Contract
Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (“TUF”) e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Consob
n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”).
COIMA RES S.P.A. SIIQ
Premessa
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 1 dicembre 2015 è stato stipulato un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) concernente la governance e gli assetti proprietari di COIMA RES S.p.A. SIIQ tra Xxxxxxxx Xxxxxxx; XXXXX S.r.l.; COIMA SGR S.p.A. e Qatar Holding LLC, (congiuntamente, i “Soggetti Aderenti”).
Successivamente in data 17 gennaio 2018 i Soggetti Aderenti hanno stipulato un accordo modificativo (l’”Accordo Modificativo”) al Patto Parasociale mediante il quale è stata modificata la sezione “Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione” di cui al successivo paragrafo 4.
Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 14.707.000 azioni COIMA RES S.p.A. SIIQ, costituenti complessivamente il 40,84% circa delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, come successivamente modificato dall’Accordo Modificativo, rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del Testo Unico, divenute produttive di effetti a seguito dell’avvenuta quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a far data dal 13 maggio 2016.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto azioni ordinarie COIMA RES S.p.A. SIIQ, con sede legale in Xxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09126500967, R.E.A. 2070334, con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 14.450.800, suddiviso in n. 36.007.000 azioni ordinarie senza valore nominale (“COIMA RES” o la “Società”). Ogni azione conferisce ai relativi titolari diritto ad un voto.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite al Patto Parasociale
2.1 Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano i seguenti soggetti:
- Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Livorno il 18 agosto 1968, residente in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx x. 0, C.F. CTLMFR68M18E625J;
- COIMA S.r.l., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x. 0, C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00612730168, P.IVA 11814270150, (“COIMA”), società partecipata da Xxxxxxxx Xxxxxxx che ne detiene direttamente il 2% del capitale sociale e da altri membri della sua famiglia che, complessivamente considerati detengono il 52% del relativo capitale sociale, la restante parte del capitale sociale è detenuta da Domo Media S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x. 0 CF e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 1333059;
- COIMA SGR S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05688240968 (“COIMA SGR” o “SGR”), società controllata da Xxxxxxxx Xxxxxxx che detiene il 92% del relativo capitale sociale; e
- Qatar Holding LLC, con sede in Xxxx, Xxxxx, X-Xxx Xxxxx, XX Xxx 00000, autorizzato dalla QFC Authority con licenza n. 00004, interamente controllato da Qatar Investment Authority, fondo sovrano dello Stato del Qatar.
COIMA RES S.p.A. SIIQ – Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx | Tel. x00 00 00000000 | Fax. x00 00 00000000
Capitale sociale € 14.450.800 i.v. - C.F. e X.Xxx 09126500967
2.2 Formano oggetto del Patto Parasociale n. 14.707.000 azioni ordinarie di COIMA RES rappresentanti complessivamente il 40,84% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale, come indicato nella tabella che segue.
2.3 I Soggetti Aderenti sono elencati - unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti - nella seguente tabella:
Soggetto Aderente | Azioni conferite al Patto Parasociale | N. diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite al Patto Parasociale | % del capitale della Società avente diritto di voto | N. ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferite al Patto Parasociale | % sul capitale sociale di Euro 14.450.800 suddiviso in n. 36.007.000 azioni | % sul totale delle azioni oggetto del Patto Parasociale |
Xxxxxxxx Xxxxxxx (1) | 5.000 | 5.000 | 0,01 | 21.000 | 0,01 | 0,03 |
COIMA S.r.l. (2) | 27.000 | 27.000 | 0,07 | 53.000 | 0,07 | 0,19 |
COIMA SGR (3) | 225.000 | 225.000 | 0,63 | - | 0,63 | 1,53 |
Qatar Holding LLC | 14.450.000 | 14.450.000 | 40,13 | - | 40,13 | 98,25 |
TOTALE | 14.707.000 | 14.707.000 | 40,84 | 74.000 | 40,84 | 100 |
(1) Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2016, Xxxxxxxx Xxxxxxx ha acquistato ulteriori n. 21.000 azioni di COIMA RES S.p.A. SIIQ costituenti complessivamente il 0,06% circa delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto; tali azioni non sono conferite nel Patto Parasociale.
(2) Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2016, COIMA S.r.l. ha acquistato ulteriori n. 53.000 azioni di COIMA RES S.p.A. SIIQ costituenti complessivamente il 0,15% circa delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto; tali azioni non sono conferite nel Patto Parasociale.
(3) Alla data di inizio delle negoziazioni (ossia, al 13 maggio 2016) COIMA SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività di gestione – e, dunque, non in proprio -, deteneva anche n. 1.000.000 azioni COIMA RES
S.p.A. SIIQ costituenti complessivamente il 2,78% circa delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto; tali azioni non sono pertanto conferite nel Patto Parasociale.
Le azioni COIMA RES conferite nel Patto Parasociale, come indicate in tabella, rappresentano l’intera partecipazione detenuta nella Società in proprio dai Soggetti Aderenti.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto Parasociale, esercitare il controllo sulla Società o determinare la nomina di amministratori o sindaci
Nessun soggetto esercita il controllo sulla Società in forza del Patto Parasociale. Si rinvia al successivo Paragrafo 4 per quanto concerne le previsioni contenute nel Patto Parasociale in relazione alla nomina di componenti l’organo amministrativo e l’organo di controllo.
4. Contenuto del Patto Parasociale
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
Il Patto Parasociale prevede che la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri. In particolare, prima della quotazione, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 1 membro designato da Qatar Holding LLC e da 8 membri designati congiuntamente da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Coima e dalla SGR, cinque dei quali saranno amministratori indipendenti.
In caso di rinnovo del Patto Parasociale, successivamente alla quotazione il Consiglio di Amministrazione sarà nominato mediante voto di lista ai sensi dell’art. 147-ter del TUF. A tal proposito, Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA, la SGR e Qatar Holding LLC presenteranno congiuntamente, e voteranno, una lista di 9 candidati.
Tale lista – dalla quale saranno tratti tutti gli amministratori salvo quello riservato alla prima lista di minoranza, se presente – dovrà essere composta come segue:
- un candidato indicato da Qatar Holding LLC che sarà sempre inserito quale primo nominativo;
- xxxx xxxxxxxxx (xxx incluso il candidato da eleggersi in caso di assenza di una lista di minoranza) indicati congiuntamente da Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA e la SGR in conformità con la normativa pro tempore vigente. In particolare:
(i) un candidato dovrà essere Xxxxxxxx Xxxxxxx;
(ii) almeno cinque candidati dovranno essere qualificabili come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina;
(iii) un candidato, qualificabile come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, sarà sempre indicato come ultimo.
I candidati designati dai paciscenti dovranno essere in possesso dell’esperienza e dell’integrità necessari per soddisfare i requisiti (ivi inclusi i requisiti d’idoneità) stabiliti dalla normativa, dal Codice di Autodisciplina e dallo statuto della Società.
Il Patto Parasociale contiene, inoltre, puntuali indicazioni con riferimento alla sostituzione degli Amministratori al verificarsi delle seguenti ipotesi: (i) richiesta della parte che ha designato l’amministratore, (ii) revoca senza giusta causa da parte dell’assemblea, (iii) venir meno della partecipazione di Qatar Holding LLC nell’Emittente per qualsiasi ragione e (iv) dimissioni dell’amministratore.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente, del CEO e dei membri dei comitati
Il Presidente ed il CEO della Società saranno nominati tra i candidati indicati da Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA e la SGR mentre il Vice Presidente sarà nominato tra i candidati indicati da Qatar Holding LLC. Il Patto Parasociale contiene, in allegato, un elenco dettagliato dei poteri del CEO.
Verranno istituiti i seguenti comitati interni: comitato per la remunerazione, il comitato per controllo e rischi e il comitato per le operazioni con le parti correlate.
I comitati interni saranno composti da una maggioranza di amministratori indipendenti e dal Vice Presidente, qualora quest’ultimo sia qualificabile come indipendente.
Verrà altresì nominato un Comitato Investimenti composto da cinque Amministratori di cui due amministratori indipendenti; il risk manager coadiuverà il Comitato Investimenti con funzione di supporto tecnico.
Nomina del Collegio Sindacale
Il Patto Parasociale prevede che il Collegio Sindacale della Società sia composto da tre membri effettivi e tre supplenti.
In particolare, prima della quotazione, un membro, che assumerà la veste di Presidente, sarà indicato da Qatar Holding LLC e due membri, congiuntamente, da Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA e dalla SGR.
In caso di rinnovo del Patto Parasociale, successivamente alla quotazione, il Collegio Sindacale verrà nominato sulla base di liste in conformità a quanto stabilito dall’art. 148 TUF. Il Patto Parasociale prevede che i paciscenti presentino e votino a favore di una lista di 6 candidati (3 effettivi e 3 supplenti).
Tale lista – dalla quale saranno tratti tutti i sindaci salvo quelli riservati alla prima lista di minoranza, se presente – dovrà essere composta come segue:
- un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente verranno designati da Qatar Holding LLC. Il candidato alla carica di sindaco effettivo così indicato sarà inserito
quale primo nominativo e verrà nominato Presidente del Collegio Sindacale in caso di mancanza di liste di minoranza;
- i candidati rimanenti – i due candidati alla carica di sindaco effettivo e i due candidati alla carica di sindaco supplente o, qualora sia presentata una lista di minoranza, un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente – saranno indicati congiuntamente da Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA e dalla SGR.
I candidati dovranno essere in possesso dell’esperienza e dell’integrità per soddisfare i requisiti (ivi inclusi i requisiti di idoneità) stabiliti dalla normativa e dallo statuto della Società.
Delibere del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società delibererà con il voto favorevole dell’amministratore indicato da Qatar Holding LLC con riferimento alle seguenti materie:
(a) operazioni tra parti correlate, così definite ai sensi della normativa vigente, delle policy interne e delle procedure della Società;
(b) proposte di fusione e scissione;
(c) acquisizione di partecipazioni di controllo in società quotate;
(d) investimenti fuori dall’Italia;
(e) aumenti di capitale sociale per un ammontare superiore ad Euro 1 miliardo;
(f) operazioni realizzate attraverso il ricorso a un indebitamento superiore al 60% del valore dell’investimento;
(g) investimenti che, al netto della parte eventualmente oggetto di finanziamento, eccedano il 30% del patrimonio netto della Società;
(h) cessione di asset aventi un valore eccedente il 25% del valore complessivo dei beni della Società;
(i) delega a membri del Consiglio di Amministrazione delle materie di cui alle lettere (a) – (h) che precedono.
Assemblea
L’assemblea delibererà:
- ove competente, sulle predette materie riservate con il voto favorevole di Qatar Holding LLC;
- sulle modifiche allo statuto dell’Emittente, con il voto favorevole di Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA e della SGR.
Successivamente al completamento della quotazione potranno essere approvati ulteriori aumenti di capitale (in conformità con la strategia di investimento della Società, nonché con le procedure e la normativa applicabili) senza il voto favorevole di Qatar Holding LLC qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’ammontare di ciascuno degli aumenti di capitale non ecceda Euro 1 miliardo, salvo che le proposte di aumento di capitale sociale siano approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno un amministratore indicato da Qatar Holding LLC;
- almeno l’80% dei proventi dell’Aumento di Capitale o di successivi aumenti di capitale sociale siano stati già investiti in conformità con quanto stabilito nella strategia di investimento della Società.
Qatar Holding LLC sarà libero di esercitare il proprio diritto di voto nell’ambito dell’assemblea chiamata a deliberare su tali aumenti di capitale.
Lock-up
Il Patto Parasociale prevede che Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA e la SGR siano obbligati, sino alla fine del terzo anno dalla data di costituzione della Società (ossia, sino all’8 giugno 2018), a non trasferire,
in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le azioni dagli stessi detenute sino al terzo anno successivo alla costituzione della Società.
L’impegno di lock-up di Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA e della SGR terminerà comunque al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(a) i componenti del Consiglio di Amministrazione designati congiuntamente da Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA e dalla SGR non rappresentino la maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
(b) Xxxxxxxx Xxxxxxx cessi dalla carica di Amministratore Delegato della Società; o
(c) il Contratto di Asset Management con la SGR e/o il Contratto con Coima siano risolti senza il consenso di Xxxxxxxx Xxxxxxx, COIMA e della SGR.
Il Patto Parasociale prevede inoltre che Qatar Holding LLC non trasferisca, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le azioni dallo stesso detenute sino alla fine del sesto mese successivo al completamento del conferimento nella Società delle quote del fondo Coima Core Fund IV, già Italian Banking Fund (ossia, sino al 11 novembre 2016).
L’impegno di lock-up di Qatar Holding LLC terminerà comunque al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(a) il CEO della Società non sia più Xxxxxxxx Xxxxxxx o un membro del Consiglio di Amministrazione di nomina di Xxxxxxxx Xxxxxxx, Coima e della SGR;
(b) il Contratto di Asset Management con la SGR sia sciolto per qualsiasi causa.
Il Patto Parasociale prevede che, qualora una delle parti con il proprio comportamento integri, direttamente o indirettamente, una delle ipotesi di cui agli articoli 106 e 109 del TUF, la parte responsabile dovrà tenere le restanti parti pienamente indenni e manlevate da qualsiasi costo, spesa, danno e responsabilità derivanti dall’obbligazione solidale di promozione dell’offerta pubblica di acquisto, restando inteso che l’obbligo di promozione della predetta offerta s’intenderà adempiuto esclusivamente dalla parte responsabile. Tale obbligo di indennizzo e manleva non troverà applicazione qualora, nonostante il superamento di una delle predette soglie, ricorra una delle ipotesi di esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di cui all’articolo 49 del Regolamento Emittenti.
È inoltre riconosciuto a favore dei paciscenti un diritto di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, qualora (i) la quota detenuta da Qatar Holding LLC divenga inferiore al 10% del capitale sociale della Società o (ii) il conferimento delle Quote non si perfezioni entro il 30 giugno 2016.
5. Durata del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione (ossia, sino all’1 dicembre 2018) e sarà rinnovato tacitamente per ulteriori tre anni a meno che una delle parti non comunichi per iscritto all’altra la propria volontà di non rinnovarlo almeno 6 mesi prima della relativa data di scadenza.
6. Arbitrato
Qualsivoglia controversia tra i Soggetti Aderenti in relazione al Patto Parasociale sarà decisa da un procedimento arbitrale ai sensi delle Rules of Arbitration della International Chamber of Commerce, in vigore, e, in particolare, da tre arbitri che verranno nominati dalla International Court of Arbitration della International Chamber of Commerce ai sensi delle Rules of Arbitration. Sede dell’arbitrato sarà Londra ed il procedimento arbitrale sarà condotto in lingua inglese.
7. Deposito
Il Patto Parasociale è stato depositato in data 17 maggio 2016 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano con numero di protocollo RI/PRA/2016/160469. L’Accordo Modificativo è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 19 gennaio 2018 con numero di protocollo PRA/34983/2018/CMIAUTO.
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Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni del Patto Parasociale depositato e comunicato ai sensi di legge.
Milano, 22 gennaio 2018