POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PUBBLICI
Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale
Contraente: Università degli Studi di Siena Numero di polizza: KRM000038/2017
Luogo e data: Milano, 29/01/2018
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PUBBLICI
Stipulata tra:
Università degli Studi di Siena
Xxx Xxxxxx xx Xxxxx 00 00000 - Xxxxx
P.IVA n° 00273530527
e
XL INSURANCE COMPANY SE
Piazza Xxx Xxxxxxx, 8 20154 – Milano
P.IVA n° IT12525420159
Effetto: dalle ore 24.00 del 30/12/2017
Cessazione: alle ore 24.00 del 30/12/2020 Scadenza anniversaria al 30/12 di ogni anno
Premio lordo annuale € 8.900,00
Indice
SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°KRM000038/2017 4
DEFINIZIONI 5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 7
Art. 2 - Altre assicurazioni 7
Art. 3 - Pagamento del Premio 7
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione 7
Art. 5 – Variazione del rischio 7
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 8
Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro 8
Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto 8
Art. 9 – Oneri fiscali 8
Art. 10 – Foro competente 9
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge 9
Art. 12 – Legittimazione 9
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge 9
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 10
Art. 14 – Oggetto dell’Assicurazione 10
Art. 15 – Estensioni di copertura 10
Art. 16 – Limiti di Indennizzo 12
Art. 17 – Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione 13
Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) 13
Art. 19 – Estensione territoriale 14
Art. 20 – Persone non considerate terzi 14
Art. 21 – Vincolo di solidarietà 14
Art. 22 – Sinistri in serie 14
Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali 14
Art. 24 – Subappalto 15
Art. 25 – Clausola di regolazione premio 15
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto 15
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ TECNICHE 16
A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 16
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 17
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA 18
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE 18
E) DANNI ALLE OPERE 19
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 19
. SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°KRM000038/2017
1. | Assicuratori: 1.1 Compagnia: XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per l’Italia Piazza Xxx Xxxxxxx, 8 – 00000 Xxxxxx 1.2 Agente di XL INSURANCE COMPANY SE: KRM Underwriting s.r.l. Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx | |||
2. | Contraente ed Assicurato: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA Xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00 00000 Xxxxx P.IVA 00273530527 | |||
3. | Periodo di Assicurazione: dalle 24.00 ore del 30/12/2017 alle 24.00 ore del 30/12/2020 Frazionamento: annuale | |||
4. | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 1.500.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00 | |||
5. | Franchigia per sinistro: Euro 2.500,00 | |||
6. | Data di retroattività: ILLIMITATA Postuma per pensionamento/cessazione incarico: 5 anni Periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza: 5 anni | |||
7. | Clausola Intermediari: Broker: // | |||
8. | Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche. | |||
C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA | Euro 1.000.000,00 | |||
E) DANNI ALLE OPERE | Euro 1.000.000,00 | |||
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI | Euro 1.000.000,00 | |||
9. | Retribuzioni lorde: Euro 97.587.895,87 | |||
10. | Tasso annuo lordo: 0,09119983 | |||
11. | Premio annuo lordo a carico del Contraente: € 8.900,00 | |||
12. | Data della proposta di contratto |
IL CONTRAENTE
La presente Xxxxxxx è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall’Assicurato alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
. DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: L’Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Attività dichiarata: quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.
Beni: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura. Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile: in applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l’Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali..
Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Fatto noto / Circostanze pregresse: i fatti o le circostanze di cui sia venuto a conoscenza per iscritto l’Ufficio Affari Legali o Assicurativi del Contraente prima della stipulazione della presente polizza.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall’Assicurato.
Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali: ogni il danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale ( intendendosi per tale il danno pregiudizio subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali ).
Periodo di efficacia: il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Società: L’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza al punto 1 della scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni Lorde: Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.
Sinistro: comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati
In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e devono comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 della Scheda di Copertura di in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, anche in deroga all’art. 1901 del c.c. entro e non oltre i 90 giorni successivi.
Se il Contraente non paga, entro il termine precedentemente previsto, i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a) I’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorno di cui all'art. 3 del Decreto.
b) II pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa..
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Variazione del rischio
A) Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
B) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società oppure al broker anche a mezzo telefax o posta elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento di una formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)
Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto
L’Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se l’Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Nell’ipotesi in cui la normativa di riferimento - in vigore alla data di scadenza della presente polizza - lo consenta, il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente, di notificare il rinnovo del contratto per una durata massima di tre anni con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.
È fatto comunque salvo l’obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. E’ pertanto facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 – Legittimazione
Si prende atto che la presente Xxxxxxx viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge
Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”:
- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:
- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la Stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.
Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le Pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 14 – Oggetto dell’Assicurazione
A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
• il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
• il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili.
La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.
Art. 15 – Estensioni di copertura
A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, la Società risponderà nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.
C) Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.
D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all’attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 e previgenti 626/1994 e 494/1996
A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l’assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:
1) “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previdente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del previdente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3) “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4) “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
E) Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l’Assicurato deve rispondere, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.
F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D. Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.
L’Assicurazione non vale:
• per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
• per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
• per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone di cui o con cui l’Assicurato deve rispondere.
G) Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.
Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di €. 500.000,00 per sinistro, con il massimo di €. 1.000.000,00 per anno assicurativo.
H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge
Ai sensi dell’art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.
I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
L) Legali
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante dai Legali della Contraente, abilitati ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritti all’Albo Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolgono le funzioni di avvocati in qualità di dipendenti dell’Università di Siena.
Art. 16 – Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall’Assicurato nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.
Art. 17 – Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato;
j) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D.Lgs n. 209 del 2005;
k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
m) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
n) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6
della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all’Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell’Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.
L’assicurazione è altresì operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di efficacia quale definito in questa polizza. La garanzia postuma decade qualora l’Assicurato stipuli successivamente alla scadenza del presente contratto una polizza a copertura dei medesimi rischi.
Art. 19 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all’assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.
Art. 20 – Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest’ultimo controllate.
Art. 21 – Vincolo di solidarietà
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 22 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
La Società assumerà la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali
sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 24 – Subappalto
Il subappalto è disciplinato dall’art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia dovrà esplicitare l’eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell’appalto oggetto del subappalto.
Art. 25 – Clausola di regolazione premio
Il premio è determinato in misura forfettaria (c.d. premio flat) e non è soggetto a regolazione.
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell’assicurazione.
IL CONTRAENTE
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITA’ TECNICHE
A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia di cui all’art.13, é estesa alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:
1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
• progettista e verificatore della progettazione
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previdente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
• “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del previdente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
• “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006la Legge 109/1994 e successive modifiche;
• altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonchè il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica)
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente.
3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
5) Condizioni Aggiuntive
L'Assicurazione s'intende operante anche per:
a) lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
b) la progettazione di opere pubbliche così come prevista in ottemperanza degli artt. 24, 31 comma 5, e 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia è prestata fino ad emanazione delle Linee Guida X.X.XX. di cui al D. Lgs. 50/2016, ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. 123/04;
c) l’attività di validazione dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia è prestata fino all’emanazione dei regolamenti attuativi e delle costituende Linee Guida X.X.XX., in analogia allo Schema Ministeriale ex D.M. 123/04.
. Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui a i punti a) e b), si precisa quanto segue:
• la Società si impegna a rilasciare, ove necessario o previsto dalla Legge, certificati distinti dalla presente polizza, con Massimali e durata separati per ogni opera. Per tali certificati il premio verrà corrisposto in sede di regolazione premio come previsto dal corrispondente articolo di cui alle Condizioni particolari che Regolano l’Assicurazione RC Professionale dei Progettisti e Verificatori Interni.
• la durata massima di tali certificati sarà pari a 48 mesi, comprensivi della proroga prevista all’art. 8 delle Norme che Regolano l’Assicurazione RC Professionale dei Progettisti e Verificatori Interni.
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L‘assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
c) dolo del legale rappresentante dell‘Assicurato;
d) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) il possesso, la custodia o l’uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D.Lgs. n° 209/2005;
g) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione. Inoltre l’assicurazione non è operante:
j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per
conto dell'Ente di appartenenza;
k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
m) per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’indennizzo col massimo di Euro 1.000,00
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
E) DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10 % dell’indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.
. APPENDICE PROGETTISTA INTERNO
SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
(in ottemperanza degli artt. 24, 31 c 5 e 106 commi 2 e 9 - fino ad emanazione Linee Guida X.X.XX. - del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. 123/04)
La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura
assicurativa:
Contraente | |
Stazione Appaltante | |
Via/Piazza numero civico | |
Città | |
CAP | |
Prov | |
Codice Fiscale/Partita Iva | |
Assicurato | |
Via/Piazza numero civico | |
Città | |
CAP | |
Prov | |
Codice Fiscale/Partita Iva | |
Ente di Appartenenza | |
Descrizione dell’opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista di inizio dei lavori | Data prevista della fine dei lavori |
Importo dei lavori | Xxxxxxxxx assicurato ai sensi di legge ** |
Data di inizio della copertura assicurativa: | Data di cessazione della copertura assicurativa: |
Data di inizio effettivo dei lavori: | Come da Art. 6 – Durata ed efficacia dell'assicurazione comma b) |
Broker incaricato: | Scoperto/Franchigia: |
**Garanzia maggiori costi per varianti in corso d’opera:
per lavori sotto-soglia non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati con il limite di Euro 1.000.000,00
per lavori sopra-soglia non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati con il limite di Euro 2.500.000,00
Restanti garanzie ( rif. art. 1) Oggetto dell’assicurazione): Euro 1.000.000,00
. DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti
abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 101 del D. lgs. 50/2016
Decreto: il D.M. 123/2004;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 101 della Legge al quale sono stati dati in
affidamento i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e
fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a
lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività di cui all’art. 1 del D. Lgs. 50/2016;
Legge: il D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al
libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. 50/2016;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non
possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata:
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata:
le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle
forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/16) e ss.mm.ii.
Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha
la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura
assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;.
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico
dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:
le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 5 della Legge, committenti dei lavori.
.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO
Art. 1 – Dichiarazioni
L’Assicurato e/o Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di Progettazione;
- l’attività di Progettazione descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 3 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6) lett. b) senza necessità di pagamento del relativo premio, importo che verrà corrisposto in sede di regolazione premio ai sensi dei disposti della clausola seguente.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6 lett. c).
Art. 4 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
Art. 6 – Durata ed efficacia dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) La durata di questo certificato è riportata nella Scheda di Copertura ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo;
b) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ed indicata nella Scheda di Copertura;
c) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.
Quanto sopra purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall’Art. 11 delle Condizioni Particolari.
Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 8 – Proroga dell’Assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 6 lettera c).
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 11 – Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e di atti da parte di X.X.XX., le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la presente copertura , ferme le condizioni tutte in corso, potrà essere allineata di comune accordo ad eventuali aspetti di dettaglio intervenuti in ambito di progettazione dei lavori e relativa verifica.
. CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese),
- per i rischi di natura professionale derivanti dall’esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio;
- per i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all’art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all’art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016
Art. 2 - Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto manifestatisi e notificati all’Assicurato durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all'art. 7, i costi di cui all’art. 1 secondo alinea sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 7 – Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.
L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 8 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 7 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 9 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 11 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 12 – Regolazione premio
Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni Scheda Tecnica.
Da tale conteggio verrà dedotto il premio forfettario eventualmente convenuto e anticipato.
Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto relative alla sezione “schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione” (ai sensi dello schema ministeriale)”
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla garanzia assicurativa dei dipendenti incaricati della progettazione.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione Art. 5 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Art. 8 - Pluralità di assicurati
Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
IL CONTRAENTE
. APPENDICE ATTIVITA’ VERIFICA E VALIDAZIONE (Eventuale)
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
(polizza da attivare per i rischi derivanti dalla verifica eseguita ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in base agli emanandi decreti di dettaglio ed in esecuzione delle costituende Linee Guida X.X.XX.)
La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura
assicurativa:
Contraente | |
Stazione Appaltante | |
Via/Piazza numero civico | |
Città | |
CAP | |
Prov | |
Codice Fiscale/Partita Iva | |
Assicurato | |
Via/Piazza numero civico | |
Città | |
CAP | |
Prov | |
Codice Fiscale/Partita Iva | |
Ente di Appartenenza | |
Descrizione dell’opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista di inizio dei lavori | Data prevista della fine dei lavori |
Importo dei lavori | Xxxxxxxxx assicurato ai sensi di legge ** |
Data di inizio della copertura assicurativa: | Data di cessazione della copertura assicurativa: |
Data di accettazione dell’incarico: | Come da Art. 6 – Durata ed efficacia dell'assicurazione comma b) |
Broker incaricato: | Scoperto/Franchigia: |
** Garanzia maggiori costi per varianti in corso d’opera:
per lavori sotto-soglia non inferiore al 5% dell’importo dei lavori progettati con il limite di Euro 500.000,00
per lavori sopra-soglia non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati con il limite di Euro 1.500.000,00
Restanti garanzie ( rif. art. 1) Oggetto dell’assicurazione ): Euro 1.000.000,00
. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: Assicurato: la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura; Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
Codice Appalti: D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla Stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti Costruttivi:
Indennizzo/Risarcime nto:
Luogo di esecuzione delle opere:
quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
50/2016;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata:
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con espresso riferimento alle norme residue in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016;
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Società: l’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza nella scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Somma assicurata o massimale:
l’importo massimo della copertura Assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:
le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 3 del Codice Appalti, committenti dei lavori;
Verificatore: il soggetto incaricato dell’attività di verifica
. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. 1 – Dichiarazioni
L’Assicurato e/o Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di Verifica;
- l’attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 3 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6) lett. b) senza necessità di pagamento del relativo premio, importo che verrà corrisposto in sede di regolazione premio ai sensi dei disposti della clausola seguente.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. c).
Art. 4 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 – Durata ed efficacia dell’assicurazione
a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo;
b) L’efficacia dell’Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell’incarico;
c) L’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.
Quanto sopra purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall’Art. 5 suddetto.
Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 8 – Proroga dell’Assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 6 lettera c).
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 11 – Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.
. CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Si intendono pertanto garantiti:
▪ le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa;
▪ i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso;
▪ i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore;
▪ i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
− rovina totale o parziale delle opere stesse;
− gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 2 - Condizioni di validità dell’Assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 3 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 4 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla la Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all’art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza del presente Certificato.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’accettazione dell’incarico.
Art. 5 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 6 – Massimale di assicurazione
La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.
I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Art. 7 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.
Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 9 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno
La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.
Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.
Art. 10 – Regolazione premio
Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni Scheda Tecnica.
Da tale conteggio verrà dedotto il premio forfettario eventualmente convenuto e anticipato.
Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto relative alla Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Art. 1 - Dichiarazioni
Art. 2 - Condizioni di validità dell’Assicurazione Art. 3 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 4 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Art. 9 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
IL CONTRAENTE
Firmato digitalmente da:XXXXX XXXXXXXXXX Data:06/02/2018 16:08:12