ASSOLOMBARDA
Aggiornato al 3 luglio 2009
ASSOLOMBARDA
e FEDERAZIONE LOMBARDA
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
1. ACCORDO "DONNE IMPRESA”
Realizzato in collaborazione con il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Milano
Pag.
2
1) Allegato 1 – Durata dei finanziamenti 6
2) Allegato 2 – Regolamento di cui all’art. 6 dell’accordo “Donne 7
Impresa”
3) Allegato 3 – Elenco BCC aderenti all’accordo 9
ACCORDO "DONNE IMPRESA
Art. 1 - Finalità ed oggetto dell'accordo
1. Il presente accordo ha come finalità l'istituzione e la regolazione di affidamenti e finanziamenti volti a favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e ad agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. Le parti individueranno congiuntamente i migliori strumenti per veicolare e promuovere i contenuti del presente accordo.
Art. 2 - Beneficiari
1. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 1 le piccole e medie imprese, regolarmente associate alle Parti contraenti il presente Accordo per la totale durata del finanziamento richiesto, pena la revoca del contributo concesso.
2. Le tipologie di imprese ammissibili, già costituite o in via di costituzione, sono le seguenti:
• imprese individuali a titolarità femminile;
• società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 51 % da donne;
• società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 51 % a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno il 51 % da donne;
Art. 3 - Iniziative finanziabili
1. Gli affidamenti ed i finanziamenti sono concessi per le seguenti finalità:
• apertura di credito in conto corrente e/o smobilizzo crediti Salvo Buon Fine (SBF) RlBA o Anticipo Fatture per le ordinarie necessità di gestione;
• consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio lungo termine;
• investimenti aziendali, materiali ed immateriali, compresi l'acquisto di beni usati, da effettuare o effettuati nei sei mesi antecedenti la domanda;
• finanziamenti per spese di consulenza e formazione finalizzate alla realizzazione di interventi per la qualità, la sicurezza nell’ambiente lavorativo ed il risparmio energetico;
• finanziamenti per lo start – up di nuove attività imprenditoriali.
Nel caso di finanziamenti per lo start – up di nuove attività imprenditoriali, il soggetto richiedente dovrà necessariamente accompagnare la richiesta di finanziamento con una garanzia fideiussoria, prestata da un Confidi convenzionato con la Banca, pari al 70% dell’importo richiesto.
Art. 4. - Importo massimo finanziabile e durata per singola iniziativa
L'importo massimo concedibile dalla Banca per ogni singola iniziativa è pari a € 200.000.
Art. 5 - Finanziamento a medio lungo termine
1. A fronte di un'iniziativa di investimento, sarà ottenibile un finanziamento di durata fino a
120 mesi, e comunque correlata alla vita utile dei beni oggetto del finanziamento (indicativamente verrà rispettata la tempistica della tabella riportata in allegato l), sotto forma di mutuo chirografario, ad un tasso variabile pari all'Euribor (360) a tre mesi, quale media mensile dell'ultimo mese di ogni trimestre solare e con validità per il trimestre successivo (con troncamento alla 2° cifra dopo la virgola ed arrotondamento ai 5 centesimi superiori), maggiorato fino ad un massimo di 1,50 punti percentuali.
2. Sui finanziamenti concessi per la finalità di trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio lungo termine, la maggiorazione dell'Euribor come sopra calcolato sarà pari fino ad un massimo di 1,375 punti percentuali.
A fronte del finanziamento è prevista la possibilità di richiedere un preammortamento per un periodo massimo di 12 mesi, regolato all'Euribor come sopra calcolato, con una maggiorazione fino a 2,50 punti percentuali.
Art. 6 - Sospensione dei pagamenti
1. Nel caso di impresa individuale gestita da donne, nel periodo in cui l'imprenditrice è assente dall'azienda in relazione al proprio stato di maternità e puerperio o a malattie gravi che abbiano colpito l' imprenditrice, i propri genitori, il proprio coniuge o i propri figli o ancora in caso di adozione di minori italiani o stranieri, è possibile richiedere la "sospensione" del pagamento delle rate dei finanziamenti di cui all'art. 4 del presente accordo scadenti in tali periodi.
2. La Banca valuterà, di volta in volta ed a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di concedere la predetta sospensione, secondo le modalità stabilite nel regolamento attuativo, che costituisce parte integrante del presente accordo (v. all. 2).
Art. 7 - Finanziamento a breve termine
1. A fronte dell' esigenza di liquidità aziendale, sarà ottenibile una apertura di credito in conto corrente ovvero per smobilizzo crediti salvo buon fine (sbf) RlBA o Anticipo Fatture.
2. Il tasso passivo applicabile per le operazioni di cui al comma precedente sono le seguenti:
• per l'apertura di credito in conto corrente il tasso Euribor (360) a tre mesi, quale media mensile dell’ultimo mese di ogni trimestre solare e con validità per il trimestre successivo (con troncamento alla 2° cifra dopo la v irgola ed arrotondamento ai 5 centesimi superiori), maggiorato di uno spread fino alla concorrenza massima di 2,25 punti percentuali.
• per lo smobilizzo il tasso SBF Euribor (360) a tre mesi, quale media mensile dell'ultimo mese di ogni trimestre solare e con validità per il trimestre successivo (con troncamento alla 2° cifra dopo la virgola ed a rrotondamento ai 5 centesimi superiori), maggiorato di uno spread fino alla concorrenza massima di 0,95 punti percentuali.
3. Gli importi affidati su una linea di finanziamento a breve termine, apertura di credito in conto corrente e anticipi salvo buon fine, potranno essere riconsiderati dalla Banca trascorso un anno dall' inizio del finanziamento stesso.
Art. 8 - Altri finanziamenti
1. La Banca può concedere ulteriori finanziamenti a fronte di presentazione di domande di contributo per provvidenze pubbliche di cui alle normative comunitarie, nazionali e regionali a sostegno dell' artigianato, delle piccole e medie imprese e dell'occupazione femminile che le imprenditrici abbiano presentato all' autorità competente.
2. Agli importi finanziati, erogati sotto forma di sovvenzione ovvero apertura di credito in conto corrente, sarà applicato il tasso fisso pari all’Euribor (360) a tre mesi, quale media mensile dell’ultimo mese di ogni trimestre solare precedente e con validità per il trimestre successivo (con troncamento alla 2° cifra dopo la virgola ed arrotondamento ai 5 centesimi superiori), maggiorato di 2,25 punti percentuali.
3. Nel momento dell'erogazione di questi contributi, il beneficiario del finanziamento avrà cura di estinguere il finanziamento per un importo almeno pari al contributo ricevuto.
4. Nel caso l'istanza non venisse accolta dall'autorità competente, la Banca potrà concordare con l'affidato un finanziamento a medio lungo termine, nella forma di sovvenzione ovvero mutuo chirografario, secondo le condizioni economiche previste dall'art. 5.
Art. 9 - Garanzie
1. La Banca potrà richiedere, per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla presente convenzione, le seguenti garanzie:
• fideiussioni personali dell’imprenditrice e di eventuali terzi;
• fideiussioni di altre istituzioni finanziarie convenzionate con la stessa Banca e/o con Federazione, quali Consorzi e Cooperative di garanzia fidi di primo grado (previa stipula di apposita convenzione).
2. La Banca dichiara la propria disponibilità a raccogliere preferibilmente, garanzie rilasciate da altre istituzioni finanziarie convenzionate, per finanziamenti di importo non superiore ad Euro 40.000,00.
3. Per importi maggiori, la Banca si impegna a verificare la possibilità di erogare il finanziamento usufruendo delle sole garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati e, comunque, a richiedere eventuali garanzie non superiori all'importo finanziato.
Art. 10 - Importo globale degli affidamenti concedibili dalla Banca
1. La Banca, per gli scopi oggetto del presente accordo, metterà a disposizione un plafond iniziale di 5 milioni di €.
Art. 11 - Assistenza e consulenza
1. La Banca e ASSOLOMBARDA saranno a disposizione per fornire alle imprese beneficiarie del presente accordo la propria assistenza, consulenza e collaborazione in materia finanziaria e creditizia, anche attraverso l'utilizzo di ulteriori strumenti promozionali.
Art. 12 - Operatività dell'accordo
1. Le domande di affidamento del finanziamento dovranno essere inoltrate alla Banca dalle aziende richiedenti, corredate dalle indicazioni e dai documenti richiesti dalla Banca medesima, nel caso in cui la domanda sia assistita da garanzia collettiva,
quest’ultima comunicazione sarà inviata alla Banca direttamente dal Confidi convenzionato.
Art. 13 - Tempistica
2. L'accettazione e la relativa erogazione del finanziamento richiesto dovrà avvenire entro
20 giorni dalla presentazione della domanda completa della necessaria documentazione alla Banca.
Art. 14 - Casi particolari
1. Il presente accordo è cedibile in caso di subentro o cessione aziendale fra i beneficiari riportati all'art. l della presente convenzione.
Art. 15 - Revoca delle agevolazioni
2. La Banca, su segnalazione di ASSOLOMBARDA, si impegna a revocare il contratto con il beneficiario qualora mancassero i requisiti riportati all'articolo 2, comma 1.
3. In caso di mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 2, il contratto non viene revocato ma le condizioni che lo regolano passano da quelle previste nel presente accordo a quelle normali di mercato.
Art. 16 - Durata
1. Il presente accordo si intende operante a decorrere dalla data odierna e valida sino al 31.12.2008, tacitamente rinnovabile di anno in anno qualora non venga inviata formale disdetta a mezzo lettera raccomandata AR almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Il presente accordo può essere modificato in qualsiasi momento mediante scambio di corrispondenza.
Art. 17 - Foro Competente
1. Per qualsiasi contestazione che dovesse sorgere in merito al presente accordo, è competente il Foro di Milano.
Allegato 1 - Durata dei finanziamenti
La durata massima prevista è di 120 mesi con i seguenti limiti indicativi:
• Automezzi 36 mesi;
• Sistemi informatici e software 36 mesi;
• Servizi reali, pubblicità, fiere e formazione 36 mesi;
• Brevetti 48 mesi;
• Consolidamento debiti 84 mesi;
• Acquisto di macchinari ed attrezzature 84 mesi;
• Acquisizione, ristrutturazione e ripristino locali aziendali 120 mesi.
Allegato 2 - Regolamento di cui all'art. 6 dell'accordo "Donne Impresa"
Art. 1
Il presente regolamento si applica a tutte le imprese individuali gestite da donne.
Art. 2
Il presente regolamento ha per oggetto la sospensione del pagamento di rate di mutui contratti con la Banca dalle imprese di cui sopra quando scadenti in periodi in cui l'imprenditrice è assente dall'azienda in relazione ai seguenti casi:
• proprio stato di maternità e puerperio ;
• adozione di minori italiani o stranieri;
• malattie gravi che abbiano colpito l'imprenditrice, i propri genitori, il proprio coniuge, il proprio convivente o i propri figli.
La sospensione del pagamento è prevista per gli affidamenti e finanziamenti di cui all'art. 3 dell' accordo "Donne Impresa". In ogni caso la sospensione del pagamento potrà avvenire una sola volta e per uno solo dei motivi sopra riportati.
Art. 3
I periodi per i quali viene disposta la sospensione del pagamento, di cui all'art. 2 del regolamento, sono così individuati:
• per la maternità: il periodo comprende i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva del parto;
• per malattia grave dell'imprenditrice, dei propri genitori, coniuge, convivente o figli o per casi di adozioni: il periodo comprende i 6 mesi successivi alla data riportata sulla dichiarazione autocertificata presentata dall’imprenditrice.
Art. 4
La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Banca completa delle certificazioni e dichiarazioni di cui ai successivi articoli 5 e 6. La richiesta, corredata delle certificazioni, deve pervenire alla Banca con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza delle rate cui si riferisce la richiesta di sospensione. In casi di comprovata impossibilità a rispettare tali termine, sarà possibile procedere anche in deroga a tali limiti temporali.
Art. 5
Per l'attestazione dei periodi di maternità di cui all'articolo 3 del regolamento l'imprenditrice dovrà presentare alla Banca la certificazione medica riconosciuta idonea dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 6
Nel caso di malattia dei propri genitori, coniuge o figli di cui all'articolo 3 del regolamento, l'imprenditrice dovrà presentare alla Banca certificazione medica del medico curante, priva della diagnosi, con la quale si attesta la gravità della malattia propria o dei propri congiunti, tale da comportare l’interruzione della normale attività lavorativa.
Art. 7
La sospensione concessa potrà tecnicamente concretizzarsi attraverso l'estinzione anticipata del finanziamento chirografario in corso e la contestuale concessione di un nuovo finanziamento di importo pari al debito residuo del finanziamento estinto
anticipatamente, sul quale, per il periodo di sei mesi, vengono congelati il rimborso del capitale e la maturazione degli interessi.
Il nuovo finanziamento sarà concesso alle stesse condizioni previste per il finanziamento estinto anticipatamente e previa conferma delle garanzie preesistenti.
L'operatività di cui sopra non comporta alcun onere o sanzione per l'imprenditrice, salvo il recupero degli oneri di legge.
Art. 8
La Banca valuterà a proprio insindacabile giudizio la concedibilità della sospensione del pagamento, la validità della documentazione presentata ai fini del presente accordo e la scelta delle modalità operative.
La Banca comunicherà al mutuatario l'esito della propria istruttoria circa la presenza delle condizioni previste dal presente accordo con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza della rata di mutuo della quale viene richiesta la sospensione.
Art. 9
ASSOLOMBARDA, in collaborazione con la Banca, si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria, direttamente o tramite l' ausilio di strutture collegate, per la consulenza sulle agevolazioni, in particolare su quelle previste a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla Legge n.215/92.
Art. 10
L'accordo previsto nel presente regolamento è valido fino a revoca e cesserà ogni effetto trascorsi quattro mesi dalla ricezione della disdetta inviata da una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.11
Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti nell'applicazione del presente regolamento il foro competente è quello di Milano.
Allegato 3 - Elenco BCC aderenti all’accordo
Banca | Nominativo | N°Tel. | E – mail |
CRA di Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxx | 02/9054881 | |
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate | Xxxxxxx Xxxxx | 0331/560111 | |
BCC di Carate Brianza | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 0362/9401 | |
BCC di Carugate | Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx | 02/92741 | |
BCC di Cernusco sul Naviglio | Xxxxxxx Xxxxxx | 02/921141 | |
BCC di Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx | 039/628411 | |
BCC di Sesto San Xxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx | 02/24111424 | |
BCC di Triuggio | Xxxxxxxx Xxxxx | 0362/92331 |
Area Finanza Assolombarda – 0258370.309/704 – xxx@xxxxxxxxxxxx.xx
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