Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 7706/19. Subject Codes: CODEC 727 ENER 188 ENV 320 CLIMA 85 COMPET 267 CONSOM 113 FISC 207 IA 105 PE 90. Heading: NOTA INFORMATIVA. Originator: Segretariato generale del Consiglio. Recipient: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio. Subject: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019). Commission Document Number: Not Set. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 1º aprile 2019. Interinstitutional Files: 2016/0380(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5368809079141197529_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2016/0380(COD)
Bruxelles, 1º aprile 2019 (OR. en)
7706/19
CODEC 727
ENER 188
ENV 320
CLIMA 85
COMPET 267
CONSOM 113
FISC 207
IA 105
PE 90
NOTA INFORMATIVA
Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019)
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione1, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.
1 GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.
In questo contesto il relatore Xxxxx XXXXX (PPE, PL) ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, un emendamento di compromesso (emendamento 200) alla proposta di direttiva. La commissione ha presentato anche un emendamento (emendamento 201) al fine di prendere atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla risoluzione legislativa. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.
Nella votazione del 26 marzo 2019, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 200) alla proposta di direttiva, nonché l'emendamento 201. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato2.
La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.
L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.
2 La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo " ▌".
ALLEGATO 26.3.2019
Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0864),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0495/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco, dal Parlamento ungherese, dal Consiglio federale austriaco e dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 20173,
– visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 20174,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi5,
– vista la lettera in data 7 settembre 2017 trasmessa dalla commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0044/2018),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo,
3 GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.
4 GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.
5 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
P8_TC1-COD(2016)0380
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo6,
visto il parere del Comitato delle regioni7,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria8,
6 GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.
7 GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.
8 Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2018.
considerando quanto segue:
(1) Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2) Attraverso l'organizzazione di mercati dell'energia elettrica transfrontalieri competitivi, il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta l'Unione è in atto dal 1999, persegue lo scopo di offrire a tutti i clienti finali dell'Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali, garantire prezzi competitivi, inviare segnali di investimento efficienti e offrire più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.
(3) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 e la direttiva 2009/72/CE hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il sistema energetico dell'Unione è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera. È necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato.
9 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
10 Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che xxxxxx xx xxxxxxxxx 00/00/XX (XX L 176 del 15.7.2003, pag. 37) abrogata e sostituita, con effetto a decorrere dal 2 marzo 2011, dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(4) La comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" mira a un'Unione dell'energia in cui i cittadini sono in primo piano, svolgono un ruolo attivo nella transizione energetica, si avvantaggiano delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipano attivamente al mercato, e in cui i consumatori vulnerabili sono tutelati.
(5) Nella sua comunicazione del 15 luglio 2015 dal titolo «Un "new deal" per i consumatori di energia», la Commissione ha delineato la propria visione di un mercato al dettaglio che risponda meglio alle esigenze dei consumatori di energia, anche attraverso una maggiore connessione tra mercati all'ingrosso e al dettaglio. Sfruttando le nuove tecnologie e ricorrendo ai servizi energetici offerti da imprese nuove e innovative, tutti i consumatori dovrebbero essere in grado di partecipare pienamente alla transizione energetica e di gestire i consumi con soluzioni efficienti che consentano loro di risparmiare denaro e contribuire alla riduzione complessiva del consumo energetico.
(6) Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia" si sottolinea che il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati a una produzione decentrata di elettricità da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. La comunicazione mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile. È altrettanto importante che l'Unione investa con urgenza nell'interconnessione a livello di Unione per il trasferimento dell'energia attraverso sistemi di trasmissione dell'energia elettrica ad alta tensione.
(7) Al fine di creare un mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione tra i gestori dei sistemi a livello dell'Unione e regionale e includere i sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nell'Unione.
(8) Oltre ad affrontare queste nuove sfide, la presente direttiva è intesa a sormontare gli ostacoli che tuttora si frappongono al completamento del mercato interno dell'energia elettrica. Il quadro normativo perfezionato è necessario per risolvere i problemi attualmente posti dall'esistenza di mercati nazionali frammentati, spesso ancora caratterizzati da un elevato numero di interventi normativi. Tali interventi hanno creato ostacoli alla fornitura di energia elettrica su base paritaria e hanno innalzato i costi rispetto a soluzioni basate sulla cooperazione transfrontaliera e sui principi del mercato.
(9) L'Unione riuscirebbe a conseguire nel modo più efficace i suoi obiettivi in materia di energia rinnovabile mediante la creazione di un quadro di mercato che premi la flessibilità e l'innovazione. Un valido assetto del mercato dell'energia elettrica è il fattore chiave per la diffusione dell'energia rinnovabile.
(10) Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita e variabile da fonti di energia elettrica rinnovabili ▌. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori. Una sana concorrenza è indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. Tuttavia, la mancanza di informazioni fornite ai consumatori in tempo reale o quasi in tempo reale in merito al loro consumo energetico ha impedito ai consumatori di partecipare attivamente al mercato energetico e alla transizione energetica. Responsabilizzando i consumatori e fornendo loro gli strumenti per partecipare maggiormente al mercato , compresa la partecipazione in modi nuovi, si vuole che i cittadini nell'Unione beneficino del mercato interno dell'energia elettrica e che l'Unione raggiunga gli obiettivi che si è data in materia di energia rinnovabile.
(11) Le libertà assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – tra l'altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi – possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta a tutti i clienti la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
(12) La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori riveste la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell'energia elettrica liberalizzato. Tuttavia, nelle piccole reti elettriche periferiche e nelle reti non collegate ad altri Stati membri, in cui i prezzi dell'energia elettrica non forniscono il segnale adeguato a stimolare gli investimenti, è ancora possibile riscontrare un fallimento del mercato, il che richiede pertanto soluzioni specifiche al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento.
(13) Al fine di promuovere la concorrenza e assicurare la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità di regolazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione, stoccaggio dell'energia e gestione della domanda.
(14) Gli Stati membri dovrebbero garantire che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, l'attività nel mercato e l'uscita dallo stesso. Al contempo, dovrebbe essere chiarito che tale obbligo lascia impregiudicate le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi. Tale chiarimento non dovrebbeessere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a esercitare la competenza esclusiva dell'Unione. Dovrebbe altresì essere chiarito che, al pari di tutti gli altri partecipanti al mercato, i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno devono rispettare il diritto applicabile dell'Unione e nazionale.
(15) Le regole di mercato consentono l'accesso e l'uscita dei produttori e dei fornitori sulla base della valutazione che effettuano sulla sostenibilità economica e finanziaria delle loro operazioni. Tale principio non è incompatibile con la possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica nell'interesse economico generale in conformità dei trattati, in particolare dell'articolo 106 TFUE, e della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio11+.
(16) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha dichiarato che la Commissione, sostenuta dagli Stati membri, deve adottare misure urgenti per garantire la realizzazione di un obiettivo minimo del 10 % per le interconnessioni elettriche esistenti, in via urgente e non più tardi del 2020, almeno per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia, vale a dire gli Stati baltici, il Portogallo e la Spagna, e per quelli che costituiscono il loro principale punto di accesso al mercato interno dell'energia, e che la Commissione deve riferire periodicamente al Consiglio europeo allo scopo di conseguire l'obiettivo del 15 % entro il 2030.
11 Regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio del …. (GU …).
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)) e il numero, la data, il titolo e gli estremi di pubblicazione nella GU nella nota a piè di pagina.
(17) Un'interconnessione fisica sufficiente con i paesi limitrofi è importante per consentire agli Stati membri e ai paesi limitrofi di beneficiare degli effetti positivi del mercato interno, come messo in rilievo nella comunicazione della Commissione del 23 novembre 2017 "Rafforzare le reti energetiche dell'Europa" e rispecchiato nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
(18) I mercati dell'energia elettrica differiscono da altri mercati, come quelli del gas naturale, per esempio perché comportano la commercializzazione di un prodotto che attualmente non è possibile stoccare agevolmente ed è ottenuto utilizzando una molteplicità di impianti di generazione, anche attraverso la generazione distribuita. Tale differenza si riflette nei diversi approcci al trattamento normativo degli interconnettori nel settore dell'energia elettrica e del gas. L'integrazione dei mercati dell'energia elettrica richiede un elevato livello di cooperazione tra gestori dei sistemi, partecipanti al mercato e autorità di regolazione, soprattutto quando l'energia elettrica è commercializzata tramite l'accoppiamento dei mercati.
12 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(19) Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero figurare la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un'ampia offerta di energia elettrica accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova generazione di energia elettrica, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.
(20) I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova generazione di energia elettrica.
(21) Nel mercato interno dell'energia elettrica esistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità di tali misure con il TFUE e con altro diritto dell'Unione.
(22) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi pubblici sulla fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti alle specifiche condizioni indicate nella presente direttiva. Un mercato al dettaglio dell'energia elettrica completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.
(23) Gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica dovrebbero essere utilizzati in circostanze e per beneficiari ben definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati, e dovrebbero avere una durata limitata. Tali circostanze potrebbero ad esempio verificarsi nel caso in cui la fornitura sia fortemente limitata, il che comporta prezzi dell'energia elettrica più elevati del normale, oppure nel caso di un fallimento del mercato in cui gli interventi da parte delle autorità di regolazione e delle autorità preposte alla tutela della concorrenza sono risultati inefficaci. Ciò si ripercuoterebbe in misura sproporzionata sulle famiglie e, in particolare, sui consumatori vulnerabili che, rispetto ai consumatori con reddito elevato, di solito per pagare le bollette energetiche spendono una percentuale più elevata del proprio reddito disponibile. Al fine di mitigare gli effetti distorsivi degli obblighi di servizio pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica, gli Stati membri che ricorrono a tali interventi dovrebbero porre in essere misure aggiuntive, comprese misure che impediscano le distorsioni nella fissazione dei prezzi sui mercati all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i beneficiari di prezzi regolati siano in grado di beneficiare pienamente delle offerte disponibili sul mercato competitivo, se decidono di farlo. A tal fine, detti beneficiari devono disporre di contatori intelligenti e avere accesso a contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Dovrebbero inoltre essere informati direttamente e periodicamente delle offerte e dei risparmi disponibili sul mercato competitivo, in particolare dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, e dovrebbero ricevere assistenza per rispondere alle offerte basate sul mercato e beneficiarne.
(24) Il diritto dei beneficiari di prezzi regolati a essere dotati di contatori intelligenti individuali senza costi supplementari non dovrebbe impedire agli Stati membri di modificare la funzionalità dei contatori intelligenti qualora non esista un'infrastruttura per contatori intelligenti per via dell'esito negativo della valutazione costi-benefici relativa all'introduzione di sistemi di contatori intelligenti.
(25) Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica non dovrebbero portare a trasferimenti incrociati diretti tra diverse categorie di clienti. In virtù di tale principio, i sistemi di prezzi non devono far ricadere esplicitamente su talune categorie di clienti il costo degli interventi sui prezzi che riguardano altre categorie di clienti. Ad esempio, un sistema di prezzi in cui i costi siano sostenuti dai fornitori o da altri operatori in maniera non discriminatoria non dovrebbe essere considerato come trasferimenti incrociati diretti.
(27) Al fine di garantire nell'Unione la salvaguardia di un servizio pubblico di livello elevato, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronti la loro efficacia, al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.
(28) Gli Stati membri dovrebbero poter designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore potrebbe essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione verticalmente integrata che svolge altresì le funzioni di distribuzione, a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.
(29) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a strumenti nazionali e dell'Unione esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.
(29) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a notificarle alla Commissione.
(30) Il dirittointersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici che già esistono ed è probabile che si evolvano. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere stabiliiti chiaramente.
(31) I consumatori di energia elettrica dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione ha redatto, dopo aver consultato le parti interessate, inclusi gli Stati membri, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese elettriche, una lista per i consumatori di energia che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. Detta lista per i consumatori di energia dovrebbe essere tenuta aggiornata, fornita a tutti i consumatori e messa a disposizione del pubblico.
(32) Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.
(33) Per cambiare fornitore i consumatori più piccoli continuano a dover sostenere oneri diretti o indiretti di svariata natura. Tali oneri complicano l´identificazione del prodotto o del servizio migliore e riducono l'immediato vantaggio finanziario derivante dal cambio di fornitore. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.
(34) Tempi più brevi per il cambio di fornitore è probabile che incoraggino i consumatori a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore. Con la maggior diffusione delle tecnologie dell'informazione entro il 2026, dovrebbe in genere essere possibile completare entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo, la procedura tecnica di cambio, consistente nella registrazione di un nuovo fornitore in un punto di misura presso l'operatore di mercato. Fatti salvi altri passaggi della procedura di cambio del fornitore che devono essere ultimati prima dell'avvio della corrispondente procedura tecnica, garantire che per tale data sia possibile che la procedura tecnica avvenga al massimo in 24 ore ridurrebbe al minimo i tempi di cambio, contribuendo ad accrescere la partecipazione dei consumatori così come la concorrenza nella distribuzione al dettaglio. In ogni caso, la durata totale della procedura di cambio del fornitore non dovrebbe superare le tre settimane a partire dalla richiesta da parte del consumatore.
(35) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Tali strumenti diminuiscono i costi della ricerca di informazioni poiché i consumatori non devono più raccogliere le informazioni presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti. A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata.
(36) Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità per tutti i consumatori di meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.
(37) Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumenteranno nel tempo, in quanto i consumatori altrimenti passivi saranno maggiormente sensibilizzati in merito alle loro possibilità come clienti attivi ein quanto le informazioni sulle possibilità di partecipazione attiva diverranno maggiormente accessibili e meglio note. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda. Dovrebbero pertanto poter beneficiare della piena introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti e, quando tale introduzione sia stata valutata negativamente, dovrebbero poter scegliere di avere un sistema di misurazione intelligente e un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. I consumatori dovrebbero essere informati in merito ai potenziali rischi di prezzo dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati. La loro capacitè di prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili dovrebbe essere facilitata nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale,.
(38) Al fine di massimizzare i benefici e l'efficacia di una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero valutare il potenziale per rendere più dinamica o per ridurre la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica e, ove esista tale potenziale, adottare misure appropriate.
(39) I clienti di tutte le categorie (industriali, commerciali e civili) dovrebbero avere accesso ai mercati dell'energia elettrica per negoziarvi la loro flessibilità e l'energia elettrica autoprodotta. I clienti dovrebbero poter godere appieno dei vantaggi derivanti dall'aggregazione macroregionale della produzione e della fornitura e beneficiare della concorrenza transfrontaliera. I partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione svolgeranno probabilmente un ruolo importante fungendo da intermediari tra gruppi di clienti e mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere il modello di attuazione e l'approccio di governance appropriati per l'aggregazione indipendente, rispettando al contempo i principi generali stabiliti nella presente direttiva. Tale modello o approccio potrebbe comprendere la scelta di principi regolatori o basati sul mercato che forniscano soluzioni conformi alla presente direttiva, come i modelli in cui vengono regolati gli sbilanciamenti o sono introdotte correzioni del perimetro. Il modello scelto dovrebbe contenere norme trasparenti ed eque per consentire ▌ agli aggregatori indipendenti di svolgere il loro ruolo di intermediari e per garantire che il cliente finale benefici adeguatamente delle loro attività. È auspicabile che i prodotti siano definiti in
tutti i mercati ▌ dell'energia elettrica, ivi compresi i mercati dei servizi ancillari e della
capacità, in modo da incoraggiare la gestione attiva della domanda.
(40) Lla comunicazione della Commissione del 20 luglio 2017 dal titolo “strategia europea per una mobilità a basse emissioni” sottolinea la necessità di decarbonizzare il settore dei trasporti e di ridurne le emissioni soprattutto nelle zone urbane, ponendo in evidenza il ruolo importante che può svolgere l'elettromobilità in tal senso. La diffusione dell'elettromobilità costituisce inoltre un elemento importante della transizione energetica. Le norme sul mercato definite nella presente direttiva dovrebbero pertanto concorrere a creare condizioni favorevoli per ogni tipo di veicolo elettrico. In particolare, dovrebbero assicurare la diffusione efficace dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, e assicurare l'integrazione efficiente della ricarica nel sistema.
(41) La gestione della domanda è determinante per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici e per la loro integrazione efficiente nella rete elettrica, che, a sua volta, sarà di fondamentale importanza per il processo di decarbonizzazione dei trasporti.
(42) I consumatori dovrebbero poter consumare, immagazzinare e/o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, e dovrebbero altresì poter partecipare a tutti i mercati dell'energia elettrica fornendo flessibilità al sistema, ad esempio attraverso lo stoccaggio dell'energia, ad esempio lo stoccaggio mediante utilizzo di veicoli elettrici, mediante la gestione della domanda o mediante meccanismi di efficienza energetica. In futuro tali attività saranno favorite dall'evoluzione delle tecnologie. Esistono tuttavia svariati ostacoli legali e commerciali, tra i quali oneri sproporzionati per l'energia elettrica consumata dall'autoproduttore, obblighi di immissione nel sistema di energia elettrica autoprodotta e oneri amministrativi la necessità che i consumatori che autoproducono energia elettrica e la vendono al sistema si conformino agli stessi obblighi dei fornitori. Tali ostacoli, che impediscono ai consumatori di autoprodurre energia elettrica e consumare, immagazzinare o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, dovrebbero essere soppressi, assicurando nel contempo che tali consumatori contribuiscano adeguatamente ai costi del sistema. Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati, oltre che per i consumatori civili finali e altri consumatori finali.
(43) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le comunità energetiche ▌ sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. ▌. Le iniziative di comunità energetica vertono
principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionalilucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di comunità energetica dimostrano di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. La comunità energetica consente inoltre ad alcuni gruppi di clienti civili di prendere parte al mercato dell'energia elettrica, a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità benefici economici, sociali e ambientali che vanno oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. La presente direttiva mira a riconoscere determinate categorie di comunità energetiche dei cittadini a livello di Unione quali "comunità energetiche dei cittadini", al fine di garantire loro un quadro di sostegno, un trattamento equo, condizioni di parità nonché un elenco ben definito di diritti e obblighi. I clienti civili dovrebbero poter partecipare su base volontaria a iniziative di comunità energetica, nonché recedere senza perdere l'accesso alla rete gestita dall'iniziativa di comunità energeticaquestione né i loro diritti di consumatori. L'accesso alla rete di una comunità energetica dei cittadini ▌ dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.
(44) L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica. Le comunità energetiche dei cittadini sono considerate una forma di cooperazione tra cittadini o attori locali che dovrebbe essere soggetta a riconoscimento e tutela ai sensi del diritto dell'Unione. Le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come quelle derivanti da contratti di diritto privato. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico, per esempio di associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie imprese, purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi in nome proprio.
(45) Le disposizioni della presente direttiva relative alle comunità energetiche dei cittadini prevedono diritti e obblighi che possono essere dedotti da altri diritti e obblighi esistenti, ad esempio la libertà contrattuale, il diritto di cambiare fornitore, le responsabilità del gestore del sistema di distribuzione, le regole in materia di oneri di rete e gli obblighi di bilanciamento.
(46) Le comunità energetiche dei cittadini costituiscono un nuovo tipo di soggetto in virtù della loro struttura di affiliazione, dei loro requisiti di governance e della loro finalità. Dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza, e i diritti e gli obblighi applicabili alle altre imprese elettriche sul mercato dovrebbero essere applicati alle comunità energetiche dei cittadini in modo proporzionato e non discriminatorio. Tali diritti e obblighi dovrebbero applicarsi in conformità dei ruoli assunti, ad esempio quello di cliente finale, di produttore, di fornitore o di gestore dei sistemi di distribuzione. Le comunità energetiche dei cittadini non dovrebbero essere soggette a restrizioni normative quando applicano tecnologie dell´informazione e della comunicazione esistenti o future per condividere tra i loro membri o soci, sulla base di principi di mercato, l'energia elettrica prodotta utilizzando impianti di generazione all'interno della comunità energetica dei cittadini, per esempio compensando la componente energetica dei membri o soci con la produzione disponibile all'interno della comunità, anche se la condivisione avviene sulla rete pubblica, purché entrambi i punti di misura appartengano alla comunità. La condivisione consente ai membri o soci di essere riforniti di energia elettrica proveniente da impianti di generazione all'interno delle comunità senza trovarsi in prossimità fisica diretta dell'impianto di generazione o sottesi a un punto di misura unico. Qualora l'energia elettrica sia condivisa, la condivisione non dovrebbe incidere sulla riscossione degli oneri di rete, delle tariffe e dei tributi connessi ai flussi di energia elettrica. La condivisione dovrebbe essere agevolata nel rispetto degli obblighi e delle tempistiche stabiliti per il bilanciamento, la misurazione e il conguaglio. Le disposizioni della presente direttiva relative alle comunità energetiche dei cittadini non interferiscono con le competenze degli Stati membri in materia di elaborazione e attuazione delle politiche per il settore energetico relative agli oneri di rete e alle tariffe o di elaborazione e attuazione di sistemi di finanziamento della politica energetica e di ripartizione dei costi, purché tali politiche siano non discriminatorie e legittime.
(47) La presente direttiva conferisce agli Stati membri il potere di autorizzare le comunità energetiche dei cittadini a diventare gestori del sistema di distribuzione nell'ambito del regime generale o quali gestori del sistema di distribuzione chiuso. La comunità energetica dei cittadini cui sia stato concesso lo status di gestore del sistema di distribuzione dovrebbe essere soggetta allo stesso trattamento e agli stessi obblighi del gestore dei sistemi di distribuzione. Le disposizioni della presente direttiva sulle comunità energetiche dei cittadini chiariscono solo gli aspetti della gestione del sistema di distribuzione suscettibili di essere pertinenti per tali comunità, mentre per gli altri aspetti della gestione del sistema di distribuzione si applicano le norme relative ai gestori dei sistemi di distribuzione.
(48) Le fatture per l'energia elettrica ▌ sono mezzi importanti con cui informare i clienti finali. Oltre ai dati sui consumi e sui costi, questi documenti possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare le condizioni in corso con altre offerte. Tuttavia, ▌ le controversie sulle fatture sono un motivo diffusissimo di reclamo tra i consumatori, che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento nel settore dell'energia elettrica. È pertanto necessario rendere più chiare e comprensibili le fatture ▌, assicurando altresì che fatture e informazioni di fatturazione presentino in maniera visibile un numero limitato di importanti elementi informativi, necessari per consentire ai consumatori di regolare i loro consumi di energia elettrica, confrontare le offerte e cambiare fornitore. Nelle fatture, con le fatture o mediante rimandi all'interno delle fatture dovrebbero essere a disposizione dei clienti finali altri elementi informativi . Tali elementi dovrebbero figurare nella fattura o in un documento separato a essa allegato, oppure la fattura dovrebbe contenere un riferimento tramite il quale il cliente finale possa reperire facilmente le informazioni su un sito web, attraverso un'applicazione mobile o mediante altri mezzi.
(49) La fornitura regolare di informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo di energia elettrica, resa possibile da contatori intelligenti, è importante per aiutare i clienti a controllare i propri consumi e costirelativi all'energia elettrica. I clienti, in particolare i clienti civili, dovrebbero tuttavia avere accesso a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle fatture. Per esempio, i clienti potrebbero ricevere frequentemente le informazioni di fatturazione, effettuando tuttavia il pagamento solo ogni tre mesi, oppure vi potrebbero essere prodotti per i quali il cliente paghi ogni mese lo stesso importo, indipendentemente dal consumo effettivo.
(50) Le disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13 dovrebbero essere aggiornate, semplificate e spostate nella presente direttiva, in cui si inseriscono con maggiore coerenza.
(51) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l'introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l'efficienza energetica.
13 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 0000/0/XX x 0000/00/XX (XX L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(52) Per coinvolgere i consumatori sono necessari incentivi e tecnologie adeguati, come i sistemi di misurazione intelligenti. I sistemi di misurazione intelligenti responsabilizzano i consumatori perché consentono loro di ricevere dati accurati e quasi in tempo reale sui loro consumi o sulla loro produzione, di gestire meglio i loro consumi, di partecipare proficuamente a programmi e altri servizi di gestione della domanda e di ridurre le fatture dell'energia elettrica. I sistemi di misurazione intelligenti consentono inoltre ai gestori dei sistemi di distribuzione di avere un quadro migliore delle reti e, di conseguenza, di ridurre i costi di esercizio e di manutenzione e trasferire questi risparmi ai consumatori in forma di tariffe di distribuzione piú basse.
(53) Dovrebbe essere consentito decidere a livello nazionale l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sulla base di una valutazione economica. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei benefici a lungo termine per i consumatori e per l'intera filiera derivanti dall'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, quali una migliore gestione delle reti, una pianificazione più precisa e l'individuazione delle perdite di rete. Qualora dalla valutazione si evinca che l'introduzione di detti sistemi di misurazione è ▌ efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi
di energia elettrica ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto di tale conclusione in fase di introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. Tuttavia, talivalutazioni dovrebbero essere sottoposte a riesame, periodicamente o in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base, o almeno ogni quattro anni, in considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnologica.
(54) Gli Stati membri che non procedono all'introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti dovrebbero consentire ai consumatori che lo richiedono di beneficiare dell'installazione di un contatore intelligente, a condizioni eque e ragionevoli, e dovrebbero fornire loro tutte le informazioni necessarie . I consumatori che non sono dotati di contatori intelligenti dovrebbero disporre di contatori che soddisfano i requisiti minimi necessari a fornire loro le informazioni di fatturazione di cui alla presente direttiva.
(56) Per favorire la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati dell'energia elettrica, i sistemi di misurazione intelligenti che gli Stati membri introducono nei rispettivi territori dovrebbero essere interoperabili e in grado di fornire i dati richiesti per i sistemi di gestione energetica dei consumatori. A tal fine gli Stati membri dovrebbero tener debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme disponibili, comprese le norme che consentono l'interoperabilità a livello di modello di dati e di applicazione, così come delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo dello scambio di dati, di servizi energetici futuri e innovativi, della diffusione delle reti intelligenti e del mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre, i sistemi di misurazione intelligente installati non dovrebbero ostacolare il cambio di fornitore e dovrebbero essere dotati di funzionalità atte a consentire ai consumatori di accedere quasi in tempo reale ai propri dati, modulare i consumi di energia elettrica e, in funzione delle possibilità infrastrutturali, offrire la propria flessibilità alla rete e alle elettriche in cambio di un compenso e ottenere risparmi nelle fatture per l'energia elettrica.
(56) Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori consiste nella fornitura di accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero avere accesso ai dati concernenti il proprio consumo e ai prezzi e costi dei servizi associati al loro consumo per poter invitare i concorrenti a far loro offerte sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo di energia elettrica. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creerebbero un incentivo al risparmio di energia, poiché in tal modo i clienti potrebbero farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e sui cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della direttiva 2012/27/UE aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell'energia.
(57) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.
(58) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica, investimenti in efficienza energetica nell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che tali misure siano rivolte a clienti civili o alle piccole imprese.
(59) I servizi energetici sono fondamentali per salvaguardare il benessere dei cittadini dell'Unione. Un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi è essenziale per garantire un tenore di vita dignitoso e la salute dei cittadini. Inoltre, l'accesso a tali servizi energetici consente ai cittadini dell'Unione di sfruttarne appieno le potenzialità e migliora l'inclusione sociale. Basso reddito, spesa elevata per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono concause che impediscono ai nuclei famigliari in condizioni di povertà energetica di usufruire di questi servizi. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie a monitorare il numero di nuclei famigliari che versano in condizioni di povertà energetica. In questo compito di individuazione, teso a fornire sostegno mirato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di misurazioni accurate. È opportuno che la Commissione sostenga attivamente l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri.
(60) Laddove gli Stati membri siano interessati dal problema della povertà energetica e ancora non abbiano sviluppato piani di azione nazionali o altri schemi adeguati per affrontare la povertà energetica, dovrebbero procedere in tal senso, con l'obiettivo di ridurre il numero di consumatori in condizioni di povertà energetica. Redditi bassi, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono fattori importanti nello stabilire i criteri di misurazione della povertà energetica. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ed energetica, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe migliorare le politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.
(61) I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente la nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili, e nuovi carichi quali quelli risultanti da pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che non ostacolino la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di sostenere l'integrazione degli impianti che generano elettrica energia da fonti rinnovabili, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio dell'energia e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esistono procedure di questo tipo.
(62) I gestori dei sistemi non dovrebbero possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia. Nel nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, i servizi di stoccaggio dell´energia dovrebbero essere basati sul mercato ed essere competitivi. Di conseguenza, si dovrebbero evitare sovvenzioni incrociate tra lo stoccaggio dell'energia e le funzioni regolate di distribuzione o trasmissione. Simili restrizioni al possesso degli impianti di stoccaggio dell´energia mirano a prevenire distorsioni della concorrenza, eliminare il rischio di discriminazioni, assicurare un accesso equo ai servizi di stoccaggio dell´energia per tutti i partecipanti al mercato e promuovere l'uso efficace ed efficiente degli impianti di stoccaggio dell'energia, oltre la gestione del sistema di distribuzione o di trasmissione. Tale prescrizione dovrebbe essere interpretata e applicata in conformità dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare la libertà d'impresa e il diritto di proprietà, garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta.
(63) Gli impianti di stoccaggio dell'energia che sono componenti di rete pienamente integrate e che non sono utilizzate per il bilanciamento o per la gestione della congestione non dovrebbero essere soggetti, previa approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione, alle stesse rigorose limitazioni imposte ai gestori dei sistemi relativamente al possesso, allo sviluppo, alla gestione e all'esercizio di tali impianti. Tali componenti di rete pienamente integrate possono includere impianti di stoccaggio dell´energia quali condensatori o volani che forniscano servizi importanti per la sicurezza e l'affidabilità della rete e contribuiscano alla sincronizzazione delle diverse parti del sistema.
(64) Al fine di progredire verso un settore dell'energia elettrica completamente decarbonizzato e totalmente privo di emissioni, è necessario realizzare passi avanti nello stoccaggio stagionale dell´energia . Tale stoccaggio dell´energia è un elemento che potrebbe costituire uno strumento per la gestione della rete elettrica, per consentire adeguamenti di breve termine e stagionali, al fine di far fronte alla variabilità della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alle contingenze ad essa associate in tali orizzonti.
(65) L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno monitorare le attività dei gestori dei sistemi di distribuzione onde impedire loro di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei clienti civili e dei piccoli clienti non civili.
(66) Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate, e gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della specifica natura del loro funzionamento.
(67) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
(68) Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'energia elettrica14, ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate a esercitare controlli su un produttore o un fornitore e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione o un sistema di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un produttore o un fornitore. Entro questi limiti, un produttore o un fornitore dovrebbe essere legittimato ad avere una partecipazione di minoranza in un gestore di sistemi di trasmissione o in un sistema di trasmissione.
14 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 206.
(69) Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasmissione, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace e non dovrebbe creare per le autorità di regolazione un regime normativo eccessivamente oneroso.
(70) Poiché in alcuni casi la separazione proprietaria rende necessaria la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di procedere a detta separazione dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.
(71) In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire gli scambi di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione e di un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non dovrebbe avere la facoltà di nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione né di esercitare un controllo o eventuali diritti su un produttore o un fornitore.
(72) L'istituzione di un gestore di sistema o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire a un'impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistema indipendente o tale gestore del sistema di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistema e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
(73) Se al 3 settembre 2009 l'impresa proprietaria di un sistema di trasmissione faceva parte di un'impresa verticalmente integrata, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.
(74) Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell'impresa integrata in azioni di un 'impresa della rete e azioni di una residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.
(75) La piena efficacia dell'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sui gestori del sistema di trasmissione indipendente offrono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore del sistema di trasmissione indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L'indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione dovrebbe essere altresì assicurata, tra l'altro, mediante taluni periodi "di riflessione" durante i quali nell'impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione.
(78) Gli Stati membri hanno il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel loro territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un'impresa non ha il diritto di porre in essere un gestore di sistema indipendente o un gestore del sistema di trasmissione indipendente. Inoltre, un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura non può esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasmissione di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.
(79) Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe avere la facoltà di esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle norme in materia di separazione proprietaria o dell'opzione del gestore di sistema indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione o del sistema di trasmissione sia degli organi dei produttori o dei fornitori. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l'opzione del gestore del sistema indipendente, purché lo Stato membro in questione sia in grado di dimostrare che sono state osservate le pertinenti prescrizioni, due organi pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di generazione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasmissione, dall'altro.
78) La piena separazione effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione dovrebbe applicarsi in tutta l'Unione sia alle imprese dell'Unione sia alle imprese
non dell'Unione. Per garantire che in tutta l'Unione le attività di rete e le attività di fornitura e generazione rimangano indipendenti le une dalle altre, le autorità di regolazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare di certificare i gestori del sistema di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in
tutta l'Unione di dette norme, le autorità di regolazione dovrebbero tenere nella massima considerazione i pareri della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Inoltre, per garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di fornire un parere in materia di certificazione in relazione a un proprietario di sistema di trasmissione o a un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
(79) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni e al potenziale impatto dei produttori. Procedure di autorizzazione eccessivamente lunghe possono costituire un ostacolo all'accesso di nuovi operatori del mercato.
(80) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, occorre che i regolatori dell'energia possano prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude il ricorso giurisdizionale né la vigilanza parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l'approvazione del bilancio dell'autorità di regolazione da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all'autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all'autonomia nell'esecuzione del bilancio assegnato dell'autorità di regolazione dovrebbero essere attuate nel quadro definito dal diritto nazionale in materia di bilancio e dalle relative norme. Nel contribuire all'indipendenza delle autorità di regolazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione, gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.
(81) Le autorità di regolazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione o dei gestori dei sistemi di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità di regolazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi marginali di rete risparmiati a lungo termine grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.
(82) Le autorità di regolazione dovrebbero fissare o approvare tariffe di rete individuali per le reti di trasmissione e di distribuzione o stabilire una metodologia, o entrambi. In tutti i casi, dovrebbe essere preservata l'indipendenza delle autorità di regolazione nella fissazione delle tariffe di rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), punto ii).
(3) Le autorità di regolazione dovrebbero provvedere a che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione prendano misure adeguate per accrescere la resilienza e la flessibilità delle proprie reti. A tal fine, dovrebbero monitorare le prestazioni di tali gestori sulla base di indicatori quali la capacità dedei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione di gestire le linee in base al rating dinamico, lo sviluppo del monitoraggio a distanza e del controllo in tempo reale delle sottostazioni, la riduzione delle perdite di rete e la frequenza e la durata delle interruzioni di corrente.
(84) Le autorità di regolazione dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. A tal fine le autorità di regolazione dovrebbero poter richiedere informazioni pertinenti alle imprese elettriche, effettuare opportune e sufficienti indagini e dirimere controversie. Alle autorità di regolazione dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
(85) Le autorità di regolazione dovrebbero coordinarsi tra loro nello svolgimento dei loro compiti per garantire che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica ("ENTSO-E"), l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE ("EU DSO") e i centri di coordinamento regionali ottemperino ai loro obblighi conformemente al quadro normativo del mercato interno dell'energia elettrica e alle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER), istituita dal regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio15+. Dato l'ampliamento delle responsabilità operative dell'ENTSO-E, dell´EU DSOe dei centri di coordinamento regionali, è necessario migliorare la supervisione in relazione alle entità che operano a livello di Unione o regionale. Le autorità di regolazione dovrebbero consultarsi e coordinare la loro supervisione per individuare congiuntamente le situazioni in cui l'ENTSO-E, l'EU DSO e i centri di coordinamento regionali non ottemperano ai rispettivi obblighi.
15 Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, … (GU L …).
+ GU: inserire il numero del regolamento nel testo e il numero, la data, il titolo completo e i riferimenti di pubblicazione nella nota in calce per il documento 2016/0378 (COD) - PE- CONS …/19.
(86) Alle autorità di regolazione dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire obblighi di servizio universale e pubblico di qualità elevata in accordo con l'apertura del mercato, alla tutelare i clienti vulnerabili e alla la piena efficacia delle misure per la protezione dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale, né le regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale un soggetto che è stato destinatario della decisione di un'autorità di regolazione ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.
(87) La presente direttiva e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 non privano gli Stati membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale. Ne consegue che, sulla base delle disposizioni costituzionali di uno Stato membro, potrebbe rientrare nella competenza degli Stati membri di determinare il quadro strategico in cui le autorità di regolazione devono operare, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento. Tuttavia, gli orientamenti generali in materia di politica energetica formulati dallo Stato membro non dovrebbero incidere sull'indipendenza o l'autonomia delle autorità di regolazione.
16 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(88) Il regolamento (UE) 2019/...+ prevede che la Commissione adotti orientamenti o codici di rete per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti e codici di rete costituiscono misure di attuazione con effetto vincolante e, riguardo a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile che può essere adeguato rapidamente in caso di necessità.
(89) Gli Stati membri e le parti contraenti del trattato che ha istituito la Comunità dell'energia17 dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi di energia elettrica integrata e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati dell'energia elettrica o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.
(90) La presente direttiva dovrebbe essere letta in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/...+, che sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, grazie ai quali sarà possibile compensare meglio la flessibilità, inviare adeguati segnali di prezzo e assicurare lo sviluppo di mercati integrati a breve termine ben funzionanti. Il regolamento (UE) 2019/...+ stabilisce inoltre nuove norme per vari aspetti, tra cui i meccanismi di regolazione della capacità e la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione.
+ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2016/0379 (COD), PE-CONS 9/19.
17 GU L 198 del 20.7.2006, pag.18.
(91) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. Di conseguenza la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, in particolare al diritto alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta. È essenziale che il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio18.
18 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(92) Al fine di prevedere il livello minimo di armonizzazione necessario per il raggiungimento dell'obiettivo della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE affinché elabori norme in merito alla portata dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER e che definiscano i dettagli della procedura per l'osservanza dei codici di rete e degli orientamenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi dell'accordo istituzionale "Legiferare meglio" del
13 aprile 201619. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
19 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
93) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati del contatore, ai dati sui consumi e ai dati necessari per cambiare cliente, la gestione della domanda e altri servizi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio20.
(94) Qualora si applichi una deroga a norma dell'articolo 00, xxxxxxxxx 0, 0 x 0, xx xxxxxx xxxxxxxx riguardare anche tutte le disposizioni della presente direttiva che sono accessorie alla stessa o che richiedono l'applicazione preventiva di una delle disposizioni rispetto alle quali è stata concessa una deroga.
20 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(95) Le disposizioni della direttiva 2012/27/UE relative ai mercati dell'energia elettrica, come le disposizioni relative alla misurazione e alla fatturazione dell'energia elettrica, alla gestione della domanda, al dispacciamento prioritario e all'accesso alla rete per la cogenerazione ad alto rendimento, sono aggiornate dalle disposizioni stabilite nella presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/. +. Occorre pertanto modificare di
conseguenza la direttiva 2012/27/UE.
(96) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
+ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2016/0379(COD) – PE-CONS 9/19.
(97) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi21, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(98) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2009/72 CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva 2009/72/CE.
(99) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva 2009/72/CE indicati nell'allegato III,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
21 GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.
La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica dell’Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull’indipendenza delle autorità di regolamentazione negli Stati membri.
La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno dell'energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) "cliente": il cliente grossista e finale di energia elettrica;
2) "cliente grossista": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
3) "cliente finale": il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;
4) "cliente civile": il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;
5) "cliente non civile": la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;
6) "microimpresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;
7) "piccola impresa": un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR;
8) "cliente attivo": un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva ▌l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;
9) "mercati dell'energia elettrica": i mercati dell'energia elettrica, compresi i mercati fuori borsa e le borse dell'energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia, capacità, energia di bilanciamento e servizi ancillari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri e infragiornalieri;
10) "partecipante al mercato": partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/…+;;
+ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2016/0379 (COD), PE-CONS 9/19.
11) "comunità energetica dei cittadini": un soggetto giuridico che:
a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e
c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci;
12) "fornitura": la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;
13) "contratto di fornitura di energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica;
14) "strumenti derivati sull'energia elettrica": uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22, collegato all'energia elettrica;
22 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 0000/00/XX x xx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
15) "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infragiornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;
16) "oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione per risolvere un contratto di fornitura di energia elettrica o di servizi attinenti;
17) "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;
18) "aggregazione": una funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato ▌dell'energia elettrica;
19) "aggregatore indipendente": un partecipante al mercato attivo nell’aggregazione non collegato al fornitore del cliente;
20) "gestione della domanda": la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale, di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati quali definiti all’articolo 2, punto 4), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione23, individualmente o per aggregazione;
21) "informazioni di fatturazione": le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;
22) "contatore convenzionale": un contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;
23) "sistema di misurazione intelligente": un sistema elettronico in grado di misurare l'energia elettrica immessa nella rete o l'energia elettrica consumata, mediante un sistema elettronico fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
23 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).
24) "interoperabilità": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;
25) "periodo di regolazione degli sbilanciamenti": il periodo di regolazione degli
sbilanciamenti quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/…+;
26) "tempo quasi reale": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, un breve lasso di tempo, solitamente di pochi secondi o al massimo corrispondente al periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale;
27) "migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;
28) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
+ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2016/0379 (COD), PE-CONS 9/19.
289) "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
30) "efficienza energetica": il rapporto tra un risultato in termini di prestazioni, servizi, beni o energia e l'immissione di energia;
31) "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaico) e geotermica, da
calore ambientale, ▌maremotrice, ▌del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas ▌;
32) "generazione distribuita": impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;
33) "punto di ricarica": un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico per volta o di sostituire la batteria di un veicolo elettrico per volta;
34) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;
35) "gestore del sistema di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
36) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che rifornisce un sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione o è da esso rifornita;
37) "generazione": la produzione di energia elettrica;
38) "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;
39) "interconnettore": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;
40) "sistema interconnesso": un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnettori;
41) "linea diretta": linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti;
42) "piccolo sistema isolato": ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;
43) "piccolo sistema connesso": ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove più del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;
44) "congestione": la congestione quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE)
2019/…+;
45) "bilanciamento": il bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento
(UE) 2019/…+;
46) "energia di bilanciamento": l'energia di bilanciamento quale definita all'articolo 2, punto
11), regolamento (UE) 2019/…+;
47) "responsabile del bilanciamento": quale definito all'articolo 2, punto 14), regolamento (UE)
2019/…+;
48) "servizio ancillare": il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione compresi il bilanciamento e i servizi ancillari non relativi alla frequenza, ma esclusa la gestione della congestione;
+ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2016/0379(COD), PE-CONS 9/19.
49) "servizio ancillare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore del sistema di trasmissione o un gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito, la capacità di black start e la capacità di funzionamento in isola;
50) "centro di coordinamento regionale": un centro di coordinamento regionale istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/...+;
51) "componenti di rete pienamente integrate": componenti di rete che sono integrate nel sistema di trasmissione o distribuzione, compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione della congestione;
52) "impresa elettrica integrata": un'impresa verticalmente integrata o un'impresa orizzontalmente integrata;
+ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2016/0379(COD), PE-CONS 9/19.
53) "impresa verticalmente integrata": un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura;
54) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa elettrica che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;
55) "impresa collegata": un'impresa affiliata quale definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24, e un'impresa appartenente agli stessi soci;
56) "controllo": diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa;
24 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
57) "impresa elettrica": ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;
58) "sicurezza": la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;
59) "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione, o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica o l'uso sotto forma di un altro vettore energetico;
60) "impianto di stoccaggio dell'energia": nel contesto della rete elettrica, un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.
CAPO II
NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA
Articolo 3
Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio
1. Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.
2. Quando sviluppano nuovi interconnettori gli Stati membri tengono conto degli obiettivi di interconnessione elettrica di cui all’articolo 4, lettera d), punto 1), del regolamento (UE) 2018/1999.
3. Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l'uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi.
4. Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'energia elettrica rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, comprese le normative riguardanti la politica in materia di ambiente e sicurezza.
Articolo 4
Libertà di scelta del fornitore
Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal produttore o fornitore di loro scelta e assicurano che tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
Articolo 5
Prezzi di fornitura basati sul mercato
1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori.
2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili di cui agli articoli 28 e 29 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.
4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica:
a) perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;
b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;
c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione;
d) sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;
e) non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio.
5. Qualsiasi Stato membro che attui interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.
6. Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle microimprese che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.
7. Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e:
a) sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;
b) sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;
c) sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, ad un livello tale da consentire un'effettiva concorrenza sui prezzi;
d) sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
e) garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo, in particolare di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato;
f) garantiscono che, a norma degli articoli 19 e 21, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano il diritto di essere dotati di contatori intelligenti e ne sia offerta loro l'installazione senza costo iniziale supplementare per tali clienti, siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria.
g) non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.
8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalla misura e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.
9. Entro il 1º gennaio 2022 e il 1º gennaio 2025, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all'impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.
10. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l'attuazione del presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con l’obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica basata sul mercato, unitamente a o seguita da, se del caso, una proposta legislativa. Tale proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.
▌
Articolo 6 Accesso di terzi
1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati conformemente all'articolo 59 prima della loro entrata in vigore e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.
3. Il presente articolo si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini che gestiscono reti di distribuzione.
Articolo 7 Linee dirette
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:
a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati;
b) tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, individualmente o collettivamente,
mediante una linea diretta da produttori e da imprese fornitrici.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.
3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al presente articolo, paragrafo 1, lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 6 .
4. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 6 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 60.
5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all' articolo 9. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.
Articolo 8
Procedura di autorizzazione per nuove capacità
1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione de gli opportuni criteri, gli Stati membri tengono in considerazione:
a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;
b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;
c) la protezione dell'ambiente;
d) l'assetto del territorio e la localizzazione;
e) l'uso del suolo pubblico;
f) l'efficienza energetica;
g) la natura delle fonti primarie;
h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;
i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 9 ;
j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo
generale dell'Unione di una quota pari almeno al 32% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio25;
k) il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni; e
l) le alternative alla costruzione di nuovi impianti di generazione, tra cui le soluzioni per la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.
Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità di regolazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.
25 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all'assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.
4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. I richiedenti dispone di procedure di ricorso.
Articolo 9
Obblighi di servizio pubblico
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 106 , gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresi la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle
imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all'articolo 5 della presente direttiva.
3. Ove siano previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato riconosce per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o per la fornitura del servizio universale di cui all'articolo 27, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.
4. Nel recepire la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi dell'Unione . Gli interessi dell'Unione comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti ai sensi dell'articolo 106 TFUE e della presente direttiva.
CAPO III RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI
Articolo 10
Diritti contrattuali di base
1. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di energia elettrica da un fornitore – ove questi accetti – a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.
2. Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26 e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio27, gli Stati membri assicurano che ▌i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 12.
3. I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore ▌ che specifichi:
a) l'identità e l'indirizzo del fornitore;
26 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 00/0/XX xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx Xxxxxxxxx (XX L 304 del 22.11.2011, pagg. 64).
27 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pagg. 29).
b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizio di manutenzione offerti;
d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 26;
h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica.
Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.
I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.
4. I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di
applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.
5. I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e l'uso dei medesimi.
6. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio28.
7. Ai sensi del paragrafo 6, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento
non sono messi in condizioni di svantaggio ▌dai sistemi di prepagamento.
8. I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.
28 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e xxxxxx xx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
9. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore ▌. I fornitori ▌gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.
10. Nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 27, i clienti finali sono informati sui loro diritti in materia di servizio universale.
11. I clienti civili ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a sistemi di prepagamento, ad audit energetici, a servizi di consulenza energetica, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a moratorie della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.
12. I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore ▌non oltre sei settimane dopo aver effettuato un cambiamento.
Articolo 11
Diritto a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica con almeno un fornitore e con ogni fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.
2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti da tali contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e assicurano che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e si occupano delle pratiche abusive.