REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONEDELCANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Comune di CONCESIO
Provincia di Brescia
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONEDELCANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.4.2021
Sommario
SOMMARIO 2
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 7
Articolo 1 7
Ambito e finalità del regolamento 7
Articolo 2 8
Classificazione del Comune 8
Articolo 3 8
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 8
Articolo 4 9
Definizioni e disposizioni generali 9
Tipi di Occupazione Suolo Pubblico 9
Articolo 5 13
Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi pubblica utilità 13
Articolo 6 13
Passi carrabili e accessi a raso 13
Articolo 7 14
Occupazione con impianti di distribuzione carburante 14
Articolo 8 14
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici 14
Articolo 9 15
Occupazioni dello spettacolo viaggiante 15
Articolo 10 16
Occupazioni a sviluppo progressivo 16
Articolo 11 16
Attività Edile 16
Articolo 12 16
Attività di propaganda elettorale 16
Articolo 13 17
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio 17
Articolo 14 17
Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture 17
Articolo 15 17
Esposizione merci fuori negozio 17
Articolo 16 18
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere 18
Articolo 17 18
Occupazioni per traslochi 18
Articolo 18 18
Occupazioni in occasione di Fiere 18
Articolo 19 19
Occupazioni con antenne e ripetitori 19
Articolo 20 19
Occupazioni occasionali 19
Articolo 21 20
Occupazioni d’urgenza 20
Articolo 22 20
Definizioni e disposizioni generali Mezzi Pubblicitari 20
Articolo 23 25
Presupposto del canone 25
Articolo 24 26
Soggetto obbligato 26
Articolo 25 26
Determinazione del canone 26
TITOLO II 28
TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI 28
Articolo 26 28
Tariffe 28
Articolo 27 28
Criteri per la determinazione 28
della Tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico 28
Articolo 28 30
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 30
Articolo 29 31
Criteri per la determinazione della tariffa del Canone 31
Tariffe giornaliere 31
Articolo 30 31
Esenzioni - Occupazioni non assoggettate al canone 31
Articolo 31 34
Riduzioni del canone 34
Articolo 32 35
Dichiarazione 35
Articolo 33 35
Dichiarazioni per particolari fattispecie 35
TITOLO III 37
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI 37
Articolo 34 37
Modalità e termini per il pagamento del canone 37
Articolo 35 38
Rimborsi e compensazione 38
Articolo 36 38
Ravvedimento Operoso 38
Articolo 37 39
Accertamenti - Recupero canone 39
Articolo 38 39
Sanzioni e indennità 39
Articolo 39 40
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 40
Articolo 40 41
Autotutela 41
Articolo 41 41
Riscossione coattiva 41
Articolo 42 41
Il Funzionario Responsabile 41
TITOLO IV 42
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 42
Articolo 43 42
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico 42
Articolo 44 44
Rilascio della concessione 44
Articolo 45 46
Titolarità della concessione e subentro 46
Articolo 46 47
Xxxxxxx, proroga e disdetta 47
Articolo 47 48
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio 48
Articolo 48 49
Decadenza ed estinzione della concessione 49
Articolo 49 50
Occupazioni abusive 50
TITOLO V 52
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE 52
Articolo 50 52
Istanze per la diffusione di messaggi pubblicitari 52
Articolo 51 53
Istruttoria e rilascio della concessione 53
Mezzi Pubblicitari 53
Articolo 52 55
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni 55
Articolo 53 56
Xxxxxxx, proroga e disdetta 56
Articolo 54 57
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione 57
Articolo 55 57
Decadenza ed estinzione della autorizzazione 57
Articolo 56 58
Rimozione della pubblicità 58
Articolo 57 58
Le esposizioni pubblicitarie abusive 58
Articolo 58 59
Il piano generale degli impianti pubblicitari 59
TITOLO VI 61
PUBBLICHE AFFISSIONI 61
Articolo 59 61
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni 61
Articolo 60 62
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 62
Articolo 61 62
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni 62
Articolo 62 63
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 63
Articolo 63 63
Spazi riservati ad esenzioni dal diritto 63
TITOLO VII 64
DISPOSIZIONI FINALI 64
Articolo 64 64
Regime transitorio 64
Articolo 65 64
Disposizioni finali 64
ALLEGATO A – COEFFICENTI DI RIDUZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICHE AFFISSIONI 65
ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 66
ALLEGATO C - ELENCO STRADE COMUNALI 67
ALLEGATO D – VELE – INDIVIDUAZIONE AREE DI SOSTA 71
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di CONCESIO del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 di seguito denominato “canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi:
• il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
• l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
• i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
• il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare invarianza di gettito conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. In attesa di una completa revisione continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 15/03/2005
6. L’applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l’applicazione del presente canone.
L’occupazione suddetta sarà oggetto di specifico Regolamento.
7. Sono fatte salve:
a) le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
b) eventuali Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
c) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano
o il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
o l’imposta comunale sulla pubblicità
o i diritti sulle pubbliche affissioni
non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
Articolo 2 Classificazione del Comune
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell’ente considerando la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 15.754 abitanti.
2. Il comune di Concesio in considerazione del numero di abitanti si pone in IV Classe con riferimento ai parametri di cui all’art. 1 commi 841 – 842 L. 160/2019 e in I° Classe con riferimento ai parametri di cui all’art. 1 comma 831 L. 160/2019 occupazioni permanenti cavi e condutture
Articolo 3
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in standard alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 3 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su 3 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
5. Per le nuove strade, fino all’aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.
Articolo 4
Definizioni e disposizioni generali Tipi di Occupazione Suolo Pubblico
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a) aree comunali: tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
b) canone: la somma dovuta dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione;
c) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
d) occupazione: sottrazione al pubblico utilizzo di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, il passaggio di altri sull’area privata, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.
e) Occupazione permanente: ha carattere stabile, ed è effettuata a seguito di concessione aventi comunque la durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti, possono avere durata
o annuale: necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova
concessione/autorizzazione
o pluriennale: hanno validità per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi
f) Occupazione temporanea: ha una durata inferiore all’anno, anche se ricorrente, e può essere richiesta per fasce orarie giornaliere o per intere giornate, ma comunque per periodi inferiori all’anno.
Sono temporanee le occupazioni effettuate per attività di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.
Sono ricorrenti le occupazioni le cui concessioni/autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati anche a carattere stagionale e /o ripetibili periodicamente.
g) Occupazione occasionale: sono le occupazioni come meglio definite nell’art. 20, per le quali in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
h) Occupazioni per Attività Edilizia: sono da considerare temporanee ai fini dell’applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell’occupazione sia superiore all’anno.
i) Altre tipologia di occupazioni:
• La concessione di aree per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione.
• Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genera, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
• L’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione.
• Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate per cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui al successivo paragrafo delle occupazioni senza concessione.
• Le concessioni relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle norme del regolamento edilizio.
Per ragioni di decoro dei luoghi, il sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l’ambiente circostante.
j) Occupazioni Senza Concessione
Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì SOLO del provvedimento di nullaosta da parte della Polizia Locale e/o dell’Ufficio Tecnico se necessario:
• tutte le occupazioni di durata inferiori a due giorni:
• le occupazioni effettuate con dissuasori di sosta e ogni altro segnale complementare così come previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;
• le occupazioni effettuate anche da privati per lavori, per conto del Comune di Concesio, per l’area dichiarata necessaria per lo svolgimento dei lavori dal direttore degli stessi o dal tecnico comunale.
• le occupazioni di aree di verde pubblico e di piccole aree pedonali asfaltate ad esclusione delle aree monumentali e che non interferiscono con la viabilità;
• Piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con l’ufficio comunale competente;
k) Occupazioni d’urgenza: sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
L’occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza
o per provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza;
o in caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone oppure gravi danni alle cose. In tali casi, l’interessato deve dare immediata comunicazione all’ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d’urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell’area.
Immediatamente dopo, l’interessato deve presentare idonea istanza di concessione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria.
Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.
l) passi carrabili: ogni accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla standard della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale
m) tariffa: rappresenta la standard fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato senza preventiva concessione o autorizzazione comunale:
• occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico o area privata soggetta a pubblico passaggio, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;
• diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica o elaborato analogo.
La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Uffici, in particolare saranno valutati:
• gli aspetti urbanistico-edilizi,
• gli aspetti di decoro della città,
• la viabilità,
• la sicurezza,
• l'igiene,
• la quiete pubblica
• il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.
Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione e/o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l’Ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre, al titolare del provvedimento, ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono a titolo oneroso, salvo diversa ed espressa disposizione normativa e regolamentare.
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
11. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Articolo 5
Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto:
a) dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo
b) dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione in base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'ammontare del canone dovuto all’Ente non può essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante PEC (posta elettronica certificata), entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in standard all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
6. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice Amministrazione Digitale-.
Articolo 6
Passi carrabili e accessi a raso
1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla standard della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
2. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di
1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
4. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
Articolo 7
Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione.
Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
3. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Articolo 8
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.
2. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
3. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
4. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica.
In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
5. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato l’esenzione dal canone.
6. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.
Articolo 9
Occupazioni dello spettacolo viaggiante
1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
Articolo 10 Occupazioni a sviluppo progressivo
1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
2. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
Articolo 11 Attività Edile
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Alle occupazioni che si protraggono oltre i 90 giorni e superiori a 100 mq si applica la riduzione di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
Articolo 12
Attività di propaganda elettorale
1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Articolo 13
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale a pubblici esercizi.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio.
L'area dovrà essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
4. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all’esterno di pubblici esercizi, che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50 della tariffa di riferimento per tutta l’area interessata dall’occupazione.
Articolo 14
Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, condotte in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del competente Ufficio Tecnico comunale.
Articolo 15 Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e che l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, pertanto le strutture, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
Articolo 16
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di negozi, di botteghe, di pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
Per ragioni di arredo urbano l’Ufficio Tecnico può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale, senza specifica autorizzazione comunale, non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico.
Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
Articolo 17 Occupazioni per traslochi
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione effettuata con veicoli, piattaforme ed autoscale per finalizzata alle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Il soggetto, che abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico, per poter effettuare operazioni di trasloco, deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all’ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all’ufficio competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
Articolo 18 Occupazioni in occasione di Fiere
1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall’atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.
2. Alle occupazioni che eccedono
• di oltre il 50% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 50,00,
• di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 100,00;
la riscossione dell’eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti contabili;
3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50 per manifestazione.
4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l’eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell’avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente.
5. Nel caso in cui l’occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50, stabilita ai sensi dell’art 7-bis del TUEL.
Articolo 19 Occupazioni con antenne e ripetitori
1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Standard per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva ed i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.
Articolo 20 Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 1 giornata con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) le occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore 2 giorni;
2. l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 1 giornata.
3. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 1 del presente articolo, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz’ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima
dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Articolo 21 Occupazioni d’urgenza
1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando è necessario provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni lavorativi deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
Articolo 22
Definizioni e disposizioni generali Mezzi Pubblicitari
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono i mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
2. Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
a) INSEGNE DI ESERCIZIO:
i. si considerano in tal modo le scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, contenete il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso la sede e nelle pertinenze di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione.
ii. Si intendono insegne d’esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo.
Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.
iii. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada)
Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio:
• i mezzi pubblicitari aventi natura stabile illuminati e non;
• i cassonetti luminosi e non;
• le targhe;
• le scritte su tende;
• le scritte pitturate;
• gli stemmi o loghi; Possono essere:
• monofacciale o bifacciale;
• luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall’alto verso il basso;
• non luminosa.
b) PREINSEGNE o FRECCE DIREZIONALI: si definiscono così le scritte in caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.
i. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
ii. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in standard alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
Non possono essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Si applicano inoltre le diposizioni di cui all’articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
c) INSEGNA PUBBLICITARIA: si definisce tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio e alla preinsegna.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie:
• i cartelli illuminati e non,
• i cassonetti luminosi e non,
• le targhe, le scritte su tende,
• le scritte pitturate.
d) IMPIANTI PUBBLICITARI: si definisce così un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
Detti manufatti contengono scritte, simboli e possono avere carattere permanente o temporaneo indicante il nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati, sono esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio
Possono essere:
• luminosi - sia per luce propria che per luce indiretta dall’alto verso il basso;
• non luminosi.
Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
e) IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO: si definisce così un manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario.
Può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
f) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA: si definisce così qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile secondo definizioni precedenti
g) IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE: possono avere una superficie massima di mq 6. Sia all’interno del centro abitato che all’esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito
dall’articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
h) PUBBLICITÀ SU VEICOLI: si definisce così la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie e simili, di uso pubblico o privato. La pubblicità sui veicoli e sui velocipedi è disciplinata dall’articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
i) CAMION VELA: si definiscono così sono gli impianti pubblicitari mobili ed in quanto tali sono soggetti a tassazione standard.
i. Il limite massimo di sosta è di 15 giorni; per le modalità ed eventuali violazioni si rimanda a quanto previsto dal Codice della Strada
ii. E’ ammessa la sosta sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari denominati “Vele” esclusivamente nei posteggi identificati dall’Ufficio di Polizia Locale.
iii. La sosta va richiesta all’ufficio competente secondo le procedure di cui al presente regolamento.
iv. L’autorizzazione verrà rilasciata solo a seguito di nulla osta rilasciato dalla Polizia Locale, compatibilmente con la disponibilità esistente negli spazi identificati.
j) I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del
D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
k) PUBBLICITÀ CON VEICOLI D’IMPRESA: si definisce così la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
l) PUBBLICITÀ VARIA: si definisce così quella effettuata con
• locandine, striscioni, drappi, stendardi, xxxxxxxx, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili,
• proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici,
• distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario,
• fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,
• pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili.
• Carrelli dei supermercati
Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
m) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI: si definiscono così l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
Dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile.
Possono essere illuminati per luce indiretta dall’alto verso il basso.
Le locandine pubblicitarie, in tutto il territorio comunale, possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
Possono essere illuminato indirettamente dall’alto verso il basso.
Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all’articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
n) CARRELLI DEI SUPERMERCATI: la pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso xxxxxxxx, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria
o) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: si definisce così la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
Questa tipologia di messaggio è disciplinato dall’articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
p) PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO
Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ubicate nel centro abitato è ammessa l’installazione di un numero di insegne / di mezzi pubblicitari per una superficie massima come disposto dal Piano degli Impianti
La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall’articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
Il numero massimo di impianti autorizzabili al medesimo soggetto, per ciascuna tipologia non può essere superiore al numero così come definito dal Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx.
0. Quanto agli impianti per le affissioni di cui al comma 1 lettera b), da utilizzarsi per comunicazioni con finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, il quantitativo unitario di esposizione è fissato dal Piano degli Impianti.
5. La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.
Articolo 23 Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva,
• delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico,
• delle aree private gravate da servitù di passaggio.
Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree:
• appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
• su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
• all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
• i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.
• i messaggi diffusi:
o allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
o i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
o i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
4. Fermo restante il disposto del comma 818 Legge 160/2019 il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga
mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
5. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui comma 1 lettera a) del presente articolo.
6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I (costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Articolo 24 Soggetto obbligato
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in standard ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4. L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio.
Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
Articolo 25 Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, rapportando tra loro la durata, la superficie, espressa in metri quadrati, la tipologia e le finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
La misura standard del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in standard all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata fino a 30 giorni, il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo.
Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
8. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri.
Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per i serbatoi con capienza da 3.001 fino a 5.000 litri
Per i serbatoi con capacità superiore ai 5.000 litri la tariffa standard è aumentata del 100%
9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
TITOLO II
TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 26 Tariffe
1. La tariffa rappresenta la standard fondamentale per la determinazione quantitativa del canone si suddivide in:
• tariffa standard stabilita dai commi 826, 827 della L. 160/2019,
• tariffa forfettaria di cui al comma 831 della L. 160/2019.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
a) Giornaliera: si applica all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari che abbiano durata inferiore all'anno solare;
b) Annua: si applica all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari che abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all’anno sono computate per intero
3. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
Articolo 27
Criteri per la determinazione
della Tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla standard dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione del comma 4:
3. Ai fini dell’applicazione del canone per l’occupazione degli spazi, la tariffa per le strade od aree è di seguito esplicitata:
categoria 1a viene applicata la tariffa più elevata. categoria 2a è del 90 per cento rispetto alla 1a. categoria 3a è del 80 per cento rispetto alla 1a.
secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Ai fini dell’applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in 3 categorie:
categoria 1 – viene applicata la tariffa più elevata. categoria 2a è del 80 per cento rispetto alla 1a. categoria 3a è del 50 per cento rispetto alla 1a.
secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
Le tariffe specifiche per ciascuna fattispecie di occupazione e diffusione dei mezzi pubblicitari sono deliberate dalla Giunta Comunale
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, ove presente, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. Coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 15, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
7. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
8. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
9. I passi carrabili sono soggetti al Canone solo se autorizzati ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
10. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma.
Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
Articolo 28
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in standard alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in standard alla superficie complessiva delle facciate utilizzate.
3. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in standard alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
E’ obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Il canone è dovuto dai Xxxxxx Xxxx secondo i termini indicati nell’art. 22 comma 2 lettera i) del presente Regolamento.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
11. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Articolo 29
Criteri per la determinazione della tariffa del Canone Tariffe giornaliere
1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa standard.
2. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su standard giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui al comma 2.
3. Le tariffa per le strade od aree è di seguito esplicitata categoria 1a viene applicata la tariffa più elevata. categoria 2a è del 90 per cento rispetto alla 1a. categoria 3a è del 80 per cento rispetto alla 1a.
4. Relativamente alla diffusione dei mezzi pubblicitari il territorio è ricompreso in categoria 1a viene applicata la tariffa più elevata.
categoria 2a è del 80 per cento rispetto alla 1a. categoria 3a è del 50 per cento rispetto alla 1a.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. Coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 15, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono: deliberati dalla Giunta Comunale.
7. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
8. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 30
Esenzioni - Occupazioni non assoggettate al canone
1. Il comma 833 della L. 160/2019 e le ulteriori norme integralmente riportate nel presente Regolamento stabiliscono l’esenzione per le tipologie di seguito riportate:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o con altro atto, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
d) le occupazioni di aree cimiteriali;
e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
f) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
g) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
l) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
n) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte
d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
o) i passi carrabili, diversi da quelli autorizzati ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (soggetti), le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
a) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
c) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili purché debitamente autorizzate e non siano collocati per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro o costituiscano barriere di antintrusione degli immobili;
d) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
e) i balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
f) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
g) occupazioni realizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap;
h) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell’atto di concessione, sono inferiori a mezzo metro quadrato;
i) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate
j) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l’esecuzione di interventi a favore del Comune di Concesio ed ogni altra occupazione effettuata da e per l’Amministrazione comunale;
k) le occupazioni occasionali
i. di cui dall’articolo 20 del presente regolamento; effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione, per la durata delle stesse, che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
ii. di durata non superiore a 2 giorni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde;
iii. le occupazioni di pronto intervento con xxxxx, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, ecc., di durata non superiore ad una giornata;
i. le occupazioni di suolo pubblico effettuate, normalmente assoggettabili al canone, quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta o rientranti in programmi di co/finanziamento erogato dallo Stato o dall’Unione Europea ai quali il Comune abbia aderito.
l) la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, anche se costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolta all’interno degli impianti dalle stesse utilizzate per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti.
Tale esenzione è riconosciuta a qualsiasi esposizione pubblicitaria anche se essa riguarda soggetti terzi e se visibile all’esterno dell’impianto
Articolo 31 Riduzioni del canone
1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono disposte le seguenti riduzioni:
a) 100% del canone nel caso in cui le fattispecie siano realizzate con il patrocinio del Comune
La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore a 30 centimetri quadrati;
b) 100% del canone per la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, anche se costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolta all’interno degli impianti dalle stesse utilizzate per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti. Tale esenzione è riconosciuta a qualsiasi esposizione pubblicitaria anche se essa riguarda soggetti terzi e se visibile all’esterno dell’impianto.
c) 90% del canone per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
d) 80% del canone per le occupazioni effettuare con cantieri edili che soddisfino entrambi i requisiti di seguito esposti:
• una superficie superiore a 100 mq
• durata dell’occupazione superiore a 90 giorni
e) 50% del canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
• effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.
• le occupazioni occasionali o stagionali per periodi cumulativamente non superiori a sei mesi nell’arco di ciascun anno, realizzate con tavolini, ombrelloni o simili da parte di esercizi pubblici, gelaterie e simili, nelle immediate adiacenze degli esercizi commerciali, e fino ad
una superficie massima di mt 25 quadri, da definire in sede di rilascio dell’autorizzazione, compatibilmente con le diverse esigenze di viabilità ed altre occupazioni
• Per le occupazioni permanenti la cui concessione abbia inizio nel secondo semestre dell’anno
2. È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in standard alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate solo in caso di occupazioni e/o autorizzazioni regolarmente autorizzate o concesse.
Articolo 32 Dichiarazione
1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per le occupazioni afferenti la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all’art.5 del presente Regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 30 aprile anno successivo
Articolo 33 Dichiarazioni per particolari fattispecie
1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e)” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione.
È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione.
Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta e dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone.
È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione ed il versamento del canone.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale.
8. La pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, anche se costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolta all’interno degli impianti dalle stesse utilizzate per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti.
E’ soggetta a preventiva autorizzazione, ed è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale.
9. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
TITOLO III
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Articolo 34
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e/o autorizzazione.
Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in standard a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione secondo quanto disposto dal vigente regolamento delle Entrate con importi da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile anno di riferimento.
3. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in standard a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione secondo quanto disposto dal vigente regolamento delle Entrate con importi da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.
Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’artt. 38 -39 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Se la scadenza del versamento cade in giorno festivo, lo stesso va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 a mezzo sistema PagoPa come disposto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.
10. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente ai soggetti passivi un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze.
Resta comunque l’obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
11. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
12. Non si fa luogo al versamento del canone dovuto qualora lo stesso sia di importo inferiore a € 12,00.
Articolo 35 Rimborsi e compensazione
1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
La compensazione avviene d’ufficio con provvedimento comunicato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate
Articolo 36 Ravvedimento Operoso
1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l’importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50 della legge n. 449 del 1997 e secondo quanto disposto dal vigente regolamento delle Entrate all’art. 18.
2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l’inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l’interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
Articolo 37 Accertamenti - Recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previse dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario incaricato, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario incaricato, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 38 Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) un’indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, considerando
• permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
• temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie, il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all’articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00).
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
Articolo 39
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.
Il materiale anzidetto è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata, salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro.
Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale.
In standard all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore.
Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Articolo 40 Autotutela
1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
2. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
3. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata.
Articolo 41 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario incaricato delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
Articolo 42
Il Funzionario Responsabile
1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
TITOLO IV
Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo
PUBBLICO
Articolo 43
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160,, di norma per via telematica, tramite il portale dedicato, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
3. L’istanza deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
a) gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente,
b) le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare,
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare,
d) la misura di superficie o estensione lineare,
e) la destinazione d’uso,
f) deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
4. La domanda deve essere corredata:
a) dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione,
b) da una planimetria dell'area interessata o documento analogo
c) da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio quali:
• disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare;
• particolari esecutivi e sezioni dei manufatti;
• fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante;
• elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.
L’elencazione della documentazione riportata al comma 4 lettera c) ha solo titolo esemplificativo e non esaustivo.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
5. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
Se fosse necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
La comunicazione inviata dall’Ufficio che contiene una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
6. Le modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e la proroga di occupazioni preesistenti necessitano di istanza finalizzata all’ottenimento del provvedimento autorizzatorio, la stessa deve essere presentata secondo le modalità di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
7. L’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione anche in presenza di occupazione rientrante tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone.
8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente
9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista dall’articolo 22 del vigente Regolamento.
10. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è competente ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia, in collaborazione con gli uffici di seguito esposti
• dalla Polizia Locale
• Ufficio Tecnico
• Ufficio Tributi
11. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 44 Rilascio della concessione
1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, tramite il portale dedicato, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente, riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico.
Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30. Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità:
• la data di presentazione della domanda,
• la maggior rispondenza all’interesse pubblico
• il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale di cui all’art 27 comma 9 del Codice della Strada o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale:
• all'entità dei lavori,
• alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo,
• al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa o rientra in eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza per i soggetti non possessori di casella pec, dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in standard al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 23 del presente Regolamento in caso di occupazioni di urgenza.
L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell’acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell’importo calcolato sulla standard dell’istanza.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
11. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi.
Resta comunque necessaria l’ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
Articolo 45
Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione.
Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art. 46 del presente Regolamento;
g) di rispettare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa,
h) di custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’oggetto della concessione e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione.
Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’occupazione è considerata abusiva.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario è necessario valutare:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
• la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione.
Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
• per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
• per le concessioni permanenti: verrà concesso il rimborso in misura proporzionale ai dodicesimi di anno di mancato utilizzo successivi alla data di comunicazione della rinuncia.
Articolo 46 Rinnovo, proroga e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di
norma per via telematica, tramite il portale dedicato, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art.
45 del presente regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L’istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell’occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l’occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
Articolo 47
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto:
a) in caso di occupazioni permanenti, alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione;
b) in caso di occupazione temporanea, alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni di sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione,
a) in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi per le occupazioni permanenti;
b) in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi per le occupazioni temporanee
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati alternativamente tramite:
a) PEC;
b) raccomandata postale con avviso di ricevimento;
c) ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
7. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 48
Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo,
• entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti,
• entro 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee.
Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni.
Se il Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, imponendogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni.
Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.
Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico.
La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 49 Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio.
Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno
adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
TITOLO V
Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni
PUBBLICITARIE
Articolo 50
Istanze per la diffusione di messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
La modulistica sarà reperibile presso il competente Settore dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet istituzionale dell’Ente.
2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, di norma per via telematica, tramite il portale dedicato, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.
7. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
8. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
10. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
Articolo 51
Istruttoria e rilascio della concessione Mezzi Pubblicitari
1. L’Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza e avvia il relativo procedimento istruttorio.
La comunicazione di esposizione pubblicitaria deve essere inoltrata di norma per via telematica, tramite il portale dedicato, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri.
Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria in collaborazione con l’Ufficio Tributi o il Concessionario si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
4. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
Il diniego deve essere espresso e motivato.
6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
7. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.
8. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
9. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.
Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
10. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
11. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
12. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in:
a) PERMANENTI: rientrano in questa fattispecie le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
b) TEMPORANEE: rientrano in questa fattispecie le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
13. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
14. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’esposizione pubblicitaria.
Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
15. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’ufficio Tributi o all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
16. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
17. Il diniego deve essere espresso e motivato.
Articolo 52
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione ed è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati.
In particolare ha l’obbligo di:
a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento e al piano degli impianti vigente;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto.
h) In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato;
i) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
j) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della stessa.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 53 Rinnovo, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda.
Per le insegne d'esercizio e le pre-insegne il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per iscritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell’anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno
6. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell’impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
Per le insegne d’esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.
In caso di irreperibilità del titolare dell’autorizzazione o, comunque del soggetto interessato, della rimozione integrale dell’impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l’amministratore dello stabile.
7. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
Articolo 54
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità telematica ovvero tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. La rimozione della pubblicità è in capo al soggetto autorizzato entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
Xxx l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l’addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
Articolo 55
Decadenza ed estinzione della autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) quando vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell’autorizzazione
c) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
f) quando il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione dell’autorizzazione con modalità telematica ovvero con altro mezzo idoneo a garantire
2. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 56 Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell’impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
Per le insegne d’esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.
La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
In caso di irreperibilità del titolare dell’autorizzazione o, comunque del soggetto interessato, della rimozione integrale dell’impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l’amministratore dello stabile.
Articolo 57
Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei
soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Articolo 58
Il piano generale degli impianti pubblicitari
1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che dovrà rispettare ed armonizzarsi con la normativa vigente:
a) dal vigente Codice della Strada - articolo 23 D.Lgs. 285/1992 -
b) dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992-
c) dal Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada -
D.P.R. 610/1996-.
2. In caso di revisione o adozione di un nuovo Piano degli Impianti nella stesura si dovrà tener conto dei seguenti criteri:
a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e/o armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
d) Il piano dovrà prevedere un numero minimo di n. 10 impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l’affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
3. In caso di revisione o adozione di un nuovo Piano degli Impianti nella stesura si deve tener conto della collocazione dei mezzi pubblicitari a seconda che gli stessi siano installati
a) all’interno del centro abitato
b) fuori dal centro abitato
a) Collocazione dei mezzi pubblicitari all’interno del centro abitato
A. Si intende per centro abitato il territorio ricadente all’interno della perimetrazione individuata o da individuarsi con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell’istanza.
B. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:
i. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
ii. 30 m, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
iii. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
iv. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
C. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
b) Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato
A. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
B. Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
TITOLO VI Pubbliche Affissioni
Articolo 59
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari.
2. Per l’affissione degli avvisi e/o comunicazioni l’interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o soggetto incaricato dal Comune alla gestione del servizio, presentando domanda per via telematica, tramite il portale dedicato, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente ovvero a mezzo pec o altro mezzo analogo.
3. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle
20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del
servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
Articolo 60
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone a favore del Comune o del concessionario incaricato è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato:
a) del 100 % qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti;
b) del 100% per affissioni di manifesti oltre i 12 fogli;
c) del 50% per affissioni di manifesti da 8 a 12 fogli.
Le maggiorazioni operano esclusivamente per affissioni disposte da attività di tipo economico,
La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
Articolo 61
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 63;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore.
Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
Articolo 62
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 63
Spazi riservati ad esenzioni dal diritto
1. Viene riservato uno spazio pari a mq 24 spazi totali destinati alle affissioni di seguito elencate:
a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) annunci mortuari.
2. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto delle pubbliche affissioni.
3. Il Comune individua gli spazi riservati, all’interno del piano degli impianti;
4. La domanda va inviata all’Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o soggetto incaricato dal Comune alla gestione del servizio, presentando domanda per via telematica, tramite il portale dedicato, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente ovvero a mezzo pec o altro mezzo analogo, almeno 5 giorni prima della data di affissione e non potrà protrarsi per più di dieci giorni consecutivi;
5. In caso di superamento degli spazi assegnati la priorità verrà assegnata:
a) in base alla data di protocollo apposta sulla domanda,
b) a parità di data avranno la priorità i soggetti che non hanno mai usufruito di tali spazi.
6. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere
TITOLO VII
Disposizioni finali
Articolo 64 Regime transitorio
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni dell’articolo 43 e articolo 53 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All’esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. I versamenti di competenza dell’anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in standard al presente regolamento.
5. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione come disposto dal presente regolamento.
6. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l’imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi al periodo d’imposta antecedenti l’anno 2021
Articolo 65 Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
Allegato A – COEFFICENTI DI RIDUZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune, area privata soggetta a pubblico passaggio sono classificate in n. 3 categorie.
2. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1a.
4. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
1. Ai fini dell’applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.
2. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.
Allegato C - Elenco Strade Comunali
Specie | Descrizione | Categoria 1 |
PIAZZA | CADUTI DI NASSIRYA | 1 |
VIA | XXXXX XXXXX | 1 |
VIA | XXXXXXXXXX XXXXX | 1 |
XXX | X'XXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXX | 0 |
VIA | DONATORI SANGUE | 1 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
VIA | GRANDI ACHILLE | 1 |
XXX | XXXXXXXX XXXXXX | 0 |
VIA | NIKOLAJEWKA | 1 |
XXX | XXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
VIA | SEGNI XXXXXXX | 1 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXX dal civico182 al civico 230 | 1 |
VIA | XXXXXXXXX XXXXXX | 1 |
VIA | XXXXXXXXXX XXXXXXXX | 1 |
VIA | XXXX XXXXXXXX | 1 |
Specie | Descrizione | Categoria 2 |
LARGO | XXXXXXXX XXXXX | 2 |
PIAZZA | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 2 |
PIAZZA | I MAGGIO | 2 |
XXXXXX | XXXXX XXXXX | 0 |
XXXXXX | XXXXX XXXXXX | 0 |
XXXXXX | XXX XXXXXXXXX X'XXXXXX | 2 |
XXXXXXXX | XXXXXX XXX XXXXXX | 0 |
VIA | ALBERA | 2 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXXX XXXXXXXX | 2 |
VIA | BASSEDA | 2 |
VIA | XXXXXXXX XXXXXX | 2 |
VIA | XXXXXXXXXX XXXXXX | 2 |
XXX | XX' XX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX XXXXXX' | 0 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XX XXXXXXX XXXXXX | 2 |
VIA | DELLE MOIE | 2 |
VIA | DI XXXXXXXX XXXXXXXX | 2 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXX | 2 |
VIA | XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX | 2 |
VIA | LODRONE FRATELLI | 2 |
VIA | XXXXXXXX XXXXXXX | 2 |
VIA | MADRE XXXXXX DI CALCUTTA | 2 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXX | 2 |
VIA | MORANDI GILLI | 2 |
XXX | XXXX XXXX | 0 |
VIA | XXXXXX XXXXX | 2 |
VIA | XXXXXXXX XXXXXXX | 2 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXX | 2 |
VIA | XXXXXX XXXXXXXX | 2 |
VIA | XXXXXXX FAMIGLIE | 2 |
VIA | XXXXXXXX XXXXX | 2 |
VIA | XXXXXXX XXXXX | 2 |
XXX | XXXXXXX XX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXX'XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXX dal civico 1 al civico 40 | 2 |
VIA | XXXXX XXXX | 2 |
VIA | XXXXXX XXXXXX | 2 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX XXXXXX | 0 |
VIA | XXXXX XXXXXXXX | 2 |
VIA | VIVENZI FRATELLI | 2 |
Specie | Descrizione | Categoria 3 |
XXXXX | XXXXXXX XX XXXX' | 0 |
LOCALITA' | FAITO | 3 |
XXXXXXXX' | XXXXXXX | 0 |
LOCALITA' | STELLA | 3 |
PIAZZA | XXXXXXXXXXX XXXXX | 3 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXX | 3 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXX | 3 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
VIA | BERLINGUER | 3 |
VIA | XXXXXXXXXX XXXXXX | 3 |
VIA | BONOMINI XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 3 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX XXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXX | 3 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXXX | 0 |
VIA | CARICATORE | 3 |
XXX | XXXX XXX XXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | 3 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
VIA | CONCHE | 3 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XX XXXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXX XXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXXX | 0 |
VIA | DIECI GIORNATE | 3 |
VIA | DUE MURI | 3 |
XXX | XXXXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXX | 0 |
VIA | XXXXX XXXXX | 3 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXX | 3 |
VIA | GENERALE XXXXXXX XXXX | 3 |
XXX | XXXXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX' | 0 |
VIA | MANIVA | 3 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
VIA | MARENDONE | 3 |
XXX | XXXXXXXX XXXX | 0 |
VIA | XXXXXXXX XXXXXXXX | 3 |
XXX | XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXX | 3 |
XXX | XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
VIA | REMIDA XXXXXXXX | 3 |
XXX | XXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXX XXXXXX | 3 |
XXX | XXXX'XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXX | 0 |
VIA | XXXXX XXXXXXX | 3 |
VIA | XXXXXXXXX XXXXXX' | 3 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXX | 3 |
VIA | VENTICINQUE APRILE | 3 |
VICOLO | DELLA XXXXXX | 3 |
XXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXXXXX | XXXXXXX | 0 |
XXXXXXXX XXXXXX XX XX XXXX | 3 |