Contract
Patto parasociale comunicato ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (“TUF”) – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”)
XXXXXXX & C. S.P.A.
In data 28 luglio 0000 Xxxx Xxxx Fund Co., Ltd. (“SRF”) e China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (“CNRC”), società controllata da China National Chemical Corporation (“CC”), hanno sottoscritto un “Contratto di azione di concerto” (il “Contratto”) ai sensi del quale SRF ha assunto un impegno di lock-up e un impegno a votare nelle assemblee di Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli” o l’“Emittente”) secondo le istruzioni di voto di CNRC, in relazione ad un numero di azioni Pirelli riveniente dall’Assegnazione SPV Lux, come infra definita, pari al 5% del capitale di Pirelli (le “Azioni SRF Oggetto di Concerto”).
Come previsto dal contratto di investimento del 5 giugno 2015 (il “Contratto di Investimento”) SRF ha partecipato all’operazione di acquisto del controllo di Pirelli e detiene il 25% nel capitale sociale di CNRC International Holding (HK) Limited (“SPV HK”), società veicolo indirettamente controllata da CNRC. SPV HK – attraverso la partecipazione diretta totalitaria in Fourteen Sundew S.à r.l. (“SPV Lux”) e la partecipazione indiretta del 65% nella controllata di SPV Lux, Xxxxx Xxxx International Italy S.p.A. (“Xxxxx Xxxx”) – detiene, alla data odierna, 600.000.000 di azioni ordinarie di Pirelli, rappresentative del 60% del capitale votante di Pirelli. SPV HK è a sua volta controllata da CNRC International Limited, la quale è totalitariamente controllata da CNRC, a sua volta soggetta a controllo di CC.
SRF ha investito in SPV HK attraverso una società veicolo denominata PEHP Inc.
In data 28 luglio 2017 nel quadro del previsto “relisting” di Pirelli (IPO), CNRC, CC e SRF hanno sottoscritto un Supplemental Agreement del Contratto di Investimento del 5 giugno 2015 ai sensi del quale, quanto prima all’esito della scissione di Xxxxx Xxxx prevista dopo il “relisting” di Pirelli, SPV Lux assegnerà a CNRC e SRF o società dalle stesse controllate (previo scioglimento o scissione di SPV HK) un quantitativo di cassa e di azioni Pirelli e TP Industrial Holding S.p.A. da calcolarsi sulla base di un determinato meccanismo di ripartizione tale per cui in ogni caso, la partecipazione, direttamente o indirettamente, detenuta da CNRC in Pirelli non potrà essere inferiore al 36,5% del capitale sociale dell’Emittente (l’“Assegnazione SPV Lux”).
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Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Contratto
Xxxxxxx & C. S.p.A., con sede in Milano, Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 25, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00860340157.
Parti del Contratto
− Silk Road Fund Co., Ltd., società di diritto cinese con sede legale in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), X000-X000, Xxxxxxx International Finance Xxxxxx Xxxxx X, 0 Xxxxxxxxx Xxxxxx, distretto di Xicheng, iscritta presso il registro dell’Amministrazione Statale dell’Industria e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese al n. 91100000717845609W;
− China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., società di diritto cinese con sede legale in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), Xx. 00 Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx, distretto di Haidian, iscritta presso il registro dell’Amministrazione Statale dell’Industria e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese al n. 100000000008065, società controllata da CC.
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Contratto
Il Contratto ha ad oggetto le Azioni SRF Oggetto di Concerto, che rappresentano il 5% del capitale dell’Emittente e saranno detenute da SRF dopo l’Assegnazione SPV Lux.
Contenuto essenziale delle pattuizioni parasociali previste dal Contratto
Ai sensi del Contratto, in relazione alle Azioni SRF Oggetto di Concerto, SRF ha assunto (i) un impegno di lock-up; e (ii) un impegno a votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente secondo le indicazioni di CNRC.
Le parti hanno inoltre assunto l’impegno a non effettuare acquisti di azioni Pirelli e a non sottoscrivere accordi che possano far sorgere in capo alle parti l’obbligo di promuovere un’offerta di acquisto obbligatoria sulle azioni Pirelli.
Controllo
Nessuna previsione del Contratto limita il diritto di CC di esercitare il controllo sull’Emittente attraverso CNRC, né per effetto del Contratto SRF sarà considerato esercitare il controllo o il controllo congiunto su Pirelli ai sensi delle applicabili disposizioni di legge anti-trust, ivi incluso a titolo esemplificativo il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.
Tipo di patto
Le pattuizioni del Contratto il cui contenuto essenziale è sopra riportato assumono rilievo ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, TUF.
Organi del patto
Non è prevista l’istituzione di organi in relazione al Contratto.
Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Non sono previste penali per il mancato adempimento degli obblighi previsti dal Contratto.
Durata del Contratto
Il patto sarà efficace a partire dalla data di esecuzione dell’Assegnazione SPV Lux, a condizione che, prima di tale data, le parti abbiano ricevuto da Consob un parere che confermi che l’entrata in vigore del patto a seguito dell’esecuzione dell’Assegnazione SPV Lux non faccia sorgere l’obbligo di promuovere un’offerta di acquisto obbligatoria.
Il patto, e quindi gli impegni di lock-up e di voto di SRF, saranno validi ed efficaci fino alla data di approvazione, da parte dell’assemblea dei soci dell’Emittente, del bilancio della società al 31 dicembre 2019 e in ogni caso non oltre il terzo anniversario successivo alla data di esecuzione dell’Assegnazione SPV Lux.
Non sono previste ipotesi di rinnovo automatico, né di recesso.
Ufficio del Registro delle Imprese
Il Contratto è stato depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano.
6 ottobre 2017
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