SOMMARIO
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO NEGLI STABILI CAMERALI
DISCIPLINARE DI GARA (CIG 8747576812)
ART. 1 – OGGETTO ED INFORMAZIONI GENERALI 2
1.1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 2
1.2 – RIFERIMENTI PER L’ACCORDO QUADRO. 2
1.3 - AMMONTARE E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 3
1.4 - MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI 3
1.6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 4
ART. 2 – PROCEDURA DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO 4
2.2 - PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA 5
2.3 - REQUISITI E MEZZI DI PROVA 6
2.4 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN FORMA AGGREGATA 7
2.5 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 8
2.6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 9
2.7 - TERMINE PER LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 9
2.9 – CONTRIBUTO AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 10
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 10
3.1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 10
3.2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 11
ART.4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 13
4.1 – GESTIONE DELLA SEDUTA PUBBLICA 13
4.2 - VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCCORSO ISTRUTTORIO . 13 4.3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 15
4.4 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE 15
Art.5 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 16
5.1 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE 16
5.4 – ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA 20
5.5 – STIPULA E REGISTRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 20
Art.6 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL MEDESIMO 21
Art.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 21
ART. 1 – OGGETTO ED INFORMAZIONI GENERALI
1.1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La presente procedura è finalizzata all’affidamento di lavori di manutenzione inerenti le opere da fabbro, attraverso la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., che disciplini gli interventi su chiamata dell’Ente, durante il periodo di validità dell’accordo stesso.
Sono compresi tutti gli interventi di fornitura e posa in opera, di manutenzione e di ristrutturazione su elementi di carpenteria e falegnameria in legno, infissi interni ed esterni, rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili, installati presso i seguenti stabili della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino:
a) palazzo Birago di Borgaro, via Xxxxx Xxxxxxx, 16 - Torino
b) palazzo Affari, via San Xxxxxxxxx da Paola, 24 – Xxxxxx
x) xxxx xx xxx Xxxxx 00 –Torino
d) Xxxxxx Xxxxxxxx 00, xxx Xxxxxxxx 00 – Torino
e) ex Borsa Valori, via San Xxxxxxxxx da Paola 28 - Torino
f) sede decentrata di Rivoli, xxx Xxxxxxx 00 – Xxxxxx (XX)
g) spazio sotto sedime stradale piazzale Xxxxx Xxxx.
Sono incluse altresì tutte le lavorazioni murarie ed accessorie (comprese le tinteggiature) necessarie all’esecuzione dei suddetti interventi ed al successivo ripristino dei locali, con esclusione delle sole opere strutturali ed attività impiantistiche.
1.2 – RIFERIMENTI PER L’ACCORDO QUADRO.
Il CIG relativo alla presente procedura è 8747576812.
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore “Immobili e Impianti” dell’Ente, contattabile con le modalità indicate nel successivo articolo “COMUNICAZIONI”.
L’affidamento avverrà mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement Sintel, accessibile dal portale di ARIA S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/), centrale acquisti della Regione Lombardia. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si rimanda alla documentazione ed al supporto tecnico messi a disposizione da ARIA S.p.A. per le modalità di accesso e di funzionamento della piattaforma.
Tutti gli elaborati di gara sono disponibili gratuitamente nella sezione “Bandi e Convenzioni” del portale di ARIA S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/) e sul sito istituzionale della Camera di commercio di Torino nella sezione “La Camera trasparente - Bandi di gara” (xxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxx-xxxxx-xx-xxxx-xxxxx). In caso di discordanza tra i documenti presenti sui predetti siti, farà fede quanto pubblicato sul profilo del committente.
Per le modalità di esecuzione degli interventi, si rinvia a quanto riportato nello “Schema di accordo quadro per le opere da fabbro negli stabili camerali” (di seguito “Schema di accordo quadro”).
1.3 - AMMONTARE E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.
Il valore complessivo stimato dell’accordo quadro è pari ad Euro 60.000,00 netti, corrispondente al massimo importo che potrà essere riconosciuto all’affidataria, a seguito di interventi su chiamata, consuntivati con le modalità descritte nel predetto “Schema di accordo quadro”, sulla base delle seguenti voci:
- ore di lavoro effettuate in situ.
- materiali utilizzati
- costi per la sicurezza di cui all’Allegato XV, punto 4, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori), individuati dall’impresa in sede di offerta, in conformità all’art.95, comma 10, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
- costi per la riduzione delle interferenze previsti dal DUVRI.
La base d’asta è indicata nel successivo articolo “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”. Nessun canone periodico verrà riconosciuto all’affidataria.
Per il lavoro effettuato in situ si precisa che le ore verranno conteggiate dall’arrivo degli operai presso la sede di intervento e non dall’uscita dalla sede dell’impresa. Non è previsto inoltre il riconoscimento di alcun compenso per la chiamata d’intervento.
Per gli interventi in orari notturni, prefestivi e/o festivi verrà riconosciuto un incremento del costo della manodopera come previsto nel Prezziario di riferimento.
La durata dell’accordo quadro è fissata in 2 (due) anni, a far data presumibilmente dal 1 agosto 2021, ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva, fatto salvo il raggiungimento del predetto importo massimo che decreterà, di fatto, l’immediata conclusione dell’accordo quadro, anche in anticipo rispetto alla scadenza del biennio.
1.4 - MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI
Ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera a, vengono previste le seguenti clausole, il cui verificarsi comporterà una modifica contrattuale, senza una nuova procedura di gara, che dovrà essere autorizzata dal RUP:
- la Camera di commercio si riserva di variare il numero e la localizzazione delle suddette sedi nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Torino, mantenendo inalterate le condizioni del presente accordo quadro.
Resta fermo il ricorso alle ulteriori ipotesi di modifica contrattuale previste dall'art.106, ove si realizzino le condizioni previste.
1.5 - COMUNICAZIONI
Salvo ove diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, sia attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara, che tramite PEC.
L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Camera di commercio si riserva di pubblicare gli avvisi e le comunicazioni sul proprio sito istituzionale nella sezione: xxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxx-xxxxx-xx-xxxx-xxxxx
1.6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il termine per la presentazione delle offerte è specificato nell’avviso relativo alla presente procedura, pubblicato nella sezione “Bandi e Convenzioni” del portale di ARIA S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/) e sul sito istituzionale della Camera di commercio di Torino nella sezione “La Camera trasparente - Bandi di gara” (xxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx- gara/lavori-bandi-di-gara-corso).
Le imprese che intendono partecipare alla stessa hanno l’onere di consultare il portale ed il sito istituzione della Camera di commercio di Torino sino a 6 (sei) giorni solari prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e quello di tenere conto, nella formulazione dell’offerta, delle domande e risposte pubblicate, nonché delle eventuali informazioni integrative.
ART. 2 – PROCEDURA DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO
2.1 – SOGGETTI AMMESSI
Le imprese ammesse a partecipare alla presente procedura sono quelle che risulteranno regolarmente abilitate, entro il termine di presentazione delle offerte, nell’elenco fornitori telematico di Sintel e che avranno indicato il possesso dei requisiti per eseguire i lavori indicati nello “Schema di accordo quadro” inferiori ad Euro 150.000,00, come meglio dettagliato al seguente articolo “REQUISITI E MEZZI DI PROVA“.
È onere dell’operatore economico accertare che la propria iscrizione nel predetto elenco fornitori telematico consenta la partecipazione alle specifiche procedure promosse dalla Camera di commercio di Torino e che l’abilitazione risulti efficace entro il termine sopra indicato, a prescindere da ritardi e malfunzionamenti del portale Sintel.
2.2 - PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA
La partecipazione delle imprese in forma aggregata ai sensi dell’art.45 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i. è consentita entro i limiti e con le modalità previsti dalle regole di funzionamento della piattaforma Sintel.
Si rimarcano, in particolare, le seguenti condizioni per la registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata:
a) nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessaria una registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARIA S.p.A., selezionando attraverso il menu a tendina “Tipo di società” la voce appropriata;
b) nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti ordinari e dei consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi previsti agli artt. 47 e 48 del Codice.
I consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. A questi ultimi è vietato partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l.
10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
2.3 - REQUISITI E MEZZI DI PROVA
Verranno ritenute valide ai fini dell’aggiudicazione soltanto le offerte prodotte da imprese in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto:
a. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
b. assenza di impedimenti che abbiano comminato la sanzione dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
c. iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ovvero, nel caso di imprese straniere, al registro imprese dello stato di appartenenza.
Per la specifica procedura, i partecipanti devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dell’accordo quadro;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica, intesa come consistenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali specificatamente destinate dall’impresa alla esecuzione dei lavori.
Il possesso dei requisiti per le imprese che parteciperanno alla procedura in forma aggregata verrà valutato in conformità a quanto specificato nel successivo articolo “REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN FORMA AGGREGATA”.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione comprovante il possesso, da parte delle imprese partecipanti, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC (ex AVCP) tramite il sistema AVCpass.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno quindi registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi – servizi online - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, scaricando il relativo PASSOE.
Il certificato di iscrizione al registro imprese verrà acquisito con le modalità specificate nel successivo articolo “VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCCORSO ISTRUTTORIO”.
La Camera di commercio accerterà il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti con le modalità specificate al seguente articolo “ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE”.
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì dimostrare, con le modalità specificate al seguente articolo “ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE”, la propria idoneità tecnico- professionale come prevista dall’art.90, comma 9 e dall’allegato XVII del D.Lgs.81/2008 e
s.m.i. per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI.
2.4 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN FORMA AGGREGATA
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 9 del presente disciplinare, deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
c. dal consorzio stabile e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del medesimo decreto, dotate di personalità giuridica, i requisiti generali di cui al precedente articolo “REQUISITI E MEZZI DI PROVA” devono essere posseduti dal Consorzio/Aggregazione e da tutte le imprese/imprese retiste con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare alle procedure.
I requisiti di qualificazione di cui al precedente articolo “REQUISITI E MEZZI DI PROVA” devono essere posseduti:
- da ciascuna delle imprese costituenti in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese; l’impresa mandataria deve comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- dal Consorzio, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dal Consorzio (in proprio) oppure dalle singole imprese consorziate esecutrici, in caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, che partecipano con le consorziate esecutrici. Il Consorzio e le consorziate dovranno indicare con quale modalità concorrano a raggiungere il requisito per la specifica procedura.
Alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le regole sopra descritte per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016.
2.5 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
È consentito il subappalto, nei limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. e nei casi di cui al comma 13 del medesimo articolo si procederà al pagamento diretto del subappaltatore.
Il concorrente è tenuto ad indicare in sede d’offerta le prestazioni che intende eventualmente subappaltare.
In caso di subappalto, si rinvia allo “Schema di accordo quadro” per gli adempimenti relativi alla verifica dei subappaltatori, in particolare per la documentazione che l’impresa affidataria è tenuta a depositare presso almeno la Stazione Appaltante venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'articolo 80.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Il concorrente è tenuto ad indicare in sede d’offerta le imprese ausiliare di cui intenda eventualmente avvalersi, caricando la relativa documentazione nei campi appositamente predisposti dal portale Sintel di ARIA S.p.A.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
E’ vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni alla Camera di commercio di Torino.
2.6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 3, D.L. 76/20, sulla base del criterio del minor prezzo, espresso in percentuale.
L’offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione del ribasso unico percentuale, con al massimo due cifre decimali dopo la virgola, da applicare al Prezzario delle opere edili della Camera di commercio di Torino, edizione n. 29/2020. Nel caso in fase esecutiva non fosse possibile l’utilizzo di tale Prezzario, per assenza della voce necessaria, la stessa percentuale verrà applicata a quello delle Opere pubbliche della Regione Piemonte, edizione 2020. Nel caso l’operatore proponesse una percentuale con più cifre decimali, si opererà il troncamento alla seconda.
Nel caso, durante le annualità di vigenza del contratto, venissero adottate edizioni successive dei citati Xxxxxxxx, il medesimo sconto percentuale dovrà essere applicato alle stesse.
La percentuale offerta non verrà applicata al costo della manodopera, che verrà riconosciuto come indicato nel Prezzario opere edili della Camera di commercio di Torino, edizione n. 29/2020 (o versioni successive), al netto di spese generali ed utili di impresa.
L’importo degli oneri della sicurezza per l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze saranno quantificati dalla stazione appaltante di volta in volta, nei singoli contratti applicativi e non saranno soggetti al ribasso d’asta e corrisponderà a circa 1,50 Euro/ora.
La stazione appaltante valuterà la conformità delle offerte, con esclusione di quelle che risultino anomale, con le modalità indicate al successivo articolo “ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE”.
La formulazione della graduatoria delle offerte presentate avverrà con le modalità indicate nel successivo articolo “MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE”.
2.7 - TERMINE PER LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari precedenti il termine per la ricezione delle offerte, unicamente con le modalità indicate al precedente articolo “COMUNICAZIONI”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Non sarà possibile inviare comunicazioni oltre il termine di richiesta chiarimenti, se non in risposta a specifiche richieste ricevute della Stazione Appaltante.
La Camera di commercio di Torino invierà risposta alle richieste di chiarimento attraverso il medesimo canale, che gli operatori economici sono invitati a monitorare con costanza.
Le risposte saranno pubblicate sul citato portale Sintel e sul sito web istituzionale (xxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxx-xxxxx-xx-xxxx-xxxxx), dove saranno altresì comunicate tutte le eventuali informazioni integrative che la Camera di commercio ritenesse utili per lo svolgimento della procedura.
2.8 - SOPRALLUOGO
Non è prevista l’effettuazione di sopralluogo, ma un soggetto comunque interessato, potrà richiederlo attraverso il portale Sintel.
2.9 – CONTRIBUTO AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020 gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di cui al presente disciplinare sono esentati dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore della citata Autorità.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
3.1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non verranno accettati documenti prodotti per altra via. Per le modalità operative si rimanda alla specifiche guide pubblicate sul portale Sintel.
L’offerta si compone di:
a) documentazione amministrativa;
b) offerta economica.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
In caso di inserimento di elementi concernenti il prezzo all’interno della documentazione amministrativa, il concorrente sarà escluso dalla procedura.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, la Camera di commercio attiverà la procedura di soccorso istruttorio con le modalità specificate al seguente articolo “VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCCORSO ISTRUTTORIO”. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
3.2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’impresa che intende partecipare alla presente procedura dovrà caricare quanto segue sul portale Sintel di ARIA S.p.A., contestualmente alla presentazione dell’offerta.
Se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente. Laddove sia necessario aggregare più documenti in un unico archivio (formato .zip o equivalente), non dovrà essere firmato digitalmente l’archivio, ma i singoli documenti in esso contenuti.
❖ DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE TERMINI E CONDIZIONI, utilizzando preferibilmente la funzione predisposta dal portale Sintel, in cui il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
❖ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, di certificazione, utilizzando preferibilmente il modello “Dichiarazione sostitutiva - Modulo A”, allegato alla documentazione di gara, in cui il Concorrente dichiara:
o la forma di partecipazione alla gara. Si precisa che i nominativi e ruoli delle imprese che partecipano in forma aggregata dovranno essere tutti indicati nel corrispondente documento PassOE;
o il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
o la condizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
o le situazioni di controllo ex art. 2359 c.c.
o il possesso dei requisiti di qualificazione per la specifica procedura;
o l’eventuale ricorso ad avvalimento, con l’indicazione dei requisiti di cui il concorrente si avvale e/o al subappalto;
Si precisa che le imprese che partecipano in forma aggregata (R.T.I., consorzi, ecc.), dovranno presentare una dichiarazione distinta per ciascuna impresa componente, che avrà cura di compilarla e sottoscriverla.
❖ DOCUMENTO “PassOE” rilasciato, per il CIG associato alla presente procedura, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di registrazione dell’operatore economico sul sistema “AVCpass” per la verifica dei requisiti. In caso di partecipazione in forma aggregata, il PassOE deve riportare l’assetto di partecipazione e deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della mandataria e di tutte le mandanti o consorziate.
❖ (eventuale) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA qualora l’operatore economico rientri in uno o più dei seguenti casi:
❖ partecipazione in forma aggregata (costituita o costituenda, con o senza soggettività giuridica); in tal caso l’aggregazione dovrà dichiarare :
o impegno a costituire l’aggregazione, ovvero atto costitutivo della medesima;
o la denominazione adottata per la specifica procedura;
o l’impresa mandataria / capogruppo;
o le imprese costituenti, specificando per ciascuna di esse Ragione Sociale, P.IVA, le attività che verranno svolte in caso di aggiudicazione e la relativa quota percentuale.
o (nel caso di consorzi tra società cooperative e consorzi stabili ex art. 34, comma 1,lett. B o lett. C e Reti di imprese con soggettività giuridica) se l’aggregazione partecipa come esecutore in proprio o per conto delle imprese costituenti indicate come esecutrici;
❖ Ricorso all’avvalimento; in tal caso l’operatore economico dovrà allegare alla propria documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016:
o dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
o impegno sottoscritto da ciascuna impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l’offerente;
o originale o copia autentica del/i contratto/i in virtù del quale ciascuna impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti di cui questi è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
Si ricorda che il contratto dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, i requisiti forniti e le risorse e/o dei mezzi messi a disposizione dall’impresa ausiliaria;
❖ IMPEGNO di un fideiussore, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ovvero DICHIARAZIONE circa la non applicabilità della disposizione, ai sensi dell’art.93, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in quanto microimpresa, piccola impresa, media impresa, o raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (selezionando preferibilmente la relativa opzione presente nel modello “Dichiarazione sostitutiva - Modulo A”, allegato alla documentazione di gara).
3.3 – OFFERTA ECONOMICA:
Al fine della formulazione della graduatoria sulla base di quanto specificato al precedente articolo “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”, l’impresa che intende partecipare alla presente procedura dovrà caricare sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A.:
⮚ IL MODULO D’OFFERTA ECONOMICA predisposto dallo stesso portale, riportante il valore alla seconda cifra decimale del ribasso percentuale offerto come precisato nel precedente articolo “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”.
Si precisa che ulteriori cifre dopo la seconda decimale non verranno prese in considerazione, ma saranno troncate con le modalità previste nel seguente articolo “VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.
A tal fine, l’operatore economico dovrà scaricare il “documento d’offerta” generato da Sintel, contenente tutte le informazioni sulla propria offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in Sintel.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16, nell’offerta economica l’operatore deve indicare, a pena di esclusione, gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non saranno ammesse offerte in aumento, in variante, parziali, indeterminate, plurime, condizionate.
Le offerte saranno vincolanti per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle stesse.
ART.4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
4.1 – GESTIONE DELLA SEDUTA PUBBLICA
La Camera di commercio effettuerà le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., con le modalità previste dalla stessa.
Per ogni operazione svolta sul portale, verrà pertanto data automatica visualizzazione del risultato ai concorrenti che ne hanno diritto. Si rinvia alla documentazione pubblicata sulla piattaforma Sintel per il dettaglio delle informazioni visibili alle imprese in ciascuna fase dell’aggiudicazione.
4.2 - VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Dopo lo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Procedimento effettuerà il controllo della documentazione amministrativa trasmessa dagli offerenti sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Per le imprese stabilite in Italia, il certificato di iscrizione al Registro Imprese verrà acquisito d’ufficio, mentre alle imprese non stabilite in Italia verrà richiesto di trasmettere, tramite la piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., il certificato di iscrizione al registro imprese dello stato di appartenenza, corredato da traduzione asseverata nella lingua italiana.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta o in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Al termine della valutazione della documentazione amministrativa e dell’eventuale fase di soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento proporrà la motivata esclusione dalla procedura nel caso di:
- presenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016;
- assenza dei requisiti di partecipazione in capo all’offerente od avvalimento irregolare;
- imprese che abbiano partecipato sia in forma individuale che aggregata, ovvero che siano presenti in più aggregazioni;
- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi;
- irregolarità essenziali non sanabili nella documentazione amministrativa;
- inutile decorrenza dei termini di regolarizzazione assegnati dalla stazione appaltante attraverso la procedura di soccorso istruttorio;
La stazione appaltante adotterà quindi il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alle fasi successive della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
4.3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Ultimata la verifica della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento procederà all’apertura delle offerte economiche, escludendo le eventuali offerte al rialzo, ovvero prive dell’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16, degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Saranno ritenute altresì inammissibili eventuali offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.
In ciascuna fase il Responsabile del Procedimento si riserva di accertare con calcolo manuale la correttezza dei valori e dei punteggi formulati automaticamente dal sistema e di correggerli, ove necessario, in particolare per garantire che il valore di ciascun ribasso percentuale e tutti i successivi calcoli vengano troncati alla seconda cifra decimale.
4.4 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
Il sistema attribuirà automaticamente a ciascuna delle restanti offerte un punteggio sulla base della formula allo sconto massimo predisposta dal sistema di calcolo di Sintel:
PEa = PEmax x (So/Smax)
dove:
PEa = punteggio assegnato alla specifica offerta; PEmax = punteggio economico massimo assegnabile; So = ribasso indicato dall’offerente;
Smax = massimo ribasso offerto dai partecipanti.
In presenza di accertati malfunzionamenti o errori di calcolo del sistema rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, il Responsabile del Procedimento si riserva di assegnare manualmente i punteggi economici alle offerte pervenute e generare una nuova graduatoria.
La stazione appaltante potrà valutare la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ed in particolare la congruità della miglior offerta, verificando che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed ai costi della sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 97, c. 3-bis, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà alla valutazione delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata con le modalità specificate dai commi 2, 2bis e 2ter del medesimo articolo, fermo restando quanto specificato al precedente articolo “VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE” in merito alla gestione delle cifre decimali.
Il calcolo della soglia e la successiva individuazione delle offerte anomale verranno effettuati dalla Camera di commercio applicando le metodologie indicate al predetto art.97, commi 2 e 2 bis, D.Lgs.50/16 e s.m.i..
Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato prendendo in considerazione esclusivamente i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme, nella misura percentuale indicata dai commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del numero di offerte ammesse.
Le offerte che presenteranno identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica.
Come previsto dal comma 3 dell’art.1. del D.L.76/2020, convertito con legge n.120 del 11 settembre 2020, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà all’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata.
4.5 - GRADUATORIA FINALE
Preso atto delle risultanze prodotte dalla piattaforma informatica Sintel di Aria S.p.A. e di quanto eventualmente effettuato anche extra portale, verrà stilata la graduatoria finale ed il Rup proporrà l’esclusione dalla procedura delle offerte giudicate inammissibili o anomale, formulando proposta di aggiudicazione a favore della prima offerta non anomala, presente in graduatoria.
Qualora risultassero prime in graduatoria offerte di uguale importo, si procederà a sorteggio per determinare l’affidatario.
La Camera di commercio di Torino si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente procedura, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art.5 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
5.1 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE
La Camera di commercio acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (oggi DURC on-line di cui al D.M. 30/01/2015) dell’impresa aggiudicataria provvisoria dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio e provvederà alla verifica, in capo alla medesima, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, mediante l’acquisizione dei dati presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC (ex AVCP), tramite il sistema AVCpass.
La Camera di commercio si riserva la facoltà, in caso di accertato malfunzionamento del sistema AVCpass ed al fine di agevolare il celere svolgimento della presente procedura, di procedere alla verifica dei requisiti in forma tradizionale.
In caso di esclusione dell’impresa aggiudicataria provvisoria, a seguito della predetta verifica, l’Ente procederà ad eseguire la stessa anche nei confronti della seconda classificata o, progressivamente, di quelle successive sino a che non abbia riscontrato in capo ad una delle partecipanti il regolare possesso dei requisiti richiesti dalla citata normativa.
Successivamente alla definizione della graduatoria, la Camera di Commercio richiederà di trasmettere tramite il portale Sintel di Aria S.p.A., entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi
a pena esclusione, la seguente documentazione probante il possesso dei requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’art.90, comma 9 e dall’allegato XVII del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI:
- elenco dell’attrezzatura tecnica destinata all’esecuzione dei lavori e libro dei cespiti, per comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, commi 1, lett. c), D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- dichiarazioni IVA o bilanci aziendali per comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, commi 1, lett. a) e b), D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al D.Lgs.81/2008;
- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai sensi del D.Lgs.81/2008 - Art. 90.
5.2 - AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
La Camera di commercio darà pubblicità all’aggiudicazione nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’aggiudicatario sarà inserito nell’elenco fornitori della Camera di commercio di Torino.
5.3 - GARANZIE DEFINITIVE
La stipula del contratto è subordinata alla produzione, a seguito di notifica dell’aggiudicazione definitiva, delle seguenti garanzie come dettagliato nello “Schema di accordo quadro”:
⮚ cauzione definitiva, dell’importo determinato ai sensi dell’art.103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante, di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari,
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
Qualora l’operatore economico volesse avvalersi della facoltà di produrre cauzione definitiva con modalità diverse da quelle della prestazione di polizza bancaria o assicurativa, dovrà comunicarlo preventivamente alla Stazione Appaltante.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di tali riduzioni, l’operatore economico segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta, allegando copia/e conforme/i all’originale della/ certificazione/i possedute.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento da parte della Camera di commercio, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall’accordo quadro sottoscritto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso spese che la Camera di commercio di Torino dovesse eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento da parte dell’affidataria dell’obbligazione o della cattiva esecuzione del servizio.
Resta salvo per la Camera di commercio di Torino l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’impresa affidataria è obbligata ad integrare la cauzione di cui la Camera di commercio di Torino dovesse valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare della Camera di commercio, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.
⮚ polizza assicurativa per il rischio di responsabilità civile verso terzi. Nel caso la documentazione originale sia in lingua straniera, la copia conforme all’originale della polizza assicurativa dovrà essere corredata da traduzione asseverata nella lingua italiana.
La mancata costituzione delle predette garanzie determina la decadenza dell’affidamento da parte della Camera di commercio, che procederà alla verifica dei requisiti, con le modalità
sopra descritte, dei concorrenti che seguono nella graduatoria fino ad identificare il nuovo affidatario.
5.4 – ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA
L’impresa dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale proprio recapito per tutte le comunicazioni relative allo svolgimento dei contratti discendenti dall’accordo quadro.
L’impresa affidataria dovrà inoltre comunicare alla Camera di commercio il nominativo ed i contatti telefonici e di posta elettronica di un referente per la commessa, reperibile 7 giorni su 7 (sabato, domenica e festivi compresi) e 24 ore su 24, che curerà l’osservanza degli impegni in conformità alle clausole contrattuali ed alla disciplina del personale.
Si richiama l’obbligo, per l’impresa affidataria, di trasmettere ed aggiornare per tutta la durata del contratto l’elenco con i nominativi di un responsabile tecnico, dei soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti in materia di sicurezza di cui all’art.97 del D.Lgs. 81/2008 e del personale autorizzato ad effettuare le lavorazioni nelle sedi di intervento, come precisato nello “Schema di accordo quadro”.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Entro 30 giorni dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula dell’accordo quadro, l’aggiudicataria dovrà trasmettere copia del Piano Operativo di Sicurezza conforme all’Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008.
5.5 – STIPULA E REGISTRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., salvo differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’accordo quadro, sottoscritto con firma digitale, sarà soggetto ad IVA ed a registrazione in caso d’uso. Per le modalità di stipula ed esecuzione, si rinvia allo “Schema di accordo quadro”, parte integrante della presente procedura.
Entro 10 giorni solari dalla sottoscrizione dell’accordo quadro, l’impresa affidataria è altresì tenuta al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Parte I della Tariffa, allegata al D.P.R. 642/72 e s.m.i., nella misura di 16,00 Euro per ogni foglio ed a trasmettere prova dell’assolvimento all’indirizzo PEC xxxxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Art.6 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL MEDESIMO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, nonché di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applicherà la disciplina di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il contratto che verrà stipulato non conterrà clausola compromissoria e le eventuali controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di Torino. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’affidatario non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto dell’affidamento.
Art.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente sede in Torino, via Xxxxx Xxxxxxx, n° 16, tel. 000 00000, email:
- xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx (indirizzo abilitato a ricevere anche mail).
Il titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Torino scrivendo all’indirizzo mail:
- xxx0@xxx.xxxxxx.xx (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC).
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE)
27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Per la conservazione ed il trattamento dei dati informatici sulla piattaforma Sintel, si rimanda a quanto specificato da ARIA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema.
I dati relativi all’impresa aggiudicataria verranno inoltre acquisiti ai fini della stipulazione dell’accordo quadro e dell’esecuzione delle successive disposizioni attuative, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
I dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti ed esecuzione del contratto. In relazione a tale finalità la base giuridica del trattamento dei dati comuni è obbligo legale di conferimento a cui è soggetto il titolare.
Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito da legge o regolamento.
La Camera di commercio di Torino acquisisce dati relativi al dichiarante al casellario giudiziale / all’antimafia; in ragione degli stessi accessi ed accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali relativi a condanne penali e reati, in quanto trasmessi da Procure e Prefetture, oppure poiché consultati dall’ente in apposite banche dati, tra cui la BDNA (Banca dati nazionale unica antimafia).
Altri dati inerenti i requisiti richiesti all’art.80 del Codice degli appalti D.lgs.50/2016 e s.m.i., sono acquisiti a titolo esemplificativo e non esaustivo presso l’ANAC, l’INPS, l’INAIL, i Centri
per l’impiego, le casse previdenziali, altre pubbliche amministrazioni aggiudicatarie per verifica certificati di esecuzione.
I dati personali saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, ad eccezione degli obblighi informativi e di trasparenza a cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni da disposizioni normative. In caso di falsa dichiarazione verrà informata la competente procura della Repubblica e ove previsto l’ANAC
I dati saranno trattati per tutta la durata processo per le quali sono stati raccolti e successivamente saranno conservati per 10 anni dalla conclusione del contratto.
All’Appaltatore sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento Ue 2016/679, “GDPR”, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa vi sono:
- il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito:
- xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx.
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, l’appaltatore può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell’Autorità garante:
- xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx
- xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx.