CITTA’ DI RAPALLO PROVINCIA DI GENOVA
CITTA’ DI RAPALLO PROVINCIA DI GENOVA
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI RAPALLO PRESSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI PROPRIETA’ DELL’X.X.XX. SPA, SITO IN STRADA XXXXXXX 504 A CASTELCERIOLO (AL).------------------------
TRA
Il comune di RAPALLO con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0 00000 Xxxxxxx C.F. 83003750102 e P.I. 00029910991, in persona dell’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Genova il 6.2.1959, Dirigente della Ripartizione III Servizi Tecnici, come da conferimento d’incarico assunto a protocollo comunale n. 26125 del 1/6/2013.-----------------------------------------------
E
l’Azienda Rifiuti Alessandrina s.p.a. (in sigla ARAL) con sede legale ed impianto di trattamento siti in strada Xxxxxxx 504 a Xxxxxxxxxxxxx (XX), X.X. x X. XXX 00000000000 in persona del Direttore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato ad Alessandria il 26/5/1947, ivi residente in xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx 0/X, domiciliato per la carica presso la sede dell’ARAL medesima (qui di seguito denominata ARAL), a ciò autorizzato come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 12/2/2014------------------------------------------------------
premesso che
- Il Comune di Rapallo ha attivato la raccolta differenziata della Frazione Organica da Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) cod. CER 200108 dal 01/12/2010 e ha necessità di conferire tale rifiuto ad un impianto autorizzato;
- L’ARAL esercisce in xxxxxx Xxxxxxx 000 xx Xxxxxxxxxxxxx (XX) un impianto di compostaggio e trattamento dei rifiuti con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Alessandria n. DDAP1-401-2011 del 12/9/2011;
In esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali n. 1316 del 27/12/2013 e n. 34 del 23/1/2014 si conviene e si stipula quanto segue:-------------------------------------------------------
1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE: ARAL autorizza il Comune di Rapallo a conferire presso il proprio impianto di trattamento rifiuti di Castelceriolo (di seguito denominato “impianto”) il rifiuto organico da raccolta differenziata proveniente dal proprio territorio identificato con il CER 200108.
2. DURATA: La presente Convenzione decorre dalla data di stipula del presente atto e termina il 31/12/2014. La stessa potrà essere prorogata a seguito di accordi tra le parti firmatarie della presente convenzione.
3. SERVIZIO DI TRATTAMENTO: ARAL garantirà l’integrale trattamento in R3 presso il proprio impianto di Castelceriolo (AL) autorizzato come sopra detto al trattamento e smaltimento dei rifiuti conferiti. Il quantitativo di rifiuto conferito all’impianto nel corso del periodo di vigenza della presente convenzione sarà al massimo di 1.080 t /anno, per un importo massimo di €. 99.360,00 Iva 10% esclusa.--------------------------------------------------
4. CONFORMITA’ DEL RIFIUTO CONFERITO: ARAL si riserva la facoltà, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, di effettuare analisi e controlli per verificare la rispondenza dei conferimenti di RSU ai seguenti parametri:--------------------------------------------------------
• Assenza di rifiuti ingombranti;
• Assenza di rifiuti pericolosi, ospedalieri, assimilabili;--------------------------------------
Qualora le analisi dimostrassero la non conformità del conferimento, le spese sostenute per le stesse saranno addebitate al conferitore. XXXX, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di contestare o sospendere i conferimenti presso il proprio impianto, con formale nota scritta, nei seguenti casi:
• per difformità dei rifiuti rispetto alle caratteristiche sopra richieste;----------------------
5. PROCEDURE DI CONFERIMENTO: Ogni carico, dovrà necessariamente essere
accompagnato da formulario di identificazione del rifiuto regolarmente compilato per ogni singolo trasporto.
Gli orari di conferimento sono i seguenti:
• dal lunedì al venerdì: 08.00 - 16,00; sabato 08.00 - 14.00;---------------------------------
• festivi : impianto chiuso.
I conferimenti dei rifiuti di cui all’art. 1, saranno effettuati dall'Azienda Aimeri Ambiente
s.r.l. Affidataria del Servizio di Igiene Ambientale per conto del Comune di Rapallo con spese a carico del produttore, durante la durata della presente convenzione ed eventuali proroghe, comunque non oltre il 30/12/2014. Lo stesso comune di Rapallo farà pervenire preventivamente ad ARAL le autorizzazioni di legge necessarie all’effettuazione del trasporto, a cura dell'Azienda Aimeri quale trasportatore per conto del Comune di Rapallo, con spese di smaltimento a carico del Comune di Rapallo. Il Comune di Rapallo comunicherà eventuali cambi di gestione, comunicando preventivamente la documentazione e le autorizzazioni necessarie.
6. FATTURAZIONI E PAGAMENTI Alla fine di ogni mese ARAL provvederà ad emettere regolare fattura al Comune di Rapallo sulla base delle quantità mensili di rifiuti effettivamente ricevuti presso l’impianto e rilevati dai formulari di accompagnamento e in merito al servizio di trasporto effettuato. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. d.f.f.m.-------
7. TRACCIABILITA’ L'Azienda ARAL s.p.a. assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e D.l. 187 del 12/11/2010. L’appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità della operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’ art. 1456 del codice civile. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura -Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”;
8. TARIFFE I rifiuti di cui all’articolo 1 sono soggetti al seguente regime tariffario:----------
• 0,080 €/kg per il servizio di trattamento oltre ad IVA e compresi eventuali contributi ecologici.
9. FORZA MAGGIORE Le parti, si impegnano a mantenere le condizioni riportate nel presente contratto e a garantire le prestazioni reciproche per tutta la durata dello stesso salvo cause di forza maggiore o fermo impianto. Per cause di forza maggiore si intendono oltre alle calamità naturali, anche ordinanze amministrative e/o nuove disposizioni legislative che obblighino a sospendere il servizio, nonché a rivedere tipo di organizzazione e attività. Per fermo impianto si intende qualsiasi periodo di fermata totale dell’impianto dovuto a manutenzione straordinaria ed a ogni altra causa.-----------------------------------------------------
10. CONTROVERSIE Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia o vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione, con esclusione del ricorso all’arbitrato. Le controversie non definibili amichevolmente saranno deferite all’Autorità del foro di Alessandria.------------------------------------------------
Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e l’imposta di bollo viene assolta con versamento mediante Mod.F23.
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRIGENTE XXX.XX 3^XX.XX. – Xxxxxxx Xxxxxxxx---------------------------------------------
PER ARAL SPA – Xxxxxxxxx Xxxxxxx