INDICE
Associazione Fondo Nazionale Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori dell’Industria Alimentare e dei settori Affini
STATUTO
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del fondo
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 bis - Consulta delle Organizzazioni fondatrici
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 - Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. E’costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria alimentare e dei settori affini, in forma abbreviata “Fondo Pensione ALIFOND” di seguito denominato “Fondo” in attuazione dell’accordo stipulato in data 17 aprile 1998 tra AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, INTERSIND e FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL (di seguito denominato “fonte istitutiva”). Tale accordo, che rappresenta pertanto la Fonte Istitutiva del Fondo, dà attuazione all’articolo 74 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle industrie alimentari, sottoscritto in data 6 Luglio 1995 fra le citate Associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a CONFINDUSTRIA, l’INTERSIND e la FAT-CISL, FLAI-CGIL e la UILA-UIL, di seguito denominato per brevità CCNL. La Fonte Istitutiva è completata dagli Accordi di adesione al Fondo del 28 gennaio 1998, del 6 ottobre 1998, del 24 febbraio 2006 e del 1° dicembre 2009 sottoscritti rispettivamente da ASSITOL, AIIPA, UNIMA, FIPPA-FEDERPANIFICATORI e ASSOPANIFICATORI- FIESA-CONFESERCENTI con le richiamate Organizzazioni sindacali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil concernenti i settori affini della produzione olearia e margariniera, della produzione dei sottoprodotti della macellazione e dell’esercizio dell’attività di contoterzismo in agricoltura e della panificazione, attività collaterali e complementari.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37
3. Il Fondo ha sede a Roma.
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero “89”.
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha fini di lucro.
2. Il Fondo non può assumere nè concedere prestiti nè compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al primo comma del presente articolo.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995 per l’industria alimentare, dal CCNL 10 febbraio 1999 per l’industria olearia e margariniera, dal CCNL 25 giugno 1996 per i sottoprodotti della macellazione, dal CCNL del 9 dicembre 1999 per l’attività di contoterzismo in agricoltura, dal CCNL 1 dicembre 2009 del settore della panificazione, attività collaterali e complementari e loro successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente art. 1, da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e, limitatamente ai primi due contratti sopracitati, da Ugl-Alimentazione, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) ;
d) contratto di formazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.
2. Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:
a) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
b) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
3. La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl- Alimentazione e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.
4. Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dall'articolo 33 del presente Statuto e coloro che aderiscono con il conferimento tacito del TFR, di seguito denominati Aderenti, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.
5. Possono, altresì, divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero dalle Organizzazioni stipulanti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori indicati al precedente comma 2, aderenti ad ALIFOND, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni. In tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni e società, ferme restando
le prerogative attribuite alle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva dalle norme di legge in materia di pensione complementare e dal presente Statuto, trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto stesso concernenti la contribuzione.
6. I percettori della pensione complementare, di seguito denominati Pensionati, mantengono la qualità di associati del Fondo.
7. La qualità di associato comporta la piena accettazione dello Statuto.
Art. 6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E’ inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) Spese relative alla fase di accumulo:
a.1) direttamente a carico dell’aderente in cifra fissa;
a.2) indirettamente a carico dell’aderente in % sul patrimonio del Fondo.
b) Spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
b.2) riscatto della posizione individuale;
b.3) anticipazioni;
b.4) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
b.5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
d) Spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) direttamente a carico dell’aderente in cifra fissa relative a:
- Avvio della prestazione (una tantum);
- Erogazione rate.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR così come previsto all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. La scelta effettuata all’atto dell’adesione può essere successivamente modificata, inoltrando apposita comunicazione, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione e riportati in Nota informativa.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita da parte del lavoratore della qualità di aderente né interrompe l’anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di godimento delle prestazioni.
8. In caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza.
9. In caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e dell’aderente. E' in facoltà dell’aderente sospendere la contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione al Fondo e al datore di lavoro. La sospensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. In tale ultima ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico del datore di lavoro.
10. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla
data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente, nonché a versare un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse, secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un
anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
8. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata applicando la tassazione prevista ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto; in alternativa è data la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del 60% una sola volta in relazione allo stesso rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vicepresidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti attribuzioni:
a) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze degli aderenti e delle imprese associate, secondo un criterio di pariteticità i componenti effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2383 comma 3 del Codice Civile;
b) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze degli aderenti e delle imprese associate, secondo un criterio di pariteticità, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo redatti e predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto all’articolo 20 comma 2 lettera i) del presente Statuto;
d) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui agli artt. 22 e 2393 del codice civile, nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci, di cui all'articolo 2407 del codice civile e nei confronti dei soggetti esterni incaricati della funzione di controllo contabile;
e) delibera sull’esclusione degli associati ai sensi dell’art. 24 del codice civile;
f) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
g) definisce il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
h) delibera in merito all’attribuzione della funzione di controllo contabile a soggetti esterni, revisore contabile o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori;
b) delibera su proposte di modifica del presente Statuto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, comma 2 lett. t) del presente Statuto.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
da comunicare a mezzo raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione sussistano ragioni di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo dei Delegati.
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi Delegati e delibera a maggioranza di voti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati e delibera a maggioranza di voti.
5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti sia nella prima che nelle successive convocazioni. Per la delibera di scioglimento del fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può esercitare più di due deleghe.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione è costituito da dodici componenti effettivi e sei supplenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
in attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell’Assemblea in rappresentanza degli aderenti e quelli in rappresentanza delle imprese provvedono disgiuntamente all’elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite liste di candidati. Tali liste, purché sottoscritte da almeno un terzo dei componenti in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori associati e delle imprese associate, possono essere presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero da componenti dell’Assemblea. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se a nessuna lista viene riconosciuto tale quorum minimo,
l’elezione viene ripetuta. Ove si debba giungere alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero dei voti.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione eletti in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1, alle lettere da a) a f) del D.M. 79/2007.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla loro sostituzione. Il consigliere che cessa dalla carica prima della scadenza del mandato è sostituito per il periodo residuo dal supplente omogeneo per rappresentanza. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla conferma della sostituzione e all’elezione di altro supplente.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:
a) elegge al suo interno: il Presidente, alternativamente fra i componenti nominati in rappresentanza degli aderenti; il Vicepresidente fra i componenti che non hanno espresso il Presidente; il Segretario;
b) individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli aderenti, secondo le disposizioni della
Commissione di Vigilanza e secondo quanto indicato dall'articolo 34 del presente Statuto;
c) decide sulla accettazione delle domande di adesione, di cui all’articolo 33 del presente Statuto, con possibilità di delega in materia;
d) definisce l’ammontare della quota associativa destinata al finanziamento delle spese di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto;
e) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
f) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;
g) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui può essere affidata la gestione amministrativa di cui all'articolo 30 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
h) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 11 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
i) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio accompagnato da una propria relazione sulla gestione unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla Commissione di Vigilanza;
l) attribuisce ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione ed identifica la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
m) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
n) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;
o) definisce eventuali trattenute a carico dei pensionati per il rimborso di costi amministrativi in relazione a specifici adempimenti nei loro confronti;
p) coadiuva il Presidente nel suo compito di vigilanza sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del presente Statuto;
q) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
r) nomina il Direttore Generale responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso;
s) propone all'Assemblea straordinaria, al fine della loro approvazione, le modifiche del presente Statuto;
t) provvede direttamente ad adeguare le norme del presente Statuto, ai sensi del successivo art. 36;
u) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, secondo quanto previsto dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, comunica preventivamente alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo;
v) assicura le necessarie misure di trasparenza nella gestione del Fondo e provvede all’informazione periodica degli aderenti ai sensi dell’art. 34 del presente Statuto;
w) delibera in merito alla variazione della Nota informativa.
3. Il Consiglio del Fondo può delegare al Direttore Generale responsabile del Fondo i poteri di cui alle lettere c) ed i) del comma precedente – per quanto concerne la lettera i), limitatamente alla fase di redazione dei bilanci – in relazione ai quali diviene responsabile ai sensi dell’articolo 2396 del codice civile.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, almeno otto giorni prima della data della riunione con avvisi personali da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione sussistano ragioni di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. E', inoltre, convocato quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri. E’ consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l’identità dei Consiglieri presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto a verbale.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario nominato dal Consiglio.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe di voto. Per le delibere aventi ad oggetto le materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto, è comunque necessaria la presenza di almeno quattro degli Amministratori in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 2, comma 1, lett. da a) a f) del D.M. 79/2007, due in rappresentanza delle imprese associate e due in rappresentanza degli aderenti.
5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
Art. 22 - Presidente e Vicepresidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica sino alla conclusione del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio e può delegare avvocati o procuratori.
3. Il Presidente del Fondo dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
a) indice le elezioni per l'insediamento o il rinnovo dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
c) tiene i rapporti con i soggetti firmatari della Fonte Istitutiva;
d) tiene i rapporti con la Commissione di Vigilanza, segnalando, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
e) sovrintende al funzionamento del Fondo;
f) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
g) cura la regolare tenuta del libro giornale, del libro dei soci e di ogni altra scrittura contabile;
h) cura le comunicazioni periodiche agli iscritti sull'andamento finanziario ed amministrativo del Fondo, in conformità alle delibere adottate dalla Commissione di Vigilanza;
i) cura i rapporti con l'Ente o gli Enti cui è affidata la gestione del patrimonio del Fondo;
l) cura i rapporti con l'Ente o gli Enti cui è affidata la gestione dei servizi inerenti all'attività istituzionale del Fondo;
m) trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
n) vigila sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse;
o) effettua le comunicazioni alla Commissione di Vigilanza in materia di conflitti di interesse, specificandone la natura, come previsto dall’articolo 29 del presente Statuto;
p) effettua le comunicazioni alla Commissione di Vigilanza in materia di andamento della gestione;
q) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione;
r) trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega.
Art. 23 –Direttore generale responsabile del Fondo
1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.
6. Xxxxxx in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- svolgere altre attività previste dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito dell’incarico conferito.
7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
3. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce con periodicità almeno trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente mediante avviso personale.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile.
Art. 26 bis - Consulta delle Organizzazioni Fondatrici
1. E’ costituita la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, su base paritetica, nel numero complessivo di dodici rappresentanti designati nei rispettivi ambiti dalle Organizzazioni datoriali e da quelle dei lavoratori che hanno dato vita ad ALIFOND.
2. La Consulta adempie ai compiti consultivi previsti al fine di contribuire al migliore andamento dell'Associazione e di mantenere il collegamento tra ALIFOND e le Organizzazioni Fondatrici.
3. La Consulta è informata delle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fornire al Consiglio il proprio parere, comunque non vincolante, in ordine agli indirizzi generali del Fondo così come previsti dallo Statuto e anche con riferimento alle materie di competenza della Fonte istitutiva.
4. Il parere deve essere fornito entro 15 giorni o entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 – Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Art. 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30 – Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Il Xxxxxxxx é accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione
1. L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. Il destinatario che presenta la domanda di adesione diviene aderente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della domanda medesima in azienda.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
7. I lavoratori a tempo determinato che, con successivi rapporti di lavoro presso la stessa azienda cumulano, nell’arco dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), un periodo di almeno sei mesi, possono aderire al Fondo al compimento di tale periodo. In tale caso, al momento dell’adesione l’azienda provvede, in un’unica soluzione, a realizzare le trattenute e ad effettuare i versamenti contributivi al Fondo, relativi ai precedenti sei mesi. In ogni caso l’adesione del lavoratore a tempo determinato cessa alla scadenza dell’anno solare (31 dicembre). Le modalità di adesione e contribuzione di cui al presente comma devono essere adottate in caso di futura riassunzione del medesimo lavoratore presso la stessa azienda.
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto
dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
Art. 35 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.