Contract
C O M U N E DI U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DEL COMUNE
APPROVATO
con delibera di C.C. n. 49 del 05.06.2015
INDICE TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI INFORMATORI
Art. 1 Autonomia negoziale pag.4
Art. 2 Principi………………………………………………………………………………….pag.4 Art. 3 Attività non disciplinate………………………………………………………………..pag.4
TITOLO II
ATTIVITA' ISTRUTTORIA, PREPARATORIA E PROPOSITIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIALE
Art. 4 Xxxxxxx e finalità………………………………………………………………………. pag.5 Art. 5 Programmazione………………………………………………………………………...pag.5 Art. 6 Responsabile del procedimento…………………………………………………………pag.5 Art. 7 Determinazione a contrarre……………………………………………………………pag.6 Art. 8 Definizione delle procedure concorsuali………………………………………………pag.7 Art. 9 Criteri di valutazione……………………………………………………………………pag.8 Art. 10 Offerte anomale………………………………………………………………………..pag.8 Art. 11 Scelta dei contraenti………………………………………………………………….. pag.8 Art. 12 Redazione e pubblicazione dei bandi di gara / Lettere di invito ed avvisi di Aggiudicazione/ Spese di pubblicità………………………………………………………….pag.9 Art. 13 Termini per la richiesta di invito o di presentazione offerte ……………………..pag.9 Art. 14 Modalità di presentazione offerte……………………………………………………pag.9 Art. 15 Commissione Giudicatrice per le varie procedure concorsuali…………………..pag.9 Art. 16 Sedute di gara…………………………………………………………………………pag.10 Art. 17 Verifica dei requisiti di partecipazione e casi di esclusione dalle procedure
concorsuali ……………………………………………………………………………….…..pag.11 Art. 18 Procedure concorsuali per affidamento incarichi di progettazione e procedure concorsuali per affidamento servizi per incarichi di ingegneria ed architettura ………….pag.11 Art. 19 Procedure negoziate previa o meno pubblicazione del bando……………………..pag.11 Art. 20 Istituto dell'avvalimento ……………..……………………………………………… .pag.12 Art. 21 Finanza di progetto ……………………………………………………………………pag.12
TITOLO III
SUBAPPALTO E CAUZIONI PROVVISORIE
Art. 22 Subappalto……………………………………………………………………………..pag.12 Art. 23 Cauzioni provvisorie a garanzia della partecipazione alle gare……….…………….pag.12
TITOLO IV PIATTAFORMA CONSIP
Art. 24 Acquisizioni mediante piattaforma CONSIP…………..………….…………….……pag.13
TITOLO V GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 25 Attività istruttoria, preparatoria e propositiva alla stipula del contratto/ Determinazione a contrarre pag.14
Art. 26 Affidamento diretto…………………….……………………………………………….pag.15 Art. 27 Contenuto dei contratti…………………….……………………………………………pag.15 Art. 28 Cauzione definitiva e coperture assicurative…………………………………………pag.16 Art. 29 Tutela dei lavoratori…………………….………………………………………………pag.16 Art. 30 Revisione prezzi…………………….………………………………………………….pag.17 Art. 31 Xxxxxxx e Proroghe…………………….……………………………………………...pag.17 Art. 32 Competenza alla stipula…………………….…………………………………………...pag.17 Art. 33 Forma dei contratti…………………….………………………………………………...pag.18 Art.34 Contratto in modalità elettronica…………………….………………………………….pag.18 Art. 35Termini e modalità di stipula…………………….……………………………………...pag.19 Art. 36 Spese contrattuali…………………….………………………………………………....pag.19 Art. 37 Esecuzione del contratto…………………….…………………………………………...pag.20 Art. 38 Repertorio e custodia dei contratti…………………….……………………………....pag.20 Art. 39 Originali e copia del contratto…………………….………………………………….....pag.20 Art. 40 Registrazione del contratto…………………….……………………………………....pag.20 Art. 41 Consegna in pendenza di stipulazione…………………….…………………………….pag.21 Art. 42 Modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto/ Contratti aggiuntivi…………………….………………………………………………………...pag.21 Art. 43 Divieto di cessione del contratto…………………….………………………………...pag.21 Art. 44 Inadempimento contrattuale…………………….…………………………………....pag.22 Art. 45 Direzione dell’esecuzione del contratto /Collaudo /Verifica di conformità…………pag.22 Art. 46 Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione……………………………………....pag.22 Art. 47 Penali……………………………………………………………………..........................pag.23
Art. 48 Controversie………………………………………………………………......................pag.23
TITOLO VI
ACCESSO AGLI ATTI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 49 Accesso agli atti e divieti di divulgazione………………………………………...........pag.23 Art. 50 Disposizioni di coordinamento…………………………………………………………pag.24 Art. 51 Abrogazioni…………………………………………………………………..…............pag.24
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI INFORMATORI
Art. 1 Autonomia negoziale
Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale e può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali che non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all’Amministrazione.
Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto della normativa in materia ed in particolare del Decreto Legislativo n. 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici” e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento sui pubblici contratti” .
Con il presente Regolamento vengono precisate e specificate le disposizioni di dettaglio finalizzate a definire e coordinare le attività dei vari settori dell Ente coinvolti nelle procedure negoziali, individuando altresì regole uniformi in relazione alle modalità di esecuzione e gestione dei contratti. Le varie Strutture dell’Ente dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento per l’applicazione delle procedure finalizzate alle attività contrattuali inerenti le proprie competenze e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei rispettivi piani esecutivi di gestione.
Art. 2 Principi
Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell’art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000, disciplina l’attività contrattuale del Comune, improntandola, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza ed in ossequio ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, come codificati all’art. 2 del d. lgs.163/2006 e desumibili dal Trattato istitutivo dell’Unione Europea .
Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedimentali di scelta del contraente sia in quelle di carattere negoziale successive, il Comune opera secondo i principi di imparzialità nel rispetto degli interessi degli aspiranti contraenti e di buon andamento dell’attività amministrativa, rivolta al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico cui il contratto è diretto.
Art. 3
Attività non disciplinate
Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento:
a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie;
b) gli atti e i contratti di liberalità;
c) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990;
d) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti;
e) le convenzioni urbanistiche, salvo quelle ove sia prevista la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione di importi superiori alla soglia comunitaria;
f) i contratti di alienazioni patrimoniali disciplinati da apposito regolamento comunale
g) i contratti di sponsorizzazione disciplinati da apposito regolamento comunale
h) le acquisizioni di lavori,beni e servizi in economia, di cui all’art.125 del Decreto Legislativo 163/2006 disciplinate da appositi regolamenti comunali
i) le procedure per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione disciplinate da apposito regolamento comunale
TITOLO II
ATTIVITA' ISTRUTTORIA, PREPARATORIA E PROPOSITIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIALE
Art. 4 Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, i rapporti negoziali conclusi per iscritto tra Comune di Urbino e soggetti terzi, dai quali derivino comunque diritti e/o obbligazioni per l’Ente.
Il presente Regolamento trova fonte ispiratrice nelle direttive comunitarie in materia di aggiudicazioni di appalti, nel “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture emanato in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con Decreto Legislativo12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni (d’ora in avanti per brevità definito “Codice”), nonché nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo12 aprile 2006 n.163 approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (d’ora in avanti per brevità definito “Regolamento”), e nelle disposizioni emanate con appositi atti dall'Autorità per la Vigilanza sui Pubblici Contratti, oggi ANAC.
I termini "scritto" o "per iscritto" contenuti nel presente Regolamento designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere anche informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
Per appalto pubblico si intende qualsiasi contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico (intendendosi per operatore economico, imprenditore, fornitore, prestatore di servizi), finalizzato all’esecuzione di lavori, fornitura di prodotti o prestazione di servizi.
Per concessione di lavori o di servizi si intende un contratto con le stesse caratteristiche di quelle già indicate, ove il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera od il servizio, eventualmente accompagnato anche da un prezzo o in alternativa solo dal prezzo.
Art. 5 Programmazione
Il Consiglio comunale procede annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso, all’approvazione del programma triennale degli investimenti ed all’ elenco annuale dei lavori pubblici, avvalendosi per la sua redazione dei Responsabili dei settori interessati.
Sono comunque fatte salve ulteriori specifiche modalità di programmazione e progettazione previste da apposite normative di legge in materia di forniture di beni e servizi.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Per ogni singolo intervento od impegno di spesa inerente procedure concorsuali o negoziali deve essere individuato un responsabile unico per le varie fasi procedurali (RUP), coincidente con il Responsabile del Settore da cui parte la proposta. Il responsabile del procedimento deve essere un dipendente in possesso dei requisiti richiesti nell’ambito delle funzioni attribuite, pertanto, nel caso di lavori pubblici, o di servizi attinenti l'architettura o l’ ingegneria, deve essere un tecnico, con titoli o competenze adeguate alla natura o all’ importo dell’intervento.
Il Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti, d’intesa con il Responsabile del Settore interessato, curerà le fasi procedimentali necessarie per la scelta del miglior contraente sino alla sottoscrizione del
relativo contratto, nella forma della scrittura privata, dell’atto pubblico amministrativo o della scrittura privata con firma autenticata.
Per tutti gli interventi in cui la procedura sia effettuata mediante evidenza pubblica, il Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti provvederà alla gestione amministrativa della procedura di gara, espletando le seguenti funzioni:
- curare la predisposizione del disciplinare di gara, del bando di gara, ovvero della lettera di invito, sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del Settore da cui parte la proposta di cui al successivo art.7, nonché sulla base degli elementi desunti dai capitolati speciali d’appalto e dalla eventuale ulteriore documentazione tecnica regolarmente approvata;
- curare la predisposizione dei modelli di autodichiarazione da allegare ai bandi o alla lettera di invito, necessari per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti;
- curare tutti gli adempimenti relativi al versamento, con cadenza quadrimestrale ,della contribuzione a carico dell’Ente all’Autorità di Vigilanza, oggi ANAC
- fornire supporto tecnico-giuridico alle Commissioni di gara
-provvedere alle pubblicazioni nelle varie fasi previste dagli atti, del bando di preinformazione, dell’indizione della gara, nonché dell’avviso di aggiudicazione secondo le modalità richieste dalla normativa vigente, avvalendosi anche di supporti informatici;
- liquidare le spese relative a dette pubblicazioni sulla base dell'imputazione finanziaria del rispettivo impegno;
- fornire agli operatori economici interessati tutte le necessarie informazioni relative alle gare o alla presentazione delle offerte;
- custodire la documentazione di gara fino alla definitiva aggiudicazione;
- svolgere attività di segreteria della gara, redigendo anche i verbali di gara;
- procedere agli adempimenti necessari per la verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti, così come previsto dalla normativa vigente, nonché i controlli finalizzati all’aggiudicazione definitiva
- provvedere a tutti gli adempimenti di cui all’art. 9 , 79 e 79-bis del D. Lgs.. N° 163/2006 e ad ogni comunicazione o informazione utile per rendere più trasparente il procedimento di gara;
- provvedere ad eventuali richieste di accesso agli atti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., da parte dei soggetti interessati dal procedimento.
Art. 7 Determinazione a contrarre
La volontà di provvedere mediante contratto all’acquisizione di beni e servizi, all'esecuzione di lavori pubblici, nonché alle concessioni di lavori o servizi sono precedute, nel rispetto degli atti di programmazione e/o di indirizzo dell’Ente, da apposita determinazione del Responsabile del Settore nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto del rapporto contrattuale ed al quale fa capo anche la responsabilità della esecuzione del contratto.
Nella predetta determinazione dirigenziale devono essere specificati:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto
g) la forma contrattuale così come meglio precisato al successivo art. 34 del presente Regolamento;
c) le clausole ritenute essenziali;
d) il numero e gli eventuali soggetti da invitare
e) la procedura ed i criteri di scelta del contraente (con precisazione, nel caso di aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della ponderazione del punteggio da attribuire ai vari elementi di valutazione);
f) i requisiti di capacità economico - finanziaria, tecnica e professionale eventualmente richiesti ai concorrenti per la partecipazione alla gara;
g) nel caso di lavori pubblici se il contratto sarà stipulato a corpo, ovvero a misura, ovvero in parte a corpo ed in parte a misura .
h) l’impegno di spesa con imputazione al competente capitolo di bilancio;
i) l’importo complessivo dell’appalto con l’indicazione di quello stimato o di quello da assoggettare a ribasso (al netto dell’ I.V.A.) con l'eventuale quantificazione degli oneri per la sicurezza
l) la quantificazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art.38 comma 2-bis del Codice in caso di incompletezza, mancanza incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo
m) nel caso di servizi o forniture gli oneri della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, distinti dall'importo massimo previsto per la prestazione e non assoggettabili a ribasso d'asta, da indicarsi, se presenti, nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). L'eventuale assenza di detti oneri dovrà essere indicata con importo pari a zero;
n) la copertura delle spese per le eventuali forme di pubblicità del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione;
o) la previsione, nei casi di particolare urgenza, della esecuzione dell’appalto nelle more della stipula del contratto;
p) Codice identificativo gara ( CIG ) e Codice unico di progetto (CUP) dell’intervento, ove previsto;
q) indicazione del responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa vigente in materia di appalti ex art. 10 D.Lgs. 163/2006, coincidente con il Responsabile del Settore proponente;
r) quant'altro necessario per il regolare perfezionamento dell'affidamento.
Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando deve essere fornita puntuale illustrazione delle circostanze fattuali concrete che integrano la fattispecie normativa tra quelle ammesse dall’art. 57 del “Codice degli appalti”.
La determinazione a contrarre dovrà comunque indicare tutti gli elementi utili per la redazione del disciplinare di gara, del bando o della lettera di invito da parte del Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti nonché approvare, ove necessario, Capitolato speciale d’appalto o Foglio patti e condizioni, indicante la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.
Il Settore che propone l’affidamento trasmette al Settore Contenzioso -Provveditorato - Contratti la determinazione a contrattare e tutta la documentazione necessaria per il corretto e regolare espletamento della procedura di gara, anche in formato elettronico, se esistente.
Le gare sono esperite secondo l’ordine cronologico di arrivo al competente Xxxxxxx, salvo casi di particolare urgenza da rappresentarsi a cura del Settore proponente il contratto.
Sarà cura del Responsabile del Settore proponente l’acquisizione del CIG e gli annessi adempimenti nei confronti dell’Autorità di Vigilanza di cui all’art.7 del Codice nonché le pubblicazioni obbligatorie sul sito internet del Comune nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” previste dagli art. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, commi 16 lett. b) e 32 della L. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Art. 8
Definizione delle procedure concorsuali
Le procedure di scelta di aggiudicazione, come previsto dalla normativa vigente, sono le seguenti:
PROCEDURA APERTA (art.55 del Codice) PROCEDURA RISTRETTA (art.55 del Codice) PROCEDURE NEGOZIATE ( artt. 56 e 57 del Codice) :
CONCORSO DI PROGETTAZIONE E CONCORSO DI IDEE:
DIALOGO COMPETITIVO (art.58 del Codice) :
ACCORDI QUADRO (art.59 Codice) :
SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (art.60 del Codice) :
Qualunque sia la natura dell'appalto o l’intervento da realizzare, per le procedure concorsuali la Stazione appaltante privilegia le procedure aperte che consentono una maggior trasparenza amministrativa e garantiscono una partecipazione e concorrenzialità più ampia tra gli operatori interessati.
Rientra comunque nella discrezionalità del Responsabile del Settore interessato, in base anche alla vigente normativa in materia, definire le modalità di scelta delle procedure di gara.
Indipendentemente dal tipo di procedura adottato, si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e rispetti i criteri richiesti .
Tutte le consultazioni con gli operatori economici devono essere, di norma, effettuate per iscritto, avvalendosi però, per economicità e semplificazione e riduzione dei tempi del procedimento, dell’invio mediante sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
Nell’ipotesi di procedure di acquisizione in economia, previste dall’art.125 del codice si rinvia al vigente regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia.
Art. 9
Criteri di valutazione
Nell’ambito delle procedure di gara definite al precedente art. 8, il Responsabile del Settore interessato indica, nella determinazione a contrarre, i criteri di valutazione per procedere all’aggiudicazione dell’appalto ritenuti più adeguati, in relazione alle caratteristiche o natura della gara.
Il criterio di scelta della migliore offerta può essere effettuato a favore del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa .
Nel caso di procedura a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa la determinazione a contrarre specifica i criteri per la ponderazione del punteggio, con particolare riferimento alla natura, oggetto, caratteristica del contratto, in base anche agli elementi semplificativi elencati nel “Codice”, seguendo l’ordine decrescente di importanza.
Nella scelta degli elementi di valutazione, devono essere preferite metodologie che consentano l’utilizzo di parametri numerici.
Non possono comunque essere indicati, quali criteri di ponderazione, quegli elementi che rientrano nella fase di selezione degli operatori economici, quali la loro capacità tecnica, economica o professionale.
In ogni caso i pesi o i punteggi da assegnare, anche se articolati in sub pesi o sub punteggi, devono essere globalmente pari a cento.
Art. 10 Offerte anomale
Per la verifica della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal Codice (artt.86,1° comma per i contratti aggiudicabili mediante il criterio del prezzo più basso;86, 2° comma per i contratti aggiudicabili mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 87,88, 89) e dal Regolamento (art.121).
Per ridurre i tempi di espletamento della gara o per economicità procedurale, nelle ipotesi in cui debbano essere giustificate le anomalie delle offerte, la Commissione può richiedere anche contemporaneamente le giustificazioni riguardanti l'offerta risultata anomala, ai primi tre in graduatoria o a tutti i soggetti che hanno presentato offerte sopra o pari alla soglia di anomalia.
Art. 11
Scelta dei contraenti
Il Responsabile del Settore interessato alla procedura di gara definisce, nella determina a contrarre, i requisiti di ammissione richiesti che dovranno essere riportati nel bando e che non possono eccedere la natura od entità dell’appalto.Nel caso di procedura negoziata la determina a contrarre dovrà altresì contenere l’elenco delle ditte da invitare.
Sono fatti salvi particolari ipotesi di appalti di lavori, servizi o forniture che per la loro specificità richiedano norme di qualità aggiuntive od attrezzature particolari, ovvero norme di garanzia con riferimento a particolari esigenze sociali od ambientali o di qualità, che possano assicurare e garantire la sicurezza e la buona esecuzione contrattuale e le finalità pubbliche che si intendano perseguire.
Dette condizioni devono essere esplicitate nel bando di gara e devono comunque garantire il rispetto dei principi del Trattato ed in particolare la non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento.
Art. 12
Redazione e pubblicazione dei bandi di gara / Lettere di invito ed avvisi di Aggiudicazione/ Spese di pubblicità
La redazione e pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione viene predisposta e curata dal Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti, sulla base sia delle indicazioni già specificate nei precedenti articoli e nella determina a contrarre, sia delle disposizioni imposte dalla normativa vigente in materia ed in particolare del Codice.
I bandi di gara verranno pubblicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e comunque all’Albo Pretorio Informatico e sul sito istituzionale del Comune di Urbino.
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva lo stesso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Provveditorato - Contratti curerà la pubblicazione dell’ “Avviso di aggiudicazione”, contenente i risultati della procedura adottata, con le stesse modalità utilizzate per la pubblicità del bando di gara.
Tutte le spese inerenti le pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazioni sono poste a carico dei rispettivi quadri economici; a tal fine le relative somme andranno individuate con le seguenti modalità:
a) per gli investimenti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel finanziamento dell'opera;
b) per le spese ordinarie in apposita unica voce di spesa prevista in bilancio.
Art. 13
Termini per la richiesta di invito o di presentazione offerte
I termini per le richieste di invito alle gare o per la presentazione delle offerte sono espressamente previsti dalla normativa vigente e non possono essere derogati se non per specifiche ragioni di urgenza che non consentano il rispetto dei tempi previsti.
Art. 14
Modalità di presentazione offerte
Tutte le offerte, indipendentemente dal tipo di procedura disposta, dovranno sempre essere presentate all’Ufficio Protocollo Comunale, che provvederà ad apporre in ogni plico la data, l’orario di arrivo nonché il numero progressivo di Protocollo informatico.
L’Ufficio Protocollo provvederà a trasmettere i plichi contenenti le offerte sollecitamente, senza indugio e nella massima segretezza, al Settore Contenzioso – Provveditorato – Contratti, che garantirà la loro custodia e riservatezza.
La consegna dell’offerta deve avvenire a mezzo posta od altre forme di recapito autorizzate, è altresì ammessa anche la consegna a mano del plico, all’Ufficio Protocollo, durante l’orario al pubblico, entro i termini di scadenza stabiliti dal bando.
I plichi dovranno essere consegnati in forma integra e sigillati e dovranno riportare le indicazioni richieste nei rispettivi bandi di gara.
Art. 15
Commissione Giudicatrice per le varie procedure concorsuali
La Commissione giudicatrice per le varie procedure concorsuali deve essere nominata individuando le figure che nell'ambito dell'organizzazione comunale siano titolari di funzioni di responsabilità, fatta salva la presidenza che deve essere attribuita al Responsabile del Settore interessato dalla procedura , nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
Nei casi di procedure concorsuali di interventi di particolare complessità od importanza, ovvero in cui siano richieste specifiche competenze tecniche non rinvenibili internamente, attestate dal Responsabile del Settore da cui parte la proposta, si possono nominare commissari esterni. In queste ipotesi, l’atto di nomina della Commissione deve determinare il compenso per i commissari esterni ed i tempi di espletamento dell’incarico.
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Responsabile del Settore interessato dalla procedura con apposito provvedimento ed è composta, di norma, come segue:
PRESIDENTE – Responsabile del Settore da cui parte la proposta COMPONENTE – Dipendente del Settore da cui parte la proposta
COMPONENTE – Responsabile del Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti o altro dipendente del Settore
Svolge funzioni di segretario verbalizzante un dipendente del Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti o nel caso di sua assenza un dipendente del Settore da cui parte la proposta.
La selezione dei componenti avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’art.84 e 106 del Codice.
In ogni caso non possono far parte della Commissione coloro che abbiano partecipato alla predisposizione degli atti di gara.
Nel caso di appalto concorso o concorsi di progettazione la nomina viene effettuata dall’Organo competente con apposito atto deliberativo, che non potrà in alcun caso essere approvato prima del termine di scadenza del bando di gara.
La Commissione nell’ambito delle sue funzioni opera comunque nel rispetto delle condizioni concorsuali esplicitate nel bando di gara e/o nel disciplinare di gara e in caso di offerta economicamente più vantaggiosa rimane esclusa ogni possibilità di fissare criteri motivazionali ai quali attenersi per l'attribuzione di punteggi per la scelta del contraente.
Può, nell’ambito delle sue funzioni, richiedere documentazione integrativa ai concorrenti, nel rispetto della par condicio e delle condizioni riportate nel bando o nella documentazione di gara ritenute necessarie per la valutazione, con particolare riferimento alla procedura del “soccorso istruttorio” previsto dall’art.38 comma 2-bis del Codice in caso di incompletezza, mancanza incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo. Qualora rilevi l’impossibilità a procedere, rinvia gli atti al Responsabile del Settore da cui parte la proposta per i provvedimenti del caso.
Nelle ipotesi previste dalla legge in cui si procede alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, la stessa Commissione, nella medesima precedente composizione, dovrà provvedere alla nuova aggiudicazione a favore dei concorrenti che seguono in graduatoria.
La Commissione giudicatrice, nelle ipotesi di valutazione delle giustificazioni o in tutti i casisopra previsti, può avvalersi della consulenza di esperti in materia. I pareri acquisiti pur non facendo parte del verbale di gara, vengono allegati agli atti di gara e secretati fino alla conclusione del procedimento.
Art. 16 Sedute di gara
Le sedute della Commissione Giudicatrice avvengono in forma pubblica per la verifica dei requisiti richiesti nel bando e per l' apertura delle offerte.
Nelle procedure in cui si devono valutare le offerte economicamente più vantaggiose o nei casi di appalti concorso o concorsi di idee, le sedute sono riservate. Sono rese pubbliche esclusivamente nella fase finale, per le comunicazioni dei punteggi attribuiti ai concorrenti e per l'apertura delle offerte.
Nel bando di gara vengono indicate le date delle sedute pubbliche. Nei casi in cui le date non possano essere preventivamente determinate al momento di pubblicazione del bando, si procederà a darne comunicazione mediante Avviso all'Albo Pretorio e nel sito del Comune almeno due giorni prima della seduta pubblica.
I lavori della Commissione possono essere effettuati in più sedute di gara, rispettando i principi della continuità delle operazioni di gara. Nella fase in cui si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte, i lavori della Commissione non possono essere sospesi.
Dei lavori della Commissione verranno redatti appositi verbali a cura del Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti. I verbali riportano le risultanze delle varie sedute di gara.
I componenti della Commissione possono richiedere di verbalizzare loro pareri od osservazioni.
Nelle sedute pubbliche si riportano anche i nominativi delle imprese partecipanti che presenziano alle gare. I partecipanti possono richiedere di allegare al verbale eventuali dichiarazioni od osservazioni, a condizione che siano formulati per iscritto.
La verbalizzazione delle varie sedute della stessa procedura concorsuale costituisce unico verbale di gara. Lo stesso non può essere reso pubblico prima della definitiva aggiudicazione.
Art. 17
Verifica dei requisiti di partecipazione e casi di esclusione dalle procedure concorsuali
I motivi di esclusione dalle procedure concorsuali, indipendentemente dal tipo di procedura prescelta sono appositamente disciplinati dalla normativa in vigore. I criteri di esclusione sono esplicitati nel bando e spetta alla Commissione di gara la verifica del rispetto delle condizioni previste.
Nell’ipotesi in cui la documentazione presentata risulti irregolare si procederà con l’applicazione di quanto previsto dall’art.38 comma 2-bis e dell’art.46 del Codice .
Art. 18
Procedure concorsuali per affidamento incarichi di progettazione e procedure concorsuali per affidamento servizi per incarichi di ingegneria ed architettura
La progettazione di lavori ed opere pubbliche dell'Amministrazione avviene di norma con l'affidamento interno, al personale che opera nel Settore di competenza. Nell’ipotesi in cui non sia possibile avvalersi di personale interno o non vi siano internamente qualifiche professionali idonee e nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia, l'affidamento di incarichi di progettazione o dei concorsi di progettazione, avviene nel rispetto della disciplina del Codice e del Regolamento.
Art. 19
Procedure negoziate previa o meno pubblicazione del bando
La procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara è espressamente consentita e disciplinata dall’art.56 del Codice dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre. La procedura negoziata previa pubblicazione del bando è disposta con determina del Responsabile del Settore da cui parte la proposta. Ai sensi dell’art.124 del Codice il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 7 giorni Il bando dovrà essere pubblicato per un minimo, di giorni 10 o nel caso di urgenza per un minimo di giorni 5 a cura del Settore Contenzioso – Provveditorato - Contratti, nell’apposito Albo Pretorio e nel sito della Stazione Appaltante.
La procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara è espressamente disciplinata dall’art.57 del Codice per contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi ed è consentita nella ipotesi previste dal medesimo articolo, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre.
L’individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate viene effettuata dal Responsabile del settore interessato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.
L’indicazione dell’elenco degli operatori da invitare alla gara può coincidere con la determina a contrarre, purché ne sia garantita la riservatezza o segretezza fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta o del preventivo.
Comunque il numero degli operatori economici da invitare non può essere inferiore a tre, se sussistono soggetti idonei in tale numero e devono possedere gli stessi requisiti richiesti per la partecipazione nel caso in cui la stessa procedura fosse effettuata mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.
Il termine di presentazione delle offerte o dei preventivi non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data della lettera di invito o richiesta da parte della Stazione Appaltante.
Possono essere richiesti termini inferiori in caso di urgenza, purché la stessa non sia imputabile alla Stazione Appaltante.
Nelle procedure negoziate di cui sopra, previa o meno pubblicazione del bando, le richieste possono essere inoltrate anche tramite posta elettronica certificata ed ugualmente le offerte possono essere effettuate con gli stessi mezzi, ma comunque, prima dell’aggiudicazione, le offerte o i preventivi richiesti, devono essere confermati e controfirmati in forma scritta.
La procedura concorsuale non segue la rigidità formale richiesta per la gara ad evidenza pubblica ma può essere semplificata nella richiesta della documentazione.Tuttavia prima della definitiva aggiudicazione, da effettuarsi con provvedimento emesso dallo stesso Responsabile del Settore competente, l’ufficio interessato provvede alla puntuale verifica dei requisiti richiesti. Per detta verifica l’Ufficio può avvalersi anche della collaborazione del Settore Contenzioso- Provveditorato- Contratti.
I requisiti richiesti ai concorrenti devono essere gli stessi che sarebbero richiesti per la partecipazione alle gare con evidenza pubblica.
Art. 20
Istituto dell'avvalimento
Per l' avvalimento si applicano gli artt. 49 e 50 del Codice, che indicano le modalità con le quali un'impresa (ausiliata) utilizza le capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di un'altra impresa (ausiliaria) al fine di soddisfare requisiti speciali di qualificazione richiesti dal bando essendole altrimenti preclusa la partecipazione alla gara.
Art. 21 Finanza di progetto
La finanza di progetto è attivabile ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale ovvero ad iniziativa del soggetto privato secondo le modalità precisate e nel puntuale rispetto dell'art. 153 del Codice.
TITOLO III
SUBAPPALTO E CAUZIONI PROVVISORIE
Art. 22 Subappalto
I soggetti affidatari di contratti d’appalto sono tenuti ad eseguire in proprio i lavori, servizi e forniture compresi nel contratto. L’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante il ricorso all’istituto del subappalto è consentito nel rispetto della vigente normativa in materia. (art.118 del Codice).
Tutte le prestazioni e le lavorazioni di progetto, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili.
Art. 23
Cauzioni provvisorie a garanzia della partecipazione alle gare
Nelle gare di lavori, forniture e servizi, le offerte presentate sono corredate dalle cauzioni provvisorie di cui all'art. 75 del Codice, fatti salvi i casi di procedure per incarichi di progettazione, concorsi di progettazione o di idee.
La cauzione provvisoria deve essere predisposta secondo importi, modalità, condizioni e termini stabiliti nel bando o nella lettera di invito in base alle disposizioni della normativa in vigore alla data di indizione della gara ed è consentita la riduzione degli importi assicurati nelle ipotesi espressamente previste dal Codice.
Ai sensi art. 38, comma 2-bis del Codice, introdotto dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014, la cauzione provvisoria deve garantire anche il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della stazione
appaltante che il concorrente è tenuto a versare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del Codice stesso, stabilita dal bando di gara.
La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario definitivo è contestualmente svincolata all'atto di sottoscrizione del contratto.
Alle imprese che non sono risultate aggiudicatarie la cauzione viene restituita entro 30 giorni dalla definitiva aggiudicazione, a cura del Settore Contenzioso - Provveditorato - Appalti.
Nel caso ricorra la circostanza di cui al precedente comma 3, lo svincolo della garanzia nei confronti dei soggetti non aggiudicatari può aver luogo anche oltre il termine di trenta giorni previsto dalla norma. Nelle ipotesi in cui si procede all'incameramento della cauzione provvisoria, l'escussione avviene con provvedimento del Responsabile del Settore interessato, dietro segnalazione della Commissione di gara. Può essere omessa la richiesta della presentazione della cauzione provvisoria nei casi in cui si procede mediante procedura negoziata previa o meno pubblicazione del bando o mediante affidamento dei lavori in economia, secondo la valutazione del Responsabile del Settore interessato .
TITOLO IV
Art. 24
Acquisizioni mediante piattaforma CONSIP
Preliminarmente a qualsiasi decisione di acquisizione di servizi e forniture, il Responsabile del Settore interessato dovrà accertare se siano attive eventuali convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. e, in caso affermativo, dovrà specificare, nella determinazione a contrattare, l’adesione a tale convenzione o, in alternativa, l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto della convenzione medesima.
Tale motivazione della scelta verrà riportata nella dichiarazione prevista dall’art. 26 comma 3-bis della legge 488/1999, da allegare al contratto.
Per determinati settori merceologici l’adesione a Consip è obbligatoria ai sensi del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, che ha stabilto l’acquisto presso Consip ( Convenzioni o Accordi Quadro) o presso le centrali di committenza regionali, ove presenti, dei seguenti prodotti:
1) Energia elettrica
2) Gas
3) Cerburanti rete
4) Carburanti extra rete
5) Combustibili per riscaldamento
6) Telefonia fissa e mobile
L’acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria è effettuata mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. ogni qual volta sia presente sulla piattaforma di acquisto il metaprodotto (Sottoinsieme di beni/servizi di una Categoria) corrispondente all’oggetto della fornitura del bene o del servizio che occorre acquistare, ovvero il ricorso al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza o altre tipologie di mercato elettronico di cui all’art. 328 del Regolamento.
Pertanto il Responsabile del settore interessato, ogni qual volta abbia necessità di procedere ad acquisizioni sotto la soglia comunitaria di beni e servizi, è tenuto a verificarne la presenza sul MEPA e, in caso affermativo, dovrà obbligatoriamente ricorrere all’acquisizione su tale piattaforma, a meno che il bene/servizio presente sul mercato elettronico non sia coerente con le proprie necessità in quanto privo dei requisiti tecnici essenziali.
Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sul M.E.P.A. vanno effettuati attraverso due modalità:
a) ordini di acquisto diretto (ODA), modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell’amministrazione. In questo caso i beni presenti in catalogo costituiscono offerte pubbliche
irrevocabili di vendita da parte dei fornitori e possono essere acquistati mediante emissione on-line di ODA senza confronto concorrenziale: il Responsabile del settore competente potrà di volta in volta valutare l’opportunità di procedere in tal senso entro la soglia relativa agli affidamenti diretti prevista dal Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
b) acquisto attraverso richiesta di offerta (RDO), modalità da adottare per acquisire beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari o per condizioni di fornitura diverse da quelle standard. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi
M.E.P.A. si procede attraverso richiesta di offerta inviata ad almeno 5 operatori economici tra quelli abilitati al MEPA in possesso dei necessari requisiti.
Per quanto riguarda le acquisizioni mediante ODA, queste sono effettuate direttamente dal Responsabile del Settore competente in qualità di Punto Ordinante (PO) mentre per quanto attiene alle acquisizioni mediante RDO il Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti gestirà la procedura prevista dal sistema MEPA sia in qualità di Punto Istruttore (PI) del Punto Ordinante competente sia mediante assistenza diretta al Punto Ordinante medesimo per la parte di procedura a questi esclusivamente attribuita dal sistema MEPA.
L’individuazione della miglior offerta è effettuata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi.
In caso di offerta economicamente più vantaggiosa i diversi elementi per la determinazione dei criteri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura del bene o della prestazione richiesta, possono essere:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento.
Nel caso dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa è obbligatorio prevedere nella Lettera d’invito / Condizioni Particolari di RDO/ la predeterminazione degli elementi variabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna voce.
La verifica delle offerte presentate è demandata ad una Commissione, nominata dal Responsabile del settore competente e come composta dal precedente art.15.
Il mancato ricorso al MEPA, o ad altro mercato elettronico previsto dall’art. 328 del Regolamento, dovrà essere adeguatamente motivato dal Responsabile del Settore competente nella determina a contrattare, il quale dovrà specificare di aver effettuato l’accertamento dell’insussistenza del bene o del servizio oggetto della prestazione nei mercati elettronici disponibili e, ove necessario, evidenziare la motivazione sulla non equipollenza con altri beni e servizi comparabili presenti in tali mercati.
La stipulazione del contratto sulla piattaforma MEPA avverrà mediante sottoscrizione con firma digitale del documento prodotto dal Sistema di E-Procuremente della pubblica amministrazione prodotto automaticaticamente dal sistema stesso.
TITOLO V GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 25
Attività istruttoria, preparatoria e propositiva alla stipula del contratto/ Determinazione a contrarre
L’espletamento dell'attività istruttoria, propositiva e preparatoria degli atti necessari alla contrattazione appartiene al Responsabile del Settore nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto dell’ipotizzato rapporto contrattuale.
Detto Responsabile, al quale fa capo la responsabilità della gestione del contratto, in genere coincide con il responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione.
Nel caso di responsabilità ripartita, l’attività contrattuale e' posta in capo ai Responsabili interessati specificando la rispettiva competenza.
Detto Responsabile e' competente all'adozione della determinazione a contrarre cosi' come precisato al precedente art. 7.
Art. 26 Affidamento diretto
È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione.
A tal fine presso ciascun Settore è costituito un apposito fondo mediante creazione di Azione PEG dell'importo massimo di € 5.000,00 annuali, per far fronte a tali spese minute sia in caso di specialità del bene sia in caso di spese di insorgenza immediata (acquisto di materiale di consumo o di pronto intervento, anche per piccole manutenzioni, servizi di modesta entità) da effettuare di volta in volta al manifestarsi di singole necessità del Settore.
Ciascun responsabile di Settore, per far fronte alle suddette esigenze, procederà all’ acquisizione diretta di tali beni o servizi dando esplicitamente atto nella determinazione di impegno di spesa delle motivazioni del ricorso all’affidamento diretto .
Art. 27 Contenuto dei contratti
I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l’esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.
Sono elementi essenziali del contratto:
a) l’individuazione dei contraenti;
b) l’oggetto del contratto;
c) la finalità e causa del contratto;
d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni;
e) le obbligazioni delle parti contraenti;
f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento;
g) la durata e la decorrenza del contratto;
h) le cause di risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa;
i) le modalità di risoluzione delle controversie;
l) le spese contrattuali e oneri fiscali.
Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere: aa) la cauzione;
bb) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
cc) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo nei casi contemplati dalla legge vigente;
dd) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture; ee) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
ff) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
gg) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno; hh) l’eventuale clausola compromissoria;
jj) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
kk) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
ll) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall’Ente, la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all’art. 1341, 2°comma, del Codice Civile, a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l’appalto di lavori pubblici, da regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti in visione all’atto della gara;
mm) la regolamentazione del subappalto e del subcontratto; nn) elezione del domicilio;
oo) foro esclusivo di Urbino;
pp) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.
Salvo l’obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3, nel caso di affidamento di lavori, andranno comunque sempre allegati al contratto il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, mentre gli altri documenti elencati al comma 1 dell’articolo 137 del Regolamento potranno essere richiamati e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto quale parte integrante dello stesso.
Il ricorso al subappalto è consentito nell’ambito e nei limiti delle norme in vigore come già disciplinato dal presente Regolamento.
Art. 28
Cauzione definitiva e coperture assicurative
In merito alla cauzione definitiva che l’esecutore del contratto è tenuto a costituire a favore dell’amministrazione si applica l’articolo 113 del Codice .
Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell’offerente, può essere prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3 del Codice .
La garanzia deve prevedere espressamente il pagamento “a prima richiesta”, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cod.civ. e la operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
La definizione dell'importo della cauzione, l'incameramento e lo svincolo sono di competenza del Responsabile del settore interessato.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ amministrazione comunale.
L’esecutore del contratto, prima della consegna dei lavori, deve stipulare e presentare apposita polizza di assicurazione che copra i danni subiti da quest’ultima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori con massimali adeguati sia al valore dell’appalto che al tipo e alla zona di intervento di volta in volta stabiliti nel capitolato.
Art. 29 Tutela dei lavoratori
Qualunque sia la procedura prescelta per l’affidamento o l’aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l’applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
Art. 30 Revisione prezzi
Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata è inserita la clausola di revisione di cui all’art. 115 del Codice, che deve essere operata sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’esecuzione del contratto e attraverso le modalità stabilite dallo stesso.
Art. 31 Rinnovo e Proroghe
E' vietato il rinnovo, in qualsiasi forma avvenga, dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita.
E' vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e di servizi.
Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il Responsabile del Settore competente può provvedere al rinnovo del contratto con l'originario contraente dandone adeguta motivazione con propria determinazione.
Presupposto del rinnovo/proroga contrattuale dovrà comunque essere la preventiva previsione della opzione di proroga nel bando e il computo del valore della stessa nel calcolo del valore dell’appalto al fine di stabilire il tipo di pubblicità da assegnare al bando medesimo.
Il rinnovo del contratto può essere utilizzato per una sola volta.
Il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.
In attesa dell’esito della nuova gara il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario e per l’espletamento della gara.
Per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale della medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario.
Art. 32 Competenza alla stipula
Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Settore che lo ha proposto . In caso di motivata assenza o impedimento dello stesso, il contratto può essere sottoscritto da altro Responsabile o altro soggetto individuato all’interno dell’Ente.
Il verbale di gara in nessun caso tiene luogo di contratto e, pertanto, ad esso fa seguito l’ulteriore stipulazione del contratto nelle forme previste dal bando di gara. L’offerta economica presentata è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre diviene vincolante per l’Amministrazione al momento dell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, nonché al momento dell'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione.
Nel caso di più settori interessati dal contratto il Responsabile del Settore firmatario viene individuato dal Sindaco, sulla base della maggiore incidenza del valore economico.
Il Responsabile del Settore che sottoscrive il contratto ha facoltà di apportare al contratto eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
Il Responsabile suddetto è garante delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie.
I Responsabili di Xxxxxxx devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi, anche potenziali, con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4^ grado con l’altro contraente e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nella esecuzione rispetto alla controparte.
La stipulazione è subordinata alla adozione di specifico impegno di spesa e/o dichiarazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario attestante la copertura finanziaria.
Art. 33 Forma dei contratti
I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
- per atto pubblico con intervento del Notaio;
- per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
- a mezzo di scrittura privata autenticata;
- a mezzo di scrittura privata;
- nelle altre forme previste dalla legge.
- in modalità elettronica
Il Segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
In caso di assenza od impedimento del Segretario comunale alla rogazione dei contratti ed all’autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.
Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti relativi all’affidamento di lavori, beni e servizi il cui valore sia superiore a 50.000 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale. I contratti il cui valore sia inferiore a 50.000 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata.
In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica, con importo a base d'asta superiore a 50.000 euro.
I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l’esercizio di attività professionale sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore.
Ogni Responsabile del Settore interessato dal contratto deve indicare nella determinazione a contrattare o altro provvedimento la precisa forma di stipula del contratto e precisamente:
- Atto Pubblico
- Scrittura Privata Autenticata
- Scrittura Privata
Art.34
Contratto in modalità elettronica
Tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tanto nella forma dell'atto pubblico amministrativo, tanto nella forma della scrittura privata, vanno stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell’art.11 comma 13 del Codice e dell’art.6 comma 4 del D.L. 179/2012 così come sostituito dall’art.6 comma 6 del D.L.145/2013 .
Le parti contraenti sottoscrivono personalmente l'atto in presenza del Segretario comunale con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
Il Segretario comunale appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti e in loro presenza. Il Segretario comunale deve verificare e attestare la validità del certificato di firma rilevando gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Il contratto informatico viene conservato nel rispetto del DPR n. 445/2000, della Delibera CNIPA n. 11/2004 e della normativa riportata nel Codice dell’Amministrazione Digitale, nonché nel rispetto del D. Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali .
Il Segretario comunale può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale .
La copia su supporto cartaceo del contratto formato in modalità elettronica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è attestata dal Segretario comunale ai sensi art. 23 D.Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.
Il duplicato informatico ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto, se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.
La copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto cartaceo, in conformità alle vigenti regole tecniche, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è attestata dal Segretario Generale o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico sottoscritta con firma digitale (art. 22 co. 2 D.Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii).
L'imposta di bollo e di registro saranno assolte in modalità telematiche, secondo la normativa vigente.
Art. 35
Termini e modalità di stipula
La stipulazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, deve intervenire decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e non oltre il 60 giorno dall’aggiudicazione stessa, salvo diverso termine previsto dal bando o nella lettera di invito.
L’aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune .
Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonchè di richiedere eventuale risarcimento dei danni.
Dopo la definitiva aggiudicazione il Settore Contenzioso -Provveditorato - Contratti pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, cura la stesura effettiva del contratto e fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del medesimo.
Art. 36 Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nulla escluse, sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o la deliberazione/determinazione a contrattare non dispongano diversamente.
L’istruttoria relativa alla quantificazione delle spese contrattuali è a cura del Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti, il quale provvede a richiederne il relativo versamento.
Rientra comunque nelle competenze dello stesso Xxxxxxx provvedere a richiedere, nel caso di contratti di locazione in corso, previo aggiornamento del relativo canone se previsto, il versamento della tassa di registro a carico dell’altro contraente, per tutte le annualità successive.
I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all’applicazione dei diritti di segreteria per gli importi stabiliti dalla legge .
La determinazione del relativo ammontare dei diritti di segreteria, come pure l’importo delle spese contrattuali, compete al Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti.
Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all’importo complessivo dei contratti stessi.
Art. 37 Esecuzione del contratto
Il contratto sottoscritto dalle parti è pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del Responsabile di Settore competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale e inderogabile esecuzione del contratto stesso, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del Settore interessato.
Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
Art. 38
Repertorio e custodia dei contratti
Presso il Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti è custodito il repertorio generale dei contratti del Comune in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti stipulati presso l’ Ufficio medesimo in forma pubblica amministrativa sia per scrittura privata autenticata.
Sono soggette a diversa repertoriazione e numerazione le scritture private sottoscritte presso l’Ufficio. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, del Settore Contenzioso - Provveditorato – Contratti. Ogni Settore Comunale cura la raccolta delle scritture private non autenticate concluse e stipulate direttamente.
Entro i termini di legge, ogni anno i Responsabili dei settori devono comunicare al Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti contratti conclusi autonomamente per lavori, servizi, forniture e trasporti, in appalto o in economia, affidati nell’anno precedente e di importo lordo pari o superiore a Euro 10.329,14.
La trasmissione informatizzata all’Anagrafe Tributaria dei suddetti contratti, unitamente a quelli stipulati presso il Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti delle medesime tipologie e valore di cui sopra,non inoltrati all’ Agenzia delle Entrate per la registrazione, verrà effettuata da quest’ultimo ufficio entro il termine previsto.
Art. 39
Originali e copia del contratto
Il contratto è predisposto di regola in un solo originale, a meno che le parti contraenti non abbiano fatto preventiva richiesta di formazione di più originali.
Il Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e registrazione alla parte contraente ed al Settore competente alla gestione del contratto, nonché ad altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.
Art. 40 Registrazione del contratto
Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico - amministrativa o per scrittura privata autenticata.
I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d’uso.
Il Settore Contenzioso - Provveditorato - Contratti cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all’atto della stipulazione degli stessi.
Art. 41
Consegna in pendenza di stipulazione
Dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla esecuzione in via d’urgenza del contratto quando l’urgenza sia tale da non consentire l’attesa del tempo necessario per la stipula.
Il contratto comunque costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione.
Art. 42
Modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto/ Contratti aggiuntivi
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata Responsabile del Settore interessato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del Regolamento.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento della singola stazione appaltante.
Art. 43
Divieto di cessione del contratto
Ai sensi dell’art.118 del Codice e' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune, fatto salvo quanto previsto all’art.116 del Codice medesimo.Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto.
Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 4 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 3 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Art. 44 Inadempimento contrattuale
Il Responsabile di Xxxxxxx, responsabile anche della gestione del contratto, valuta la rilevanza dell’inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all’interesse dell’Ente.
Se l’inadempimento rientra nei casi previsti dal capitolato o in altra pattuizione fra le parti, il Responsabile di cui al comma 1 ha l’obbligo di applicare direttamente le penalità già disciplinate e previste .
Per quegli inadempimenti di gravità minore come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, il Responsabile summenzionato adotterà provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
In caso di inadempimento grave alle obbligazioni del contratto tali da compromettere il buon esito del contratto, il Responsabile formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni .
Valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il responsabile dispone la risoluzione del contratto.
Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:
- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know how o di altro necessario;
- il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell’intervento nel termine previsto dal contratto;
- ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla normativa vigente.
La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l’incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento di ulteriori danni.
Art. 45
Direzione dell’esecuzione del contratto /Collaudo /Verifica di conformità
L’ esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture e le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sono dirette dal Responsabile del Settore competente o da altro soggetto, con le modalità stabilite dal Codice ( artt.119 e 120) e dal Regolamento ( artt. da 299 a 323).
Art. 46
Pagamenti / Attestazione di regolare esecuzione
Le fatture sono liquidate mediante provvedimento adottato dal Responsabile del Settore competente, previa verifica della regolare esecuzione del contratto.
Art. 47 Penali
Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all’importo contrattuale,in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dell’esecuzione.
L’applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell’addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
Art. 48 Controversie
Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra il Comune e la controparte è esclusivamente quello di Urbino, salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da una legge, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28 del Codice procedura civile.
TITOLO VI
ACCESSO AGLI ATTI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 49
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
Il diritto di accesso, disciplinato dalla legge 241/1990 e dal DPR n. 184/2006, è differito:
a) nelle procedure aperte:
- per quanto riguarda l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte: fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette, negoziate e nelle gare informali:
- per quanto riguarda l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse: fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per quanto riguarda gli elenchi dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e dei soggetti che hanno presentato offerte: fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per quanto riguarda coloro ai quali sia stata respinta la richiesta di invito: possono ottenere l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito a gare o che hanno segnalato il loro interesse solo dopo la comunicazione ufficiale dei nominativi dei candidati da invitare;
c) per quanto di attinenza delle offerte: fino all’approvazione dell’aggiudicazione
d) per quanto attiene la verifica dell'anomalia dell’offerta: fino all’aggiudicazione definitiva. Sono esclusi dal diritto di accesso e non possono essere divulgati:
1) informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali fornite in sede di presentazione delle offerte ovvero in sede di giustificazione delle medesime;
2) ulteriori aspetti riservati delle offerte;
3) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti e controversie;
4) relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore in merito a domande e/o riserve dell' esecutore del contratto.
Al concorrente è consentito l'accesso alle informazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) in vista della difesa in giudizio dei propri interessi e comunque nei limiti del diritto alla riservatezza a tutela di eventuale Know-how industriale e/o commerciale.
Art. 50 Disposizioni di coordinamento
Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
Quanto previsto per i casi ed i limiti di tipo superiore può essere utilizzato anche per il livello di grado inferiore.
Quando nel presente Regolamento e nei Regolamenti collegati è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.
Tutti gli importi indicati nel presente regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
Gli importi stessi definiti nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguati nei casi di modifiche legislative .
Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all’emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
Art. 51 Abrogazioni
E’ abrogato il precedente “Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale del Comune” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 163 del 24.9.1991, esaminata ed approvata dal XX.XX.XX. Sez.Autonoma di Pesaro nella seduta del 30.12.1991 prot. 12323.