AREA COORDINAMENTO
AREA COORDINAMENTO
Coordinamento Controlli Specifici
Via Palestro 81 – 00000 Xxxx
Tel. 00.00000.000 PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx
All’A.G.R.E.A.
Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXXX
All’APPAG Trento
Xxx X.X. Xxxxxx, 0 0 0000 Xxxxxx
All’ARCEA
“Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx” - Xxx. Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx
AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021
All’ARPEA
Xxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
All’A.R.T.E.A.
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00/00 00000 XXXXXXX
All’A.V.E.P.A.
Xxx X. Xxxxxxxx, 00-00 00000 XXXXXX
All’ ARGEA
Xxx Xxxxxxx x.0 00000 XXXXXXXX
All’Organismo Pagatore Ufficio Monocratico
Xxx Xxxxxxxx, 00
00000 XXXX
All’Organismo pagatore della Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 0 00000 XXXXXX
All’OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB
Xxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx
Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.
Xxx XXXX Xxxxxx, 00 00000 XXXX
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 101 00185 ROMA
Al C.A.A. XXX X.x.x.
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0
00000 XXXX
Xx XXX Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxx 00
00000 XXXX
All’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia
AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021
Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 0/X 00000 - Xxxx
All’UNITAB
Xxx Xxxxx xx Xxxxx, 00/X0 00000 Xxxxxxx
All’ONT Italia Xxx Xxxxxxxxx, 00X 00000 XXXX
All’A.P.T.I.
Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 0/X 00000 XXXX
Al CAA CAF AGRI S.r.l.
Via Nizza,154 00198 Roma
Al Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali
- Xxx.xx delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare Ippiche e della Pesca
Xxx XX Xxxxxxxxx 00 00000 XXXX
Al Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali ICQRF - Xxx.xx della tutela della qualità e dei prodotti agroalimentari e della repressione frodi
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 XXXX
Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole
Xxxxxxxxx X. Xxxxx, 00/00 00000 XXXX
A SIN S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx, 0/x 00000 XXXX
ALL’AGECONTROL S.p.A.
AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021
Xxx X. Xxxxxxxx 00 X 00000 Xxxx
OGGETTO: Xxxxxxx Xxxxxxx - Decreto Ministeriale n. 94908 del 26 febbraio 2021. Procedure ai sensi dell’art. 168 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni all’art. 62, comma 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2021 si comunica che Agea in condivisione con il MIPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca Ufficio PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie, ha definito l’emanazione della seguente circolare:
- i criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione;
- le modalità di contrattazione;
- le procedure di trasmissione informatica attraverso il SIAN dei contratti di coltivazione;
- le procedure relative alle informazioni di cui all’art. 4 del Decreto stesso:
a) comunicazione telematica, da parte degli acquirenti di cui ai punti 3., 4. e 5. di seguito specificati, di inizio delle attività connesse alla consegna del tabacco per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro di acquisto;
b) comunicazione telematica dei dati contenuti nel bollettino di perizia, da parte dei venditori di cui ai punti 2 e 3 di seguito specificati, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Organismo Pagatore competente in base alla rispettiva sede legale dell’O.P. e/o A.O.P.;
c) trasmissione telematica dei dati di cui al punto a) e b), da parte degli Organismi Pagatori, all’AGEA- Coordinamento;
- le procedure di controllo.
X. Xxxxxxxx interessati alla stipula dei contratti di coltivazione e che coltivano tabacco per le annate 2021, 2022 e 2023
1. Organizzazioni di Produttori (lettera d, art. 1 Decreto n. 94908 del 26.02.2021)
- le Organizzazioni riconosciute ai sensi degli artt. 152 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 di seguito denominate O.P.);
2. Associazioni di Organizzazioni di Produttori (lettera e) art. 1 Decreto n. 94908 del 26.02.2021)
- le Organizzazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, di seguito denominate A.O.P.;
3. Imprese di prima trasformazione (lettera f) art. 1 Decreto n. 94908 del 26.02.2021)
AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021
- le imprese che effettuano la prima trasformazione e riconosciute dall’Organismo Pagatore competente, di seguito denominate “trasformatori”;
4. Manifatture (lettera g) art. 1 Decreto n. 94908 del 26.02.2021)
- le imprese industriali che eseguono, manualmente o per mezzo di macchine, il processo di lavorazione del tabacco greggio trasformato per l’ottenimento di un prodotto finito. Nel caso in cui svolgano anche il processo di prima trasformazione devono avere il riconoscimento come trasformatori da parte dell’Organismo Pagatore competente;
5. Società affiliate alle manifatture (lettera h) art. 1 Decreto n. 94908 del 26.02.2021)
- le società controllate o appartenenti ad un gruppo facente capo ad una manifattura (di seguito denominate società affiliate). Nel caso in cui svolgano anche il processo di prima trasformazione devono avere il riconoscimento come trasformatore da parte dell’Organismo Pagatore competente.
I soggetti di cui ai punti 1. e 2. sono definiti “venditori”; i soggetti di cui ai punti 3., 4., e 5 sono definiti “acquirenti”.
B. Criteri per il riconoscimento dei venditori e dei primi acquirenti di tabacco greggio autorizzati alla contrattazione
Riconoscimento dei “venditori”
Il riconoscimento dei venditori, di cui ai “punti 1. e 2.” del punto A. della presente Circolare è effettuato dalle Autorità competenti.
Obblighi per il venditore
Il venditore, utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione dall’Organismo Pagatore competente territorialmente:
- trasmette il Certificato di riconoscimento rilasciato dall’Autorità competente al 31 marzo dell’anno del raccolto di cui trattasi;
- trasmette la base associativa entro il 15 aprile.
Ai fini della trasmissione della base associativa e delle ulteriori attività telematiche, di seguito riportate, l’Organismo Pagatore competente, che utilizza gli applicativi presenti sul portale SIAN, richiede ad AGEA l’accreditamento per la gestione delle utenze da parte delle O.P. e/o A.O.P. per permettere a queste ultime l’utilizzo del portale stesso.
Verifiche Agea
L’Agea entro il 25 aprile dell’anno del raccolto di cui trattasi, trasmette agli Organismi Pagatori territorialmente competenti in ragione della sede legale della O.P. ed A.O.P. la base associativa consolidata.
Riconoscimento degli “acquirenti”
AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021
L’acquirente di cui ai punti 3., 4. e 5, di cui al punto A della presente circolare, che richiede il riconoscimento come trasformatore, dotato delle idonee strutture di trasformazione necessarie per la tipologia di lavorazione, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art 47 della legge 445 del 20/12/2000 e s.m. e i. all’Organismo Pagatore competente in base alla sede legale della società, secondo il facsimile di cui all’allegato A), effettuando le dichiarazioni e precisando il possesso dei requisiti ivi indicati, che si intendono recepiti nella presente circolare costituendone parte integrante. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere trasmessa non oltre il 28 febbraio dell’anno del raccolto di cui trattasi, per l’anno di raccolto 2021 tale scadenza è posticipata al 31 marzo.
La manifattura o la società affiliata che non richiede il riconoscimento quale trasformatore in proprio, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art 47 della legge
n. 445 del 20/12/2000 e s.m.i., indicando il trasformatore riconosciuto presso il quale verrà eseguito il processo di prima trasformazione all’Organismo Pagatore che ha riconosciuto il trasformatore che esegue il processo di prima trasformazione secondo il facsimile di cui all’allegato A1), effettuando la dichiarazione ivi indicata, che si intende recepita nella presente circolare costituendone parte integrante.
Rilascio Certificato di Riconoscimento
L’Organismo Pagatore competente entro il 31 marzo dell’anno del raccolto di cui trattasi rilascia il Certificato di riconoscimento agli acquirenti che ne hanno fatto richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’allegato A) e Al) se del caso. Per l’anno di raccolto 2021 tale scadenza è posticipata al 15 aprile. All’atto del riconoscimento l’Organismo Pagatore competente provvede alla costituzione del Fascicolo Aziendale Validato.
L’acquirente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Organismo Pagatore competente eventuali variazioni rispetto ai requisiti che hanno generato il rilascio del Certificato di riconoscimento.
Autorizzazione all’utilizzo di magazzino di deposito di tabacco in colli o secco sciolto e centri di acquisto
Il trasformatore, la manifattura o la società affiliata, (acquirenti di cui ai punti 3., 4. e 5. del paragrafo 1 della presente circolare) che richiedono l’autorizzazione all’utilizzo dei magazzini di deposito e/o centro di acquisto deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art 47
della legge 445 del 20/12/2000 e s.m. all’Organismo Pagatore, competente in base alla sede legale della società, secondo il fac-simile di cui all’allegato B), per i magazzini di deposito, e C) per i centri di acquisto. Tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà pervenire ai fini dell’autorizzazione 15 giorni prima dell’utilizzo dei magazzini di deposito e 30 giorni prima dell’utilizzo dei centri di acquisto.
Rilascio autorizzazione
L’Organismo Pagatore competente entro 10 gg lavorativi rilascia l’autorizzazione agli acquirenti che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente circolare.
C. Modalità di contrattazione
AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021
Fascicolo Aziendale
Gli Agricoltori interessati a sottoscrivere i contratti di coltivazione così come definiti di seguito nella parte “Contrattazione: norme generali” della presente circolare, devono attenersi a quanto disposto dal manuale del fascicolo aziendale trasmesso con circolare AGEA prot. n. ACIU.205.210 del 20/04/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20/03/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente cosi come disposto dall’articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
I venditori, O.P. e A.O.P., sono tenuti anche essi a costituire il fascicolo aziendale.
Contrattazione: Norme Generali
I contratti di coltivazione per la commercializzazione del tabacco greggio, obbligatori in attuazione dell’art. 168 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sottoscritti, con efficacia vincolante per i produttori associati, dalle O.P. e/o dalle A.O.P., riconosciute dalle Autorità competenti, e dai trasformatori, manifatture e società affiliate riconosciuti dagli Organismi Pagatori competenti.
I contratti di coltivazione, ai sensi dell’art. 3 del Decreto in oggetto:
- devono essere redatti secondo lo schema del contratto Allegato 1, annesso all’Accordo Interprofessionale per i raccolti delle annate 2021, 2022 e 2023 pubblicato sul sito internet del Mipaaf come allegato del Decreto n. 94908 del 26.2.2021.
- devono garantire ai sensi dell’art. 3 comma 7 dello stesso Decreto il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Il contratto di coltivazione è stipulato tra un’impresa di trasformazione o una manifattura o una società affiliata ed una O.P. o A.O.P. L’acquirente può sottoscrivere con la medesima O.P. o A.O.P. più contratti di coltivazione per il tabacco di uno stesso gruppo varietale, fermo restando che i singoli soci produttori soci non siano presenti in più contratti.
Il contratto di coltivazione è:
a) stipulato entro il 15 maggio dell’anno del raccolto a cui si riferisce, fermo restando che le particelle interessate alla coltivazione del tabacco siano presenti nel fascicolo aziendale e nella domanda unica del produttore.
b) trasmesso telematicamente entro il 20 giugno dell’anno del raccolto a cui si riferisce, all’Organismo Pagatore competente m base alla sede legale dell’O.P. o A.O.P.
Il contratto di coltivazione, inoltre, deve essere conforme alle disposizioni ed ai principi previsti dall’art. 3, comma 7 del D.M. n. 94908 del 26.02.2021.
Tipologie di Contratti. Impegni e Dichiarazioni di coltivazione
AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021
Fermo restando quanto disposto dall’art. 3 del Decreto citato in oggetto, i contratti di coltivazione devono essere redatti secondo lo schema del Contratto-Tipo annesso all’Accordo Interprofessionale (Allegato 1 all’Accordo) e devono garantire, ai sensi dell’art. 3 comma 7 dello stesso Decreto, il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Al riguardo, sono state individuate le seguenti tipologie di contratto:
A) contratto di coltivazione che una O.P. o A.O.P. stipula, per un determinato raccolto e gruppo varietale relativamente agli impegni di coltivazione sottoscritti da un determinato numero di soci, con:
a) un acquirente riconosciuto come trasformatore;
b) una manifattura o una società affiliata che indica nel contratto stesso il trasformatore riconosciuto.
B) impegno di coltivazione sottoscritto, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
a) tra il produttore associato, socio diretto (o per tramite di altra Associazione a sua volta associata), e la O.P. riconosciuta di appartenenza;
b) tra il produttore socio di una cooperativa di produzione, e la medesima cooperativa di produzione;
C) dichiarazione di coltivazione che:
a) viene stipulata da una A.O.P. con la O.P. aderente nel caso in cui la prima sia la sottoscrittrice di un contratto di coltivazione tipo A), per un determinato raccolto e gruppo varietale, per gli impegni di coltivazione B) interessati;
b) una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata OP riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con la OP o con il detto consorzio, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per gli impegni di coltivazione B) interessati.
Ai contratti sottoscritti dalle O.P. e/o A.O.P. deve essere allegata una delibera dell’Assemblea dei Soci, o del Consiglio (nel caso sia espressamente previsto dallo Statuto), con la quale si stabiliscono:
a) i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo;
b) il peso (al netto o al lordo delle tare a seconda di quanto concordato dalle parti) del quantitativo oggetto del contratto;
c) il disciplinare di produzione che riporta le specifiche tecniche e commerciali del tabacco dei diversi gruppi varietali riportate in precedenza.
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. sopra citato per ogni campagna AGEA Coordinamento trasmetterà al Ministero e all’O.I. Tabacco Italia, che ne cureranno la pubblicazione sul sito internet del MIPAAF i prezzi medi di acquisto del tabacco a livello nazionale, suddivisi per gruppo varietale.
AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021
Per ogni campagna AGEA Coordinamento trasmetterà al Ministero e all’O.I. Tabacco Italia, che ne cureranno la pubblicazione sul sito internet del Mipaaf, i prezzi medi di acquisto del tabacco a livello nazionale e per macro-area, suddivisi per gruppo varietale. Qualora il prezzo medio (risultante dalla somma dei prezzi per grado commerciale diviso per il numero dei gradi) indicato nelle griglie contrattuali di uno specifico contratto si discosti di oltre il 40% dai prezzi medi nazionali di acquisto rilevati a livello nazionale per il raccolto precedente, relativamente al medesimo gruppo varietale, il venditore e l’acquirente dovranno trasmettere ad AGEA Coordinamento, unitamente alla trasmissione telematica del contratto di coltivazione, giustificata motivazione sottoscritta da entrambi, atta a giustificare lo scostamento rilevato.
Deroghe alla disciplina contrattuale per il caso di produttore/trasformatore
In deroga a quanto sopra disciplinato, si dispone che, nel caso un trasformatore riconosciuto fosse al tempo stesso coltivatore di tabacco allo stato secco sciolto, aderente ad una OP riconosciuta, per quanto riguarda la produzione non soggetta alla vendita a terzi acquirenti, ma ad utilizzo per la trasformazione in proprio, la tracciabilità della coltivazione, dei controlli amministrativi e di quelli successivi al conferimento viene garantita mediante la sottoscrizione di dichiarazione di coltivazione tra il produttore/trasformatore e la O.P. alla quale aderisce, utilizzando il modello DC/TP allegato alla presente circolare.
Nel dettaglio della suddetta dichiarazione di coltivazione verranno specificati i dati del fascicolo aziendale validato con il piano particellare delle superfici investite a tabacco, ed i volumi della produzione, mentre non andrà inserita la griglia dei prezzi commerciali.
Cambio di titolarità dei Contratti di Coltivazione
Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è consentito. Tuttavia, qualora un acquirente non sia in grado, per cause di forza maggiore, di tener fede all’impegno contrattuale sottoscritto, deve darne formale e motivata comunicazione alla controparte ed all’Organismo Pagatore competente territorialmente che, effettuata l’istruttoria della comunicazione ed acquisita la documentazione che lo stesso Organismo Pagatore riterrà opportuno individuare per tale finalità, valuta la possibilità di autorizzare o meno il cambio di referente, onde garantire la commercializzazione del tabacco. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un’apposita appendice contrattuale.
Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:
a) se richiesta dopo l’inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;
b) se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.
Qualora l’Organismo Pagatore ritenga di dover autorizzare la modifica del contraente per un dato contratto, è necessario che siano acquisiti almeno i seguenti documenti:
a) atto di revoca del contratto presentato all’Organismo pagatore debitamente firmato dall’O.P. o
A.O.P. e dall’acquirente;
b) nuovo contratto di coltivazione che, rispetto al precedente oggetto di revoca, deve riportare la modifica esclusivamente dell’acquirente ed eventualmente dell’impresa di prima trasformazione che materialmente ritira e lavora il prodotto, ferme restando tutte le altre informazioni.
All’acquirente che non tiene fede ai propri impegni contrattuali è revocato il riconoscimento in via definitiva, e non potrà sottoscrivere contratti di coltivazione a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto n. 94908 del 26.2.2021, qualora, per atto o fatto imputabile all’acquirente, un produttore si trovi nelle condizioni di non poter effettuare le consegne previste nel contratto di coltivazione con esso stipulato, quest’ultimo dovrà darne tempestiva comunicazione all’Organismo pagatore competente alla AGEA Coordinamento indicando la quantità e la qualità del tabacco non consegnato ed il luogo di conservazione di esso.
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Effettuata tale comunicazione, in assenza di diverse indicazioni da parte di AGEA Coordinamento, trascorsi dieci giorni dalla relativa comunicazione, il produttore avrà la facoltà di contrattare il tabacco non consegnato attraverso la propria O.P. di appartenenza anche successivamente alla data di inizio delle consegne.
Qualora il produttore non sia riuscito a collocare il tabacco non consegnato attraverso la propria
O.P. di appartenenza e decida, per la campagna successiva, di aderire ad una nuova O.P., la contrattazione del medesimo tabacco non consegnato dovrà avvenire attraverso la nuova O.P.
Il ritardo ingiustificato nel pagamento anche di una sola consegna costituisce condotta che legittima il produttore a sospendere le consegne.
Contratti e consegne di tabacco di provenienza estera
Per il tabacco prodotto all’estero, per il quale le operazioni di acquisto e consegna vengono realizzate nel territorio italiano, gli acquirenti devono presentare all’Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla propria sede legale i contratti di coltivazione stipulati con produttori e/o associazioni di produttori di un Paese dell’Unione europea o di un Paese terzo.
D. Procedura di trasmissione dei contratti di coltivazione
Trasmissione dei Contratti di Coltivazione all’Organismo Pagatore
Le O.P. o le A.O.P. contraenti dovranno provvedere alla trasmissione telematica dei contratti di coltivazione utilizzando l’applicativo telematico utilizzato per i raccolti precedenti.
Tale trasmissione dovrà essere effettuata entro il 20 giugno, secondo le procedure poste in essere dall’Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell’O.P o A.O.P.
Tenuta archivio contratti di coltivazione
I contratti di coltivazione in originale dovranno essere conservati in apposito dossier unicamente presso le sedi delle O.P. e/o A.O.P. riconosciute, in originale o in formato digitale con firma digitale .
E. Procedure relative alle informazioni di cui all’art. 4 (Consegne)
Al fine di consentire le attività di controllo, l’acquirente comunica all’Organismo Pagatore competente per territorio, per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro di acquisto:
a) con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di inizio delle consegne;
b) entro il giovedì della settimana precedente, il calendario delle consegne previste per la settimana successiva, indicando le date e gli orari previsti e gli elementi identificativi dei contratti in esecuzione, dei venditori e dei singoli produttori interessati alle consegne, comunicando le variazioni insorgenti con la massima tempestività.
Dette comunicazioni saranno effettuate a mezzo e-mail inviata all’Organismo delegato al controllo, individuato dall’O.I. Tabacco Italia, al fine di garantire una efficiente programmazione delle attività di controllo stesso.
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- L’O.P. e l’A.O.P. e l’acquirente stabiliscono, all’atto della consegna, il peso netto di tabacco ammissibile alla consegna stessa, il valore per grado qualitativo contrattuale attribuito e redigono un bollettino di perizia completo di tutti gli elementi quantitativi, qualitativi e di valore per ciascun grado qualitativo, determinato per il tabacco oggetto della consegna in base alle specifiche contenute nel contratto di coltivazione, evidenziando i quantitativi attribuiti alle ultime due classi merceologiche;
- Gli Organismi Pagatori territorialmente competenti riceveranno comunicazione telematica, per il tramite di apposito applicativo messo a disposizione delle O.P. e/o delle A.O.P., dei dati contenuti nel bollettino di perizia, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna.
Termini e scadenze: consegne tabacco e pagamento
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del D.M. n. 94908/2021 del 26/02/2021, le consegne di tabacco, in ragione dei contratti di coltivazione sottoscritti dagli aventi diritto, potranno essere effettuate dal 1° settembre dell’anno del raccolto di cui trattasi al 15 marzo dell’anno successivo. Per il tabacco varietà Kentucky e varietà Nostrano del Brenta il termine di consegna è fissato al 15 aprile.
Il pagamento del prezzo del tabacco definito alla consegna dall’”acquirente” al “venditore” deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della consegna.
L’A.O.P., entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento degli importi da parte dell’”acquirente” bonifica l’importo spettante alla singola O.P. associata.
L’O.P., entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento degli importi da parte dell’”acquirente” e/o A.O.P. bonifica l’importo spettante al singolo produttore socio.
F. Procedure di Controllo
Le attività di controllo si articolano in:
a) amministrative;
b) tecniche.
a) - CONTROLLI AMMINISTRATIVI
I controlli amministrativi sono indirizzati: ai produttori;
agli acquirenti;
alle OP ed alle AOP.
a.1) - Controlli ai produttori
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I controlli amministrativi, con riferimento all’eleggibilità delle colture indicate nei piani di coltivazione per i produttori sono effettuati nell’ambito del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo).
a.2) - Controlli amministrativi sugli acquirenti
Tali controlli hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento a sottoscrivere contratti di coltivazione da parte degli acquirenti ed in particolare riguardano:
a) il rispetto dei termini di pagamento, da parte dell’acquirente all’OP o AOP, del prezzo contrattuale (entro 30 giorni dalla consegna) in relazione all’esito della valutazione effettuato alla consegna del tabacco ed al valore attribuito, in sede contrattuale, ad ogni singolo grado qualitativo;
b) tale controllo riguarda almeno il 20% delle transazioni economiche tra acquirenti e O.P. o
A.O.P. e può essere effettuato anche presso le O.P. e A.O.P.;
c) eventuali controlli supplementari inopinati.
La documentazione atta a verificare i requisiti per il mantenimento del riconoscimento: bollettini di perizia, DTT, fatture e ricevute di bonifici bancari, potrà essere fornita all’organo di controllo anche in formato digitale.
a.3) - Controlli amministrativi sulle O.P. e A.O.P.
Tali controlli riguardano:
a) la corretta tenuta, da parte dell’O.P. o A.O.P. della documentazione relativa ai produttori soci;
b) la corretta erogazione ai soci del prezzo d’acquisto, ed il rispetto delle relative modalità di pagamento (bonifico bancario o postale) secondo quanto stabilito nella parte “Termini e scadenze: consegne tabacco e pagamento della presente circolare”:
c) eventuali controlli supplementari inopinati.
b) - CONTROLLI TECNICI OGGETTIVI
I controlli tecnici, effettuati su un campione del 5% dei produttori interessati dai contratti di coltivazione (il campione sarà selezionato da AGEA ed eventualmente implementato su segnalazione specifica degli Organismi Pagatori), hanno lo scopo di accertare:
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a) che la produzione sia stata effettuata nelle particelle dichiarate negli impegni di produzione; questa tipologia di controllo è effettuata in campo;
b) che il tabacco secco allo stato sciolto sia del raccolto oggetto del contratto;
c) che le O.P., A.O.P. e gli acquirenti esercitino la loro attività nel rispetto della normativa vigente e dei tempi d’attuazione stabiliti dalla stessa;
d) che il tabacco oggetto di consegna si trovi depositato presso i locali di cura o di deposito indicati dal produttore nell’impegno di coltivazione;
e) nei magazzini di prima trasformazione e/o nei centri di raccolta o acquisto: questa tipologia di controllo è da configurare quale controllo inopinato inteso a verificare le giacenze di tabacco presenti all’atto del controllo, tenendo conto delle consegne già effettuate, del tabacco secco greggio allo stato sciolto dei raccolti precedenti e dei quantitativi di tabacco già avviati alla trasformazione.
Il tabacco greggio secco sciolto dei raccolti precedenti, eventualmente presente in magazzino, deve essere fisicamente e fiscalmente separato dai locali ove avvengono le consegne e le operazioni di prima trasformazione del tabacco del raccolto di cui trattasi.
La verifica delle giacenze verrà effettuata in tutti i magazzini.
Nei centri acquisto non possono esservi giacenze di tabacco di raccolti precedenti.
Il Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxx
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005.
Tabella Riepilogativa termini scadenze attività
Descrizione attività | Data termine |
Riconoscimento O.P./A.O.P. da parte dell’Ente competente | 31-mar |
Trasmissione atto di riconoscimento dell’O.P./A.O.P. all’Organismo Pagatore competente in base alla sede sociale dell’O.P./A.O.P. | 15-apr |
Trasmissione telematica della base associativa da parte dell’O.P./A.O.P. | 15-apr |
Trasmissione base associativa consolidata dell’O.P./A.O.P. da parte dell’AGEA agli Organismi Pagatori competenti in base alla sede sociale dell’O.P./A.O.P. | 25-apr |
Richiesta riconoscimento da parte dell’impresa di prima trasformazione (acquirente di cui ai punti 3, 4 e 5 della circolare AGEA) all’Organismo Pagatore competente in base alla sede sociale dell’impresa stessa | 28-feb (31-mar per l’anno di raccolto 2021) |
Rilascio da parte dell’Organismo Pagatore competente in base alla sede sociale dell’impresa del certificato di riconoscimento | 31-mar (15-apr per l’anno di raccolto 2021) |
Sottoscrizione dei contratti di coltivazione tra acquirenti e O.P./A.O.P. | 15-mag |
Trasmissione telematica dei contratti di coltivazione da parte dell’O.P./A.O.P. | 20-giu |
AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021
Le consegne potranno essere effettuate dal 1° settembre dell’anno del raccolto di cui trattasi al 15 marzo dell’anno successivo. Per il tabacco varietà Kentucky e varietà Nostrano del Brenta il termine di consegna è fissato al 15 aprile.
Restano invariate le dichiarazioni sostitutive di cui alla circolare Agea Coordinamento prot. n.