Contract
PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE DELLE XX.XX. DELLA REGIONE CAMPANIA
CAPITOLATO TECNICO
INDICE
PREMESSA 3
GLOSSARIO E DEFINIZIONI 4
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 7
2. DURATA DELL APPALTO 8
3. ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 8
4. FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE 10
5. SISTEMA DI PESATURA 16
6. RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA 18
7. DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA 18
8. LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO 20
9. TRASPORTO 20
10. SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE 21
11. REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI) 24
12. PERSONALE DEL FORNITORE 26
13. NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 26
14. DIRITTO DI SCIOPERO 27
15. REFERENTE DEL FORNITORE 27
16. CONTATTI DEL FORNITORE 27
17. SERVIZIO DI REPORTISTICA 27
18. CORRISPETTIVI 28
19. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 29
20. PENALI 29
PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico disciplina il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, prodotti dalle seguenti Aziende Sanitarie:
LOTTO 1 | ASL Napoli 1 Centro |
ASL Napoli 3 Sud | |
LOTTO 2 | A.O. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
INT IRCCS "X. Xxxxxxx" | |
A.O. R.N. Santobono Pausilipon | |
LOTTO 3 | A.O. Ruggi |
A.S.L. Salerno | |
LOTTO 4 | A.S.L. Avellino |
A.S.L. Benevento | |
A.O. S.Xxxxxxxx Xxxxxxx | |
A.O. Rummo | |
LOTTO 5 | A.S.L. Caserta |
A.S.L. Napoli 2 Nord | |
A.O. S. Xxxx e X. Xxxxxxxxxx | |
LOTTO 6 | A.O. R.N. Colli |
A.O.U. Xxxxxxxx XX | |
A.O.U. Seconda Università di Napoli |
E escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai luoghi di produzione ai depositi temporanei e alle isole ecologiche.
Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti assimilati agli urbani, smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico di raccolta, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. 230/ 95, le sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/ 1990 e s.m.i, e le parti anatomiche riconoscibili, per tale ragione non riportati nell Allegato A Dettaglio della Fornitura.
Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dal Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura.
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I servizi oggetto della fornitura sono riassumibili in:
a) analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto;
b) fornitura di contenitori ed etichette;
c) raccolta dei rifiuti dai depositi temporanei e dalle isole ecologiche e trasporto esterno;
d) pesatura del rifiuto, prima del trasporto;
e) rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto;
f) conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero;
g) gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
h) fornitura e consegna dei formulari, registri e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, SISTRI, etc) ove richiesta;
i) trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i..
GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.
i. Amministrazione/ Azienda Sanitaria: le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere della Regione Campania che utilizzano la Convenzione attraverso l Atto di Adesione e l emissione del successivo Ordinativo Principale di Fornitura;
ii. Aree ad alto rischio: le aree sanitarie critiche per l esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e\ o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatori\ sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgica ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, pazienti trapiantati, centro di sterilizzazione, ecc.
iii. Bonifica: l insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione.
iv. Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana.
v. Contenitore monouso: imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Azienda e può essere utilizzato una sola volta.
vi. Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento, sanificazione e sanitizzazione) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato.
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vii. Deposito temporaneo: nei luoghi di produzione, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro allontanamento dai luoghi stessi.
viii. Destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/ 06 o di recupero previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.). Ai fini del presente Capitolato non sono considerati "Destinazione finale" gli impianti in cui sono svolte le operazioni X00, X00, X00, X00, R13. Pertanto anche, per i rifiuti sottoposti alle operazioni di cui sopra, per Destinazione finale, deve comunque intendersi l impianto a cui sono successivamente destinati per essere sottoposti alle operazioni da D1 a D12 (smaltimento) o da R1 a R11 (recupero).
ix. Disinfezione: procedimento chimico e/o fisico che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.
x. Fornitura dei contenitori: la fornitura dei contenitori per rifiuti, conformi alle tipologie previste dal presente Capitolato, comprensivi di fascette, etichette e eventuali attrezzature (es. carrelli) per il loro utilizzo e relativa consegna nei luoghi e nei tempi specificati dalle Aziende Sanitarie.
xi. Fornitore: l impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
xii. Isola ecologica: area esterna di deposito temporaneo.
xiii. Luogo di produzione: tutte le sedi delle strutture e delle altre articolazioni aziendali in cui si producono i rifiuti.
xiv. Manutenzione: le attività necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un attrezzatura, un impianto, un area di deposito o isola ecologica o qualsiasi altro oggetto.
xv. Atto di Adesione: documento mediante il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di aderire alla convenzione, aggiudicata da Xx.Xx.Xx. , indicando gli effettivo fabbisogni del beni/servizio.
xvi. Ordinativo Principale di Fornitura (OPF): documento che regola i rapporti tra il Fornitore e l Amministrazione in ordine ai servizi richiesti;
xvii. Piano Dettagliato degli Interventi (PDI): documento redatto dal Fornitore, che colleziona il set informativo base per ciascun servizio.
xviii. Punto di produzione: i singoli locali in cui si producono i rifiuti.
xix. Referente dell'Azienda: Responsabile dell esecuzione del contratto individuato dall Azienda o soggetto delegato, che ha la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.
xx. Referente del Fornitore: Responsabile dell esecuzione del contratto individuato (per ciascuna Azienda aderente alla Convenzione) dal Fornitore o soggetto delegato, con il compito di tenere i rapporti con una o più Aziende aderenti alla Convenzione.
xxi. Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF): documento sintetico di descrizione dei servizi di interesse richiesti dalle Amministrazioni;
xxii. Rigenerazione: complesso di operazioni per rigenerare un materiale o un prodotto logorato dall'uso o dal tempo, ossia per ricostituirne le proprietà e le caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.
xxiii. Xx.Xx.Xx.: Società Regionale per la Sanità, società strumentale costituita dalla Regione Campania alla quale è affidato il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario, che stipula la Convenzione con il Fornitore;
xxiv. Sanificazione: rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l uso di detergenti, che ha l effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla disinfezione.
xxv. Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione del formulario di accompagnamento.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell art. 1655
c.c. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Aziende Sanitarie Contraenti.
Il Fornitore individua, per ciascuna Azienda, un proprio Referente con cui la stessa Azienda si interfaccia per la gestione del servizio (la stessa persona individuata dal Fornitore può essere Referente per una o più Aziende).
Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato ed in particolare:
esecuzione di analisi merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.), e compilazione delle relative schede ADR;
fornitura di contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 4 del presente Capitolato e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo;
pesatura dei rifiuti, come specificato nel paragrafo 5 del presente Capitolato;
rilevazione della radioattività, come specificato nel paragrafo 6 del presente Capitolato;
caricamento sui mezzi e trasporto esterno con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel paragrafo 9 del presente Capitolato, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose;
conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/ recupero, in relazione alla specifica natura dei rifiuti come specificato nel paragrafo 10 del presente Capitolato;
intervento di bonifica in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze delle Aziende durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell area interessata, secondo procedure validate dalle Aziende;
compilazione e consegna dei formulari e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc) ove richiesta, come specificato nel paragrafo 11 del presente Capitolato;
trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) anche in formato elettronico compatibile con il formato per la trasmissione telematica del MUD;
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supporto tecnico e normativo: il Fornitore deve garantire il proprio supporto tecnico normativo garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere le Aziende Sanitarie Contraenti nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitario.
Una stima annua dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie è indicata nell Allegato A Dettaglio della Fornitura, in cui è riportato l elenco dei rifiuti prodotti dalle Aziende nel normale ciclo produttivo: sono indicati il codice CER, la produzione annua in chilogrammi, la frequenza del ritiro.
Le informazioni contenute nell Allegato di cui sopra hanno carattere indicativo; le modalità di svolgimento del servizio devono essere concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui al paragrafo 3.
In fase di avvio del servizio il Fornitore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) richieste dalla singola Azienda Sanitaria.
Le successive analisi non possono eccedere, nel corso della fornitura, il numero massimo di 5 all anno per singola Azienda Sanitaria. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende. Eventuali ulteriori analisi, oltre quelle sopra previste e già comprese nel servizio, potranno essere richieste dalle Aziende Sanitarie concordando di volta in volta il relativo corrispettivo.
2. DURATA DELL APPALTO
La Convenzione relativa a ciascun lotto avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione, dopo aver effettuato l adesione alla convenzione con il relativo Atto di Adesione, potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura ai quali dovrà allegare il nulla osta rilasciato da Xx.Xx.Xx. La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura avranno una durata massima pari a 4 (quattro) anni.
3. ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
L Ordinativo di fornitura è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore, in coerenza con l Atto di Adesione precedentemente trasmesso a Soresa. Si precisa che il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi, individuati nell ordinativo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla trasmissione dello stesso corredato da nulla osta Xx.Xx.Xx.
In particolare sarà onere dell Amministrazione redigere un ordinativo che dettagli il servizio richiesto che dovrà essere erogato senza eccezioni, dal Fornitore, nelle condizioni previste dal presente Capitolato e relativi allegati, nonché nelle offerte tecniche ed economiche.
Preliminarmente, da parte delle singole Amministrazioni potrà essere trasmessa una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti, l ubicazione degli immobili, le caratteristiche specifiche del servizio ed altre informazioni funzionali al servizio richiesto.
A seguito della ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall emissione della richiesta, dovrà provvedere a far pervenire all Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi. Tale documento comprenderà le seguenti informazioni:
- luoghi di produzione interessati;
- dotazioni, attrezzature, ecc dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
- frequenza delle attività, in particolare consegna dei contenitori e raccolta e trasporto dei rifiuti;
- ammontare totale del servizio richiesto ottenuto a partire dai prezzi indicati in offerta e dalle quantità e tipologie di rifiuto oggetto del servizio.;
- prezzi applicati;
- ammontare totale del servizio richiesto.
Laddove ritenuto necessario il Fornitore, ai fini della predisposizione del Piano Dettagliato degli Interventi, potrà richiedere all Amministrazione l effettuazione di un sopralluogo presso le sedi interessate.
L Amministrazione, una volta pervenuto tale Piano Dettagliato degli Interventi, potrà accettarlo e quindi passare all emissione di specifico Ordinativo di Fornitura; oppure inviare al Fornitore le modifiche proposte. In tal caso il Fornitore dovrà inviare un nuovo Piano Dettagliato degli Interventi entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione delle modifiche.
A seguito dell accettazione del Piano Dettagliato degli Interventi l Amministrazione procederà con l emissione di specifico Ordinativo di Fornitura.
Nel corso del contratto l Amministrazione potrà richiedere al Fornitore una modifica del Piano Dettagliato degli Interventi sia a seguito di un eventuale stabile mutamento delle esigenze, sia in caso di eventi particolari che richiedano un intensificazione del servizio di vigilanza.
4. FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE
Per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore provvede alla fornitura di tutto il materiale elencato nel presente paragrafo, necessario all espletamento del servizio, in quantità tali da soddisfare le esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente.
Tutti i contenitori (compresi i sacchi, laddove richiesti) devono:
essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori, con modalità tali da conservare tali caratteristiche;
essere etichettati e/ o serigrafati, a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Sull etichetta andrà riportato il codice CER, la descrizione del rifiuto, la categoria di pericolo; sulla stessa etichetta dovrà essere possibile scrivere la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva. Deve essere consegnato un numero di etichette superiore a quello dei contenitori;
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;
essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Aziende, in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;
essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l utilizzo e trasporto; garantire la chiusura finale corretta e di facile attuazione, senza l impiego di attrezzi;
non contenere lattice ( latex free ), né sostanze clorurate;
per gli imballaggi destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, l offerente deve allegare all Offerta Tecnica il Rapporto di prova previsto al punto 6.1.5.8 della normativa ADR. Detta documentazione deve essere, inoltre, messa a disposizione dell Azienda Sanitaria Contraente preventivamente alla fornitura degli imballaggi medesimi;
ove previsti, i sacchi, privi di lacci termosaldati, devono essere corredati da apposite fascette di chiusura, fornite in numero superiore ai sacchi, facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata, per consentire una facile chiusura del sacco.
La Ditta Concorrente deve specificare per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03* 18 02 02*) la tipologia di contenitore che intende utilizzare tra monouso/ riutilizzabili; in caso di contenitori riutilizzabili, la Ditta Concorrente deve fornire, in Offerta Tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:
natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno; sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
procedure seguite per l esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso.
Presso ogni sede, i contenitori devono essere consegnati nelle zone individuate dal Referente dell Azienda. La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell Azienda, periodicamente reintegrata in autonomia dal Fornitore. L approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale presso le Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi.
Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 12 ore lavorative dalla richiesta a mezzo fax o per posta elettronica o al numero dedicato di cui al paragrafo 16.
Il servizio deve comprendere la fornitura delle seguenti tipologie di contenitori:
TIPOLOGIA DI CONTENITORE |
18 01 03* 18 02 02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
Sacchi in plastica, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica in modo da evitare perdite di contenuto alle normali condizioni di trasporto. I sacchi devono essere forniti in numero superiore a quello dei contenitori di seguito indicati. I sacchi devono avere dimensione adeguata alla volumetria dei contenitori; una volta posizionati negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura (indicativamente 10 cm). Contenitori esterni rigidi omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60. Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili devono essere documentate le modalità adottate per la sanificazione, la disinfezione e la rigenerazione, nonché, periodicamente, deve essere fornita copia dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo. Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti, di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti. Le dimensioni e le forme dei contenitori devono essere idonei per applicazioni diversificate, ad esempio: devono essere previsti contenitori di varie volumetrie, indicativamente litri 0,6; 3; 6; 12; |
TIPOLOGIA DI CONTENITORE |
da tasca e da zaino per assistenza extraospedaliera; a base quadrata (mm 170 X 170) da circa 3 litri (altezza 120 mm); contenitori per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio; contenitori da utilizzare sotto cappa, per microbiologia. L'apertura del contenitore deve consentire di deconnettere la parte pungente dal resto del presidio, ma anche di inserire agevolmente i dispositivi sanitari non deconnessi, senza contaminare l'esterno del contenitore stesso; deve inoltre essere dotato di chiusura temporanea per impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore. La chiusura finale deve risultare ermetica. I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove. |
06 01* Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi 07 07* Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti (Soluzioni acquose e solventi) 09 01 01* Soluzione di sviluppo e attivanti a base acquosa 09 01 04* Soluzioni di fissaggio 09 01 05* Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 16 03 04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 18 01 06* - 18 02 05* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 18 01 10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici |
Per rifiuti liquidi: Contenitori rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente, provvisti di idonee chiusure (es. doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite) e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto) e conformi, ove richiesto, alle normative sul trasposto delle merci pericolosi. Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo. Cisterne in materiale compatibile con la composizione e pericolosità del rifiuto indicativamente da 500 e 1.000 litri. Altre attrezzature: vasche di contenimento (controvasche) di volume adeguato, per eventuali fuoriuscite di liquidi dai contenitori di cui sopra. Per rifiuti solidi: Contenitori rigidi in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 40, 60 litri). Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo. Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio. |
08 03 17* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose |
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TIPOLOGIA DI CONTENITORE |
08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
Sacco in plastica, impermeabile di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventE adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica. Per tali tipologie di rifiuto il Fornitore dovrà fornire dei contenitori rigidi esterni di capacità indicativa 40 e 60 litri per contenere il sacco, che una volta riempito, potrà essere sfilato e conferito nel deposito temporaneo. |
09 01 07 Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 09 01 08 Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
Contenitori rigidi, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa di 40 litri |
15 01 01 Imballaggi di carta e cartone 15 01 02 Imballaggi di plastica 15 01 03 Imballaggi in legno 15 01 04 Imballaggi metallici 15 01 06 Imballaggi in materiali misti 15 01 07 Imballaggi di vetro 16 01 03 Pneumatici fuori uso 17 01 03 Mattonelle e ceramiche 17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 17 02 01 Legno 17 04 02 Alluminio 17 04 03 Piombo 17 04 05 Ferro e acciaio 17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 17 09 04 Rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 19 08 01 Vaglio 20 01 01 Carta e cartone 20 01 02 Vetro 20 01 11 Prodotti tessili 20 01 28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 Plastica 20 01 40 Metalli 20 02 01 Rifiuti biodegradabili 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 20 03 07 Rifiuti ingombranti |
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TIPOLOGIA DI CONTENITORE |
Sacchi in plastica, impermeabile, di diverso colore, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica anche da inserire nei contenitori rigidi appresso specificati. Bidoni carrellati di capacità indicativa di 120 e 240 litri. Contenitori rigidi, di colore diverso e in materiale adeguato al contenimento dei rifiuti di capacità indicativa di 30 e 60 litri. Per grandi quantità: dovranno essere forniti compattatori o container scarrabili (con misura a scelta del Fornitore tra 8 e 30 mc), big bag ovvero campane per gli imballaggi in vetro (con misura a scelta del Fornitore fino a 3.200 litri); caricamento diretto su automezzo, anche con l utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet |
15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
Contenitori di capacità indicativa da 1 mc (tipo big bag,, cassa pallet, ecc) , movimentabili con un transpallet. Sacchi in plastica impermeabili, di capacità indicativa di 60 e 100 litri, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, facilmente richiudibili, da impiegare presso le UU.OO. |
16 02 11* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 05 04 16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 19 09 05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite 20 01 21* Tubi fluoriscenti 20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 34 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da 20 01 21 e 20 01 23- conteneti componenti pericolosi 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
Piccole quantità: Contenitori rigidi resistenti. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati:capacità indicativa pari a litri 40 e 60. Grandi quantità: Caricamento diretto su automezzo, anche con l utilizzo di pallet, cassoni, bancali/ cassa pallet |
16 05 06* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 16 05 09 Sostanze chimiche di laboratorio non pericolose |
Contenitori rigidi resistenti compatibili con le sostanze da smaltire. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 30 e 60. |
Allegato Capitolato Tecnico Pag. 14 a 31
TIPOLOGIA DI CONTENITORE |
16 06 Batterie ed accumulatori |
Contenitori rigidi, resistenti, provvisti dei simboli e delle scritte obbligatori per legge, rigidi dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l utilizzo e il trasporto: di capacità indicativa pari a litri 40 e 60 litri; per le batterie alcaline e ricaricabili; indicativamente da 1 e 5 litri, a bocca larga, e a tubo da 30 litri per le UU.OO.; indicativamente da 1 metro cubo, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi. |
18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
Sacchi in plastica di dimensioni indicative pari a litri 30 e 100, impermeabile di colore facilmente identificabile e concordato con l Azienda Sanitaria, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica Contenitori rigidi di colore facilmente identificabile completi di sacco in plastica e laccetto di chiusura. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60. |
18 01 08* Medicinali citotossici e citostatici |
Contenitori rigidi omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60. Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti per la preparazione di farmaci, di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti, impilabili sia da vuoti sia da pieni, di dimensione indicativa compresa tra i 4 e i 10 litri ovvero di facile utilizzo all interno delle cappe di lavorazione dei farmaci di cui sopra. La chiusura finale deve risultare ermetica. Tali contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove. |
18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 |
Sacchi in plastica di dimensione indicativa di 20 litri, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica da impiegare presso le UU.OO. Contenitori rigidi di colore facilmente identificabile, di capacità indicativa da 10, 40, 60 litri, impilabili sia da vuoti, sia da pieni, dotati di sacco interno in caso di impiego di contenitori in cartone e polipropilene alveolare. Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio |
19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 20 03 04 fanghi delle fosse settiche |
TIPOLOGIA DI CONTENITORE |
Contenitori rigidi di varie volumetrie in materiale idoneo per il contenimento dei rifiuti |
Il Fornitore deve provvedere, in caso di rottura accidentale del contenitore alla sostituzione dello stesso e allo smaltimento del contenitore sostituito.
Qualora in sede di esecuzione del servizio il Fornitore dovesse introdurre l utilizzo di diversi/ nuovi contenitori, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con l Azienda Contraente nonché consegnare le relative schede tecniche e relativa campionatura.
In caso di consegna di contenitori difformi da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte dell Azienda Sanitaria il Fornitore è tenuto a provvedere all immediata sostituzione dei contenitori difformi, fatta salva l applicazione delle penali.
Nel caso in cui i container, le cisterne e le attrezzature, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore deve provvedere alla loro immediata sostituzione.
5. SISTEMA DI PESATURA
Il Fornitore si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti presso ciascuna struttura sanitaria in cui lo stessa non sia già presente, la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati e effettuare le relative operazioni di seguito riportate .
La Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti. L adeguatezza delle soluzioni proposte dalla Ditta Concorrente è sottoposta a valutazione tecnica. Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:
xxxxxx o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA, ovvero dal costruttore, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato in copia in corrispondenza dello strumento di pesatura e consegnato in copia al Referente dell Azienda. Si considera adeguato uno strumento per il quale l errore da associare alle misure sia inferiore al 5%;
regolati ogni volta che sia necessario;
identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;
protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure; utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.
Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, il Fornitore ne deve impedire l utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.
Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse strutture sanitarie: ad esempio, per le sedi aziendali in cui non è possibile il posizionamento di una bilancia, il sistema di pesatura deve essere posto sull automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti; esso deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:
deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l esecuzione del servizio, l Azienda si riserva di effettuare controlli a campione, in contradditorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
o peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
o tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
o peso netto (peso del carico prelevato);
o data e orario dell operazione di carico/ scarico;
o numero del cassone (se si utilizza un cassone/container);
o numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile. Sul formulario, prima del trasporto, devono essere riportate le seguenti informazioni:
il peso dei contenitori pieni;
il peso del solo rifiuto.
Per tali fini, all atto dell avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/ sostituzione del tipo di contenitore; le Aziende si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.
Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l impiego di apposito conta-litri, fermo restando l obbligo di verificare il peso a destino.
6. RILEVAZION E DELLA RADIOATTIVITA
Il Fornitore si deve dotare presso ciascuna struttura ospedaliera, o comunque presso le strutture che in relazione alla produzione dei rifiuti presentino tale rischio, di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e dei medicinali citotossici e citostatici la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.
Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi del proprio esperto qualificato.
Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare preferibilmente il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Il Fornitore deve rilasciare una registrazione dell avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all esterno.
Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, il Fornitore deve:
individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l Azienda e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall esperto qualificato dell Azienda;
dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell Azienda.
Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/ dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del Fornitore.
In sede di Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.
7. DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA
Nell Allegato A Dettaglio della Fornitura è riportata, ove disponibile, la presenza eventuale di aree di deposito temporaneo presso i presidi Ospedalieri. Ulteriori informazioni potranno essere acquisiti in sede di sopralluogo.
La Ditta Concorrente deve presentare nella Relazione Tecnica le soluzioni che intende adottare per l organizzazione dei depositi temporanei, delle attrezzature, dei contenitori (cisterne, container, compattatori, ecc.).
Il Fornitore deve:
consegnare e collocare i contenitori, nei luoghi concordati con le Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi;
adottare le misure necessarie ad impedire l accesso ai suddetti contenitori, all isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre la necessaria cartellonistica;
applicare soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (container chiusi, tettoie, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione delle attrezzature installate; garantire la separazione dei rifiuti ai sensi di legge.
Tutte le soluzioni che verranno impiegate dalla Ditta Concorrente devono essere obbligatoriamente compatibili con le caratteristiche logistiche e con gli impianti delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Aziende stesse.
Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione le aree e le utenze necessarie all esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree.
Le attrezzature fornite dal Fornitore (es. container, compattatori) possono essere rimosse solo dopo autorizzazione del Referente dell Azienda e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell area sono obbligatorie e interamente a carico del Fornitore.
Rispetto ai laboratori e alle anatomie patologiche se è prevista la presenza di cisterne, queste ultime devono essere in materiale idoneo e devono possedere adeguati requisiti dì resistenza in relazione alle proprietà chimico- fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Le cisterne devono essere dotate di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume delle cisterne stesse. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più cisterne che raccolgono la medesima categoria di rifiuto, può essere realizzato un bacino di contenimento comune, di capacità non inferiore alla terza parte di quella complessiva delle cisterne stesse. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità almeno pari a quella della cisterna più grande. Le cisterne contenenti rifiuti liquidi devono essere provviste di opportuni dispositivi antitraboccamento: deve essere prevista una tubazione di troppo pieno, il cui scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. Le cisterne inoltre, devono essere dotate di un dispositivo che permetta la verifica del quantitativo di liquido contenuto (misuratore e spie di livello) e segnalazione acustica e visiva di troppo pieno, nonché di perdite per rottura.
8. LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO
Nell Allegato A si riporta, ove disponibile, una stima delle quantità annua prodotta di rifiuti per codice CER e della frequenza di allontanamento dei rifiuti da ciascun luogo di produzione. Tali frequenze sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di stoccaggio delle singole Aziende, devono essere riviste e concordate con le stesse Aziende al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi.
Il servizio deve essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Capodanno, Feste Patronali) compatibilmente con le norme vigenti e salvo diversa indicazione dell Azienda Sanitaria.
In corso di esecuzione del contratto, l Azienda Sanitaria potrà comunicare al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resesi necessarie a seguito di riorganizzazioni di attività e servizi sanitari (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l Azienda.
Il Fornitore assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti e/ o accidentali nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 12 ore dal ricevimento di una comunicazione a mezzo fax o e-mail da parte del Referente dell Azienda.
Il Fornitore è tenuta, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.
9. TRASPORTO
Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordate con l Azienda.
Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con l Azienda data e ora di svolgimento del servizio.
Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.
All inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale del Fornitore, controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell Azienda, fornendo eventuale supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).
In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il Fornitore deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell ambiente.
Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per il trasporto di queste tipologie di merci. Tali accorgimenti devono essere descritti nella Relazione Tecnica.
I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati e etichettati a cura delle Aziende Sanitarie; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne la presenza al Referente dell Azienda.
Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.
Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.
La Ditta Concorrente, unitamente all'offerta, deve inserire nella Relazione Tecnica le procedure di emergenza adottate per le attività di cui al presente paragrafo.
Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell offerta. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati.
La pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico del Fornitore, che deve specificare i prodotti utilizzati, le metodiche e la frequenza di utilizzo in un apposito documento da allegare alla Relazione Tecnica.
Tempi e modi di svolgimento delle operazioni devono essere in ogni caso concordate con la Azienda Sanitaria contreaente.
10. SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE
I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e\ o convenzionati con il Fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all esercizio, che dovrà essere se del caso aggiornata nel corso della durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi.
Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/ o temporanea fermata dell impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell Azienda.
Qualora la Ditta Concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/ 2003, deve fornire, in offerta tecnica, le informazioni sulla successiva destinazione del rifiuto sterilizzato (j2). Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.
Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenze semestrali. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende.
Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/ o temporanea fermata dell impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell Azienda. Nella Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente deve inserire una tabella contenente alcune informazioni di dettaglio solo per i codici CER richiesti dalle Aziende Sanitarie in relazione ai Lotti per cui si presenta offerta:
Codice CER | NA1 | NA3 | AO A.C. | IRCSS | AO S.P.S. | A.O RUG | SA | AV | BN | AO MOS | AO RUM | CE | NA2 | AO S.A.S.S. | AO Co | AO Fe II | AO S.U.N. |
06 01 e ss* | |||||||||||||||||
07 07 e ss* | |||||||||||||||||
08 03 17* | |||||||||||||||||
08 03 18 | |||||||||||||||||
09 01 01* | |||||||||||||||||
09 01 04* | |||||||||||||||||
09 01 05* | |||||||||||||||||
09 01 07 | |||||||||||||||||
09 01 08 | |||||||||||||||||
15 01 01 | |||||||||||||||||
15 01 02 | |||||||||||||||||
15 01 03 | |||||||||||||||||
15 01 04 | |||||||||||||||||
15 01 06 | |||||||||||||||||
15 01 07 | |||||||||||||||||
15 01 10* |
Codice CER | NA1 | NA3 | AO A.C. | IRCSS | AO S.P.S. | A.O RUG | SA | AV | BN | AO MOS | AO RUM | CE | NA2 | AO S.A.S.S. | AO Co | AO Fe II | AO S.U.N. |
15 02 02* | |||||||||||||||||
15 02 03 | |||||||||||||||||
16 01 03 | |||||||||||||||||
16 02 11* | |||||||||||||||||
16 02 13* | |||||||||||||||||
16 02 14 | |||||||||||||||||
16 02 16 | |||||||||||||||||
16 03 04 | |||||||||||||||||
16 05 06* | |||||||||||||||||
16 05 09 | |||||||||||||||||
16 06 01* | |||||||||||||||||
16 06 04 | |||||||||||||||||
17 01 03 | |||||||||||||||||
17 01 07 | |||||||||||||||||
17 02 01 | |||||||||||||||||
17 04 02 | |||||||||||||||||
17 04 03 | |||||||||||||||||
17 04 05 | |||||||||||||||||
17 08 02 | |||||||||||||||||
17 09 04 | |||||||||||||||||
18 01 03* | |||||||||||||||||
18 01 04 | |||||||||||||||||
18 01 06* | |||||||||||||||||
18 01 07 | |||||||||||||||||
18 01 08* | |||||||||||||||||
18 01 09 | |||||||||||||||||
18 01 10* | |||||||||||||||||
18 02 02* | |||||||||||||||||
18 02 05* | |||||||||||||||||
19 08 01 | |||||||||||||||||
19 08 05 | |||||||||||||||||
19 08 12 | |||||||||||||||||
19 09 05 | |||||||||||||||||
20 01 01 | |||||||||||||||||
20 01 02 | |||||||||||||||||
20 01 11 | |||||||||||||||||
20 01 21* | |||||||||||||||||
20 01 23* |
Allegato Capitolato Tecnico Pag. 23 a 31
Codice CER | NA1 | NA3 | AO A.C. | IRCSS | AO S.P.S. | A.O RUG | SA | AV | BN | AO MOS | AO RUM | CE | NA2 | AO S.A.S.S. | AO Co | AO Fe II | AO S.U.N. |
20 01 28 | |||||||||||||||||
20 01 34 | |||||||||||||||||
20 01 35* | |||||||||||||||||
20 01 36 | |||||||||||||||||
20 01 38 | |||||||||||||||||
20 01 39 | |||||||||||||||||
20 01 40 | |||||||||||||||||
20 02 01 | |||||||||||||||||
20 03 01 | |||||||||||||||||
20 03 04 | |||||||||||||||||
20 03 07 |
Le informazioni da riportare in offerta sono le seguenti:
l impianto/ gli impianti di smaltimento o recupero cui il rifiuto è destinato e relativi estremi dell autorizzazione;
a quali operazioni di smaltimento o recupero di cui all Allegato B e C alla parte quarta del DLgs 152/ 2006 (es. D10, R13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;
nel caso in cui la prima destinazione del rifiuto ( operazioni X00, X00, X00, X00, X00), non corrisponda ad una operazione di destinazione finale, la Ditta Concorrente deve fornire anche le informazioni di cui ai punti precedenti riferite alle successive operazioni di smaltimento/recupero;
nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/ recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti;
nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di sterilizzazione, descrivere le eventuali misure che attestino l avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.
11. REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI)
Xxxxx restando quanto espressamente previsto dalla normativa sul controllo della tracciabilità dei rifiuti, il ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato da Formulario di identificazione conforme al D.M 145/ 98 e s.m.i., la cui
fornitura, vidimazione e compilazione è a carico del Fornitore. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Xxxxxx XXX, descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dalle Aziende.
Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato ai soggetti individuati dal Referente dell Azienda e delegati alla firma del documento, presso ogni luogo di produzione.
Le copie (1° e 4°) dei Formulari debitamente compilate devono essere consegnate ai soggetti individuati dal Referente dell Azienda, indicativamente entro 7 giorni, e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l applicazione delle penali così come indicato nello Schema di Convenzione.
Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l Azienda, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:
codice CER; chilogrammi;
luogo di produzione;
data e numero di formulario di identificazione rifiuto; trasportatore e smaltitore.
Il Fornitore si impegna a supportare le Aziende Sanitarie in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati e nell inoltro telematico dei M.U.D.
Il Fornitore si impegna inoltre a supportare le singole Aziende Sanitarie nella gestione anche accentrata dei registri.
Le spese di bollo sostenute per la vidimazione dei registri sono a carico delle singole Aziende Sanitarie contraenti. Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni normative relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 152/ 2006 e s.m.i. e i contenuti della nota Prot. N. 3239/ C5AMB/ C7SAN del 19/ 07/ 2011 della Conferenza Stato Regioni, consultabile al seguente link xxxx://xxxxxxx.xx/xxxx_xxx.xxx?xxx00 e s.m., nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure stabilite da ciascuna Azienda Sanitaria.
Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a venire incontro alle eventuali motivate esigenze che dovessero pervenire dalle Aziende Sanitarie Contraenti sulle attività previste nel presente paragrafo.
12. PERSONALE DEL FORNITORE
Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.
Inoltre il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:
indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
segnali al Referente dell Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.
Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende.
Le Aziende hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/ 1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.
Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/ norme di comportamento previste all interno delle singole Aziende sanitarie
13. N ORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVEN ZION E DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il Fornitore provvede all applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i in relazione all attività oggetto del presente appalto. Le Aziende Sanitarie Contraenti e il Fornitore:
cooperano all attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all attività lavorativa oggetto dell appalto;
Allegato Capitolato Tecnico Pag. 26 a 31
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (le Aziende promuovono tale coordinamento; l obbligo non si estende ai rischi propri dell attività della impresa appaltatrice).
14. DIRITTO DI SCIOPERO
L oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/ 90 e s.m.i., che prevede l obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato. Le Aziende Sanitarie Contraenti trattengono comunque l importo del lavoro non corrisposto.
15. REFERENTE DEL FORNITORE
Il Fornitore, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alle Aziende Sanitarie Contraenti il nominativo del Responsabile dell esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l Azienda Sanitaria Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
16. CONTATTI DEL FORNITORE
Il Fornitore, entro la data di stipula della Convenzione, deve attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui servizi oggetto di Convenzione mediante l installazione di un numero di telefono, fax ed un indirizzo e-mail dedicato, attivo tutto l anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l inoltro di reclami.
17. SERVIZIO DI REPORTISTICA
a) Reportistica da produrre a favore delle amministrazioni contrenti
Al Fornitore, potrà essere richiesto l invio da parte di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, su base bimestrale,
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entro 10 giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, dei dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali anche distinti per unità operativa produttrice del rifiuto.
A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere forniti i seguenti dati: chilogrammi di rifiuto prodotti;
tipologia e numero di contenitori utilizzati;
altre informazioni espressamente richieste dall Azienda Sanitaria contraente
b) Reportistica da produrre a favore della XX.XX.XX. Spa
Il Fornitore, dovrà trasmettere trimestralmente alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/ o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc
Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:
- Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);
- Codice identificativo del Fornitore
- Quantitativo prelevato dettagliato per codice CER
- Valore economico
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura può altresì essere effettuato da Xx.Xx.Xx. e dalle Aziende Sanitarie anche mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
18. CORRISPETTIVI
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli O.P.F. sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all offerta economica.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell Amministrazione.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione dei singoli O.P.F. e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio.
19. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore verrà effettuato trimestralmente dietro presentazione di apposita fattura. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, il dettaglio dei servizi prestati nel periodo di riferimento con indicazione delle quantità erogate e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione.
L importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo paragrafo.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di principali Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l Ordinativo principale di Fornitura e/ o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/ r, rispettivamente dalle Amministrazioni.
La liquidazione delle fatture solo a seguito di verifica e conseguente autorizzazione dal parte del Direttore dell Esecuzione.
20. PENALI
L Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potranno applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.
L entità delle penali che saranno applicate dalle Xx.xx., per ciascuna fattispecie di violazione, è quella di seguito riportata:
Inadempienze | Penali |
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione | 1 per mille sull ammontare mensile dell Ordinativo di fornitura. |
Mancata esecuzione delle analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuti | 1 per mille sul valore mensile dell ordinativo di fornitura per ogni inadempienza |
Impiego di contenitori rigidi diversi da quelli offerti in sede di gara, | 1 per mille sull ammontare mensile dell Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione. Per la |
Inadempienze | Penali |
ripetuta non conformità nella fornitura dei contenitori (maggiore di 3 giorni o di 3 consegne), l Azienda Sanitaria Contraente applica al Fornitore una penale pari a 1.000,00 al giorno, sino alla sostituzione | |
Per i contenitori rigidi destinati ad aree ad alto rischio forniti con imballaggi difettosi, mancanti o carenti delle prescrizioni richieste nel Capitolato Tecnico | 1 per mille sull ammontare mensile dell Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione. |
Nel caso vengano consegnati contenitori difettosi e/o visibilmente sporchi e/o usurati | 1 per mille sull ammontare mensile dell Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione. |
Operazioni di pesatura non conformi a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa | 1 per mille sul valore mensile dell ordinativo di fornitura per ogni inadempienza |
Mancata esecuzione delle operazioni di rilevazione di radioattività ovvero non conformi a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa | 1 per mille sul valore mensile dell ordinativo di fornitura per ogni inadempienza |
Nel caso in cui il servizio di trasporto non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara e/o nel Piano Dettagliato degli Interventi | 1 per mille sul valore mensile dell ordinativo di fornitura per ogni inadempienza |
Nel caso in cui il servizio di conferimento agli impianti di smaltimento/recupero non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica | 1 per mille sul valore mensile dell ordinativo di fornitura per ogni inadempienza |
Nel caso in cui non venga trasmessa la 4° copia del formulario entro i termini di legge, ovvero tale copia non sia debitamente compilata | 1 per mille sul valore mensile dell ordinativo di fornitura per ogni inadempienza |
Nel caso in cui non vengano trasmesse entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico, le informazioni necessarie per la compilazione del MUD | 0,5 per mille sul valore mensile dell ordinativo di fornitura per ogni inadempienza |
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica alle amministrazioni contraenti di cui al paragrafo 17 | 0,3 per mille sul valore mensile dell ordinativo di fornitura per ogni inadempienza |
A sua volta Xx.Xx.Xx., per quanto di sua competenza riferita alla intera Convenzione, potrà applicare sanzioni pecuniarie per le sottoriportate fattispecie di violazione e per l entità di fianco indicata, è quella di seguito riportata:
Inadempienze | Penali |
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica alla Xx.Xx.Xx. Spa di cui al paragrafo 17 | 200,00 per ogni ritardo |
La mancata tempestiva comunicazione a Xx.Xx.Xx. Spa delle modifiche/integrazioni relative ai requisiti generali di cui all art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle modifiche in ordine all esecuzione contrattuale che dovessero intervenire nel corso della Convenzione e dei contratti di fornitura | 500,00, salvo ulteriori penalità di 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 30° giorno successivo alla data dalla quale la comunicazione delle modifiche/variazioni doveva essere effettuata |
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi verranno applicate al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
La richiesta e/ o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale.
L Amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo principale di Fornitura; quest ultima prende atto, in ogni caso, che l applicazione delle penali non preclude il diritto dell Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il ritardo nell adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell Ordinativo di Fornitura e/ o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso Soresa e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/ o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
ALLEGATI:
A Dettaglio della Fornitura