FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Nota critica su Contratto Nazionale chimico-farmaceutico
FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
“ delegati Rsu inviati a scuola padronale”
Viene introdotta la cosiddetta “Formazione congiunta” realizzata da sindacato e impresa, rivolta a tutti i componenti Rsu delle organizzazioni firmatarie il Ccnl sui temi della contrattazione, rappresentanza, relazioni...
La vera novità è tuttavia quella che vedrà i delegati Xxx appena eletti inviati d'ufficio a scuola padronale...
E' previsto infatti un secondo modulo aperto questa volta a tutte le Rsu elette, a prescindere dall'organizzazione sindacale di appartenenza.
Entro 3 mesi dalla loro elezione i delegati Xxx neoeletti dovranno partecipare a un corso di formazione, tenuto direttamente dall'azienda, su temi prettamente aziendali quali: business, organizzazione , mission e valori dell'azienda.
VALORIZZAZIONE CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Semplificazione del CCNL
Si introduce il concetto di esigibilità degli accordi, strumentalmente ricondotto alla semplificazione della contrattazione per una più facile lettura e comprensione delle norme.
Mentre in realtà, con le clausole di raffreddamento nel capitolo denominato “Salvaguardia degli impianti”, si lede il pieno diritto di sciopero attraverso sia il rinvio ad accordi aziendali che definiscano strumenti preventivi e alternativi al conflitto ( già previsto nel testo del ccnl 2012) , sia con una nuova norma (3) ,direttamente operativa del ccnl firmato, che obbliga le parti, due giorni prima di uno sciopero, a concordare assetti degli impianti, squadre di sicurezza e gestione personale non scioperante (sigh). Ciò significa l'essere passati a potenziali, possibili accordi secondo le linee guida esistenti a intese obbligatorie due giorni prima di uno sciopero, a prescindere dalla dimensione d'impresa e dalla complessità degli impianti. Il risultato di questo percorso a ostacoli, garantista della produzione aziendale, sarà l'inefficacia assoluta dello strumento sciopero.
La cosiddetta “valorizzazione della contrattazione aziendale” passa dalla spoliazione del contratto nazionale e, ovviamente, senza nessuna contropartita vera:
1. Viene cancellato (demandato alla contrattazione aziendale...) il premio presenza art.8 lettera G
Il Ccnl riconosceva ad ogni lavoratore, dal 01/04/1983, il 30% del valore delle prime 120 ore oltre le 2024 convenzionali. Quindi oltre ad essere un premio presenza si trattava di un ulteriore incentivo al lavoro straordinario.
La perdita economica per un lavoratore è mediamente pari a 220 euro annui.
2. Cancellata indennità “ad personam” per ex turnisti
Nell'aprile del 1994 il Ccnl aveva introdotto per due fattispecie di lavoratori, almeno cinquantacinquenne o con almeno 28 anni di contribuzione lavorativa, il mantenimento di un'indennità “ad personam” a compensazione della riduzione di salario nell'uscita dal turno per il passaggio a normalista. Oggi viene cancellato dal Ccnl.
3. Art.26 contrattazione PMI (Piccole media imprese) Lo schema resta sostanzialmente immutato, le imprese sino a 70 dipendenti “possono” attivare la contrattazione aziendale secondo uno schema predefinito su fatturato procapite e assenteismo,che per il riferimento a iniziativa di welfare contrattuale a cui destinare gli importi, rivisitati, dell'elemento perequativo.
Semplificazione normativa
Con la cosiddetta semplificazione in realtà si operano ulteriori peggioramenti economici e normativi della condizione di lavoro:
Art.2: Eliminata riduzione periodo di prova
Al lavoratore assunto veniva ridotto il periodo di prova in rapporto ad analoghe mansioni svolte dallo stesso presso altre imprese;
Art.6: Peggioramento passaggio di categoria
Viene innalzato da 3 a 6 mesi il periodo oltre il quale un lavoratore impiegato in mansioni superiori matura il passaggio alla categoria superiore;
Art.12: Abolito trattamento economico Pasqua
E' stato abolito il trattamento economico riconosciuto a tutti i lavoratori in virtù della festività di pasqua pari ad 1/25 della retribuzione globale di fatto. La perdita media è di 80 euro annui.
Art.14 Ferie
Dietro il chiarimento su obblighi fruizione ferie a sensi delle norme di legge.. si cela la contrattualizzazione dei peggioramenti introdotti dal Jobs Act, in particolare sulla possibile cessione di giornate di ferie in senso solidale... ( vedere a pag.17 Ccnl 15/10/15 capitolo “diritti e tutele”)
Art.20: Indennità di disagiata sede e indennità di cassa
Viene cancellata l'indennità di disagiata sede che , sebbene non quantificata nel Ccnl, ne demandava alla contrattazione aziendale la definizione. Cancellata inoltre l'indennità di maneggio denaro (cassa).
Art.37: Assenze dal lavoro
Viene peggiorata la normativa che prevedeva la comunicazione di assenza entro l'orario di lavoro. Ora il lavoratore dovrà comunicare assenza prima dell'inizio del lavoro.
Art.40: Malattia e infortunio
Peggiorata la normativa relativamente alla tempestività dell'obbligo della comunicazione da parte del lavoratore dello stato di malattia all'azienda. Passa da “il più presto possibile e comunque entro 4 ore” a “prima dell'inizio della prestazione programmata”.
Specificità settore Abrasivi, art.13
Viene abolito il riconoscimento di un trattamento aggiuntivo complessivo pari a 8/173 ( una giornata lavorativa) della retribuzione di fatto per l'ex festività del 4 novembre.
Sicurezza Salute Ambiente
Formazione, eventi congiunti e impulso alla diffusione del programma “Responsible Care” Programma volontario di promozione dello Sviluppo Sostenibile dell’Industria Chimica mondiale. Possibilità di identificare un delegato Rls anche al di fuori della Rsu. Flebile riferimento ad iniziative di consultazione e scambio informazioni tra Rls di imprese operanti nello stesso sito produttivo ( su base volontaria), ben lontani quindi dall'aver ottenuto un coordinamento sulla sicurezza di sito.
Diritti e tutele
Nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa è stato sottoscritto:
• Inserire nel Ccnl linee guida responsabilità sociale d'impresa nella contrattazione aziendale;
• conciliazione produttività, flessibilità con esigenze personali;
• Soluzioni contrattuali flessibili di welfare a livello aziendale ( telelavoro, smart-working ecc);
• Piani formativi sui nuovi modelli organizzativi anche sui temi della conciliazione vita/lavoro;
• Cancellato il requisito dell'anzianità di servizio per la richiesta dell'aspettativa;
• demando alla contrattazione aziendale per conto ore dei part-time;
• verrà attualizzata, entro la stesura del Ccnl, la casistica delle tipologie contrattuali possibili e della disciplina sanzionatoria;
• Incrementati dal 50% al 100% i giorni non computabili per patologie oncologiche ai fini del periodo di comporto;
• Migliorata informazione su periodo di comporto;
• Possibile cessione a titolo gratuito delle ferie maturate da parte di ogni lavoratore a colleghi della stessa azienda, previo consenso dei lavoratori interessati e nelle forme concordate con la direzione aziendale. La contrattazione aziendale potrà, per la prima volta nella storia repubblicana, disciplinare misure e modalità per la cessione collettiva di ferie e riposi. Ciò è palesemente incostituzionale.
• Aumento aliquota Fonchim dello 0,25% a carica impresa;
• Aumentata indennità turno notturno: 2 euro e per settore Fibre 1 euro;
• Aumentato il limite di sospensione disciplinare che passano da 3 a 8 giorni;
• Aumentato il limite della multa ( sanzione disciplinare) che passa da 3 a 4 ore.
Parte economica
MINIMI TABELLARI
LIVELLO D1 incremento 90 euro PARI AL 4% ( istat maggio 2015) nelle seguenti modalità:
• 40 euro dal gennaio 2017
• 35 euro dal gennaio 2018
• 15 euro dal dicembre 2018
EDR
I firmatari cancellano l'ultima tranche di aumento prevista dal ccnl 2012 . Al livello D1 pari a 10,00 più 4,00 euro. L'importo corrispondente viene trasformato in Edr, senza incidenza alcuna su altre voci salariali, e cancellato definitivamente il 31.12.2016.
VALORE PUNTO
Per il chimico farmaceutico incrementato a 15,54 euro, era di 15,21 (+0,33 euro) METODO DI VERIFICA E ADEGUAMENTO MINIMI ALL'INFLAZIONE
Ogni anno nel mese di giugno, sulla base del dato di inflazione che l'Istat pubblica a maggio, le parti riscontreranno lo scostamento tra inflazione dell'anno precedente tra consuntivo Istat e la previsione utilizzata nel contratto firmato.
Simulazione su triennio del contratto in oggetto:
ANNO 2016 NESSUNA EROGAZIONE SALARIALE ( dato certo)
ANNO 2017 A gennaio incremento minimi di 40 euro. Verifica a giugno con adeguamento su tranche del gennaio 2018. Cioè qualora il dato di inflazione del 2016 fosse di circa un punto percentuale, come è assai probabile stante l'attuale scenario economico, nel gennaio del 2018 non ci sarebbe alcuna erogazione salariale.
ANNO 2018 A gennaio possibile incremento minimi di max 35 euro (per le ragioni su espresse potrebbe essere assai inferiore). A giugno verifica scostamento tra dato istat 2017 e quanto materialmente erogato a gennaio 2018, adeguamento dell'eventuale differenza nel dicembre 2018 nella tranche di 15 euro.
Nel dicembre 2018 scade il contratto per cui la verifica prevista nel giugno 2019 sullo scostamento relativo all'anno 2018 diventa direttamente materia di contrattazione per il
nuovo accordo.
IN SOLDONI
UN LAVORATORE CHIMICO CON QUESTO CONTRATTO:
GUADAGNA 2 euro turno notturno | ANNO 2016 | PERDE 220 euro premio presenza |
+0,25% Fonchim 168 euro EDR ( 12 mesi per 14 euro) | 80 euro festività abolita 14 euro sui minimi ** | |
40 euro sui minimi | ANNO 2017 | 220 euro premio presenza |
2 euro turno notturno +0,25% Fonchim | 80 euro festività pasqua | |
35* +15* euro sui minimi | ANNO 2018 | 220 euro premio presenza |
2 euro turno notturno +0,25% Fonchim | 80 euro festività pasqua |
* non certe, soggette a verifica
** 14 euro in meno sui minimi sono una perdita strutturale