Contract
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI LAVORAZIONE IN SUBFORNITURA CON PRESTAZIONI PERIODICHE E CONTINUATIVE PER IL SETTORE TESSILE A NORMA DELLA LEGGE 192/98
PREMESSO CHE
a) il subfornitore si impegna ad effettuare per conto del committente le seguenti lavorazioni: cucitura di capi di abbigliamento in pelle e/o stoffa (o altra lavorazione specifica), seguendo le istruzioni e le specifiche tecniche fornite dallo stesso committente, ex art.2, comma 5, lett.a) della legge 192/98, in occasione dell’affidamento delle commesse di lavorazione, così come meglio specificato infra sub 2);
b) il subfornitore dichiara di essere in grado di eseguire dette lavorazioni a regola d’arte sulla base della propria autonoma struttura ed esperienza produttiva;
c) le parti intendono regolare i loro rapporti con questo accordo-quadro, in applicazione della legge 192/98.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. Le premesse sono parte integrante della presente scrittura.
2. In adempimento alla disposizione di cui all’art.2 comma 5, lett.a) della legge 192/98, il committente si impegna a fornire al subfornitore per iscritto (anche a mezzo fax o altra via telematica) le disposizioni di lavorazione e le specifiche tecniche relative alle singole forniture, possibilmente insieme con l’invio delle materie prime o semilavorati da trasformare, garantendo la rispondenza degli stessi alle suddette specifiche tecniche.
3. Il prezzo di lavorazione pattuito è quello risultante dagli accordi stabiliti di volta in volta tra le parti, in relazione alla tipologia della lavorazione da effettuare.
4. Obblighi delle parti. Il sub fornitore si obbliga:
a) Eseguire e completare a regola d’arte nel rispetto dei tempi previsti, tutte le commesse che gli saranno richieste nel corso della validità del presente con divieto di subappaltare a terzi.
b) Xxxxxxxxx, e con ciò garantendo anche il comportamento dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, il massimo riserbo e segreto in ordine a qualsiasi modello, processo produttivo, materiali impiegati così come in ordine a qualsiasi altro dato, notizia informazione comunque avuta e/o ricevuta in occasione dell’esecuzione di questo contratto.
c) Segnalare con tempestività tutte le problematiche che dovessero sorgere in relazione
all’esecuzione di ogni singola commessa, compresi ritardi e/o differimenti dei termini di consegna. Il Sub fornitore prende atto che:
d) Il materiale che viene fornito per la lavorazione dei capi (pellame, accessori, ecc.) è di proprietà del committente; pertanto gli avanzi, ed eccezione dei ritagli, dovranno essere restituiti alla società ROBANS S.R.L..
e) Sono altresì di proprietà della scrivente e da restituire alla committenza, i disegni, cartamodelli, basi di taglio, prototipi e campioni in genere, etichette e tutto ciò che è personalizzato; di tale materiale è vietato effettuarne copie nonché la divulgazione a terzi in qualsiasi modo.
5. Trattandosi di un rapporto di lavorazione continuativo nel tempo, le parti convengono contrattualmente di suddividere l’esecuzione in lotti corrispondenti alle lavorazioni eseguite nel corso di ciascun mese solare; pertanto il termine di pagamento è fissato in 30 giorni data fattura relativa alle riconsegne effettuate in ciascun mese solare come saldo del lotto lavorato nel corrispondente mese.
6. Il subfornitore si impegna a produrre al committente in occasione di ogni pagamento la
documentazione comprovante:
a) La regolarità dei contratti di lavoro dipendente in essere;
b) Il pagamento delle retribuzioni;
c) Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, mediante consegna del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli enti preposti;
d) Il versamento delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A), ove applicata.
e) L’adempimento di tutti gli obblighi in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008.
7. La consegna della merce lavorata si intende effettuata presso la sede operativa sita inPonsacco (PI) Xxx Xxxxxx, 00 e deve avvenire entro il termine concordato da parte del subfornitore ad ogni singolo ordinativo. È comunque fatta salva la possibilità di concordare tra le parti, sempre in forma scritta, un termine di consegna della merce lavorata diverso da quello sopra indicato.
8. Il controllo circa l’eventuale presenza nelle lavorazioni eseguite di vizi di natura apparente sarà effettuato dal committente entro 8 giorni dal ricevimento della merce e consisterà in uncontrollo della stessa sia attraverso un esame visivo che mediante l’ausilio di strumenti di uso corrente. Entro lo stesso termine dovranno essere sollevate le eventuali contestazioni. Resta comunque salva la facoltà del committente di contestare eventuali vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta.
9. Il presente contratto ha durata fino a revoca da comunicare comunque con un preavviso di mesi 3 (tre), salvo casi di forza maggiore.
10. Il subfornitore accetta, previo preavviso, l’accesso ai propri laboratori da parte di personale preposto dal committente per il controllo delle lavorazioni; accetta altresì l’accesso, sempre previo preavviso, da parte di eventuali addetti di enti certificatori della qualità del committente.
11. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e delle singole forniture ad esso riconducibili, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento arbitrale della Camera diCommercio di Pisa, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitrato si terràin via rituale e secondo diritto.
12. Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto cesserà, oltre che per quanto previsto al punto 9), anche nei seguenti casi:
a) L'instaurarsi di una qualsiasi procedura concorsuale a carico del committente o del fornitore.
b) Violazione del segreto di cui al puto 4) b).
c) Mancato pagamento nei termini delle fatture emesse dal fornitore.
Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicheranno le norme del Codice Civile relative al tipo contrattuale ricorrente iter partes e le disposizioni della legge 192/98.
x. Xxxxxx s.r.l.