VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 03 DEL 26 Gennaio 2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 03 DEL 26 Gennaio 2012
OGGETTO: CONCESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ R.F.I. S.p.A, di porzione di
aree ed edifici presso la Stazione Ferroviaria di MARRADI –
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
L’anno duemiladodici (2012) e questo giorno 26 di GENNAIO in Marradi nella Residenza Comunale, presso la Sala delle Adunanze, alle ore 15.30.
All’appello risultano:
PRESENTE | ASSENTE | ||
XXXXXXXX Xxxxx | Xxxxxxx | X | |
DE XXXXXXX Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | X | |
XXXXXXX Xxxxx | Assessore | X | |
XXXXXXX Xxxxxxxx | Assessore | X | |
XXXXX Xxxxxx | Assessore | X |
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, incaricata della redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Xxxxx XXXXXXXX, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
DELIBERAZIONE N. 03 DEL 26.01.2012
OGGETTO: CONCESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ R.F.I. S.p.A, di porzione di aree ed
edifici presso la Stazione Ferroviaria di MARRADI –
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
o che il Comune di Marradi detiene, in forza del contratto di comodato n° 02/2002 stipulato a Firenze il 14/01/2002 per il periodo quinquennale 14/01/2002-13/01/2007 e contratto di comodato n° 1123/2006 stipulato con R.F.I. S.p.A il 25/07/2006, immobili della Stazione Ferroviaria impresenziata di Marradi P.S.S.;
o che la Società R.F.I. S.p.A e l’Amministrazione Comunale hanno interesse ad evitare che la perdurante inutilizzazione degli immobili e delle aree determini nel tempo un loro inevitabile degrado architettonico ed ambientale, ed intendono quindi riqualificarne la presenza nel territorio;
VISTO che il Comune di Marradi e la Società R.F.I. S.p.A hanno concordato la necessità di provvedere alla sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso per la concessione degli immobili in premessa citati;
RITENUTO opportuno specificare i beni oggetto della concessione , come individuati nella allegata planimetria:
a) utilizzo di metà del fabbricato a destinazione deposito beni comunali individuato con lett. “E”;
b) area libera da destinare a parcheggio pubblico, individuata con lett. “B – C – D ”;
c) edificio da destinare rispettivamente a finalità di interesse collettivo e sociale, individuati con lett. “C”;
d) fabbricato ex Magazzino Merci ed area esterna individuata con lett. “A”;
e) fabbricato adibito a servizi igienici individuata con lett. “F”
f) parte del piano terra del fabbricato viaggiatori della Stazione Ferroviaria di Marradi P.S.S. individuata con lett. “ G”
VISTA la bozza di contratto di comodato d’uso predisposta dalla Società R.F.I. S.p.A ed allegata in copia al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale;
RITENUTO inoltre demandare al Responsabile dell’ufficio Tecnico il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti quale la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi Tecnico e Finanziario ai sensi del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la bozza di comodato d’uso gratuito da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale e la Società R.F.I. S.p.A per la concessione dei locali siti nella Stazione Ferroviaria di Marradi così come individuati nella allegata planimetria;
DI RINVIARE a successivo atto l’individuazione delle spese e relativa copertura finanziaria, in merito agli interventi di cui agli artt. 6 e 7 della bozza di comodato d’uso che verrà stipulata;
DI DARE ATTO che sarà cura del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio sottoscrivere il Contratto di Comodato d’uso di cui al presente provvedimento;
DI DICHIARARE con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 03/2012 del 26.01.2012
N.
RUBRICA ATTI PRIVATI CONTRATTO DI COMODATO
********************* TRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0, capitale sociale € 00.000.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. 758300 (società per azioni con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del codice civile, tenuto conto del d.lgs. n. 188/2003 e relativa decretazione applicativa), Partita IVA 01008081000, di seguito più brevemente denominata “RFI”, ovvero “COMODANTE” - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Xxxx - Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0-xxxxxxxx sociale i.v. € 43.043.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma - codice fiscale e P. IVA 04207001001 R.E.A: 741956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.) - nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari in data 15 aprile 2005 registrato al N° 83 del 18 aprile 2005-rubrica Atti privati Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di RFI, e, per essa, il responsabile pro-tempore della Zona Tirrenica Nord, in persona dell’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, nato a Napoli (NA) il 09/06/1968, in virtù dei poteri di firma allo stesso conferiti:
e
il COMUNE DI MARRADI – Xxxxxx Xxxxxxxx xx0 – 00000 Xxxxxxx (XX) - partita IVA 01315320489 - COMODATARIO, rappresentato dall’Architetto Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Firenze il 22/02/1977, nella sua qualità di Responsabile del Servizio “Assetto del Territorio” del Comune di Marradi, nominato con Decreto del Sindaco n°2 del 02/01/2012;
Premesso:
- che il Comune di Marradi detiene, in forza del contratto di comodato n° 02/2002 stipulato a Firenze il 14/01/2002 per il periodo quinquennale 14/01/2002-13/01/2007 e contratto di comodato n° 1123/2006 stipulato con R.F.I. S.p.A il 25/07/2006, immobili della Stazione Ferroviaria impresenziata di Marradi P.S.S.;
- che alla scadenza contrattuale il Comune medesimo ha manifestato interesse a proseguire la detenzione degli immobili stipulando nuovo contratto;
- che la proprietaria R.F.I. S.p.A., con nota n° RFI-DPR-DTP_FI\A0011\P\2010\0000465 del 29/01/2010 ha prorogato la validità del contratto fino al 31/10/2010 e con nota n° RFI-DPR- DTP_FI\A0011\P\2010\0006452 del 22/12/2010 ha disposto nuova proroga fino al 31/12/2011.
- che la medesima R.F.I. S.p.A., con note n°RFI-DPR\A0011\P\2011\0000703 del
31/01/2011 e n°RFI-DPR-DTP_FI\A0011\P\2011\0004070 del 28/07/2011 ha disposto di procedere alla stipula di nuovo contratto di comodato;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-sente atto.
Articolo 2 - Oggetto
RFI S.p.A., come disposto con note n°RFI-DPR\A0011\P\2011\0000703 del 31/01/2011 e n°RFI-DPR-DTP_FI\A0011\P\2011\0004070 del 28/07/2011, concede in comodato al
Comune di Marradi (FI) (d’ora in avanti denominato solo “Comodatario”), che accetta, gli immobili siti nella Stazione Ferroviaria di Marradi P.S.S. al fine di svolgervi esclusivamente attività sociali e di pubblico interesse.
Più precisamente, vengono concessi in comodato gli immobili di seguito elencati, evidenziati nelle planimetrie che - sottoscritte dalle parti - si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all.1a e 1b), identificati catastalmente al foglio 36 del Comune di Marradi ed intestati al Demanio dello Stato - Ramo Ferrovie, ora RFI:
- parte del piano terra del Fabbricato Viaggiatori della omonima Stazione costituita da porzione della particella 49 della superficie lorda di mq. 205 circa, per il quale il Comodatario ha l’obbligo di esporre in apposita bacheca, i nominativi dei soggetti che hanno la responsabilità delle pulizie e gli orari in cui queste sono eseguite;
- fabbricato adibito a servizi igienici costituito dalla particella 48, avente la superficie lorda di mq. 53 circa, anche per questo dovrà essere esposto nella bacheca quanto sopra;
- fabbricato ex Magazzino Merci avente la superficie lorda di mq. 250 circa, costituito dal mappale 51 ed area esterna di mq. 2300 circa costituita da porzione del mappale 422 (lettera A);
- porzione di fabbricato ex R.L. della superficie lorda di mq. 380 circa, da destinare a deposito comunale, costituito da porzione del mappale 52 (lettera E);
- aree delle stazione di destinate a parcheggi pubblici gratuiti costituiti da porzione del
mappale 422 (lettere B, C, D) della superficie complessiva di mq. 3.300 circa.
Articolo 3 - Durata
Il contratto ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula e non è rinnovabile alla scadenza, salvo che le parti non abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data.
COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze
Articolo 4 - Oneri del Comodatario
Il Comodatario è tenuto a custodire e consegnare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto.
Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, il Comodatario si obbliga a svolgere, osservando strettamente le pre-scrizioni di cui agli allegati 2, 3 e 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le seguenti attività:
a) effettuazione giornaliera delle pulizie della sala d’attesa e dei servizi igienici (entrambi i locali dovranno conservare la loro destinazione d’uso ed essere quindi a disposizione della clientela ferroviaria), delle aree aperte al pubblico, dei marciapiedi interni ed esterni del fabbricato viaggiatori, con assoluto divieto di eseguire le pulizie di binari e interbinari;
b) piccola manutenzione dei locali aperti al pubblico, manutenzione delle aree verdi, manutenzione dei marciapiedi interni ed esterni e dei passaggi pedonali, anche in caso di neve e ghiaccio, per assicurarne l’agibilità;
c) raccolta e smaltimento dei rifiuti e dell’erba prodotti dall’effettuazione delle pulizie e dalla manutenzione delle aree verdi, secondo le disposizioni delle competenti strutture sanitarie o comunali;
d) apertura della sala d’attesa e dei locali in cui sono situati i servizi igienici quindici minuti prima del passaggio del primo treno e chiusura quindici minuti dopo del passaggio dell’ultimo treno della giornata, sempre che effettuino servizio presso la Stazione ferroviaria di cui al presente contratto. Il Comodatario ha inoltre l’obbligo di consentire ed agevolare il passaggio e
la sosta della clientela ferroviaria nelle aree aperte al pubblico.
Articolo 5 - Presa in consegna
Il Comodatario dichiara di aver visitato i locali concessi in comodato, di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto liberi da persone e cose e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento.
COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze
Articolo 6 - Spese per l’uso della cosa
Il Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali ceduti in comodato, ivi compresa quella degli impianti: elettrico, di riscaldamento, del gas, delle fognature. Il Comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previa comunicazione scritta al comodante.
L’immobile viene consegnato privo degli allacciamenti alle utenze (idrica, elettrica, riscaldamento, gas, fognatura). Il Comodatario si obbliga a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni ed autorizzazioni dei competenti Organi Tecnici ferroviari, il sezionamento e l’adeguamento dei relativi impianti a norma delle leggi vigenti e future stipulando a proprio nome i contratti con gli Enti fornitori e provvedendo, sempre a propria cura e spese, all’ allacciamento alle reti di distribuzione dei predetti Enti ubicate al di fuori dell’ambito ferroviario. Qualora gli impianti elettrico, idrico e del gas – ove previsto - vengano modificati o costruiti ex-novo dal Comodatario, RFI si riserva di esprimere il proprio parere tecnico prima di accordare il benestare per la modifica o la realizzazione.
Il Comodatario si impegna inoltre, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a propria cura e spese, ad iscriversi nei ruoli esattivi del Gestore dei Rifiuti Urbani nel territorio in cui sono ubicati gli immobili oggetto del presente Atto, per il pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) o TIA (Tassa Igiene Ambientale) derivanti dalla propria attività.
RFI, così come FERSERVIZI, è esonerata da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla propria volontà.
Il Comodatario si obbliga inoltre a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le
indicazioni dei competenti Organi Tecnici ferroviari, qualunque altro intervento (recinzioni, opere di regimazione idraulica, ecc.) ritenuto dai predetti Organi Tecnici
ferroviari necessario per la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Articolo 7 - Modifiche ed addizioni
Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte del comodante.
Il Comodatario si obbliga a realizzare, previi accordi con RFI, gli interventi necessari per separare i locali concessi in comodato dalla restante proprietà ferroviaria. Ogni altro intervento connesso all’uso degli immobili in comodato dovrà essere sempre concordato preventivamente con RFI.
Il Comodatario dovrà provvedere, a completa propria cura e spese, alla realizzazione di accesso carrabile alle restanti proprietà ferroviarie mediante installazione di appositi cancelli nella posizione eviden-ziata in rosso sulla planimetria allegata. Gli interventi dovranno essere preceduti da sopralluogo congiunto RFI/Comodatario al fine di verbalizzare nel dettaglio le specifiche modalità di intervento.
Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolle-ranza del comodante, resteranno di proprietà del comodante senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o com-penso. Negli altri casi, il Comodatario avrà l’obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante anche nel corso del comodato.
Il Comodatario ha l’obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l’esecuzione dei la-vori di cui sopra.
Articolo 8 - Divieto di cessione e subcomodato
Il Comodatario non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà di subcomodare i locali, anche parzialmente, purché ne venga mantenuta la destinazione d’uso, salva comunque la propria responsabilità per l’adempimento da parte del subComodatario di tutto quanto stabilito dal presente contratto.
Il Comodatario deve comunicare per iscritto al comodante il nominativo/ragione sociale del soggetto subComodatario, al quale non è comunque concesso di subcomodare a sua volta a terzi.
Al comodante spetta in via esclusiva lo sfruttamento commerciale e pubblicitario degli immobili
oggetto del presente contratto.
Articolo 9 - Accesso ed ispezione
Il comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all’esercizio ferroviario.
Il comodante ha altresì il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente i locali concessi in comodato per esigenze connesse all’esercizio ferroviario e realizzare sui locali oggetto del presente contratto ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei
clienti del servizio ferroviario.
Articolo 10 - Responsabilità
Il Comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all’uso dei locali ed all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto.
Il Comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all’art. 4 del presente contratto, per l’uso dei locali concessi in
comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.
Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il subComodatario ed il personale da esso incaricato.
Articolo 11 - Prescrizioni di sicurezza
Il Comodatario si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all’uso dei locali ed all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80 di cui dichiara di aver preso piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi o locali concessi ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Resta inteso che la Dirigenza ferroviaria avrà comunque il potere di impartire eventuali
prescrizioni in ragione di particolari circostanze.
Articolo 12 - Recesso
Il Comodatario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R..
Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Comodatario, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 2, 4, 6, 8 e 11 del presente contratto. In caso di risoluzione il Comodatario si obbliga a restituire gli immobili detenuti nella disponibilità di RFI entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l’immediato ricorso alle consequenziali
azioni legali.
Articolo 14 - Spese di stipulazione - Clausola fiscale
Sono a totale carico del Comodatario le spese di stipulazione, bollo e postali del presente atto, nonché delle copie occorrenti, eventualmente corredate dei relativi disegni, che verranno
rimborsate a RFI o FERSERVIZI.
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.
L’imposta di registro è a carico del Comodatario.
Articolo 15 - Domicilio e clausola arbitrale
Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali:
- FERSERVIZI S.p.A.:Piazza della Croce Rossa, n. 1 – 00161 Roma.
- COMUNE DI MARRADI: Xxxxxx Xxxxxxxx, xx0 – 00000 Xxxxxxx (XX).
Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno deferite, secondo quanto previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione.
Il Collegio arbitrale avrà sede a Firenze.
Articolo 16 - Modifiche al contratto
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Articolo 17 - Applicazione delle norme
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.
Il presente contratto – il contenuto e le pattuizioni del quale sono state determinate dalla Società Mandante R.F.I. S.p.A. - è sottoscritto ai sensi dell’art.4.1 e dell’allegato B – comma
1.11 - del Contratto per Servizi Immobiliari stipulato tra RFI e FERSERVIZI, registrato al n°83 del 18/4/05.
ARTICOLO 18 - Trattamento Dei Dati Personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e successive modificazioni, il Comodatario dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell’informativa resa da Ferservizi, di cui allo specifico documento che si allega al presente Atto (all.5).
Pertanto il Comodatario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 26 del citato X.Xxx., attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di Ferservizi il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.
Firenze lì
Per FERSERVIZI S.p.A.
Per IL COMODATARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cc. Le parti dichiarano di approvare specificamente gli artt. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 - 15 – 18 del presente contratto.
Per IL COMODATARIO
ALLEGATO alla DELIBERAZIONE n. 03/G.C._ del 26.01.2012
OGGETTO: CONCESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ R.F.I. – s.p.a. – di porzione di
aree ed edifici presso la Stazione Ferroviaria di MARRADI –
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
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Servizio n. 3 – ASSETTO del TERRITORIO
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio; Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto; VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ORGANO COMPETENTE.
Marradi 26.01.2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
x.xx (arch. Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX)
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio; Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto; VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Marradi 26.01.2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
x.xx ( Rag. Xxxxxxx XXXXXXX)
COMUNE DI MARRADI PROVINCIA DI FIRENZE
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Sig. Xxxxx Xxxxxxxx X.xx Dott. ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Marradi, 27.01.2012
Il Segretario Comunale
x.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
[ ] è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
[ X ] è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Marradi, lì 27.01.2012
Il Segretario Comunale
x.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per copia conforme Marradi, lì 27.01.2012
Il Segretario Comunale
x.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx