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STUDIOLEGALEDONVITO
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Legge n. 147/2021 di conversione, con modificazioni, del DL n. 118/2021, recante “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”
in vigore dal 15 novembre 2021
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Indice
Attivazione della procedura
pag. 1
Il concordato semplificato pag. 7
La piattaforma telematica nazionale
L’istanza dell’imprenditore
Il ruolo dell’esperto
Doveri delle parti
I grandi creditori
pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 6
Misure protettive
Gestione dell’impresa durante le
trattative
Autorizzazione del tribunale e rinegoziazione dei contratti
Conclusione delle trattative
Misure premiali
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 12
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Presupposti ed avvio della procedura
Procedura volontaria
Probabilità della crisi o dell’insolvenza dell’imprenditore commerciale e agricolo che si
trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario
Prognosi di risanamento dell’impresa
Istanza dell’imprenditore alla Camera di Commercio per la nomina di un esperto
indipendente
La piattaforma telematica nazionale: un aiuto alle PMI
(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx)
Istituzione di una piattaforma a favore delle PMI presso il sito della Camera di commercio di
riferimento
Due sezioni: una pubblica informativa, l’altra privata, riservata alle domande degli imprenditori
Sezione pubblica informativa - contenuto:
i) indicazioni operative per redigere il piano di risanamento
ii) test di verifica del risanamento
iii) protocollo della negoziazione
Sezione riservata agli imprenditori per presentare l’istanza e seguire la procedura
L’istanza dell’imprenditore
L’istanza di nomina dell’esperto dev’essere presentata attraverso la piattaforma telematica e
contenere:
• i bilanci degli ultimi tre esercizi
• una relazione, xxxxxx e sintetica, sull’attività dell’impresa corredata di un piano finanziario
per i successivi sei mesi e delle relative iniziative industriali
• l’elenco dei creditori, l’indicazione dei crediti e delle garanzie rilasciate
• una dichiarazione sulla pendenza di istanze di fallimento/dichiarazioni d’insolvenza
• il certificato dei debiti tributari e contributivi
• la situazione debitoria verso l’esattoria (Agenzia Entrate-Riscossione)
• le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
L’esperto: il professionista della crisi
Ruolo centrale dell’esperto chiamato a raggiungere un accordo con i creditori
Elenchi regionali degli esperti tenuti dalla CCIAA
L’esperto è un avvocato/commercialista/esperto contabile con esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa
L’esperto deve essere:
i) indipendente
ii) imparziale
iii) riservato
L’esperto ha 180 giorni di tempo per risolvere la crisi dell’impresa, prorogabili una volta su richiesta delle parti o per consentire al tribunale di concedere le autorizzazioni richieste. Al termine dell’incarico, l’esperto redige una relazione finale
Le trattative
L’esperto convoca subito l’imprenditore per valutare le prospettive di risanamento: se sono concrete, convoca le parti e stabilisce un calendario di lavoro; se non lo sono, lo comunica alla CCIAA che provvede all’archiviazione
L’imprenditore dev’essere trasparente verso l’esperto, i creditori e gli interessati
L’imprenditore deve gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare l’interesse dei creditori
Tutti, imprenditore e parti interessate, devono comportarsi lealmente con spirito positivo,
rispettando l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore
Banche, intermediari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti verso l’imprenditore devono
partecipare alle trattative in modo attivo ed informato
Le parti devono riscontrare le proposte e le richieste dell’esperto con risposte tempestive e
motivate
I grandi creditori
Banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari devono partecipare alle
trattative in modo attivo e informato
Xxxxxx contemperare i propri interessi con quelli dell’impresa, formulando proposte
concrete
Xxxxxx intervenire tempestivamente e motivare ogni richiesta
Durante le trattative, non possono revocare gli affidamenti bancari concessi
all’imprenditore
Il concordato semplificato
Quale che sia l’esito delle trattative, positivo o negativo, nei 60 giorni dal deposito della relazione finale dell’esperto, l’imprenditore può presentare al Tribunale domanda di concordato per cessione dei beni unitamente ad un piano di liquidazione ed ai documenti previsti per il concordato preventivo
I creditori non votano sul concordato: l’imprenditore chiede direttamente l’omologazione al Tribunale
Il Tribunale, acquisito il parere dell’esperto sulla liquidazione e le garanzie offerte, nomina un ausiliario, informa della proposta i creditori e fissa l’udienza per l’omologazione
Il Tribunale, assunti gli eventuali mezzi istruttori, omologa con il concordato dopo aver verificato la legittimità della procedura e la fattibilità del piano, se ritiene che la proposta sia più conveniente della liquidazione fallimentare
Il decreto del Tribunale è reclamabile in Corte d’appello; a sua volta, il decreto della Corte d’appello è
ricorribile per cassazione
Misure protettive del patrimonio dell’impresa
Sono misure che si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto o con una successiva istanza
L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese, insieme all’accettazione dell’esperto. Lo stesso giorno l’imprenditore presenta ricorso al Tribunale per la conferma/modifica delle misure protettive e per l’adozione delle misure cautelari necessarie per condurre le trattative
Il Tribunale stabilisce la durata delle misure: da 30 a 120 giorni, prorogabili a 240
Dalla data della pubblicazione non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o dello stato d’insolvenza
Da quella data i creditori:
• non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell’imprenditore
• non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa
Le misure protettive non riguardano i crediti dei lavoratori e non impediscono i pagamenti
I creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento o causare la risoluzione dei contratti pendenti,
né modificarne le parti essenziali per il solo fatto di vantare crediti anteriori non soddisfatti verso l’imprenditore
Gestione dell’impresa durante le trattative
La gestione - ordinaria e straordinaria - dell’impresa rimane all’imprenditore
Gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti rilevanti, incoerenti rispetto alle trattative o pregiudizievoli verso i creditori, devono essere comunicati all’esperto, che ne farà adeguata segnalazione, se contrario
L’esperto non si sostituisce all’imprenditore, ma contribuisce a rafforzare la sua
credibilità verso i creditori e le altre parti interessate
Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti
Il Tribunale, su richiesta dell’imprenditore, può autorizzarlo a:
1. contrarre finanziamenti prededucibili;
2. contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;
3. trasferire l’azienda o uno o più rami.
Se ritenuto necessario, l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita diventati eccessivamente onerosi a causa dell’emergenza sanitaria covid-19
In caso di disaccordo, il Tribunale può rideterminare equamente le condizioni dei contratti per il
periodo strettamente necessario, per garantire la continuità aziendale
Conclusione delle trattative
Individuata la soluzione più idonea per superare la crisi dell’impresa, le parti possono concludere:
• un contratto con uno o più creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni,
con le misure premiali previste alla pagina n. 12
• una convenzione di moratoria prevista dal (nuovo) art. 182-octies, l. fall.
• un accordo sottoscritto, che produca gli stessi effetti del piano di risanamento previsto dall’art. 67, c. 3, lett. d), l. fall., senza l’attestazione, ma previo assenso dell’esperto
L’imprenditore può inoltre domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
ex artt. 182-bis/septies/novies, l. fall
In alternativa, l’imprenditore può:
- predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’art. 67 cit, questa volta con l’attestazione
- domandare il concordato semplificato per liquidazione del patrimonio
Misure premiali fiscali
Interessi: dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative, gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale (art. 1284 c.c.)
Sanzioni: sono ridotte al minimo se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione
dell’istanza per la composizione negoziata
Interessi e sanzioni: se sorti/e prima del deposito dell’istanza sono ridotti/e della metà
Rateazione: in caso di accordo con i creditori, ad eccezione della convenzione di moratoria, l’Agenzia delle Entrate concede un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute a titolo di imposte sul reddito/ritenute alla fonte/iva/irap ed accessori.
NN.B.B Se successivamente interviene dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato
di insolvenza, gli interessi e le sanzioni devono essere corrisposti senza riduzioni
SLD STUDIOLEGALEDONVITO Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxx
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