MEMORANDUM D’INTESA
MEMORANDUM D’INTESA
tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto sul commercio dei prodotti tessili
La Comunità europea (in prosieguo denominata la
«Comunità») e la Repubblica araba d’Egitto hanno deciso il 5 e 6 novembre 1997 che occorreva rinnovare per due anni il sistema esistente di cooperazione amministrativa per i prodotti tessili, definito e siglato come memo- randum d’intesa il 26 novembre 1993 a Ginevra e modifi- cato da ultimo dallo scambio di lettere siglato il 13 ottobre 1995.
Le parti si dichiarano disposte a cercare soluzioni accetta- bili per qualsiasi eventuale problema e si impegnano quindi ad evitare le misure che potrebbero nuocere agli interessi di entrambe.
In questo spirito di cooperazione le parti decidono di basare il commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Repubblica araba d’Egitto sulle seguenti disposizioni:
1) la Comunità s’impegna a non applicare le misure di salvaguardia di cui all’articolo 34 dell’accordo di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica araba d’Egitto, a condizione che le importazioni dei prodotti elencati nell’allegato I non superano i livelli indicati nel medesimo allegato.
2) Il sistema di cooperazione amministrativa concordato durante i colloqui e illustrato nell’allegato II si applica ai prodotti contemplati dal presente memorandum d’intesa.
3) La Comunità s’impegna a non imputare sui livelli
4) Le autorità egiziane si impegnano a organizzare le loro esportazioni dei prodotti elencati nell’allegato I in modo da non superare i livelli concordati, ripresi nel medesimo allegato.
5) Le parti cooperano per prevenire mutamenti repentini e pregiudizievoli delle correnti di scambio tradizionali tali da provocare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.
6) L’Egitto cercherà di non privare le regioni della Comu- nità che possiedono tradizionalmente quote relativa- mente modeste dei contingenti comunitari delle importazioni di mezzi di produzione per le loro indu- strie di trasformazione.
7) Nella gestione delle esportazioni le autorità egiziane possono far valere le disposizioni di flessibilità di cui all’allegato III.
8) Su richiesta di una delle parti, possono tenersi consul- tazioni per esaminare problemi specifici nell’applica- zione del presente memorandum d’intesa. Le consulta- zioni si tengono entro e non oltre dieci giorni lavora- tivi dalla presentazione della richiesta.
9) Il presente regime entrerà in vigore il 1o gennaio 1998 e si applicherà fino al 31 dicembre 1999.
Firmato a Bruxelles, addì 6 novembre 1997.
concordati le importazioni destinate al perfeziona- mento attivo o alla riesportazione.
Per la Repubblica araba d’Egitto
Per la Comunità europea
ALLEGATO I
Categoria | Codice NC 1997 | Designazione delle merci | Unità | Livelli quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre | |
1998 | 1999 | ||||
1 | 5204 11 00 5204 19 00 | Filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto | Tonnellate | 56 500 | 58 500 |
5205 11 00 | |||||
5205 12 00 | |||||
5205 13 00 | |||||
5205 14 00 | |||||
5205 15 10 | |||||
5205 15 90 | |||||
5205 21 00 | |||||
5205 22 00 | |||||
5205 23 00 | |||||
5205 24 00 | |||||
5205 25 10 | |||||
5205 25 30 | |||||
5205 25 90 | |||||
5205 31 00 | |||||
5205 32 00 | |||||
5205 33 00 | |||||
5205 34 00 | |||||
5205 35 10 | |||||
5205 35 90 | |||||
5205 41 00 | |||||
5205 42 00 | |||||
5205 43 00 | |||||
5205 44 00 | |||||
5205 45 10 | |||||
5205 45 30 | |||||
5205 45 90 | |||||
5206 11 00 | |||||
5206 12 00 | |||||
5206 13 00 | |||||
5206 14 00 | |||||
5206 15 10 | |||||
5206 15 90 | |||||
5206 21 00 | |||||
5206 22 00 | |||||
5206 23 00 | |||||
5206 24 00 | |||||
5206 25 10 | |||||
5206 25 90 | |||||
5206 31 00 | |||||
5206 32 00 | |||||
5206 33 00 | |||||
5206 34 00 | |||||
5206 35 10 | |||||
5206 35 90 | |||||
5206 41 00 | |||||
5206 42 00 | |||||
5206 43 00 | |||||
5206 44 00 | |||||
5206 45 10 | |||||
5206 45 90 | |||||
ex 5604 90 00 |
Categoria | Codice NC 1997 | Designazione delle merci | Unità | Livelli quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre | |
1998 | 1999 | ||||
2 | 5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 | Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto garza, i tessuti ricci del tipo spugna, i nastri, galloni e simili, i velluti e le felpe, i tulli, i tulli-bobinots e i tessuti a maglie annodate | Tonnellate | 20 000 | 20 700 |
Categoria | Codice NC 1997 | Designazione delle merci | Unità | Livelli quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre | |
1998 | 1999 | ||||
5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00 |
Categoria | Codice NC 1997 | Designazione delle merci | Unità | Livelli quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre | |
1998 | 1999 | ||||
4 | 6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10 | Camicie, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), canottiere e simili, a maglia | 1 000 pezzi | Cooperazione amministrativa | |
20 | 6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia | Tonnellate | Cooperazione amministrativa |
ALLEGATO II
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
La Comunità e la Repubblica araba d’Egitto applicano, nei loro scambi di prodotti tessili, il seguente sistema di cooperazione amministrativa:
1) Le autorità egiziane (Fondo di consolidamento dei tessuti di cotone) rilasciano un documento di esporta- zione per ciascuna spedizione dei prodotti elencati nell’allegato I del memorandum d’intesa. Il documento di esportazione deve corrispondere al modello di cui all’allegato IV.
a) Le licenze di esportazione per i prodotti i cui livelli sono stati concordati e che saranno immessi in libera pratica nella Comunità possono essere rilasciate solo a concorrenza dei livelli comunitari concor- dati. In particolare, ogni licenza deve certificare che l’importo in questione è stato imputato sul livello corrispondente a quella categoria di prodotti. Le licenze di esportazione relative ai prodotti per i quali non sono stati concordati livelli vengono rilasciate senza restrizioni, ma tenendo conto dei quantitativi assegnati.
Le autorità egiziane informano immediatamente la Commissione dell’eventuale annullamento dei documenti di esportazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per impedire che il quantitativo in questione sia imputato sul limite corrispondente.
b) La data effettiva di spedizione determina l’anno contingentale su cui devono essere imputate le merci. A tal fine, la data indicata sulle polizze di carico navali o aeree o su altri documenti equivalenti viene considerata una prova sufficiente.
2) Le autorità degli Stati membri rilasciano automaticamente i documenti o le autorizzazioni d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ricevono la richiesta, purché questa sia corredata del docu- mento di esportazione di cui al paragrafo 1.
3) Per agevolare il presente sistema di cooperazione:
— le parti si scambiano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni effettivamente realizzate, nonché sui documenti di importazione e di esportazione rilasciati durante ogni anno di calendario;
— le parti si scambiano inoltre statistiche cumulative su base trimestrale. I dati vengono comunicati all’altra parte entro la fine del terzo mese successivo a ogni trimestre.
4) Per la classificazione dei prodotti di cui all’allegato I ci si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC» e sulle relative modifiche.
Le decisioni relative alla classificazione delle merci e le modifiche della nomenclatura combinata (NC) riguardanti la categoria delle merci in questione non danno luogo ad una riduzione dei livelli concordati.
ALLEGATO III
FLESSIBILITÀ
Sono previste le seguenti disposizioni di flessibilità:
1) Le autorità egiziane possono riportare i livelli inutilizzati dell’anno precedente fino ad un massimo del 10 % dei livelli per l’anno in corso.
2) L’uso anticipato dei livelli concordati per l’anno successivo è autorizzato fino ad un massimo del 10 % dei livelli per l’anno in corso.
3) Il trasferimento tra le categorie 1 e 2 è autorizzato entro il 7,5 % della cifra inizialmente concordata per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l’unité prévue pour la catégorie si cette unité n’est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
ALLEGATO IV
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) | ORIGINAL | 2 No | |
3 Quota period Année contingentaire | 4 Category number Numéro de catégorie | ||
EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D’EXPORTATION (Produits textiles) | |||
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) | |||
6 Country of origin Pays d’origine | 7 Country of destination Pays de destination | ||
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d’embarquement — Moyen de transport | 9 Supplementary details Données supplémentaires | ||
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (1) Quantité (1) | 12 FOB value (2) Valeur fob (2) | |
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. | |||
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At — À ............................... , on — le ............................... (Signature) (Stamp — Cachet) |
5. 6. 98
| IT |
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 162/39
VERBALE CONCORDATO
Per quanto riguarda la gestione dei livelli al di sotto dei quali la Comunità s’impegna a non applicare le misure di salvaguardia di cui all’articolo 34 dell’accordo di cooperazione, la Repubblica araba d’Egitto dichiara esplicitamente che intende adottare le misure necessarie affinché le esportazioni egiziane dei prodotti elencati nell’allegato I non superino i livelli comunitari concordati, ai sensi delle disposizioni di fles- sibilità del memorandum d’intesa.
Il governo egiziano, inoltre, prende atto che la Comunità desidera ripristinare quanto prima il regime commerciale normale. A tale riguardo, esso ricorda che il sistema che disciplina l’accesso alla Comunità per i prodotti di cotone originari dell’Egitto prevede il libero ingresso senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.
Firmato a Bruxelles, addì 6 novembre 1997.
Per la Repubblica araba d’Egitto Per la Comunità europea
VERBALE CONCORDATO
Qualora la Comunità e la Repubblica araba d’Egitto dovessero concludere un accordo di associazione, il memorandum d’intesa sui prodotti tessili siglato il 5 e 6 novembre 1997 al termine di questi negoziati assumerà la forma prevista dall’accordo e dalle dichiarazioni comuni allegate.
Firmato a Bruxelles, addì 6 novembre 1997.
Per la Repubblica araba d’Egitto Per la Comunità europea