CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. Premessa
Agli effetti del contratto si intende per:
"SEA" o "Laboratorio": la società SEA SRLS, con sede legale in Xxxxxxxxx (MC) in via Madre Xxxxxx di Calcutta n.100, codice fiscale e partita IVA n. 01863720437, studio di consulenza e laboratorio di analisi rappresentato ai fini del presente contratto dal dott. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dottore chimico, iscritto al n. 645 dell’Ordine dei Chimici della Regione Marche, accreditata ACCREDIA (Lab N°1642) in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17025, l’elenco completo delle prove ACCREDITATE è visionabile sul sito ufficiale ACCREDIA xxx.xxxxxxxx.xx.
In particolare dalla home page accedere alla “banche dati” e cliccare sul link “Laboratori di prova” - Schema “Laboratori” e procedere con la ricerca inserendo il numero di accreditamento del Laboratorio.
"Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto, che richiede a SEA SRLS l’effettuazione di consulenze, analisi chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi;
“Campione”: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un’Autorità.
“Servizio”: È Il risultato di attività svolte all'interfaccia tra fornitore e cliente e di attività proprie del fornitore, per soddisfare le esigenze del cliente.
2. Applicazione delle Condizioni Generali.
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra SEA SRLS e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.
L’accettazione dell’offerta implica l’adesione alle presenti Condizioni Generali di Fornitura e costituisce la formalizzazione dell’accordo tra la SEA SRLS ed il Committente (CONTRATTO).
I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazioni di offerte SEA; in ogni caso l’invio dei campioni susseguente ad offerta SEA SRLS si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio SEA.
Costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente e che siano sottoscritti da entrambe le parti prima dell’invio dei campioni al laboratorio.
Il cliente è tenuto a dichiarare, se è di sua conoscenza, a SEA SRLS, in fase di stipula d’ordine, se il campione/ indagine è riferito
a procedimenti di tipo civile/penale o se è in contraddittorio con organi di controllo.
Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.
3. Oggetto del contratto.
Il presente contratto ha per oggetto la prestazione dei servizi indicati nell’offerta allegata, che sottoscritta in calce dalla SEA SRLS e dal Cliente costituisce parte integrante del contratto stesso.
Il rapporto in essere tra SEA SRLS ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi da parte di SEA SRLS nell’ambito di una attività complessa comprensiva di:
- effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche;
- svolgimento di attività di assistenza legislativa e tecnico-scientifica in materia alimentare, ambientale, sicurezza sul lavoro ed imballaggi.
- assistenza nelle analisi di revisione, relazioni peritali, assistenza tecnica in contraddittorio;
- assistenza tecnica per il controllo qualità, sicurezza sul lavoro, per l’etichettatura in materia alimentare
- attività di formazione ed addestramento
La SEA SRLS è libera di eseguire e fornire le prestazioni promesse avvalendosi anche di personale esterno alla propria struttura. Sono escluse dal presente contratto tutte le attività non espressamente menzionate nell’offerta.
3.1 Durata dell’incarico
La durata degli incarichi di consulenza è di anni 1 con decorrenza dal giorno di sottoscrizione del presente accordo; in mancanza di quanto previsto al successivo punto 3.2 l’incarico si intende tacitamente rinnovato di anno in anno secondo le medesime modalità ed il prezzo del nuovo contratto varierà in base ai nuovi listini in vigore (incremento % annuo minimo in base all’ indice ISTAT-prezzi al consumo)
3.2 Revoca e rinuncia dell’incarico
La revoca o rinuncia dell’incarico di consulenza può essere decisa unilateralmente da ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
Rinuncia di partecipazione al corso e sostituzione dei partecipanti
Per il servizio di formazione la rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto (lettera o fax o e-mail) alla SEA SRLS entro 5 giorni dalla data di inizio del corso; in caso di rinuncia effettuata oltre tale termine e di mancata presentazione del partecipante all’inizio del corso, la SEA SRLS è autorizzata ad emettere la fattura per l’intero importo. Eventuali sostituzioni potranno essere concordate previa comunicazione telefonica almeno un giorno prima dell’inizio del corso.
Rinvii o annullamento corsi
Per esigenze di natura organizzativa la SEA SRLS si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa formativa o di modificare il programma dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. La responsabilità della SEA SRLS è limitata al rimborso delle quote versate in caso di posticipo corso o di annullamento dello stesso.
4. Subappalti presso laboratori esterni
Le prove in subappalto sono affidate a laboratori qualificati secondo le procedure del Sistema Qualità in vigore. Nel caso di subappalto delle prove, il Laboratorio si impegna a riportare sul Rapporto di Prova l’identificazione della prova e/o fase di prova eseguita in subappalto.
Con la firma del contratto/richiesta di analisi il cliente accetta il subappalto delle prove.
Il Laboratorio, in seguito all’assenso del cliente al subappalto, è responsabile verso il Cliente per le prove subappaltate, eccetto il caso in cui sia il cliente a scegliere il laboratorio subappaltatore a cui affidare le prove.
Ad oggi le prove subappaltate riguardano prove in toto ed il subappalto normalmente viene effettuato saltuariamente per necessità di competenza tecnica, non su base continuativa ed esclusivamente a laboratori accreditati ACCREDIA. Il laboratorio non esclude e/o subappalta fasi di conferma sia quando descritte nel metodo sia se richiamate nel metodo applicato.
5. Svolgimento dell’attività.
I servizi concernenti l’attività complessa di cui sopra, verranno posti in essere dal competente settore facente capo alla struttura del dott. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Cliente è l’unico responsabile della veridicità, della correttezza e delle completezza dei dati forniti alla SEA SRLS e sui quali la stessa interviene per procedere alle valutazioni ed alle elaborazioni tecniche necessarie.
LA SEA SRLS si assume ogni responsabilità circa quanto riportato nel Rapporto di Xxxxx mentre declina altresì ogni responsabilità sulla veridicità delle informazioni trasmesse dal Cliente relative al campione oggetto di controllo oltre ad ogni informazione trasmessale che possa influenzare la validità dei risultati.
Il Cliente si impegna ad osservare disposizioni, indicazioni e suggerimenti impartiti dalla SEA SRLS in adempimenti dell’incarico commissionato, liberando sin da ora la SEA SRLS da ogni qualsivoglia responsabilità per il caso di inosservanza di quanto indicato.
Il Cliente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il direttore del laboratorio, può partecipare allo svolgimento delle analisi del proprio campione. Tale attività costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito.
6. Consegna dei campioni al Laboratorio.
Xxx non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del cliente o di un suo incaricato con una chiara identificazione utilizzando l’apposita modulistica scaricabile direttamente dal nostro sito o altro documento equivalente del Cliente.
La SEA SRLS non è responsabile di eventuali ritardi O inadempienze nella consegna dei campioni imputabili a terzi (corrieri o poste) e non si assume alcuna responsabilità per eventuale smarrimento o danno dei campioni durante il trasporto.
Su richiesta del cliente la SEA SRLS è disponibile a fornire informazioni sulle modalità di prelievo e conservazione dei campioni prelevati da parte del cliente stesso fornendo copia non controllata della specifica istruzione per Clienti esterni e della modulistica per la registrazione, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Xxx espressamente definito e concordato in fase di offerta, la SEA SRLS fornisce contenitori adeguati al campionamento. L’accettazione dei campioni è regolamentata da apposita Procedura Interna, qualora si riscontri non conformità sui campioni in ingresso il laboratorio si impegna a darne comunicazione al Cliente.
Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale SEA, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto dal listino di SEA SRLS che si intende espresso franco laboratorio.
Nel caso di ritiro come sopra, SEA SRLS garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna.
Il Cliente ha l’obbligo di informare SEA SRLS sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare efficacemente la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione).
Ogni attività, procedura e/o metodica che a qualsivoglia titolo sia prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione, si intende attività di “campionamento” e, salvo diverse specifiche/condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente o del Committente; a richiesta, SEA SRLS assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di “campionamento” e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie.
Le attività di “campionamento” possono essere assunte a carico e/o sotto responsabilità di SEA SRLS solo su esplicita richiesta del cliente e fatta salva la possibilità di separato addebito.
Indicazioni relative alle corrette condizioni di trasporto dei campioni, nel caso in cui questo avvenga a cura del Cliente, al contenitore più idoneo da utilizzare, al tempo massimo che può intercorrere tra campionamento e analisi, al quantitativo minimo necessario sono riportate nella copia non controllata della specifica istruzione per Clienti esterni scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
7. Data inizio analisi
In linea generale, per data di inizio analisi si intende l’avvio dell’analisi sul campione, entro i tempi massimi previsti dai metodi di prova in relazione alla natura del campione, fatto salvo l’onere di SEA SRLS di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.
Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di SEA.
8. Conservazione del campione e del controcampione (o campione di riserva) – Campione residuo.
Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Xxxxx che non sia stato diversamente convenuto, SEA SRLS acquista la proprietà del campione consegnato e il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, fatta salvo precedenti accordi stipulati tra le due parti.
La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità
I campioni su cui vengono effettuate le prove sono conservati da SEA, dopo il completamento delle analisi per ulteriori:
• 20 giorni nel caso di terreni per confermare VOC, SVOC e metalli
• 3 mesi nel caso di terreni per confermare SVOC e metalli
• 10 giorni nel caso di acque dall’invio del rapporto di prova al Cliente, salvo impossibilità dovuta al deterioramento, o specifiche richieste dal Cliente stesso.
• I Campioni in cui sono previste analisi microbiologiche saranno smaltiti al termine delle prove, salvo diverse indicazioni dal cliente. L’eventuale contro-campione (o campione di riserva) viene conservato da SEA, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo che deve essere preventivamente concordato in forma scritta.
Tale richiesta sarà oggetto di separato addebito.
Decorso il termine indicato, SEA SRLS, in assenza di accordi preventivi in forma scritta, ha la facoltà di distruggere il contro-campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.
Quanto residua da campioni sottoposti ad analisi (campione residuo) viene conservato per un periodo minimo di 20 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova, periodi più lunghi potranno essere definiti in relazione alla matrice e alla natura delle prove richieste.
La SEA SRLS, in accordo con le normative vigenti e con le prescrizioni dell’Ente di accreditamento, ha stabilito i tempi minimi di conservazione delle registrazioni secondo quanto riportato nella specifica Procedura Interna.
Ove non diversamente stabilito si intendono:
- Registrazioni relative a campioni per i quali sono stati utilizzate prove accreditate e non: 4 anni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. Tutta la documentazione sarà a disposizione del Cliente e delle autorità competenti per verifiche e controlli.
Al termine del periodo di conservazione la documentazione verrà distrutta, salvo richieste differenti inviate dal Cliente e concordate preventivamente.
9. Rapporti di prova.
Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.
Il Cliente ha l’onere di comunicare al laboratorio tutte le informazioni necessarie (parametri da ricercare, scopo dell’indagine, eventuali metodi specifici, ecc…) ai fini di una corretta scelta della procedura analitica da applicare al campione.
I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare originale.
Xxx non diversamente specificato o concordato con il Cliente, il Rapporto di prova viene inviato entro 20 giorni lavorativi dalla data di arrivo del campione.
Qualora il Cliente, per motivi di urgenza, abbia la necessità di ricevere il Rapporto di Prova entro 5 lavorativi dalla data di arrivo del campione stesso, verrà applicata una maggiorazione dei prezzi concordati pari al 20%. Il Cliente è tenuto a formulare tale espressa richiesta prima dell’accettazione del campione da parte del laboratorio.
Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce oggetto di separato addebito. Il formato del rapporto di prova è predefinito da SEA e vengono emessi su modulistica SEA.
Ove applicabile, il rapporto di prova può essere emesso su modulistica SEA SRLS contenente anche il logo ACCREDIA, in conformità alle specifiche di norma pertinenti. In tale caso il Cliente è tenuto a formulare espressa richiesta prima dell’accettazione del campione da parte del laboratorio.
L’emissione di Rapporti di Prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali dell’accreditamento (ove applicabili) e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà concordato preventivamente con il Cliente.
Ove applicabile e su richiesta del Cliente, espressamente formulata prima dell'accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova riferibili a determinazioni di residui/tracce sono integrati con le informazioni relative al recupero (o rendimento analitico) ed i dati analitici corretti, solo qualora i valori dello stesso siano inferiori all’70% e superiori al 130% o secondo quanto indicato dallo specifico metodo di prova.
Laddove il Rapporto di Prova non riporti alcuna informazione relativa al recupero è sottointeso che il valore di recupero è compreso nell’intervallo su indicato. Tale prestazione può costituire oggetto di separato addebito.
Ove prevista attività di campionamento a carico e/o sotto la responsabilità di SEA, nel rapporto di prova ed in relazione a richiesta del Cliente, sono riportate distinte e specifiche indicazioni con riguardo al campionatore (tecnico responsabile delle attività di campionamento), metodo di campionamento, condizioni di campionamento o altre annotazioni particolari previste o richieste.
I rapporti di prova vengono consegnati al Cliente in formato elettronico con firma digitale secondo la normativa applicabile, tale documento costituisce il documento originale. Xxxxx che non sia diversamente convenuto, il rapporto di prova firmato digitalmente viene inviato al Cliente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato dal Cliente stesso.
Sarà cura del Cliente inviare comunicazione scritta al laboratorio in caso di variazione dell’indirizzo email di destinazione.
Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell’accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova possono essere anticipati xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito.
Su richiesta del Cliente, SEA SRLS può fornire il servizio di trattamento, di trasmissione e consultazione dei dati analitici per via cartacea, in conformità a procedure applicabili; detto servizio può costituire prestazione accessoria, quindi oggetto di separato addebito.
SEA SRLS non si assume la responsabilità per la perdita, l’alterazione o la diffusione non intenzionale dei dati dovuta al cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del proprio controllo diretto, salvo diversi accordi con il Cliente.
E’ vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di SEA.
SEA SRLS provvede all’archiviazione elettronica dei rapporti di prova per 10 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa. Dove non diversamente richiesto dalle leggi vigenti o concordato con il cliente, SEA SRLS conserva i dati grezzi relativi alle analisi effettuate per un tempo non inferiore a 4 anni.
I Rapporti di Prova sono riemessi solo in caso di correzione di errori da parte del Laboratorio e/o di inserimento di informazioni/dati omessi ma disponibili al momento dell'esecuzione delle prove.
Non è ammesso riemettere un rapporto di prova quando il nome/marchio commerciale del prodotto analizzato è cambiato (senza aver effettuato nuovamente le prove), anche quando ci sia un chiaro riferimento al rapporto di prova iniziale che viene sostituito.
Il Laboratorio non si assume la responsabilità di dichiarare che il prodotto con il nuovo nome/marchio commerciale è esattamente identico a quello analizzato, questa responsabilità è a carico del Cliente.
Eventuali scostamenti ai metodi di prova/campionamento sono indicati nel Rapporto di Prova.
Quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova anche se consapevole di uno scostamento, nel Rapporto di Prova viene inclusa una dichiarazione in cui il Laboratorio declina la responsabilità e indica quali risultati possono essere influenzati dallo scostamento.
Quando è necessario modificare, correggere o emettere nuovamente un rapporto già emesso, ogni informazione modificata è chiaramente identificata e, ove appropriato, è incluso nel rapporto anche il motivo della modifica.
10. Identificazione dei metodi di prova.
Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che siano stati utilizzati.
Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione. Il sistema qualità SEA SRLS prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.
11. Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova.
Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.
I servizi accessori connessi ai rapporti di prova devono intendersi prestati dal dott. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, iscritto all’Ordine dei Chimici della Regione Marche al n.645, o comunque sotto la sua diretta supervisione e controllo o da altro professionista incaricato e regolarmente abilitato.
Modifiche ed integrazioni: per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate da SEA sulla propria modulistica.
Qualora il cliente del Laboratorio SEA SRLS voglia avvalersi, oltre al formato elettronico del rapporto di prova firmato digitalmente, anche del formato cartaceo sottoscritto dal professionista Chimico dovrà considerarsi oggetto di separato addebito.
Costituisce oggetto di separato addebito anche il costo di ristampa di un certificato sia in formato cartaceo che in formato digitale.
12. Giudizi di conformità e regola decisionale.
In linea generale il giudizio di conformità viene espresso qualora richiesto esplicitamente dal Cliente. Qualora la regola decisionale non sia definita esplicitamente da norma tecnica o dalla legislazione vigente il laboratorio adotta i seguenti criteri:
• Il valore analitico rilevato risulta CONFORME se il limite normativo è maggiore del valore superiore dell’intervallo di incertezza calcolato per la grandezza misurata.
• Lo stesso risulta NON CONFORME se il limite normativo è inferiore o uguale al valore inferiore dell’intervallo di incertezza calcolato per la grandezza misurata.
• NON È POSSIBILE DARE ALCUN GIUDIZIO DI CONFORMITÀ qualora il limite ricada nell’intervallo di incertezza del valore rilevato
13. Rispetto della Normativa antinfortunistica.
SEA SRLS, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. anche nell’ipotesi in cui il lavoratore SEA SRLS svolga la propria attività presso i clienti SEA, limitatamente ai rischi connessi all’uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant’altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica – proprietà, comodato, locazione, etc. – del personale SEA.
14. Obbligo di imparzialità e riservatezza e informazioni varie.
LA SEA SRLS è la prima responsabile dell’imparzialità delle proprie attività e contestualmente dalla garanzia della riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza per la erogazione del servizio su tutti i livelli della propria organizzazione; opera con logiche gestionali, organizzative e di processo per affrontare il requisito di imparzialità ed il requisito di riservatezza (in aggiunta alle prescrizioni di cui al GDPR 746/2016) ed opera al proprio interno in modo congiunto con tutte le Parti interne interessate affinché ognuno porti il proprio contributo nella gestione del requisito.
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.
Tale vincolo non è applicabile in ambito di ispezioni delle autorità competenti. Quando è richiesto per legge il Cliente è informato circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.
Le informazioni relative al Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legale) verranno considerate come riservate.
La SEA mantiene riservata l’identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e non può rivelarla al Cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.
Il Cliente si impegna a manlevare la SEA ed i suoi dipendenti/agenti/subappaltatori verso qualunque reclamo inoltrato da terzi per danni o spese di qualunque tipo, incluse quelle legali.
15. Reclami.
Il Laboratorio non accetta reclami in forma scritta trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento del rapporto di prova, considerato il tempo ragionevolmente necessario per l’inoltro dello stesso al Cliente. Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.
La presa in carico avviene entro 15 gg lavorativi. La SEA SRLS valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’eventuale gestione di reclami che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato, fermo restando che comunque non si assumerà alcuna responsabilità per reclami che le vengano inoltrati oltre il periodo massimo di un anno dalla data di espletamento o previsto espletamento del servizio che dà origine al reclamo.
Il Cliente non può trattenere somme dovute al laboratorio come risarcimento in caso di reclami, se non diversamente concordato tra le parti per iscritto.
La SEA SRLS provvede alla gestione del reclamo tramite Procedura Interna.
16. Termini di pagamento.
Tutti i compensi indicati nell’offerta si intendono al netto di I.V.A. di Xxxxx.
Il Cliente dovrà prontamente comunicare alla SEA SRLS ogni cambiamento dei propri dati identificativi, anche ai fini della fatturazione.
Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002 dalla scadenza del pagamento.
Il pagamento deve eseguirsi presso la sede di SEA. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.
Il laboratorio inoltre si riserva di bloccare ogni invio di risultati sino ad avvenuta regolarizzazione dei pagamento.
In caso di ritardo nel pagamento, il Committente corrisponderà alla SEA SRLS, dal momento della scadenza fino all’effettivo saldo, interessi convenzionali pari al T.U.S. (Tasso Ufficiale di Sconto) praticato al momento della scadenza più 3 (tre) punti percentuali, calcolati su quanto dovuto, oltre maggiori ed eventuali danni occorsi.
17. Autorizzazioni
Qualora per l’espletamento dell’ incarico si rendano necessarie autorizzazioni amministrative in relazione ai beni ed ai luoghi del committente, quest’ultimo ha l’ obbligo di fornirle a SEA.
Il termine di consegna dei risultati da parte di SEA SRLS si considera sospeso fintanto che il Cliente non avrà provveduto a fornire le autorizzazioni di cui al precedente paragrafo.
18. Assicurazioni
Il Cliente si obbliga a fornire la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi riguardo ai beni ed ai luoghi interessati dal presente contratto che sono di sua proprietà e nella sua disponibilità.
19. Clausola risolutiva espressa
SEA SRLS potrà risolvere il presente contratto, senza preavviso alcuno, qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento pattuiti senza che le possano essere opposte eccezioni.
20. Foro competente.
Le presenti condizioni generali ed i contratti di cui la SEA sia parte sono in ogni loro parte, regolati dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse. sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Macerata.
21. Responsabilità e manleva.
La SEA SRLS non può essere intesa come un garante. Il Cliente che intende garantirsi contro perdite o danni deve sottoscrivere una apposita polizza di assicurazione.
I Rapporti di Prova sono emessi sulla base di informazione, documenti e/o campioni forniti dal Cliente, o per suo conto, pertanto la SEA SRLS non è responsabile di risultati inesatti dovuti a informazioni incomplete o errate.
Inoltre la SEA SRLS non è responsabile di ritardi o mancanza nel servizio richiesto nel caso in cui il Cliente non abbia ottemperato ai propri obblighi. In caso di rimborso, la SEA SRLS prevede che esso non superi di 10 volte l’ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio che ha generato il reclamo e, in ogni caso, il rimborso non potrà superare i 10.000,00 euro.
Il Cliente si impegna a manlevare SEA SRLS ed i suoi dipendenti/agenti/subappaltatori verso qualunque reclamo inoltrato da terzi per danni o spese di qualunque tipo, incluse quelle legali.
22. Tutela Legale
Il Cliente è tenuto a dichiarare, se è di sua conoscenza, a la SEA SRLS, in fase di stipula d’ordine, se il campione/ indagine è riferito a procedimenti di tipo civile/penale o se è in contraddittorio con organi di controllo.
23. Forza maggiore e limitazione di responsabilità
La SEA SRLS non sarà responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi inadempimento causato da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni sindacali, scioperi, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, guerre, disordini di piazza, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa.
Le garanzie e responsabilità della SEA SRLS, derivanti da e in relazione ai contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste.
24. Tutela della privacy (Regolamento UE/2016/679).
Nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), SEA SRLS informa che presso l’archivio del Laboratorio verranno raccolti dati che riguardano il Cliente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al presente accordo di fornitura. Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.
In adempimento di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 si allega apposita informativa che si intende approvata con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del cliente.
Informativa ai sensi del Regolamento UE/2016/679
Il presente documento “Condizioni Generali di Fornitura” viene allegato alle offerte ed è anche scaricabile direttamente dal sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
L’accettazione dell’offerta implica l’accettazione delle Condizioni Generali di Fornitura nonché il consenso al trattamento dei dati personali. L’offerta e le condizioni di fornitura si intendono comunque accettate in ogni sua parte al momento dell’arrivo dei campioni al ns. laboratorio.