REGOLAMENTO INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO
REGOLAMENTO INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO
Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 09.12.2021
Sommario
TITOLO I – FINALITA’ E ACCESSO 3
ART. 1 – FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 3
ART. 2 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 3
TITOLO II – DISPOSIZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI PROTETTI 3
ART. 3 REGOLE PER CHI PARTECIPA ALL’INCONTRO 3
ART. 4 REGOLE PER CHI ACCOMPAGNA IL/LA MINORE ALL’INCONTRO 4
ART. 5 OBBLIGHI DELL’EDUCATORE 4
ART. 6 OBBLIGHI DEL SERVIZIO SOCIALE 4
TITOLO III – GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI 4
ART. 7 GESTIONE DEL RITARDO ENTRO I PRIMI 15 MINUTI 4
ART. 8 IMPOSSIBILITÀ DI UNA DELLE DUE PARTI DI RECARSI ALL’INCONTRO PROTETTO DI MANTENIMENTO 4
ART. 9 DIVIETO DI CONTATTO CON L’EDUCATORE 4
ART. 10 RICHIESTA DI RECUPERO DELL’INCONTRO PROTETTO DA PARTE DEI FRUITORI 5
ART. 11 VARIAZIONI DI ORARI O GIORNI 5
ART. 12 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA 5
TITOLO I – FINALITA’ E ACCESSO
ART. 1 – FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento dettaglia il funzionamento e la modalità di svolgimento del servizio Incontri Protetti di mantenimento, già previsto e disciplinato all’art. 5 del Regolamento dei servizi per la tutela dei minori dell’ASP AMBITO 9, approvato con delibera del C.d.A. n. 29 del 06/06/2019 e s.m.i. .
ART. 2 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’incontro protetto è disposto dall’Autorità Giudiziaria Minorile (Tribunale per i Minorenni/ Tribunale per i Minorenni/Tribunale Ordinario) e avviato dal Servizio Sociale territorialmente competente. L’ASP AMBITO 9 è titolare del Servizio ed affida la gestione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, ad operatori del settore.
La procedura si attiva su richiesta/autorizzazione scritta da parte della Responsabile dell’U.O. Minori e Famiglia dell’ASP AMBITO 9 seguita dal progetto sugli incontri protetti redatto dall’assistente sociale che ha la presa in carico sul caso.
TITOLO II – DISPOSIZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI PROTETTI
ART. 3 REGOLE PER CHI PARTECIPA ALL’INCONTRO
1) Rispettare gli orari di arrivo e partenza concordati con i Servizi sociali Territoriali;
2) Tenere un comportamento e un linguaggio consono alla presenza dei bambini (non alzare il tono della voce, non dire parolacce, etc);
3) Parlare solo in italiano ed in modo che tutti i presenti possano comprendere quanto detto;
4) Non fare foto o video senza il consenso dell’educatore;
5) E’ vietato l’uso del cellulare salvo consenso dell’educatore;
6) Non esprimere giudizi negativi sull’altro genitore/familiare/comunità;
7) Non portare altre persone all’incontro protetto senza averlo condiviso con l’Assistente sociale;
8) Rispettare gli accordi presi con l’assistente sociale in merito ai regali o altre cose da portare durante l’IP;
9) Aver cura degli spazi e degli oggetti/giochi presenti in stanza.
ART. 4 REGOLE PER CHI ACCOMPAGNA IL/LA MINORE ALL’INCONTRO
1) Rispettare gli orari di arrivo e partenza;
2) Tenere un comportamento ed un linguaggio adeguati alla presenza dei bambini;
3) Parlare solo in italiano e in modo che tutti i presenti possano comprendere quanto detto;
4) Non sostare nel parcheggio di fronte all’edificio in cui si trova la sala degli incontri;
5) Non fare eccessive rassicurazioni al bambino così da evitare inutili preoccupazioni;
6) Non esprimere giudizi negativi sull’altro genitore/familiare/comunità;
7) Non presentarsi prima dell’orario di fine incontro;
8) Non portare altre persone.
ART. 5 OBBLIGHI DELL’EDUCATORE
1) Presiedere per l’intera durata dell’IP e intervenire qualora vengano messi in atto comportamenti pregiudizievoli per il minore, quali ad esempio: toni aggressivi, domande inappropriate, atteggiamento critico e giudicante, il bambino piange ed il genitore non lo consola in modo adeguato o non riesce a consolarlo, utilizzo del cellulare etc.;
2) Osservare e facilitare l’IP assumendo un comportamento adeguato e collaborante con gli adulti presenti durante l’IP allo scopo di raggiungere l’obiettivo comune di far trascorrere al minore un momento quanto più sereno;
3) Attenersi agli accordi presi con l’assistente sociale titolare del caso senza apportare modifiche alle indicazioni fornite in sede di avvio (es. allungare l’incontro protetto perché vi è stato un ritardo nell’inizio; recuperare l’IP non svolto);
4) Far rispettare le regole a tutte le persone presenti, osservare l’andamento dell’incontro protetto e, qualora lo ritenga opportuno nel superiore interesse del minore, può decidere di sospendere l’incontro. In merito all’andamento dell’incontro, l’educatore deve necessariamente informare il Servizio sociale competente che ha il compito di aggiornare l’Autorità giudiziaria.
ART. 6 OBBLIGHI DEL SERVIZIO SOCIALE
Il Servizio Sociale Professionale, su mandato dell’Autorità giudiziaria, ha la titolarità dell’intervento, l’obbligo di monitorare l’andamento e di aggiornare periodicamente il Giudice.
TITOLO III – GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
ART. 7 GESTIONE DEL RITARDO ENTRO I PRIMI 15 MINUTI
Qualora una delle due parti (accompagnatore del minore o persona che deve svolgere l’incontro protetto) dovesse ritardare, per sopraggiunti imprevisti, l’IP si effettuerà ugualmente se il ritardo non è superiore a 15 minuti oltre i quali l’IP è annullato.
ART. 8 IMPOSSIBILITÀ DI UNA DELLE DUE PARTI DI RECARSI ALL’INCONTRO PROTETTO DI MANTENIMENTO
Qualora una delle due parti (accompagnatore del minore o persona che deve svolgere l’incontro protetto) sia impossibilitata a recarsi all’appuntamento deve darne comunicazione almeno un giorno prima all’assistente sociale di riferimento che potrà comunicarlo all’altra parte e all’ Ente gestore.
Se l’impossibilità sopraggiunge nella medesima giornata dell’IP e la persona non riesce a darne comunicazione all’assistente sociale, l’IP risulta confermato e dopo 15 minuti di attesa l’educatore registrerà l’assenza della parte e ne darà comunicazione all’assistente sociale.
ART. 9 DIVIETO DI CONTATTO CON L’EDUCATORE
Nelle ipotesi previste dagli artt. 5, 6, 7, 8 è fatto divieto al fruitore del servizio di contattare direttamente l’educatore anche se in possesso del numero personale in quanto la titolarità del servizio è del servizio sociale territoriale e l’operatore non ha alcun potere decisionale.
ART. 10 RICHIESTA DI RECUPERO DELL’INCONTRO PROTETTO DA PARTE DEI FRUITORI
La richiesta di recupero dell’IP deve essere rivolta unicamente all’assistente sociale che valuterà la richiesta e ne darà riscontro agli interessati.
L’educatore e/o coordinatore dell’Ente gestore non può assolutamente decidere per conto del Servizio Sociale.
Il ritardo non può essere recuperato nel medesimo incontro poiché il Regolamento impone il rispetto degli orari di arrivo e di partenza sia per una questione di adesione al progetto sia per una necessità organizzativa nell’utilizzo della stanza.
Il ritardo verrà comunicato all’assistente sociale che prenderà in esame tale comportamento irrispettoso e lo comunicherà all’Autorità giudiziaria competente.
ART. 11 VARIAZIONI DI ORARI O GIORNI
Le variazioni di orari e giorni possono essere decisi esclusivamente dall’assistente sociale di riferimento, sulla base delle segnalazioni da parte degli educatori o dei fruitori del servizio e devono essere formalizzati alle parti dal Servizio Sociale.
ART. 12 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA
All’utente verrà chiesta la compartecipazione alla spesa, sostenuta dall’ASP AMBITO 9, in base all’ISEE, secondo quanto indicato all’art. 8 nel Regolamento dei servizi per la tutela dei minori.