REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI FINANZIATE DA TERZI E PER LE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI FINANZIATE DA TERZI E PER LE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI
Regolamento per le attività istituzionali finanziate da terzi e per lE attività in conto terzi 1
Capo I - Norme generali e ambito di applicazione 2
Articolo 1 - Finalità e definizioni 2
Articolo 2 - Competenza all’approvazione e alla stipula 2
Articolo 3 - Prelievi sulle entrate 2
Articolo 4 - Costi ammissibili 3
Capo II - Attività istituzionali finanziate da terzi 3
Articolo 6 - Formalizzazione delle attività 3
Articolo 7 - Responsabile scientifico 4
Capo III - Attività in conto terzi 5
Articolo 9 - Formalizzazione delle prestazioni e composizione del corrispettivo 5
Articolo 10 - Prestazioni a tariffa 5
Articolo 11 - Responsabile per le prestazioni 6
Articolo 14 - Tetto ai compensi 6
Capo I - Norme generali e ambito di applicazione Articolo 1 - Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le attività istituzionali finanziate da terzi e le attività in conto terzi di IMT. Sono fatte salve eventuali norme speciali previste nei regolamenti di IMT con riferimento a determinate tipologie di contratti, accordi e convenzioni.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività istituzionali finanziate da terzi le attività di didattica o di ricerca svolte da IMT nel suo esclusivo o prevalente interesse istituzionale, nell’ambito di progetti finanziati o co-finanziati da enti privati o pubblici.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per attività in conto terzi l’attività svolta da IMT per conto di committenti pubblici o privati e nel loro interesse esclusivo o prevalente, verso pagamento di un corrispettivo. In particolare sono considerate attività per conto terzi:
a. le prestazioni di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o applicativo;
b. le prestazioni di consulenza, intese come quelle attività di indirizzo di ricerche o di progetti in atto presso il committente, suggerimenti, pareri e, in generale, di supporto tecnico e scientifico che richiedano un limitato uso delle risorse di IMT;
c. le prestazioni di didattica non istituzionale, intese come corsi e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato da docenti di IMT;
d. le analisi, anche numeriche, i controlli, le prove, le tarature, le esperienze e le prestazioni tecnico- scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle medesime.
Articolo 2 - Competenza all’approvazione e alla stipula
1. L’approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti oggetto del presente regolamento e di tutti gli atti preliminari (quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di proposte progettuali o le dichiarazioni di interesse) sono di competenza del Direttore, ferma restando l’approvazione di eventuali spese connesse da parte del competente Centro di Responsabilità (CDR).
2. Il Direttore informa il Consiglio Direttivo degli atti approvati o sottoscritti ai sensi del precedente comma.
Articolo 3 - Prelievi sulle entrate
1. Su tutte le entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 1 si applicano:
a. un prelievo destinato a coprire i costi indiretti imputabili alla prestazione in conto terzi o alle attività istituzionali finanziate da terzi, sostenuti da IMT (utilizzo delle risorse di laboratorio, di infrastrutture e spazi, personale qualificato per attività specifiche, ecc.), pari al 12% per le attività in conto terzi e al 6% per le attività istituzionali finanziate da terzi;
b. un prelievo pari all’1% destinato ad alimentare un Fondo Premialità (FPr), utilizzato per l’erogazione di compensi aggiuntivi o premianti ai professori e ai ricercatori a tempo pieno, ai sensi del vigente Regolamento di IMT in materia;
c. un prelievo pari al 3% per le attività istituzionali finanziate da terzi e al 5% per le attività in conto terzi, con il quale è alimentato un Fondo per l’incentivazione del personale tecnico amministrativo (FIPTA), utilizzato per l’erogazione di compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo.
2. L’erogazione dei compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministativo a valere sul fondo di cui al comma 1, lett. c, avviene in misura proporzionale al punteggio globale individuale conseguito da ciascun dipendente in sede di valutazione annuale nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione della Performance della Scuola, ed è definita annualmente con Decreto Congiunto del Direttore e del Direttore Amministrativo.
3. Le seguenti entrate sono escluse dai prelievi di cui al presente articolo:
a. finanziamenti erogati dal MIUR, dal CNR, dal Fondo Sociale Europeo, nonché fondi assimilati, qualora esplicite disposizioni normative escludano i prelievi medesimi;
b. i contributi finalizzati all’istituzione di borse di studio e per assegni di ricerca, anche nell’ambito di contratti di ricerca in cui siano espressamente previsti;
c. le entrate da convenzioni stipulate con soggetti terzi allo scopo di supportare la gestione di attività didattiche istituzionali;
x. xx entrate che IMT, quale coordinatore di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea o altri progetti assimilabili, gestisce temporaneamente al solo scopo di trasferirle ad altri partner.
4. Altre esclusioni possono essere deliberate per casi specifici dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore.
Articolo 4 - Costi ammissibili
1. Le entrate relative alle attività di cui al presente regolamento devono coprire tutti i costi diretti collegati alle prestazioni, incluso il costo per le risorse umane impiegate nell’esecuzione della prestazione o in attività di supporto diretto alla prestazione.
2. Ferme restando eventuali limitazioni previste dal soggetto finanziatore o dalle norme che disciplinano il finanziamento sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
a. costi per incarichi o assunzione di personale a tempo determinato ai sensi degli artt. 8 e 14 del presente regolamento;
b. costi diretti per acquisizione di forniture o servizi.
c. costi per missioni.
Articolo 5 - Eccezioni
1. Nel caso di disposizioni normative o contrattuali aventi un contenuto diverso e espressamente derogatorio rispetto alle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni del committente o dell’ente finanziatore. È fatta salva altresì l’applicazione delle clausole inserite in convenzioni o contratti in materia di corsi di formazione commissionati da enti pubblici con proprie normative specifiche.
Capo II - Attività istituzionali finanziate da terzi Articolo 6 - Formalizzazione delle attività
1. Il provvedimento di approvazione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti deve contenere:
a. informazioni di base riguardanti il progetto (titolo, numero di convenzione, accordo e contratto, programma di finanziamento, ecc.);
b. il budget del progetto per IMT, inclusivo delle modalità di finanziamento previste;
c. il responsabile scientifico del progetto per IMT e l’eventuale tutor di cui al successivo art. 7;
d. la durata del progetto, come da contratto, convenzione o accordo;
e. l’entità del prelievo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a.
2. Nel caso in cui una proposta progettuale inviata abbia natura vincolante (ad es. nell’ambito del PRIN, FIRB), le informazioni di cui al precedente comma devono essere contenute nel provvedimento di approvazione della proposta progettuale.
Articolo 7 - Responsabile scientifico
1. Lo svolgimento delle attività di ricerca o di didattica di cui al presente capo è coordinato dal responsabile scientifico del progetto, il quale deve essere un professore o ricercatore a tempo pieno, un Assistant Professor o Post-doctoral Fellow titolare di assegno di ricerca. In questi ultimi due casi, il ricercatore dovrà indicare, già all’atto dell’invio della proposta progettuale, un tutor (professore o ricercatore a tempo pieno).
2. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni dei singoli bandi di finanziamento.
Articolo 8 - Destinazione delle economie di gestione (E) derivanti da attività istituzionali finanziate da terzi
1. Nel caso in cui, a fine progetto, risultino disponibili economie di gestione (E), calcolate come differenza tra l’ammontare del finanziamento ricevuto (F) e la somma di tutti i costi vivi sostenuti (C) e delle trattenute previste dai regolamenti (T): E=F-C-T, successivamente all’approvazione della rendicontazione, parziale o finale, da parte dell’ente finanziatore del progetto di ricerca o delle altre attività istituzionali, e comunque subordinatamente all’incasso del relativo finanziamento, il Responsabile scientifico del progetto redige una proposta di “piano di utilizzo” delle risorse nette utilizzabili, che può prevedere:
a. la costituzione di un apposito Fondo di risorse da destinare alla ricerca e/o formazione a disposizione del responsabile scientifico del progetto (reclutamento personale ricercatore e di supporto alla ricerca, borse di studio per dottorandi, supporto di visiting professor, missioni, attrezzature, organizzazione di convegni, ecc.), che non potrà risultare inferiore al 50% del valore complessivo (E);
b. un incentivo per la vincita o per le attività di coordinamento del progetto, anche destinabile a più persone, per un valore massimo del 20% di (F). Qualora E fosse inferiore a tale valore, questo sarà rideterminato in misura proporzionale al valore di E stesso e tenuto conto di quanto assegnato per il fondo di cui al punto a;
c. alimentazione del Fondo per la Premialità della Scuola nella misura pari al 20% del valore determinato al punto b).
2. In ogni caso, annualmente, non può essere distribuito a titolo di premialità (b e c) un valore superiore al 50% di E/n° anni di durata del progetto.
3. In sintesi, per maggiore chiarezza, il piano di riparto deve necessariamente prevedere la determinazione di un valore (a), e nel caso si voglia assegnare un valore (c), occorre attribuire anche il valore (b).
4. Il piano di riparto dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, su presentazione del Direttore.
5. Esclusivamente con riferimento ai finanziamenti per progetti di ricerca assoggettati ad eventuali audit da parte dell’ente finanziatore, si definisce “accantonamento precauzionale” il 15% delle risorse nette, corrispondente ad una quota destinata a coprire possibili decurtazioni del finanziamento operate dall’ente
finanziatore successivamente alla data di fine del progetto. L’accantonamento rimane vincolato fino alla data dell’audit e comunque non oltre un periodo che varia dai 2 mesi ai 5 anni dalla data di fine progetto a seconda della tipologia di finanziamento e delle specificità dei singoli enti finanziatori. Fino alla data dello svincolo, l’utilizzo effettivo delle risorse non potrà eccedere l’85% dell’importo totale delle risorse nette. Una volta svincolato, l’accantonamento viene utilizzato secondo il piano di utilizzo, salvo eventuali modifiche motivate e documentate. È pertanto consentito l’utilizzo di parte delle risorse nette, anche anticipatamente all’approvazione della rendicontazione, previa verifica degli uffici dell’andamento del progetto e delle relative voci di spesa e l’approvazione del Direttore.
6. I commi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ad eventuali risorse nette maturate presso altri enti derivanti da progetti trasferiti presso IMT. In tal caso, nell’applicazione del comma 2 del presente articolo, per totale complessivo (F) si intende il totale complessivo finanziato all’ente di provenienza.
Capo III - Attività in conto terzi
Articolo 9 - Formalizzazione delle prestazioni e composizione del corrispettivo
1. I provvedimenti con cui si approvano convenzioni, accordi e contratti devono contenere:
a. l’oggetto della prestazione;
b. il responsabile delle prestazioni per IMT;
c. il corrispettivo delle prestazioni e il budget completo delle attività inclusivo nominativi del personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) disponibile a partecipare all’esecuzione della prestazione, con indicazione dell’impegno complessivo richiesto e del relativo compenso;
d. l’entità del prelievo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a.
2. Le convenzioni, accordi o contratti devono disciplinare, ove rilevante:
a. l’oggetto della prestazione e le sue modalità di svolgimento, ivi incluse le modalità di presentazione dei risultati;
b. il nominativo dell’eventuale responsabile per il committente;
c. il regime fiscale applicabile e le modalità e termini per il pagamento;
d. la proprietà e le modalità di utilizzazione dei risultati dell’attività di ricerca, ivi incluse le invenzioni, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di IMT che disciplinano la materia;
e. le norme in materia di riservatezza delle informazioni;
f. eventuali penali a carico delle parti, con la specificazione che le penali a carico dell’Istituto non possono superare la cifra prevista come corrispettivo;
g. eventuali disposizioni specifiche sull’utilizzo del nome o dei segni distintivi di IMT.
3. Nella determinazione del corrispettivo si deve avere come riferimento i prezzi di mercato praticati per le stesse attività o per attività similari e valorizzare adeguatamente il background e il foreground.
Articolo 10 - Prestazioni a tariffa
1. Le prestazioni tecnico scientifiche che si traducono in una certificazione ufficiale dei risultati di analisi, prove e tarature, non corredati da relazioni riportanti pareri sui medesimi risultati, sono svolte per un corrispettivo determinato sulla base di appositi tariffari della Scuola, approvati dal Consiglio Direttivo anche con riferimento alle tariffe di mercato o ai tariffari stabiliti da ordini e collegi professionali, o in mancanza tenendo conto degli elementi di costo.
Articolo 11 - Responsabile per le prestazioni
1. Lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Capo è coordinato dal Responsabile della Prestazione, nominato all’atto della firma del contratto o della convenzione, che deve essere un professore o un ricercatore dell’Istituto.
Articolo 12 - Incarichi
1. Nell’ambito delle attività di cui al presente Capo, è possibile conferire incarichi retribuiti a personale non dipendente di IMT o di altra amministrazione pubblica o procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto delle procedure previste dai regolamenti di IMT in materia.
2. Possono essere altresì conferiti direttamente, su richiesta del responsabile del progetto, incarichi retribuiti al personale di ruolo di IMT.
3. Gli incarichi nell’ambito di prestazioni in conto terzi attribuiti al personale dipendente di IMT possono essere affidati direttamente.
4. Rientrano negli incarichi previsti le seguenti tipologie di incarico:
a. attività di ricerca;
b. attività di supporto alla ricerca;
c. attività di supporto organizzativo e amministrativo.
5. I compensi per gli incarichi di cui al comma 2 sono corrisposti dopo la liquidazione di tutti gli altri costi e in ogni caso dopo il pagamento del corrispettivo da parte del committente, con liquidazione del compenso autorizzata dal Direttore.
Capo IV - Norme finali Articolo 13 - Controversie
1. In caso di controversie in relazione ai rapporti previsti nel presente regolamento, IMT propone di demandare, ove non sia escluso da norme di legge inderogabili o da vincoli contrattuali con terzi, le controversie ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o in caso di disaccordo, dal Tribunale di Lucca, fatto salvo, preliminarmente, l’espletamento di un tentativo di conciliazione.
Articolo 14 - Tetto ai compensi
1. Il trattamento economico annuale complessivo lordo, inclusivo dello stipendio lordo tabellare e di qualunque altro compenso o indennità, non può superare il doppio dello stipendio annuale lordo tabellare aumentato delle eventuali indennità di Direzione, vice direzione e di delegato del Direttore. Resta ferma l’applicazione del limite al trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo previsto dal DL 201/2011 art. 23 ter comma 1 e s.m.i.