CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela
Condizioni di fornitura - Servizio maggior tutela (1) - COPIA PER IL CLIENTE
Fornitura di energia elettrica in bassa tensione per usi diversi dall'abitazione e dalla illuminazione pubblica, senza misura della potenza prelevata.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
DEFINIZIONI:
Fornitore: l'esercente il Servizio di maggior tutela ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 18.6.2007 n.73 convertito con L. 3.8.2007 n. 125.
Distributore: il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 79/99 e con il quale il Fornitore stipula il contratto per il servizio di distribuzione ai sensi dell'art.4 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 301/2012/R/EEL e successive modifiche e integrazioni (2), nella specie e-distribuzione S.p.A.. È facoltà del Fornitore far installare apposito dispositivo per limitare i prelievi al valore di potenza concordato con il Cliente.
L'utilizzazione di ascensori e montacarichi in fabbricati a uso civile, di saldatrici e di apparecchi radiografici è subordinata alla stipulazione di particolari accordi con il Fornitore.
1) Condizioni per ottenere la fornitura – Stipulazione del contratto - Durata – Recesso
1.1 La fornitura è subordinata:
• all'ottenimento a cura del Cliente, dal proprietario dell'immobile nel quale si trova il Punto di prelievo oggetto della fornitura, dell'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio degli impianti necessari; detti impianti restano di proprietà del Distributore e potranno essere utilizzati dal Distributore anche per connessioni di altri Clienti.
• al versamento di quanto dovuto sia a titolo di contributo per la connessione sia a titolo di contributo in quota fissa (3) previsto per i Clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela.
• alla realizzazione, con oneri a carico del Cliente, delle opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico.
• all'ottenimento e alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. Servizio Elettrico Nazionale si limita a verificare, esclusivamente, a tutela del proprio credito, che il richiedente la fornitura non abbia maturato precedenti morosità nei confronti della società. In presenza di debiti insoluti, Servizio Elettrico Nazionale si riserva la facoltà di non dar corso all’attivazione della fornitura. Non vengono richiesti pagamenti di morosità pregresse esistenti sul punto di consegna, riferite a precedenti intestatari della fornitura stessa diversi dal richiedente.
1.2 Il contratto si conclude mediante adesione del Cliente che dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo di adesione debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art.1.1 ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a cura del Distributore - entro i termini previsti dall'ARERA.
1.3 Il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di allacciamento. In caso di Pubblica Amministrazione il contratto ha una durata di nove anni (art. 12 R.D. n.2440/1923 – contabilità di Stato). Nel caso di connessioni temporanee la durata della fornitura è quella indicata nel modulo di adesione, ovvero quella indicata in successiva comunicazione nei casi di differimento della data di inizio o di fine della fornitura medesima, ferme restando tutte le condizioni, comprese quelle economiche, indicate nel contratto. La durata della fornitura temporanea è prorogabile in linea con quanto stabilito dall'Allegato C della delibera ARERA n. 568/2019/R/eel s.m.i., ove sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
1.4 Il Fornitore, su richiesta del Cliente, può iniziare l'erogazione in via provvisoria e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, salvo il suo diritto, decorsi 30 giorni dall'inizio dell'erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di almeno 60 giorni trasmesso mediante lettera raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui entro detto termine il contratto e la documentazione accessoria pervengano al Fornitore.
1.5 Qualora la volontà del Cliente sia quella di cambiare fornitore, può recedere dal contratto con il Fornitore in qualsiasi momento senza oneri, senza obblighi di comunicazione e di preavviso al Fornitore. Il Cliente potrà recedere dal contratto al fine di disattivare la fornitura (con modalità idonea a impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del gruppo di misura), con un preavviso scritto al Fornitore avvalendosi di uno dei recapiti utili indicati nella lettera allegata al contratto: a esempio attraverso comunicazione tramite posta all'indirizzo del Fornitore, indicato anche nella bolletta, o attraverso il Servizio telefonico Clienti o accedendo al Portale Internet. Il Cliente nel servizio di maggior tutela che richiede la cessazione è tenuto a corrispondere il contributo in quota fissa (3) previsto dalle delibere dell'ARERA e il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in bolletta. Il Fornitore darà seguito alla richiesta pervenuta entro i termini previsti per tali casi dall'ARERA, attualmente pari a 5 giorni lavorativi. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso per motivi diversi dal cambio fornitore, ma ai fini della cessazione della fornitura, è tenuto a fornire un preavviso non superiore ad un mese.
2) Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia
2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell'interesse legale, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che offra al Fornitore forme di garanzia – indicate dal Fornitore medesimo – equivalenti al deposito cauzionale e tali da assicurare al Fornitore il puntuale pagamento di quanto dovuto in forza del presente contratto.
2.2 Relativamente al deposito cauzionale, le Parti stabiliscono che il relativo importo sarà determinato secondo i criteri in proposito dettati dai provvedimenti della competente Autorità (si veda, a tal proposito, il prospetto informativo allegato).
2.3 Il Fornitore non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare indicato dall'art.2.2 o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvede a trattenere la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.
3) Lettura del contatore
3.1 Il Distributore effettua la rilevazione delle misure secondo gli obblighi stabiliti dalle delibere dell’ARERA n. 156/07 e 568/2019/R/eel Allegato B come successivamente modificate e integrate.
3.2 Il Cliente, ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, provvederà all'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura. Il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile. L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dall'impresa di distribuzione.
Autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore (switch) - Delibera ARERA 100/2016/R/COM.
Il Cliente che ha una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato attraverso uno dei canali di contatto del Fornitore.
Il Cliente può comunicare l'autolettura:
• fino a 5 giorni lavorativi prima/3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura;
• fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente;
• fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante. In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura/cambio Fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.
4) Periodicità della fatturazione - Modalità di emissione fattura
4.1 Le bollette sono emesse dal Fornitore con frequenza bimestrale per le forniture con potenza impegnata fino a 15 kW, ovvero con cadenza mensile nel caso di connessioni temporanee.
4.2 Per le forniture altri usi destinate allo svolgimento di attività di impresa/professionale La fattura valida ai fini fiscali è emessa ed inviata in formato elettronico mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. L’invio avverrà al Codice destinatario o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il Cliente ha abilitato alla ricezione delle fatture attraverso il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico dei sistemi dell’Agenzia delle Entrate. In assenza di tale registrazione le fatture saranno inviate mediante il SDI al Codice destinatario o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati dal Cliente.
In assenza del rilascio del Codice destinatario o dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le fatture saranno rese disponibili dallo SDI nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Per le forniture altri usi destinate allo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate La fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico e resa disponibile mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dallo stesso cliente.
Per entrambi i casi sopra citati
Il documento contenente la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica verrà comunque inviato in modalità elettronica tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure, in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria. Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto il Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga ripristinato l’invio del documento nelle modalità sopra descritte. Il Fornitore si avvale della facoltà di inviare al Cliente un unico documento, riportando nella Bolletta sintetica, prevista dalla regolazione vigente, anche la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica. Qualora il Cliente abbia scelto di ricevere la Bolletta sintetica in modalità elettronica (ad esempio mediante mail o PEC), ed abbia altresì optato per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto come previsto dall'Allegato A della delibera n.501/2014/R/com e s.m.i..
Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito alcun recapito per l’invio della bolletta in formato elettronico, la Bolletta sintetica verrà trasmessa per posta ordinaria.
Nel caso in cui il Cliente sia una P.A. (centrale e locale), si procederà con fatturazione elettronica, così come previsto dalla normativa di settore (D.L. n. 66/2014 e s.m.i.). La Pubblica Amministrazione si impegna a rispettare eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla normativa di settore ed, in particolare, dalla Legge n. 244/2007 del 24 dicembre 2007 e dal relativo regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013. Per l’emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte del Fornitore, la Pubblica Amministrazione si impegna in tempo utile a scegliere il proprio ufficio dedicato solo alla ricezione delle fatture elettroniche, ad accreditarlo e a tenerlo aggiornato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Inoltre, si impegna a comunicare al Fornitore il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture). Per rispettare gli obblighi previsti per le fatture elettroniche dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunicare al Fornitore il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP), tranne nei casi non previsti. La violazione degli obblighi descritti permetterà al Fornitore di risolvere ipso iure il Contratto secondo l’art. 1456 c.c..
4.3 La bolletta espone tutte le voci indicate dalla delibera ARERA 501/2014/R/COM e s.m.i.. Il dettaglio delle voci, nel rispetto della medesima delibera, è disponibile nell'area dedicata del sito web di Servizio Elettrico Nazionale oppure su richiesta del Cliente contattando il Servizio Clienti.
5) Modalità di calcolo dei prelievi
5.1 Relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le Parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità, si veda, a tal proposito, il prospetto informativo allegato. In caso di variazione dei corrispettivi tariffari, la ripartizione dei prelievi sarà effettuata con il criterio del pro-quota giorno.
5.2 Anche con riguardo alla determinazione dei prelievi, di potenza e di energia, vale quanto dalle Parti stabilito al precedente art. 5.1.
5.3 Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Distributore ovvero comunicati dal Cliente mediante autolettura, ove prevista, con le modalità indicate in bolletta. In assenza delle letture, il Fornitore invierà al Cliente soggetto a lettura bimestrale o annuale una bolletta di acconto, il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nell'anno solare corrente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti. In assenza di lettura, il Fornitore si riserva di inviare al Cliente soggetto a lettura mensile una bolletta d'acconto di importo determinato come sopra. In caso di fornitura a forfait il prelievo di energia, consegnata all'uscita dei morsetti di ingresso del punto di consegna, è quello convenzionalmente riportato nel modulo di adesione (fissato in kWh mensili o in ore di utilizzazione annue).
5.4 Nel caso di un nuovo contratto, per il primo anno di fornitura o, comunque fino al primo rilevamento, l'eventuale bolletta d'acconto si baserà sulla media dei prelievi per forniture del medesimo tipo o, qualora fornite, sulle indicazioni del Cliente.
5.5 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al Cliente, il Fornitore provvede a fatturare la differenza nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Cliente ha comunicato l'autolettura o il Distributore ha fatto la rilevazione.
Servizio Elettrico Nazionale SpA - Società con unico socio - Xxxx Xxxxxx 00000 Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 000, Xxx.X. Xxxx CF 09633951000 - REA 1177794 - Gruppo IVA Enel PI 15844561009 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
CAUN (01/2022)
5.6 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro i termini stabiliti dall’Allegato A della delibera n. 463/16 emanata dall’ARERA. In caso di indisponibilità dei dati di misura comunicati dal distributore competente o di autoletture comunicate dal cliente e validate dallo stesso distributore, il venditore provvederà ad emettere una bolletta con consumi stimati entro i termini stabiliti dall’Allegato A della delibera n. 463/16, restituendo inoltre il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale. In tal caso la bolletta finale verrà emessa quando il distributore competente metterà a disposizione del venditore i dati di misura.
6) Pagamento e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – rimborsi
6.1 Il Cliente deve pagare la bolletta con uno dei mezzi in uso indicati nella bolletta: ad esempio, con la domiciliazione su conto corrente bancario o carta di credito in area SEPA gestita dai circuiti Visa, MasterCard, Maestro, American Express, conto corrente postale, conto PayPal; dal portale di Servizio Elettrico Nazionale; utilizzando l’Avviso di pagamento allegato alla bolletta: online tramite il sito web/app della propria banca o degli altri canali abilitati a pagoPA o sul territorio presso banca, bancomat, ricevitoria, punti postali, supermercato e in tutti i punti fisici abilitati. È altresì in facoltà del Cliente effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, tramite i recapiti a ciò abilitati e indicati dal Fornitore. Altre modalità di pagamento saranno eventualmente comunicate dal Fornitore. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso il termine non potrà essere inferiore al termine fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di 20 giorni dalla data di emissione.
6.2 Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate.
6.3 L'indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisiti fissati ARERA.
E' possibile richiedere un piano di rateizzo nei seguenti casi:
a) la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati, il cui importo per i clienti non domestici sia superiore al 250% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
b) la bolletta contiene ricalcoli il cui importo per i clienti non domestici sia superiore al 250% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
c) la bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione, il cui importo per i clienti non domestici sia superiore al 250% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
d) la prima bolletta è emessa successivamente all'attivazione della fornitura, qualora sia basata per i clienti non domestici su dati di misura superiori al 250%, rispetto all'autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo;
e) la bolletta contenga importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente;
f) laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista all'articolo 4 dell'Allegato A della delibera 463/16 dell'ARERA.
In ogni caso la rateizzazione deve:
a) riguardare somme superiori a Euro 50,00;
b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
c) avvenire entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare;
d) le somme rateizzate sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta.
Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la delibera 584/2015/R/COM dell'ARERA stabilisce che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie (che, pertanto, non rientrino nelle fattispecie sopra indicate per le quali sia possibile richiedere la rateizzazione), che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere fatta una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, è previsto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.
6.4 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il Fornitore
sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.
6.5 Nel caso in cui le forniture di che trattasi dovessero ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) Servizio Elettrico Nazionale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
La violazione degli obblighi previsti dal citato art. 3 Legge 13 agosto 2010, n.136, comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.
Gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto sono reperibili sul sito:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-XX/xxxx-xxxx/xxxx.
6.6 In caso di emissione di una nota di credito, recante importi da restituire a vario titolo al Cliente, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione degli importi, il Cliente riceverà il rimborso dell'importo riportato nella nota di credito. Qualora la fornitura sia attiva: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive, il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente;
b) se la domiciliazione è attiva sulla carta di credito, il rimborso sarà disponibile alla scadenza della nota di credito; tale operazione risulterà visibile sull'estratto conto della carta di credito del Cliente;
c) in mancanza di domiciliazione bancaria, postale e carta di credito, il rimborso avverrà tramite accredito sulla prima fattura emessa successiva alla nota di credito. In questo caso "c" se il Cliente desidera ricevere immediatamente il rimborso, può richiederlo contattando il Servizio Clienti e scegliendo la modalità che preferisce tra quelle disponibili, ovvero: 1) bonifico sul proprio conto corrente comunicando l'IBAN di un conto intestato o cointestato all'intestatario dell'utenza; 2) ricevitoria Sisal (attualmente disponibile per Clienti con codice fiscale alfanumerico e per importi fino a Euro 500); in questo caso il rimborso verrà effettuato recandosi presso un punto Sisal abilitato, presentando la comunicazione ricevuta da Servizio Elettrico Nazionale, dopo averne fatto richiesta al Numero Verde, un documento di riconoscimento valido e la tessera sanitaria; 3) assegno (per importi fino a Euro 5.000), verrà emesso un assegno "non trasferibile"; la Banca incaricata da Servizio Elettrico Nazionale lo invierà tramite posta ordinaria all'indirizzo di recapito indicato dal Cliente. Qualora la fornitura sia cessata: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente; b) se la domiciliazione è su carta di credito, il rimborso sarà
disponibile alla scadenza della nota di credito; tale operazione risulterà visibile sull'estratto conto della carta di credito del Cliente. In mancanza di domiciliazione bancaria, postale e carta di credito, il rimborso avverrà: 1) tramite ricevitoria Sisal (attualmente disponibile per Clienti con codice fiscale alfanumerico e per importi fino a Euro 500); in questo caso il rimborso verrà effettuato recandosi presso un punto Sisal abilitato e presentando la comunicazione ricevuta da Servizio Elettrico Nazionale, dopo averne fatto richiesta al Numero Verde, un documento di riconoscimento valido e la tessera sanitaria; 2) tramite assegno "non trasferibile" fino a Euro 5.000 o con bonifico bancario per importi superiori. Qualora il Cliente desiderasse ricevere il rimborso con un canale diverso da quelli sopra indicati, potrà richiederlo contattando il Servizio Clienti. Il venditore, qualora ricorrano casi particolari, anche in presenza di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito attive, provvederà ad effettuare il rimborso tramite ricevitoria Sisal o emissione di un assegno "non trasferibile", al fine di tutelare e garantire al Cliente la ricezione del rimborso.
7) Interessi di mora, ulteriori spese e successive azioni a seguito morosità
7.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal contratto:
a) addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%;
b) invierà al Cliente, trascorso almeno 1 giorno dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora) ove sussistano le condizioni di cui all’art.18.1;
c) qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.
7.2 Il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
7.3 Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino potenza della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA (4) di cui il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in bolletta.
8) Reclami e richieste di informazioni
8.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare motivato reclamo scritto all'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta, potendo allo scopo utilizzare anche il modulo predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura, nonché recapitabile al Cliente su sua semplice richiesta o dallo stesso reperibile nel Portale Internet del Fornitore. Il reclamo andrà inviato a Servizio Elettrico Nazionale attraverso il sito web xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure alla Casella Postale 1100 – 00000 Xxxxxxx. Nel sito web sono riportate anche le ulteriori modalità di inoltro del reclamo in forma scritta, gli elementi minimi per la presentazione del reclamo e le modalità di trattazione dello stesso. I recapiti sopra citati possono essere utilizzati anche per l'invio al fornitore di richieste scritte di informazioni. I reclami e le richieste di informazioni scritte che riguardano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, prestato dal Distributore, possono essere inviati dal Cliente anche al Distributore.
8.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore sospenderà la riscossione della bolletta oggetto di contestazione, qualora presentato entro la scadenza indicata.
8.3 Per le modalità e i tempi di risposta al reclamo scritto il Fornitore si attiene a quanto prescritto dalla Delibera 413/2016/R/com dell'ARERA (e successive modifiche e integrazioni).
8.4 Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.16.
9) Cessione del contratto
Il fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a svolgere l'attività prevista dal presente contratto.
10) Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia
10.1 Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" come specificato nel modulo di adesione, corrisponde al suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore.
Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.
Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore.
Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un prelievo eccedente la "potenza disponibile", il Fornitore può risolvere di diritto il contratto. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore stesso, al Distributore o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente stesso o a terzi.
10.2 Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.
11) Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti
Il Distributore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Fornitore preavverte il Cliente, mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti e apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica medesima ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti e apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.
12) Valore della tensione di fornitura - Verifiche
12.1 Per accertare i valori della tensione nel punto di consegna della fornitura, il Cliente può richiedere una verifica che sarà effettuata mediante l'installazione di un apparecchio di registrazione conforme alla norma CEI EN 00000-0-00.
12.2 Nei casi in cui i valori della tensione di fornitura, rilevati nel corso della verifica, non risultino compresi nel campo di variazione fissato dalla norma CEI EN 50160, le spese per la verifica sono a carico del Fornitore e/o Distributore, quest'ultimo realizzerà anche gli interventi per ripristinare i valori corretti della tensione di fornitura. In tutti gli altri casi il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica (5).
12.3 Relativamente ai tempi di esecuzione della verifica e alle modalità e tempi di comunicazione ai Clienti sull'esito della verifica e sulla data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione, le Parti rinviano a quanto prescritto dalle competenti Autorità.
13) Danni causati dall'energia
Le Parti si danno atto che il Distributore o il Fornitore non rispondono dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili a uno dei predetti soggetti.
14) Xxxxxxxx e apparecchi del Cliente – Verifiche
14.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore
14.2 Il Fornitore può far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.
15) Xxxxxxxx e apparecchi del Distributore - Verifiche
15.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore.
15.2 Il Fornitore e il Distributore hanno il diritto di accedere agli impianti e apparecchi di quest'ultimo, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati a uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
15.3 Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI, il Cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica (6). Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore e/o del Distributore.
15.4 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti e apparecchi del Distributore, se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti e apparecchi del Distributore il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti all'ARERA o comunque da questa approvati.
16) Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura
16.1 Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.15.2, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore, sulla base della ricostruzione degli stessi consumi effettuata dal Distributore, procede alla loro fatturazione e alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale del Distributore che ha effettuato la verifica.
16.2 Il Distributore ricostruirà i consumi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione del medesimo. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente pari a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.
16.3 I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Distributore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai consumi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli utilizzati come riferimento nella ricostruzione operata dal medesimo Distributore.
16.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del contatore guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore ed il Distributore saranno esonerati da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore e del Distributore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
16.5 Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore avvalendosi di uno dei recapiti utili indicati sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta.
16.6 Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei consumi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima.
17) Casi di interruzione e limitazione della fornitura
17.1 Le Parti si danno atto che il Distributore distribuisce l'energia con continuità, xxxxx xxxxx speciali o casi di forza maggiore.
17.2 Il Distributore può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti medesimi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore o al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.
18) Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del contratto
18.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può:
a) sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 14, 15.2 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;
b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore per l'inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode:
c.1 - sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti in base agli esiti della ricostruzione dei consumi per i periodi compresi fra la data in cui sono iniziati i prelievi fraudolenti e la data della verifica, che il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, sulla base delle indicazioni del Distributore; nonché degli Ulteriori Oneri che comprendono i danni al contatore o al limitatore, le spese di verifica sia tecniche che amministrative sostenute rispettivamente dal Distributore e dal Fornitore, le eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7. Nel caso di riattivazione non autorizzata, il riallaccio è condizionato anche al pagamento delle bollette scadute. Inoltre, nel caso in cui il precedente contratto sia stato risolto in base al successivo punto c.2 e comunque in tutti gli altri casi di prelievi irregolari effettuati in assenza di contratto di fornitura, il riallaccio avviene solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura. Con esclusione dei casi di riattivazione non autorizzata, qualora il Cliente intenda contestare la ricostruzione dei consumi fraudolenti comunicatagli per iscritto dal Fornitore, nelle more, può ottenere una riattivazione solo provvisoria della fornitura, mediante il pagamento almeno della quota rispondente agli Ulteriori Oneri, come sopra individuati, ferma restando la stipula di un nuovo contratto di fornitura, ove mancante. Resta inteso che, in tal caso, la fornitura sarà nuovamente sospesa:
a) se entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi fraudolenti da parte del Fornitore, il Cliente non invierà le proprie osservazioni scritte, con le relative contestazioni, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore indicato nella predetta comunicazione;
b) qualora all'esito dell'esame delle suddette osservazioni da parte del Fornitore, il Cliente continui ugualmente a non pagare il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima, anche nell'eventuale diverso importo successivamente rideterminato dallo stesso Fornitore.
c) Parimenti, ove insorga anche una controversia giudiziaria relativa alla stessa ricostruzione dei consumi, nelle more della risoluzione della stessa, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima.
c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa a una fornitura per usi diversi da quello abitativo dello stesso Cliente, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;
e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture per usi diversi da quello abitativo e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.6 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;
fermo restando in ogni caso che, entro i termini indicati nella comunicazione di costituzione in mora di cui all'art.7.1b, il Cliente, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni medesime.
Il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all’impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica al Cliente della comunicazione di costituzione in mora di cui all'art. 7.1.b. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura elettrica, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
In quest’ultimo caso, il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.
Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura.
In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.
Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa
comunicazione di risoluzione.
La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.
18.2 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal contratto, anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore stesso, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni del Fornitore di cui all'art.18.1, penultimo periodo.
La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore stesso la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o la comunicazione della ASL competente della installazione di tali apparati (a esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione (i testi per le suddette dichiarazioni relative alla installazione e alla disinstallazione dei menzionati apparati saranno richiedibili presso l'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta o contattando il Servizio telefonico Clienti). Il Cliente acconsente a che il Fornitore o il Distributore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettuino una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni mendaci ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal contratto, si riserva di denunziare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale.
18.3 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal contratto, il Cliente, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del Fornitore indicato sia alla sezione recapiti utili riportata nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore stesso.
18.4 In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i giorni di sabato e i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.
18.5 La informiamo che in base a quanto previsto dagli artt. 3.5 e 3.6 dell’allegato A alla delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i. (TIMOE), Servizio Elettrico Nazionale sarà tenuta a corrisponderle nella prima fattura utile un indennizzo automatico pari a:
1) Euro 30 (trenta) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
2) Euro 20 (venti) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta nonostante il rispetto da parte del cliente del termine ultimo entro cui è tenuto a provvedere al pagamento;
3) Euro 20 (venti) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta senza rispettare il termine minimo dei giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo
entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di prelievo per morosità.
18.6 Nei casi di cui al comma 18.5 al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
18.7 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
19) Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative
Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare alle presenti condizioni contrattuali modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.
20) Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie
Il Cliente, in relazione al Contratto di fornitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie:
• la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx. Tale procedura è gratuita;
• la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L’elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità e delle Camere di Commercio, che hanno aderito alla Convenzione, e presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile anche sul sito xxx.xxxxx.xx. Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione.
Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest’ultimo oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta. Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale. Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare Servizio Elettrico Nazionale al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi:
• Xxxxxxx xxxxxxx 0000 - 00000 Xxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tutte le informazioni relative alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie sono disponibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
21) Legge applicabile e foro competente
La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello ove è ubicata la fornitura.
1) Art.1 commi 2 e 3 del D.L. 18.6.2007 n.73 convertito in L. 3.8.2007 n.125
2) Pubblicata sul sito dell'ARERA xxx.xxxxx.xx, come tutte le delibere citate nelle presenti condizioni di fornitura
3) Delibera dell'ARERA n.301/2012/R/EEL Allegato A e successive modifiche e integrazioni
4) Delibere 568/2019/R/eel Allegato C e 301/2012/R/EEL Allegato A e loro successive modifiche e integrazioni
5) Delibera 568/2019/R/eel Allegato C e successive modifiche e integrazioni
6) Delibera 568/2019/R/eel Allegato C e successive modifiche e integrazioni