CONTRATTO DI COMODATO D'USO
PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE PATRIMONIO
CONTRATTO DI COMODATO D'USO
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L’anno duemilaquattordici, il giorno del mese di presso la sede del Settore Patrimonio della Provincia di Cosenza sita a Cosenza in Viale Crati Loc. Xxxxxx Xxxx
TRA
- la Provincia di Cosenza - Codice Fiscale 8000371-0789, con sede a Cosenza, in Xxxxxx XX Xxxxx x. 0, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Rogliano (CS) l’1 settembre 1954 e residente a Cosenza in Via X. Xxxxxxx n. 2/A, C.F. TCCFNC54P01H490Q, nella sua qualità di Dirigente del Settore Patrimonio, domiciliato per la carica ricoperta a Cosenza presso la sede di Viale Crati, il quale, regolarmente autorizzato, interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta
di seguito denominata COMODANTE
E
- il Comitato Italiano per la Protezione degli Uccelli Rapaci (CIPR) – Codice Fiscale 96135790580 con sede a Rende (CS) in C/da Xxxxxx, nella persona del Sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Cosenza il 15/01/1953, e ivi residente in Xxx Xxxxxxxx 00, X.X. XXXXXX00X00X000X, nella sua qualità di Presidente dello stesso,
di seguito denominata COMODATARIO
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PREMESSO
- che nel patrimonio del Comodante rientrano gli immobili adibiti a sede delle istituzioni scolastiche, trasferiti alle Province con Legge n. 23/1996, tra cui l’I.P.A. “X. Xxxxxx” di Rende (CS) sito in C/da Lacone;
- che parte degli immobili (terreni e fabbricati) che costituiscono l’azienda agraria dell’I.P.A. di Rende versano attualmente in stato di disuso, in particolare l’appezzamento di terreno distinto
in Catasto terreni comunale al foglio di mappa n. 4, particelle n. 164 e quota parte n. 176, come da allegata planimetria;
- che il Comodante si prefigge l’obiettivo di riqualificare e recuperare l’intera area ricadente nel comprensorio dell’I.P.A. di Rende;
- che tale terreno, con contratto del 28/04/2004 approvato con Delibera di Giunta Provinciale
n. 128 del 28/04/2004, è stato concesso in comodato in favore del Comitato Italiano per la Protezione degli Uccelli Rapaci (CIPR), attivo da oltre un ventennio nel settore della cura e della riabilitazione della fauna selvatica ferita;
- che il suddetto Comodatario ha avanzato, con nota acquisita agli atti dell’Ente con n. prot. 18137 del 03/03/2014, la richiesta di rinnovo del contratto di comodato del terreno su evidenziato;
- che il terreno sarà utilizzato dal Comodatario nell’ambito dei propri servizi di educazione ambientale presso le strutture del Centro di Recupero Uccelli Acquatici (CRUA);
- che le finalità che si prefigge il Comodatario sono in linea con i compiti istituzionali del Comodante, che si è da tempo fatto carico del problema del recupero della faina selvatica, atteso il perdurare dell’abbattimento delle specie protette;
- che, pertanto, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. del , il Comodante ha disposto di concedere in comodato d’uso gratuito il terreno de quo affinché lo utilizzi per la finalità suddetta per tutto il periodo di tempo concordato;
- che l’onere di acquisire tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta e certificazioni di legge necessari alle attività progettuali è a carico del Comodatario.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2) - Oggetto
Il Comodante concede in comodato a titolo gratuito al Comodatario, che accetta, l’uso temporaneo del terreno ricadente nel comprensorio dell’I.P.A. “X. Xxxxxx” di Rende, distinto in Catasto terreni comunale al foglio di mappa n. 4, particelle n. 164 e quota parte n. 176, così
come si evince dall’allegata planimetria quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Tale terreno servirà esclusivamente per lo svolgimento delle attività enucleate nel progetto del Comodatario che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, la cui consegna verrà effettuata a mezzo di apposito verbale.
Art. 3) – Xxxxxx, rinnovo e revoca
La durata del comodato è stabilita in anni 10, rinnovabili su richiesta del Comodatario e con l’assenso del Comodante.
Qualsiasi modifica al presente accordo può avere efficacia tra le parti soltanto se convenuta con atto scritto, controfirmato da entrambe le parti.
Il Comodatario, ex art. 1809 c.c., è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Il presente contratto di comodato si intende comunque revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto di indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.
Art. 4) – Responsabilità e manutenzione
Il Comodatario è costituito custode della cosa comodata con l’obbligo di mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Comodatario si impegna ad eseguire a completa propria cura e spese tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione senza alcun onere per il Comodante.
Sono a carico del Comodatario anche le spese eccedenti l’ordinaria manutenzione, conseguenti a danni provocati da negligenza nell’uso della cosa comodata o da inosservanza di obblighi previsti nel presente contratto.
Il Comodatario dovrà restituire, al termine del comodato, il bene oggetto del presente atto nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d’uso.
Il Comodatario esonera espressamente la Provincia di Cosenza da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, a persone o cose che possono derivare dall’utilizzo dell’immobile.
Il Comodatario ha l’obbligo di assicurare, oltre alle persone, l’immobile contro tutti i danni inerenti all’immobile medesimo e per la responsabilità civile.
Art. 5) – Controlli e divieti
Il Comodante si riserva la facoltà di procedere a controlli in loco, al fine di accertare l’osservanza da parte del Comodatario degli obblighi derivanti dal presente atto, per il tramite di proprio personale incaricato.
Detti controlli andranno preventivamente concordati con il Comodatario nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza riconosciuti ex lege.
Eventuali inadempienze riscontrate saranno dal Comodante immediatamente comunicate al Comodatario con invito a provvedere entro 30 gg.
E’ vietata la cessione del presente contratto e la sub-concessione del terreno suddetto senza il preventivo espresso consenso del Comodante.
Art. 6) – Spese
Sono a carico del Comodatario le spese per lo svolgimento delle attività previste in progetto. Le spese per migliorie eventualmente eseguite dal Comodatario non comporteranno il Comodante alcun obbligo di rimborso o indennità né nel corso né in caso di revoca del contratto. Pertanto, i miglioramenti, le addizioni e le innovazioni della cosa comodata rimarranno acquisiti dal Comodante. Il Comodatario si impegna, se formalmente richiesto dal Comodante, a togliere alla fine del comodato, a propria cura e spese, le addizioni ed innovazioni che possano essere facilmente rimosse. Sono, altresì, a totale carico del Comodatario le spese concernenti il mantenimento ed il funzionamento del bene, così come ogni eventuale onere o tributo inerenti l’utilizzo dell’immobile.
Il presente accordo potrà essere registrato in caso d’uso e, in tal caso, tutte le spese e i bolli per la registrazione saranno a carico della parte che vi avrà dato causa.
Art. 7) – Risoluzione
Il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi:
• nel caso di cessione del contratto o sub-concessione dell’immobile in difformità da quanto previsto dal precedente art. 5;
• per gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge o del presente contratto;
• per il mancato utilizzo della cosa comodata, secondo le finalità e la destinazione prevista.
Nei casi di cui al comma precedente il Comodante diffiderà il Comodatario al rispetto degli obblighi contrattuali entro 30 gg. Scaduto inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto. Resta fermo l’obbligo del Comodatario di risarcire gli eventuali oneri che il Comodante dovesse sopportare per la rimessa in pristino dell’immobile o per l’eliminazione dei danni o difetti della cosa comodata.
Art. 8) – Rinvio alla legge e foro competente
Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, le parti fanno riferimento al disposto degli articoli 1803 e ss. del codice civile ed a tutte le norme di legge in materia.
In caso di controversie si riconosce espressamente la competenza del foro di Cosenza. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per la PROVINCIA DI COSENZA Per il CIPR
Il Dirigente del Settore Patrimonio Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 e 8 si approvano espressamente, con l’apposizione della firma in calce all’atto.
Per la PROVINCIA DI COSENZA Per il CIPR
Il Dirigente del Settore Patrimonio Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
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