CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. La Convenzione esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei con- fronti dell’infanzia.
La traduzione italiana qui riprodotta è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991. UNICEF Italia sottolinea che sarebbe preferibile tradurre il termine inglese “child”, an- ziché con “fanciullo”, con “bambino, ragazzo e adolescente”.
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condi- zioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve rice- vere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tol- leranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fan- xxxxxx è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea
Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in partico- lare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all’art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici ap- plicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazio- nale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizio- ni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramen- to delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
Prima parte
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere uma- no avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la matu- xxxx in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Conven- zione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinio- ne politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro in- capacità, dalla loro nascita o da ogni al- tra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provve- dimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbli- che o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse supe- riore del fanciullo deve essere una con- siderazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicu- rare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in con- siderazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabili- tà legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzio- namento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle auto- xxxx competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quan- to riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adot- tare tutti i provvedimenti legislativi, am- ministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Con- venzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali prov- vedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsa- bilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia al- largata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre perso- ne legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corri- spondente allo sviluppo delle sue capa- cità, l’orientamento e i consigli adeguati
all’esercizio dei diritti che gli sono rico- nosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la mi- sura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamen- te al momento della sua nascita e da allo- ra ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere al- levato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli ob- blighi che sono imposti loro dagli stru- menti internazionali applicabili in mate- ria, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la pro- pria identità, ivi compresa la sua nazio- nalità, il suo nome e le sue relazioni fami- liari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identi- tà o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e pro- tezione affinché la sua identità sia rista- bilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciul- lo non sia separato dai suoi genitori con- tro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemen- te con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può es- sere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessa- te devono avere la possibilità di parteci- pare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolar- mente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminen- te del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di prov- vedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compre- sa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della fa- miglia, le informazioni essenziali concer-
nenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repen- taglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presen- tazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incom- be agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigi- lano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguen- ze pregiudizievoli per gli autori della do- manda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rap- porti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circo- stanze eccezionali.
3. A tal fine, e in conformità con l’obbli- go incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispet- tano il diritto del fanciullo e dei suoi ge- nitori di abbandonare ogni paese, com- preso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni pa- ese può essere regolamentato solo dal- le limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili
con gli altri diritti riconosciuti nella pre- sente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ri- torni illeciti di fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o mul- tilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di espri- mere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opi- nioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fan- xxxxxx la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministra- tiva che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espres- sione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare in- formazioni e idee di ogni specie, indipen- dentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può esse- re regolamentato unicamente dalle limi-
tazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a. al rispetto dei diritti o della reputa- zione altrui; oppure
b. alla salvaguardia della sicurezza na- zionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di co- scienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il do- vere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’e- sercizio del summenzionato diritto in ma- niera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria reli- gione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dal- la legge, necessarie ai fini del manteni- mento della sicurezza pubblica, dell’ordi- ne pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere og- getto unicamente delle limitazioni stabili- te dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurez- za nazionale, della sicurezza o dell’ordi- ne pubblico, oppure per tutelare la sani- tà o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di inter- ferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domi- cilio o nella sua corrispondenza, e nep- pure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa ac- cedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e interna- zionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a. incoraggiano i mass media a divul- gare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
b. incoraggiano la cooperazione in- ternazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazio- ni e materiali di questo tipo prove- nienti da varie fonti culturali, nazio- nali e internazionali;
c. incoraggiano la produzione e la dif- fusione di libri per l’infanzia;
d. incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esi- genze linguistiche dei fanciulli au- toctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e. favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a pro-
teggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del prin- cipio secondo il quale entrambi i geni- tori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incom- be innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’inte- resse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Conven- zione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appro- priato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi ab- biano i requisiti necessari.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura le- gislativa, amministrativa, sociale ed edu- cativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di bruta- lità fisiche o mentali, di abbandono o di
negligenza, di maltrattamenti o di sfrut- tamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’u- no o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppu- re a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione com- porteranno, in caso di necessità, proce- dure efficaci per la creazione di program- mi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporanea- mente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una prote- zione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per que- sto fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in par- ticolare concretizzarsi per mezzo dell’af- fidamento familiare, della kafalah di di- ritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà
debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etni- ca, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o auto- rizzano l’adozione si accertano che l’in- teresse superiore del fanciullo sia la con- siderazione fondamentale in materia e:
a. vigilano affinché l’adozione di un fan- xxxxxx sia autorizzata solo dalle auto- xxxx competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le pro- cedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della si- tuazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cogni- zione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b. riconoscono che l’adozione all’este- ro può essere presa in considerazio- ne come un altro mezzo per garan- tire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa es- sere affidato a una famiglia affida- taria o adottiva oppu re essere alle- vato in maniera adeguata nel paese d’origine;
x. xxxxxxxx, in caso di adozione all’este- ro, affinché il fanciullo abbia il benefi- cio di garanzie e di norme equivalen- ti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d. adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciul-
lo non diventi fonte di profitto mate- riale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e. perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo con- testo di vigilare affinché le sistema- zioni di fanciulli all’estero siano ef- fettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adegua- te affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto inter- nazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa benefi- ciare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono ricono- sciuti della presente Convenzione e da- gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tut- ti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organiz- zazioni intergovernative o non gover- native competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si tro- vano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informa- zioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni
altro familiare sono irreperibili, al fan- xxxxxx xxxx concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure tempo- raneamente privato del suo ambiente fa- miliare per qualunque motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decen- te, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garanti- scono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro xxxxxx- xxx, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situa- zione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiu- to fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettiva- mente accesso alla educazione, alla for- mazione, alle cure sanitarie, alla riabilita- zione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare
di questi servizi in maniera atta a concre- tizzare la più completa integrazione so- ciale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione inter- nazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, an- che mediante la divulgazione di informa- zioni concernenti i metodi di riabilitazio- ne e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allar- gare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare del- le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salu- te possibile e di beneficiare di servizi me- dici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenziona- to diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
a. diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b. assicurare a tutti i minori l’assisten- za medica e le cure sanitarie ne- cessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c. lottare contro la malattia e la malnu- trizione, anche nell’ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare me- diante l’utilizzazione di tecniche age- volmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei ri- schi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d. garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e. fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i mi- nori, ricevano informazioni sulla salu- te e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’am- biente e sulla prevenzione degli in- cidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f. sviluppare le cure sanitarie preventi- ve, i consigli ai genitori e l’educazio- ne e i servizi in materia di pianifica- zione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradi- zionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione interna- zionale in vista di ottenere gradualmen- te una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare consi- derazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità com- petente al fine di ricevere cure, una pro-
tezione oppure una terapia fisica o men- tale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fan- xxxxxx il diritto di beneficiare della sicu- rezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro le- gislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovran- no essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del mino- re e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una do- manda di prestazione effettuata dal fan- xxxxxx o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficien- te per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicura- re, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati prov- vedimenti, in considerazione delle con- dizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del
caso, un’assistenza materiale e program- mi di sostegno, in particolare per quan- to riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il man- tenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una re- sponsabilità finanziaria nei suoi confron- ti, sul loro territorio o all’estero. In parti- colare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finan- ziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclu- sione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale dirit- to in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a. rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b. incoraggiano l’organizzazione di va- rie forme di insegnamento secon- xxxxx sia generale che professiona- le, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’inse- gnamento e l’offerta di una sovven- zione finanziaria in caso di necessità;
c. garantiscono a tutti l’accesso all’in- segnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d. fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e profes-
sionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e. adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abban- dono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la di- sciplina scolastica sia applicata in manie- ra compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incorag- giano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprat- tutto di contribuire a eliminare l’ignoran- za e l’analfabetismo nel mondo e facilita- re l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in parti- colare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l’edu- cazione del fanciullo deve avere come finalità:
a. favorire lo sviluppo della persona- lità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitu- dini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b. sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali e dei principi consacrati nel- la Carta delle Nazioni Unite;
x. xxxxxxxxxx nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali
del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d. preparare il fanciullo ad assume- re le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di com- prensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, na- zionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
e. sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle per- sone fisiche o morali di creare e di dirige- re istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del pre- sente articolo siano rispettati e che l’e- ducazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciul- lo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria re- ligione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciul- lo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare li- beramente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipa re pie- namente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condi- zioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, ar- tistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti ri- schi o sia suscettibile di porre a repenta- glio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, men- tale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legisla- tive, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presen- te articolo. A tal fine, e in considerazio- ne delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a. stabiliscono un’età minima op- pure età minime di ammissione all’impiego;
b. prevedono un’adeguata regolamen- tazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c. prevedono pene o altre sanzioni ap- propriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo;
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adegua- ta misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni in-
ternazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a protegge- re il fanciullo contro ogni forma di sfrut- tamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a. che dei fanciulli siano incitati o co- stretti a dedicarsi a una attività ses- suale illegale;
b. che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c. che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a. nessun fanciullo sia sottoposto a tor- tura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono
essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b. nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’ar- resto, la detenzione o l’imprigiona- mento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ulti- ma risorsa e avere la durata più bre- ve possibile;
c. ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispet- to dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga prefe- ribile di non farlo nell’interesse pre- minente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispon- denza e di visite, tranne che in circo- stanze eccezionali;
d. i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente acces- so a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competen- te, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispetta- re e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui prote- zione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misu- ra possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino di- rettamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruo- lare nelle loro forze armate ogni perso- na che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario inter- nazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a li- vello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficia- re di cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupe- ro fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da fa- vorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fan- xxxxxx sospettato, accusato o riconosciu- to colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso
della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uo- mo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della neces- sità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo co- struttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle di- sposizioni pertinenti degli strumenti in- ternazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a. affinché nessun fanciullo sia sospet- tato, accusato o riconosciuto colpe- vole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o inter- nazionale nel momento in cui furono commesse;
b. affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia al- meno diritto alle seguenti garanzie: I – di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; II – di essere informato il prima pos- sibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappre- sentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’as- sistenzalegaleo di ognialtra assisten- za appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; III – che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudi- ziaria competenti, indipendenti e im- parziali per mezzo di un procedimen- to equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti lega- li a meno che ciò non sia ritenuto
contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; IV – di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevo- le; di interrogare o far interrogare i te- stimoni a carico e di ottenere la com- parsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; V – qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di con- seguenza dinanzi a un’autorità o istanza giudiziaria superiore com- petente, indipendente e impar- ziale, in conformità con la legge; VI – di essere assistito gratuitamen- te da un interprete se non compren- de o non parla la lingua utilizzata; VII – che la sua vita privata sia piena- mente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuo- vere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli so- spettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
a. di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commet- tere reato;
b. di adottare provvedimenti ogni qual- volta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ri- correre a procedure giudiziarie ri- manendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbo- no essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di di- sposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervi- sione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assisten- za istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della pre- sente Convenzione pregiudica disposi- zioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:
a. nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Seconda parte
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far lar- gamente conoscere i principi e le dispo- sizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi com- piuti dagli Stati parti nell’esecuzione de- gli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Co- mitato dei Diritti del Fanciullo che adem- pie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una com- petenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi mem- bri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei prin- cipali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Sta- to parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di en- trata in vigore della presente Conven- zione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite inviterà per
iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sot- xxxxx rà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasio- ne delle riunioni degli Stati parti, convo- cate dal Segretario generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il nu- mero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la mag- gioranza assoluta degli Stati parti pre- senti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il man- dato di cinque dei membri eletti nella pri- ma elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichia- ra di non poter più esercitare le sue fun- zioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispon- dente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determina- to dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto ri- serva dell’approvazione dell’Assemblea generale.
11. Il Segretario generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite mette a di- sposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansio- ni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea gene- rale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottopor- re al Comitato, tramite il Segretario ge- nerale dell’Organizzazione delle Nazio- ni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Con- venzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a. entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della pre- sente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b. in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempie- re agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì con- tenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del para- grafo 1 del presente articolo le informa- zioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relati- va all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Con- siglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione ef- fettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel setto-
re oggetto della Convenzione:
a. le Istituzioni specializzate, il Fon- do delle Nazioni Unite per l’Infan- zia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Conven- zione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invita- re le Istituzioni Specializzate, il Fon- do delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pare- ri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di compe- tenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi del- le Nazioni Unite a sottoporgli rappor- ti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b. il Comitato trasmette, se lo ritiene ne- cessario, alle Istituzioni Specializza- te, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri organismi com- petenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osser- vazioni e proposte del Comitato con- cernenti tale richiesta o indicazione;
c. il Comitato può raccomandare all’As- semblea generale di chiedere al Se- gretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su que- stioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d. il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base
alle informazioni ricevute in applica- zione degli artt.44 e 45 della presen- te Convenzione. Questi suggerimen- ti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interes- sato e sottoposti all’Assemblea ge- nerale insieme a eventuali osserva- zioni degli Stati parti.
Terza parte
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Orga- nizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vi- gore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Na- zioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratifiche- ranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesi- mo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trente- simo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emen- damento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale
comunica quindi la proposta di emenda- mento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Con- ferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un ter- zo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Uni- te. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea generale.
2. Ogni emendamento adottato in con- formità con le disposizioni del paragra- fo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assem- blea generale delle Nazioni Unite e ac- cettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vi- gore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle di- sposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite riceverà e co- municherà a tutti gli Stati il testo delle ri- serve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incom- patibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indiriz- zata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà ef- fetto alla data in cui è ricevuta dal Segre- tario generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di no- tifica scritta indirizzata al Segretario ge- nerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 53
Il Segretario generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite è designa- to come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L’originale della presente Convenzio- ne, i cui testi in lingua araba, cinese, fran- cese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato pres- so il Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite. ■
PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA CONCERNENTE
IL COINVOLGIMENTO
DEI BAMBINI
NEI CONFLITTI ARMATI
Protocollo opzionale alla Convenzione sui
diritti dell’infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
Alla Convenzione sui diritti dell’infanzia si affiancano due protocolli opzionali approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. I protocolli sono stati ratificati dall’Ita- lia con legge 11 marzo 2002, n. 46: ‘Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostitu- zione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000’.
La traduzione qui riportata è quella pubblicata sulla Gaz- zetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 Supplemento Ordinario n.65.
PREAMBOLO
Gli Stati parti al presente Protocollo
Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai di- ritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozio- ne e la protezione dei diritti del fanciullo,
Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lancian- do un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,
Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,
Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in partico- lare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,
Prendendo atto dell’adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazio- nali, la chiamata di leva o l’arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità;
Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,
Notando che l’articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo spe- cifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,
Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l’età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all’attuazione del principio secondo il quale l’interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono,
Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,
Rallegrandosi per l’adozione all’unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell’OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l’altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,
Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l’addestramento e l’uso di fanciulli per le ostilità, all’interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,
Richiamando l’obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,
Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enun- ciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all’articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,
In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un’occupazione straniera, con- dizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull’osservanza degli strumenti dei diritti dell’uomo applicabili,
Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situa- zione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all’ar- ruolamento o all’utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,
Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, econo- miche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati,
Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,
Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell’informazione e ai programmi di istruzione concer- nenti l’applicazione del presente Protocollo,
Xxxxx concordato quanto segue:
Articolo 1
Gli Stati parti adottano ogni misu- ra possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipano diret- tamente alle ostilità.
Articolo 2
Gli Stati parti vigilano affinché le per- sone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.
Articolo 3
1. Gli Stati parti rilevano in anni l’età mi- nima per l’arruolamento volontario nel- le loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilità al paragrafo 3 dell’ar- ticolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e ri- conoscendo che, in virtù della Conven- zione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al mo- mento della ratifica del presente Proto- collo o dell’adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l’età minima a decorrere dalla quale è au- torizzato l’arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare af- finché l’arruolamento non sia contratto forzosamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l’arruo- lamento volontario nelle loro forze arma- te nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:
a. che tale arruolamento sia effettiva- mente volontario;
b. che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illumina- to dei genitori o dei tutori legali dell’interessato;
c. che gli arruolati siano esauriente- mente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;
d. che essi forniscano una prova affi- dabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi mo- mento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizza- ta al Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Se- gretario generale.
5. L’obbligo di rilevare l’età minima dell’arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l’amministrazione o il controllo delle for- ze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.
Articolo 4
1. I gruppi armati, distinti dalle forze ar- mate di uno Stato, non dovrebbero in al- cuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un’età inferio- re a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l’arruo- lamento e l’utilizzazione di queste per- sone, in particolare provvedimenti a ca-
rattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
3. L’applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statu- to giuridico di qualsiasi parte a un conflit- to armato.
Articolo 5
Nessuna norma del presente Proto- collo può essere interpretata nel senso di impedire l’applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto inter- nazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.
Articolo 6
1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le mi- sure – di natura giuridica, amministrativa e di altra natura – richieste per assicura- re l’applicazione e l’effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s’impegnano a far am- piamente conoscere i principi e le nor- me del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo libe- rati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l’assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.
Articolo 7
1. Gli Stati parti cooperano all’applicazio- ne del presente Protocollo, in particola- re in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest’ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al pre- sente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l’assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale coope- razione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organiz- zazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di far- lo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell’ambito di un fondo di contributi volontari costituito in confor- mità alle regole stabilite dall’Assemblea generale.
Articolo 8
1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall’entrata in vigo- re del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informa- zioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposi- zioni del presente Protocollo, in partico- lare quelle relative alla partecipazione e all’arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all’arti- colo 44 della Convenzione, ogni informa- zione integrativa relativa all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati par-
ti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni in- tegrative sull’applicazione del presente Protocollo.
Articolo 9
1. Il presente Protocollo è aperto alla fir- ma di ogni Stato che è parte alla Con- venzione o che l’ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesio- ne saranno depositati presso il Segreta- rio generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qua- lità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati par- ti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 10
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del de- cimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 11
1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi mo-
mento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la no- tifica è stata ricevuta dal Segretario ge- nerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflit- to armato, quest’ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato par- te dai suoi obblighi ai sensi del presen- te Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la de- nuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell’esame di qualsia- si questione di cui il Comitato fosse sta- to investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.
Articolo 12
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositar- ne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con xxxxxx- sta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un ter- zo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la confe- renza sotto l’egida dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati par- ti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all’Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in con- formità alle disposizioni del paragrafo
1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall’Assem- blea generale delle Nazioni Unite e ac- cettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vi- gore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, men- tre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.
Articolo 13
1. Il presente Protocollo, i cui testi in ara- bo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni unite.
2. Il Segretario generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del pre- sente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. ■
PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA SULLA VENDITA
DI BAMBINI, LA
PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI
PREAMBOLO
Gli Stati parti al presente Protocollo
Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzio- ne relativa ai diritti del fanciullo e l’applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell’articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,
Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, mo- rale o sociale,
Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,
Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo ses- suale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia insce- nante bambini,
Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,
Preoccupati per l’offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusio- ni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,
Convinti che l’eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall’adozione di un approccio glo- bale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-e- conomiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, ir- responsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,
Ritenendo la necessità di un’azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all’origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i pro- tagonisti e migliorare l’attuazione della legge a livello nazionale,
Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in ma- teria di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell’Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all’esecu- zione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell’OIL, concernente l’interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l’azione immediata in vista della loro eliminazione,
Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l’esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,
Considerando che occorre attuare le norme del Programma d’azione per la pre- venzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e rac- comandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,
In debita considerazione dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,
Xxxxx concordato quanto segue:
Articolo 1
Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.
Articolo 2
Ai fini del presente Protocollo:
a. per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazione che com- porta il trasferimento di un bambi- no, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
b. per prostituzione di bambini si inten- de il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compen- so o qualsiasi altro vantaggio;
c. per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappre- sentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività ses- suali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.
Articolo 3
1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pie- namente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commes- si a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:
a. per quanto riguarda la vendi- ta di bambini di cui all’articolo 2: i – il fatto di offrire, consegnare o ac- cettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:
1) sfruttare il bambino a fini sessua- li; 2) trasferire gli organi del bam-
bino a fini di lucro; 3) sottoporre il bambino ad un lavoro forzato; ii – il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all’adozione di un bambino in viola- zione degli strumenti giuridici inter- nazionali relativi all’adozione;
b. il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prosti- tuzione, quale definita all’articolo 2;
c. il fatto di produrre, distribuire, diffon- dere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzio- nati fini, materiale pornografico rap- presentante bambini, quale definito all’articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Sta- to parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commet- terlo o di partecipazione allo stesso.
3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle per- sone giuridiche per i reati di cui al para- grafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parti prendono ogni provve- dimento giuridico e amministrativo ade- guato per accertarsi che tutte le perso- ne che intervengono nell’adozione di un bambino agiscono in conformità alle nor-
me degli strumenti giuridici internaziona- li applicabili.
Articolo 4
1. Ogni Stato parte prende le misure ne- cessarie per stabilire la propria compe- tenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell’art. 3, qualora tali reati si- ano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le mi- sure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, nei se- guenti casi:
a. quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua residenza abituale sul territorio di quest’ultimo;
b. quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le mi- sure necessarie per stabilire la propria competenza la fine di giudicare i sum- menzionati reati quando il presunto au- tore del reato è presente sul suo terri- torio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l’e- sercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.
Articolo 5
1. I reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato
di estradizione successivamente conclu- so fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estra- dizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell’estra- dizione per quanto riguarda tali reati. L’e- stradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinano l’e- stradizione all’esistenza di un trattato, ri- conoscono tali reati come casi di estradi- zione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considera- ti ai fini dell’estradizione, come essendo stati commessi non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenu- ti a stabilire la loro competenza ai sensi dell’articolo 4.
5. Se una richiesta di estradizione viene presentata per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole con- cedere l’estradizione in ragione della nazionalità dell’autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.
Articolo 6
1. Gli Stati parti si concedono reciproca- mente la massima assistenza in vista di
qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a rea- ti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, ivi compreso per l’ottenimento degli ele- menti di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obbli- ghi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventual- mente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assi- stenza in conformità al loro diritto interno.
Articolo 7
Fatte salve le norme del loro diritto in- terno, gli Stati parti:
a. prendono misure appropria- te per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno:
i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commet- tere i reati di cui al presente Protocol- lo, o per agevolarne la perpetrazione;
ii) del prodotto di tali reati;
b. danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del pa- ragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
c. prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o defini- tivamente i locali utilizzati per com- mettere tali reati.
Articolo 8
1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure neces- sarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle prati-
che proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a. riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in parti- colare in quanto testimoni;
b. informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programma- zione e allo svolgimento della stes- sa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c. permettendo che, quando gli inte- ressi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni sia- no presentate ed esaminate duran- te la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
d. fornendo alle vittime servizi di assi- stenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e. proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazio- ne di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
x. xxxxxxxxx, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a cari- co siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
g. evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell’ese- cuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parti si accertano che nes- suna incertezza relativa all’età effettiva
della vittima impedisca l’instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati de- scritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’in- teresse superiore del bambino sia sem- pre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psi- cologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati parti si adopera- no come necessario per garantire la sicu- rezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è in- compatibile con tale diritto.
Articolo 9
1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, ap- plicano e divulgano leggi, misure ammi- nistrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambi- ni maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l’informazione mediante ogni mezzo appropriato, l’istruzione e la for- mazione, gli Stati parti sensibilizzano il
pubblico, ivi compresi i bambini, riguar- do alle misure atte a prevenire le pras- si proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano la partecipa- zione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d’informazione, d’istru- zione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vi- sta del loro completo reinserimento so- ciale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bam- bini vittime dei reati descritti nel Proto- collo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamen- te responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appro- priate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.
Articolo 10
1. Gli Stati parti prendono tutte le misu- re necessarie per rafforzare la coopera- zione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aven- ti per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti
connessi alla vendita di bambini, alla pro- stituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamen- to internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazio- nali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la coope- razione internazionale per facilitare il ria- dattamento fisico e psicologico dei bam- bini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internaziona- le per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sottosvilup- po che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornogra- fia e al turismo pedofili.
4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell’ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.
Articolo 11
Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni mag- giormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:
a. nella legislazione di uno Stato parte;
b. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Articolo 12
1. Ciascuno Stato parte sottopone, en- tro due anni a decorrere dall’entrata in
vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei di- ritti del fanciullo contenente informazio- ni particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rap- porto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopo- ne al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all’art. 44 della Convenzio- ne, tutte le nuove informazione relative all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopon- gono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni sup- plementari circa l’applicazione del pre- sente protocollo.
Articolo 13
1. Il presente Protocollo è aperto alla fir- ma di ogni Stato che è parte alla Con- venzione o che l’ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l’ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 14
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del de- cimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratifiche- ranno il presente Protocollo o vi aderiran-
no dopo la sua entrata in vigore, il Proto- collo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 15
1. Ogni Stato parte può in qualsiasi mo- mento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazio- ne delle Nazioni Unite, il quale ne infor- ma le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Na- zioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato par- te che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né in- tralcia in alcun modo il prosieguo dell’e- same di qualsiasi questione di cui il Co- mitato fosse già investito prima di tale data.
Articolo 16
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e deposita- re il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, doman- dando loro di fargli sapere se sono fa- vorevoli alla convocazione di una con- ferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a
favore della convocazione di detta con- ferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite. Ogni emen- damento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla confe- renza, è sottoposto all’Assemblea gene- rale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in con- formità alle disposizioni del paragrato
1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall’Assem- blea generale delle Nazioni Unite e ac- cettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vi- gore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, men- tre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.
Articolo 17
1. Il presente Protocollo, i cui testi in ara- bo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del pre- sente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l’han- no firmata. ■
Foto: gruppo di orfani, sopravvissuti all’olocausto,
al campo di detenzione di Atlit (Israele).
14 luglio 1944. Foto: Xxxxxx Xxxxxx,
Government Press Office (Israel).
Xxxxxx X. Xxxxxxx Human Rights Italia
Xxx Xxxxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxxx (Xxxxx)