RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E
COMUNE DI OZIERI
Provincia Sassari
SETTORE AMMINISTRATIVO
Via Xxxxxxxx Veneto, 1 07014 – OZIERI
Telefono: Uffici 000 000000 Fax 000 000000 E-Mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
PARTITA IVA 00247640907
CAPITOLATO DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Del Comune di
OZIERI
redatto dalla “Divisione Enti Pubblici” della
A. M. A. s . a . s .
INSURANCE BROKERS
X.00/0000
XXXXXXXX
• Contraente/Assicurato | Pag. | 3 |
• Descrizione del rischio | Pag. | 3 |
• Durata contrattuale | Pag. | 4 |
• Scadenza | Pag. | 4 |
• Rateizzazione | Pag. | 4 |
• Massimali da assicurare | Pag. | 4 |
• Parametri preventivi | Pag. | 4 |
• Note | Pag. | 4 |
• Tassi di costo | Pag. | 4 |
• Premio annuo | Pag. | 5 |
• Definizioni | Pag. | 6 |
• Condizioni generali di assicurazione: | Pag. | 8 |
- Norme che regolano la gestione del contratto | Pag. | 8 |
- Norme in caso di sinistro | Pag. | 11 |
- Norme che disciplinano l’operatività del contratto | Pag. | 13 |
- Norme che regolano l’Assicurazione RCT/RCO | Pag. | 14 |
• Estensioni di garanzia | Pag | 16 |
• Condizioni particolari | Pag. | 18 |
• Esclusioni | Pag. | 20 |
• Riepilogo franchigie e sottolimiti | Pag. | 23 |
CONTRAENTE/ASSICURATO
Città di Ozieri
Sede: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX (XX) P.I.: 00247640907
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.
A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:
- esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza
- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- servizi cimiteriali;
- scuole, biblioteche, musei, teatri;
- manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose;
- servizi ed opere assistenziali, farmacie;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione dell'acquedotto;
- proprietà e gestione di fognature e relativi depuratori;
- servizio di smaltimento rifiuti;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali in genere; (sgombraneve, lavastrade, spargisale, ecc.)
- proprietà, manutenzione e taglio dei boschi;
- proprietà, manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;
L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio totalmente o parzialmente tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nella esecuzione delle attività ad essi demandate.
DURATA CONTRATTUALE
Dalle ore 24,00 del 31.12.2013
SCADENZA
Alle ore 24.00 del 31.12.2014
RATEIZZAZIONE
ANNUALE
MASSIMALI DA ASSICURARE
1) Responsabilità Civile del Comune verso Terzi
€ 2.500.000,00 | per sinistro |
€ 2.500.000,00 | per persona |
€ 2.500.000,00 | per danni a cose e/o animali |
2) Responsabilità Civile del Comune verso Prestatori di lavoro
€ 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di
€ 1.000.000,00 per persona
Per la presente polizza in nessun caso la Società pagherà un massimale superiore a €. 5.000,00 per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione.
PARAMETRI PREVENTIVI
Il premio viene computato secondo i seguenti parametri di riferimento: Per la Responsabilità Civile del Comune verso Terzi e Prestatori di lavoro:
- €. 2.582.355,00 di retribuzioni annue lorde presunte erogate al personale dipendente.
NOTE
TASSI DI COSTO
Tasso promille sulle retribuzioni annue lorde erogate sul personale dipendente
PREMIO ANNUO
Il premio annuo lordo ammonta complessivamente a €.
FRANCHIGIA.
Come indicato nell’art. 15 del presente capitolato.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, s'intendono:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: l’Ente che stipula il contratto;
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:
⮚ il rappresentante legale dell’Ente Contraente nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d’opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa, i Lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili (disoccupati di lunga durata, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità), il personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati
⮚ tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti ai corsi di formazione, ingegneri, architetti, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, di speleontologia, ecologica e botanica, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
⮚ gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente.
Società: l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker: l’intermediario di assicurazioni cui il Contraente ha affidato la gestione della polizza cioè l’ A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.
Premio: la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici;
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante;
Capitolato per la Copertura del Rischio di RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Pagina N. 6
Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso l’Ente Contraente;
b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’Inail ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente;
c) i collaboratori coordinati e continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del Contraente nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”;
d) i corsisti, i borsisti e gli stagisti;
Retribuzioni lorde: tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Tale definizione comprende:
- I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Danno Corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni Materiali: Il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Committente: colui che cede a terzi (appaltatori) il lavoro;
Appaltatore/Subappaltatori: colui al quale sono stati ceduti dal committente o dall’appaltatore parte o la totalità dei lavori.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
ART.1 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
ART. 2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
E’ data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
I premi devono essere pagati all’Agenzia, cui è assegnata la polizza oppure alla Società, anche per il tramite del Broker.
Ai sensi dell’art.48 del D.P.R. 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."
Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato – in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari. La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.
Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell’apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine a mezzo raccomandata
A.R. non inferiore ai 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il
diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 3 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Il premio anticipato della prima annualità, sarà calcolato su circa il 100% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni previste per l'anno assicurativo in corso.
Il premio della polizza in oggetto, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La durata del presente contratto, viene stabilita dalle ore 24 del 31.12.2013 alle ore 24 del 31.12.2014 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In tale caso, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’Assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.
La presente facoltà non è esercitabile nella prima annualità del contratto.
ART. 5 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 6 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
Relativamente ai territori di USA e Canada l’assicurazione R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.
ART. 8 – CLAUSOLA BROKER
La Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio A.M.A. S.A.S. – CAGLIARI.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio A.M.A.
S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 419 – 09123 CAGLIARI.
Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contratto, a scelta del Contraente d’intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.
La misura del compenso provvisionale, a carico dell’Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Al solo fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue:
con una provvigione pari al 12% del premio imponibile annuo richiesto dalla Compagnia aggiudicatrice.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri a lui pervenute.
ART. 9 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
ART. 10 - SINISTRI PRECEDENTI
L’Assicurato è dispensato dalla preventiva dichiarazione di eventuali precedenti danni.
SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA
PRESENTE PAGINA
NORME IN CASO DI SINISTRO
ART. 11 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società , entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del Codice Civile.
Agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri:
- Che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni o
- Per i quali ha luogo inchiesta dell’Autorità Giudiziaria, o
- Per i quali gli pervengano richieste di risarcimento .
In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 12 – OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA IN CASO DI SINISTRO
La Società si impegna a fornire con cadenza semestrale, dettagliato e preciso resoconto dei sinistri, indicando quelli definiti nel semestre, con l’ammontare del risarcimento liquidato, di quello messo a riserva o le altre motivazioni che ne hanno determinato la chiusura.
ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume a proprio carico fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato.
Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall’Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.
ART. 14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:
- degli Amministratori;
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle
proprie attività;
salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge.
ART. 15 – FRANCHIGIA FRONTALE
L’assicurazione entra in vigore dopo i primi €. 5.000,00 per reclamante rct/o, importo che resta a totale carico del Contraente /Assicurato quale Self Insurance Retention (S.I.R.)
Si conviene pertanto che:
1. Per i danni il cui ammontare rientri nella S.I.R. medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione rimarranno a totale carico della Società mentre la liquidazione rimarrà a totale carico del Contraente-Assicurato;
2. Per i danni il cui ammontare superi la S.I.R. la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro.
In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico dell’Assicurato.
L’importo pari a €. 5.000,00 annulla e sostituisce ogni ammontare previsto nel wording se inferiore.
NORME CHE DISCIPLINANO L’OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO
ART. 16 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Comune o del Responsabile dell’Area, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore , di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intero annualità .
ART. 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'art. 16.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 18 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO
Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente o dell'Assicurato.
ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA
PRESENTE PAGINA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
ART. 20 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato nella descrizione del rischio nella sua qualità di:
a) PROPRIETARIO, CONDUTTORE O GESTORE
di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso
b) ESERCENTE
tutte le attività, nulla escluso;
c) COMMITTENTE e/o PATROCINANTE
ART. 21 - NOVERO DEI TERZI
Ai fini dell'assicurazione R.C.T. (Art. 20), sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è
operante l’assicurazione R.C.O. (Art. 22).
I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.
Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:
• il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale, il Direttore Generale;
• il personale dipendente non soggetto all'I.N.A.I.L.;
• gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
• gli Amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o
possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
• i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
• i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
• il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
• le persone non dipendenti dell’Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività manuali e non (sia continuative che saltuarie ed occasionali) per conto dell’Assicurato.
ART. 22 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell’attività descritta in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere.
B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all’articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000 nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000.
L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva da errore od omissione o da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti.
L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove, tirocini, stage ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
Tanto l’assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per l’azione di rivalsa esperita dall’INPS o Enti similari ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere
ART. 23 - MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali con l’esclusioni della asbestosi e della silicosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice ed amianto.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.
La presente estensione alle malattie professionali si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
ART. 24 - ESTENSIONI DI GARANZIA
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
1. proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze, strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, impianti, condutture, ruderi, manufatti ed in genere tutto quanto sia destinato allo svolgimento delle attività dell’Assicurato descritte in polizza od a ciò in qualsiasi modo riconducibile. La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia eseguiti direttamente dall’Assicurato, nonché i danni prodotti da spargimento di acqua a seguito di rotture accidentali di condotte e/o tubazioni. Relativamente ai danni prodotti da spargimento di acqua a seguito di rotture accidentali, la garanzia si intende prestata nell’ambito del massimale
R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
2. proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, di reti fognarie, compresi i danni da occlusione e/o rigurgito. La garanzia comprende i danni causati da erogazione di acqua alterata.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
3. esercizio di farmacie comunali, subordinato al possesso da parte dei dipendenti dell’Assicurato addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta, compresi i danni, esclusi quelli da difetto originario del prodotto, cagionati da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nelle stesso esercizio, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto originario dei prodotti stessi
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
4. esercizio di asili, scuole di qualsiasi ordine e grado, corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), istituti per l’educazione musicale, centri di assistenza sociale, per l’infanzia e per portatori di handicap, colonie estive, invernali ed elioterapiche, attività di ricerca in genere anche geologica, ecologica e botanica, centri culturali, biblioteche (anche se costituite in istituto), musei, cinematografi, teatri, auditori, gallerie d’arte, case, alberghi, pensionati, macelli pubblici, mercati, canili (compreso il servizio di accalappiacani), locali per servizi igienici e bagni pubblici, giardini zoologici e simili, cimiteri, ambulatori e servizi sanitari in genere, attività sportive e ricreative anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
5. responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio dei cittadini/assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o ai collaboratori stessi.
6. esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
7. organizzazione, o concessione di patrocinio, di:
• gite, visite guidate negli uffici dell’Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all’articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990 e s.m.i.).
• mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (compreso l’allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
8. gestione dei servizi socio-assistenziali/educativi e per le opere di assistentato con riferimento all’affidamento o all’assistenza di minori - compresa l’attività di tutele esercitata ai sensi di legge - e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L’assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all’Assicurato/Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento.
Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche.
9. responsabilità Civile personale degli Amministratori del Contraente, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all’art. 22 lettera B) per danni provocati a terzi e/o dipendenti durante lo svolgimento dello loro mansioni.
10. responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di “Datore di Lavoro”, “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza” ai sensi del D.L. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni (ivi compresa la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.L. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni
11. danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale
di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati alla lettera B dell’art. 22) durante lo svolgimento dello loro mansioni per conto del Contraente.
12. premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell’attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai seguenti soggetti:
- ai prestatori d’opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
- ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale);
- al personale trasferito ed al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali (collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti), nelle forme previste dalla normativa vigente.
Tali soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l’assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 Cod. Civ. e sono a tal fine garantiti nell’ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E’ comunque compresa l’azione di rivalsa dell’INPS e all’INAIL ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ..
La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all’art. 22 lettera B) durante lo svolgimento dello loro mansioni per conto del Contraente.
ART. 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI – sempre operanti
A) Danni da Inquinamento Accidentale
A parziale deroga del punto 5 dell’Art. 26, la garanzia comprende i danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, se provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella scheda di polizza.
B) Danni da Sospensione o interruzione di Attività
L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
C) Xxxxx a Cose in consegna e custodia
L’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall’Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
D) Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei
L’assicurazione comprende i danni a condutture e impianti sotterranei in genere.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
E) Danni da Cedimento, franamento e assestamento Terreno
L’assicurazione comprende i danni dovuti a assestamento, cedimento, franamento e del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
F) Danni da bagnamento e spargimento di acqua
L’assicurazione comprende i danni da bagnamento e spargimento di acqua senza rottura di tubazioni e/o condutture.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
G) Xxxxx a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.
Restano esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonchè quelli resi necessari per l’esecuzione dei lavori.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
H) Xxxxx a Xxxx consegnate ex. Art. 1783, 1784 e 1785 Bis. CC
L’assicurazione comprende i danni derivanti dalla responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., con l'esclusione dei danni da incendio.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
I) Danni da furto
A parziale deroga dell’art. 26 – comma 3, l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
J) RC Committente
L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049
C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
K) Xxxxx a cose di Terzi sollevate e/o trainate
L’assicurazione comprende i danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate, trainate, causati sia da fatto da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi all’uopo impiegati.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
L) Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
L’assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose caricate dall’Assicurato sui mezzi stessi.
M) Danni a veicoli
L’assicurazione comprende i danni subiti ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionati nell’ambito di luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
N) Mancato o insufficiente servizio di vigilanza
L’assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi; per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere e lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
O) Danni cagionati da animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esistenza, nell’ambito del proprio territorio di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado. Limitatamente a tale rischio si conviene che sono esclusi i danni da contagio.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
P) Prove ed esami per l’assunzione di personale
Premesso che l’Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.
Q) Danni da incendio
A parziale deroga dell’art. 26 – comma 24, l’assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell' Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno previsto nella Scheda di Polizza.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI / TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
ART. 26 - ESCLUSIONI
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
1. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
2. imputabili ai rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria come previsto dal D. Lgs. n. 209 del 2005 e s.m.i.;
3. da furto;
4. cagionati da opere o installazioni in genere;
5. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell’atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
7. derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
8. da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l’accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9. derivanti dalle attività esercitate dalle Aziende Municipalizzate, dalle Aziende Speciali e dai Consorzi Intercomunali;
10. derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario.
11. conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
12. derivanti da campi elettromagnetici;
13. derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti.
14. gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
15. derivanti da attività medica e responsabilità civile personale medico (collaboratori e/o dipendenti dell’Ente);
16. a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi
17. cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi
18. alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori
19. cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori
20. risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all’uso cui sono destinati
21. gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità da chiunque sostenute
22. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società
23. danni da vibrazione del terreno
24. danni da incendio
25. da spargimento di acque o rigurgito di fogne salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
ART. 27 – OBBLIGHI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI LEGGE N. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA
PRESENTE PAGINA
Tabella Limiti di risarcimento / Scoperti / Franchigie
Condizioni | Sottolimite per sinistro/anno | Scoperto / Franchigia per sinistro |
Art. 23 lett. b) - Malattie professionali | € 500.000,00 | €.5.000,00 |
Art. 24 n. 1 – spargimento d’acqua a seguito di rotture accidentali. | € 100.000,00 | €. 5.000,00 |
Art. 24 n. 2 - acquedotti – reti fognarie | € 300.000,00 | €. 5.000,00 |
Art. 24 n. 3 – esercizio farmacie comunali | € 300.000,00 | Scoperto 10% min. €. €. 5.000,00 |
Art. 24 n. 6 – esercizio mense e spacci | € 300.000,00 | €. 5.000,00 |
Art. 15 – S.I.R. | €. 5.000,00 | |
Art. 25 lett. a) Danni da inquinamento accidentale | € 250.000,00 per sinistro con il max. annuo di €. 500.000,00 | Scoperto 10% min. € 5.000,00 |
Art. 25 lett. b) Xxxxx da sospensione o interruzione di attività | € 250.000,00 | Scoperto 10% min. € 5.000,00 |
Art. 25 lett. c) Xxxxx a cose in consegna/custodia | € 10.000,00 | €. 5.000,00 |
Art. 25 lett. d) Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 50.000,00 | Scoperto 10% min. €. 5.000,00 |
Art. 25 lett. e) Danni da cedimento e franamento del terreno | € 300.000,00 | €. 5.000,00 |
Art. 25 lett f) Danni da bagnamento e spargimento acqua (senza rotture di condutture e/o tubazioni). | € 25.000,00 | €. 5.000,00 |
Art. 25 lett g) Xxxxx a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori | € 100.000,00 | Scoperto 10% min. € 5.000,00 |
Art. 25 lett. h) a cose consegnate ex art. 1783, 1784 e 1785 bis cc | € 50.000,00 | €. 5.000,00 |
Art. 25 lett. I) Danni da furto (impalcature e ponteggi) | € 50.000,00 | Scoperto 10% min. € 5.000,00 |
Art. 25 lett. k) danni a cose di terzi sollevate e/o trainate | € 50.000,00 | €.5.000,00 |
Art. 25 lett. m) danni a veicoli | € 50.000,00 | €. 5.000,00 |
Art. 25 lett. o) animali randagi | € 50.000,00 | €. 5.000,00 |
Art. 25 lett. q) danni da incendio | € 150.000,00 | €. 5.000,00 |
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:
Art. 2 Regolazione del premio
Art. 3 Pagamento ed effetto dell’assicurazione
Art. 4 Durata dell’assicurazione – Recesso in caso di sinistro Art. 11 Obblighi in caso di sinistri
Art. 13 Gestione delle vertenze di danno – spese legali Art. 15 Franchigia Frontale
Art. 26 Esclusioni
LA SOCIETA’ ASSICURATRICE L’ASSICURATO/ CONTRAENTE