CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Tra
la Porto di San Foca S.p.A., con sede legale in San Foca di Melendugno (LE), Lungomare X. Xxxxxxxxx, Partita IVA 03422570758, rappresentata all’uopo dall’Amministratore Straordinario e Temporaneo xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Brindisi (BR) il 28.02.1968, C.F. CVLSDR68B28B180W, giusto provvedimento di nomina di S.E. il Prefetto dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, prot. n. 57915 del 21.05.2019, indicata nel prosieguo della presente scrittura, per brevità, anche solo come “Società”
- da una parte -
e
la società ………………………., con sede legale in …………………………….– Partita IVA…………………., in persona del legale rappresentante , domiciliato, per
la carica ………………………………., indicata nel prosieguo del presente contratto, per brevità, anche solo come “APPALTATORE”
- dall'altra -
premesso
- che la fornitura delle prestazioni specificate dovrà essere effettuata nell’ambito delle aree demaniali marittime ubicate nel Comune Melendugno (LE), località San Foca, costituenti il compendio demaniale marittimo denominato “Marina di San Foca”, di cui alla Concessione Demaniale n. 01/2001 del Registro Atti, n. 83/2001 del Repertorio, n. 65/2001 del Registro Concessioni, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in favore della Porto di San Foca S.p.A., in data 12/07/2001, cui espressamente si rinvia anche ai fini della più puntuale definizione dell’ambito operativo;
- che la Società intende appaltare i servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di portineria ed assistenza all’ormeggio presso il Porto Turistico di San Foca;
- che allo scopo, con Determina dell’Amministratore Straordinario del 26/11/2019, ha approvato un progetto di fornitura dei servizi che comporta una base di gara annua stimata in Euro 103.500,00 (di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza);
- che ha indetto una procedura di gara aperta eseguita utilizzando mezzi di comunicazione elettronica attraverso il portale “Tutto Gare”, pubblicando i relativi avvisi sulla G.U. della Repubblica, sul sito Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio, nonché sull’Albo Pretorio on line del Comune di Melendugno (LE);
- che la gara è stata esperita in data ……………….. e la migliore offerta, come si evince dai verbali di gara, è stata presentata dell’impresa ………………………., con sede a ,
in Via ………………., al n. …, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la prestazione richiesta applicando un ribasso del……..% sul prezzo posto a base di gara per i servizi di cui agli allegati A, B, C, D, E, F e G dell’allegato Capitolato;
- che l’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare di gara e dell’art. n. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve costituire una cauzione definitiva pari a Euro e dimostrare il
possesso di adeguate coperture assicurative per lo svolgimento delle attività;
- che l’APPALTATORE ai sensi dell’art. 18 del Bando di gara deve costituire una polizza fideiussoria a favore della Società con la quale venga fornita espressa garanzia a favore del committente per un importo pari al 10% del valore del contratto di appalto. La polizza dovrà essere destinata esclusivamente a garantire eventuali inadempimenti o mancati pagamenti dell’APPALTATORE nei confronti delle obbligazioni retributive a favore del personale, a qualsiasi titolo, impiegato nei servizi in appalto ed a garantire eventuali inadempimenti o mancati pagamenti dell’ APPALTATORE e nei confronti delle obbligazioni contributive a favore di qualsiasi ente previdenziale, assistenziale (inps, inail, etc.) e bilaterale di natura contrattuale. Le garanzie fornite con la suddetta polizza dovranno essere esclusive e diverse da qualsiasi altra polizza fideiussoria richiesta a garanzia dell’esecuzione dell’appalto. Lo svincolo della polizza fideiussoria potrà avvenire solo dopo la consegna dei verbali di avvenuta conciliazione;
- che l’APPALTATORE è idoneo all'esecuzione di tali servizi e dispone di capitali, capacità tecniche, macchinari e attrezzature necessari e sufficienti per garantirne l'esecuzione esatta, puntuale e competente;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 - Valore delle premesse
Le premesse, come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 - Parti integranti del contratto
Sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura i seguenti documenti che l’APPALTATORE dichiara di ben conoscere e di accettare nella disciplina del presente rapporto contrattuale;
Allegati:
- Capitolato delle condizioni per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto e relativi allegati;
- Atto Formale di Concessione Demaniale Marittima sottoscritto con la Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 12/07/2001 (n. 83/2001 del Repertorio);
- Regolamento di Gestione del Porto Turistico.
ART. 3 - Oggetto del contratto
La Società affida all’APPALTATORE, che dichiara di accettare, la fornitura dei servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di portineria ed assistenza all’ormeggio, secondo quanto specificato nel "Capitolato delle Condizioni per la fornitura dei Servizi", (allegato sub 1).
La fornitura delle prestazioni in parola da parte dell’APPALTATORE verrà svolta nell’ambito delle aree demaniali marittime ubicate nel Comune di Melendugno (LE), località Marina di San Foca, costituenti il compendio demaniale marittimo denominato “Marina di San Foca”, di cui alla Concessione Demaniale rep. N. 83/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in favore della Porto di San Foca S.p.A., in data 12/07/2001;
ART. 4 – Prescrizioni e impegni
L’APPALTATORE dichiara di avere ben compreso l’oggetto dell’incarico di cui al precedente articolo 3, che risulta esaurientemente descritto nel Capitolato delle Condizioni per la fornitura dei Servizi" (allegato sub 1).
L’APPALTATORE non potrà affidare, neppure in parte, a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’APPALTATORE dichiara e certifica:
- di avere il personale tecnico-specializzato per l’esecuzione dei servizi appaltati;
- di garantire che il personale impiegato avrà i requisiti di moralità e buona condotta;
- di essere in possesso di tutti i permessi, autorizzazioni, licenze e requisiti eventualmente richiesti o necessari per l’espletamento dell’incarico di cui al presente contratto;
- di essere in grado di provare il possesso di detti requisiti mediante apposita documentazione;
- di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative, presso l'INAIL……….., XXX ………, posizione INPS ………;
- di aver stipulato con la Compagnia Assicuratrice …………….. la polizza n per la
copertura dei rischi connessi con lo svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto e di aver indicato la Società quale beneficiaria della liquidazione di eventuali danni;
- di aver stipulato la polizza fideiussoria n. …………… con la Compagnia a favore
della Società destinata esclusivamente a garantire eventuali inadempimenti o mancati pagamenti dell’appaltatore nei confronti delle obbligazioni retributive a favore del personale, a qualsiasi titolo, impiegato nei servizi in appalto ed a garantire eventuali inadempimenti o mancati pagamenti dell’appaltatore nei confronti delle obbligazioni contributive a favore di qualsiasi ente previdenziale, assistenziale (inps, inail, etc.) e bilaterale di natura contrattuale. Le garanzie fornite con la suddetta polizza sono esclusive e diverse da qualsiasi altra polizza fideiussoria richiesta a garanzia dell’esecuzione dell’appalto.
- di obbligarsi a mantenere in essere tale copertura assicurativa per tutta la durata dell’incarico di cui al presente contratto.
Il presente contratto stipulato dovrà essere obbligatoriamente certificato presso la commissione di certificazione dei contratti istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce. La procedura per l’ottenimento della certificazione è quella indicata negli artt. 75 e segg. del D. Lgs n. 276/2003 e la certificazione del contratto di appalto è quella prevista dall’art. 84 del D. Lgs. 276/2003. Una volta ottenuta la certificazione della regolarità del contratto di appalto, sarà possibile procedere con l’attivazione e l’esecuzione dei servizi. La procedura di certificazione del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 75 e segg. del D. Lgs. 276/2003, sarà attivata dalla Società unitamente all’APPALTATORE.
Alla cessazione definitiva dei servizi in appalto e prima dell’erogazione del saldo relativo all’ultima mensilità di canone all’APPALTATORE, lo stesso dovrà procedere alla definizione di tutti i rapporti di lavoro, avuti nel corso dell’esecuzione dell’appalto, con tutti i soggetti lavoratori/prestatori/esecutori. La suddetta definizione, dovrà avvenire attraverso la procedura di conciliazione individuale prevista dagli artt. 410 e 411 del c.p.c,. L’APPALTATORE si impegna a fornire alla Società una copia in originale del verbale di avvenuta conciliazione per ogni singolo lavoratore/prestatore/esecutore che ha impiegato nei servizi di appalto. Solo dopo aver ricevuto la copia dei verbali di conciliazione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’APPALTATORE, in cui sono elencati tutti i lavoratori/prestatori/esecutori a qualsiasi titolo impiegati nell’appalto, sarà possibile erogare il saldo dei canoni dovuti all’APPALTATORE. L’APPALTATORE prima dell’avvio del servizio, dovrà rispettare le previsioni di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro, relative alla salvaguardia del personale già impegnato dal precedente esecutore dell’appalto (cd Clausola sociale). Nella gestione delle procedure relative al passaggio del personale, l’APPALTATORE cessante dovrà produrre copia in originale degli atti di
conciliazione individuale prevista dagli artt. 410 e 411 del c.p.c. relativi al personale impiegato a qualsiasi titolo nell’appalto.
ART. 5 - Durata – Rinnovo – Recesso – Risoluzione
Il contratto avrà la durata di anni 1 (uno) con possibilità di proroga per 1 (uno) altro anno, con data di decorrenza e data di scadenza , ed un periodo di prova di 3 (tre) mesi. L’APPALTATORE si obbliga a prorogare, a richiesta della Società, il contratto per un massimo di 1 (uno) anno alle condizioni e patti contenuti nell’originario contratto. L’opzione va esercitata entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto. Durante il periodo di proroga del contratto, La Società avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto delle prestazioni di cui trattasi; in tale caso il contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per l’APPALTATORE, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al completamento delle operazioni di aggiudicazione definitiva della nuova gara e pertanto, da quel giorno la prestazione sarà eseguita dall’Impresa vincitrice la nuova gara d’appalto.
Nel caso in cui al termine del contratto la Società non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova attribuzione, l’APPALTATORE è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento, anche senza apposito preavviso formale.
E’ fatto divieto di cedere il credito senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.
Le Parti potranno recedere anticipatamente in qualsiasi momento per giusta causa, a seguito di gravi inadempienze, specie in caso di reiterazioni, o di altre simili fattispecie, rimettendo l’eventuale controversia per il risarcimento del danno esclusivamente all’Autorità Giudiziaria.
Il presente contratto si intenderà tacitamente risolto di diritto e cesserà di avere qualsiasi validità ed effetto qualora, per qualsivoglia motivo, la Società non possa liberamente esercitare la citata Concessione Demaniale, ovvero qualora tale concessione dovesse essere revocata per fatto non imputabile alla Società.
ART. 6 - Corrispettivi e pagamenti
Il corrispettivo mensile è così determinato:
- a forfait, per i servizi di cui agli allegati A, B, C, D, E, F e G per un valore pari ad un dodicesimo dell’importo indicato al punto 1) dell’offerta economica di €
(in lettere euro).
I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, per ogni mese di servizio effettivamente svolto.
Ai fini del pagamento dovrà presentarsi:
a) regolare fattura;
b) stato avanzamento lavori dei servizi effettuati con cadenza mensile emesso dalla Società;
c) DURC;
d) ai sensi art.3 della legge 136/2010 conto corrente ove confluire le somme dovute alla prestazione con il relativo codice IBAN, pena nullità del contratto;
Detti pagamenti saranno decurtati dalla eventuale penalità che si dovranno riscontrare durante lo svolgimento del servizio.
ART. 7 – Risoluzione del contratto
La Società potrà recedere anticipatamente dal Contratto dandone comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di 60 giorni.
Nelle ipotesi di recesso anticipato da parte della Società, di cui alle clausole che precedono, l’APPALTATORE avrà diritto solo al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso, senza pagamento di alcun ulteriore onere, spesa o indennizzo e ciò anche in deroga all’articolo 1671 cod.civ..
ART. 8 - Oneri e responsabilità dell’APPALTATORE
Gli oneri a carico dell’APPALTATORE, che se ne assumerà per intero i relativi costi, necessari per l’espletamento dell’incarico di cui al precedente Art. 3 sono relativi a:
- l’assunzione, organizzazione e gestione del complesso della manodopera;
- l’approvvigionamento dei mezzi tecnici e delle attrezzature;
- l’approvvigionamento dei materiali, ad eccezione di diserbanti generici e/o selettivi, concimi, prodotti per la disinfestazione e derattizzazione, carta igienica, sapone e tovagliette asciugamani, che restano a carico della Società.
L’APPALTATORE dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali (salvo diverse disposizioni evidenziate nel Capitolato) e delle attrezzature in perfetta efficienza ed in buono stato di conservazione, in misura e qualità necessaria e sufficiente alla rapida e corretta esecuzione dei servizi di cui alla presente scrittura, in conformità con il citato “Capitolato” e con le istruzioni operative di cui al precedente articolo 4.
L’APPALTATORE dovrà predisporre un’adeguata supervisione ed assistenza tecnica e direttiva sul lavoro dei propri dipendenti, anche in funzione di interfaccia con i competenti livelli organizzativi ed operativi della Società.
Tutte le spese sostenute dall’APPALTATORE per l'osservanza degli obblighi da esso assunti con la sottoscrizione del presente incarico, nessuno escluso o eccettuato, e per quanto altro necessario al
corretto, integrale e puntuale espletamento dei servizi oggetto del presente incarico, si intendono comprese nel corrispettivo convenuto ed indicato nel precedente articolo 6.
L’APPALTATORE si assume ogni responsabilità per qualsivoglia interruzione o sospensione nello svolgimento del Servizio, nonché per qualsiasi difformità o carenza del Servizio rispetto a quanto previsto nel Contratto e relativi allegati e per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto alla Società quanto a terzi, nell’esecuzione del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione dello stesso.
Nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, l’APPALTATORE si impegna a comunicare alla Società l’insorgere della situazione che impedisce lo svolgimento del Servizio, non appena avutane notizia, e comunque ad adottare tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti sull’attività della Società, fermo restando che in caso di impossibilità sopravvenuta parziale, l’APPALTATORE continuerà a svolgere quella parte del Servizio comunque realizzabile.
L’APPALTATORE terrà manlevata ed indenne la Società da qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualsiasi natura e da chiunque avanzata, in ragione del comportamento e della condotta degli Ausiliari e/o dei Subappaltatori e/o dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dei Subappaltatori, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi, nonché da qualsivoglia conseguenza economicamente pregiudizievole (ivi comprese le spese legali) dovesse derivargli da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata, in qualunque sede e a qualunque titolo, dagli Ausiliari della cui collaborazione l’APPALTATORE si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto e/o dai Subappaltatori e/o dai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dei Subappaltatori, nonché da qualsiasi soggetto terzo, purché con riferimento all’esecuzione e cessazione del Contratto.
Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e success. mod. ed integraz. il Consiglio d’Amministrazione di Porto di San Foca S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01e il il Codice Etico quale documento che definisce l’insieme dei valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, tra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal decreto citato.
E’ interesse primario di Porto di San Foca S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d’affari con la società, svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico. Il Codice Etico è consultabile su richiesta presso la sede della Società.
L’APPALTATORE, nell’ambito del rapporto con Porto di San Foca S.p.A., si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
• atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del Modello e del Codice Etico;
• atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge e in particolare del Decreto, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.
L’APPALTATORE si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza di Porto di San Foca S.p.A. e del responsabile interno dell’area. Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Porto di San Foca S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per l’ APPALTATORE di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
ART. 9 - Verifiche
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1662 cod. civ., la Società avrà diritto di verificare a proprie spese la corretta predisposizione, gestione e fornitura da parte dell’ APPALTATORE del Servizio e la effettiva conformità di esso ai requisiti ed alle caratteristiche di cui al Contratto e agli allegati. In ipotesi di rilevata difformità del Servizio rispetto a quanto previsto nel Contratto e negli allegati, la Società potrà contestare per iscritto la difformità all’ APPALTATORE imponendogli di adeguare il Servizio in un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. Il mancato adeguamento del Servizio nel termine indicato determinerà la risoluzione del Contratto.
ART. 10 - Clausola risolutiva espressa
Il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del cod. civ., previa semplice dichiarazione da parte della Società di volersi avvalere della presente clausola, a mezzo lettera raccomandata a.r., anche in uno solo dei seguenti casi (ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera):
(a) inadempimento agli obblighi di cui all’art.4;
(b) inadempimento all’obbligo di cui all’art.8;
(c) interruzione o sospensione del Servizio per un periodo superiore a 1 giorno lavorativo;
(d) qualora l’APPALTATORE venga a trovarsi in stato di insolvenza, di crisi o di liquidazione, oppure sia assoggettato a fallimento, o altra procedura concorsuale. Ai
sensi dell’articolo 81, secondo comma del X.X. x. 000/0000 come successivamente modificato e integrato, si precisa che la considerazione della qualità soggettiva dell’APPALTATORE è stata un motivo determinante del Contratto;
(e) revoca delle autorizzazioni di cui alla clausola 13 che segue;
(f) Gravi violazioni agli obblighi contrattuali;
(g) Aver commesso gravi reati perseguibili penalmente.
ART. 11 - Penali
In caso di interruzione o sospensione del Servizio, l’ APPALTATORE sarà tenuto a corrispondere alla Società una penale non riducibile di Euro 200,00 per ciascun giorno di interruzione o sospensione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ferma la perdurante validità dell’obbligo di rendere il Servizio.
Gli importi eventualmente dovuti dall’ APPALTATORE alla Società ai sensi della clausola che precede (così come ogni altro importo che dovesse essere dovuto dall’ APPALTATORE alla Società a qualsivoglia titolo) potranno essere posti in compensazione con gli importi dovuti dalla Società all’ APPALTATORE per l’esecuzione del Servizio, o comunque dedotti dagli stessi. L’ APPALTATORE conferma di aver preso atto e di considerare congrue le penali previste nel presente Contratto rispetto al Corrispettivo (così come ogni altro importo che dovesse essere dovuto dall’APPALTATORE alla Società).
ART. 12 - Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, la Società informa l’APPALTATORE che i dati personali raccolti e quelli che saranno raccolti nel corso di esecuzione del Contratto, ai fini della gestione del medesimo, dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e dei rapporti con gli istituti di credito per il pagamento del Corrispettivo, saranno inseriti dalla Società in una banca dati e trattati per le finalità indicate, essendo ciò indispensabile per soddisfare le esigenze di una corretta gestione del rapporto. Il trattamento dei predetti dati personali avrà luogo mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi. Nel corso del trattamento i dati potranno venire comunicati a professionisti incaricati della consulenza, ad associazioni di categoria, istituti di credito, enti previdenziali e/o assicurativi esterni alla Società.
La Società informa l’APPALTATORE che ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell’art.
n. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 cos’ come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, gli conferisce specifici diritti ed in particolare quelli di: (a) ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano; (b) conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; (c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati
trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi; (d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Rappresentante Legale della Porto di San Foca S.p.A..
Con la sottoscrizione del Contratto, l’APPALTATORE autorizza e acconsente espressamente, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, a che i dati raccolti, ivi compresi i dati considerati sensibili dall’art. 4, lett. D, possano costituire oggetto di trattamento per le finalità della corretta gestione del rapporto e degli obblighi di legge, come sopra specificato; inoltre, qualora i dati personali dell’ APPALTATORE costituiscano oggetto di comunicazione a terzi (ad esempio: società di consulenza, enti previdenziali e assistenziali, organizzazioni sindacali, istituti di credito) per finalità sempre relative al corretto svolgimento del rapporto o perché richiesti dai soggetti predetti, l’ APPALTATORE autorizza e acconsente espressamente, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, alla comunicazione stessa, laddove essa non sia già richiesta dalla normativa vigente, nonché ad operare in presenza di telecamere (in allegato informativa al trattamento con formula di consenso).
ART. 13 – Autorizzazioni
L’APPALTATORE dichiara di essere titolare delle necessarie autorizzazioni per operare nell’ambito dei porti secondo le vigenti norme ed Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e dalle altre Autorità competenti. A tal fine l’APPALTATORE si impegna a consegnare alla Società entro una settimana dalla stipula del presente contratto, il documento attestante l’iscrizione ex art. 68 Codice della Navigazione della Capitaneria di Porto.
ART. 14 - Piano di sicurezza e norme relative all'igiene, alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
L’APPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le precauzioni atti ad evitare infortuni, ai sensi delle norme di legge tempo per tempo vigenti, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte della Società. Quest'ultima, resterà, pertanto, indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro eseguito in attuazione del presente incarico, che farà capo, quindi, all’APPALTATORE, in quanto assuntore di un lavoro richiedente l'impiego di particolari tecniche ed il possesso di capacità specialistiche.
L’APPALTATORE dovrà altresì controllare la rispondenza alle norme di legge tempo per tempo vigenti delle opere e degli impianti portuali a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori alle proprie dipendenze, richiedendone, se del caso, le opportune modifiche od integrazioni.
Parimenti l’APPALTATORE si assume ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature di sua proprietà impiegati per l’esecuzione dei servizi di cui alla presente scrittura.
L’APPALTATORE, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività - e ciò ai sensi e per gli effetti dei DPR 27 Aprile 1955 n. 457 e 7 Gennaio 1956 n. 164, 626/94, Decr. L.vo 494/96, nonché dalle altre leggi tempo per tempo vigenti in materia – mantiene indenne, sin d'ora, la Società per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i dipendenti dell’APPALTATORE, così come per i danni che, per fatto dello stesso APPALTATORE o dei suoi aventi causa, dovessero comunque essere arrecati a terzi.
Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, l’APPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle norme di legge tempo per tempo vigenti, nonché alla corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.
L’APPALTATORE si obbliga di dare puntuale attuazione alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza aziendale redatto ai sensi della Legge 626 e successive integrazioni e modificazioni dalla Società e ad ogni eventuale loro adeguamento che verrà disposto dalla Società o dal suo Responsabile per la Sicurezza.
L’APPALTATORE dichiara che in nessun caso l'ottemperanza al Piano per la Sicurezza ed ai suoi eventuali adeguamenti darà diritto di pretendere compensi e/o indennizzi aggiuntivi, cui comunque l’APPALTATORE espressamente rinuncia.
Qualora l’APPALTATORE avesse osservazioni, integrazioni o modifiche da suggerire rispetto al piano di sicurezza dovrà farle pervenire alla Società in tempo utile perché questa le possa verificare ed eventualmente accogliere. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di osservanza ed attuazione del piano di sicurezza stabiliti nel presente articolo anche nel caso in cui la Società non ritenga di dare seguito alle osservazioni, integrazioni e modifiche proposte dall’APPALTATORE, ovvero queste non venissero recepite dal Responsabile per la Sicurezza.
ART. 15 - Forma delle modifiche – Domicilio delle Parti
Ogni modifica o integrazione del presente contratto necessita, per la sua validità, della forma scritta. Qualsiasi comunicazione inerente o connessa con il presente contratto dovrà essere notificata esclusivamente presso la sede legale delle parti che, in atto è la seguente:
- Porto di San Foca SpA - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx (XX).
- APPALTATORE …………………
ART. 16 – Miscellanea e foro competente
Ove non diversamente stabilito, il Contratto può essere modificato o integrato esclusivamente con il consenso scritto delle parti.
Il Contratto contiene integralmente l’accordo intervenuto tra le parti e sostituisce ogni precedente accordo, comunicazione, trattativa o intesa eventualmente intercorse tra le medesime, sia per iscritto che in altra forma.
Nessun tipo di condotta o comportamento tenuto tra le parti o con soggetti terzi potrà essere ritenuto idoneo a modificare, alterare o eliminare alcuna parte del Contratto o alcun diritto od obbligo derivante dal medesimo.
Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, della Società nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti dell’APPALTATORE potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti previsioni del Contratto o come rinuncia della Società a fare valere i propri diritti.
La Società potrà compensare quanto eventualmente dovutogli dall’APPALTATORE a qualunque titolo, comunque connesso e derivante dal Contratto, con qualsivoglia importo dovuto, a qualsivoglia titolo, dall’ APPALTATORE.
Ogni eventuale controversia tra la Società e l’APPALTATORE, scaturente, originata, o dipendente da, o comunque relativa al Contratto, sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Lecce.
ART. 17 – Spese di registrazione
Tutte le spese del presente contratto, della sua registrazione e di tutte le altre ad esso inerenti, comprese le copie, sono a totale carico dell’APPALTATORE senza diritto di rivalsa.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
San Foca di Xxxxxxxxxx, ………………….
PORTO DI SAN FOCA S.p.A. ……………………
Le parti, previa lettura, approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli del presente contratto: artt.
3 Oggetto del contratto),4 Prescrizioni e Impegni), 5 Durata-Rinnovo-Recesso-Risoluzione), 6 Corrispettivi e Pagamenti), 7
Risoluzione del Contratto), 8 Oneri e Responsabilità dell’Appaltatore), 9 Verifiche), 10 Clausola risolutiva espressa), 11 Penali), 16
Miscellanea e foro competente).
PORTO DI SAN FOCA S.p.A. ……………………