CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’ASSICURATO GLOSSARIO
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’ASSICURATO GLOSSARIO
Animale: cane e gatto domestico e ad uso non professionale, di proprietà dell'Assicurato, identificato nel Modulo di Inserimento,
per il quale è prestata l’Assicurazione, che sia munito di microchip o tatuaggio identificativo ed iscritto rispettivamente all’anagrafe canina o felina.
Assicurato: la persona fisica, domiciliato in Italia, il cui interesse è coperto dall’Assicurazione.
Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato.
Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della copertura assicurativa e l'efficacia di essa.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione; in particolare, Iren Mercato S.p.A., con sede legale a Genova, in Via dei SS. Xxxxxxx e Xxxxxxx 7, 16122, C.F. 01178580997, Società partecipante al Gruppo IVA Iren (Partita IVA del Gruppo 02863660359), che sottoscrive l’Assicurazione per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati, rinunciando a richiedere loro il rimborso del Premio, e ne assume i relativi oneri e costi.
Danno: il totale delle perdite subite dall’Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolato in base alle presenti norme contrattuali.
Difetto fisico: alterazione organica, evidente o clinicamente diagnosticata sull’Animale, dovuta a condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Indennizzo: la somma corrisposta dall’ Assicuratore all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche all’Animale, obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico: atto medico, praticato in struttura veterinaria o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica, nonché la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio, le cui manifestazioni, anche permanenti, possano arrecare pregiudizio alla normale funzionalità di organi e apparati dell’Animale.
Malformazione: patologia clinicamente diagnosticata di origine congenita.
Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l’Assicuratore).
Offerta Iren Quattro Zampe: offerta di Iren Mercato S.p.A. che ha ad oggetto l’erogazione dei servizi ivi previsti, a fronte dell’adesione alla quale è previsto da parte di Iren Mercato S.p.A. l’omaggio in forma gratuita della copertura assicurativa di cui alla presente Assicurazione.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro
Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicuratore si impegna a rimborsare all’Assicurato le spese veterinarie documentate da lui sostenute a seguito di Infortunio dell’Animale, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.
Art. 2 – Prestazioni
In caso di Sinistro l'Assicuratore indennizzerà all’Assicurato le spese veterinarie sostenute a seguito di Infortunio riconducibili a:
a) rette di degenza, assistenza e cure somministrate;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
c) medicinali ed esami eseguiti dalla struttura veterinaria.
Qualora si sia reso necessario un Intervento Chirurgico, oltre alle spese sopra elencate verranno inoltre rimborsati:
d) onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
e) visite, esami, analisi e accertamenti sostenuti nei 30 gg. successivi all’Intervento Chirurgico.
Art. 3 – Massimali
Le somme complessivamente corrisposte dall’Assicuratore, per anno assicurativo e per Sinistro, non possono superare:
• per le spese di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 2 – Prestazioni: Euro 300,00.
• per le spese di Intervento Chirurgico di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 2 – Prestazioni: Euro 500,00.
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 – Animali Assicurabili
Possono essere assicurati con l’Assicurazione gli Animali che alla data indicata nel Modulo di Inserimento:
a) abbiano una età non superiore a 10 anni di età compiuti. Tuttavia, per gli Animali che raggiungono il limite superiore di età in corso dell’Assicurazione, la copertura mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale della copertura assicurativa stessa.
b) non siano affetti da Difetti fisici o Malformazioni;
c) siano iscritti all'anagrafe canina o felina e muniti di microchip o tatuaggio ai sensi delle norme di legge vigenti, anche a livello locale e abbiano libretto sanitario regolarmente aggiornato.
Ogni singola copertura assicurativa, corrispondente al Premio di cui all’art. 10 della Sezione – “Come e quando pagare il Premio”, copre un solo Animale per Assicurato.
Art. 5 – Esclusioni
La copertura assicurativa non opera e l’Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da, o conseguente a, o in caso di:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’Animale per il quale è prestata l’Assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi;
c) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
d) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
e) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’Animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
f) uso dell’Animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
g) Infortuni insorti prima dell’efficacia dell’Assicurazione;
h) Xxxxxxxx, Malformazioni o Difetti fisici, compresi gli esami per la ricerca degli stessi. Inoltre, non copre le spese sostenute:
i) per terapie di valore dietetico, inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di Intervento Chirurgico;
j) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore;
k) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
l) per Intervento Chirurgico relativo all’asportazione di neoplasie recidive;
m) per Intervento Chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
n) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
o) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
p) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
q) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
r) per leishmania;
s) xxxxx in genere;
t) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all’estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio.
Art. 6 – Scoperti
Da ogni Indennizzo relativo alle prestazioni sarà detratto uno Scoperto del 10%, con un minimo pari ad Euro 100,00.
Ad esempio:
Danno complessivo: Euro 1.050 Danno indennizzabile: Euro 1.050
Scoperto applicabile in percentuale: Euro 105 Indennizzo al netto dello Scoperto: Euro 945 Indennizzo pagabile da Massimale: Euro 000
XXXX XXXX XX COPERTURA
Art. 7 – Estensione Territoriale
La copertura assicurativa ha validità per spese sostenute presso medici veterinari o cliniche o strutture abilitati sul territorio della Repubblica Italiana, non ha validità nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 8 – Modalità di denuncia del Sinistro
Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, contattando la struttura liquidativa, in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al seguente numero:
dall’Italia 800997762
dall’Estero
+39 015.2559760
Successivamente l’Assicurato dovrà effettuare la denuncia del Sinistro, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del Sinistro compilando il modulo di Richiesta di rimborso spese veterinarie ed inviandolo all’Assicuratore via e mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx, o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) / Ufficio GSM.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio,
in caso di Infortunio dell’Animale ad una zampa, soccorrerlo immediatamente e impedirgli di camminare.
Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all’Indennizzo.
Ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la seguente documentazione:
a. Modulo di Xxxxxxxxx di rimborso spese veterinarie compilato;
b. riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell’Assicurato;
c. numero della copertura assicurativa sull’Animale comunicata al momento dell’acquisto dell’Offerta Iren Quattro Zampe;
d. copia del libretto sanitario dell’Animale;
e. descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro, comprensivo di giorno, data e luogo in cui è avvenuto, e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del Sinistro;
f. certificato del medico veterinario intervenuto attestante le seguenti informazioni: identificazione dell’Animale tramite microchip o tatuaggio, la data, le cause, le modalità del Sinistro, riferite dall’Assicurato, e la descrizione dei trattamenti eseguiti;
g. cartella clinica;
h. ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate e regolarizzate con marca da bollo ove necessario. L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l’originale della documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti di diversa natura, quali ad esempio ordinare una visita veterinaria o predisporre un accertamento sulla documentazione medica esibita, e di richiedere ulteriore documentazione, che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del Danno e della conseguente liquidazione dell’Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l’Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell’Indennizzo.
Art. 9 – Liquidazione dell’Indennizzo
L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 40 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 8. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.
La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo di PEC all’indirizzo xxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure di raccomandata, secondo le modalità indicate all’art. 15 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 10 – Premio dell'Assicurazione
L’Assicurazione collettiva è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio all’Assicurato che per tanto nulla deve corrispondere alla Compagnia a titolo di Premio.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 11 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa – Carenza
La copertura assicurativa delle singole attivazioni decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Inserimento, che corrisponde alla data di attivazione del contratto di servizio tra il Contraente e l’Assicurato avente ad oggetto l’Offerta Iren Quattro Zampe e a condizione che il relativo Premio sia stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.
La copertura assicurativa:
a) ha una durata pari a 12 mesi;
b) non si rinnova alla scadenza.
Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione non sono operanti durante il periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza
della copertura assicurativa.
Nel caso in cui il Contraente decida di fare un nuovo omaggio della copertura assicurativa all’interno della Offerta Iren Quattro Zampe ad un Assicurato che aveva già in precedenza acquistato il servizio ed aveva conseguentemente attivato una copertura assicurativa omaggiata con la presente Assicurazione, sulla relativa nuova copertura assicurativa non opererà la Carenza.
La copertura assicurativa, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto:
a) al momento della vendita o del trasferimento di proprietà dell’Animale assicurato;
b) al verificarsi del Sinistro o altro evento che comporti la morte dell’Animale assicurato.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art.12 – Cura dell’Animale
L’Assicurato ha l’obbligo di tenere l’Animale con la dovuta cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali da affezione.
L'Assicurato, in caso di Infortunio che colpisca l’Animale assicurato, deve attivarsi tempestivamente per soccorrere l’Animale e limitare il danno.
Art. 13 – Assicurazione per conto altrui
L’Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati a cui viene omaggiata la copertura assicurativa su un Animale; il Contraente rinuncia espressamente alla facoltà di richiedere agli Assicurati il rimborso del Premio versato per loro conto.
Ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall’Assicurazione, salvo quelli che per loro natura devono essere adempiuti dall’Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.
I diritti derivanti dall’Assicurazione, tra cui l’Indennizzo in caso di Sinistro, spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato stesso.
All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell’Assicurazione.
Art. 14 – Diritto di surrogazione
Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta all’Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Infortunio all’Animale causato da incidente stradale l’Assicuratore subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Art. 15 – Comunicazioni – Elezione di domicilio
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi: MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) Indirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 015/2559704 eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest’ultimo al momento dell’attivazione della copertura assicurativa.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio comunicazione dell’età dell’Animale non corretta) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, utilizzo dell’Animale per attività venatoria o professionale), l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 15 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione, con un preavviso al Contraente di almeno 60 giorni.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Art. 17 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Animale, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 15 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.
Art. 18 – Cessione dei diritti
L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 19 – Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 20 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 21 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all’Assicuratore all’Ufficio Reclami con le seguenti modalità:
• lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 00000 Xxxxxxx (XX)
• telefax al numero x00 000 0000000
• e-mail all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx
• PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.
In caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00000 Xxxx (Xxxxxx), fax x00 00 00 000 000 o +39 06 42
133 353, PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell’Ivass xxx.xxxxx.xx o sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx alla sezione Reclami.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
• direttamente all’Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx). L’autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), x/x Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx);
• all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante. Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali.
- mediazione: le parti si avvalgono dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell’introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
• direttamente o attraverso un suo intermediario
• attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
• come conseguenza della navigazione su pagine Internet
• tramite altri mezzi,
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa
Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a
minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | MAPFRE ASISTENCIA S.A. |
Finalità del trattamento | • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx- xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx- xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.