Condizioni Generali di Vendita
Condizioni Generali di Vendita
1. Disposizioni generali.
Le presenti Condizioni, oggetto di discussione e negoziazione tra le parti riguardo ciascuna clausola, ove non derogate da condizioni particolari contenute nella singola proposta di acquisto (d’ora in avanti “ordine”) accettata dal Venditore e/o in eventuali contratti-quadro di vendita sottoscritti dalle Parti, disciplinano tutte le vendite commissionate al Venditore e prevalgono su qualsiasi clausola difforme eventualmente apposta dal Compratore nelle proprie condizioni generali di acquisto, proposte (ordini), o altri documenti commerciali.
Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta e debitamente firmate da entrambe le parti contrattuali.
2. Parti contrattuali.
Per parte Xxxxxxxxxx s’intende la società fornitrice dei materiali oggetto della vendita, che emetterà fattura per gli stessi materiali. Per parte Acquirente s’intende l’intestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta.
3. Termine di validità e periodo di irrevocabilità della offerta.
Salvo che sia diversamente specificato nell’invito a proporre (d’ora in avanti “offerta”), i prezzi e le condizioni particolari contenuti in essa sono validi per un periodo di quindici giorni dalla data indicata nella stessa. Salvo che nell'offerta non sia diversamente specificato, l'ordine stesso deve ritenersi irrevocabile a norma e per gli effetti dell’art. 1331 c.c.
4. Ordine.
L’ordine deve essere definito in ogni sua parte e completo di tutte le necessarie indicazioni sia tecniche che amministrative, comprese le eventuali facilitazioni di carattere fiscale.
5. Accettazione (d’ora in avanti “conferma d'ordine”).
L’Acquirente, con l’invio dell’ordine, rimane impegnato ai prezzi ed alle condizioni indicate nell’offerta del Venditore. Il Venditore, successivamente al ricevimento dell’ordine potrà, se vorrà perfezionare il contratto, inviando la conferma d’ordine a titolo di accettazione. Il Venditore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare o accettare anche solo parzialmente eventuali variazioni dell’ordine, proposte dall’acquirente successive alla conferma d’ordine. In caso di revoca da parte dell’Acquirente dell’ordine confermato, l’Acquirente è tenuto a pagare integralmente l’importo relativo ai materiali ed alle forniture già ordinate al Venditore, qualora il venditore abbia già approntato il materiale.
6. Contratto a specifica differita.
Nel contratto a specifica differita, all’impegno del Venditore di consegnare un determinato quantitativo di merce fa riscontro l’obbligo dell’Acquirente di specificare il dettaglio dei prodotti entro il termine stabilito. Trascorso tale termine senza che l’Acquirente abbia specificato l’intera partita, il venditore ha facoltà di ritenere risolto l’intero contratto salvo i danni conseguenti, subiti dallo stesso.
7. Termine di consegna.
I tempi previsti per l’evasione dell’ordine e risultanti dalle conferme d’ordine del Venditore sono da intendersi sempre indicativi e giuridicamente non vincolanti per il Venditore. Pertanto, in considerazione della natura meramente indicativa dei termini sopra indicati, il Venditore non risponde dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata consegna del Prodotto. Eventuali ritardi da parte del Venditore non potranno quindi in nessun caso dar luogo a risarcimento danni o risoluzione del rapporto di fornitura da parte dell’Acquirente. In ogni caso il termine di consegna risulta osservato con l’emissione dell’avviso di spedizione e, comunque, con la comunicazione all’Acquirente della merce pronta alla spedizione. Da quel momento, il Venditore può fatturare la merce a terra e può far partire il pagamento pattuito.
8. Termini di resa e spedizione della merce.
Salvo diversa pattuizione, le merci sono fornite secondo il termine di resa FCA “magazzini del Venditore o altro luogo preventivamente comunicato”. Tale formula , come qualunque altra diversamente convenuta tra le Parti sarà disciplinata dagli INCOTERMS ICC 2000.
9. Tolleranze.
Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI e UNI-EN. Agli effetti dell’esecuzione dell’ordine è ammessa una tolleranza di peso del 10%, in più o in meno, sul quantitativo globalmente ordinato. Il peso (massa) totale di ogni carico è il solo riconosciuto. Il peso (massa) è quello certificato dal fornitore con i propri mezzi. La differenza di pesatura non dà diritto a reclami di ammanco se è contenuta nel limite del 3 per mille del carico totale. Le operazioni di verifica devono essere effettuate su pese pubbliche o equivalenti e le spese sono da ritenere a completo carico dell’Acquirente.
10. Pagamenti.
L’Acquirente acquisterà la proprietà dei materiali solo con il pagamento integrale della fattura emessa dal Venditore, ma assumerà ogni rischio inerente i materiali stessi, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile al Venditore al momento della consegna. Le merci e tutte le prestazioni del Venditore devono essere pagate, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 09/10/02, n. 231. Per ogni ritardo di pagamento l’Acquirente corrisponderà gli interessi moratori nei termini e nella misura previsti dagli art. 4-5 del D.Lgs. 9/10/02 n. 231, nonché gli eventuali costi di recupero secondo la previsione dell'art. 6 dello stesso X.Xxx., salve diverse pattuizioni. Il mancato o inesatto pagamento, e comunque il ritardo nel pagamento, darà diritto al Venditore di modificare le condizioni di pagamento delle ulteriori forniture, nonché di sospendere l'esecuzione del rapporto di fornitura, e comunque - in considerazione dell'importanza dell'inadempimento - di risolvere di diritto il rapporto di fornitura, mediante invio all'Acquirente della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, o fax salvo il risarcimento del danno. La riserva di proprietà varrà anche nel caso in cui l’Acquirente sia soggetto a procedure concorsuali.
11. Garanzia.
Il Venditore garantisce la conformità delle merci alle norme tecniche di riferimento EN - UNI .
12. Durata della garanzia.
La garanzia ha la durata stabilita per legge decorrente dalla data della consegna ed è subordinata alla denunzia effettuata dall’Acquirente nei modi e termini previsti dalla legge.
13. Prestazione della garanzia.
Il Venditore garantisce che la fornitura del prodotto sarà rispondente alle caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d’ordine e/o D.d.T. In ogni caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e operazioni alle quali il Prodotto sarà sottoposto presso l’Acquirente o chi per esso, né assume alcuna garanzia in merito alla commerciabilità, qualità ed adeguatezza del Prodotto per scopi specifici. Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzia avanzate dall’acquirente non saranno tenute in considerazione se non riportate nella conferma d’ordine. Eventuali reclami per merce non corrispondente a quanto precisato nella conferma d’ordine, devono essere avanzati per iscritto entro 8 gg. dal ricevimento della merce a pena di decadenza di ogni altro diritto ed alla sostituzione; tale termine è esteso a 90 gg. per la denuncia di difetti occulti. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo l’accettazione dei tecnici del Venditore, fondato, l’obbligo del Venditore è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente alla conferma d’ordine nello stesso luogo di consegna originario della fornitura, previa restituzione della merce da sostituire. E’ escluso qualsiasi diritto da parte dell’Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e, in ogni caso, il risarcimento danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. L’Acquirente decade dal diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l’impiego dei materiali oggetto della contestazione. I reclami non danno diritto all’Acquirente di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.
14. Prove e Collaudi.
I prodotti siderurgici sono forniti secondo le prescrizioni delle norme UNI-EN e normative internazionali vigenti al momento della conclusione del contratto. Le prove e i collaudi dei prodotti oggetto della vendita devono essere eseguiti da tecnici di Enti statali o riconosciuti o da incaricati dal l’Acquirente.
15. Recesso dal contratto.
Il Venditore avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora venga a conoscenza dell’esistenza di protesti di titoli, nonché dell’avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell’Acquirente.
16. Norme regolatrici.
Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti “Condizioni generali di vendita” saranno applicabili le norme sulla vendita disciplinata dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.
17. Legge Applicabile e Foro competente.
Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto e/o delle presenti “Condizioni generali di vendita” o comunque ad essi relativa sarà disciplinata dalla legge italiana e verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro ove ha sede legale il Venditore. Tale disposizione sarà applicata anche in caso di connessione di cause.
Data e luogo, Firma
Si dichiara di accettare le clausole di cui alle Condizioni di Xxxxxxx sopra riportate ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile; in particolare si accettano espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 7. (termini di consegna e limitazione di responsabilità) art. 10. (sospensione della fornitura) art. 13. (prestazioni della garanzia e limitazione della responsabilità) art. 15. (recesso) art. 17. (foro competente)
Data e luogo, Firma