CUP: G61H17000110006 CIG: 89481696A7
“SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI – AMBITO A04” CODICE NOMENCLATORE REGIONE CAMPANIA D2
CUP: G61H17000110006 CIG: 89481696A7
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto prevede l’affidamento di Nn. 3 “Centri Sociali Polifunzionali per persone disabili”.
Articolo 2 – Luogo di esecuzione del servizio
Le attività di cui al presente appalto saranno svolte a favore dei residenti dell’Ambito Territoriale A04” dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina e San Xxxxxxx Xxxxx Caudina.
Articolo 3 – Descrizione del servizio
Il Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili (CSP) è una struttura a ciclo semi- residenziale diurno di protezione sociale con funzione di accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione a medio livello di integrazione socio-sanitaria. Le modalità di funzionamento e di gestione del CSP prevedono forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle loro famiglie.
ATTIVITA’:
Il CSP pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli utenti. Tutte le attività del CSP sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale:
a) Il CSP organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell’autonomia delle persone disabili. Il CSP deve, altresì, assicurare l’assistenza alle ospiti e agli ospiti nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane.
b) Il CSP accoglie i propri utenti cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Il CSP provvede al trasporto da casa al Centro e viceversa, dei propri ospiti.
c) Il CSP organizza, di norma, attività di stimolo alla costruzione di reti di auto-mutuo - aiuto, attività di animazione, di socializzazione e culturali in spazi adeguati quali, ad esempio, sala lettura, sala TV, sala giochi di società e da tavolo, cineforum, teatro, ginnastica dolce, oltre ad attività occupazionali e laboratoriali, attività di segretariato sociale e orientamento all’offerta di servizi e prestazioni a favore delle persone disabili, attività di supporto alle funzioni e ai compiti quotidiani delle persone disabili ospiti.
Requisiti strutturali:
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, in fase di esecuzione del servizio, a proprie spese, nel territorio del Comune di Avellino, locali idonei nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 4/2014, di attuazione della Legge 11/2007, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al funzionamento.
I centri ubicati invece nei Comuni di Altavilla Irpina e San Xxxxxxx Xxxxx Caudina sono messi a
disposizione dalle rispettive Amministrazioni comunali.
La struttura del Comune di Avellino che dovrà essere messa a disposizione dall’aggiudicatario dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) congrui spazi destinati alle attività;
b) una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
c) autonomi spazi per il consumo dei pasti;
d) servizi igienici distinti per uomini e donne e fruibili dalle persone disabili, in misura adeguata al numero degli utenti;
e) un servizio igienico per il personale.
Requisiti organizzativi e funzionali:
Il CSP è una struttura articolata in spazi multivalenti, caratterizzata da una pluralità di attività e servizi offerti, volti al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione. I Comuni dell’Ambito territoriale A04 favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del CSP. I giorni e gli orari di apertura del CSP, indicati nel presente articolo, possono subire variazioni stabilite dai Comuni dell’Ambito Territoriale A04 in base alle esigenze degli utenti.
Articolo 4 – Importo dell’appalto
Il valore economico complessivo stimato del servizio, per la durata di 12 (dodici) mesi, è di
€140.246,38, incluso IVA al 5%, così ripartito:
- €120.949,00 – spese di personale;
- €9.000,00 – spese trasporto;
- €2.618,98 – oneri di gestione;
- €1.000,00 – oneri della sicurezza;
- €6.678,40 – I.V.A. al 5%;
Il predetto importo è comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti che cadono in capo all’aggiudicatario del servizio, compreso l’utile d’impresa.
Le offerte, pena l’esclusione, non potranno superare la base d’asta.
Non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. per l'assenza di rischi da interferenze, fermo restando l’obbligo dell’operatore economico di rispettare la normativa di cui al suddetto decreto legislativo. I costi della sicurezza per rischio da interferenza, quindi, si assumono pari a €0,00.
Articolo 5 – Destinatari
Ciascun Centro accoglierà fino a un massimo di 20 utenti a Centro, in situazione di handicap (psico- fisico e sensoriale), in età compresa dai 18 anni o di altra età da concordare preventivamente (con autorizzazione) ai 65 anni, residenti nei territori dell’Ambito A04 interessati.
Articolo 6 – Personale addetto al servizio
Per la realizzazione del servizio di cui al presente Capitolato sono individuate le seguenti figure professionali:
Nn. 1 Coordinatore: in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: psicologia, sociologia, scienze dell’educazione e della formazione, scienze del servizio sociale, da impiegare per 700 ore, costo orario €21,97, per una spesa complessiva di € 15.379,00;
Nn. 3 operatori OSS: in possesso della qualifica rilasciata da un ente accreditato dalla Regione Campania, da impiegare per 690 ore, costo orario €18,50, per una spesa complessiva di
€38.295,00;
Nn. 3 operatori Educatori Professionali: in possesso del titolo di laurea: scienze dell’educazione, da impiegare per 460 ore, costo orario €19,50, per una spesa complessiva di
€26.910,00;
Nn. 3 Esperti in laboratori: da impiegare per 690 ore, costo orario €19,50, per una spesa complessiva di €40.365,00.
In sintesi:
FIGURA PROFESSIONALE | LIVELLO | N. | COSTO ORARIO | TOT ORE | TOTALE | |
Coordinatore | D3/E1 | 1 | 21,97 | 700 | 15.379,00 € | |
Oss | C2 | 3 | 18,50 | 2070 | 38.295,00 € | |
Educatore professionale | D1 | 3 | 19,50 | 1380 | 26.910,00 € | |
Esperti in laboratori | D1 | 3 | 19,50 | 2070 | 40.365,00 € | |
Trasporto | 9.000,00 € | |||||
Oneri della sicurezza | 1.000,00 € | |||||
Oneri si gestione | 2.618.98 € | |||||
TOTALE IMPONIBILE | 133.567,98 € | |||||
IVA 5% | 6.678,40 € | |||||
TOTALE | 140.246,38 € |
L’aggiudicatario deve far riferimento, nell’inquadramento delle figure professionali oggetto del presente servizio di quanto previsto alle categorie del CCNL Cooperative Sociali.
L’aggiudicatario garantisce il servizio presso i “Centri Sociali Polifunzionali” abilitati e accreditati ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2014 nel Comune di Avellino, Altavilla Irpina e San Xxxxxxx Xxxxx Caudina che dovrà essere erogato, di norma, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 13,00 per mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di consegna dei “Centri”.
Deve essere assicurata ogni giorno la presenza di non meno di 2 operatori.
Di seguito si riporta, lo schema di organizzazione della giornata tipo, per quanto attiene la presenza minima del personale sopra descritto:
ORARIO | OPERATORE 1 | OPERATORE 2 |
9:00 – 10:00 | O.S.S. | Educatore Professionale |
10:00 – 11:00 | Esperto Laboratorio | Educatore Professionale |
11:00 – 12:00 | Esperto Laboratorio | O.S.S. |
12:00 – 13:00 | O.S.S. | Esperto Laboratorio |
Il piano individualizzato sarà formulato dagli assistenti sociali dei Servizi Sociali Professionali Territoriali e dal Coordinatore del servizio CSP dell’aggiudicatario.
All’avvio del servizio l’aggiudicatario dovrà inviare alla Stazione appaltante l’elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo.
Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante, previa verifica di requisiti.
Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata alla Stazione appaltante entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell’inizio dell’affidamento del servizio, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.
All’Ambito Territoriale, tramite il Responsabile dell’Ufficio di Piano, compete l’individuazione degli obiettivi, la direzione generale del servizio, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto svolgimento dello stesso ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Articolo 7 – Varianti
Non sono ammesse varianti a quanto previsto nel presente Capitolato speciale di appalto.
Articolo 8 – Durata dell'appalto
L’appalto ha la durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di consegna del servizio.
Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.
Articolo 9 – Esecuzione anticipata del contratto
Trattandosi di servizio di pubblico interesse, il Direttore dell’Azienda Consortile – A04 può procedere alla consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale.
Le riserve di legge devono intendersi sciolte con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio una volta verificati favorevolmente i requisiti e la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo all’aggiudicatario.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione del servizio maturate fino alla data di comunicazione circa l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto di affidamento ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.
Articolo 10 – Proroga del contratto di appalto
Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
Articolo 11 – Importo dell’Appalto
Il valore economico del servizio, stimato ai sensi dell’art. 35 punto 4, del D. Lgs. 50/2016, è di
€140.246,38, incluso IVA al 5%.
Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Nel presente procedimento di gara è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze.
Articolo 12 – Costo del lavoro.
1. Ai fini del presente appalto il costo del lavoro è determinato, annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e dalle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. In particolare i costi del personale, riportati per qualifica e categoria di inquadramento, sono stati determinati sulla base della tabella ministeriale “Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario– assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali Settembre 2020”, depurata dei costi che vanno a comporre il compenso orario relativo alle voci: indennità di turno, scatti di anzianità e rivalutazione del TFR.
2. La tabella prescinde:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire;
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.).
Articolo 13 - Modalità organizzative
Prima dell’avvio del servizio di cui al presente Capitolato, il RUP predisporrà d’intesa con l’aggiudicatario il “Piano di Servizio”, nel quale confluiranno tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato.
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell’affidamento del servizio, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.
All’Ufficio di Piano dell’Ambito A04, tramite il suo Coordinatore, compete l’individuazione degli obiettivi, la direzione generale del servizio, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto svolgimento dello stesso ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Articolo 14 - Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario
Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:
1. fornire al RUP, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le rispettive qualifiche
di tutto il personale che intende impiegare nell’attività specifica, corredato dei curricula, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
2. dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna;
3. dare immediatamente corso alle disposizioni impartite dal RUP successive a valutazioni di merito circa l’efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
4. garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
5. garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
6. dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal RUP;
7. dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un documento di riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta);
8. impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
9. garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni;
10. fornire, preventivamente all’avvio del servizio, la documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato con gli operatori complessivamente impiegati, per l’espletamento dello stesso, di cui al presente Capitolato.
11. mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016.
Inoltre si stabilisce che:
12. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevata l’Ambito A04 da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all’incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
13. è tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno;
14. le prestazioni d’opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d’impiego con l’Ambito A04, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio;
15. in caso di sciopero l’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
16. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di rifiutare l’opera di uno o più operatori per inadempienza e/o inadeguatezza ad insindacabile giudizio rilevate dal responsabile; in tal caso, il soggetto aggiudicatario è tenuto a sostituire tempestivamente l’operatore con altro in possesso dei requisiti previsti;
17. nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale, anche nel caso di assenza, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di inadempienza all’ordine di sostituzione e/o assenza dell’operatore nel caso di mancata sostituzione.
Articolo 15 - Passaggio di personale nell’ambito dell’appalto – clausola sociale
Per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionali, la ditta aggiudicataria si impegna ad utilizzare prioritariamente personale in possesso della professionalità richiesta nella presente procedura di gara, già operante nel servizio oggetto di Appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione del servizio.
Articolo 16 - Competenze del committente
Il Responsabile svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolti dall’Aggiudicatario.
Il Responsabile, o suo incaricato, si impegna a fornire all’Aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.
Il Responsabile, o suo incaricato, ha diritto di richiedere all’Aggiudicatario, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, comprese quelle presso gli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati dall’Aggiudicatario nei servizi stessi.
Articolo 17 – Vigilanza e controllo
Il Coordinatore dell’Ufficio di piano è legittimato a controllare con ogni mezzo l’espletamento del servizio senza darne comunicazione preventiva all’aggiudicatario. Inoltre, potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione delle suddette attività.
Articolo 18 – Corrispettivo e modalità di pagamento
L’Aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta come risulterà sia dal registro presenze controfirmato dal Coordinatore del servizio incaricato dall’aggiudicatario, sia dalle ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiego a titolo di retribuzione mensile.
Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura elettronica, riportante il CIG nonché dalla documentazione allegata sopra richiamata (registro presenze controfirmato, ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiegato a titolo di retribuzione mensile).
Le fatture verranno liquidate, secondo il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale indicato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa emissione del relativo mandato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento.
La liquidazione del corrispettivo mensile è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C., salvo l’esito della regolarità fiscale effettuata d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso in cui dalla verifica della regolarità fiscale l’aggiudicatario risulti “soggetto inadempiente”, il pagamento del corrispettivo è sospeso fino all’esito della successiva verifica dalla quale risulti che l’aggiudicatario è “soggetto non inadempiente” ovvero versato all’Agenzia delle Entrate dietro emissione, da parte di quest’ultima, di motivato provvedimento. L’irregolarità della regolarità contributiva determinerà l’attivazione del c.d. “intervento sostitutivo” (art.31 co.3-4 L. 98-2013 e art. 30 co.5-6 D.Lgs.50-2016).
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione aggiudicatrice qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del D.U.R.C.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’aggiudicatario deve comunicare al RUP, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
L’aggiudicatario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse dall’aggiudicatario a fronte del servizio prestato devono obbligatoriamente riportare i codici C.I.G. e C.U.P. acquisiti dalla Stazione Appaltante per la procedura di gara.
L’Agenzia delle Entrate non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i predetti codici. Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge 136/2010.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.
Articolo 19 – Esecuzione anticipata del contratto.
Trattandosi di servizio di pubblico interesse, il Direttore dell’Azienda Consortile – A04 può procedere alla consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale.
Le riserve di legge devono intendersi sciolte con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio una volta verificati favorevolmente i requisiti e la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo all’aggiudicatario.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese per
l’esecuzione del servizio maturate fino alla data di comunicazione circa l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto di affidamento ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.
Articolo 20 – Garanzia definitiva.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice degli Appalti, l'aggiudicatario deve costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto.
4. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
5. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare il documento scansionato, in originale o in copia autenticata, della relativa certificazione di qualità, sottoscritto con firma digitale.
6. La stazione appaltante si avvale della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio aggiudicato nel caso dirisoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
7. La stazione appaltante incamera la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento.
Articolo 21 – Assicurazione
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile, per l’intera durata del contratto, per la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto,
per un importo non inferiore a €1.000.000,00 (eurounmilione/00) ed a trasmetterne copia alla stazione appaltante prima della stipula del contratto medesimo ovvero prima dell’avvio del servizio in regime di autorizzazione all’esecuzione anticipata dello stesso.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’Ambito A04, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad €1.000.000,00 (eurounmilione/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto.
Articolo 22 - Obblighi di riservatezza.
1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che vengono trattate da procedure informatizzate di gestione del servizio appaltato, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio.
2. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall’aggiudicatario anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’amministrazione aggiudicatrice.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Articolo 23 – Obblighi di condotta del personale dell’appaltatore.
1. L’amministrazione aggiudicatrice estende gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti dell’aggiudicatario impiegati nella esecuzione del contratto di appalto.
2. L’aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si obbliga a farle osservare a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti che sono impiegati, dall’aggiudicatario medesimo, nella esecuzione del contratto di appalto.
3. Nel caso di violazione da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell’aggiudicatario degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l’aggiudicatario si obbliga all’applicazione delle norme sanzionatorie previste dal citato D.P.R.
n. 62/2013 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013.
4. Qualora la violazione di tali norme da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell’aggiudicatario ovvero da parte dell’aggiudicatario medesimo rientra tra le ipotesi previste dal capitolato o dalla legge tra quelle per le quali l’amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, il responsabile unico del procedimento procede alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti.
5. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per
tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla recessione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Articolo 24 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza.
L’aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto di appalto. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescinde dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
b) l’aggiudicatario è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali;
c) l’aggiudicatario è tenuto alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 per quanto di sua competenza.
Articolo 25 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione dell’appalto
1. L’amministrazione aggiudicatrice verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario attraverso il RUP.
2. E’ in facoltà del RUP, anche tramite un suo delegato, in qualsiasi momento, effettuare controlli e verifiche della esecuzione del contratto di appalto al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato, al Piano di Gestione e al Progetto Educativo, e alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
3. Il RUP o un suo delegato, redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione del servizio.
Articolo 26 – Stipula del contratto
1. La stipula del contratto è subordinata alla verifica favorevole dei requisiti e della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte dell’aggiudicatario.
2. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l’amministrazione aggiudicatrice ne chieda espressa e motivata esecuzione anticipata.
Articolo 27 – Risoluzione del contratto e penali
Oltre alle ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltà dell’Ambito A04 recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di:
a) gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso;
b) non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti;
c) verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato.
Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l’Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l’espletamento del servizio.
Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 2 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dall’Ufficio di Piano una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l’inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 500,00.
Per altre inadempienze lievi attinenti il servizio oggetto dell’appalto da parte dell’Aggiudicatario, la stazione appaltante, a suo esclusivo insindacabile giudizio, si riserva di applicare penali il cui importo economico non potrà essere superiore alle penali di cui sopra.
Articolo 28 – Cessione del contratto. Divieto
E’ vietata la cessione del contratto. La cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato di appalto e dal contratto.
Articolo 29 - Subappalto
È tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall’eventuale subaggiudicatario occulto, unico responsabile verso l’Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.
Articolo 30 – Xxxxx e responsabilità
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’amministrazione aggiudicatrice e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Articolo 31 – Foro competente
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Articolo 32 - MISURE ANTICOVID
L’aggiudicatario dovrà agire nel rispetto di ogni normativa vigente in tema di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Articolo 33 – Domicilio dell’aggiudicatario.
Ai fini della esecuzione del contratto e per tutte le comunicazioni inerenti la sua esecuzione, l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell’aggiudicatario medesimo.
Articolo 34 – Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio al codice civile, al Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e alle linee guida dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in quanto applicabili alla procedura di gara.
Art. 35 - Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx – Coordinatore Ambito A04 Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema MePa.
Il Coordinatore Azienda Consortile a04 Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx