POLITECNICO DI MILANO
POLITECNICO DI MILANO
CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL POLITECNICO DI MILANO DI CAMPUS XXXXXXXX, CAMPUS BOVISA ED I POLI TERRITORIALI DI LECCO, COMO, CREMONA, MANTOVA E PIACENZA.
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Lotto 1 – Campus Xxxxxxxx – CIG 7684913ED0
Lotto 2 – Campus Bovisa – CIG 768492049A
Lotto 3 – Polo Territoriale di Como e Polo Territoriale di Lecco – CIG 76849258B9
Lotto 4 – Polo Territoriale di – CIG 7685288449
Lotto 5 – Polo Territoriale di Cremona e Polo Territoriale di Piacenza – CIG 7685295A0E
Sommario
Art. 1 – Oggetto e natura della concessione 4
Art. 2 – Oggetto della concessione 4
Art. 3 – Durata della concessione e ammontare del contratto 8
Art. 3.1 – Valore stimato della gara 9
Art. 3.2 – Dati storici di dimensionamento del servizio per singolo lotto 9
Art. 4 – Canone di concessione 10
Art. 5 – Inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto 11
Art. 6 – Orari di erogazione del servizio ed interruzione 12
Art. 7 – Prodotti da erogare 12
Art. 8 – Fornitura di acqua minerale in bottiglia 14
Art. 9 – Negozi automatici per l’erogazione di prodotti di consumo 14
Art. 10 – Prezzi al pubblico 15
Art. 11 – Canone di concessione, pagamenti e reportistica 16
Art. 12 – Variazioni dei distributori installati 17
Art. 13 – Distributori automatici 17
Art. 14 – Struttura di supporto, sistemi di pagamento e telemetria 18
Art. 15 – Erogatori di acqua naturale microfiltrata 20
Art. 16 – Norme per impianti ed allacciamenti elettrici e collegamenti idraulici 21
Art. 18 – Schede/chiavette prepagate 22
Art. 19 – Modalità rifornimento dei distributori e di accesso agli spazi 22
Art. 20 – Assistenza e manutenzione preventiva, programmata e straordinaria 24
Art. 21 – Attività preliminari alla stipula del contratto 25
Art. 22 – Attività di avvio del servizio 25
Art. 23 – Oneri di gestione a carico del Politecnico di Milano 26
Art. 24 – Obblighi ed oneri del concessionario 26
Art. 25 – Personale addetto al servizio 27
Art. 27 – Locali, utenze e allestimenti 28
Art. 28 – Riconsegna degli spazi dati in concessione 28
Art. 29 – Verifiche e controlli 29
Art. 30 – Assicurazioni e garanzie 29
Art. 31 – Cauzione definitiva 30
Art. 33 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto 32
Art. 35 – Trattamento dati personali 34
Art. 35.1 – Specifiche di dettaglio relative al trattamento dati di terzi per conto del fornitore 35
Art. 36 – Divieto di cessione del contratto e subappalto 35
Art. 37 – Tracciabilità dei flussi finanziari 35
Art. 39 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 36
Art. 40 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 36
Art. 41 – Controversie e foro competente 36
Art. 42 – Normativa anticorruzione 36
Art. 43 – Spese contrattuali 37
Art. 44 – Accesso agli atti 37
Art. 45 – Responsabile del procedimento 37
Art. 1 – Oggetto e natura della concessione
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs 50/2016, del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto, da collocarsi nei locali e nelle sedi del Politecnico di Milano. Tali spazi sono di proprietà dell’Ateneo o nella disponibilità o uso dell’Amministrazione medesima.
Il servizio ha per oggetto l’affidamento in concessione presso le seguenti strutture: Lotto 1 – Campus Xxxxxxxx
Lotto 2 – Campus Bovisa
Lotto 3 – Polo Territoriale di Como e Polo Territoriale di Lecco Lotto 4 – Polo Territoriale di Mantova
Lotto 5 – Polo Territoriale di Cremona e Polo Territoriale di Piacenza
Il servizio in oggetto è rivolto ad un’utenza costituita da studenti universitari, personale docente, assegnisti di ricerca, collaboratori e personale tecnico-amministrativo.
La concessione prevede le seguenti attività:
installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all’avvio del servizio o, nel corso del contratto di concessione, quando richiesto dall’Amministrazione;
progettazione e allestimento, ove previsto, di appositi corner di distribuzione;
gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata della concessione;
disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine della concessione o quando richiesto dall’Amministrazione, con il contestuale ripristino degli spazi dati in concessione.
Art. 2 – Oggetto della concessione
Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all’installazione di apparecchiature per la distribuzione di alimenti, bevande ed altri generi di conforto su aree di proprietà o nella disponibilità o uso del Politecnico di Milano.
I distributori automatici attualmente installati sono complessivamente n. 385; di cui n. 150 distributori di bevande calde e n. 87 distributori di bevande fredde, n. 143 misti e n. 5 distributori di gelati.
Nella tabella che segue vengono indicati i dettagli dell’attuale suddivisione dei distributori installati per Campus/Polo Territoriale.
I distributori si dividono in:
Erogatori di bevande calde a bicchiere - d’ora in poi denominati “Caldo”
Distributori di bevande (a temperatura refrigerata) - d’ora in poi denominati “Freddo
Distributori di bevande e alimenti freschi (a temperatura refrigerata) - d’ora in poi denominati “Misto”
Distributori di cibi preconfezionati (sottozero) - d’ora in poi denominati “Gelati”
LOTTO | Campus /Polo Territoriale | Caldo1 | Freddo2 | misto3 | gelati | TOTALE |
1 | Xxxxxxxx | 57 | 28 | 55 | 3 | 143 |
2 | Bovisa | 75 | 42 | 73 | 2 | 192 |
3 | Como | 5 | 3 | 4 | 12 | |
Lecco | 4 | 8 | 3 | 15 | ||
4 | Mantova | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5 | Cremona | 3 | 1 | 3 | 7 | |
Piacenza | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
TOTALE | 150 | 87 | 143 | 5 | 385 |
I distributori sono installati sia in aree di rilevanza pubblica (ad uso del personale e degli studenti) che in aree ad accesso controllato quali dipartimentali e laboratori.
I distributori attualmente installati nei Campus e presso i Poli Territoriali, dovranno essere installati entro 15 giorni solari a partire dalla stipula del contratto.
Per i soli lotti 1 e 2 (campus Milanesi di Xxxxxxxx e Bovisa) l’installazione dovrà avvenire entro un arco temporale di 60 giorni solari a partire dalla stipula del contratto. Per non creare interruzione del servizio in essere dovrà essere effettuata una prima fase di installazione entro 15 giorni solari definendo come installazioni prioritarie quelle relative alle aree pubbliche. Tale installazione dovrà interessare non meno del 30% dei distributori totali.
I distributori eventuali massimi da installare nell’arco di durata del contratto saranno complessivamente 467 pari ad un incremento opzionale del 20-30% ca. degli attuali distributori installati.
Tale incremento potrà essere opzionalmente applicato gradualmente su indicazione del Politecnico di Milano nell’arco della concessione.
Nella tabella riportata di seguito viene indicato il numero opzionale massimo complessivo di distributori da installare per singolo lotto.
Lotto | Sede | N° distributori totali | |
1 | Campus Xxxxxxxx | 207 | 207 |
2 | Campus Bovisa | 200 | 200 |
3 | Polo Territoriale di Como* | 12 | 30 |
Polo Territoriale di Lecco | 18 | ||
4 | Polo Territoriale di Mantova | 10 | 10 |
1 Con il termine “caldo” si definiscono le macchinette per la somministrazione di bevande calde a bicchiere (caffè, the, cioccolata, latte, ecc.)
2 Con il termine “freddo” si definiscono le macchinette che erogano bevande (a temperatura refrigerata) in lattina o bottiglia.
3 Con il termine “misto” si intendono le macchinette che erogano sia bevande che alimenti/snack
5 | Polo Territoriale di Cremona | 9 | 20 |
Polo Territoriale di Piacenza | 11 |
*Come meglio specificato successivamente al paragrafo 3, la sede del Polo Territoriale di Como – Lotto 3 - subirà nei prossimi anni riduzioni relative al numero di distributori automatici installati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell’ambito degli immobili di proprietà o rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione medesima, da destinare all’installazione e gestione di ulteriori distributrici automatici.
Tale facoltà potrà essere applicata anche nell’eventuale riduzione degli spazi che l’Amministrazione ritiene di destinare all’erogazione del servizio o non risulti più nelle proprie disponibilità immobiliari.
Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni all’Amministrazione, individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l’opportunità prima di concedere l’autorizzazione.
La concessione comprende l’obbligo di installazione e la gestione di erogatori per la distribuzione gratuita di acqua naturale potabile microfiltrata a temperatura ambiente a titolo gratuito.
Alcuni degli erogatori di acqua dovranno erogare anche acqua gasata impiegando la medesima macchina.
Il dettaglio del numero di installazione e la tipologia di acqua da erogare per lotto è indicato nella tabella sottostante.
Il concessionario è libero di aumentare il numero di erogatori oltre il minimo richiesto.
Lotto | Sede | N° erogatori totali da installare | Di cui solo acqua naturale | Di cui anche acqua gasata |
1 | Campus Xxxxxxxx | 15 | 10 | 5 |
2 | Campus Bovisa | 14 | 9 | 5 |
3 | Polo Territoriale di Como | 2 | 1 | 1 |
Polo Territoriale di Lecco | 2 | 1 | 1 | |
4 | Polo Territoriale di Mantova | 2 | 1 | 1 |
5 | Polo Territoriale di Cremona | 2 | 1 | 1 |
Polo Territoriale di Piacenza | 2 | 1 | 1 |
Presso gli spazi di alcuni Dipartimenti del Politecnico di Milano sono presenti distributori di acqua potabile microfiltrata ad utilizzo gratuito, non ricompresi nel presente appalto di concessione. Il Politecnico di Milano si riserva di installare altri distributori di acqua potabile microfiltrata ad utilizzo gratuito, sia in spazi ad accesso controllato che in spazi pubblici, a proprie spese e non ricompresi nel presente appalto di concessione, senza che nulla possa essere eccepito dal concessionario.
Il Politecnico di Milano richiede al concessionario l’installazione, ad avvio del contratto, di distributori automatici per l’erogazione di pasti siano essi primi o secondi piatti, anche su ordinazione, scaldati dal distributore. La durata massima ammessa per l’erogazione del pasto, dall’atto di selezione da parte dell’utente non potrà superare il 120 secondi.
Lotto | Sede | N° distributori pasti |
1 | Campus Xxxxxxxx | 3 |
2 | Campus Bovisa | 2 |
5 | Polo Territoriale di Cremona | 1 |
Polo Territoriale di Piacenza | 1 |
Il numero di distributori dedicati all’erogazione di prodotti atipici potrà subire variazioni nel corso del contratto ad insindacabile giudizio del Politecnico di Milano come meglio definito nel successivo Art. 9 “Negozi automatici per l’erogazione di prodotti di consumo”.
Al fine di consentire al soggetto candidato una determinazione del valore dell’appalto su parametri oggettivi, e quindi di poter definire al meglio la propria offerta di servizio, si precisa che gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono attualmente destinati ad ospitare:
Lotto 1 – Campus Xxxxxxxx
circa 19.350 studenti
circa 1.990 tra docenti e personale tecnico amministrativo
circa 2.080 tra assegnisti, dottorandi e collaboratori
Lotto 2 – Campus Bovisa
circa 16.050 studenti
circa 600 tra docenti e personale tecnico amministrativo
circa 750 tra assegnisti, dottorandi e collaboratori Xxxxx 3
Polo Territoriale di Como
circa 60 tra docenti e personale tecnico amministrativo, assegnisti, dottorandi e collaboratori
Si precisa che la sede del Polo di Como a partire dal 2018 verrà progressivamente lasciata dal Politecnico di Milano.
Di seguito il numero di studenti per i prossimi anni accademici:
Anno Accademico | N° studenti |
2017/2018 | 700ca |
2018/2019 | 300ca |
2019/2020 | 150ca |
Per i successivi anni accademici non saranno previsti nuovi ingressi. | ///////////////////// |
Polo Territoriale di Lecco
circa 1800 studenti
circa 100 tra docenti e personale tecnico amministrativo
circa 50 tra assegnisti, dottorandi e collaboratori
Lotto 4 – Polo Territoriale di Xxxxxxx
x xxxxx 0.000 studenti
circa 200 tra docenti e personale tecnico amministrativo
circa 50 tra assegnisti, dottorandi e collaboratori Xxxxx 5
Polo Territoriale di Cremona
circa 350 studenti
circa 40 tra docenti e personale tecnico amministrativo
circa 50 tra assegnisti, dottorandi e collaboratori e personale afferente alle aziende con sede presso il Polo
Polo Territoriale di Piacenza
circa 1.000 studenti
circa 50 tra docenti e personale tecnico amministrativo
Nelle sedi presso le quali dovranno essere collocati i distributori automatici, eccetto i Poli di Como e Mantova, sono presenti bar e/o servizi similari che operano indicativamente nelle fasce orarie dalle 7.30 alle 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì. Presso i poli di Cremona e Piacenza sono presenti locali destinati a bar e ristorazione attualmente non assegnati in concessione, che il Politecnico si riserva di assegnare nuovamente.
Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di destinare nuovi spazi a servizi di ristorazione tradizionale (non automatica) durante il periodo di vigenza del contratto, senza che nulla possa essere eccepito dal concessionario.
Art. 3 – Durata della concessione e ammontare del contratto
Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) anni consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio, prorogabile per ulteriori 2 (due) anni.
Per quanto concerne il solo Polo Territoriale di Como è volontà della scrivente Amministrazione procedere gradualmente alla chiusura.
Si ipotizza che questo processo si concluda in un arco temporale non ancora stimato, ma non superiore ai 5 anni. Sarà cura dell’operatore economico che intende presentare offerta per il Lotto 3 tener conto di questa indicazione.
Per il lotto 1 – Campus Xxxxxxxx, oggetto per i prossimi anni di alcuni lavori di riqualificazione, è possibile che alcuni spazi in cui sono installati distributori automatici subiscano limitazioni di accesso agli utenti; pertanto la consistenza dei distributori installata potrà subire alcune limitazioni o aumento a seguito di rilascio di spazi di cantiere e/o creazione di nuovi volumi.
L’offerta tecnica ed economica presentata deve essere sostenibile con riferimento ai soli 5 anni di durata prevista, senza considerare l’eventuale proroga. Il fornitore dovrà considerare ammortizzati tutti gli eventuali investimenti nel periodo contrattuale di 5 anni e nulla potrà essere richiesto al Politecnico di Milano in caso di mancata attivazione della proroga opzionale.
L’avvio dei servizi di concessione è subordinato alla scadenza degli attuali contratti in essere.
Si definisce, salvo diversa comunicazione, l’avvio del servizio per il giorno 01/04/2019.
La data di avvio per il calcolo dei giorni previsti per l’installazione dei distributori sarà indicata nel verbale di avvio del servizio.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 3.1 – Valore stimato della gara
Il valore della gara, calcolato sulla base dei potenziali ricavi del servizio, presunti e non garantiti, per l’intera durata del contratto comprensivo di eventuali proroghe, è pari a € 13.722.600,00 oltre IVA. Nella tabella a seguire
Fatturati annuali presunti e non garantiti | Fatturati presunti per l’intera durata del contratto (5 anni) | Fatturati presunti per eventuale proroga ( 2anni) | Fatturati presunti per l’intera durata del contratto 5 anni + 2 anni di eventuale proroga | ||
LOTTO 1 | Campus XXXXXXXX | € 849.707 | € 4.248.535 | € 1.699.414 | € 5.947.948 |
LOTTO 2 | Campus BOVISA | € 852.500 | € 4.262.500 | € 1.705.000 | € 5.967.497 |
LOTTO 3 | Polo Territoriale di COMO | € 55.238 | € 276.190 | € 110.476 | € 961.681 |
Polo Territoriale di LECCO | € 82.145 | € 410.725 | € 164.290 | ||
XXXXX 0 | Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx XXXXXXX | € 39.278 | € 196.390 | € 78.556 | € 274.946 |
LOTTO 5 | Polo Territoriale di CREMONA | € 26.499 | € 132.495 | € 52.998 | € 570.528 |
Polo Territoriale di PIACENZA | € 55.005 | € 275.025 | € 110.010 |
Tale stima è stata effettuata sulla base degli ultimi anni di esercizio, per tutti i locali oggetto di concessione.
Il valore indicato rappresenta una stima e non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo garantito dal Politecnico di Milano, in applicazione dell’art.165 D.Lgs.50/2016 c. 1, essendo il rischio operativo interamente trasferito al concessionario.
Qualsiasi costo o investimento sostenuto dal concessionario per l’esecuzione dell’appalto dovrà essere considerato ammortizzato nella durata di 5 anni; nulla sarà dovuto al Concessionario in caso di attivazione o meno della proroga prevista.
Art. 3.2 – Dati storici di dimensionamento del servizio per singolo lotto
La seguente tabella riporta i corrispettivi, inclusa iva, realizzati dagli attuali distributori durante l’anno 2015/2016/2017.
n° distributori | Fatturati 2015 | n° distributori | Fatturati 2016 | n° distributori | Fatturati 2017 | ||
LOTTO 1 | Campus XXXXXXXX | 176 | € 840.561 | 170 | € 822.659 | 172 | € 849.707 |
LOTTO 2 | Campus BOVISA | 169 | € 824.724 | 175 | € 786.984 | 167 | € 852.500 |
LOTTO 3 | Polo Territoriale di COMO | 24 | € 72.687 | 16 | € 60.593 | 14 | € 55.238 |
Polo Territoriale di LECCO | 12 | € 86.951 | 14 | € 73.188 | 15 | € 82.145 | |
LOTTO 4 | Polo Territoriale di MANTOVA | 7 | € 44.614 | 7 | € 42.025 | 8 | € 39.278 |
LOTTO 5 | Polo Territoriale di CREMONA | 7 | € 26.745 | 7 | € 27.677 | 7 | € 26.499 |
Polo Territoriale di PIACENZA | 6 | € 45.425 | 6 | € 45.608 | 9 | € 55.005 |
Tutti i dati riportati nella precedente tabella non costituiscono in alcun modo per l’operatore economico una garanzia del proprio fatturato atteso; essi sono unicamente indicativi per meglio comprendere la gara in oggetto e il valore nominale di ciascun lotto.
Il valore di ciascun lotto, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.50/2016, è stimato sulla base dei fatturati del 2017 in quanto rappresenta il miglior dato disponibile per stimare i fatturati futuri, fermo restando che essi dipendono principalmente dal servizio offerto dal concessionario. Come specificato all’Art. 165 del Codice i contratti di concessione “comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario”, pertanto si ribadisce che il fatturato presunto non costituisce in nessun caso una garanzia di raggiungimento di tale importo.
Come ulteriormente specificato nei successivi paragrafi, si evidenzia che alcune aree del Politecnico sono attualmente oggetto di lavori di riqualificazione, altre di progressiva dismissione. Pertanto è possibile che per periodi di tempo limitati nell’arco temporale della concessione alcuni spazi non siano disponibili per l’installazione di distributori automatici
In considerazione di tali lavori l’utenza può essere spostata temporaneamente in altre aree, anche tra differenti lotti.
Art. 4 – Canone di concessione
Il canone di concessione annuo a macchina a base d’asta è di € 1.200,00 IVA esclusa.
L’importo complessivo dei canoni di concessione per l’intero periodo contrattuale (5 anni + 2 anni di eventuale rinnovo), comprese tutte le eventuali proroghe e le opzioni di installazione ulteriori, ammonta a € 3.922.800,00 oltre IVA
situazione stato attuale
LOTTO | Campus /Polo Territoriale | TOTALE DISTRIBUTORI | CANONE /ANNO | CANONE PER 5 ANNI DI CONCESSIONE | CANONE TOTALE 5 ANNI + 2 ANNI |
1 | Xxxxxxxx | 143 | € 171.600,00 | € 858.000,00 | € 1.201.200,00 |
2 | Bovisa | 192 | € 230.400,00 | € 1.152.000,00 | € 1.612.800,00 |
3 | Como | 12 | € 14.400,00 | € 72.000,00 | € 100.800,00 |
Lecco | 15 | € 18.000,00 | € 90.000,00 | € 126.000,00 | |
4 | Mantova | 7 | € 8.400,00 | € 42.000,00 | € 58.800,00 |
5 | Cremona | 7 | € 8.400,00 | € 42.000,00 | € 58.800,00 |
Piacenza | 9 | € 10.800,00 | € 54.000,00 | € 75.600,00 |
con incremento
LOTTO | Campus /Polo Territoriale | INCREMENTO OPZIONALE | TOTALE DISTRIBUTORI CON INCREMENTO IPOTIZZATO | CANONE /ANNO CON INCREMENTO | CANONE PER 5 ANNI DI CONCESSIONE | CANONE TOTALE( BASE D’ASTA) | CANONE TOTALE( BASE D’ASTA) PER LOTTO |
1 | Xxxxxxxx | 64 | 207 | € 248.400,00 | € 1.242.000,00 | € 1.738.800,00 | € 1.738.800,00 |
2 | Bovisa | 8 | 200 | € 240.000,00 | € 1.200.000,00 | € 1.680.000,00 | € 1.680.000,00 |
3 | Como* | 0 | 12 | € 14.400,00 | € 72.000,00 | € 100.800,00 | € 252.000,00 |
Lecco* | 3 | 18 | € 21.600,00 | € 108.000,00 | € 151.200,00 | ||
4 | Mantova | 3 | 10 | € 12.000,00 | € 60.000,00 | € 84.000,00 | € 84.000,00 |
5 | Cremona | 2 | 9 | € 10.800,00 | € 54.000,00 | € 75.600,00 | € 168.000,00 |
Piacenza | 2 | 11 | € 13.200,00 | € 66.000,00 | € 92.400,00 |
*In virtù della progressiva riduzione dei distributori presso il Polo Territoriali di Como, l’incremento opzionale per il Polo Territoriale di Lecco verrà definito impiegando i quantitativi che progressivamente verranno ridotti dalla sede di Como.
In aggiunta al canone di concessione offerto, il Concessionario corrisponderà al Politecnico di Milano il rimborso delle spese sostenute per:
consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi (fatti salvi gli obblighi di pulizia in carico al Concessionario come oltre specificato).
T ali spese sono quantificate in € 300,00 iva esclusa annui a macchina, da corrispondersi
in aggiunta al canone.
LOTTO | Campus /Polo Territoriale | TOTALE DISTRIBUTORI (SENZA INCREMENTO OPZIONALE) | RIMBORSO /ANNO | TOTALE DISTRIBUTORI CON INCREMENTO | RIMBORSO /ANNO COMPLESSIVO |
1 | Xxxxxxxx | 143 | € 42.900,00 | 207 | € 62.100,00 |
2 | Bovisa | 167 | € 57.600,00 | 200 | € 60.000,00 |
3 | Como | 12 | € 3.600,00 | 12 | € 3.600,00 |
Lecco | 15 | € 4.500,00 | 18 | € 5.400,00 | |
4 | Mantova | 7 | € 2.100,00 | 10 | € 3.000,00 |
5 | Cremona | 7 | € 2.100,00 | 9 | € 2.700,00 |
Piacenza | 9 | € 2.700,00 | 11 | € 3.300,00 |
Art. 5 – Inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto
Nelle more della stipula del contratto, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il Politecnico si riserva la facoltà di ordinare al concessionario l'inizio del servizio in tutto o anche solo in parte.
Il concessionario del servizio dovrà dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Politecnico e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato. In caso di mancata stipula del contratto il concessionario ha il dovere di pagare al Politecnico di Milano solo una quota del corrispettivo proporzionale alla durata della effettiva gestione, valutata secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
Art. 6 – Orari di erogazione del servizio ed interruzione
L’erogazione del servizio avverrà esclusivamente nei giorni e durante gli orari di apertura dei locali delle sedi dove sono installati i distributori automatici.
Con preavviso di 5 giorni, comunicato per iscritto al concessionario, salvo casi di indifferibile urgenza, il Politecnico di Milano potrà sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali. In questo caso il canone dovuto dal concessionario sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.
In caso di sciopero del personale del concessionario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Politecnico di Milano deve essere avvisato con la massima sollecitudine.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile al Politecnico di Milano, affinché quest'ultimo possa adottare le misure del caso.
Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli succitati, il Politecnico di Milano si riserva il diritto di richiedere i danni subiti, oltre all’applicazione delle sanzioni previste.
È prevista l’interruzione del servizio, con il completo svuotamento e spegnimento dei distributori automatici, durante i periodi di chiusura dell’Ateneo, indicativamente
dal 24 dicembre al 06 gennaio
nella settimana di ferragosto.
In particolare si segnala che il Campus Xxxxxxx presso il Lotto 1 è attualmente oggetto di lavori di riqualificazione, pertanto è possibile che non tutti i distributori indicati siano effettivamente richiesti al momento dell’avvio del servizio e che, a seguito della riapertura degli spazi, il numero e l’ubicazione dei distributori richiesti possa variare.
Art. 7 – Prodotti da erogare
Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa. I prodotti dovranno inoltre essere conformi alle indicazioni nutrizionali del regolamento CE 1924/2006.
Fornitura alimenti
Gli alimenti dovranno provenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria e dovranno avere l'etichettatura nutrizionale sulla confezione.
Sono da preferire prodotti con caratteristiche igienico-sanitarie migliorative, prodotti di provenienza nazionale, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione
geografica protetta) e prodotti provenienti da agricoltura biologica (in conformità al Regolamento CEE n.91/2092 e successive modifiche ed integrazione), offrendo la possibilità di scegliere prodotti equo e solidali e prodotti destinati ad un pubblico specifico (es. prodotti gluten free). I prodotti alimentari non devono essere derivanti da OGM e non devono contenere OGM o sostanze indesiderate.
Dovranno obbligatoriamente essere proposti prodotti adatti per celiaci in almeno 1 distributore per edificio. Tali prodotti dovranno essere facilmente identificabili dall’utenza.
Frutta e verdura: per favorire il consumo, si raccomanda di curare la presentazione di dette preparazioni sia sotto l'aspetto gustativo che visivo (cura nel dettaglio e/o cubettatura e nell'accostamento, quando sono previste in forma mista). La scelta avverrà nell'ambito di quelli appartenenti esclusivamente alla prima categoria di classificazione, di norma di provenienza nazionale. Per favorire il consumo e la commercializzazione preferire i prodotti conservati in atmosfera modificata.
Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, ai cereali.
Succhi di frutta: Utilizzare i succhi di frutta senza zuccheri aggiunti con almeno il 50% di frutta.
Formaggio: scegliere i formaggi DOP, utilizzare formaggi esenti da polifosfati aggiunti, sali di fusione e conservanti, evitare l'uso di formaggi fusi.
Prosciutto: scegliere i prodotti DOP o IGP. Utilizzare prosciutto crudo oppure prosciutto cotto di prima qualità, senza polifosfati, ottenuto dalla coscia.
Prodotti da forno: preferire i cracker non salati in superficie e con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio monoseme: di arachide, di mais o di girasole.
Merendine e dolci: orientare la scelta su dolci semplici, quali ad esempio le crostate di frutta o di confettura di frutta (marmellata), pane con l'uvetta, con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio monoseme: di arachide, di mais o di girasole.
Grassi vegetali aggiunti: sono da preferire i prodotti che contengono negli ingredienti:
olio extra vergine di oliva;
olio monoseme di arachide, di mais o di girasole
(evitando i grassi di cocco e di palma spesso mascherati con la dicitura grassi vegetali all'interno degli ingredienti nell'etichettatura)
Acqua
Naturale, gassata e leggermente gassata in alternativa delle bibite zuccherate. L’acqua offerta deve essere di buona qualità e in particolare rispettare le seguenti caratteristiche minime:
residuo fisso a 180°C: max 150 mg/l
ph compreso tra 6,5 e 8
nitrati max 25 mg/l
ATTENZIONE: su ogni distributore devono essere disponibili le informazioni relative ai prodotti adatti per celiaci e ai principali allergeni presenti nei singoli prodotti erogati.
Art. 8 – Fornitura di acqua minerale in bottiglia
In considerazione degli evidenti vantaggi in termini logistici, ed in via residuale rispetto all’oggetto della gara, potrà essere chiesta al Concessionario la fornitura di acqua minerale (naturale e frizzante) e bibite in bottiglia da 0,5l all’amministrazione del Politecnico di Milano.
La consegna avverrà in scatole o bancali interi presso gli uffici o i magazzini del Politecnico di Milano.
L’acqua fornita dovrà rispettare le medesime caratteristiche qualitative minime indicate per i prodotti da erogare.
Il prezzo massimo a base d’asta per la fornitura di acqua in bancali è di 0,13 € a bottiglia da 0,5l e di 0,30 € per bibite in bottiglia o in lattina.
Art. 9 – Negozi automatici per l’erogazione di prodotti di consumo
Nel corso del Contratto l’Amministrazione può, a sua insindacabile discrezione, richiedere un ulteriore sviluppo e attuazione dell’ipotesi progettuale, per la distribuzione di prodotti di consumo non convenzionali per il vending sopra descritto (caldo, freddo, misto), ma funzionali alle attività proprie dell’Amministrazione. A titolo puramente indicativo e non esaustivo:
Primi o secondi piatti, anche su ordinazione, scaldati dal distributore o da riscaldare al microonde
Generi di conforto (fazzoletti, assorbenti igienici, ecc…)
Lo sviluppo del progetto e il posizionamento di questa tipologia di distributore verrà concordata dalla scrivente Amministrazione con il concessionario durante l’arco di durata della concessione.
Eventuali distributori di queste tipologie, in aggiunta rispetto al numero minimi di distributori previsti dal Capitolato, potranno essere installati in via sperimentale in accordo tra le parti.
Per i distributori installati in via sperimentale sarà corrisposto solo il rimborso spese previsto all’art.4.
Al termine del periodo di sperimentazioni, che potrà durare da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno (solo qualora il Politecnico di Milano non ritenesse sufficienti i primi sei mesi di attività), il concessionario deve inviare report dettagliato con il numero di erogazioni e il fatturato del singolo distributore sperimentale diviso per mese.
Sulla base dei risultati della sperimentazione si deciderà in contraddittorio se installare in via definitiva il distributore, con pagamento del canone pieno come da contratto, oppure se rimuoverlo.
L’Amministrazione vende prodotti di merchandising a marchio Politecnico in negozi presso le sedi dell’Ateneo e punti vendita mobili. L’Ateneo si riserva anche la facoltà di distribuire
prodotti di merchandising a mezzo di vending machine gestiti in proprio o da terzi senza che nulla possa essere eccepito dall’aggiudicatario della presente procedura. .
Sarà altresì facoltà del Politecnico di Milano interpellare l’aggiudicatario per un eventuale coinvolgimento nella sperimentazione della distribuzione di prodotti di merchandising tramite distribuzione automatica.
Art. 10 – Prezzi al pubblico
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
La seguente tabella riporta i prezzi massimi applicabili. Per prodotti non rientranti nelle categorie elencate il prezzo sarà liberamente fissato dal concessionario.
Listino Prezzi | |
Bevande Calde | P rezzo indicato (€) |
Caffè con miscela tradizionale (lungo - corto) | 0,40 |
Caffè con cialda | 0,45 |
Caffè macchiato | 0,40 |
Cappuccino | 0,40 |
The al limone | 0,40 |
Bevanda al gusto di cioccolata | 0,40 |
Caffè Decaffeinato | 0,45 |
Caffè al Gingseng | 0,45 |
Caffè con miscela di alta qualità (da certificare, comunque in alternativa e non in sostituzione del caffè normale) | 0,45 |
Bevande con Guaranà | 0,45 |
Caffè d’Orzo | 0,45 |
Latte | 0,40 |
Acqua/bevande gassate e tè | |
Acqua Naturale / Gasata bottiglie PET 50cc | 0,40 |
Bibite in bottiglie PET 50cc | 0,90 |
Bibite in lattina o PET 33cc | 0,70 |
Snack | |
Crackers, Taralli/Schiacciatine | 0,50 |
Patatine ed estrusi | 0,50 |
Croissant/Brioches/Pastafrolla/Biscotti | 0,60 |
Tortine/Wafer | 0,50 |
Barrette cioccolata/cioccolatini | 0,70 |
Frutta secca e disidratata | 0,70 |
Freschi/succhi | |
Tramezzini 90/100g. | 2,00 |
Panini 90/100g. | 2,00 |
Yogurt 200g. | 1,10 |
Succhi di frutta 200ml (min 50% frutta) | 0,55 |
Snack Frutta | 1,50 |
Ulterirori beni erogati | |
Chiavetta ricaricabile | 1,00 |
I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo il procedimento di revisione prezzi.
Per ogni sistema di pagamento definito al paragrafo 14 del Capitolato di gara, nonché ulteriori sistemi di pagamento definiti in sede di offerta tecnica, dovranno essere praticati i medesimi prezzi. Durante l’intera durata contrattuale il fornitore è libero di praticare prezzi inferiori a quelli offerti e comunque identici per tutti i sistemi di pagamento.
I prezzi relativi ai generi erogati dai distributori non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall’inizio della gestione del servizio.
Il concessionario, in sede di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Direttore dell’Esecuzione del Contratto una relazione atta a indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi ed un riepilogo che riporti il listino con i prezzi in vigore nell’anno in corso, il listino prezzi aggiornato con l’indice di incremento prezzi richiesto dal concessionario ed il listino prezzi al pubblico con applicati gli arrotondamenti matematici ai 5 (cinque) centesimi di Euro.
Il Politecnico valuterà la richiesta di aggiornamento dei prezzi sulla base dell’adeguatezza delle motivazioni e dei giustificativi presentati a dimostrare l’effettivo aumento dei costi.
In ogni caso l’indice di incremento prezzi richiesto non potrà essere superiore all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato da ISTAT rispetto alla data di presentazione delle offerte.
Art. 11 – Canone di concessione, pagamenti e reportistica
Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve pagare all’Amministrazione un canone di concessione annuo, come definito all’art.4, moltiplicato per il numero di macchine effettivamente installate.
In caso di installazione di una macchina per un periodo inferiore all’anno, il canone sarà ridotto in proporzione ai giorni di effettiva installazione.
Tale canone sarà dovuto all’Amministrazione quale corrispettivo per la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici per il lotto di aggiudicazione.
Il corrispettivo annuo, offerto dal concessionario in sede di gara, sommato alla quota forfettaria di rimborso costi, dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione fattura.
Il concessionario si obbliga a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti del Politecnico di Milano. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo.
In caso di ritardato pagamento superiore a 90 giorni, anche solo parziale, il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del
danno e avrà diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi legali.
Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione ed alle successive eventuali variazioni.
Il canone annuo per ogni singola macchina sarà valido ed invariato per tutto il periodo di vigenza del contratto.
Relazione tecnico-economica trimestrale e bilancio annuale
L’Impresa dovrà presentare entro il mese successivo al termine di ogni trimestre una relazione tecnico economica che dovrà riportare i seguenti dati:
Fatturato per singolo distributore
Numero di pezzi erogati per categoria di prodotto
Numero di bottiglie in plastica erogate
Litri erogati per singolo erogatore di acqua microfiltrata
Entro il mese di febbraio di ogni anno dovrà essere inviata una relazione d’esercizio della commessa accompagnata da una relazione tecnico - economica sul servizio erogato, con particolare riferimento alle voci di costo e di ricavo ed alle attrezzature dell’Impresa medesima, oltre ad una proposta finale di miglioramento complessivo del servizio.
La mancata presentazione della presente documentazione entro i termini indicati
comporterà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Art. 12 – Variazioni dei distributori installati
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere variazioni in diminuzione dei distributori automatici di cui all’articolo 2, entro il limite del 30% delle macchine già installate, senza che a ciò corrisponda alcuna variazione del canone annuo per singola macchina.
Art. 13 – Distributori automatici
La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.
I distributori dovranno essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche al D.P.R. 327 del 26.03.1980 e alle altre normative vigenti in materia.
Le apparecchiature dovranno inoltre essere muniti di marcatura CE ed essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.
Tali distributori dovranno:
essere di recente fabbricazione e di ultima generazione (sarà oggetto di valutazione l’anno di costruzione dei distributori offerti come indicato dal Disciplinare di gara), marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata della concessione;
possedere una capacità di erogazione adeguata all’utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
essere tecnologicamente idonei o adattabili all’applicazione di un sistema di controllo remoto della funzionalità;
essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo ed eventuale dettaglio della composizione dei prodotti mediante selezione da tastiera o display di tipo touch screen;
essere predisposti in modo che, ove disponibile, sia utilizzata l’acqua potabile di rete;
riportare una targhetta con il nominativo del Responsabile del servizio, il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il recapito telefonico;
mettere in evidenza l’eventuale presenza di prodotti provenienti dal commercio equo solidale e/o da agricoltura biologica o privi di glutine;
Il dimensionamento dei singoli distributori (es. numero di scelte disponibili all’utente, numero di pezzi erogabili) sarà liberamente deciso dal fornitore in sede di offerta tecnica.
Il Politecnico di Milano si riserva di richiedere la sostituzione di distributori con altri più capienti qualora per determinate postazioni la capienza si riveli inadeguata.
In caso di richiesta di sostituzione di distributori con altri più capienti, il fornitore è tenuto a provvedere entro il termine di 30 giorni, in mancanza sarà applicata la penale prevista per il mancato avvio del servizio.
Il Politecnico di Milano è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione delle macchine distributrici.
Il luogo di installazione dei distributori all’interno dei locali del Politecnico di Milano sarà concordato con il Committente, che si riserva comunque la facoltà di poter richiedere lo spostamento/rimozione, senza che possa essergli addebitato alcun onere, per ragioni legate a proprie necessità.
Art. 14 – Struttura di supporto, sistemi di pagamento e telemetria
Per lo svolgimento del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di una sede operativa, già attiva o da attivare alla stipula del contratto.
Tale sede dovrà essere opportunamente dotata e attrezzata con strutture e mezzi in grado di fornire un adeguato supporto logistico a tutte le attività direttamente connesse alla concessione.
Sarà cura del concessionario all’atto della stipula del contratto nominare, per singolo lotto di aggiudicazione, un coordinatore del servizio il quale dovrà:
organizzare e coordinare tutte le attività previste per l’installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi dell’Amministrazione; coordinare il personale addetto dal Concessionario alle suddette attività;
garantire il rispetto e l’osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano le attività connesse con il contratto di concessione;
informare costantemente l’amministrazione sull’andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi;
trasmettere o rendere accessibile all’Amministrazione l’elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato, conseguenti a installazioni, spostamenti o disinstallazioni delle macchine;
produrre o rendere accessibili all’Amministrazione report tecnici e statistici sulle attività svolte.
SISTEMI DI PAGAMENTO CASH e CASHLESS
Tutti i distributori installati dovranno essere dotati dei seguenti sistemi di pagamento:
in contanti e dotati di apposita gettoniere rendi resto (escluso 0,01 e 0,02 €/cent). I distributori dovranno indicare in modo chiaro agli utenti l’eventuale assenza o esaurimento di monete per l’erogazione del resto;
con sistemi elettronici tramite dispositivo funzionante con chiavetta o tessera elettronica ricaricabile in grado di gestire credito a scalare;
con carta bancaria di debito, credito o bancomat;
Presso almeno un gruppo di distributori per edificio deve anche essere installato un sistema di ricarica delle chiavette tramite banconote.
Il Politecnico di Milano fornisce agli studenti assegnatari di borse per il diritto allo studio un buono pasto elettronico. Il servizio di buono pasto elettronico è stato aggiudicato con la procedura consultabile al seguente link, che riporta anche le caratteristiche tecniche delle card utilizzate: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxx0000&xx_xxxxx_xx0[XX]x000
Nel corso della concessione potranno essere avviate sperimentazioni per l’utilizzo del buono pasto elettronico presso i distributori automatici oggetto della concessione.
Il concessionario si impegna, qualora richiesto dall’Ateneo, ad approfondire la fattibilità tecnica dell’integrazione per la spendibilità dei buoni pasto elettronici presso i distributori automatici, nel rispetto delle regole di utilizzo previste dal bando per il Diritto allo Studio Universitario visibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxxx- economiche/il-diritto-allo-studio-universitario-dsu , anche in contraddittorio con l’Ateneo e con il fornitore del servizio di buoni pasto elettronici.
Qualora tale integrazione fosse tecnicamente possibile, il fornitore si impegna ad installare sistemi di pagamento in grado di accettare i buoni pasto elettronici presso almeno un gruppo di distributori per edificio.
I sistemi di pagamento e le interfacce per l'utilizzo dei distributori dovranno essere installati in posizione e con modalità di funzionamento adeguate per garantire l'accessibilità agli utenti disabili.
In caso il concessionario preveda come ulteriore modalità di pagamento forme diverse da quelle indicate dovrà adoperarsi affinché l’utenza del Politecnico possa facilmente impiegare tale modalità innovativa senza costi né per l’utenza né per il Politecnico.
TELEMETRIA
Tutti i distributori installati dovranno essere dotati di sistemi di comunicazione GSM per la telemetria in grado di fornire uno scambio di informazioni in tempo reale con la sede operativa del concessionario.
Il sistema dovrà essere in grado di comunicare dati quali: vendite realizzate dai distributori, malfunzionamenti, variazioni delle normali temperature di esercizio, segnalazione di esaurimento dei prodotti.
Il sistema di telemetria dovrà essere corredato da opportuni software per monitorare da remoto sia per la gestione dei dati che lo stato di buon funzionamento della macchina in tempo reale; nonché rilevare i parametri rilevanti di funzionamento delle macchine (ad esempio temperatura, tempi di erogazione, ecc..)
In modo particolare ogni singolo distributore dovrà essere dotato di sistemi per l’invio di allarmi in tempo reale (sms o email) al gestore circa l’eventuale fermo macchina.
Il sistema di comunicazione da remoto tra distributore e centrale operativa non potrà in alcun modo essere basato su accesso diretto alla rete LAN (Ethernet o Wi-Fi) del Politecnico di Milano;
Art. 15 – Erogatori di acqua naturale microfiltrata
Viene lasciata al concessionario la scelta della marca e della tipologia degli erogatori dell'acqua potabile che dovranno in qualsiasi caso rispondere al D.M. del 14 giugno 2017 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017, “Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”. I distributori installati dovranno rispondere ai criteri sotto riportati:
allacciamento diretto alla rete idrica dell'edificio (non sono ammessi erogatori mediante boccione d’acqua);
assenza di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata;
microfiltrazione mediante apposito impianto dell’acqua erogata con relativi filtri;
piastra di scarico collegata ad un contenitore di idonee dimensioni (capacità minima: 5 litri), non visibile dall'esterno ed al quale convogliare gli eventuali sversamenti dell'acqua erogata raccolti dalla piastra di scarico;
pulsante di erogazione dell'acqua (l'erogazione deve avvenire solo fintanto che il pulsante rimane premuto dall'utente o attraverso autoregolazione preimpostata della quantità quali ad esempio bicchiere, bottiglia, tazza, ecc.);
l’ugello di erogazione dell’acqua dovrà opportunamente essere reso inaccessibile da qualsivoglia contatto diretto con l’utente che utilizza il servizio;
l’erogatore deve avere uno spazio sufficiente per consentire il riempimento anche di Bottigliette PET o di ulteriori contenitori di proprietà dell’utente quali ad esempio borracce da 500cc,750cc,1.000cc;
l’erogatore deve essere dotato di un contatore che misuri l’acqua prelevata dalla rete;
la cannetta dell'erogatore non dovrà consentire l'attacco di tubazioni esterne;
nel caso la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri, andrà previsto in prossimità dell'erogatore un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità.
L'erogatore dovrà essere posizionato su un apposito supporto che consenta il suo facile utilizzo da parte degli utenti e l’uso da parte di persone diversamente abili.
Il concessionario deve garantire che l’uso dell'erogatore non comporti in nessun caso peggioramenti della qualità dell'acqua potabile erogata attraverso manutenzione continua del sistema di filtrazione, dando evidenza delle manutenzioni effettuate al Politecnico.
La pulizia dovrà interessare, oltre all’erogatore, anche l’alloggiamento dove è stato inserito in modo tale da sanificare tutte le superfici interessate. I distributori automatici collocati a fianco degli erogatori di acqua potabile dovranno rendere disponibile l’erogazione di bicchieri a pagamento.
Ogni erogatore dell’acqua dovrà essere accompagnato dal proprio manuale di gestione dell’apparecchiatura (secondo le direttive D.M. del 14 giugno 2017 – Controlli ed analisi delle acque potabili) che riporti il monitoraggio e i controlli effettuati.
Con una frequenza semestrale dovranno essere effettuati controlli da affidarsi ad un laboratorio Accreditato ACCREDIA che certifichi la qualità dell’acqua erogata all’utente (sia essa naturale che frizzante laddove la macchina eroghi entrambe le tipologie).
Art. 16 – Norme per impianti ed allacciamenti elettrici e collegamenti idraulici
Il collegamento elettrico, qualora mancante, sarà messo a disposizione a cura del Politecnico di Milano, in prossimità delle apparecchiature da installare.
Il concessionario provvederà a sua cura e spese all’allacciamento dei distributori automatici alla suddetta predisposizione.
Il collegamento idrico dovrà essere realizzato a cura e spese del concessionario, secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento all'attacco alla rete idrica di 3/8" femmina con rubinetto di intercettazione, che sarà messo a disposizione, a cura del Politecnico di Milano, in prossimità delle apparecchiature da installare.
La qualità dell’acqua che verrà erogata dal Politecnico di Milano sarà verificata, da un Ente competente ad effettuare le analisi microbiologiche, prima della messa in esercizio dei distributori, siano essi distributori di bevande calde che erogatori di acqua potabile, direttamente dal rubinetto a cui i distributori verranno allacciati.
Qualora i risultati delle analisi non soddisfino i criteri di legge verrà sospesa l’installazione sino a quando questi non rientrino nuovamente nei parametri.
Sarà cura del concessionario manutenere l’acqua dall’allacciamento del Politecnico di Milano sino all’erogazione all’utente nei parametri di legge.
Art. 17 – Aree di ristoro
Le aree ristoro dovranno prevedere installazioni personalizzate, da realizzarsi in quelle aree dove sono installati consecutivamente più distributori automatici (minimo 3 macchine), minimizzandone l’impatto e creando uno spazio visivo più attraente.
Le strutture saranno modulari e componibili adatte alla creazione di spazi personalizzati, realizzate in materiali antigraffio e ignifughi classe I.
Le strutture avvolgeranno completamente i distributori automatici attraverso box e barre di contenimento.
Presso i “corner vending” dovranno essere collocati idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio per la raccolta differenziata, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature.
Il modello di cestino dovrà essere sufficientemente capiente (minimo 90litri) in modo da evitare episodi di “troppo pieno” e di idonea colorazione in base al tipo di raccolta: la suddivisione della tipologia di raccolta differenziata effettuata nelle diverse sedi dell’Ateneo verrà definita all’atto della stipula del contratto. La gestione della catena del rifiuto presso i “corner vending”, inaccessibili al personale preposto alla raccolta rifiuti presso l’Ateneo, dovrà essere gestita dal concessionario il quale garantirà un numero di verifiche e raccolte congrue affinché non si producano situazioni di degrado dovute ad esempio a cattivi odori o situazioni di troppo pieno nonché eventuali sversamenti.
Le aree ristoro potranno inoltre essere completate con sedute, tavolini e altro arredo sulla base dell’offerta proposta in sede di gara.
La manutenzione e la sostituzione di tutti gli arredi in caso di necessità rimangono in carico al concessionario per tutta la durata del contratto.
La realizzazione delle aree di ristoro dovrà concludersi entro il termine di installazione delle macchine all’avvio del servizio. In caso di aree di ristoro da realizzarsi successivamente, l’installazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 18 – Schede/chiavette prepagate
La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche ricaricabili, necessarie per l’acquisto di servizi erogati da distributori mediante credito a scalare, è a cura del concessionario.
Le chiavette dovranno essere erogate in almeno 1 distributore per edificio avendo cura che queste siano sempre disponibili all’utenza.
Art. 19 – Modalità rifornimento dei distributori e di accesso agli spazi
Il concessionario dovrà garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi.
Il rifornimento sarà sia di tipo programmato che straordinario a chiamata.
Su ogni distributore dovrà essere ben visibile un numero telefonico utilizzabile dagli utenti per segnalare malfunzionamenti e mancata disponibilità di prodotti.
Al fine di non causare interferenze con l’ordinaria attività dell’Ateneo, didattica, di ricerca, di laboratorio o amministrativa, la fascia oraria per il rifornimento/manutenzione ordinaria dei distributori deve essere mattutina o tardo pomeridiana.
Orari di accesso consentiti:
dalle ore 6.00 alle ore 8.00
dalle 18.00 alle ore 23.30
Sarà possibile andare in deroga alle fasce orarie indicate per interventi di manutenzione straordinaria, nel caso in cui l’accesso ai distributori automatici prevede accessi controllati e differenti da quelli indicati (es. aree dipartimentali, laboratori), o per ulteriori attività di rifornimento durante la giornata in caso di esaurimento dei prodotti, a condizione che il medesimo distributore sia stato già rifornito al mattino o alla sera precedente.
L’accesso a questi luoghi verrà definito in modo puntuale con i responsabili delle singole strutture interessate minimizzando comunque l’impatto sulle attività in essere.
Il concessionario provvederà a presentare alla scrivente Amministrazione il piano dettagliato per singolo edificio degli orari concordati con i singoli responsabili del dipartimentali/laboratorio avendo cura di minimizzare l’impatto sulle attività del Politecnico di Milano relative a mezzi e personale addetto al rifornimento/manutenzione.
Sarà possibile l’accesso alle aree del Politecnico di Milano di persone e mezzi durante gli orari diurni indicati e/o definiti nel piano di rifornimento presentato avendo cura di effettuare le soste dei mezzi per lo scarico merci in modo tale per cui non rappresentino un elemento di interferenza con la fruibilità degli spazi del Campus.
Qualora la scrivente Amministrazione riscontrasse soste dei veicoli adibiti al rifornimento e/o alla manutenzione che in qualsivoglia motivo interferiscono con le attività dell’Ateneo (sia pedonale che carrabile) o presso aree di sosta riservate ai disabili o ai veicoli dell’amministrazione verrà applicata una penale, come meglio definito all’art. 31 del presente Capitolato.
In caso di esaurimento di prodotti segnalato dall’utenza o rilevato dai dati inviati dai dispositivi di telemetria, il Concessionario deve provvedere al rifornimento entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, l’intensificazione o l’estensione delle attività di servizio presso determinate sedi, in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento degli utenti della distribuzione automatica, quali, a titolo di esempio: convegni, mostre, aperture straordinarie delle sedi, rassegne e manifestazioni culturali, etc..
Tali richieste verranno comunicate al concessionario un preavviso tale per cui gli sia possibile organizzare in modo consono il servizio.
Si avvisa che non sarà possibile accedere in alcun modo al Politecnico di Milano con veicoli inferiori alla categoria Euro 4. In caso si riscontrasse l’accesso con veicoli di classe inferiore o differenti da quanto indicato in offerta tecnica saranno applicate le penali definite all’art.32 - Penali.
Ad ogni intervento di rifornimento del distributore o gruppo di distributori dovrà essere eseguita idonea pulizia esterna delle macchine e degli arredi installati (corner vending) tali per cui venga sempre garantito un livello generale di ottima qualità.
Art. 20 – Assistenza e manutenzione preventiva, programmata e straordinaria
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto definita dall’utente e/o dai sistemi di telemetria presenti nel distributore automatico.
Qualora non sia possibile il ripristino del funzionamento entro il termine stabilito o qualora il medesimo malfunzionamento sia segnalato 4 o più volte nell’arco di 30 giorni, il fornitore è tenuto alla sostituzione della macchina entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Le operazioni di manutenzione sia di tipo ordinario che straordinario saranno eseguite dal Concessionario al fine di garantire un regolare funzionamento dei distributori automatici.
Il rifornimento dei distributori automatici e l’assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dal concessionario nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 33, 34 del D.P.R. 327 del 26.03.1980.
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza nonché una chiara identificazione del distributore attraverso un codice univoco.
L’attività di manutenzione programmata dovrà essere gestita attraverso delle tabelle di manutenzione riferite a tutte le tipologie di distributori installati secondo parametri di tempo e numero di erogazioni come indicato dal produttore nel “libretto di manutenzione della macchina”.
Esempio di scheda per la manutenzione programmata dei distributori automatici
Frequenza intervento | Operazione da eseguire |
Ogni …. Erogazioni/giorni | Pulizia di…. Controllo di…. Verifica di…. Revisione… Sostituzione…. |
La suddetta scheda, basata sulle indicazioni tecniche fornite dal produttore, verrà compilata per tipologia di macchina installata, dovrà essere consegnata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto contestualmente all’installazione delle macchine.
La scheda debitamente compilata riportante gli interventi eseguiti sui distributori automatici sarà inviata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto una volta l’anno in occasione dell’emissione della fattura o dietro richiesta del medesimo.
Le manutenzioni programmate a cura degli addetti dell’assistenza tecnica dell’aggiudicatario interesseranno non solo le parti meccaniche o elettriche, ma anche la pulizia e igienizzazione con prodotti appositi, conformi alla direttiva comunitaria 93/43/CEF, E93/3CEE, dei singoli distributori garantendo in tal modo una pulizia e sanificazione di tutti i distributori installati.
Art. 21 – Attività preliminari alla stipula del contratto
Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà:
a. Procedere ai sensi del D.Lgs. 81/08, in collaborazione con i responsabili della sicurezza del Politecnico di Milano, ad una attenta visita dei locali e dei luoghi oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.
b. Sottoscrivere, prima dell’installazione dei distributori automatici e avvio del servizio, il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro, redatto in contraddittorio con il Politecnico di Milano.
c. Consegnare al Concedente il proprio manuale HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.Lgs. 193/07 (ex 155/97).
d. Fornire all’Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
e. Consegnare copia dell’assicurazione di cui all’Art. 29
f. Consegnare garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di cui all’Art. 30
Art. 22 – Attività di avvio del servizio
In una finestra temporale di 60 giorni solari a partire dalla stipula del contratto, o dalla comunicazione di avvio anticipato del servizio, dovranno essere installati i distributori come previsto dall’Art.2.
Prima dell’installazione dovranno essere compiuti sopralluoghi tecnici in accordo con il Politecnico di Milano per verificare gli spazi e le modalità di installazione.
I distributori installati dovranno coincidere per marca e modello a quanto indicato in sede di offerta tecnica.
In caso di oggettiva impossibilità ad installare il distributore previsto in una particolare posizione, ad esempio per problemi di misure, sarà proposto un modello differente in grado di adattarsi agli spazi disponibili.
In caso di distributori non di nuova fabbricazione, sarà verificato che il numero di matricola coincida con quello dichiarato in sede di offerta tecnica. In caso di mancata corrispondenza non saranno accettati distributori usati, che dovranno quindi essere sostituiti con macchine di nuova fabbricazione.
A comprova di quanto sopra, il Fornitore, all’atto dell’installazione, dovrà inviare fatture di acquisto o altro documento da cui risulti lo stato (nuovo o usato) e l’anno di fabbricazione per tutti i distributori installati.
In sede di installazione, e comunque entro 60 giorni solari a partire dalla stipula del contratto, dovrà essere fornita la seguente documentazione:
Schede per la manutenzione programmata dei distributori automatici (Art. 19)
Elenco dettagliato dei distributori automatici installati
Tale tabella dovrà essere fornita tramite foglio di calcolo modificabile e dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla tabella utilizzata in sede di offerta tecnica.
Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, per consentire l’emissione della fattura da parte dell’Amministrazione. In ogni caso dovrà essere aggiornato e spedito all’Amministrazione almeno una volta all’anno entro il 15 novembre.
Art. 23 – Oneri di gestione a carico del Politecnico di Milano
Le utenze per l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua sono messe a disposizione dell’Amministrazione, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata, come indicato al precedente art. 4.
Prima della stipula del contratto il Politecnico di Milano provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria del servizio il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.). Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sovrintende e vigila circa la conformità dell’esecuzione delle prestazioni dell’aggiudicatario alla disciplina contrattuale.
La sua attività di monitoraggio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti operazioni:
effettuazione di controlli, eventualmente anche attraverso la distribuzione di schede da compilarsi in forma anonima da parte degli utenti del servizio per esprimere il gradimento relativo allo stesso;
ricevimento di eventuali reclami, in forma scritta, da parte dei fruitori del servizio.
L’attività di monitoraggio del servizio svolta dal D.E.C. potrà avere effetti sull’applicazione delle penali previste del presente Capitolato.
Art. 24 – Obblighi ed oneri del concessionario
Il concessionario dovrà:
A. essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto di concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all’Amministrazione;
B. garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
C. possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
D. utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
E. usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
F. comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione dei distributori automatici;
G. impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio. A tal proposito su richiesta del Politecnico di Milano entro 5 giorni il concessionario dovrà comunicare il nominativo del personale che sarà adibito al servizio (compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa), con l’indicazione degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai, del D.Lgs. 81/08 e del medico competente. Tale comunicazione, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornata in caso di sostituzione di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L’allontanamento dal servizio di detto personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto entro 5 giorni;
H. dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi;
I. adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
X. xxxxxxxxxx, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
K. garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
L. monitorare quotidianamente allerte sanitarie e avvisi di ritiro di prodotti alimentari pubblicati dal Ministero della Salute, dalle autorità sanitarie competenti e dai produttori, provvedendo tempestivamente al ritiro dai distributori dei prodotti segnalati.
Art. 25 – Personale addetto al servizio
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.
Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo ed una foto del dipendente, e dovrà rispettare le
modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.
Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il personale del Concessionario incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Amministrazione e degli utenti;
aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.
Il concessionario deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.Lgs. 81/08 e le direttive 2006/42/CE, 98/37/CE e 91/368/CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 26 – Imposte e tasse
È a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all’esercizio dell’attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell’atto di concessione. Sono escluse quelle relative alla proprietà degli spazi ed allo smaltimento dei rifiuti. Il concessionario dovrà inoltre essere conforme al D.Lgs. 127/2015.
Art. 27 – Locali, utenze e allestimenti
Il Politecnico di Milano mette a disposizione del Concessionario, previa stesura di un apposito verbale, gli spazi in cui il concessionario dovrà installare i distributori.
Prima di procedere all’installazione, il concessionario si impegna ad indicare al Politecnico i lavori edili ed impiantistici necessari per l’installazione dei distributori automatici ove questi si rendessero necessari.
Il Politecnico di Milano mette a disposizione l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua necessarie per il funzionamento dei distributori, le spese delle relative utenze sono a carico dell’affidatario come specificato all’Art.4.
Il Concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell’erogazione di energia elettrica o di acqua.
Il Politecnico di Milano inoltre è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, furto o scasso arrecati ai distributori.
Art. 28 – Riconsegna degli spazi dati in concessione
Decorso il periodo di durata del contratto, su indicazione dell’Amministrazione, la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima riconsegnando i locali al Politecnico di Milano nello stato in cui si trovavano antecedentemente alla stipula del contratto.
Art. 29 – Verifiche e controlli
Nel corso del rapporto Concessorio, l’Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti l’offerta tecnica del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L’accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della convenzione e revoca della concessione.
Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per attività di controllo del servizio, per controlli di tipo gestionale, contrattuale, di customer satisfaction, di rispetto della normativa vigente, del capitolato, delle procedure HACCP, per analisi di laboratorio sui prodotti erogati e in generale per qualsiasi attività di controllo in merito al rispetto del contratto e delle normative vigenti.
Il Politecnico di Milano avrà la facoltà quindi di effettuare, con spese a proprio carico, controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti dei distributori, con ricorso anche ad analisi presso laboratori di ATS o dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia o altri laboratori accreditati, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate nell’offerta o previste per legge, senza che il concessionario possa fare opposizione.
In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal laboratorio o dai suddetti Istituti.
I prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico del concessionario nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente al Politecnico di Milano, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all’esecuzione delle analisi, il pagamento della penale ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
In ogni caso il gestore è l’unico responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
Periodicamente la scrivente Amministrazione effettuerà, attraverso personale qualificato, verifiche a campione sull’acqua degli erogatori automatici.
Art. 30 – Assicurazioni e garanzie
Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il concessionario, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario dovrà presentare polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:
responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 2.500.000,00. Il Politecnico di Milano nonché i relativi dipendenti, docenti, collaboratori a qualsiasi titolo e studenti devono essere esplicitamente menzionati come terzi.
Il Concessionario è tenuto, comunque, a sollevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.
Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il concessionario medesimo. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti, nonché dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa
- incendio compreso - alle cose di proprietà del Politecnico di Milano e deve avere durata non inferiore a quella del contratto.
L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Politecnico di Milano e pertanto qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.
La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l’Amministrazione ed il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’Amministrazione o comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi.
Art. 31 – Cauzione definitiva
Il Fornitore dovrà, prima della stipula del Contratto, costituire la cauzione definitiva per il valore e secondo le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 32 – Penali
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Politecnico di Milano a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Politecnico di Milano, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del concessionario, si riserva di applicare le seguenti penali.
In caso di ritardo anche parziale nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, il Politecnico di Milano si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 250,00. Il ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà del Politecnico di Milano di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e rivolgersi al secondo operatore in graduatoria.
Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, il Politecnico di Milano potrà applicare le seguenti penali:
danni arrecati dal personale impiegato dal concessionario: il Politecnico di Milano applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto il Politecnico di Milano applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C.;
mancata produzione al Politecnico di Milano delle comunicazioni e della documentazione prevista dal presente capitolato relativamente all’elenco dei distributori installati con tutti i dati richiesti in sede di gara, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
installazione di un distributore usato con matricola differente rispetto a quanto offerto in sede di gara: verrà applicata una penale di € 500,00 per singolo distributore difforme, con obbligo di installazione di un distributore nuovo di fabbrica.
installazione di un distributore di marca o modello o comunque con caratteristiche tecniche differenti rispetto a quanto offerto in sede di gara: verrà applicata una penale di € 500,00 per singolo distributore difforme, con obbligo di installazione di un distributore nuovo di fabbrica conforme a quanto offerto.
ritardo nell’installazione delle aree di ristoro, complete di arredi come previsto dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica del Concessionario, il Politecnico di Milano applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo
mancata produzione al Politecnico di Milano delle comunicazioni e della documentazione prevista dal presente capitolato in materia di sicurezza - per una prima infrazione una penale di Euro 500,00; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C.C.;
in caso di esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia minima di prodotti, qualora non vengano rispettati i tempi di intervento indicati dall’Impresa aggiudicataria in sede di gara o comunque al termine massimo previsto dal presente Capitolato, il Politecnico di Milano applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione e per ciascuna tipologia minima di prodotto. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 C.C..
in caso di guasto tecnico di un distributore, tale da impedire il suo regolare funzionamento verrà applicata una penale di € 30,00 per ogni ora di interruzione del servizio, rispetto ai tempi intervento indicati in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria o comunque al termine massimo previsto dal presente Capitolato, escludendo dal computo il periodo di tempo dalle ore 20,00 fino alle ore 08,00. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 C.C.;
in caso di richiesta di sostituzione di un distributore, a seguito di guasto non riparabile nei termini previsti o ripetuto frequentemente, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della macchina sostituta.
qualora, in caso di controlli, i prodotti dei distributori risultino di minor qualità o comunque non conformi rispetto a quanto indicato nell’offerta o previsto per legge, il Politecnico di Milano applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme e per ogni singola macchina, salvo il risarcimento del maggior danno.
qualora si riscontri durante le operazioni di installazione, rifornimento o manutenzione dei distributori automatici un intralcio nel parcheggio o l’occupazione di spazi riservati all’amministrazione e/o ai disabili, il Politecnico di Milano applicherà una penale di € 100,00 per ogni infrazione rilevata.
qualora si riscontri, per l’espletamento delle operazioni quotidiane di rifornimento e manutenzione dei distributori, l’accesso alle sedi del Politecnico di Milano con veicoli di classe inferiore alle Euro 4 e/o rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica
si applicherà una penale di € 250,00 per ogni infrazione rilevata;
qualora si riscontri un approvvigionamento dei distributori al di fuori degli orari stabiliti o concordati in modo specifico, causando intralcio con le attività dell’Ateneo, il Politecnico di Milano applicherà una penale di € 100,00 per ogni infrazione rilevata;
ove si riscontrasse una mancanza di pulizia ed igiene degli arredi, siano essi intesi come singoli distributori o raggruppati in “corner vending”, sarà applicata una penale di € 100,00 per distributore interessato;
qualora si rilevino situazioni non conformi a quanto dichiarato, eventualmente, in sede di offerta tecnica relativamente a qualsivoglia attività che preveda la “gestione del rifiuto” (es. installazione di tritarifiuti) verrà applicata una penale di €200,00 per singola difformità riscontrata;
qualora si riscontri l’assenza di un idoneo dispositivo per la gestione della telemetria per singolo distributore e/o non sia presente l’eventuale miglioria offerta in sede di offerta tecnica nell’ambito del servizio di telemetria verrà applicata una penale di
€100,00 per ogni distributore trovato privo;
qualora si riscontri l’assenza delle verifiche semestrali secondo il D.M. del 14 giugno 2017 verrà applicata una penale di €400,00 per ogni erogatore trovato privo;
qualora si riscontri l’assenza del libretto manuale di gestione dei distributori di acqua microfiltata (secondo le direttive D.M. del 14 giugno 2017 – Controlli ed analisi delle acque potabili) che riporti il monitoraggio e i controlli effettuati verrà applicata una penale di €100,00 per ogni erogatore trovato privo;
qualora si rilevino situazioni non conformi sotto il profilo igienico sanitario, es. prodotti scaduti, deteriorati o muffe nella struttura di erogazione, il Politecnico di Milano applicherà una penale di € 250,00 per ogni prodotto non conforme e per ogni singola macchina, salvo il risarcimento del maggior danno.
in caso di mancata presentazione del bilancio annuale e relazione tecnico economica entro la fine del mese di febbraio di ogni anno comporterà una penale di € 5.000,00.
Le penali saranno liquidate mediante bonifico bancario entro 30 giorni dall’avvenuta segnalazione, in mancanza mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del concessionario di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.
Art. 33 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto
Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano.
Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola:
• Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
• Ritardo superiore ai 20 giorni nel completo avvio del servizio;
• Frode nella esecuzione del servizio;
• Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo;
• Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi;
• Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
• Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
• Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente.
• Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel contratto o nel verbale di avvio anticipato del servizio;
• Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti:
- Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016;
- Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi;
ritardato pagamento superiore a 90 giorni, anche solo parziale, dei canoni di concessione;
sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
gravi inadempienze si cui all’articolo “Verifiche e controlli” del presente capitolato;
mancanza anche sopravvenuta della polizza responsabilità civile (RCT)
mancata produzione al Politecnico di Milano delle comunicazioni e della documentazione prevista dal presente capitolato in materia di sicurezza;
ritardo superiore ai 10 giorni nel rifornimento anche di un singolo distributore;
ritardo superiore ai 10 giorni nella riparazione anche di un singolo distributore non funzionante;
negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto.
In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.
Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.
Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva.
Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto.
Al termine della concessione l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..
Art. 34 – Recesso
Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.
Art. 35 – Trattamento dati personali
Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio del servizio dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente appalto come specificato al punto 3 dell’Allegato 1.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara, per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano
– Direzione Generale Piazza Xxxxxxxx xx xxxxx, 32 – Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
La gestione dei servizi in concessione non comporta necessariamente il trattamento di dati personali, pertanto il Politecnico di Milano non trasmetterà alcun dato personale al concessionario e sarà estraneo a qualsiasi dato eventualmente raccolto dal concessionario nell’ambito dei servizi in concessione.
Per tutti i trattamenti di dati personali eventualmente effettuati nell’ambito dei servizi erogati dal Fornitore al Committente, dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali, ciò sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell’esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.
Il trattamento dei dati personali da parte dei servizi erogati dovrà rispettare tutti principi di cui all’Art. 5 del GDPR.
Art. 35.1 – Specifiche di dettaglio relative al trattamento dati di terzi per conto del fornitore
Di seguito vengono definite le regole per quanto concerne la protezione dei dati personali degli utenti che forniranno dati personali al concessionario nell’ambito del servizio di servizi di ristoro a mezzo di distribuzione automatica.
Nel caso in cui il fornitore si trovi nella condizione di acquisire o gestire dati personali di soggetti terzi, in particolar modo riferiti agli utenti del servizio erogato (ad esempio attraverso l’uso di applicativi su smartphone che prevedono l’acquisizione di dati personali al fine di erogati i propri servizi) è consapevole che è titolare autonomo del trattamento e che tali dati, vengano trattati esclusivamente per le finalità dei servizi da erogare nel rispetto dei principi di privacy by default & design come previsti dal Regolamento (UE) 2016/79, il “GDPR.
Si ribadisce che il Politecnico di Milano non è in alcun modo parte interessata dalla raccolta e gestione dei dati effettuata dall’operatore economico durante tutta la durata del contratto di concessione attraverso l’uso di questi applicativi.
Art. 36 – Divieto di cessione del contratto e subappalto
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.
È ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 30% dell’importo complessivo dell’appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 37 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.
Art. 38 – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornitale dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla Committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto, redigendo apposito verbale.
Art. 39 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Art. 40 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l’espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano reperibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
Art. 41 – Controversie e foro competente
Non è prevista clausola compromissoria. Per tutte le controversie, per le quali non si sia arrivati ad accordo bonario, che dovessero sorgere tra le Parti sull’interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 42 – Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 43 – Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
Art. 44 – Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 45 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l’Arch. Xxxxxx Xxxxx