CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE LEASEPLAN INFORTUNI DEL CONDUCENTE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE LEASEPLAN INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Il contratto di assicurazione "Leaseplan Infortuni Conducente", composto del Glossario, delle Condizioni di Assicurazione e del modulo di adesione, è stato redatto in conformità con le Linee Xxxxx XXXX del 6 febbraio 2018, il relativo Addendum del 23 aprile 2018, e le lettere al mercato dell'IVASS del 14 marzo e 18 aprile 2018.
Versione aggiornata al 1° gennaio 2019
Indice
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 5
SEZIONE (A) - COPERTURA PER INCIDENTE DEL CONDUCENTE 5
Art. 1 - Campo di applicazione dell'assicurazione 5
Art. 2 - Esclusioni e restrizioni 6
Art. 4 - Disabilità permanente 6
Art. 5 - Rimborso spese mediche collegate all'incidente 7
Art. 6 - Inizio dell'assicurazione e pagamento premi 7
Art. 7 - Veicoli assicurati - Inclusioni ed esclusioni 7
Art. 8 - Limite d'indennizzo 7
Art. 9 - Base dell'indennizzo previsto dalla polizza 8
Art. 10 - Cumulo degli indennizzi e premorienza dell'assicurato 8
SEZIONE (B) - INCIDENTI CHE COINVOLGONO CONDUCENTE E PASSEGGERI8 Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione 8
Art. 12 - Disabilità permanente pari o maggiore del 50% 8
Art. 13 - Spese ospedaliere causate dall'incidente 8
Art. 14 - Rimborso delle spese in seguito all'incidente 9
Art. 15 - Vettura di cortesia 9
Art. 17 - Composizione del parco veicoli 9
Art. 18 - Opzioni per le somme assicurate 10
3. DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI 15
Art. 19 - Diritto all'indennizzo 15
Art. 20 - Variazioni della persona del contratto 15
Art. 21 - Denuncia di sinistro ed obblighi collegati 15
Art. 23 - Ambito territoriale 16
Art. 25 - Recesso della Compagnia 16
Art. 26 - Recesso del Contraente 16
Art. 27 - Durata e rinnovo del contratto Error! Bookmark not defined.
Art. 28 - Imposte Error! Bookmark not defined.
PRESENTAZIONE
1) Presentazione della Società e del contratto
Il presente contratto viene stipulato con Euro Insurances DAC (anche, la "Società"), con sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxx. La Società opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Questo è un contratto di assicurazione danni alla persona relativi ai veicoli oggetto di noleggio a lungo termine con Leaseplan Italia s.p.a..
Troverete qui di seguito il Glossario e le Condizioni di Assicurazione di cui si compone il contratto.
Inoltre insieme al presente documento vi viene consegnato il Documento Informativo sul Prodotto (cosiddetto "DIP Base"), che contiene in forma sintetica le informazioni più rilevanti sul prodotto, e il DIP Aggiuntivo che contiene ulteriori informazioni di dettaglio.
1. GLOSSARIO
Nella Polizza ricorrono alcuni termini e concetti giuridici, il cui significato è qui di seguito definito:
COMPAGNIA o SOCIETA’: Euro Insurances DAC, con sede legale in Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxx, munita di numero di registrazione 222618. Euro Insurances DAC è una compagnia assicurativa costituita nella Repubblica d'Irlanda e debitamente regolata dalla Central Bank of Ireland e autorizzata dalla medesima a svolgere attività di assicurazione non vita.
CONTRAENTE: la parte che conclude il Contratto assicurativo con la Compagnia.
ASSICURATO: la persona il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
PREMIO: l'importo che il Contraente e/o l'Assicurato corrispondono a favore della Compagnia per la copertura assicurativa fornita.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi un incidente.
SINISTRO: il verificarsi di un evento che cagiona lesioni o morte, per i quali l'assicurazione è in vigore.
INCIDENTE: l'evento prodotto da occasionali cause violente, accidentali ed esterne il cui risultato è rappresentato da una lesione personale chiaramente rilevabile e che causa morte o disabilità permanente.
INDENNIZZO: l'importo dovuto dalla Compagnia in caso di sinistro.
CERTIFICATO: il documento attestante la conclusione del Contratto assicurativo. CLIENTE: il soggetto indicato nel singolo certificato e denominato Cliente nel certificato. POLIZZA: il documento attestante l'assicurazione.
BENEFICIARI: gli eredi legittimi o testamentari in caso di morte dell'assicurato, ove non diversamente indicato al momento dell'inizio della copertura o in un momento successivo, purché
notificato alla Compagnia prima del verificarsi dell'evento. In caso di disabilità, il beneficiario è l'Assicurato.
VEICOLO ASSICURATO: un veicolo a propulsione meccanica autonoma posseduto da LeasePlan Italia S.p.A. (denominata nel prosieguo ‘LPIT’) (registrato a suo nome presso il Pubblico registro per gli autoveicoli) o gestito da LPIT che è assicurato secondo i Termini e le condizioni assicurative del Contratto assicurativo, i cui dettagli sono stati accettati dalla Compagnia.
EUROPA: i paesi che partecipano all'Accordo tra gli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati quali: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca (comprese xx Xxxxx Xxx Xxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (compreso il Principato di Monaco) Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera (compreso il Principato del Liechtenstein), Regno Unito (comprese le Isole del Canale, Gibilterra e l'Isola di Man).
GUERRA: guerra dichiarata o non dichiarata, oppure qualsiasi attività bellica, compreso l'impiego della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere un obiettivo economico, geografico, nazionalistico, politico, razziale, religioso o altro.
CONTAMINAZIONE: contaminazione o avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che causano malattia, morte e/o disabilità permanente.
SOSTANZE NUCLEARI: elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, scarico, dispersione, liberazione o fuoriuscita di materiale radioattivo che emette un livello di radiazione mediante ionizzazione, fissione, fusione, scissione o decadimento di tali elementi, particelle, atomi o materiali.
SOSTANZE BIOLOGICHE: microrganismi patogeni (che causano malattia o infermità) e/o tossina prodotta biologicamente (compresi organismi geneticamente modificati e tossine ottenute per sintesi chimica) che sono in grado di causare disabilità o morte di persone o animali.
SOSTANZE CHIMICHE: sostanze chimiche allo stato solido, liquido o gassoso che, se opportunamente disperse, sono in grado di cagionare disabilità o morte di persone o animali.
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE (A) - COPERTURA PER INCIDENTE DEL CONDUCENTE
Art. 1 - Campo di applicazione dell'assicurazione
La presente assicurazione è valida solo in caso di incidente verificatosi durante la guida di un Veicolo assicurato e di incidenti che si verificano durante operazioni successive al guasto del veicolo, ad esclusione di tutte le altre circostanze.
La copertura è offerta al conducente o al passeggerò PURCHÉ DI ETÀ INFERIORE A 75 (SETTANTACINQUE)
ANNI.
La copertura della presente polizza non si applica a tossicodipendenti e/o persone interessate o affette da apoplessia, epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens,
alcolismo e altre infermità gravi e permanenti. L'esistenza di difetti fisici o disabilità e/o ridotta capacità dell'Assicurato sarà tenuta in considerazione nella determinazione dei benefici della polizza.
Art. 2 - Esclusioni e restrizioni
Sono esclusi gli incidenti derivanti da quanto segue:
1. GUERRA, GUERRA CIVILE, INVASIONE, INSURREZIONE, RIVOLUZIONE, IMPIEGO DI FORZA MILIARE O COLPO DI STATO CHE COINVOLGE QUALSIASI GOVERNO O AUTORITÀ MILITARE;
2. trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazione prodotta artificialmente dall'accelerazione delle particelle atomiche o dall'esposizione a radiazione ionizzante. Eventuali danni o lesioni dirette o indirette derivanti da esposizione o contaminazione nucleare sono esclusi dalla copertura assicurativa, a prescindere dalle cause che hanno contribuito al verificarsi dell'evento;
3. ESPOSIZIONE CHIMICA O BIOLOGICA, DIRETTA O INDIRETTA, A PRESCINDERE DALLE CAUSE CHE HANNO CONTRIBUITO AL VERIFICARSI DELL'EVENTO;
4. UBRIACHEZZA, USO DI STUPEFACENTI ED EVENTI RISULTANTI DA AZIONI ILLECITE, NEGLIGENZA GRAVE O TRUFFA DELL'ASSICURATO, NONCHÉ DALLA SUA PARTECIPAZIONE AD AZIONI IMPRUDENTI, GARE O COMPETIZIONI E RELATIVE PROVE E ALLENAMENTI.
Art. 3 - Morte
Se l'incidente produce la morte dell'Assicurato e il decesso avviene entro due anni dalla data dell'incidente, la Compagnia corrisponderà la somma assicurata per la morte ai beneficiari indicati oppure, in caso di mancata nomina degli eredi, in base ai criteri di cui all'art. 13 che segue.
Art. 4 - Disabilità permanente
Se l'incidente causa disabilità permanente, e ciò accade entro due anni dalla data dell'incidente, la Compagnia pagherà l'indennizzo a tal fine calcolato sull'importo assicurato in base alle percentuali indicate dalla "Tabella per l'Industria allegata al Regolamento per l'esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica italiana del 30 giugno 1965 n. 1124” et seq. e in base al criterio dell'art. 9 che segue.
La perdita completa e permanente dell'uso funzionale di un organo o arto è considerata alla stregua della perdita anatomica; se ciò comporta invalidità, le percentuali della predetta tabella sono ridotte in proporzione alla funzione persa. In caso di perdita anatomica o funzionale di più di un organo o arto, l'indennizzo è stabilito sommando le percentuali corrispondenti a ciascuna lesione, fino a un limite massimo del 100%. Per la singola falange distale del dito della mano o del piede, ad esclusione del pollice, è ritenuta disabilità permanente solo la rimozione totale. L'indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito pari a metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce l'indennizzo è pari a metà, e per quella di una falange di un qualsiasi altro dito della mano o del piede l'indennizzo è pari a un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito della mano o
del piede. Per i casi di disabilità permanente non specificati dalla Tabella del Decreto del Presidente della Repubblica italiana del 30 giugno 1965 n. 1124 et seq. l'indennizzo è stabilito tenendo in considerazione, relativamente alle percentuali dei casi elencati, se la capacità generale dell'Assicurato è ridotta per qualsiasi occupazione lavorativa fonte di reddito, a prescindere dalla professione esercitata dall'Assicurato.
In caso di perdita anatomica o di ridotta funzionalità di un organo o arto già affetto da disabilità, le predette percentuali sono ridotte tenendo in considerazione il grado di disabilità già esistente.
In caso di comprovato e confermato mancinismo, le percentuali di disabilità permanente fissate per la mano destra sono applicate alla mano sinistra e viceversa.
Art. 5 - Rimborso spese mediche collegate all'incidente
L'Assicurazione comprende il rimborso delle spese mediche come definite dall’Art. 18 delle Condizioni speciali se sono necessarie a causa di un incidente indennizzabile ai sensi della presente polizza. Per spese mediche s'intendono:
a) spese ospedaliere o cliniche;
b) parcelle di dottori o chirurghi;
c) spese per ambulanza e/o veicoli d'emergenza speciali per ricovero o intervento chirurgico;
d) spese per fisioterapia in generale, spese per farmaci e assistenza domiciliare effettuata da personale specialistico autorizzato se prescritto dal medico curante dell'Assicurato;
e) spese per prime protesi, con l'esclusione delle protesi dentarie.
Sono escluse tutte le spese per la chirurgia plastica, con l'eccezione di quelle necessarie a eliminare o ridurre il grado di disabilità permanente.
Art. 6 - Inizio dell'assicurazione e pagamento premi
L'assicurazione inizia dalla mezzanotte del giorno indicato sul fronte della polizza se il premio, o la sua prima rata, è stato corrisposto oppure ne è stato convenuto il pagamento.
l premio è sempre fissato per i periodi assicurativi di un anno ed è interamente dovuto, anche nel caso in cui si siano convenuti pagamenti rateali.
Art. 7 - Veicoli assicurati - Inclusioni ed esclusioni
La categoria dei Veicoli assicurati comprende veicoli fino a 40 quintali di capacità e di proprietà del Contraente o noleggiate dal Contraente con contratto di noleggio o equivalente, compreso il noleggio a lungo termine dichiarato all'inizio del periodo assicurativo.
Taxi e auto utilizzate per il servizio di noleggio con autista sono esclusi dalla presente assicurazione.
Art. 8 - Limite d'indennizzo
in caso di sinistro che coinvolga più di un assicurato allo stesso tempo, la Compagnia non risponderà per un importo superiore complessivamente a € 1.000.000,00. Se l'indennizzo totale dovesse superare tale importo, la Compagnia lo ridurrà in misura proporzionale. La riduzione derivante dal predetto limite sarà effettuata proporzionalmente sull'importo assicurato per ogni persona.
Art. 9 - Base dell'indennizzo previsto dalla polizza
La Compagnia indennizza solo le conseguenze dirette di un incidente, a prescindere dalle
CONDIZIONI FISICHE O PATOLOGICHE PREESISTENTI; pertanto, l'effetto che l'incidente può aver avuto su tali condizioni e il danno causato dalle stesse sul risultato delle lesioni cagionate dall'incidente sono conseguenze indirette e dunque non coperte dall'assicurazione.
Parimenti, NEI CASI DI DISABILITÀ O DI DIFETTO FISICO PREESISTENTI, L'INDENNIZZO PER LA DISABILITÀ PERMANENTE È CORRISPOSTO SOLAMENTE PER LE CONSEGUENZE DIRETTE PRODOTTE DALL'INCIDENTE
come se fosse stata coinvolta nell'incidente una persona fisicamente abile, non tenendo in considerazione il danno maggiore risultante dalle condizioni preesistenti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4.
Art. 10 - Cumulo degli indennizzi e premorienza dell'assicurato
Se successivamente al pagamento dell'indennizzo per disabilità permanente, ma entro un anno dalla data dell'incidente, si verifica la morte dell'Assicurato come conseguenza dell'incidente, la Compagnia corrisponde a favore dei beneficiari designati, o, in mancanza di designazione, a favore degli eredi legittimi, la differenza tra l'indennizzo già corrisposto e quello previsto per il caso di decesso, se quest'ultimo è maggiore, e non richiede rimborso in caso contrario.
SEZIONE (B) - INCIDENTI CHE COINVOLGONO CONDUCENTE E PASSEGGERI
Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione
È fornita copertura, entro i limiti delle somme assicurate, per gli incidenti che coinvolgono il conducente e i passeggeri del veicolo assicurato durante la guida, in conformità al Decreto Legislativo italiano 285/1992 e al Decreto Legislativo italiano 209/2005 et seq. L'indennizzo sarà corrisposto in relazione all'opzione di copertura scelta al momento dell'inizio della stessa, con la possibilità per il Contraente di scegliere un'altra opzione al rinnovo annuale della polizza.
Art. 12 - Disabilità permanente pari o maggiore del 50%
La disabilità permanente pari o maggiore del 50% causata da un incidente coperto dalle condizioni della polizza, verificata in base all'Art. 9 - BASE DELL'INDENNIZZO PREVISTO DALLA POLIZZA di cui alle "Condizioni dell'assicurazione", sarà considerata disabilità permanente al 100%.
Art. 13 - Spese ospedaliere causate dall'incidente
In caso di incidente coperto dalle condizioni di assicurazione, la Compagnia pagherà le spese assicurate a termini di polizza per ogni giorno di ospedalizzazione fino a un limite di 90 giorni per ogni incidente. Il diritto all'indennizzo inizia dal 6° giorno successivo al ricovero ospedaliero.
Art. 14 - Rimborso delle spese in seguito all'incidente
In parziale deroga alle Condizioni generali di assicurazione, in caso di incidente coperto a termini di polizza la Compagnia rimborserà le spese mediche sostenute:
1. durante il ricovero presso ospedale pubblico o privato per spese ospedaliere e parcelle di dottori e chirurghi;
2. per esami diagnostici;
3. per farmaci;
4. per fisioterapia, riabilitazione e trattamenti spa (esclusi trattamenti idroponici e massaggi non riabilitativi) effettuati entro 180 giorni dall'incidente;
in caso di coma, la Compagnia corrisponderà il rimborso del costo medico fino al limite previsto senza alcun tipo di documentazione attestante le spese sostenute dall'Assicurato; il coma e la sua durata devono essere certificati dall'ospedale.
Il coma è ritenuto uno stato di non coscienza con nessuna reazione a stimoli esterni o con le funzioni interne conservate mediante l'impiego di sistemi di rianimazione per un periodo di almeno 96 ore.
Art. 15 - Vettura di cortesia
Nel caso in cui, in caso di guasto del veicolo, il Contraente sia tenuto a fornire un veicolo sostitutivo, che può anche essere un veicolo di proprietà di terzi, la copertura fornita ai sensi della presente polizza è automaticamente estesa al conducente del veicolo sostitutivo. In caso di sinistro, il Contraente accetta di fornire alla Compagnia tutta la documentazione necessaria, che comprovi il legame tra l'assicurato e i veicoli sostitutivi.
Art. 16 - Buona fede
La mancata indicazione dei veicoli nell'elenco iniziale oppure la successiva assenza a causa di errore od omissione in buona fede, nonché le dichiarazioni inesatte sulle informazioni identificative dei veicoli assicurati, non comporteranno l'inapplicabilità della garanzia assicurativa e la Compagnia riconoscerà la validità completa dell'assicurazione salvo aver diritto a conguaglio di premio. Tuttavia, resta inteso che il Contraente accetta di effettuare delle verifiche periodiche per riscontrare eventuali irregolarità nella trasmissione dei dati, se così richiesto dalla Compagnia, e il Cliente accetta di fornire tutti i documenti richiesti al fine di comprovare i fatti.
Art. 17 - Composizione del parco veicoli
Il parco veicoli è essenzialmente composto da automobili per uso privato e/o di altra natura, inteso pur dandosi atto che è anche composto da un numero non significativo di veicoli commerciali.
Art. 18 - Somme assicurate D141
Le somme indicate di seguito sono le Somme assicurate applicabili per morte e/o disabilità permanente senza l'applicazione di franchigia.
OPZIONE 1 | |||
Limiti d’indennità Morte del Conducente | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Spese mediche del Conducente | Franchigia |
€155.000,00 | €155.000,00 | €5.000,00 | Non applicabile |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri:
• €55.000,00 per il conducente
• €100.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono solo passeggeri
• € 155.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
OPZIONE 2 | |||
Limiti d’indennità Morte del Conducente | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Trattamenti medici del Conducente | Franachigia |
€155.000,00 | €155.000,00 | €10.000,00 | Non applicabile |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri:
• €55.000,00 per il conducente
• €100.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono solo i passeggeri:
• € 155.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
OPZIONE 3 | |||
Limiti d’indennità Morte del Conducente | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Spese mediche del Conducente | Franchigia |
€310.000,00 | €310.000,00 | €5.000,00 | €52 per sinistro |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri:
• € 155.000,00 per il conducente
• € 155.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
D143
Le somme indicate di seguito sono le Somme assicurate applicabili per morte e/o disabilità permanente senza l'applicazione di franchigia.
OPZIONE 1 | |||
Limiti d’indennità Morte del | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Spese mediche del Conducente | Franchigia |
€130.000,00 | €130.000,00 | €8.000,00 | €52 per sinistro |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri:
• €80.000,00 per il conducente
• €50,000.00 cumulativi per tutti i passeggeri
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono solo i passeggeri:
• € 130.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
OPZIONE 2 | |||
Limiti d’indennità Morte del Conducente | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Spese mediche del Conducente | Franchigia |
€155.000,00 | €155.000,00 | €5.000,00 | Non Applicabile |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri:
• €55.000,00 per il conducente
• €100.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono solo i passeggeri:
• € 155.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
OPZIONE 3 | |||
Limiti d’indennità Morte del | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Spese mediche del Conducente | Franchigia |
€210.000,00 | €210.000,00 | €8.000,00 | €52 per sinistro |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri:
• € 160.000,00 per il conducente
• € 50.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono solo i passeggeri:
• € 210.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
OPZIONE 4 | |||
Limiti d’indennità Morte del Conducente | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Spese mediche del Conducente | Franchigia |
€310.000,00 | €310.000,00 | €8.000,00 | €52 per sinistro d'indenni zzo |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri:
• € 260.000,00 per il conducente
• € 50.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono solo i passeggeri:
• € 310.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
OPZIONE 5 | |||
Limiti d’indennità Morte del Conducente | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Spese mediche del Conducente | Franchigia |
€105.000,00 | €105.000,00 | €12.000,00 | Null |
L'opzione fornisce copertura solo per il conducente
OPZIONE 6 | |||
Limiti d’indennità Morte del | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Trattamenti medici del Conducente | Franchigia |
€260.000,00 | €260.000,00 | €15.000,00 | Nulla |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri:
• € 190.000,00 per il conducente
• € 70.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono solo i passeggeri:
• € 260.000,00 cumulativi per tutti i passeggeri
D185
Le somme indicate di seguito sono le Somme assicurate applicabili per morte e/o disabilità permanente senza l'applicazione di scoperti di copertura.
OPZIONE 1 | |||
Limiti d’indennità Morte | Limiti d’indennità Disabilità | Limiti d’indennità Spese mediche | Scoperto |
€52.000,00 | €52.000,00 | €5.200,00 | 3% |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri: l’importo massimo è diviso tra tutti gli occupanti del veicolo che hanno riportato lesioni personali.
OPZIONE 2 | |||
Limiti d’indennità Morte | Limiti d’indennità Disabilità | Limiti d’indennità Spese mediche | Scoperto |
€155.000,00 | €155.000,00 | €26.000,00 | 3% |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri: l’importo massimo è diviso tra tutti gli occupanti del veicolo che hanno riportato lesioni personali.
OPZIONE 3 | |||
Limiti d’indennità Morte | Limiti d’indennità Disabilità | Limiti d’indennità Spese mediche | Scoperto |
€260.000,00 | €260.000,00 | €16.000,00 | 3% |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri: l’importo massimo è diviso tra tutti gli occupanti del veicolo che hanno riportato lesioni personali.
OPZIONE 4 | |||
Limiti d’indennità Morte | Limiti d’indennità Disabilità permanente | Limiti d’indennità Spese mediche | Scoperto |
€105.000,00 | €105.000,00 | €11.000,00 | 3% |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri: l’importo massimo è diviso tra tutti gli occupanti che hanno riportato lesioni personali.
25/10/2019
OPZIONE 5 | |||
Limiti d’indennità Morte | Limiti d’indennità Disabilità | Limiti d’indennità Spese mediche | Scoperto |
€210.000,00 | €210.000,00 | €22.000,00 | 3% |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri: l’importo massimo è diviso tra tutti gli occupanti del veicolo che hanno riportato lesioni personali.
OPZIONE 6 | |||
Limiti d’indennità Morte | Limiti d’indennità Disabilità | Limiti d’indennità Spese mediche | Scoperto |
€520.000,00 | €520.000,00 | €26.000,00 | 5% |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri: l’importo massimo è diviso tra tutti gli occupanti del veicolo che hanno riportato lesioni personali.
D189
Le somme indicate di seguito sono le Somme assicurate applicabili per morte e/o disabilità permanente senza l'applicazione di franchigia.
OPZIONE 1 | |||
Limiti d’indennità Morte del Conducente | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Spese mediche del Conducente | franchigia |
€310.000,00 | €310.000,00 | €20.000,00 | Non applicabile |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri: l’importo massimo è diviso tra tutti gli occupanti del veicolo che hanno riportato lesioni personali.
OPZIONE 2 | |||
Limiti d’indennità Morte del Conducente | Limiti d’indennità Disabilità permanente del Conducente | Limiti d’indennità Spese mediche del Conducente | Franchigia |
€155.000,00 | €155.000,00 | €5.000,00 | Non Applicabile |
Suddivisione delle somme assicurate per sinistri che coinvolgono conducente e passeggeri: l’importo massimo è diviso tra tutti gli occupanti del veicolo che hanno riportato lesioni personali.
3. DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 19 - Diritto all'indennizzo
La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto all’indennizzo di cui all'articolo 1916 del Codice Civile italiano contro terzi responsabili dell'incidente.
Art. 20 - Variazioni della persona del contratto
Il Contratto è sottoscritto a favore dell'Assicurato e dei suoi eredi, che sono congiuntamente obbligati a mantenere in essere il contratto fino alla divisione dell'asse patrimoniale.
Art. 21 - Denuncia di sinistro ed obblighi collegati
La denuncia di sinistro deve indicare il luogo, la data e l'ora dell’evento nonché le cause che l'hanno determinato, deve essere corredata da un certificato medico e deve essere effettuata per iscritto alla Compagnia, o al rappresentante designato per la gestione dei sinistri, entro 10 giorni dalla data dell'incidente o dal giorno in cui il Contraente, l'Assicurato oppure la parte legalmente autorizzata sono in grado di presentare tale denuncia.
Successivamente, l'Assicurato deve inviare i certificati medici che attestano il progresso delle sue lesioni. Se l'incidente causa la morte dell'Assicurato oppure il decesso si verifica durante il periodo di cura, la Compagnia ne deve ricevere immediata comunicazione. L'Assicurato, oppure in caso di sua morte il beneficiario, deve permettere lo svolgimento di indagini e verifiche ritenute necessarie dalla Compagnia, sollevando i dottori che lo hanno visitato e curato dall'obbligo professionale di riservatezza.
Art. 22 - Foro competente
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Per eventuali controversie diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva. Le Parti rinunciano ai diritti previsti dalle disposizioni degli articoli 282 e 648 del Codice di procedura civile italiano.
Art. 23 - Ambito territoriale
La presente assicurazione è valida solo per il territorio di Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e altri territori in Europa.
L'assicurazione è anche valida per altri Stati le cui sigle indicate sul certificato assicurativo internazionale (Green Card) non sono barrate. La Compagnia deve rilasciare la Green Card.
Art. 24 - Controversie
In caso di disaccordo sulla causa o la natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'incidente, la controversia sarà sottoposta a un collegio arbitrale composto da tre medici, di cui due nominati dalle parti (uno per parte) e da un terzo scelto di comune accordo dalle parti oppure, se non è possibile addivenire a un accordo, la decisione spetterà al Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato si terrà nella città sede dell'Istituto di medicina legale più vicino alla persona assicurata. Gli arbitri, sulla base delle condizioni della polizza e delle leggi, decideranno di comune accordo. Le decisioni del collegio arbitrale non sono soggette a ricorso e sono vincolanti per le parti. Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese, salderà le parcelle del medico designato e pagherà inoltre il 50% della parcella del terzo arbitro.
Art. 25 - Recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere in qualsiasi momento dal Contratto dopo uno o più sinistri mediante preavviso scritto di 30 giorni con offerta di rimborso della parte del premio netto relativa al periodo di copertura del rischio non goduta.
Art. 26 - Durata. Recesso del Contraente
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di adesione e ha durata pari a quella del contratto di noleggio. Il Cliente, titolare del contratto di noleggio, può recedere dalla copertura mediante lettera raccomandata inviata a LeasePlan Italia s.p.a. In questo caso, il canone di noleggio verrà rideterminato con effetto dalla scadenza successiva alla data di effetto del recesso. Il recesso sarà effettivo dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente del nuovo ordine di noleggio, non comprensivo della copertura assicurativa Infortuni Conducente.
Art. 27 - Comunicazioni
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Tutte le comunicazioni scritte previste dal contratto e dalla legge saranno efficaci se effettuate mediante lettera raccomandata inviata a LeasePlan Italia s.p.a.
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