VERBALE N. 2
VERBALE N. 2
PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL’EX STABILIMENTO MIRA XXXXX IN LOCALITÀ DENOMINATA “EX AREA PAPARESCHI” SITA IN ROMA SUL SISTEMA DI E-PROCUREMENT STELLA
CIG 87811355D6
L’anno 2021, il giorno 16 del mese di novembre alle ore 10:30, presso gli uffici amministrativi di Via Xxxxxx de Lollis 24/B – Roma, si è riunito il RUP, l’xxx. Xxxxx Xxxxx per la valutazione delle buste amministrative della gara in oggetto, supportato dalla seguenti persone:
• Xxxxxxx Fata – Responsabile P.O. Gare e Contratti
• Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx - dipendente di DiSCo assegnata all’Area 3
• Xxxxxxx Xxxxxxx – dipendente di XxXXx assegnata all’Area 3
PREMESSO
- che con determinazione direttoriale n. 1389 del 3 giugno 2021, a cui si rinvia per relationem, è stata indetta una procedura aperta sotto soglia con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare un operatore economico cui affidare il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Xxxx Xxxxx in località denominata “ex area Papareschi” sita in Roma;
- che con determinazione direttoriale n. 1489 del 14 giugno 2021, a cui si rinvia per relationem, sono stati adeguanti gli atti di gara al DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 denominato “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento”;
- che con il verbale n. 1 del 16 novembre 2021, a cui si rinvia per relationem, il RUP ha aperto la documentazione Amministrativa degli operatori economici che hanno presentato offerta alla gara di cui si tratta;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il RUP alle 10:40 inizia la valutazione delle buste amministrative secondo l’ordine cronologico di presentazione delle offerte.
1. RTI NATURA SRL E TRIVEL SONDAGGI
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI NATURA SRL E TRIVEL SONDAGGI rileva che non emerge alcuna irregolarità o mancanza.
L’operatore economico RTI NATURA SRL E TRIVEL SONDAGGI è ammesso alla prosecuzione della gara.
2. RTI AGRI- BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL – GEORES SRL
Il RUP dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI AGRI- BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL – GEORES SRL rileva quanto segue.
Nell’All. 1 – Domanda di partecipazione e nella “Dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI”, il RUP rileva che è riportata la seguente suddivisione quote tra le imprese in RTI: 80% Mandataria per Analisi di laboratorio + 20% Mandante per Indagini Geognostiche.
Il RUP ritiene necessario che l’operatore specifichi la percentuale in capo a ciascuna delle imprese in RTI, con riferimento alla prestazione principale e con riferimento alla prestazione secondaria, tenuto conto delle percentuali indicate dall’art. 2 del Capitolato d’oneri, in modo che emerga la coincidenza tra requisiti e percentuale di esecuzione in capo a ciascuna impresa.
Il RUP comunica che, ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI AGRI- BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL – GEORES SRL, si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali..
La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI AGRI- BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL – GEORES SRL è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio.
3. RTI ARCADIA SRL- TECNOSUOLO SRL
Il RUP dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI ARCADIA SRL- TECNOSUOLO SRL rileva che non emerge alcuna irregolarità o mancanza.
L’operatore economico RTI ARCADIA SRL- TECNOSUOLO SRL è ammesso alla prosecuzione della gara
4. RTI TECNOSIB-GEOVIT SRL
Il RUP dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI TECNOSIB-GEOVIT SRL
rileva che non emerge alcuna irregolarità o mancanza.
L’operatore economico RTI TECNOSIB-GEOVIT SRL è ammesso alla prosecuzione della gara.
5. RTI SAVI LABORATORI SRL – HTR BONFICHE SRL
Il RUP dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI SAVI LABORATORI SRL –
HTR BONFICHE SRL rileva quanto segue.
Con riferimento alla soc. HTR BONIFICHE srl (mandante), il RUP rileva che nel DGUE dalla medesima presentato, viene compilata la sez. C punto 1 c) (pag.9) riguardante i “servizi” svolti.
Il RUP ritiene, pertanto, necessaria l’attestazione da parte della soc. HTR bonifiche srl dei “lavori” svolti nel quinquennio antecedente all’indizione della presente gara, a comprova del possesso del requisito per la prestazione secondaria (lavori di indagini geognostiche- art. 7.2. pag. 12 Disciplinare di gara).
Il RUP comunica che, ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI SAVI LABORATORI SRL – HTR BONFICHE SRL, si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali..
La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI SAVI LABORATORI SRL
– HTR BONFICHE SRL è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio.
6. RTI CADA SNC – GEO GAV SRL
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI CADA SNC – GEO GAV SRL rileva quanto segue.
Nel DGUE la Società CADA SNC, relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale, dichiara di aver espletato come servizi “di punta” di analisi di laboratorio:
• Accordo Quadro riguardante le “attività di supporto specialistico alla caratterizzazione e alla progettazione per la bonifica dei siti contaminati ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché alla caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo e redazione dei piani di utilizzo ai sensi del DPR 120/2017, mediante l'esecuzione di campionamenti ed analisi accreditate per l'Area Territoriale n.1 “Italia Centro-Settentrionale” (regioni: Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana e Sardegna)” (RdA 36360) per un importo pari a 411.172,00 € , IVA esclusa.
Il RUP ritiene che l’importo dichiarato dei servizi espletati riguardano gli importi complessivi di più prestazioni, mentre al punto 7.3 del Disciplinare di gara è richiesto come requisito di capacità tecnica e professionale “almeno due servizi “di punta” per il servizio di analisi di laboratorio per un importo complessivo pari a € 197.925,00, IVA esclusa. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto”.
Il RUP decide di attivare il soccorso istruttorio al fine di verificare il possesso del requisito tecnico professionale, con la richiesta della dichiarazione del legale rappresentante della Soc. CADA SNC, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui si evinca che nell’abito dell’accordo quadro la Società CADA SNC abbia effettivamente eseguito servizi di analisi di laboratorio.
Il RUP comunica che, ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI CADA SNC
– GEO GAV SRL, si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.
La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI CADA SNC – GEO GAV SRL è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio
7. RTI GRUPPO C.S.A. SPA – GIA EXPLORING SRL
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI GRUPPO C.S.A. SPA – GIA EXPLORING SRL rileva quanto segue.
Il RTI Gruppo CSA SPA –GIA EXPLORING Srl, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dalla singole imprese costituenti il raggruppamento sono le seguenti:
Il RUP rileva una non coincidenza tra la percentuale di incidenza delle singole prestazioni e la percentuale di esecuzione del servizio.
Il RUP decide di attivare il soccorso istruttorio per avere conferma, da parte del RTI concorrente, delle quote percentuali di esecuzione del servizio in relazione alle prestazioni “principale” e “secondaria” con la richiesta della dichiarazione dei legali rappresentanti del RTI Gruppo CSA SPA –GIA EXPLORING Srl resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il RUP, inoltre, constata la mancata produzione della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ ANAC.
Il RUP comunica che, ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI GRUPPO
C.S.A. SPA – GIA EXPLORING SRL, si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.
La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI GRUPPO C.S.A. SPA – GIA EXPLORING SRL è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio
8. RTI AGROLAB AMBIENTE SRL – S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI AGROLAB AMBIENTE SRL – S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL rileva che non emerge alcuna irregolarità o mancanza.
L’operatore economico RTI AGROLAB AMBIENTE SRL – S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL è
ammesso alla prosecuzione della gara.
9. RTI BIOCHEMIE LAB SRL – B&A CONSULTANCY – PERGEO
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI BIOCHEMIE LAB SRL – B&A CONSULTANCY – PERGEO rileva che non emerge alcuna irregolarità o mancanza.
L’operatore economico RTI BIOCHEMIE LAB SRL – B&A CONSULTANCY – PERGEO è ammesso alla prosecuzione della gara.
10. RTI LA.V. SRL – GEO 3D SRL
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI LA.V. SRL – GEO 3D SRL
rileva che non emerge alcuna irregolarità o mancanza.
L’operatore economico RTI LA.V. SRL – GEO 3D SRL è ammesso alla prosecuzione della gara.
11. HYDROLAB SRL
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico HYDROLAB SRL rileva che non emerge alcuna irregolarità o mancanza.
L’operatore economico HYDROLAB SRL è ammesso alla prosecuzione della gara.
12. RTI ECOPOINT – AURELI SOIL SRL
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico RTI ECOPOINT – AURELI SOIL SRL rileva quanto segue.
Nel DGUE la Società ECOPOINT SRL, relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale, dichiara di aver espletato come servizi “di punta” di analisi di laboratorio:
• ANALISI DI TERRENI E ACQUE SOTTERRANEE PERIODO 2017-2020 (destinatario SMALTIMENTI SUD SRL) per un importo pari a € 12.889,00, IVA esclusa;
• ANALISI DI LABORATORIO (destinatario SACA SPA ) per un importo pari a € 273.187,00, IVA esclusa. A comprova di tale requisito la Società ECOPOINT SRL ha allegato un certificato di esecuzione dei servizi prodotto dalla Soc. SACA nel quale si dichiara il fatturato € 273.187,00, XXX xxxxxxx nel triennio 2017 – 2020.
Il RUP, al fine di verificare il possesso del requisito tecnico e professionale, ritiene opportuno che gli importi dichiarati siano suddivisi nelle annualità che attengono al triennio di riferimento, ovvero quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando (dal 9 giugno 2018 al 9 giugno 2021) e pertanto decide di attivare il soccorso istruttorio con la richiesta della dichiarazione del legale rappresentante della Soc. ECOPOINT SRL, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI ECOPOINT – AURELI SOIL SRL si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.
La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico RTI ECOPOINT – AURELI SOIL SRL è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio
13. ECOCONTROL SRL
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico ECOCONTROL SRL rileva quanto segue.
Nel DGUE l’operatore economico ECOCONTROL SRL, relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale, dichiara di aver espletato come servizi “di punta” di analisi di laboratorio:
• Monitoraggio e analisi su aree discarica rifiuti urbani di: CDR, CSS, acque di falda, pozzi spia, acque di scarico, caratterizzazione suoli e rifiuti per un importo pari a 668.627,00, IVA esclusa TRIENNIO 2017- 2019;
• Campionamento ed anali acque terreni, rifiuti e soil gas analisi di laboratorio per un importo pari a 108.435,00, IVA esclusa. TRIENNIO 2017-2019
Il RUP, al fine di verificare il possesso del requisito tecnico e professionale, ritiene opportuno che gli importi dichiarati siano suddivisi nelle annualità che attengono al triennio di riferimento, ovvero quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando (dal 9 giugno 2018 al 9 giugno 2021) e pertanto decide di attivare il soccorso istruttorio con la richiesta della dichiarazione del legale rappresentante della Soc. ECOCONTROL SRL, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il RUP, inoltre, riscontra una discordanza tra la percentuale di subappalto dichiarata nella domanda di partecipazione (30% Indagini geognostiche) e la percentuale di subappalto dichiarata nel DGUE (30% Indagini geognostiche e 10% analisi amianto).
Pertanto, il RUP decide di attivare il soccorso istruttorio per avere contezza della quota di percentuale di subappalto che si intende usufruire per l’esecuzione dell’appalto, con la richiesta della dichiarazione del legale rappresentante della Soc. ECOCONTROL SRL, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico ECOCONTROL SRL si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.
La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico ECOCONTROL SRL è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio
14. SERSYS AMBIENTE SRL
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico SERSYS AMBIENTE SRL rileva quanto segue.
Tra la documentazione amministrativa non è presente la ricevuta di pagamento del contributo Anac, che dovrà pertanto essere prodotta.
In ordine al possesso dei requisiti, alla luce di quanto dichiarato nel DGUE di Sersys sez. C punto 1 c) (pag. 10) in ordine ai servizi espletati, il RUP ritiene necessario che l’operatore espliciti i “servizi” svolti nel triennio precedente (e non nel quinquennio, come invece indicato nel DGUE prodotto, in quanto tale più lungo periodo è riferito alla sola prestazione secondaria di “lavori”).
Il RUP decide che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico SERSYS AMBIENTE SRL si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.
La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico SERSYS AMBIENTE SRL è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio.
15. S.C.A. SRL
Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico S.C.A. SRL rileva quanto segue.
Nel DGUE l’operatore economico S.C.A. Srl, relativamente alle “Informazioni concernenti i subappaltatori”, dichiara di subappaltare la realizzazione di sondaggi ambientali e la realizzazione dei piezomeri proponendo come impresa subappaltatrice POLISERVIZI, non dichiarando, tuttavia, la quota di percentuale del subappalto.
Il RUP ritiene fondamentale l’indicazione della quota percentuale dei lavori in subappalto rispetto alla percentuale di incidenza della prestazione secondaria sul valore complessivo dell’appalto (18,16% - lavori 100%) per stabilire la presenza di un subappalto necessario o facoltativo. Tale indicazione è necessaria per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità e dei requisiti di capacità tecnica e professionale della Soc. S.C.A. Srl in rapporto alle prestazioni che compongono l’appalto e che la stessa andrà ad eseguire.
Il Rup decide di attivare il soccorso istruttorio al fine acquisire la quota percentuale di subappalto, nei limiti percentuali previsti all’art. 9 del Disciplinare di gara, con la richiesta della dichiarazione del legale rappresentante della Soc. S.C.A. Srl, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il RUP, inoltre, constata che il certificato di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 rilasciato da ACCREDIA ha avuto scadenza il 11 ottobre 2021.
Pertanto, essendo un requisito di capacità tecnico e professionale previsto all’art. 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara e quindi un requisito di qualificazione dell’operatore economico, il RUP decide di attivare il soccorso istruttorio richiedendo copia conforme del certificato in corso di validità e opportuna documentazione che attesti la continuità del possesso del requisito di partecipazione.
Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico S.C.A. Srl si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.
La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico S.C.A. Srl è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio
16. LIFE ANALITICS SRL
Il RUP dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico LIFE ANALITICS SRL rileva quanto segue.
Il RUP constata che la Polizza fidejussoria presentata a titolo di garanzia provvisoria (polizza Groupama n. – omissis - ) è intestata alla sola RETE LIFEANALYTICS e pertanto non è conforme a quanto prescritto dal Disciplinare che, all’art. 10, specifica che “la garanzia fideiussoria dovrà[…] essere intestata ..a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara”.
Non è stato prodotto il DGUE della RETE LIFEANALYTICS, come invece stabilito dall’art. 15.2 del Disciplinare, secondo cui “Il DGUE deve essere presentato …nel caso di aggregazioni di imprese di rete.. dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate”;
Nel DGUE di ciascuna delle imprese retiste (Lifeanalytics srl e CSG Palladio srl) risulta indicato ricorso al subappalto per “sondaggi” nella misura del 40%. Il RUP ritiene, pertanto, necessario specificare se tale percentuale dichiarata sia riferita in generale alle indagini geognostiche (prestazione secondaria) oppure alla quota di ciascuna impresa retista.
Con riferimento alle quote ripartite tra le imprese retiste (come risultanti dall’All. 1 – Domanda di partecipazione: 80%- 20%) risulta necessario specificare la quota percentuale di ciascuna retista con riferimento alla prestazione principale e con riferimento alla prestazione secondaria, tenuto conto delle percentuali indicate dall’art. 2 del Capitolato d’oneri.
Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico LIFE ANALITICS SRL, si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.
La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico LIFE ANALITICS SRL è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio.
17. 3G CONSOULTING SRL
Il RUP dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico LIFE ANALITICS SRL rileva quanto segue.
Nel contratto di avvalimento stipulato tra la Soc. ANALISIS SRL (Ausiliaria) e la Soc. 3G Consulting Srl (ausiliata), la Soc. ANALISIS SRL presta all’ausiliata il requisito tecnico-professionale e nello specifico UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 rilasciato da ACCREDIA, senza indicare i mezzi e le risorse necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni dell’appalto, cosi come previsto dall’art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016, che recita espressamente: “[…]il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”.
Inoltre nel contratto di avvalimento non è stato indicato il corrispettivo in favore dell’ausiliaria né tuttavia se il contratto sia a titolo onero o gratuito, ma vengono riferite solo le seguenti indicazioni:
[…] 2) l’Impresa ausiliaria assume con il presente contratto la responsabilità solidale con l’Impresa ausiliata nei confronti dalla Stazione Appaltante Regione Lazio – Lazio Disco – Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza, relativamente alla parte dei lavori che riguardano le attività svolte dalla ditta ausiliaria;
3) la predetta responsabilità si estende fino al collaudo e, dopo quest’ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile. […]
Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità, purché l’ausiliaria metta a disposizione della ausiliata “tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (Cons. Stato, Sez. V n. 2953 del 17.05.2018), occorrendo dunque che “per la validità dell’avvalimento (…) siano indicati i mezzi, il personale, il know-how, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all’oggetto dell’appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione
appaltante (si cfr., Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022; V, 4 novembre 2016, n. 4630; Cons. Stato, V, 16 maggio
2017, n. 2316; 12 maggio 2017, n. 2226; 23 febbraio 2017, n. 852; 6 giugno 2016, n. 2384; 27 gennaio 2016 n. 264)”.
La giurisprudenza amministrativa, sul punto, aggiunge: “assetto negoziale deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Cons. Stato, V, 4 ottobre 2021, n. 6619; IV, 26 luglio 2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (Cons. Stato, III, 30 giugno 2021, n. 4935)” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 10 novembre 2021, n. 7475).
Alla luce di quanto sopra e in ordine alla validità del contratto di avvalimento, il RUP ritiene insufficiente la mera indicazione del Certificato di sistema qualità aziendale UNI CEI ISO/ICE 17025, considerato che nel contratto proposto dal concorrente non è stato indicato nemmeno in forma generica e astratta il prestito del requisito per tutta la durata del contratto.
Al contrario, nell’art. 8 del Disciplinare di gara era esplicitamente previsto che “Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1”.
Visto l’orientamento dell’ANAC che con delibera n. 121 del 10 febbraio2021 secondo cui: “La nullità del contratto di avvalimento per mancata specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria secondo le prescrizioni dell’art. 89, comma 1, del Codice non è sanabile attraverso l’acquisizione, mediante soccorso istruttorio, della dichiarazione di impegno resa dall’impresa ausiliaria nei confronti dell’impresa ausiliata e della stazione appaltante contenente l’indicazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione, anche se di data antecedente il termine di presentazione delle offerte” che si pone in linea con la giustizia amministrativa per cui “le lacune dei contratti di avvalimento non possono essere colmate mediante il soccorso istruttorio, dovendo i contratti, necessari per consentire la partecipazione alla gara, essere validi fin dal principio, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazioni postume”(T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 6 ottobre 2017 n. 2338; Cons. di St., sez. V, 30 marzo 2017 n. 1456).
Il merito alla non menzione del corrispettivo a favore dell’ausiliaria si rammenta che “il contratto di avvalimento presenta tipicamente un carattere di onerosità, per cui ove in sede negoziale non sia stato espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria, il contratto potrà dirsi valido a condizione che dal relativo tenore sia comunque possibile individuare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale ovvero anche non patrimoniale, che ha indotto l’ausiliaria medesima ad assumere, senza corrispettivo, le proprie obbligazioni;” (Tar Roma 155/2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra il RUP decide l’esclusione dal prosieguo della gara della Soc. 3G Consulting Srl per la nullità del contratto di avvalimento dovuto alla mancata indicazione nel contratto stesso dei mezzi e delle risorse che verranno messe a disposizione dall’ausiliaria e del corrispettivo a favore dell’ausiliaria.
Alle ore 14:20 la seduta è chiusa.
Letto, firmato e sottoscritto
Il RUP
Xxxxx Xxxxx ing.
8
Xxx. Xxxxx L2en9t.i12.2021
11:26:28
GMT+00:00