempre che i danni stessi si siano verificati a seguito di furto totale con successivo ritrovamento, qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 154,00.
Art. 47 a) - ANTIFURTO SATELLITARE
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che l’autovettura assicurata è protetta da antifurto satellitare, installato dalla casa costruttrice o da uno dei centri specializzati ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell’impianto e che tale antifurto è regolarmente attivato.
Qualora in caso di sinistro risulti che l’antifurto satellitare non sia stato installato, non sia stato funzionante al momento del sinistro o l’Assicurato non fornisca documentazione, richiesta dalla Società, attestante l’avvenuta installazione dell’antifurto satellitare e l’attivazione dello stesso al momento del sinistro, verrà applicato uno scoperto del 30% sull’indennizzo.
Il Contraente fruisce per la garanzia Furto di una tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta della Società, a fornire la
sopraccitata documentazione; la mancanza, incompletezza o irregolarità di quest’ultima costituisce dichiarazione inesatta eƒo
reticente, relativa a circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, ai sensi dell’Art. 3 delle Norme comuni a tutte le Sezioni.
Art. 48 - VEICOLO IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI FURTO
Limitatamente alle autovetture, sono altresì compresi i danni al veicolo derivanti da circolazione conseguenti al Furto o alla Rapina. I danni alle parti meccaniche sono compresi solamente in quanto conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Art. 49 - SCOPERTO E FRANCHIGIA A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro Furto o Rapina, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza.
Art. 50 - RIDUZIONE AL 50% DELLO SCOPERTO ORIGINARIAMENTE PATTUITO SE AUTOVETTURA È CUSTODITA IN BOX
In caso di Furto totale o Rapina, l’eventuale scoperto indicato in polizza sarà ridotto del 50% se al momento del sinistro il veicolo è custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso e purché venga dimostrato, oltre all’effrazione, che al momento del furto o della rapina il veicolo si trovasse nei predetti ambienti chiusi.
Art. 51 - SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO A SEGUITO DI FURTO TOTALE CON RITROVAMENTO
In caso di Furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 160,00 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso.
Art. 52 - SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPINA
In caso di Furto totale o Rapina del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 100,00 per sinistro le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.
Art. 53 - DANNI AL VEICOLO PER ASPORTARE COSE NON ASSICURATE
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso liquidando, previa deduzione degli eventuali scoperti e franchigie previsti dalla garanzia base Furto, un indennizzo sino alla concorrenza di Euro 110,00.
La valutazione dell’indennizzo verrà effettuata secondo il disposto degli articoli di cui alle norme relative alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri.
Art. 54 - DUPLICATO PATENTE DELL’ASSICURATO
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per conseguire il duplicato della patente, nel caso della Sua perdita, furto, smarrimento, rapina, comprovati da regolare denuncia presentata alle Autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per anno assicurativo.
Art. 55 - SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE O DELLA TARGA
La Società rimborsa le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento eƒo furto presentata alle competenti Autorità. La garanzia è prestata sino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 56 - RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO NUOVO A SEGUITO DI FURTO TOTALE
La Società rimborsa le spese sostenute, idoneamente comprovate, per l’immatricolazione eƒo il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione o perdita totale del veicolo a seguito di furto o rapina, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 57 - SOSTITUZIONE SERRATURA DELL’ABITAZIONE
La Società rimborsa le spese sostenute, previa presentazione di regolare fattura e denuncia di furto, sino ad un massimo di Euro 80,00 per evento e per anno assicurativo, per sostituire laƒle serraturaƒe della porta principale dell’abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto contenesse le chiavi dell’immobile.
Art. 58 - ESCLUSIONI FURTO
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione, ad eccezione dei casi di furto totale con ritrovamento;
determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro
b)
verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche
dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
c)
preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l’uso del veicolo in autodromi, piste eƒo circuiti;
d) alle cose eƒo animali trasportati, alle cose indossate dall’Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi in conseguenza di furto;
e) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione.
CAPITOLO IV CRISTALLI
Art. 59 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura i cristalli che delimitano l’abitacolo del veicolo contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. Il limite massimo di indennizzo è quello espressamente indicato in polizza per evento ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli sinistrati. Qualora la riparazione avvenga al di fuori dei Centri Convenzionati con la Società (elenco disponibile sul sito internet della Società) viene applicata una franchigia di Euro 100,00.
Art. 59 a) - ESCLUSIONI
di natura esclusivamente estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
L’assicurazione non comprende i danni:
a)
b) rigature, segnature o screpolature che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
c) causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
d) a fari, gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;
e) causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto;
f) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.
CAPITOLO V EVENTI NATURALI
Art. 60 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti all'autovettura descritta in polizza, anche quando la stessa non si trovi in circolazione, derivanti da:
• trombe d’aria;
• uragani;
• cicloni;
• tifoni;
• tempeste;
• alluvioni;
• inondazioni;
• mareggiate;
• grandine;
• valanghe;
• slavine;
• frane eƒo smottamenti del terreno.
L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, definito ai sensi dell’Art. 25.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione dello scoperto e del minimo di scoperto, indicati in polizza e stabiliti per evento.
Art. 60 a) - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
b) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto − controllato o meno − di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro
c)
dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche
d)
preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l’uso del veicolo in autodromi, piste eƒo circuiti;
e) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
f) derivanti da allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
g) dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
h) causati da urto con oggetti trasportati dal vento ma non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste e uragani;
i) derivanti da caduta di neve da tetti non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste e uragani.
CAPITOLO VI
EVENTI SOCIOPOLITICI
Art. 61 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti all'autovettura descritta in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione dello scoperto e del minimo di scoperto indicati in polizza.
Art. 61 a) - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti da dolo dell’Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
b) conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica eƒo privata;
c) derivanti da partecipazione, da parte del conducente, a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali;
d) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione ed occupazioni militari;
e) agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
f) derivanti da rischio atomico (trasformazione dell’atomo eƒo radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche).
In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.
CAPITOLO VII KASKO
Art. 62 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, fino alla concorrenza del valore commerciale indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, incluse le ordinarie dotazioni di serie e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso a seguito di urto, collisione, ribaltamento eƒo uscita di strada.
CAPITOLO VIII COLLISIONE
Art. 63 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, fino alla concorrenza del valore commerciale indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, incluse le ordinarie dotazioni di serie e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso a seguito di collisione con altro veicolo identificato e verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche e private.
La garanzia è legata alla classe BƒM Rca di appartenenza e all'attestato di rischio Rca.
CAPITOLO IX KASKO 70
Art. 64 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, fino alla concorrenza del valore commerciale del veicolo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, incluse le ordinarie dotazioni di serie e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso a seguito di urto, collisione, ribaltamento eƒo uscita di strada tali da determinare danni complessivi di importo superiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
NORME COMUNI AI CAPITOLI KASKO, COLLISIONE E KASKO 70
Art. 65 - PRECISAZIONI
- L'assicurazione copre anche i danni derivanti da colpa grave;
- salvo patto contrario, l’assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo;
- in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza.
Art. 66 - ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane eƒo smottamenti del terreno;
c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto − controllato o meno − di energia nucleare e radioattività;
d) da inquinamento e contaminazione;
e) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche
f)
preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l’uso del veicolo in autodromi, piste eƒo circuiti;
g) alle cose eƒo animali trasportati, alle cose indossate dall’Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
h) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
i) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
j) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
k) alle ruote − cerchioni, coperture e camere d'aria − se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
l) conseguenti a furto − consumato o tentato − e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti rispettivamente dai precedenti Artt. 62, 63 e 64.
m) Inoltre, l'assicurazione non è operante se
• il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Xxxxx o che non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida;
• il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D. Lgs.
n)
30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti eƒo psicotrope
Art. 67 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 c.c., nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest’ultimo coabitanti.
CAPITOLO X RITIRO PATENTE
Art. 68 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura il rischio dei danni economici conseguenti al ritiro eƒo sospensione della patente in seguito ad una o più infrazioni, commesse nel periodo di validità della garanzia, alle seguenti norme previste dal Codice della Strada in vigore dall’1ƒ1ƒ1993:
Art. 142ƒ9 − limite di velocità;
Art. 143ƒ12 − posizione dei veicoli sulla carreggiata; Art. 145ƒ11 − precedenza;
Art. 147ƒ6 − comportamento ai passaggi a livello; Art. 148ƒ16 − sorpasso;
Art. 149ƒ5 − distanza di sicurezza tra veicoli;
Art. 150ƒ5 − incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
Art. 176ƒ22 − comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali; Art. 179 − rottura del cronotachigrafo (esclusa manomissione).
Quando la sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste sia anteriore alla data di decorrenza della copertura assicurativa, la diaria convenuta sarà ridotta al 50% dell’importo giornaliero stabilito.
La Società corrisponde al Contraente la diaria pattuita per tutto il periodo di sospensione della patente e fino al massimo previsto in polizza e considera il ritiro dei documenti, seguito o meno dalla sospensione eƒo revoca dello stesso, come periodo valido ai fini della corresponsione della diaria convenuta in polizza.
Art. 69 - SOGGETTO ASSICURATO
La presente garanzia vale a favore del Contraente persona giuridica contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro eƒo sospensione della patente subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola eƒo agenti di commercio in regola con la vigente normativa. Qualora il Contraente sia costituito in società di capitali, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all’interno della stessa.
Art. 70 - ESCLUSIONI
La garanzia non comprende i danni:
a) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
b) verificatisi in occasione dell’uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del Contraente eƒo Assicurato eƒo conducente;
c) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sulla patente;
d) avvenuti quando l’infrazione o l’incidente è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida;
e) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione. L’assicurazione non è operante:
f) se la patente venga definitivamente revocata;
g) se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall’Assicurato;
h) se al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge;
i) nel caso di violazione degli Artt. 222 e 223 del Codice della Strada in vigore dall’1ƒ1ƒ1993, se l’Assicurato non eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
CAPITOLO XI PATENTE PROTETTA
Art. 71 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione garantisce il Contraente persona fisica o giuridica contro il pregiudizio economico derivante dai provvedimenti di decurtazione dei punti o di ritiro della patente di guida in seguito ad una o più infrazioni del Codice della Strada, commesse nel periodo di validità della garanzia, alle seguenti condizioni:
a) la Società rimborserà, entro il limite di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti patente decurtati all’Assicurato quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;
b) la Società garantirà, entro il limite di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento della patente di guida qualora l’Assicurato, in costanza di polizza, commetta infrazioni del Codice della Strada che azzerino il punteggio, previa presentazione della documentazione idonea e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’esame.
Art. 72 - SOGGETTO ASSICURATO
La presente assicurazione è operante nei confronti del Contraente persona fisica o del Dipendente designato in polizza, se Contraente persona giuridica.
Art. 73 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante:
• se l’abilitazione alla guida venga ritirata in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall’Assicurato, Conducente o Contraente;
• se nei confronti dell’Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di ritiro dell’abilitazione alla guida, senza che tale circostanza sia stata resa nota alla Società;
se l’Assicurato non frequenta il corso di aggiornamento per il recupero dei punti, decurtati in seguito a violazione del
• se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Legge;
•
Codice della Strada avvenuta nel periodo di validità della polizza, entro il termine di 1 anno dalla data di contestazione della violazione.
La garanzia non comprende i danni:
• verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del Contraente eƒo Assicurato eƒo conducente;
• avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida;
• avvenuti in conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida;
• avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.
Art. 74 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di decurtazione di punti e conseguente iscrizione ad un corso di aggiornamento, l’Assicurato deve presentare all’Agenzia presso la quale è appoggiata la polizza il verbale di contestazione comminato dalle Autorità e la ricevuta del pagamento del corso rilasciata dall’Autoscuola, dall’Ente o dal soggetto a ciò autorizzato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
CAPITOLO XII
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 75 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La presente forma di assicurazione si intende operante per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso.
L’assicurazione è valida inoltre dal momento in cui il legittimo conducente sale a bordo del veicolo, fino a quando ne è disceso. È operante infine, limitatamente alle autovetture, anche per gli infortuni che egli subisca mentre attende, in caso di fermata, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la Morte o un’Invalidità Permanente, stabilita
con i criteri di cui al successivo Art. 79, di grado superiore al 3%. Perciò in caso di invalidità permanente di grado pari o
inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%.
Art. 76 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
Art. 77 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio,
l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque
verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. 78 - MORTE
Se l’infortunio ha per conseguenza la Morte, e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, (anche successivamente alla scadenza della polizza) la Società liquida, in parti uguali agli eredi, la somma assicurata in caso di morte.
Art. 79 - INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica (anche successivamente alla scadenza della polizza) entro due anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per Invalidità Permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro, 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle
percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione
dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
In caso di invalidità permanente superiore al 70%, la Società si obbliga a corrispondere il 100% del capitale assicurato.
Art. 80 - INDENNITÀ DA RICOVERO
In caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Società corrisponde, per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera, indicata in polizza, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le cure rese necessarie dall’infortunio medesimo. Il giorno della dimissione dell’Assicurato dall’ospedale o dalla casa di cura non si computa ai fini della garanzia in questione.
Art. 81 - RIMBORSO SPESE MEDICHE
La Società rimborsa per ogni infortunio, per la durata della cura medica e comunque per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza, le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché, sempre nel limite della somma indicata in polizza, le spese per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica.
La Società provvede al pagamento dell’indennizzo all’Assicurato o ai suoi eredi, dietro presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Art. 82 - CUMULO DI INDENNITÀ
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza
di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il
caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso in caso contrario.
Il diritto di indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.
Art. 83 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 84 - ESCLUSIONI
La garanzia non comprende gli infortuni:
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’Assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio;
• avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da
• verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto − controllato o meno − di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
•
partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• sofferti da persone portatori di apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti;
• verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
• verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente;
• avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida;
• avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
• avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;
• avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore.
Sono altresì escluse dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari.
CAPITOLO XIII TUTELA LEGALE
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n˚ 209 del 7 Settembre 2005 − Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art. 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via Xxxxxx Xxxxx 9ƒB − Tel. 045ƒ0000000 − Fax 045ƒ0000000 − e−mail xxxxxxxx@xxx.xx in seguito denominata DAS. A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 85 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
− di assistenza in sede stragiudiziale;
− per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
− per l’intervento di un peritoƒconsulente tecnico d’ufficio eƒo di un consulente tecnico di parte;
− di giustizia;
− liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
− conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
− di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
− di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
− per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
− degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
− per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
− per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
− le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
− le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000 euro;
− l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di 10.000 euro.
L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la
restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla
Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei
professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo
unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 86 - GARANZIE PREVISTE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotte con la L. 41/2016 (Artt. 589 bis / 590 bis del Codice Penale). La garanzia è immediatamente operante anche in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 ƒ 186 bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gƒl. Qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gƒl o in caso di imputazione per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Art. 189 Codice della Strada (fuga eƒo omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e
condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi,
la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per
qualsiasi altra causa;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in
giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono
sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque,
notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile auto e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.;
e) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
f) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
g) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
h) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria eƒo non pecuniaria. Tale garanzia vale:
1. quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad Euro 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione eƒo del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti.
Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza. L’Assicurato potrà accedere al servizio contattando il Numero Verde 800-27.23.23 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile eƒo penale.
Art. 87 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
• nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative: in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 88 - PERSONE ASSICURATE
La garanzia è operante a favore del proprietario, del conducente e dei trasportati del veicolo indicato in polizza.
Art. 89 - ESCLUSIONI
La garanzia non vale:
- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto all’Art. 86 “Garanzie previste” lett. e), g) e h);
se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure
- per vertenze di natura contrattuale;
-
se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope,
guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
-
ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada, o se è imputato di fuga od omissione di soccorso (Art. 189 Codice della Strada), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall’imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga od omissione di soccorso, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
- se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive.
Art. 90 - INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.
La garanzia riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza. Inoltre:
− La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale);
− Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
− Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento− fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
− In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Art. 91 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800-27.23.23; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx.
• per posta ordinaria a: D.A.S. S.p.A. − Via E. Fermi 9ƒB − 00000 Xxxxxx; I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale − residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia − al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato
sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del domiciliatario,
con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per
anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 92 - GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell’Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni
Private – D. Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa
incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 91, “Denuncia del sinistro e scelta del legale”.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza − con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare − i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 93 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti
da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno
accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e
rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il
risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 94 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
CAPITOLO XIV ASSISTENZA
Art. 95 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza di seguito indicate, gestite in termini operativi dalla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. − X.xxx Xxxxxx, 0 x 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
In caso di sinistro
a) Richiesta di Assistenza
Per permettere l'intervento immediato di La Struttura organizzativa, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare La Struttura organizzativa tramite:
• telefono 00-00000000
• Numero verde 000000000
• Numero fax 00-00000000
indicando con precisione:
• il tipo di Assistenza di cui necessita;
• nome e cognome;
• indirizzo e luogo da cui chiama;
• eventuale recapito telefonico;
• nr. Targa.
b) Richiesta di Xxxxxxxx
La richiesta di rimborso, accompagnata dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., dovrà essere inoltrata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Struttura Organizzativa - Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXX
Inoltre l'Assicurato dovrà:
• farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
• comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il
relativo codice IBAN e Codice Fiscale.
AVVERTENZA: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa NON saranno rimborsate.
c) Autodemolizione e Abbandono legale
L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:
• libretto di circolazione in originale;
• foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
• targhe autoveicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva eƒo il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
• codice fiscale (fotocopia)
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
AVVERTENZA: La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
• La Struttura organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
• Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore“ a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti ”rifiuti solidi” a raccolta differenziata”.
AVVERTENZA: La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile
FORMA BASE
Sezione I – PRESTAZIONI PER IL VEICOLO
1. Consulenza in caso di incidente
A seguito di incidente stradale la Struttura Organizzativa è a disposizione dell’Assicurato per supportarlo nelle necessità conseguenti all’evento, quali ad esempio la compilazione del CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), la procedura da seguire per la denuncia del Sinistro, l’organizzazione di eventuali prestazioni di assistenza resesi necessarie a seguito del Sinistro.
2. Dépannage - Intervento officina mobile (prestazione valida solamente in Italia)
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo del guasto stesso e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione n. 3 “Soccorso stradale”.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
3. Soccorso stradale
Qualora in conseguenza di Sinistro, il veicolo non possa proseguire la marcia o, comunque, siano venute meno le condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione del viaggio e non sia possibile intervenire con un’Officina Mobile, la Struttura Organizzativa invierà all’Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile, all’officina più vicina.
In caso di chiusura del Punto di Assistenza, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del veicolo presso un deposito.
La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l’accesso.
Ove l’Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l’eventuale maggior costo.
Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Struttura Organizzativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia
di intervento richiesto.
Nel caso di fermo del veicolo in Italia avvenuto in Autostrada, qualora l’Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Struttura Organizzativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto.
In caso contrario i costi verranno sostenuti dall’Assicurato e successivamente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisca il Sinistro durante la circolazione al di fuori della
rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi
eccezionali.
4. Montaggio e smontaggio catene da neve
Qualora le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l‘Assicurato necessiti di assistenza, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare l’invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. La Società terrà a proprio carico le spese (uscita e manodopera) fino a un massimo di Euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.
5. Sostituzione pneumatico
Qualora si verifichi la rottura o foratura di uno o più pneumatici, la Struttura Organizzativa potrà organizzare l’invio sul posto di un incaricato che con mezzo idoneo possa procedere alla relativa riparazione o sostituzione. In alternativa potrà provvedere gratuitamente al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino La Società terrà a proprio carico le spese (uscita e manodopera) fino a un massimo di Euro 150,00 per evento e per anno assicurativo. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell’Assicurato i costi di acquisto degli pneumatici e dei materiali d’impiego.
6. Refueling
Qualora in conseguenza di esaurimento carburante il veicolo non possa proseguire la marcia, la Struttura Organizzativa invierà all’Assicurato un carro attrezzi con il carburante necessario per raggiungere la più vicina area di rifornimento. Nel caso il veicolo non riparta si provvederà al traino, come da articolo 3 − “Soccorso stradale”.
7. Invio pezzi di ricambio
Qualora, in viaggio, in caso di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo rimasto immobilizzato ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali.
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
8. Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente e sia stato riparato sul posto o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Stato dove è stato perpetrato il furto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, oppure mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo alla residenza dell’Assicurato tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante ed il pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
9. Recupero del veicolo (prestazione valida solo in Italia)
Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di Euro 520,00 per sinistro e anno assicurativo.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
10. Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora in caso di incidente, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 155,00 per Sinistro.
La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l’accesso.
Qualora in caso di Sinistro l’Assicurato non abbia potuto contattare la Struttura Organizzativa per oggettiva e comprovata impossibilità, la Società, tramite la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni tenendo a proprio carico le spese per il traino. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
11. Autodemolizione (prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo.
Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
12. Auto in sostituzione (prestazione valida solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Società, un’autovettura di 1400 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di 5 giorni consecutivi.
Solo in caso di furto totale del veicolo, rapina del veicolo o incendio totale, e qualora l’Assicurato abbia sottoscritto la garanzia “Furto” di cui alla Sezione II, Capitolo III Art. 47, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Società, un’autovettura di 1600 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di 30 giorni consecutivi. La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni
facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno
essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
13. Documenti P.R.A. a seguito di furto totale (la presente prestazione è operante solo in abbinamento alla garanzia Furto − Sezione II, Capitolo III Art. 47).
A seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato potrà avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso
• il certificato di proprietà
comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente.
In seguito la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e, una volta ottenuti, li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato − e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente − ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
14. Invio di un autista
Qualora in viaggio, in seguito ad infortunio o malattia imprevista, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo assicurato, e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso alla residenza dell’Assicurato. Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative a carburante ed agli eventuali pedaggi autostradali.
15. Informazione sulla rete costruttori
Su semplice richiesta telefonica da parte dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.
16. Informazioni telefoniche
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:
• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
• tempo sulle strade;
• informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
• informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, abilitazione alla guida, carta di circolazione).
17. Abbandono legale
In alternativa alla prestazione Rimpatrio del veicolo, qualora il valore commerciale del veicolo, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
18. Rimpatrio del veicolo
Qualora, in caso di Xxxxxxxx, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera, oppure in caso di furto il Veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.
• Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.
• Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
• Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Sezione II - PRESTAZIONI PER LA PERSONA
19. Anticipo spese di prima necessità
Qualora, in conseguenza di Sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 2.600,00 per sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate. Al rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
20. Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall’autorità, fino ad un massimo di Euro 5.200,00 sia per la cauzione penale che per quella civile. La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.
21. Anticipo spese legali (prestazione valida solo all’Estero)
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l’onorario di un legale fino ad massimo di Euro 1.100,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.
22. Consulenza medica
Qualora, in viaggio con il veicolo assicurato, a seguito di infortunio o malattia imprevista, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Il consulto a distanza non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.
23. Anticipo spese mediche (prestazione valida solo in Italia)
Qualora, in viaggio con il veicolo assicurato, l’Assicurato debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Struttura Organizzativa anticiperà per conto dell’Assicurato il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di Euro 2.600,00 per sinistro. La prestazione non è operante se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate. Al rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
24. Rimborso spese mediche di emergenza
In caso di infortunio automobilistico, qualora l’Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero eƒo di cure mediche di prima necessità, la Struttura Organizzativa garantisce il rimborso delle spese per la cura delle lesioni subite, fino ad un massimo di Euro 200,00 in Italia e di Euro 2.600,00 all’estero. Per usufruire della prestazione l’Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione medica in suo possesso in riferimento alla propria richiesta di rimborso.
25. Collegamento continuo con il centro ospedaliero
Qualora l’Assicurato sia stato ricoverato in ospedale o in casa di cura e chieda di essere seguito costantemente anche da casa ciò sarà possibile tramite un collegamento telefonico direttamente effettuato tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto.
Tale garanzia è operante nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy (TUP), pertanto l’Assicurato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Struttura Organizzativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute. La prestazione viene fornita nei giorni immediatamente successivi alla data di ricovero.
26. Prolungamento soggiorno
Qualora l’Assicurato, dietro prescrizione medica scritta, non sia in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà a prenotare un albergo per prolungarne la permanenza.
La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo di Euro 155,00 per sinistro. Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle indicate. Al suo rientro l’Assicurato deve presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno.
27. Assistenza in caso di ricovero o decesso all’estero
27.1 Rientro di figli minori
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Struttura Organizzativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.
27.2 Viaggio di un familiare
In caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica AƒR o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 giorni, col limite massimo di Euro 80,00 al giorno.
27.3 Rimpatrio salma
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia.
28. Rientro sanitario
Qualora, in viaggio, in seguito ad infortunio o malattia imprevista, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti eƒo con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza purché in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
− aereo sanitario;
− aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
− treno prima classe e, occorrendo il vagone letto;
− autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica, infermieristica oppure di un familiare durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
• La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di infortunio o malattia imprevista verificatisi nei Paesi Europei.
• Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
29. Trasferimento ad un centro ospedaliero specializzato
Qualora l’Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l’infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con il Servizio di Assistenza medica della Struttura Organizzativa, il trasferimento dell’Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, La Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.
I costi del trasferimento sono a carico dell’Assicurato e saranno concordati preventivamente con lo stesso o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.
30. Rientro dal centro ospedaliero specializzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione 29 ”Trasferimento ad un xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx” xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro con il mezzo di trasporto che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.
31. Rimborso spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato subisca il furto del bagaglio, la Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Struttura Organizzativa, fino alla concorrenza di Euro 150,00 per evento.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Non sono rimborsabili gli acquisti effettuati nella località di rientro. La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo durante il viaggio al di fuori della regione di residenza dell’Assicurato. Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla Società copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.
FORMA TOP
(Applicabile solo se espressamente richiamata in polizza ed in abbinamento alla Forma Base) A integrazione delle garanzie previste dalla FORMA BASE, la garanzia viene estesa alla:
32. Stop & Go (prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)
Qualora venga erogata la Prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24, e a chilometraggio illimitato, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, oppure il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della Prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- Consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del Soccorso Stradale;
- Messa a disposizione di un’autovettura presso il Rent a Car indicato dalla Struttura Organizzativa. Europ Assistance rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il Rent a Car, fino al limite massimo di Euro 100,00 per sinistro.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Durante il periodo di fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massimo di 4 giorni.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:
- Patente di guida in originale e valida;
- Carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha fornito l’autovettura sostitutiva.
Il massimale complessivo delle Prestazioni “Autovettura in sostituzione in Italia” e “Stop & Go” non potrà superare i 7 giorni.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- I casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- Le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
Le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
-
Le cauzioni richieste dalla Società di Autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato.
- Le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
-
Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- L’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI
ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DA 22 A 30
Le garanzie non sono operanti per gli eventi eƒo le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medicoƒchirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti eƒo trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di
j)
sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Le seguenti disposizioni integrano le eventuali limitazioni, esclusioni e precisazioni contenute nei diversi articoli della normativa.
È escluso dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza eƒo evento derivante da:
danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri,
a)
atti di sabotaggio, rapine eƒo attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione,
ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b)
appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un
d)
qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza eƒo minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppoƒi di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo eƒo procurare allarme all’opinione pubblica eƒo nella collettività o in parte di essa;
esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da
e)
combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici eƒo chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Struttura organizzativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
j) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
k) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
l) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata
o) suicidio o tentativo di suicidio; p)
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
q) quarantene.
Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:
a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
f) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente;
c) servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
d) servizio di linea per trasporto di persone;
e) servizio di trasporto di cose per conto di terzi;
f) servizio di linea per trasporto di cose;
g) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi.
Disposizioni e limitazioni
la Struttura Organizzativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito
a) La Struttura Organizzativa non riconosce rimborsi senza il suo preventivo contatto ed autorizzazione; b)
all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
c) la Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate;
nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di
d)
Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione. In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
e) la Struttura Organizzativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato.
La Struttura Organizzativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
g) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
h) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
i) aereo di linea (classe economica);
j) treno (prima classe).
Si richiama I’attenzione deI Contraente suIIa necessità di Ieggere attentamente iI contratto prima di sottoscriverIo.
Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.