Contract
SCHEMA DI CONTRATTO CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ATTINENTI LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, NONCHE’ LA DIREZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE CENTRALE DELL’ENAC.
Art. 1 - Oggetto del Contratto - Attività
Il Committente, affida al contraente, che accetta, l'incarico relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e di esecuzione nonché la direzione dei lavori, degli interventi per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della sede centrale dell’ENAC.
Descrizione delle attività:
Progetto preliminare:
Rilievo plani volumetrico, rilievo architettonico Relazioni, planimetrie, schemi grafici
Calcolo sommario spesa
Progetto definitivo:
Relazione illustrativa
Elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni Disciplinare elementi tecnici
Computo metrico estimativo Quadro economico
Studio di Inserimento Urbanistico
Predisposizione pratiche per ottenimento pareri o autorizzazioni ove necessari
Partecipazione a riunioni indette dall’ENAC per la definizione di dettagli inerenti l’utilizzazione dell’immobile oggetto d’intervento
Progetto esecutivo:
Relazione generale e specialistiche Elaborati grafici
Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi Computo metrico estimativo definitivo Quadro economico
Elenco prezzi e eventuale analisi
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Verifica della rispondenza del progetto alle norme relative al superamento di barriere architettoniche e sulla disabilità in genere
Piano di manutenzione dell'opera
Stima preventiva dei costi di gestione per quanto attiene le opere progettate
Direzione dei lavori:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina Liquidazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione Elaborazione eventuali perizie di variante
Coordinamento in fase di progettazione
Redazione piano di sicurezza e di coordinamento contenente in particolare:
- verifica prioritaria della necessità di adozione di particolari misure di sicurezza per il fatto che i lavori si svolgeranno nella sede comunque occupata da dipendenti Enac in servizio;
- pianificazione della successione di tutti i lavori necessari all’esecuzione dell’opera, dall’inizio fino alla sua ultimazione con eventuale adeguamento del piano di sicurezza stesso a varianti che dovessero subentrare;
- stima dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso in sede di gara inserita in specifico Computo Metrico Estimativo;
- redazione Cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere;
Predispozione fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, necessario e da prendersi in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi.
Coordinamento in fase di esecuzione
Verifica dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza presentato dalle imprese esecutrici e dei necessari adeguamenti connessi ad eventuali varianti del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché della loro reciproca informazione.
Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni e delle prescrizioni del piano e conseguenti azioni previste dal D.Lgs 81/2008.
Sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
Art. 2 - Modalità di espletamento dell'incarico
Il contraente é obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di lavori pubblici.
In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.163/2006 e dal DPR n. 207/2010; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.
Nella compilazione del progetto si dovrà tenere conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite dal Committente.
Ad un professionista indicato in fase di offerta, compete l'onere del coordinamento con tutti gli altri professionisti incaricati di tutte le progettazioni specialistiche: impianti, sicurezza, ecc.
Si precisa che le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezziario ultimo disponibile della Regione Lazio, ovvero in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.
Art. 3 - Rilievi e Progetto Preliminare
Rilievi
Il contraente dovrà predisporre gli elaborati di rilievo delle aree interessate dalla riqualificazione entro dieci giorni dalla data di stipula del contratto.
Il rilievo plani altimetrico ed architettonico consiste in rilievi atti a verificare le planimetrie messe a disposizione dal Committente, rappresentando in scala 1:50 e/o 1:100 la situazione attuale delle aree oggetto d’intervento, necessarie all’inquadramento generale e all’acquisizione di elementi preliminari del progetto di riqualificazione.
Gli elaborati di rilievo dovranno essere messi a disposizione del Committente, in copia cartacea e su supporto informatico.
Progetto Preliminare
Il contraente dovrà presentare gli elaborati relativi alla progettazione preliminare, nonché le prime indicazioni sulla sicurezza, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il progetto preliminare, dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, compreso, inoltre, lo schema preliminare di arredo degli spazi interni.
Gli elaborati di progetto andranno presentati al Committente completi di elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n° 3 (tre) copie cartacee e su supporto informatico CD ROM, con file nei formati "doc" e "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD con tutti gli elaborati in formato “pdf”.
Qualora nella fase di studio preliminare si rendesse necessaria l'adozione di soluzioni difformi dalle previsioni urbanistiche vigenti, dette soluzioni dovranno essere preventivamente comunicate al Committente tramite il Responsabile Unico del Procedimento.
Il Committente esprimerà il proprio parere in merito al progetto preliminare, mediante l’approvazione del progetto da parte della competente struttura tecnica.
Qualora il progetto preliminare presentasse delle carenze, il Committente ne richiederà l'integrazione al contraente specificando i difetti e/o le incompletezza da sanare, nonché i termini temporali per l’adempimento.
Il mancato adempimento alla richiesta di integrazione o la non adeguata soluzione delle carenze segnalate dal Committente, costituirà valido motivo, previa adeguata motivazione, per la risoluzione del contratto. L’adempimento successivo rispetto al termine temporale assegnato dal Committente comporterà l’applicazione delle penali previste dal contratto.
Art. 4 - Progetto Definitivo
Il progetto definitivo, dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del progetto preliminare da parte del Committente.
Dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, ed inoltre lo schema definitivo degli allestimenti dell’arredo degli spazi interni.
Gli elaborati del progetto definitivo andranno presentati al Committente completi di elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n° 3 (tre) copie cartacee e su supporto informatico CD ROM, con file nei formati "doc" e "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD con tutti gli elaborati in formato “pdf”.
Il progetto definitivo verrà sottoposto all’approvazione del Committente ed eventualmente, degli altri organi competenti; in quest’ultimo caso dovranno essere fornite ulteriori copie cartacee per quanti organi competenti debbano esprimersi sul progetto.
Il Committente esprimerà il proprio parere in merito al progetto preliminare, mediante l’approvazione del progetto da parte della competente struttura tecnica.
Qualora il progetto definitivo presentasse delle carenze, il Committente ne richiederà l'integrazione al contraente specificando i difetti e/o le incompletezza da sanare, nonché i termini temporali per l’adempimento.
Il mancato adempimento alla richiesta di integrazione o la non adeguata soluzione delle carenze segnalate dal Committente, costituirà valido motivo, previa adeguata motivazione, per la risoluzione del contratto. L’adempimento successivo rispetto al termine temporale assegnato dal Committente comporterà l’applicazione delle penali previste dal contratto.
Si precisa che eventuali carenze, difetti e/o incompletezze del progetto definitivo, anche se non evidenziate dal Committente, ricadranno sempre e comunque sotto l'esclusiva responsabilità del contraente.
Nel caso in cui il Committente, per l'onerosità della spesa o per altro suo insindacabile motivo, ritenga non conveniente dare corso alla redazione del progetto esecutivo, potrà dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o di reclamo da parte del contraente.
In tal caso, e sempre che il progetto definitivo sia stato giudicato dal Committente attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato e pertanto, approvato, al Contraente compete il compenso per la progettazione definitiva, indicato nel successivo art. 10, a titolo di tacitazione
piena e definitiva di ogni prestazione professionale del contraente in dipendenza del presente contratto.
Qualora il Committente intendesse affidare l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo, il contraente è tenuto ad assicurare le ulteriori prestazioni oggetto del contratto, con particolare riguardo alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione.
Art. 5 - Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo, dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte del Committente e a seguito dell’intervenuta eventuale approvazione degli enti competenti.
Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari e allegati atti a definire completamente l'opera progettata.
A tal fine il progetto esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa e in particolare il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto in base al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Gli elaborati andranno presentati dal Committente completi di elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n° 3 (tre) copie cartacee e su supporto informatico CD ROM, con file nei formati "doc" e "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD con tutti gli elaborati in formato “pdf”.
Il progetto definitivo verrà sottoposto all’approvazione del Committente ed eventualmente, degli altri organi competenti.
Il Committente esprimerà il proprio parere in merito al progetto preliminare, mediante l’approvazione del progetto da parte della competente struttura tecnica.
Qualora il progetto esecutivo presentasse delle carenze, il contraente, entro i termini temporali assegnati, dovrà apportare tutte le integrazioni necessarie; dovranno essere inoltre recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, e le modificazioni eventualmente richieste dal committente prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica o di validazione del progetto esecutivo, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
Il mancato adempimento alla richiesta di integrazione o la non adeguata soluzione delle carenze segnalate dal Committente, costituirà valido motivo, previa adeguata motivazione, per la risoluzione del contratto. L’adempimento successivo rispetto al termine temporale assegnato dal Committente, comporterà l’applicazione delle penali previste dal contratto.
Si precisa che eventuali carenze, difetti e/o incompletezze del progetto esecutivo, anche se non evidenziate dal Committente, ricadranno sempre e comunque sotto l'esclusiva responsabilità del contraente.
Art. 6 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Il contraente dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente raccordandosi per i contenuti e le modalità di svolgimento dell’incarico con il Servizio Prevenzione e Protezione dell’ ENAC.
Il Piano di sicurezza in fase di Progettazione verrà redatto tenendo conto delle tempistiche relative alla progettazione e verrà liquidato con le medesime condizioni previste per le varie fasi di progettazione.
Il contraente dovrà presentare tutti gli elaborati relativi al piano di sicurezza e coordinamento entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte del Committente.
Gli elaborati andranno presentati al Committente completi di elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n° 3 (tre) copie cartacee e su supporto informatico CD ROM, con file nei formati "doc" e "dwg" e "jpg" per le foto, e un CD con tutti gli elaborati in formato “pdf”.
In esecuzione del presente incarico il contraente si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione, alle prescrizioni di seguito riportate.
- Il contraente assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e, quindi, dovrà predisporre, in fase di progettazione preliminare le prime indicazioni e prescrizioni, nonché il piano di sicurezza e di coordinamento, nei tempi dovuti e tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al Committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto per gli elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso al committente;
- Dovrà altresì essere effettuata l’esatta quantificazione economica dei costi per l’esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza non assoggettabile al ribasso d’asta, sia per ciò che riguarda la parte degli oneri generali da includere nelle singole analisi dei prezzi sia per quella specifica afferente agli oneri speciali non direttamente riferibili ai singoli prezzi di appalto (es. oneri per la predisposizione del Piano di coordinamento, formazione, visite mediche, ecc.). L’ammontare di detti oneri dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto.
Art. 7 - Direzione dei Lavori
Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori e assistenza al collaudo, il contraente dovrà attenersi alle disposizioni di cui alle norme vigenti in materia di lavori pubblici e assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del direttore dei lavori.
Il Committente si riserva di impartire indirizzi e ulteriori disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.
Il contraente dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti.
Il contraente dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al progetto che si rendesse necessaria in conseguenza della redazione di eventuali perizie di variante; l’onere di tale prestazione sarà calcolato secondo quanto previsto dal presente contratto;
Il contraente dovrà controllare il rispetto del crono programma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto, impartendo all’impresa, le necessarie disposizioni. II mancato adempimento da parte dell’impresa dovrà comportare, da parte del contraente, la tempestiva segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico del Procedimento.
Il contraente dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore durante tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza sul luogo dei lavori almeno 2 (due) volte la settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni particolarmente importanti e significative.
A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotate sul Giornale del Lavori, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di risposta dell’impresa esecutrice dei lavori.
Il contraente verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) e in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx ovvero del DURC. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento.
In particolare il contraente è tenuto alla compilazione del registro del Direttore dei Lavori e a presentare al Committente periodiche relazioni, con cadenza almeno bimestrale, sullo sviluppo dei lavori, in rapporto al programma approvato, ai costi e agli impegni autorizzati, di segnalare le inadempienze dell’impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative, l’ammontare economico raggiunto di produttività del cantiere, la produttività media del cantiere, lo scostamento eventuale rispetto al cronoprogramma.
Il contraente dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di riserve dell’impresa esecutrice.
Art. 8 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Le attività da svolgere in questa fase sono indicate all’Art. 1 ed in ogni caso rimandano a quelle previste dal D.Lgs 81/2008.
Art. 9 - Ritardi e penali
1. Il RUP comunica al Contraente, per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, le eventuali contestazioni in merito a ritardi o inadempimenti nello svolgimento delle attività oggetto del servizio, entro 15 giorni dal verificarsi degli stessi. Il Contraente è tenuto a compiere tutto quanto necessario per ripristinare la corretta esecuzione del servizio.
2. Salvo che il ritardo sia determinato da causa di forza maggiore non imputabile al Contraente ai sensi dell’art. 298 del DPR n. 207/2010, qualora la presentazione delle progettazioni, oggetto dell'incarico, fosse ritardata oltre i termini stabiliti nei precedenti articoli, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per giustificati motivi, sarà applicata una penale dell’1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull’importo dell’onorario dovuto per la prestazione oggetto dell’inadempimento, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al contraente e comunque fino a un massimo del 10% dell’intero onorario previsto dal presente disciplinare.
3. La circostanza di causa di forza maggiore dovrà essere comprovata dal Contraente e verificata in contraddittorio tra le parti.
4. Le penali saranno detratte dal pagamento della rata relativa alla attività in cui si è verificato il ritardo.
5.Le suddette penali sono tutte cumulabili tra di loro. Qualora il ritardo nell’inadempimento determini un importo delle penali superiore al 10% dell’importo contrattuale, il contrat to sarà risolto ai sensi del successivo Art. 15.
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’Ente di chiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento.
Art. 10 - Modifiche al progetto
Il contraente è tenuto a introdurre nel progetto esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio del Committente, per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze del Committente e/o da nuove normative emanate successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, al contraente spettano le competenze nella misura stabilita per la redazione delle varianti in corso d'opera.
Nelle fasi di progettazione precedenti alla fase esecutiva, la riprogettazione delle modifiche deve intendersi compensata con riferimento all’onorario previsto per la progettazione della fase immediatamente successiva.
Nell’eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il contraente ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare, sempre che le varianti o aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.
Art. 11 - Onorario
Il compenso per l’effettuazione delle prestazioni analiticamente indicate al precedente Articolo 1- “Oggetto del Contratto – Attività” è fissato in complessivi € 326.602,00 con esclusione degli oneri per CNPAIA ed IVA, come esplicitato nelle seguenti tabelle.
TABELLA I
Tipologia lavorazioni | categoria (tab. A DM 04.04.2001) | parcella | TOTALE | |||
Importo lavorazioni | Progettazione | Direzione Lavori | Coord. Sicurezza | |||
opere civili | I° c | 1.598.853,00 | 91.637,00 | 61.528,00 | 52.365,00 | 205.530,00 |
impianti di illuminazione | III° c | 403.017,80 | 36.820,00 | 25.080,00 | 21.345,00 | 83.245,00 |
impianto fotovoltaico | III° a | 96.350,00 | 9.136,00 | 6.223,00 | 5.278,00 | 20.637,00 |
impianti meccanici | III° b | 65.000,00 | 7.603,00 | 5.179,00 | 4.408,00 | 17.190,00 |
TOTALI: | 2.163.220,80 | 145.196,00 | 98.010,00 | 83.396,00 | 326.602,00 |
TABELLA II
tipologia lavorazioni | categoria (tab. A DM 04.04.2001) | parcella | TOTALE | ||||||
importo lavorazioni | prog. Prel. | prog. Defin. | prog. Esec. | Direzione Lavori | C.S.P. | C.S.E. | |||
opere civili | I° c | 1.598.853,00 | 13.091,00 | 44.509,00 | 34.037,00 | 61.528,00 | 19.637,00 | 32.728,00 | 205.530,00 |
impianti di illuminazione | III° c | 403.017,80 | 6.403,00 | 14.408,00 | 16.009,00 | 25.080,00 | 8.004,00 | 13.341,00 | 83.245,00 |
impianto fotovoltaico | III° a | 96.350,00 | 1.589,00 | 3.575,00 | 3.972,00 | 6.223,00 | 1.968,00 | 3.310,00 | 20.637,00 |
impianti meccanici | III° b | 65.000,00 | 1.322,00 | 2.975,00 | 3.306,00 | 5.179,00 | 1.653,00 | 2.755,00 | 17.190,00 |
TOTALI: | 2.163.220,80 | 22.405,00 | 65.467,00 | 57.324,00 | 98.010,00 | 31.262,00 | 52.134,00 | 326.602,00 |
Gli importi di cui sopra sono stati fissati nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 5, comma 2, del DL 22.6.2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n.134.
All’onorario così calcolato sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara e deve intendersi comprensivo di tutte le prestazioni e oneri indicati e previsti nel richiamato Articolo 1, senza ulteriori spese per il Committente, salvo quanto previsto al precedente articolo 9.
Art. 11 – Garanzia - Copertura assicurativa
Il contraente, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 269 del DPR n. 207/2010 contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
Detta polizza, che dovrà essere prestata per un massimale pari ad € decorrerà
dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, dovrà coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 269 del Regolamento approvato con DPR n.207/2010, corre a carico del progettista l’obbligo di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante.
Art. 12 - Liquidazione delle competenze
Il pagamento delle competenze dovute al contraente verrà disposto come di seguito:
a) per quanto concerne le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il relativo compenso verrà corrisposto al termine della predisposizione di ciascun livello progettuale (preliminare, definitivo ed esecutivo) previa formale approvazione del corrispondente progetto da parte della stazione appaltante;
b) per quanto concerne le prestazioni relative alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il relativo compenso verrà corrisposto in misura del 90% dell’ammontare di ciascuno stato di avanzamento dei lavori; il rimanente 10% verrà corrisposto dopo l’approvazione degli atti di collaudo da parte della stazione appaltante.
L’ammontare del compenso previsto per la redazione di ciascun livello progettuale, per la Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza è esplicitato, con esclusione degli oneri per CNPAIA ed IVA ed al lordo dello sconto offerto in sede di gara, nella Tabella II di cui al precedente articolo 9 “Onorario”.
I pagamenti saranno effettuati, mediante accredito sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 13, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura intestata a ENAC – Direzione Centrale Finanza - Direzione Affari Generali e Contratti – Codice fiscale 97158180584 - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx e riportante il CIG n. 5240726FE4 ed il CUP n. G87B12000150001.
Si precisa che le fatture potranno essere emesse unicamente in seguito all’avvenuta attestazione da parte del RUP, della regolare esecuzione delle attività oggetto di fatturazione ; in particolare, per quanto concerne le attività di progettazione, le relative fatture potranno essere emesse successivamente alla comunicazione da parte del RUP, di avvenuta approvazione, da parte della stazione appaltante, del corrispondente livello di progettazione.
Le attestazioni e le comunicazioni di cui sopra, verranno emesse entro 10 giorni dalla trasmissione alla stazione appaltante, da parte del contraente, della documentazione completa relativa alle attività oggetto di fatturazione.
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Contraente si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare r iguardo alle previsioni di cui all’art. 3 della legge stessa. Ai fini che precedono il RTI dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata legge, sono i seguenti: c/c n. ………….. presso ……………… – Codice IBAN …………………
Il Contraente dichiara inoltre che le persone autorizzate a operare sul suddetto conto sono:
…………………………, nato a …………………… il …………….., codice fiscale
……………………
Art 14 - DURC
1. Nel caso in cui dal DURC relativo al Contraente risulti un’inadempienza contributiva, Committente tratterrà dal pagamento dovuto dal RTI l'importo corrispondente all'inadempienza, che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata ai sensi del comma 3 dell’art.4 del DPR n.207/2010 una ritenuta dello 0,50%; le ritenute verranno svincolate, previa acquisizione del DURC, come segue:
- ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, per quanto concerne le attività previste sub a) al precedente articolo 11;
- ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, per quanto concerne le attività previste sub b) al precedente articolo 11;
2. In caso di DURC negativo per due volte consecutive, il RUP contesterà al Contraente gli addebiti; il Contraente potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di venti giorni dal ricevimento della contestazione. Il RUP, qualora non siano presentate controdeduzioni oppure ritenga di non accoglierle nel merito, proporrà al Committente la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 15.
3. Ai medesimi fini di cui al precedente punto 2, si procederà nei confronti del subappaltatore ai sensi dell’art. 6, comma 8 del DPR n. 207/2010.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato dal Contraente nell’esecuzione del servizio, il RUP inviterà il Contraente stesso a provvedere entro il termine di quindici giorni. Il Contraente potrà, nello stesso termine, contestare la fondatezza della richiesta. In caso di mancata presentazione di contestazioni, Committente provvederà al pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente. I pagamenti saranno provati da quietanze sottoscritte dai lavoratori interessati. Nel caso di contestazione da parte del Contraente, il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 15 - Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa
In caso di inadempimento grave o reiterato nello svolgimento del servizio da parte del RTI, di mancata comprova o venire meno dei requisiti richiesti dall’art. 38 d. lgs. n.163/2006 e/o dalle vigenti disposizioni antimafia, di incapacità ad eseguire il servizio, di grave negligenza o grave ritardo nell’effettuare il servizio, di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato, di violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nel caso di esito negativo, per due volte consecutive, della verifica sulla regolarità contributiva da parte del RUP, (art. 6, comma 8, d.P.R. n. 207/2010), Committente considererà il contratto risolto di diritto per colpa del Contraente ed invierà allo stesso la relativa comunicazione ai sensi dell’art. 1456 c. c..
Restano in ogni caso applicabili le fattispecie di risoluzione del contratto previste agli artt.135 e 136 d.lgs. n. 163/2006.
In caso di risoluzione del contratto, Committente procederà all’incameramento della cauzione definitiva, alla segnalazione all’AVCP ed all’esperimento dell’azione risarcitoria nelle forme prescritte.
Art. 16 - Recesso
Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 134 d.lgs. n. 163/2006, dandone formale e motivata comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata xxx xxx, xx Contraente con preavviso di almeno trenta giorni e senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte del Contraente stesso.
Art. 17 - Proprietà degli elaborati
Il progetto, dopo che al contraente sarà stato interamente pagato il relativo compenso, resterà di proprietà piena e assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il contraente, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni e aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali, informatori ed estetici.
In ogni caso il Committente si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento, a propria cura, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il contraente.
Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso spetta al contraente e in ogni caso il contraente stesso sarà tutelato ai sensi di Xxxxx per i diritti d'autore.
Art. 18 - Incompatibilità
Per il contraente, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.
Al riguardo il contraente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d’interesse con il committente.
XX contraente s’impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause d’incompatibilità sia per se medesimo, sia per i suoi collaboratori.
Art. 19 – Domicilio delle parti
Per gli effetti del contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, il Committente elegge il proprio domicilio presso la sua sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x.000 ed il Contraente presso …………………………………….
Art. 20 – Obbligo di riservatezza
Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi f orma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Il Contraente è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di dimostrata inosservanza degli obblighi di riservatezza, contrattuali e di legge, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo il risarcimento del danno subito.
I dati del Contraente, conferiti ai fini della stipulazione e dell’esecuzione del contratto, saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Contraente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del medesimo contratto.
Art. 21 – Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Art. 22 – Spese contrattuali
Sono a carico del Contraente tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto.
Il Contraente dichiara che le prestazioni sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto. Conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986.