CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I QUADRI DIRETTIVI E IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DI FINAOSTA S.p.A.
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I QUADRI DIRETTIVI E IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DI FINAOSTA S.p.A.
Premessa
Presso la sede amministrativa di FINAOSTA S.p.A., in Aosta, sono presenti:
• per FINAOSTA S.p.A. (di seguito denominata anche "Azienda") il Direttore Generale, xxxx. Xxxxx XXXXXXXX;
• per la RSA e la Segreteria territoriale di FIRST- CISL la signora Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX;
• per la Segreteria territoriale di FISAC-CGIL la signora Xxxxxx XXXXXXXXX.
E’ intenzione delle parti stipulare il seguente contratto aziendale di secondo livello con decorrenza dal 1° luglio 2022 e con scadenza al 30 giugno 2023.
Il presente contratto tiene conto che l'Azienda, pur applicando il CCNL del settore bancario, presenta caratteristiche atipiche rispetto agli Istituti di credito, in quanto la propria attività non prevede alcun tipo di raccolta, essendo la liquidità reperita tramite il capitale sociale o tramite i fondi regionali gestiti su mandato dell'Ente pubblico Regione Autonoma Valle d’Aosta. L’impiego, inoltre, avviene applicando specifiche leggi regionali che prevedono sovvenzioni a privati, società ed enti.
Infine, le seguenti dinamiche rendono particolare l’attività svolta dall'Azienda, sia verso gli Istituti di credito, sia verso il comparto pubblico:
- consistente attività svolta a supporto dell’Amministrazione regionale e di società controllate, oltre alle analisi economico finanziarie rivolte a valutazioni o erogazioni di contributi;
- maggiore complessità operativa derivante anche dagli obblighi conseguenti all’iscrizione della società nell'albo previsto all’art. 106 del TUB (decreto legislativo 385/93 e s.m.i.) e una maggiore responsabilità in conseguenza della sottoposizione delle attività svolte alla giurisdizione della Corte dei Conti, per i comportamenti che determinano la responsabilità amministrativa;
- volumi dell'attività aziendale dipendenti da variabili scarsamente influenzabili da parte del personale dipendente.
Il contratto che si intende siglare è finalizzato a meglio adattare alcuni aspetti trattati nella contrattazione nazionale di settore alla realtà aziendale.
PARTE ECONOMICA
Art. 1 - Premio aziendale
Sistema di misurazione della produttività
Il premio aziendale viene corrisposto al personale che abbia superato il periodo di prova e conseguito un giudizio professionale non negativo, sotto forma di una tantum da erogarsi con la mensilità di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (esempio giugno 2023 per il premio che si riferisce al 2022).
L’indicatore per misurare la produttività viene riconosciuto nel "Risultato Lordo di Gestione" (RLG) calcolato con le seguenti modalità (voci del bilancio della Gestione ordinaria di Finaosta): 10 (Interessi attivi e proventi assimilati), 20 (Interessi passivi e oneri assimilati), 40 (Commissioni attive), 50 (Commissioni passive), 160 (Spese amministrative), 200 (Altri oneri e/o proventi di gestione).
Criteri di attribuzione individuale
Viene fissato un importo medio pro-capite pari a euro 3.350,00, prevedendone le seguenti variazioni:
Risultato Lordo di Gestione (RLG) | Importo medio pro-capite | Variazione % |
> 10 milioni | 3.350,00 | 00% |
tra 5 e 10 milioni | 2.513,00 | - 25% |
< 5 milioni | 1.675,00 | - 50% |
L'importo complessivo da distribuire è quindi pari all'importo medio pro-capite moltiplicato per il numero di dipendenti in forza al 31.12 dell'anno di riferimento.
Tale importo, come sopra determinato, viene trasformato in valori tabellari sulla base di una ripartizione che tenga conto delle retribuzioni lorde percepite da ciascun dipendente nel mese di dicembre dell'anno di riferimento e delle ore effettivamente retribuite/lavorate.
Il premio aziendale per il personale a tempo parziale è proporzionato alla durata dell’orario di lavoro osservato. E’ previsto un adeguamento pari al 10% per il personale a tempo parziale la cui prestazione lavorativa si articoli entro un massimo di 25 ore settimanali.
Il premio di produttività non concorre alla determinazione del T.F.R..
Nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro, il premio aziendale compete in proporzione ai giorni di servizio prestati.
Nei casi di assenza dal servizio il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, secondo quanto previsto dall’art. 51, 9° comma, del CCNL vigente.
Si intende che qualora il RLG dovesse risultare negativo l'Azienda non sarà tenuta a corrispondere alcun premio.
Art. 2 - Buono pasto
Il buono pasto viene riconosciuto a tutto il personale appartenente alle aree professionali e a tutti i quadri direttivi che effettuano la pausa pranzo, mediante la corresponsione di buoni pasti elettronici utilizzabili giornalmente tra le ore 13.00 e le ore 15.00.
Detto buono pasto, qualora la prestazione lavorativa dovesse estendersi alla giornata intera, viene riconosciuto anche al personale a tempo parziale. L’Azienda, ad ogni modo, su specifica previa richiesta del lavoratore e ricorrendo particolari motivazioni meritevoli di tutela, si riserva la facoltà di concedere la fruizione del buono pasto fuori dai casi espressamente indicati.
Il valore del buono pasto è pari ad euro 6,50.
Non sarà possibile corrispondere in busta paga il valore del buono pasto.
Tale importo potrà essere oggetto di eventuale rivalutazione in base a verifiche annuali a prescindere dal rinnovo del presente contratto.
Art. 3 - Erogazione annuale incentivante
L'azienda riconosce al personale dipendente, nel mese di settembre, una somma pari al 2,25% delle spese del personale corrisposte nell'esercizio precedente, come risultanti dalla voce 160a (Spese per il personale) del Conto economico.
Detta somma, denominata erogazione annuale incentivante, non concorre alla determinazione del T.F.R..
L'importo complessivo viene suddiviso tra le Direzioni in base al rapporto tra il costo mensile del personale addetto alla singola Direzione, escluso il Dirigente, e il costo mensile totale del personale, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il 30% del premio di spettanza di ciascuna Direzione viene distribuito in egual misura tra tutti i dipendenti della Direzione stessa, mentre il restante 70% viene distribuito parametrandolo ai punteggi valutativi.
Nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro (con esclusione dei dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia e dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) l’erogazione annuale incentivante compete in proporzione ai giorni di servizio prestati.
L’erogazione annuale incentivante per il personale a tempo parziale è proporzionata alla durata dell’orario di lavoro osservato.
In vista dell’affinamento del sistema di misurazione della produttività, dal 1° gennaio 2023 l’Azienda introdurrà, per i responsabili di Servizio/Funzione, specifici obiettivi, i quali saranno oggetto di previa informativa sindacale.
Salva la sopravvenienza di disposizioni incompatibili, il raggiungimento di detti obiettivi inciderà sulla determinazione dell’erogazione annuale incentivante riferita al 2023 (da erogarsi nel settembre 2024), nella misura che verrà precisata nella prossima tornata contrattuale.
Art. 4 - Premio di anzianità
L'azienda riconosce un premio di anzianità al personale che abbia maturato le seguenti anzianità lavorative effettive:
- 25 anni;
- 35 anni.
L’ammontare del premio è pari a una mensilità lorda calcolata nella misura di 1/12 della retribuzione annua e viene erogato nel mese di maturazione degli anni di servizio previsti.
Non concorrono a formare l’anzianità effettiva utile al conseguimento del premio i periodi di aspettativa non retribuita.
PARTE NORMATIVA
Art. 5 - Polizze di assicurazione
Tra le altre, l'Azienda ha stipulato le seguenti polizze assicurative, che si impegna a mantenere in vigore, comunicando alla RSA, con cadenza annuale allo scadere delle stesse, le eventuali variazioni che intendesse o dovesse apportarvi.
a) Polizza "Cumulativa infortuni": tale polizza, in sintesi, assicura un indennizzo ai dipendenti che, in seguito ad infortuni professionali o extra-professionali, abbiano avuto un'invalidità temporanea o permanente, oppure indennizza gli aventi causa in caso di decesso del dipendente in seguito all'infortunio; gli indennizzi sono previsti in misura pari a 4 volte la retribuzione lorda annua, con un massimale di 550.000 euro, in caso di morte e pari a 5 volte la retribuzione annua lorda, con un massimale di 650.000 euro, in caso di invalidità permanente;
b) Polizza "Kasko": tale polizza, in sintesi, copre i danni materiali causati alle autovetture di proprietà dei dipendenti qualora queste vengano utilizzate per servizi comandati.
L'Azienda ha inoltre stipulato le seguenti polizze assicurative, alcune con premio in parte a carico dei dipendenti, che si impegna a mantenere in vigore, concordando con la RSA, con cadenza annuale allo scadere delle stesse, le eventuali variazioni che intendesse o dovesse apportarvi.
c) Polizza “Tutela giudiziaria”: in conformità all’art. 46 del CCNL vigente tale polizza, in sintesi, copre ogni onere relativo all’assistenza legale occorrente per la difesa degli interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di FINAOSTA S.p.A. e dei dipendenti della stessa, esclusa la colpa grave degli stessi;
d) Polizza “Responsabilità civile”: in conformità all’art. 47 del CCNL vigente la polizza, in sintesi, copre i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di un comportamento attivo od omissivo dovuto ad imprudenza, imperizia e/o negligenza degli assicurati, esclusa la colpa grave dei dipendenti;
e) Polizza "Malattia": tale polizza, in sintesi, rimborsa parte degli oneri che i dipendenti devono sostenere per le cure mediche proprie e dei familiari a loro carico; inoltre, con un incremento di premio a carico del dipendente, è possibile assicurare anche familiari conviventi non fiscalmente a carico. L’importo della polizza a carico degli assicurati e la durata del servizio assicurativo sono determinati in seguito all’espletamento di gara avente per oggetto tale servizio. Finaosta assicura la continuità del servizio e si impegna a versare una quota del premio lordo a carico del singolo assicurato pari al 50% del premio, fino ad un ammontare massimo di 500,00 euro. Al momento del rinnovo della polizza le parti esamineranno congiuntamente i costi della polizza ed eventuali prodotti integrativi. L’adesione del dipendente è facoltativa;
f) Polizza "Previdenza integrativa" (Fondo Previgen): tale polizza rappresenta il fondo di previdenza integrativa adottato volontariamente dall'Azienda e dai dipendenti a partire dal 1992. In sintesi, le caratteristiche principali possono essere così riassunte:
- contributo a carico dell'Azienda pari al 4,5% della base di calcolo;
- contributo a carico del dipendente pari ad almeno l’ 1% della base di calcolo, suscettibile di aumento su volontà dello stesso dipendente, da esercitarsi una volta l’anno, a dicembre;
- base di calcolo pari all'imponibile contributivo annuo;
- obbligo per il datore di lavoro di destinare al fondo di previdenza integrativa l'intero accantonamento del TFR per i nuovi iscritti.
g) Polizza "Previdenza integrativa" (FONDEMAIN): tale polizza è stata stipulata sulla base dell’accordo collettivo aziendale del 22.10.2009.
In sintesi, le caratteristiche principali possono essere così riassunte:
- contributo a carico dell'Azienda pari al 4,5% della base di calcolo;
- contributo a carico del dipendente pari ad almeno l’1% della base di calcolo, suscettibile di aumento su volontà dello stesso dipendente, da esercitarsi una volta l’anno, a dicembre;
- base di calcolo pari all'imponibile contributivo annuo;
- obbligo per il datore di lavoro di destinare al fondo di previdenza integrativa l'intero accantonamento del TFR per i nuovi iscritti.
Art. 6 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, valuterà le richieste di concessione di lavoro a tempo parziale dei dipendenti sulla base dei seguenti presupposti:
• determinazione di un numero massimo di rapporti di lavoro part-time nella misura del 20%, arrotondato all'unità superiore se il decimale è pari ad almeno 0,5 o all'unità inferiore in caso contrario, del totale del personale delle aree professionali e dei quadri direttivi;
• durata semestrale o annuale, a scelta del richiedente, con orario da concordare secondo quanto previsto nel CCNL vigente;
• definizione di una graduatoria delle richieste, sulla base delle motivazioni addotte. A tal fine la priorità da accordare alle richieste pervenute è così regolamentata, in ordine decrescente:
a) gravi motivi di salute che, senza compromettere l’idoneità fisica al lavoro, richiedano un'adibizione temporalmente ridotta;
b) necessità di prestare assistenza a familiari (nell’ordine: figli, coniuge, genitori, fratelli e sorelle, altri familiari conviventi) gravemente ammalati, diversamente abili e/o affetti da patologie limitanti. Saranno valutate anche le richieste dei lavoratori volte a prestare assistenza ai componenti della famiglia di fatto;
c) necessità di accudire i figli minorenni (con riferimento al numero dei figli e, quindi, alla loro minore età);
d) motivi di studio e altri motivi degni di obiettiva considerazione;
• un mese prima del termine di concessione della riduzione oraria verranno prese in considerazione tutte le domande eventualmente pervenute alla società fino a quella data - comprese quelle di prosecuzione presentate dal lavoratore a cui scade il part-time - e verrà definita la graduatoria in base all'ordine di priorità di cui sopra;
• le eventuali richieste di ripristino del lavoro a tempo pieno prima della scadenza pattuita dovranno essere presentate con almeno due mesi di preavviso.
Art. 7 - Permessi retribuiti
Salvo quanto ulteriormente previsto dalle leggi che danno diritto alla fruizione di congedi per eventi particolari, tra cui il decesso di parenti, anche non conviventi, fino al secondo grado (es.: Legge n. 53 del 8/3/2000) e dal CCNL vigente, ai dipendenti sono concessi i seguenti permessi retribuiti:
- 3 giorni per morte parenti stretti (primo e secondo grado) o in caso di ricovero del figlio o del coniuge o del convivente o del genitore (limitatamente ai giorni di effettivo ricovero);
- 2 giorni per nascita figlio;
- 1 giorno per morte altri congiunti;
- 1 giorno per trasloco;
- 2 giorni per ciascun evento di malattia dei figli, con obbligo di presentazione di certificato medico, da fruirsi per un massimo di tre volte all’anno per figlio, fino all’età di dodici anni. Nel caso di figli con disabilità il permesso è fruibile senza alcun limite di età;
- 1 giorno, con eventuale fruizione oraria (unità di misura: 30 minuti), per l’inserimento di ciascun figlio nei cicli pre-scolastici (asilo nido e scuola materna).
Art. 8 - Lavoratori studenti
Si estendono le previsioni del CCNL vigente ai lavoratori-studenti iscritti a qualsivoglia indirizzo di corso universitario dell’Università della Valle d’Aosta.
L’azienda autorizza la fruizione delle 20 ore di permesso di cui all’art. 65, 4° comma del CCNL vigente con la stessa modalità delle ferie.
Art. 9 - Gestione della prestazione lavorativa e delle assenze
La gestione delle ferie e della prestazione lavorativa viene effettuata su base di 30 minuti.
Vengono ricomprese nella stessa gestione delle ferie anche i seguenti periodi assenza retribuita dal luogo di lavoro: giorni di ex-festività, giorni di permesso per festività civili, recuperi in "banca ore" per prestazioni aggiuntive, riduzioni di orario.
Le ferie relative a ciascun anno solare dovranno essere usufruite entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione e, in via eccezionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo. L’azienda richiederà, entro la fine del mese di marzo, la predisposizione di un piano ferie annuale.
L'Azienda potrà disporre dei periodi di ferie obbligatori per tutto il personale in occasione di "ponti" coincidenti con festività che cadono nel secondo giorno immediatamente precedente o successivo al fine settimana. Tali periodi saranno stabiliti con cadenza annuale e comunicati con apposite comunicazioni di servizio.
Art. 10 – Orario di lavoro
Fermo quanto disposto nel CCNL vigente per il personale delle aree professionali, per tutti i quadri direttivi l’orario standard settimanale di lavoro è pari a 37,5 ore distribuite, prevalentemente, in cinque giornate di 7,5 ore ciascuna. Il controllo delle presenze avviene con le stesse modalità previste per i lavoratori delle aree professionali (timbratura in entrata e in uscita).
Al fine di semplificare la gestione della riduzione di lavoro settimanale prevista dal CCNL vigente, vengono accordate a tutti i quadri direttivi quattro giornate di ferie oltre a quelle annualmente previste dal contratto nazionale.
In applicazione dell’art. 34 del CCNL vigente, una giornata verrà destinata ad alimentare il Fondo per l’Occupazione.
L'Azienda può riconoscere ai dipendenti, su richiesta scritta, la possibilità di posticipare o anticipare fino ad un massimo di 30 minuti l'orario di ingresso, previo accordo con i responsabili delle diverse Direzioni/Servizi/Funzioni. Nel caso, il relativo recupero dovrà essere effettuato nella medesima giornata. Salvi casi particolari, è riconosciuta priorità alle richieste dei dipendenti con figli minorenni o familiari entro il secondo grado non autosufficienti, e ai dipendenti che per raggiungere la sede di lavoro fruiscono dei mezzi pubblici.
Art. 11 – Prestazioni di lavoro aggiuntive
Le prestazioni di lavoro aggiuntivo, per essere considerate tali, devono prolungarsi oltre i 25 minuti.
L'azienda si fa carico di comunicare al dipendente inquadrato nelle aree professionali l'eventuale superamento del tetto di 50 ore di prestazioni aggiuntive e, in tale occasione, richiede al dipendente stesso di esprimersi in merito alla scelta relativa alle prime 50 ore di lavoro straordinario che, a discrezione del lavoratore, possono essere inserite in "banca ore" o retribuite con il compenso previsto per il lavoro supplemetare/straordinario.
Con riferimento al disposto dell’art. 92 del CCNL vigente (QUADRI DIRETTIVI – Prestazione lavorativa), le parti concordano che, a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo, le prestazioni aggiuntive dei quadri direttivi vengano disciplinate come segue:
- in caso di prestazioni aggiuntive dei QD1 e QD2, gli stessi, verificato semestralmente (gennaio/giugno) che il monte ferie/banca ore residuo dell’anno precedente sia inferiore a 10 giorni, potranno optare per il recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate, con un massimale annuo di 70 ore. Diversamente, o in alternativa, gli stessi potranno richiederne il relativo pagamento.
In entrambi i casi (recupero e pagamento) è prevista una franchigia annuale di 25 ore.
- in caso di prestazioni aggiuntive dei QD3 e QD4, le stesse verranno retribuite, con franchigia annuale di 25 ore e massimale annuo di 100 ore.
Parallelamente, i QD3 e i QD4, ferma la necessità che alla fine della settimana lavorativa siano prestate almeno 37,5 ore di lavoro, avranno a disposizione 2,5 ore al giorno di flessibilità, da utilizzare, previa comunicazione al responsabile di riferimento, sia in entrata che in uscita. Il relativo recupero potrà essere fatto anche in giorno diverso da quello di fruizione, purché compreso nella medesima settimana lavorativa. Ferma l’esigenza che l’istituto in argomento sia fruito nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura dei locali aziendali, le parti convengono che detta flessibilità, per la presente tornata contrattuale, possa essere fruita con un massimale settimanale di 5 ore.
Esempio flessibilità:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||
Entrata | 8:30 | 10:30 (-2) | 8:30 | 8:30 | 8:00 (+0,5) | |
Uscita | 17:00 | 17:00 | 19:00 (+2) | 13:30 (-2,5) | 19:00 (+2) | |
Totale | 7,5 | 5,5 | 9,5 | 5 | 10 | 37,5 |
Art. 12 – Tutela e sostegno alla genitorialità
Ad integrazione e nel quadro delle previsioni degli artt. 39 e 40 del T.U. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, l'Azienda consente di beneficiare dei previsti riposi orari per l'intero pomeriggio di lavoro, fermo restando il limite massimo di 2 ore per giorno e per ogni figlio.
Ad integrazione e nel quadro delle previsioni dell'articolo 47 del T.U. 151/2001, si concorda di elevare da 5 a 10 il numero di giorni di congedo previsti per malattia del bambino e da 8 anni a 12 anni il limite di età previsto per il suddetto congedo.
Relativamente ai permessi per allattamento, l’Azienda concorda nel concedere la possibilità, per i giorni di relativa fruizione, di effettuare 5,5 ore consecutive di lavoro.
Art. 13 - Giudizio professionale complessivo
Il "giudizio professionale complessivo annuale" deve valutare il singolo lavoratore, così come previsto dagli articoli 78 e 79 del CCNL vigente in base a elementi ritenuti idonei alla valutazione professionale.
Le parti, all’uopo, concordano nell’individuare i seguenti elementi:
- competenze professionali;
- padronanza del ruolo;
- prestazioni.
Il giudizio professionale è redatto in forma scritta e consegnato annualmente dalla Direzione Generale ai diretti interessati entro il mese di aprile.
Art. 14 - Informativa sindacale
L'Azienda si impegna ad aggiornare il proprio organigramma ogni qualvolta si proceda, con delibera dei competenti organi, con ordini di servizio o altri fatti, a nuove assunzioni o alla creazione, scorporo o abolizione di Direzioni, Servizi e Uffici.
Per ogni servizio di nuova creazione, l'organigramma individuerà un responsabile e l'organico relativo.
L'organigramma aggiornato, con i nomi e gli inquadramenti contrattuali di ciascun dipendente, sarà fornito alle rappresentanze dei lavoratori.
Inoltre, nel corso dell'incontro annuale previsto dall'articolo 13 del CCNL vigente, l’Azienda fornirà agli organismi sindacali aziendali un'informativa sulle prospettive strategiche con particolare riguardo all’andamento economico e produttivo della stessa anche in relazione all’applicazione di nuove Leggi Regionali impattanti sull’Azienda, alle prospettive di sviluppo/tenuta occupazionale, avendo cura di specificare quali tipi di contratto si intendono usare per le nuove assunzioni, ai processi di riconversione e di riposizionamento strategico dell’Azienda.
Saranno portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali il Piano Formativo annuo che l’Azienda intende seguire, i dati circa gli avanzamenti di carriera, nonché il metodo adottato per valutare il personale.
Tale informativa sarà oggetto di valutazione fra le parti, così come sarà oggetto di valutazione, nell’incontro annuale, l’applicazione del presente contratto.
L'incontro annuale avverrà entro la fine del mese di febbraio.
Art. 15 - Finanziamenti a favore del personale
Finanziamenti chirografari
Il finanziamento deve essere intestato al dipendente e, eventualmente, può essere cointestato al coniuge, al convivente e ai figli che risultano compresi nello stato di famiglia. Le spese devono riferirsi al dipendente o ai propri familiari sopra individuati.
Il finanziamento dovrà essere estinto anticipatamente in caso di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento per giusta causa, mentre in caso di pensionamento potrà essere mantenuto.
In caso di decesso dell’intestatario il finanziamento potrà essere trasferito in capo agli eredi.
• finalità: spese mediche;
acquisto, anche da privati, e/o spese di riparazione di autoveicoli e motocicli; acquisto di mobili ed apparecchiature ad uso domestico;
acquisto di box o posto auto destinati ad uso proprio esclusivo e dei propri familiari sopra indicati;
acquisto di terreni adiacenti l’abitazione di residenza;
acquisto della restante quota del bene immobile parzialmente ereditato;
spese di manutenzione ordinaria o straordinaria su beni immobili di proprietà o in locazione (es. decorazione, sostituzione di pavimenti, sanitari, serramenti, aree esterne...);
spese per corsi di studio (corsi per il conseguimento di diplomi di scuola media superiore o di laurea, corsi di formazione anche non universitari, compresi quelli propedeutici all'abilitazione di professioni, master universitari, soggiorni all'estero per il perfezionamento di lingue straniere ...);
gravi ed eccezionali motivi di ordine familiare;
sono escluse le spese per acquisto di generi di lusso (es. oggetti in oro), di capi di abbigliamento, di oggetti da collezione o di antiquariato (es. quadri, tappeti, francobolli) e
per hobbistica (es. attrezzature per giardinaggio, veicoli da competizione, attrezzature sportive, cavalli, viaggi e vacanze), nonché le spese per l’acquisto di terreni o immobili;
• spesa ammessa: 100% dell’ammontare richiesto dietro presentazione di documentazione di spesa (preventivo, fattura, ricevuta fiscale o, nel solo caso di acquisto di autoveicolo usato da privati, dichiarazione con la quale il dipendente si impegni a fornire la documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento di proprietà ed il pagamento dell’importo convenuto); nel caso in cui le spese si riferiscano ai familiari sopra individuati, la documentazione di spesa può essere intestata ai familiari stessi. Possono essere ammesse a finanziamento anche le spese già sostenute nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
• importo: minimo euro 3.000,00, massimo euro 40.000,00;
• xxxxx: fisso, pari a tasso IRS di riferimento (3Y, 4Y, 5Y lettera) rilevato il primo giorno lavorativo del mese di delibera del finanziamento; in ogni caso il tasso minimo applicabile non potrà essere inferiore all’ 1%;
• durata: variabile a richiesta del dipendente, con un minimo di 3 anni e un massimo di 7 anni, oltre ad eventuale preammortamento tecnico;
• rimborso: n. 1 rata di soli interessi (rata di preammortamento) per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e il 30 giugno o il 31 dicembre successivo o il 30 del mese di erogazione; successive rate di ammortamento mensili posticipate decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di erogazione; rate di ammortamento semestrali posticipate scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno o di ammortamento annuali posticipate scadenti il 1° gennaio di ogni anno;
• modalità di erogazione: presentazione della documentazione di spesa (fattura quietanzata, ricevuta fiscale o documenti equipollenti, con allegata la documentazione attestante l’avvenuto pagamento). Nel caso di presentazione di preventivo, la relativa documentazione di spesa di cui sopra, dovrà essere di importo non inferiore alla somma concessa e prodotta entro 15 giorni dalla data di erogazione, pena la revoca del mutuo.
• spese: l’azienda si impegna a sostenere le spese di istruttoria, mentre rimarranno a carico del dipendente gli oneri fiscali;
Finanziamenti ipotecari
Il finanziamento deve essere intestato al dipendente e, eventualmente, può essere cointestato al coniuge, al convivente e ai figli che risultano compresi nello stato di famiglia.
Il finanziamento dovrà essere estinto anticipatamente:
• in caso di cessazione dal servizio presso la società mutuante per dimissioni volontarie o per licenziamento per giusta causa;
• in caso di alienazione dei beni finanziati;
mentre in caso di pensionamento potrà essere mantenuto.
In caso di decesso dell’intestatario il finanziamento potrà essere trasferito in capo agli eredi.
• finalità: acquisto, costruzione (compreso l’eventuale acquisto del terreno), ristrutturazione, restauro, ampliamento, sistemazione o completamento dell'immobile, compreso eventuale box-autorimessa ed eventuali pertinenze, destinato ad uso prima casa da parte del dipendente. In caso di acquisto l'immobile deve essere intestato al dipendente e, eventualmente, può essere cointestato ai familiari sopra indicati; negli altri casi l'immobile potrà essere anche di proprietà esclusiva dei familiari sopra indicati, fermo restando che il mutuo dovrà essere intestato o cointestato al dipendente;
• requisiti: il richiedente, il coniuge o il convivente non devono essere già proprietari di altro immobile adibito ad uso prima casa idoneo alle esigenze abitative della famiglia. Le caratteristiche di non idoneità (localizzazione, dimensione, condizioni intrinseche,
salubrità, ecc.) devono risultare da apposita dichiarazione del dipendente. La verifica di non idoneità deve essere effettuata da Finaosta. E’ ammissibile la proprietà di un alloggio idoneo al momento della presentazione della domanda di mutuo a condizione che lo stesso venga alienato entro e non oltre 12 mesi dalla stipula del contratto o del contratto preliminare di mutuo. In difetto di alienazione nel predetto termine, l’Azienda procederà con la revoca della concessione. E’ in ogni caso consentito l’accesso al finanziamento in argomento, con un limite di euro 100.000,00, al dipendente che, sebbene già proprietario di altro immobile adibito ad uso prima casa idoneo alle esigenze abitative della famiglia, ne abbia perso il godimento per causa diversa dalla locazione volontaria (es.: affidamento/assegnazione casa familiare al genitore collocatario, o altre situazioni meritevoli di tutela, valutate dalla Direzione Generale);
• spesa finanziata: 100% della spesa ammessa come risulta dal contratto preliminare d'acquisto/atto d’acquisto o dal computo metrico estimativo e/o preventivi nel caso di costruzione, ristrutturazione, restauro o ampliamento.
• importo: massimo euro 200.000,00, comunque non superiore al 100% del valore di perizia dell'immobile offerto a garanzia, al netto di precedenti ipoteche;
• xxxxx: fisso, pari a tasso IRS di riferimento (10Y, 15Y, 20Y, 25Y e 30Y lettera) rilevato il primo giorno lavorativo del mese di delibera del finanziamento, ridotto di un punto percentuale; in ogni caso il tasso non potrà essere inferiore all’1%;
• durata: variabile a richiesta del dipendente, con un massimo di 30 anni compreso il preammortamento tecnico;
• rimborso: rate mensili posticipate, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di erogazione, o rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, o rate annuali posticipate, scadenti il 1° gennaio di ogni anno, con eventuale periodo di preammortamento. Nel caso di erogazione in un’unica soluzione, n. 1 rata mensile, semestrale o annuale di soli interessi (rata di preammortamento) per il periodo intercorrente tra la data del contratto e il 30 giugno o il 31 dicembre successivo o il 30 del mese di erogazione e successive rate di ammortamento mensili, semestrali o annuali posticipate; nel caso di erogazione in più soluzioni, rate mensili, semestrali o annuali posticipate di soli interessi (rate di preammortamento) per il periodo intercorrente tra la data del contratto preliminare e il 30 giugno o il 31 dicembre successivo o il 30 del mese successivo al contratto definitivo e successive rate di ammortamento mensili, semestrali o annuali posticipate;
• modalità di erogazione: il mutuo è erogabile in un’unica soluzione o in più soluzioni. La somma mutuata o l’importo della prima erogazione è messa a disposizione del mutuatario al momento della stipula del contratto o del contratto preliminare di mutuo, con successivo accertamento della regolarità dell’iscrizione ipotecaria; l’erogazione:
− nel caso di acquisto di immobile ultimato, è subordinata alla stipula del rogito notarile di acquisto e alla presentazione di documentazione attestante il pagamento;
− nel caso di costruzione, ristrutturazione, restauro, ampliamento, sistemazione o completamento d’immobile di proprietà, l’erogazione del mutuo è effettuata in base allo stato di avanzamento lavori accertato dal Servizio Tecnico di Finaosta; l’erogazione di acconti del mutuo successivi al primo, fino ad un massimo del 90% del mutuo, è subordinata alla presentazione delle fatture originali quietanzate, o di documenti equipollenti, corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento, relativi alle spese inerenti l’erogazione dell’acconto immediatamente precedente. L’erogazione a saldo è subordinata all’ultimazione delle opere, con acquisizione del certificato di abitabilità e accatastamento, entro 60 mesi dalla data della prima erogazione. La documentazione di spesa relativa all’erogazione a saldo (fatture originali quietanzate o documenti equipollenti, corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento) deve essere presentata entro 30 giorni dalla stipula del contratto definitivo.
Decorsi 60 mesi, il mutuo sarà ridotto a un ammontare pari alle erogazioni effettuate, con conseguente revoca della residua somma da erogare.
In ogni caso la documentazione di spesa richiesta (IVA inclusa) relativa all’investimento (fatture originali quietanzate o documenti equipollenti, corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento) deve essere di importo almeno pari al mutuo.
− nel caso di acquisto di immobile in corso di costruzione, è subordinata alla verifica della regolarità dell’iscrizione ipotecaria contro il venditore, alla presentazione di documentazione attestante il pagamento delle somme in acconto e alla verifica dello stato di avanzamento lavori secondo le norme in uso presso Finaosta; l’erogazione a saldo è subordinata alla stipula del rogito notarile di acquisto e alla presentazione di documentazione attestante l’integrale pagamento;
• spese: l’azienda si impegna a sostenere le spese di istruttoria e di perizia. Al fine di ridurre tali oneri l’ammontare dell'iscrizione ipotecaria sarà limitato al 110% dell'importo erogato. Rimarranno a carico del dipendente le spese notarili e gli oneri fiscali (imposta di bollo, ipotecaria e di registro);
• portabilità: ai dipendenti che hanno contratto mutui con istituti di credito per l’acquisto della prima abitazione è consentito ottenere un nuovo mutuo alle condizioni previste dal presente accordo con estinzione totale del mutuo precedente e con surrogazione di Finaosta nella garanzia ipotecaria preesistente.
Sia per i mutui chirografari che per quelli ipotecari l’importo della rata, sommato ad altri impegni finanziari con Finaosta, o con il sistema bancario/creditizio, non potrà essere superiore al 50% della retribuzione netta percepita dal dipendente nell’anno precedente la richiesta o della sua retribuzione mensile netta attuale ragguagliata all’anno. E’ facoltà di Finaosta computare altri redditi del dipendente, il reddito del coniuge o del convivente nonché richiedere fidejussioni integrative in caso di mancanza di capienza.
Nell’ipotesi di più mutui concessi da Finaosta ai sensi del presente CIA, l’importo del capitale residuo non dovrà essere superiore ad euro 240.000, fermo restando l’importo massimo di 40.000 euro per i chirografari.
Art. 16 - Formazione del lavoratore
L'Azienda riconosce la formazione permanente o "a bisogno" quale strumento di crescita personale e professionale.
Nel ricordare che l'articolo 76 del CCNL vigente prevede un'erogazione così formulata:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro
b) un ulteriore pacchetto di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro,
conferma che l'Azienda si impegna a favorire la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi (corsi di studio, seminari, percorsi professionalizzanti ...), anche in misura superiore a quella fissata in sede nazionale, per tutti i lavoratori che, anche in conseguenza delle strategie aziendali rappresentate alle RSA nel corso dell'incontro annuale, vengano adibiti a nuove mansioni, ovvero ai quali venga richiesto di svolgere i medesimi compiti con maggiore competenza, secondo procedure diverse o con strumenti, anche informatici, innovativi.
Art. 17 - Missioni
Si mantiene in vigore il regime previsto dal CCNL del 19.12.94, già richiamato nei precedenti CIA, fatta salva l’applicazione del disposto dell’art. 4 della L.R. 19/2015, relativamente alla determinazione dei rimborsi spese spettanti, che prevede che il trattamento di diaria sia corrisposto per intero ogni volta che vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il
pernottamento, fermo restando che non può darsi luogo ad un'erogazione inferiore ai due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.
Art. 18 – Lavoro agile
Richiamato quanto disposto dall’art. 39 del CCNL vigente (Lavoro agile), l’Azienda conferma l’intenzione di procedere alla stabilizzazione dell’istituto in argomento alla cessazione della specifica disciplina emergenziale, nel rispetto delle previsioni contrattualcollettive e legislative applicabili
A precisazione di quanto riportato nell’articolo citato, dunque, in ottica prospettica si concorda che:
- la stabilizzazione del lavoro agile come possibile forma di organizzazione della prestazione lavorativa è subordinata alla formale conferma, da parte delle Strutture/Funzioni competenti, dell’adozione degli occorrenti presidi informatici e/o inerenti la protezione dei dati;
- fermo quanto sopra, il lavoro agile potrà essere concesso, previa specifica richiesta e ferma la necessaria compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, solo a tempo determinato;
- in caso di concessione, il lavoro agile potrà comprende l’utilizzo della metodologia BYOD (Bring Your Own Device);
- ai lavoratori che usufruiscono del lavoro agile, in coerenza con quanto disposto per il lavoro part- time, per le relative giornate di fruizione non è riconosciuto l’utilizzo del buono pasto.
Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli specifici accordi individuali.
Art. 19 - Clausola di salvaguardia
Si conviene che le parti si incontreranno per riadattare il presente contratto nel caso in cui l’applicazione degli istituti qui regolamentati non risulti compatibile con le normative nazionali e regionali vigenti e di futura emanazione.
Xxxxx, xx 00 xxxxxx 0000
XXXXXXXX S.p.A. Per la RSA e la Segreteria territoriale di FIRST- Cisl Il Direttore Generale La Segretaria
(xxxx. Xxxxx XXXXXXXX) (sig.ra Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX)
Per la Segreteria territoriale di FISAC-CGIL La Segretaria
(sig.ra Xxxxxx XXXXXXXXX)