Contract
Contratto per l’affidamento “in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell’Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana”
************* L’anno duemilaventi, il giorno del mese di agosto
TRA
REGIONE TOSCANA (in seguito per brevità indicata anche come “Concedente”), codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata dal Dott. , nato a il , domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore "Servizio Trasporto Pubblico Locale su gomma – gara lotto unico regionale”, competente per materia, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 30/07/2020 non- ché del proprio Decreto n. 11864 del 03/08/2020, autorizzato, ai sensi dell’art. 54 del- la L. R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del
, esecutivo a norma di legge;
E
AUTOLINEE TOSCANE S.p.A., (in seguito per brevità indicata anche come “ Concessionario”) con sede legale in Borgo X. Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx, codice fiscale e partita IVA n. 02194050486, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n. 476599, rappresentata dal Sig. , nato a il , in qualità di Legale rappre- sentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;
PREMESSO CHE
• con la riforma del trasporto pubblico locale avviata con la L.R. 29 dicembre 2010,
n. 65 (Legge Finanziaria per l'anno 2011) la Regione Toscana persegue gli obiettivi di un miglioramento qualitativo dell'offerta dei servizi e di una rinnovata governance dell'intero comparto;
• con DGRT n. 493 del 4/6/2012, poi integrata dalla DGRT n. 612 del
10/7/2012, la Regione Toscana ha approvato i primi indirizzi per la gara del TPL del lotto unico regionale;
• con DGRT n. 721 del 6 agosto 2012 “Analisi delle reti di TPL regionale ed in-
dividuazione degli ambiti di attuazione dell'art. 14 della X.X. 00/00 (Xxxxxxx xxxxxxx- xxxx)” xx Xxxxxxx Xxxxxxx ha approvato l’analisi delle reti di TPL e ha individuato gli ambiti di attuazione per i servizi autorizzati; per le reti urbane, la rete extraurba- na, comprensiva delle linee regionali di collegamento fra i capoluoghi di provincia e la rete debole di interesse locale, è previsto l’affidamento tramite procedura di gara e conseguente attribuzione del diritto di esclusiva per ottimizzare le risorse della Re- gione Toscana e degli EE.LL in base agli accordi raggiunti nella Conferenza dei Servi- zi;
• con il decreto n. 3546 dell'8 agosto 2012, si è dato avvio alla procedura di evi-
denza pubblica per l'affidamento dei servizi di TPL sul lotto unico regionale, me- diante pubblicazione di un avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta econo- micamente più vantaggiosa;
• con DGRT n. 129 del 27 febbraio 2013 “Integrazione e modifica della deli-
bera G.R. 493 del 4/6/2012” relativa ai primi indirizzi per la gara TPL e integrazio- ne della DGR 492 del 4/6/2012 di recepimento dell'Intesa della Conferenza dei Servi- zi di TPL e della DGR 721 del 6/8/2012 “Analisi delle reti di TPL regionale ed in- dividuazione degli ambiti di attuazione dell'art. 14 della X.X. 00/00” (Xxxxxxx xxxxxxx-
xxxx), xx Xxxxxxx Xxxxxxx ha garantito il coordinamento fra gli obiettivi indicati nel- le norme nazionali ed in particolare con la legge di stabilità per l’anno 2013. A tale ri- guardo con la medesima delibera 129/2013 la Giunta Regionale ha deciso di inte- grare e modificare i precedenti indirizzi di gara, assunti con le delibere GRT n. 493 del 04 giugno 2012 e n. 612 del 10 luglio 2012, prevedendo nella fase iniziale di ge- stione del servizio (indicata in 24 mesi) il sostanziale mantenimento dell'attuale offer- ta di servizi sul territorio della regione. La Giunta Regionale con la sopra richiamata delibera ha dato inoltre mandato di procedere alla ripubblicazione dell'avviso, al fine di adeguarlo alle sopraggiunte norme nazionali ferme restando le manifestazioni di interesse già pervenute;
• con decreto n. 3794 del 13/09/2013 si è proceduto alla ripubblicazione dell'avviso
di gara;
• con DGRT n. 391 del 12 maggio 2014 “Servizi di TPL del lotto unico regionale e delle aree a domanda debole: ricognizione e validazioni servizi minimi ed aggiuntivi, risorse EE.LL. e attribuzione risorse regionali - Presa d'atto tariffe”, si è concluso l'iter amministrativo che ha consentito di approvare i contenuti tecnici della documentazione di gara;
• con le DGRT n. 769 del 15/09/2014 “Adeguamento quote ricavi da tariffa per ser- vizio tramviario di Firenze previsto nel nuovo affidamento lotto unico regionale; applicazione della compensazione sulle risorse di competenza enti locali per servi- zi aggiuntivi gara lotto unico regionale” e con la DGRT n. 897 del 20 ottobre 2014 sono state definite infine le condizioni per integrare negli atti di gara le previ- sioni relative all’integrazione tariffaria fra servizi oggetto della presente concessione e servizi del sistema tranviario dell’area fiorentina;
• con decreto n. 5085 del 10 novembre 2014 è stato approvato lo schema di lettera
d'invito comprensivo dello schema del presente contratto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
• con successivo decreto n. 170 del 21 gennaio 2015 sono state approvate alcune mo-
difiche alla lettera d'invito ed alla domanda di partecipazione per operatori riuniti;
• con ulteriore decreto n. 1858 del 29/04/2015 sono state approvate le modifiche allo schema di contratto ed ai suoi allegati, lettera di invito e griglia di valutazione dell'offerta economica e tecnica;
• nelle more della definizione dei numerosi contenziosi instaurati da MOBIT S.C. a
r.l. avverso gli atti di gara, la Regione Toscana ha avviato una fase di verifica tecnica con gli attuali gestori al fine di determinare le condizioni contrattuali per l'effettuazione dei servizi in via d'urgenza sulla base del Regolamento CE 1370/2007 mediante la sti- pula di un contratto ponte (di seguito “Contratto Ponte”);
• in data 29/12/2017, a conclusione della verifica di cui sopra, la Regione Toscana,
Autolinee Toscane S.p.A., Mobit S.C. a r.l. e gli attuali gestori (tutti riuniti in ONE
S.C. a r.l.), hanno sottoscritto il Contratto Ponte relativo all’affidamento in concessio- ne dei servizi di trasporto pubblico nell’ambito regionale toscano ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento CE 1370/2007 per la durata di 2 anni (dall’1.1.2018 al 31.12.2019), secondo una tempistica compatibile con la risoluzione del contenzioso e il subentro del nuovo aggiudicatario della gara;
• contestualmente, in data 29/12/2017, la Regione Toscana, Autolinee Toscane
S.p.A. e Mobit S.C. a r.l. hanno sottoscritto un accordo (di seguito “Accordo a late- re”) nell’ambito del quale le parti, al fine di chiarire i rapporti fra il contratto della gara del lotto unico e il Contratto Ponte nonché avviare lo svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula del contratto di servizio, hanno assunto specifici obblighi circa il subentro del nuovo gestore nella disponibilità dei cd. beni essenziali per l’ese-
cuzione del servizio;
• con Decreto Dirigenziale n. 6585 del 19/4/2019 la Regione Toscana ha aggiudica- to in via definitiva ad Autolinee Toscane Spa la gara per l'affidamento in concessione dei servizi di TPL nell'ATO regionale toscano ed ha previsto che “... l’aggiudicata- rio, entro sei mesi dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione, deve porre in essere e concludere tutte le attività necessarie, previste negli atti di gara, per assicurare il corretto svolgimento del servizio nel ri- spetto di quanto stabilito nel contratto di concessione, di quanto contenuto nell’offer- ta tecnica e nel sopra richiamato Accordo del 29/12/2017” e che lo schema di con- tratto di concessione ed i relativi allegati, approvati con decreto n. 5085/2014 ed in parte modificati con successivo decreto n. 1858/2015 avrebbero dovuto essere ag- giornati sulla base dell'offerta presentata da Autolinee Toscane S.p.A., delle ricogni- zioni da effettuare prima della stipula contrattuale secondo quanto previsto dall'Accordo del 29/12/2017 e, ove necessario, riapprovati con successivo decreto;
• con delibera GR n. 281 del 02/03/2020 la Giunta Regionale ha approvato gli indi- xxxxx per l'adeguamento del contratto di affidamento e dei suoi allegati;
• con decreto n. del è stato approvato il presente contratto ed i suoi allegati;
• è stato sottoscritto l'Accordo per la gestione dei titoli di viaggio e la ripartizione dei ricavi da traffico ex art. 18 L.R. 42/98, tra Autolinee Toscane S.p.A. e One S.C a r.l., con intervento di Regione Toscana al solo fine di garantire la conformità e la coe- renza dell'Accordo, alla Legge Regionale 42/98, alla legge di gara e agli accordi suc- cessivamente intervenuti;
• i termini che nello schema di contratto di gara decorrevano dalla stipula del con- tratto, decorrono dall'avvio del servizio;
• il presente contratto è integrato con quei chiarimenti, resi in gara a tutti i concor- renti, che sono specificatamente richiamati nei singoli articoli ove i chiarimenti sono inseriti;
• il Concessionario ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
• è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva del Concessionario ai fini della stipula del presente contratto;
• nelle more del rilascio del certificato dell'informazione prefettizia antimafia e a se- guito dell’esito positivo dei restanti controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il presente contratto viene stipulato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 con l’apposizione di apposita condizione risolutiva;
• che il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata, in modalità elettronica con sottoscrizione a distanza, secondo quanto previsto dalle Delibere di Giunta della Regione Toscana n. 313 del 09/03/2020, n. 422 del 30/03/2020 e n. 836 del 06/07/2020
TUTTO CIO’ PREMESSO
i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
PARTE GENERALE ART. 1 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si assumono le seguenti definizioni:
• Programma di Esercizio: documento programma di esercizio (per offerta) aggior- nato al momento della stipula del contratto;
• Tempo T1: rete dei servizi da svolgere a partire dalla data di avvio del servizio;
• Tempo T2: rete dei servizi riprogettata e da eseguire a partire dal 25^ mese di gestione del contratto;
• Elenco Addetti: documento elenco addetti aggiornato al momento della stipula del contratto;
• Elenco Beni: documento elenco beni aggiornato al momento della stipula del con- tratto;
• Concessionario: la società aggiudicataria del servizio oggetto della gara;
• Gestori Uscenti: le società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale nei diversi ambiti locali della Regione Toscana, cui il Concessionario subentra in forza della aggiudicazione e del presente contratto;
• Nuovo Gestore: la società o le società che risulteranno affidatarie del servizio al termine della concessione di cui al presente contratto;
• Dirigente Responsabile: Dirigente Responsabile del Contratto;
• Regione: Regione Toscana;
• Direzione: Direzione Generale della Giunta Regionale;
• Ufficio Unico: Ufficio Unico per l’esercizio associato delle funzioni di cui all’art. 86 della L.R. 65/2010;
• Osservatorio Regionale: Osservatorio per la mobilità e i trasporti di cui all'art. 21 della L.R. 42/98;
• Osservatorio nazionale: Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubbli- co locale di cui al comma 300 art. 1 della Legge 244/2007;
• Rapporto di Contribuzione: il rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico più il corrispettivo pubblico e il contributo per il programma di rinnovo straordinario bus;
• PMR: persone a mobilità ridotta ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N°181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 febbraio 2011 rela- tivo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n°2006/2004;
• Regolamento: Regolamento 03 gennaio 2005, n° 9/R – Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n° 42 (Norme per il tra- sporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gom- ma;
• Legge: Legge 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
• Terzi: soggetti (persone fisiche e giuridiche) proprietari di beni immobili nel cui possesso, a titolo proprietario, locativo o altrimenti, il Concessionario viene immesso nell’ambito delle operazioni di ripresa dei beni essenziali.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La Regione Toscana, nella persona di , concede a Autolinee Toscane S.p.A, che
nella persona di …..... accetta e si obbliga all'esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale (di seguito per brevità “servizi TPL”) nell'ATO regionale toscano descritti nel Documento “Programma di esercizio”. Le finalità e gli obiet- tivi della concessione sono riportati nel documento “Finalità ed Obiettivi della Concessione”.
Il Concessionario deve, inoltre, effettuare:
• la progettazione esecutiva dell'assetto di rete razionalizzata dei servizi TPL, al tempo T2, come descritta nel documento di gara “Programma di Esercizio (per offer- ta) – Sezione Progetto rete razionalizzata al tempo T2” e “Sezione Indirizzi e pre- scrizioni per la progettazione ed esecuzione del servizio”, tenendo conto delle per- correnze aggiuntive stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 281 del 2 marzo
2020;
• la progettazione dei servizi in area a domanda debole, come individuati nella Delibera della Giunta Regionale 12 maggio 2014 n. 391, e successive modifiche, da affidare al tempo T2 da parte degli Enti Locali, progettazione da sviluppare in colla- borazione con gli stessi Enti.
L'esercizio della concessione deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel presen- te contratto e nell’Offerta Tecnica depositata in copia presso la Direzione Organizza- zione e Sistemi Informativi – Settore Contratti e nei seguenti documenti che, ancor- ché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del pre- sente contratto:
• “Finalità ed obiettivi della Concessione”;
• “Programma di esercizio”
• “Elenco Addetti”;
• “Elenco Beni”;
• “Disciplina Tariffaria”;
• “Controllo del prodotto”;
• “Stato attuazione tecnologie AVM e Monetica”;
• “Monetica”;
• “Tecnologie";
• “Caratteristiche tecniche bus”;
• “Ricognizione Stato attuazione contratti di fornitura bus”;
• “Tabella di conversione per rinnovo bus”;
• “Prescrizioni Osservatorio”, contenente le sezioni: Personale, Mezzi, Impianti e Strutture, Venduto, Rivendite, Indagini sulla frequentazione del servizio, Conto Econo- mico riclassificato e Reclami;
• “Elenco servizi essenziali in caso di sciopero”
• “Tipologie ed ambiti”;
• “Qualità”;
• “Standard Informativi minimi”
• “Linee guida per la redazione del Piano Economico Finanziario”;
Sez. I - Funicolare Certaldo
• “Caratteristiche e prescrizioni concernenti l'esercizio della funicolare di Certaldo”;
• “Modalità tecniche dei Controlli” (sezione A “ Modalità Tecniche di Manutenzione della Funicolare" e sezione B "Prove e Verifiche”);
• “Elenco Ricambi”;
• “Programma delle Pulizie”;
Sez. II - Funicolare Montenero
• “Programma di Esercizio”
• “Moduli di manutenzione”
Sez. III - Tramvia Firenze
• “Metodologia determinazione passeggeri tram”;
• “Passeggeri del sistema tramviario”;
• “Accordo fra Comune di Firenze e TRAM S.p.A. sottoscritto in data 5 novembre 2014”.
Tali documenti in formato elettronico sottoscritti digitalmente dalle Parti sono depo- sitati presso la Direzione. Tali documenti, sono aggiornati ove necessario, al momen- to dell'avvio del servizio e successivamente con cadenza trimestrale sottoscritti dalle parti e depositati presso la stessa Direzione.
ART. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE
Il Concessionario deve esercitare la concessione del servizio di TPL, descritta
nel documento “Programma di esercizio”, comprensivo anche della gestione delle funicolari di Certaldo e Montenero.
Il Concessionario eserciterà la concessione nei primi 24 mesi secondo quanto previsto dal documento “Programma di esercizio” – Sezione programma di esercizio al tempo T1”.
Il programma di esercizio oggetto della gara è stato integrato con i chilometri aggiunti- vi e i servizi flessibili – già oggetto del servizio eseguito dai Gestori Uscenti e affidati nel corso della vigenza del Contratto Ponte – che la Regione intende continuare a ga- rantire all'utenza. Tali chilometri aggiuntivi e i servizi flessibili sono compresi nel Do- cumento “Programma di esercizio” e rientrano nel limite del 10% previsto dall’art. 17 del contratto. Il Concessionario, relativamente all'esercizio dei servizi flessibili di cui al presente articolo è tenuto al rispetto delle obbligazioni e delle prescrizioni contrattua- li secondo modalità e con gli adeguamenti eventualmente necessari a rispondere alle peculiari caratteristiche di tali servizi. Tali modalità e adeguamenti saranno definiti in sede di Comitato Tecnico del contratto di cui al successivo art. 27.
A partire dal 25° mese dall’avvio del servizio il Concessionario eserciterà la con- cessione del servizio di TPL secondo quanto previsto nel successivo art. 4, com- prensivo delle funicolari di Certaldo e Montenero, il cui programma di esercizio ri- xxxxx invariato.
Le modalità di esercizio delle funicolari sono riportate nelle Sez. I e II del presente contratto.
Il Concessionario dovrà, altresì, esercitare i servizi automobilistici integrativi o sostitutivi dei servizi ferroviari regionali, qualora sussistano i presupposti indicati nell'art. 42 e con le modalità ivi indicate.
Il Concessionario nell'esecuzione del servizio deve tener conto degli obblighi posti
a suo carico relativamente all'interazione fra i servizi oggetto del presente con- tratto ed il sistema tranviario fiorentino, compresa la fase di cantierizzazione, se- condo quanto previsto nella Sezione III del presente contratto.
ART. 4 - PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO AL TEMPO T2
Il Concessionario deve procedere, nei tempi di seguito indicati, allo sviluppo della pro- gettazione del servizio al tempo T2 sulla base degli elementi descrittivi e dei vincoli di progettazione riportati nel documento di gara “Programma di Esercizio (per of- ferta) – sezione Progetto rete razionalizzata al tempo T2” e “sezione Indirizzi e pre- scrizioni per la progettazione ed esecuzione del servizio”, tenendo conto delle percor- renze aggiuntive di cui all’art. 3.
La progettazione dovrà essere effettuata secondo la metodologia proposta nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Il Concessionario deve sviluppare la progettazione della rete T2, oltre che nello scenario base comprensivo delle linee tramviarie fioren- tine già in esercizio, anche negli scenari di cantierizzazione e di realizzazione delle linee tramviarie fiorentine descritte nella Sezione “Tramvia Firenze” (art. 73).
La struttura “Progettazione e dati” del Concessionario, costituita ai sensi del succes- sivo art. 26, in stretto contatto con l’Ufficio Unico di cui al medesimo articolo, deve consegnare al Dirigente Responsabile, entro 12 mesi dall’avvio del servizio, il progetto esecutivo dei servizi di TPL, comprensivo:
• del progetto della rete al tempo T2 integrata con le linee tramviarie fiorentine in esercizio;
• del progetto delle reti deboli da affidare da parte degli Enti Locali, come individua- te nella delibera della Giunta Regionale n. 391/2014 e successive modifiche.
La progettazione di tutte le reti deboli, comprensiva dell'individuazione della loro modalità di gestione, è effettuata in accordo con gli Enti Locali interessati.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo di cui al prece- dente comma si applicano le penali di cui al documento "Penali e Premi", allegato al presente contratto sotto la lettera “A”, fino alla consegna e comunque per un pe- riodo massimo di 3 mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione. Alla scadenza dei tre mesi, la Regione elabora direttamente il progetto esecutivo uti- lizzando la quota di corrispettivo annuale accantonato ai sensi dell'art. 7 comma 1.
Al fine di definire il necessario coordinamento della progettazione con le azioni di governo della mobilità di competenza degli Enti Locali, il Concessionario, in colla- borazione con l’Ufficio Unico, elabora nei primi due mesi dall’avvio del servizio un primo documento che evidenzi le linee di sviluppo della rete razionalizzata a partire dall’analisi dei progetti degli Enti Locali, con riguardo a:
• coerenza con gli indirizzi riportati negli allegati della Delibera della Giunta Regionale n. 134 del 20 febbraio 2012;
• omogeneizzazione delle strutture di rete.
La prima bozza del progetto dovrà essere disponibile entro 6 mesi dalla data di avvio del servizio per la valutazione, da parte dell’Ufficio Unico, della conformità del docu- mento alle prescrizioni degli atti di gara ed all'offerta tecnica. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della bozza di progetto di cui al precedente comma si applicano le penali di cui al documento "Penali e Premi" fino alla consegna e co- munque per un periodo massimo di 6 mesi.
Il Dirigente Responsabile approva il progetto esecutivo con decreto dirigenziale nel termine di sei mesi dalla consegna a seguito di validazione da parte dell'Ufficio Uni- co che ne verifica la conformità alle prescrizioni degli atti di gara ed all'offerta tecni- ca.
Nel caso di presentazione di un progetto non conforme o non completo relativa- mente alle reti oggetto di progettazione, la Regione detta le indicazioni di adegua- mento del progetto assegnando un termine per l'adempimento e applica le penali di cui al documento “Penali e Premi”. Qualora il Concessionario non provveda nel ter- mine stabilito, la Regione elabora direttamente il progetto esecutivo utilizzando la quota di corrispettivo annuale accantonata ai sensi dell’art. 7 comma 1, che verrà utilizzata per far fronte a tutti i costi diretti e indiretti sostenuti per l'elaborazio- ne del progetto. Il Concessionario a partire dal primo giorno del 25° mese dall’avvio del servizio, deve eseguire il programma di esercizio sulla base del proget- to esecutivo elaborato dalla Regione.
Il programma di esercizio approvato dalla Regione sostituisce il precedente e sarà esercito a partire dalla data stabilita concordemente dal Concessionario e dal Dirigen- te Responsabile, comunque non successiva al primo giorno del 25° mese dall'avvio del servizio
In caso di ritardo totale o parziale, imputabile al Concessionario, nell'avvio del nuo- vo Programma di esercizio al tempo T2 si applicano per ogni Km sulla differenza di percorrenza prevista fra T1 e T2 le penali di cui al documento "Penali e Premi" a partire dal primo giorno del 25° mese dall'avvio del servizio fino all'attivazione del programma di esercizio al Tempo T2.
Il Concessionario dovrà inoltre predisporre, contemporaneamente alla progettazione esecutiva, un programma di intervento per la riqualificazione ed omogeneizzazio- ne dei punti di fermata, da realizzarsi nell’arco del secondo e terzo anno dall’avvio del servizio, che preveda1:
• la presenza di pensiline per i principali punti di fermata sulle linee extraurbane;
• la qualificazione dei nodi di scambio modale ed intermodale previsti dal progetto
di rete razionalizzata, comprensivi di accordi con i gestori di altri modi di trasporto sui servizi integrati e comuni all’utenza;
• l’attrezzaggio di depositi protetti per bicicletta nei nodi di scambio ed autostazioni dei capoluoghi di provincia;
• condizioni e schema di convenzione per lo sviluppo di sistemi di noleggio bici agevolati per utenti del servizio di trasporto pubblico.
Le parti relativamente a tale ultima previsione danno atto che ai fini dell’attuazione si tiene conto del chiarimento reso dalla Regione in sede di gara in data 05/02/2015 in risposta al quesito n. 34 del 19/12/2014 “La disciplina delle questioni è ben identifi- cata negli atti di gara: all’art. 4 dello schema di contratto di concessione, è previsto l’obbligo per il concessionario di predisporre un programma di intervento per la ri- qualificazione ed omogeneizzazione dei punti di fermata da realizzarsi nell’arco del secondo e terzo anno di vigenza contrattuale. In tale ambito potranno essere definiti gli opportuni accordi con la stazione appaltante e gli enti competenti sui servizi.”.
ART. 5 – DURATA
La durata della concessione è stabilita in 9 anni con decorrenza dall’avvio del servi- zio comunicato dalla Regione, più due anni di proroga, in ragione degli investimenti richiesti dal contratto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferro- via e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/1969 e (CEE) 1107/1970.
Poiché il trasporto pubblico locale deve essere garantito senza soluzione di continui- tà, l’avvio del servizio avverrà una volta acquisita da parte del Concessionario la di- sponibilità dei beni mobili, immobili e del personale.
Al termine della concessione, il Concessionario è in ogni caso tenuto a garantire la
prosecuzione del servizio alle stesse condizioni in essere al momento della intervenu- ta scadenza e fino al subentro del Nuovo Gestore per un massimo di 12 mesi.
ART. 6 - REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE
Il servizio è affidato con contratto di tipo “net cost” e pertanto il Concessionario assume i rischi commerciali connessi alla redditività della gestione e alla vendita dei titoli di viaggio ed i rischi industriali connessi ai costi di esercizio e alla ge- stione dell’attività di impresa. Il Concessionario assume, altresì, tutti i costi connessi all'acquisizione dei beni di cui al documento “Elenco Beni”.
Al Concessionario sono attribuiti:
• la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, compresi quelli derivanti dal riparto degli introiti delle tariffe integrate “Pegaso”;
• i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione com- merciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione. La Regione si riserva la disponibilità gratuita per un massimo di 60 giorni annui, anche frazionati, di spazi per comunicazioni di carattere istituzionale per ciascun mezzo (pendolini) e locale aziendale aperto al pubblico (bacheca formato minimo A0). L’utilizzo di tali spazi è di norma programmato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno per l’anno stesso;
• tutti gli altri ricavi connessi alla gestione del servizio oggetto del presente contratto. La Regione, al fine di assicurare l’equilibrio economico del contratto, corrisponde al
Concessionario:
• il Prezzo del servizio effettuato con bus a orario o frequenza definito su base chilo- metrica;
• il Prezzo del servizio per la funicolare di Certaldo definito su base oraria;
• il Prezzo del servizio per la funicolare di Montenero definito su base oraria.
La Regione corrisponderà altresì al Concessionario il prezzo del servizio flessibile effet- tuato con bus definito su base oraria, nella misura di €/h 45,44, corrispondente al prezzo applicato ai Gestori Uscenti nel Contratto Ponte.
Il prezzo totale del servizio è calcolato, con riferimento a ciascuna annualità, come prodotto tra produzione effettivamente svolta e prezzo unitario per tipologia di ser- vizio/ambito ed è comprensivo degli oneri contrattuali relativi al CCNL Autoferro- tranvieri e ferrovieri. Tale prezzo è determinato applicando, con riferimento a cia- scuna annualità di vigenza contrattuale, i prezzi unitari per tipologia di servizio/am- bito come risultanti dall' “Offerta economica” riportante la data del 21/07/2015 e del PEF presentato in data 28/02/2017, che si allegano unitamente al presente con- tratto in copia sotto la lettera “B” Per i motivi indicati nella Delibera di Giunta re- gionale n. 281 del 02 marzo 2020 tenuto conto del lungo periodo di durata del con- tenzioso che ha impedito la stipula del presente contratto a partire dal 2016, la base di gara e di conseguenza il corrispettivo , è aggiornata nei limiti di quanto indicato nella stessa delibera. Il prezzo totale del servizio è inoltre aggiornato tenendo conto dei chilometri aggiuntivi e flessibili di cui al precedente art. 3 comma 3.
I prezzi unitari, aggiornati per il trascorrere del tempo, non sono soggetti ad ade- guamento inflattivo in quanto già comprensivi dell’adeguamento stesso.
La produzione a tale fine considerata sarà quella risultante dalle rendicontazioni che dovranno essere prodotte dal Concessionario e positivamente verificate dall'Ufficio Unico secondo quanto previsto dall'art. 12.
Le percorrenze effettuate per spostamenti al di fuori dell'orario di esercizio non comportano corresponsione di prezzo.
Oltre all’importo come sopra determinato, al Concessionario è attribuita, per la rea- lizzazione del Programma di rinnovo del parco bus di cui all’art. 14, una quota an-
nua pari a 3.600.000,00 euro per il primo e secondo anno di vigenza contrattuale e 20.400.000,00 euro per ogni annualità dal terzo anno e fino al termine della conces- sione. Tale quota, finalizzata alla copertura dei costi per il rinnovo del parco bus, integra la parte di corrispettivo destinata alla medesima finalità già ricompresa nel prezzo offerto.
Le quote integrative saranno erogate a stati di avanzamento del “Programma di rin- novo” al raggiungimento di quote non inferiori al 20% del numero di autobus rin- novati rispetto a quanto indicato in offerta tecnica per ciascun periodo (primi due anni, quindi annualmente dal terzo al termine della concessione). Ai fini della defi- nizione dello stato di avanzamento del programma si applica quanto previsto nel documento “tabella di conversione per rinnovo bus” al numero di bus di nuova im- matricolazione immessi in servizio in ciascun periodo, previa attestazione del Diret- tore di esercizio ai sensi del richiamato art. 14.
Per l’espletamento dei servizi di cui al presente affidamento, nient’altro è dovuto dalla Regione al Concessionario oltre a quanto previsto nel presente contratto.
ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREZZO E DELLA QUOTA PER RINNOVO BUS
1. La Regione provvederà al pagamento del prezzo per il servizio di cui al prece- dente articolo, corrispondendo al Concessionario:
• 5 rate con cadenza bimestrale posticipata rispetto all’effettuazione del servizio, di importo pari ciascuna al 95% di 1/6 dell’importo annuale di riferimento (calco- lato sul prodotto programmato). Sull'importo della prima rata dell'anno di riferi- mento la Regione trattiene una quota pari allo 0,8% del prezzo annuale per le fina- lità di cui agli artt. 4, 8, 27, 28, 29, 30;
• una rata a saldo, fatte salve le detrazioni di cui al successivo articolo 9, da ero-
gare in due tranche di cui la prima pari al 95% di 1/6 dell'importo annuale di riferi- mento, sulla base del preconsuntivo annuale che il Concessionario deve presentare all’Ufficio Unico, entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, e la seconda a seguito della verifica del preconsuntivo effettuata dallo stesso Ufficio Unico, che ne verifica la coerenza con il Diario della Regolarità di cui all’art. 12, con le rendicontazioni mensili acquisite dall'Osservatorio regionale e con gli altri dati ac- quisiti durante l'esercizio del servizio.
• L'importo da corrispondere per la seconda tranche a saldo, detratto l'importo del- le penali, comprensivo anche della quota dello 0,8% non utilizzata, sarà comunicato dalla Regione al Concessionario entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo differimento del termine per esigenze istruttorie sulla documenta- zione prodotta. Nel caso di saldo negativo, eccedente il cinque per cento, il congua- glio sarà effettuato con il successivo pagamento.
• Per quanto concerne la rata di saldo (comprensiva della prima e seconda tran- che) relativa all'anno di cessazione del servizio, l'importo da corrispondere sarà co- municato dalla Regione al Concessionario entro cinque mesi dalla cessazione del servizio. L’eventuale saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione definitiva. La corresponsione di detta rata di saldo avverrà comunque solo a seguito degli adempi- menti di cui all’art. 18 comma 2 quater della Legge.
• Su ciascuna rata come sopra determinata saranno trattenuti gli importi derivanti dall'integrazione del sistema tramviario come disciplinato dalla Sezione III.
• Per il primo anno, nel caso di avvio del servizio successivamente al 1 gennaio, la Re- gione procederà comunque al pagamento della rata di saldo con riferimento al perio- do esercito, al fine di riallineare il pagamento del servizio all'anno solare.
2. La Regione provvederà al pagamento delle quote per la realizzazione del Pro-
gramma rinnovo parco bus corrispondendo al Concessionario:
• le quote integrative al raggiungimento di una quota non inferiore al 20% del numero degli autobus rinnovati sulla base del programma di rinnovo bus di cui all’art. 14. Lo stato di avanzamento del programma sarà definito ai sensi dell'art. 6 e l'importo erogato sarà corrispondente alla quota di programma realizzato.
Ai fini del pagamento il Concessionario dovrà trasmettere le fatture elettroniche con l'indicazione del CUU PGF8TX, della causale di pagamento: servizi o rinnovo bus e del codice CIG 376562540D - CUP D59B12000170007, tramite i canali pre- visti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche ver- ranno comunicate dalla Regione successivamente alla stipula del presente contratto.
I pagamenti relativi agli importi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo saranno di- sposti a seguito di emissione di fattura elettronica redatta secondo le norme in vigo- re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, e la verifica della permanen- za della regolarità contributiva e assicurativa del Concessionario e degli eventuali sub-concessionari. Tale termine per le fatture ricevute dalla Regione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Ove la Regione non sia in pos- sesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti del presente contratto, il DURC verrà ri- chiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal mo- mento della richiesta del DURC alla sua emissione. Nessuna produzione di interessi moratori, pertanto, potrà essere vantata dal Concessionario per detto periodo di so- spensione dei termini. In caso di irregolarità dello stesso, le somme trattenute
mensilmente per il saldo finale saranno destinate al soddisfacimento dei diritti dei lavoratori.
Il Concessionario accetta che, nell'ipotesi di ritardo nel trasferimento delle risorse del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16- bis del D.L. 95/2012, il pagamento della rata di saldo sia posticipato fino a 90 giorni.
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del Concessionario sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi:
• mediante accreditamento sul/i c/c bancario/i dedicato/i anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica che dovrà o dovranno essere comunicato/ti, unita- mente alle generalità e codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sugli stessi, al Settore Servizio Trasporto Pubblico locale su gomma – gara lotto unico regionale” en- tro 20 giorni dalla data di stipula del contratto con le modalità di cui all’art. 32 del presente contratto.
Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Regione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti comunicati.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan- ziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni; ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari comunicati, dovran- no riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 376562540D - CUP D59B12000170007.
Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede lega-
le del Concessionario.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente ar- ticolo, ovvero non contengano le specifiche comunicate dalla Regione successiva- mente alla stipula del presente contratto oltre a quelle riportate sopra, l’Ammini- strazione non garantisce il rispetto dei termini di pagamento sopra indicati e per l’eventuale ritardo nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal Concessionario.
Il Dott. dichiara espressamente di esonerare la Regione da ogni e qual- siasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
In caso di cessione del credito si applica quanto previsto all'art. 117 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
In caso di prestazione eseguita dal sub-concessionario, il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti del Concessionario, che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità di comunicazione di cui all’art. 32, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub-concessionario, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o po- stale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della noti- zia dell’inadempimento della propria controparte (sub-concessionario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consen- tire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedi-
cati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, la Regione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ART. 8 - SISTEMA TARIFFARIO
TITOLI DI VIAGGIO E TARIFFE
Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto della presente concessione è defini- to nel documento “Disciplina Tariffaria” comprensivo dei titoli integrati Pegaso per l’accesso ai servizi di trasporto pubblico comunque effettuati. La Regione si riser- va il diritto di modificare il sistema tariffario in corso di contratto.
È facoltà del Concessionario, nell’ambito della propria politica commerciale, inte- grare la “Disciplina Tariffaria”, prevedendo ulteriori promozioni commerciali ed of- ferte mirate a favorire l’utilizzo dei servizi oggetto della concessione e la fidelizza- zione degli utenti di TPL, comunque senza intervenire sulle tariffe previste nel do- cumento “Disciplina Tariffaria”. Detti interventi sono comunicati alla Regione che ne valuta la conformità con le proprie politiche tariffarie. La mancata espressione di parere negativo entro 15 giorni dalla proposta equivale ad assenso. In ogni caso il Concessionario rimane responsabile degli effetti economici degli interventi realizzati in relazione al monte ricavi complessivo ed al mantenimento del Rapporto di Contribuzione. Per garantire la valutazione di tali effetti, l’intervento deve realizzarsi prevedendone il monitoraggio con la cadenza mensile prevista all’art. 29, ai fini del rispetto delle previsioni del DPCM 11 marzo 2013 “Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario”. Nel caso che gli effetti delle integrazioni applicate al sistema tariffario risultasse- ro negative in merito ai parametri sopra indicati, sarà facoltà della Regione far so-
spendere le offerte mirate e le promozioni commerciali attuate.
In caso di emissione di titoli non autorizzati la Regione applica le penali di cui al documento "Penali e Premi”.
In caso di mancata attuazione del monitoraggio, la Regione provvede direttamente utilizzando la quota di prezzo annuale accantonato ai sensi dell’art. 7 comma 1.
I titoli di viaggio, previsti dal Documento “Disciplina tariffaria” sono validi, per l’uti- lizzo dei servizi di trasporto effettuati nelle reti deboli, sulle tratte/relazioni dove vengo- no effettuate corse parallele e/o combinate e complementari, dei diversi lotti.
I titoli di viaggio emessi dai gestori delle reti deboli sono validi sul servizio del lotto di ambito regionale limitatamente a quanto previsto nel Documento “Disciplina Tariffa- ria”.
Ferma restando l’applicazione della disciplina tariffaria regionale, la ripartizione dei ri- cavi derivanti dalla vendita di titoli per i servizi di autolinea su relazioni esercite in parte da gestori diversi dal Concessionario è disciplinata da accordi fra gli stessi sulla base delle tratte utilizzate per ciascuno di essi, o, in assenza, su disposizione del- la Regione Toscana di concerto con l’Ente affidante il servizio esercito da altri gestori. Il Concessionario assicura la completa fruibilità dei titoli di viaggio previsti nel documento “Disciplina Tariffaria”:
a. garantendo una distribuzione territoriale delle rivendite dislocate sull’intero territorio regionale tale da assicurare la massima diffusione ed accessibilità. I locali adibiti alla distribuzione dei titoli e delle rivendite sono riportati in apposito elenco, da trasmettere all'Osservatorio regionale entro due mesi dall’avvio del servizio. Tale elenco, sottoscritto digitalmente dalle parti, è redatto secondo quanto indicato nel documento “Prescrizioni Osservatorio – sezione R i v e n d i t e ”, e verrà depositato presso la Direzione;
b. a bordo di ciascun mezzo, limitatamente al biglietto di corsa semplice o ora- ria con pagamento di sovrapprezzo in misura tale da arrotondare all’euro superiore;
c. attraverso tutti i canali previsti dal successivo art. 13 “Monetica”;
d. prevedendo la vendita dei titoli di viaggio validi per l’accesso ai lotti deboli in accordo con il gestore dei servizi dei lotti deboli.
Il Concessionario, con riferimento ai titoli di viaggio (abbonamento mensile, pluri- mensile o annuale) a tariffa agevolata sulla base della fascia reddituale di apparte- nenza previsti dalla normativa regionale (ad oggi, tariffa ISEE), è tenuto:
o alla verifica, all'atto della vendita del titolo agevolato richiesto dall'utente, da parte del personale incaricato presso i propri punti vendita diretta, del possesso dei requisiti per usufruire delle tariffe agevolate sulla base della fascia reddituale di appartenenza previ- ste dalla normativa regionale (il requisito previsto dalla tariffa agevolata ISEE, ad oggi vigente, consiste nel posizionamento del richiedente entro la fascia di accesso redditua- le definita) , con le modalità (cartacee, e/o mediante trascrizione e lettura del dato su carta CNS dell'utente, e/o mediante accesso via web a banche dati) progressivamente definite dalla Regione con specifici provvedimenti; tale verifica va eventualmente pre- ceduta, a richiesta dell'utente e qualora utile, dalla stampa gratuita dello specifico mo- dulo cartaceo regionale attestante la fascia di accesso, e/o dalla trascrizione gratuita dello stesso dato sul microchip della carta CNS dell'utente, mediante l'apposito pro- gramma rinvenibile sul sito web istituzionale della Regione Toscana; il Concessiona- rio è tenuto altresì a predisporre la verifica del possesso di tali requisiti con riferimen- to alla vendita indiretta (attraverso web, emettitrici automatiche, o presso le rivendite autorizzate), con le modalità (cartacee, e/o mediante trascrizione e lettura del dato su carta CNS dell'utente, e/o mediante accesso via web a banche dati) progressivamen- te definite dalla Regione; si precisa che l'utente può richiedere la stampa del modu-
lo e/o la trascrizione del dato, di cui sopra, soltanto in caso di acquisto del titolo age- volato direttamente presso il Concessionario; per “possesso dei requisiti”, ai fini del presente articolo, si intende il possesso da parte dell’utente del tagliando ISEE-TPL come previsto dalla DGR n. 373 del 30 marzo 2015 “Approvazione revisione del pro- gramma dei controlli sull'utenza che usufruisce di tariffa agevolata ISEE per il TPL, alla luce delle novità introdotte dal D.M. del 7/11/2014”;
o ad assicurare, sia in caso di vendita diretta che indiretta, in relazione alle modalità di verifica (cartacee, e/o mediante trascrizione e lettura del dato su carta CNS dell'utente, e/o mediante accesso via web a banche dati, nell'ambito del sistema di vendita di cui al successivo art. 13) progressivamente definite dalla Regione, la tracciatura della transa- zione relativa all'acquisto a tariffa agevolata, che preveda:
o
o
l'acquisizione della certificazione del possesso del requisito (fascia reddituale), ve- rificato mediante Tagliando ISEE-TPL o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o mo- dulo cartaceo equivalente;
l'abbinamento dei codici CNS (eventualmente rilevati da modulo cartaceo) identifica- tivi dell'utente con la transazione relativa all'acquisto a tariffa agevolata;
o ad effettuare periodicamente controlli inerenti alla corrispondenza dei dati tracciati con i dati contenuti presso le banche dati pubbliche, secondo le frequenze e le modalità progressivamente definite dalla Regione con specifici provvedimenti;
o alla verifica a bordo, con le modalità (cartacee, e/o mediante trascrizione e lettura del dato su carta CNS dell'utente, e/o mediante accesso via web a banche dati) progressivamente definite dalla Regione Toscana con specifici provvedimenti, del possesso dei requisiti per usufruire delle tariffe agevolate sulla base della fascia reddituale di appartenenza;
o con riferimento ai controlli periodici e alla verifica a bordo di cui sopra, all'attivazione
delle procedure di contestazione e riscossione, a seguito di rilevazione di eventuali in- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx;
o ad assicurare la disponibilità per la Regione delle necessarie elaborazioni inerenti i dati risultanti dal complesso delle transazioni relative alla vendita (diretta e indiretta) a tarif- fa agevolata, nonché dai controlli di corrispondenza, dalla verifica a bordo, dalle proce- dure di contestazione e riscossione, a scopi statistici e di definizione di indirizzi;
o al trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare, trattando i dati stretta- mente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità sopra riportate e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 679/2016, della relativa normati- va attuativa e del D. Lgs. 196/2003; il trattamento dei dati personali sarà inoltre im- prontato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati. In caso di variazione delle fasce ISEE per l’accesso alle tariffe agevolate saranno verificati gli effetti sull’equilibrio economico del PEF secondo quanto previsto all’art. 33.
Il Concessionario è tenuto alla sottoscrizione ed al rispetto del “Disciplinare del si- stema tariffario integrato regionale Pegaso” contenuto nel Documento “Disciplina Tariffaria”.
La disapplicazione della disciplina tariffaria regionale e delle procedure per l’acces- so alla tariffa agevolata per fascia ISEE, compresi i relativi controlli, comporta l’applicazione di penale di cui al documento "Penali e Premi” con obbligo di ade- guamento immediato.
Il Concessionario garantisce il supporto alla Regione per la formulazione di un pro- getto per l’evoluzione del Sistema Tariffario Integrato, che preveda:
1. tariffe per l’accesso all’intero sistema di offerta di trasporto pubblico ferroviario e di autolinea;
2. il mantenimento della tariffa integrata Pegaso per la sola integrazione dei servizi di trasporto marittimo;
3. gestione tariffe, vendita e ricavi da parte di specifico soggetto terzo rispetto ai gesto- ri del trasporto, salvo diversi accordi.
Per quanto riguarda la validità dei titoli di viaggio acquistati dagli utenti precedente- mente alla data di avvio del servizio, mantengono la loro validità nei modi e termini definiti nell’accordo di cui all’art. 18 della Legge e sottoscritto dalle parti.
AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE TARIFFE
A partire dal secondo anno solare di vigenza del contratto, le tariffe di cui al documento “Disciplina Tariffaria” possono essere aggiornate annualmente con decorrenza dal mese di luglio, nella misura dell'indice (FOI) senza tabacchi (identificato con la sigla apcfo00S) ovvero, se superiore, del tasso di inflazione programmata stabilito dal Docu- mento di Economia e Finanza, da applicarsi per ciascun titolo e ciascuna fascia tariffa- ria. Le tariffe sono altresì incrementate quale premialità per il miglioramento della qua- lità del servizio applicando la formula di seguito indicata:
Vn=Vn-1*(1+I+0,01*(Qn-Qn-1))
Dove:
Vn è il valore tariffario all’anno n di vigenza contrattuale;
Vn-1 è il valore tariffario all’anno n-1 di vigenza contrattuale;
I è la media delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ope- rai e impiegati (FOI) senza tabacchi (identificato con la sigla apcfo00S) nei 12 mesi precedenti (anno n-1) ovvero, se superiore, il tasso di inflazione programmata;
Qn è il valore dell’indice sintetico di qualità, come definito all’art. 22, all’anno n di vigenza contrattuale;
Qn-1 è il valore dell’indice sintetico di qualità, come definito all’art. 22, all’anno
precedente a quello di vigenza contrattuale.
La quota di incremento delle tariffe determinata dal miglioramento del fattore quali- tà del servizio (0,01*(Qn-Qn-1)) si applica esclusivamente in esito alla verifica del mancato raggiungimento del Rapporto di Contribuzione in misura pari al 36% ov- vero al valore necessario a ottemperare agli obiettivi stabiliti ai sensi del DPCM 11 marzo 2013 e s.m.i. se superiore. Tale incremento non può superare su base annua il valore del 2% e costituisce premialità per il miglioramento della qualità del servizio prestato. L’eventuale quota di incremento tariffario eccedente il 2% è applicata negli esercizi successivi, sempre che non vi sia peggioramento dell’indice Qn.
Ai nuovi importi così determinati si applicano arrotondamenti ai 10 cent. di euro come di seguito:
• per importi pari o superiori a 0,05 cent. di euro l’arrotondamento è per eccesso;
• per importi inferiori a 0,05 cent. di euro l’arrotondamento è per difetto.
Le rivalutazioni successive alla prima saranno effettuate facendo riferimento agli im- porti effettivi delle tariffe senza l'arrotondamento applicato nella rivalutazione prece- dente.
Le variazioni delle tariffe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal Concessionario alla Regione non oltre il 2 maggio di ciascun anno ai fini della verifi- ca del rispetto dei limiti previsti al presente articolo. Decorso il temine di 30 giorni dalla comunicazione del Concessionario senza che la Regione abbia manifestato espressamente un diniego, la variazione è da intendersi autorizzata.
Qualora il Concessionario non proceda annualmente all’aggiornamento delle ta- riffe non potrà recuperare l’effetto inflattivo al successivo aggiornamento. L’eventuale differenza di introiti da tariffa che si determini a seguito del mancato aggiornamento non dà luogo a riequilibrio da parte della Regione.
Oltre a quanto previsto ai commi precedenti le tariffe possono essere incrementate:
al secondo anno di vigenza nella misura massima indicata nel documento “Disciplina Tariffaria”.
Il passaggio dalle previsioni iniziali a quelle previste nel documento è subordinato alla verifica del mancato raggiungimento del Rapporto di Contribuzione in misura pari al 36% ovvero al valore necessario a ottemperare agli obiettivi stabiliti ai sensi del DPCM 11 marzo 2013 e s.m.i. se superiore.
• al quinto anno: nella misura massima pari a 7,0% ;
• al nono anno: nella misura massima pari a 7,0% ;
Il Concessionario presenta, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale e successivamente con cadenza annuale nel mese di marzo, un piano tariffario in cui dettaglia per ogni titolo la tariffa che, nel rispetto dei limiti indicati, applicherà a partire dal successivo mese di luglio. Il Piano è verificato ed approvato dalla Re- gione ed adottato dal Concessionario. In assenza di presentazione si assumono:
• per il primo ed il secondo anno le tariffe previste dal documento “Disciplina Tariffaria”;
• per gli anni successivi le tariffe del precedente anno.
ART. 9 - RAPPORTO DI CONTRIBUZIONE
Il Concessionario, ai fini del rispetto del D.P.C.M. 11 marzo 2013, dovrà assicura- re per ciascun anno di vigenza contrattuale il raggiungimento del valore del Rap- porto di Contribuzione indicato nel PEF e pari per il primo anno a 0,2977 e per il secondo anno a 0,3044;
Il Concessionario è tenuto a tal fine al monitoraggio permanente di ciascuna del- le componenti costituenti il conto economico dei servizi di cui all’art. 29, al fine di verificare il mantenimento dell’equilibrio economico e il rispetto degli obiettivi
del Rapporto di Contribuzione, mantenendo costante il flusso informativo e ga- rantendo la sollecita segnalazione alla Regione riguardo le componenti e condizio- ni che possono determinare riequilibrio del contratto a favore della Regione ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall’attuazione del DPCM 11 marzo 2013.
In caso di mantenimento non costante del flusso informativo di cui al comma precedente, che comporti un peggioramento del Rapporto di Contribuzione, il Con- cessionario è tenuto a rifondere alla Regione ogni eventuale riduzione dei trasferi- menti dello Stato applicata a causa del mancato raggiungimento dei richiamati obiettivi, fermo restando il risarcimento del maggior danno. La Regione trattiene dette somme dal prezzo erogato a saldo ovvero, laddove lo stesso non sia suffi- ciente, dai pagamenti successivi ovvero attraverso l'escussione della garanzia definiti- va.
Qualora la Regione imponga un incremento del valore di Rapporto di Contribuzio- ne rispetto a quanto indicato nel PEF, le parti procederanno ad un riequilibrio dello stesso secondo quanto previsto dal successivo art. 33.
Il mancato raggiungimento da parte del Concessionario, per ciascun anno di vigenza contrattuale del valore del Rapporto di Contribuzione indicato nel PEF, ai sensi del presente articolo, non comporta a carico del medesimo Concessionario alcuna penale né altra conseguenza allo stesso Concessionario pregiudizievole, salvo quanto previ- sto nel presente articolo in riferimento alla specifica ipotesi di mantenimento non co- stante del flusso informativo che comporti un peggioramento del Rapporto di Contri- buzione. Le Parti riconfermano come da chiarimento reso dalla Regione in sede di gara in data 13/04/2015 in risposta al quesito n. 80 del 10/03/2015 (...) che il mancato rag- giungimento da parte del Concessionario, per ciascun anno di vigenza contrattuale, ai
sensi del citato art. 9, del suddetto valore del Rapporto di Contribuzione indicato nel PEF non comporta a carico del medesimo Concessionario alcuna penale né sanzione né altra conseguenza ad esso pregiudizievole, salvo quanto previsto nel predetto art. 9 in riferimento alla specifica ipotesi di “mantenimento non costante del flusso informa- tivo … che comporti un peggioramento del rapporto di contribuzione”.
ART. 10 - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE E OBBLIGHI DEL CON- CESSIONARIO
Il Concessionario, ai fini di quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2013, dovrà assi- curare politiche del personale che consentano il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 dello stesso.
Per i primi due anni a decorrere dall'avvio del servizio il Concessionario è obbligato a mantenere, ad eccezione delle ipotesi di quiescenza, di deroghe autorizzate dalla Re- gione e di uscite volontarie dal servizio, gli attuali addetti riportati nel documento “Elenco addetti”. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce ipotesi di risolu- zione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.
Dal terzo al quinto anno il Concessionario deve mantenere l’Indice di occupazio- ne indicato in offerta tecnica al lordo di: uscite per quiescenza; uscite volontarie; trasferimento di addetti nell’ambito di procedure previste dall’art. 18-bis della Leg- ge; aumento delle percorrenze o variazione delle proporzioni previste fra tipologie di servizio riportate nel Programma di Esercizio. Sono fatte comunque salve dero- ghe autorizzate da Regione per cause impreviste sopravvenute in corso di esecu- zione del contratto. Una variazione negativa di tale indice costituisce ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.
Dal decimo anno non sono ammessi, ad eccezione di deroghe autorizzate dalla Re- gione, aumenti dell’indice di occupazione rispetto alla media di quello rilevato
nei precedenti tre (3) anni. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applica- zione delle penali indicate nel documento “Penali e Premi”.
Al fine di consentire alla Regione la verifica del rispetto degli obblighi di cui ai pre- cedenti commi, il Concessionario, oltre alla trasmissione all’Osservatorio Regiona- le delle variazioni dell’Elenco Addetti come previsto all’art. 29, comunica alla stes- sa Regione, con cadenza semestrale, specifica relazione sulle politiche del personale realizzate, in cui:
• aggiorna la scheda “Piano Occupazionale” proposta nell’offerta tecnica detta- gliando per il personale addetto al movimento quello addetto alla guida per i servizi al pubblico;
• indica le uscite e le entrate raggruppate con riguardo ai motivi delle stesse;
• indica i valori di produttività realizzati.
La Regione in sede di verifica controlla anche la corrispondenza della comunica- zione con i dati trasmessi all’Osservatorio. Il mancato invio della comunicazione semestrale comporta l’applicazione della penale indicata nel documento “Penali e Premi” fino all’invio della comunicazione. Trascorsi inutilmente 6 mesi, la Re- gione procede alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto all’art. 1454 del codice civile.
Il Concessionario deve garantire, secondo quanto disposto dall'art. 2112 del codice ci- vile e dall'art.18 comma 2 della Legge, i medesimi trattamenti economici e nor- mativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, nonché garantire l'applicazione dell'accordo sindacale stipulato dal Concessionario in data antecedente all’avvio del servizio al personale assunto alle proprie dipendenze e proveniente dai Gestori Uscenti.
Il mancato rispetto delle previsioni di cui al comma precedente determina la risolu-
zione del contratto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge. Parimenti ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge determina risoluzione del contratto la mancata ap- plicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri e ferrovieri.
Il Concessionario ha diritto ad ottenere dai Gestori Uscenti l'importo corrispondente al TFR e gli importi maturati dal personale dipendente trasferito per ferie, permessi, riduzioni di orario non goduti o ad altro titolo. Il Concessionario dà atto che sarà tra- sferito:
• l'importo maturato dal personale dipendente per TFR al netto di quanto versato dal primo gennaio 2007 all'Ente previdenziale, quantificato alla data del 31 dicembre 2019, per un ammontare pari a 47.674.756,78 euro salvo aggiornamento alla data di effettivo tra- sferimento del personale;
• gli importi maturati dal personale dipendente per xxxxx, permessi, riduzioni di orario non goduti o ad altro titolo, al netto di debiti verso l'azienda, quantificati alla data del 31 dicembre 2019, per un ammontare pari a 10.958.722,84 salvo aggiornamento alla data di effettivo trasferimento del personale.
Il dettaglio dei suddetti importi quantificati al 31 dicembre 2019 sono contenuti nel documento denominato “Dettaglio TFR e importi per ferie, permessi e riduzioni di orario non goduti” che, sottoscritto dalle Parti si allega al presente contratto sotto la lettera “C”.
A garanzia del corretto adempimento del pagamento del TFR e degli oneri di cui so- pra il Concessionario, sulla base della scelta operata in sede di partecipazione alla gara, costituirà garanzia e/o fidejussione nei confronti dei Gestori Uscenti:
Dette garanzie verranno svincolate annualmente, previa autorizzazione della Regio- ne, in proporzione alle quote di TFR ed agli oneri di cui sopra erogati. A tal fine il Concessionario deve comunicare alla Regione le quote di TFR e degli ulteriori oneri
erogati entro il 15 gennaio dell'anno successivo. La parte eccedente verrà svincolata dopo che il Concessionario avrà corrisposto al Nuovo Gestore l’importo del TFR e de- gli altri oneri spettanti ai dipendenti.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, la Regione provvederà a trattenere dal prezzo la quota pari al TFR ed agli altri oneri ancora da erogare in riferimento al personale da trasferire. Tale importo verrà corrisposto al Concessionario a seguito della dimostrazione della erogazione del TFR e degli altri oneri dovuti al Nuovo Ge- store.
Il Concessionario deve garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, del Decreto Legislativo 17/2010 e successive modifi- cazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si esten- de a tutte le eventuali imprese sub-concessionarie. Qualora la Regione venga a co- noscenza di violazioni agli obblighi di sicurezza accertate dai competenti organismi deputati al controllo, valuterà l’opportunità di risolvere anticipatamente il contratto, anche in relazione alla recidività e alla gravità delle infrazioni commesse.
Il Concessionario è, inoltre, tenuto all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche.
ART. 11 - BENI ESSENZIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Concessionario, salva diversa autorizzazione della Regione, deve adibire al servi- zio i beni essenziali, compresi quelli a qualunque titolo acquisiti dai precedenti ge- stori e/o proprietari, necessari all'espletamento del servizio medesimo, nonché gli altri beni acquisiti tra quelli messi a disposizione dai precedenti Gestori Uscenti, come riportati e descritti nel documento “Elenco Beni” e nei suoi successivi ag- giornamenti, suddiviso nelle sezioni:
1. Sezione. Elenco “Beni Mobili essenziali”
2. Sezione. Elenco “Beni Immobili essenziali”
3. Sezione. Elenco “Altri beni mobili e immobili funzionali al servizio ed acquisiti”
Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, i beni ulteriori acquisiti dal Concessio- nario tra quelli messi a disposizione dai precedenti gestori sono assoggettati alla stes- sa disciplina prevista per i beni essenziali.
Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 15, per i beni essenziali di proprietà di ter- zi, il Concessionario si impegna, ove non già previsto nei contratti di locazione in es- sere, a modificare in accordo con il proprietario i contratti al fine di prevedere il su- bentro del Nuovo Gestore al termine del presente contratto o dell’obbligo di prose- cuzione del servizio ai sensi dell’art. 5 che precede ovvero in caso di risoluzione an- ticipata.
Tale previsione deve essere contenuta anche nei nuovi contratti che il Concessiona- rio stipulerà per l'utilizzo dei beni essenziali.
In relazione alle esigenze di gestione del servizio il Concessionario può presentare alla Regione un piano di alienazione dei beni acquisiti dai Gestori Uscenti.
Le Parti, in relazione a ciò, richiamano quanto contenuto nel chiarimento reso dalla Regione in sede di gara in data 04/02/2015 in risposta al quesito n. 17 del 11/12/2014 “:..si chiede di confermare che il Concessionario, fermo restando il rispetto degli ob- blighi di legge e di quelli derivanti dallo schema di contratto di concessione, potrà, durante la fase T2 ovvero, comunque, in caso di riduzione del programma di eserci- zio ai sensi dell’art. 17 dello schema di contratto di concessione (Allegato 3 alla Let- tera di Invito) cedere a terzi a qualsiasi titolo i beni di cui all’“Elenco beni per offer- ta” che non risultino più essenziali in relazione alle effettive esigenze di gestione ov- vero restituire i predetti beni ai precedenti gestori del servizio, ferme restando le ne- cessarie compensazioni quanto al corrispettivo o canone pattuito e/o versato all’atto
della acquisizione”. ”CHIARIMENTO RT 4/2/2015 N. 15: “La risposta è positiva, nel rispetto dell'esito della valutazione da parte della Regione, ai sensi di quanto di- sposto dall'art. 11 dello Schema di contratto.”
A seguito della presentazione del piano di alienazione dei beni e tenuto conto delle motivazioni ivi rappresentate, la Regione procede ad una valutazione dell'essen- zialità o della funzionalità e si esprime in merito alla richiesta. L'esito della valuta- zione da parte della Regione sui beni per i quali è richiesta l'alienazione è definiti- vo. In caso di assenso all'alienazione, la Regione procede, con riferimento ai beni finanziati con risorse pubbliche, al recupero della quota di finanziamento pubbli- co in precedenza concessa nel rispetto dell'art. 20 bis della Legge.
In caso di alienazione di beni essenziali e/o funzionali senza autorizzazione si procede all'applicazione delle penali previste nel documento “Penali e Premi” nonché al recupero, per i beni essenziali finanziati con risorse pubbliche, della quota di fi- nanziamento pubblico in precedenza concesso, detraendola dal corrispettivo dovuto. Gli Enti Locali interessati e la Regione hanno un diritto di prelazione in caso di vendita di beni finanziati con risorse pubbliche.
Il Concessionario si impegna ad assicurare il mantenimento dei beni in perfetto stato di efficienza.
In caso di perimento di beni essenziali il Concessionario è tenuto a sostituirli con beni aventi analoghe caratteristiche di qualità e funzionalità; in particolare per gli autobus ciò deve avvenire in modo tale da non pregiudicare gli standard di qualità esistenti in relazione al numero di mezzi:
a. dotati di impianto di climatizzazione;
b. dotati di accessibilità facilitata per le persone disabili;
c. a basso o nullo impatto ambientale.
La Regione si riserva il controllo sulla sostituzione.
Il Concessionario è obbligato a trasmettere all'Osservatorio regionale secondo quanto previsto nel documento “Prescrizioni Osservatorio” l’elenco aggiornato dei beni.
ART. 12 – OBBLIGHI INFORMATIVI E SISTEMA PROCEDURALE ED IN- FORMATIVO DELLA REGOLARITÀ
Il Concessionario garantisce, con le proprie attività di monitoraggio sul servizio, il rispetto della simmetria informativa nei confronti della Regione attraverso l’osser- vanza delle procedure e degli obblighi informativi previsti dal documento “Controllo del Prodotto”.
Ai fini dell’attuazione di quanto sopra, il Concessionario è tenuto ad organizzare un si- stema unitario procedurale ed informativo relativo all’esercizio complessivo dei servi- zi di TPL, per tenere aggiornata presso i propri uffici, in apposite banche dati, la conta- bilità giornaliera degli scostamenti dei servizi effettuati rispetto a quelli program- mati, con annotate le relative motivazioni, per poi procedere alla compilazione del “Diario della regolarità” in cui sono raccolte tutte le informazioni necessarie al con- trollo dell’effettivo servizio svolto e gli eventuali scostamenti dal programmato.
Il Concessionario garantisce la funzionalità del suddetto sistema informativo all’avvio del servizio e ne garantisce la disponibilità per la Regione, la città metropolitana, le amministrazioni provinciali ed i comuni dotati di servizio urbano, ognuno per le parti di interesse tramite accesso per la lettura, interrogazione ed estrazione dati.
Il Concessionario rende altresì disponibili a detti soggetti query e reportistica svilup- pata in accordo con l’Ufficio Unico di cui all’art. 26.
Il soggetto Concessionario deve trasmettere all’Osservatorio Regionale secondo le mo- dalità definite nel documento “Controllo del Prodotto” ed in coerenza alle indicazio- ni del Regolamento, il rendiconto mensile, su base giornaliera, delle informazioni
contenute nel Diario della regolarità.
Il Concessionario è tenuto altresì a tenere a bordo di ciascuna vettura in servizio e a conservare presso la sede aziendale, debitamente compilato, anche in forma di- gitalizzata, un modulo denominato “Diario di bordo” da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l’effettuazione del turno macchina e del turno autista. Il Diario è compilato e validato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola.
Nel Diario di bordo sono raccolte dal personale di guida, prima e dopo l’effettuazione di ogni corsa, tutte le informazioni relative agli eventi che divergono dal Program- ma di Esercizio e che incidono sulle prestazioni contrattuali e sulle prestazioni rese all’utente (controllo per eccezioni).
In particolare nel diario sono riportate le seguenti informazioni:
1. entità e causa di eventuali ritardi e/o di salti di corsa;
2. stato di malfunzionamento degli impianti di bordo;
3. carenze del livello della pulizia;
4. stato di malfunzionamento degli impianti di percorso;
5. carenze di funzionalità e sicurezza del mezzo;
6. segnalazioni di disservizi da parte della clientela;
7. segnalazione del livello di frequentazione dei mezzi.
Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla Regione i contenuti del “Diario di bordo”, su richiesta ed in relazione a specifici eventi.
L’Osservatorio Regionale ha facoltà di stabilire ulteriori contenuti, diverse modalità e frequenze di trasmissione delle informazioni previste dal documento “Controllo del prodotto”.
Il Concessionario articola il proprio sistema procedurale ed informativo relativo al mo-
nitoraggio del servizio, comprensivo sia del “Diario della regolarità” che del “Dia- rio di bordo”, nell’ambito del sistema di rilevazione in linea dei veicoli adibiti al servizio (AVM) secondo quanto disposto all’art. 14.
Per le parti del territorio non coperte dal sistema AVM, gli obblighi di comunica- zione relativi al monitoraggio sull’andamento del servizio dovranno comunque essere assolti entro le scadenze descritte nel documento "Controllo del prodotto" mediante gli strumenti ivi indicati.
Resta inteso che per gli ambiti di rete già dotati di sistemi AVM gli obblighi di comuni- cazione relativi al monitoraggio sull’andamento del servizio dovranno essere assolti, a partire dall’avvio del servizio con tali sistemi.
ART. 13 - VENDITA E GESTIONE TITOLI DI VIAGGIO
Il Concessionario dovrà dotarsi di una rete di vendita e di un sistema di vendita che permetta l’emissione dei titoli di viaggio sia su supporto cartaceo sia in modalità elettronica, assicurandone la funzionalità anche con il completamento di programmi già attivati e riportati nel documento “Stato attuazione tecnologie AVM e Monetica”.
MONETICA
Il sistema di vendita, vidimazione e gestione dei titoli in modalità elettronica deve es- sere realizzato secondo quanto indicato nel Documento “Monetica” in modo da ga- rantire:
a. l'accessibilità per l’utenza relativamente alle varie possibilità di acquisto titoli (ri- vendite su territorio, cellulare, internet, emettitrici a terra);
b. l'integrazione/interoperabilità con il sistema regionale e con i sistemi degli altri operatori di trasporto pubblico (tram, treni, traghetti);
c. la rispondenza ai requisiti richiesti per la bigliettazione elettronica a livello nazio- nale;
d. l'alimentazione di una banca dati centralizzata dei titoli di viaggio venduti e delle vidimazioni rilevate;
e. la conoscenza dei dati di vendita per singolo rivenditore, singola emettitrice, opera- tore telefonico, applicativo web on-line, vendita a bordo, qualsiasi altra forma di vendita;
f. la consultazione della banca dati in tempo reale per la Regione, Province e Comuni con servizio urbano tramite appositi applicativi;
g. una reportistica di base che preveda aggregazioni per tipologia di titolo, località di vendita, origine-destinazione (ove previsto), periodo.
L'attuazione del sistema monetica unitario sul territorio regionale è articolato ed è rea- lizzato secondo i seguenti termini:
• l'attivazione base entro 24 mesi dall’avvio del servizio, con la disponibilità anticipata fin dall’avvio del servizio di alcune funzionalità come descritte nella sezione “Norme Generali” del documento “Disciplina Tariffaria”;
• le seguenti ulteriori funzionalità aggiuntive entro 36 mesi dall’avvio del servizio : ac- quisto via SMS; acquisto via eMAIL; acquisto ricevuta digitale con barcode e/o Qrco- de;
La mancata attivazione delle funzionalità di base del sistema monetica (titolo elettronico con modalità smart card, ricaricabile tramite canale web) nonché delle funzionalità aggiuntive offerte nei tempi sopra indicati comporta l'applicazione delle penali come indicate nel documento "Penali e Premi".
RIVENDITE
Il Concessionario deve fornire ad ogni rivendita i dispositivi (hardware e software) necessari al rilascio dei titoli di viaggio ed alla registrazione delle transazioni.
I dispositivi delle rivendite, autonomamente dotate di connessione internet, devono es-
sere collegati al sistema centrale del Concessionario in modo che l’evoluzione delle vendite sia aggiornata in tempo reale.
I dispositivi delle rivendite, non dotate di connessione internet, devono avere una me- moria di massa che permetta di registrare le vendite dei titoli in modo da garantire uno scarico periodico (almeno con frequenza mensile) e l’invio in modalità off-line al sistema centrale del Concessionario.
La contabilità dei titoli cartacei che devono essere forniti alle rivendite è preventiva- mente comunicata alla Regione con riferimento agli estremi dei titoli stessi (rivendi- ta, tipologia e numeri di serie).
CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI
Al fine di valorizzare il ricavo di ciascuna annualità, per i titoli cartacei vengono assunti i dati relativi alle tipologie di titolo fornite, integrando tale dato con una previsione di vendita che fa riferimento alle vendite del trimestre precedente. I ricavi relativi ai titoli di abbonamento con decorrenza da data successiva al 1° gennaio, venduti nell’anno precedente, sono comunque attribuiti all’anno solare della data di decorrenza.
ART. 14 – OBBLIGO SULLE DOTAZIONI A BORDO BUS E RINNOVO PARCO
Il Concessionario è tenuto ad attivare un sistema di monitoraggio di veicoli in linea (AVM) secondo quanto previsto al documento "Tecnologie" e garantirne la fun- zionalità, anche con il completamento o la sostituzione di programmi già attivati e riportati nel documento “Stato attuazione tecnologie AVM e Monetica”, con il li- vello di copertura riportato al comma successivo, entro 36 mesi dall’avvio del ser- vizio, dotando ogni autobus adibito al servizio per l’intera rete dei servizi oggetto della concessione di un dispositivo di rilevazione. Resta inteso che la predetta ipotesi
di sostituzione dei citati programmi potrà essere attuata solo nel caso in cui i Gestori Uscenti non abbiano consegnato al Concessionario con congruo anticipo le informazio- ni necessarie (volturazioni SIM ecc.) a garantire la continuità dell'utilizzo del sistema AVM.
Alla scadenza del termine il direttore di esercizio presenta una dichiarazione ove atte- sta l'attivazione del sistema e la percentuale di autobus sui quali è stato attivato e reso funzionante il sistema AVM. Qualora vi sia un ritardo nel completamento del sistema e nella dotazione di ciascun autobus del dispositivo di rilevazione si appli- cheranno le penali di cui al Documento "Penali e premi".
Il sistema si considera funzionante qualora garantisca, nei tempi sopra indicati, l'acquisizione dei dati per almeno la percentuale indicata in offerta tecnica (co- munque nella percentuale non inferiore all’80%) di copertura per il servizio rileva- to su base giornaliera per ciascuna tipologia di servizio, escluso il debole, ed artico- lazione d’ambito. In caso di funzionalità inferiore si applica la penale di cui al docu- mento “Penali e premi”.
Al fine di monitorare con sistemi automatici la frequentazione del servizio, il Concessionario è tenuto ad attivare, su un adeguato numero di mezzi entro 24 mesi dall’avvio del servizio, la tecnologia per il conteggio passeggeri nonché a garantire il livello di copertura indicato in offerta (e comunque non inferiore a giorni 14 di cui 1 settimana in periodo invernale scolastico ed 1 settimana in periodo estivo, escluso agosto, per un totale di 10 giorni feriali, 2 prefestivi e 2 festivi più gli eventuali giorni feriali offerti), inteso come giorni di rilevazione per ciascuna cor- sa del servizio programmato e secondo le specifiche definite dall’Osservatorio Regionale riportate nel documento "Tecnologie". Per la mancata attivazione del si- stema di conteggio passeggeri e per ogni giorno e per ogni corsa di rilevazione non
effettuata si applicheranno le penali di cui al documento "Penali e premi”, con appli- cazione di franchigia fissata al 2%.
Il Concessionario è altresì tenuto a dotare la flotta di sistemi atti a rilevare il comfort a bordo (temperatura ed umidità) ed i consumi.
Il Concessionario è tenuto al rispetto del documento “Caratteristiche Tecniche Bus” per i veicoli adibiti al servizio di cui la Regione si riserva l'adeguamento in relazione alle evoluzioni normative e tecnologiche.
Il Concessionario è tenuto al rispetto del “Programma rinnovo bus” così come presenta- to in offerta tecnica.
I nuovi bus di cui al detto Programma immessi in servizio devono essere di nuova im- matricolazione e rispettare i requisiti tecnici di cui al documento “Caratteristiche tecni- che bus”.
Le caratteristiche di tipo ambientale prescritte sono sempre quelle di massimo valore previste nell’anno di acquisizione.
Gli interventi di rinnovo del parco previsti dal suddetto Programma possono essere realizzati con qualsiasi forma di acquisizione in proprietà o in leasing.
Nei casi in cui la disponibilità dei beni venga acquisita in leasing i relativi contratti devono prevedere:
• una durata non superiore alla vita utile del bene fissata in anni 15;
• un canone di leasing tale da non determinare a carico del futuro gestore un onere finanziario superiore a quello di un finanziamento bancario di analoga durata a rata costante;
• una rata di riscatto finale non superiore al 2% del valore iniziale del bene acquisito;
• un riscatto anticipato in misura pari alle rate dovute per il periodo residuo oltre al valore di riscatto finale;
• una clausola che autorizzi, in qualunque momento questo si realizzi, il subentro da parte del Nuovo Gestore nella disponibilità dei beni;
• una clausola che attribuisca la facoltà al Nuovo Gestore di acquisire la proprietà dei beni previo riscatto, in qualunque momento questa si realizzi;
• una clausola che attribuisca all’attuale Concessionario la facoltà di esercitare il riscatto in qualunque momento durante la vigenza del contratto di leasing ai fini della messa a disposizione del Nuovo Gestore.
Il Concessionario si obbliga a sottoporre preventivamente alla Regione la bozza di contratto di leasing per la verifica delle previsioni di cui sopra e la preventiva au- torizzazione anche per i fini di cui al comma successivo.
Qualora il contratto preveda una clausola di gradimento nell’ipotesi di subentro, in qualunque momento questo si realizzi, e non vi sia da parte della società di lea- sing il gradimento nei confronti del Nuovo Gestore, la Regione si riserva la facoltà di provvedere al pagamento dei canoni residui subentrando nel contratto di leasing, oppure la facoltà di esercitare il riscatto corrispondendo alla società di leasing il va- lore residuo del bene. A tal fine il Concessionario autorizza, con la stipula del presen- te contratto, la Regione al subentro nei contratti di leasing stipulati per le finalità del presente articolo, senza nulla avere a pretendere sui canoni versati fino a tale mo- mento.
Il Concessionario, con la stipula del presente contratto, autorizza altresì il Nuovo Gestore che sarà individuato da Regione al subentro nei contratti di leasing, senza nulla avere a pretendere sui canoni versati fino a tale momento.
La stipula di un contratto di leasing senza la preventiva autorizzazione ed in presen- za di clausole che, a giudizio della Regione, comportino un pregiudizio economico nei propri riguardi, comporta una riduzione della compensazione per rinnovo bus di
cui all’art. 6 in proporzione al numero di bus equivalenti acquisiti col contratto stesso. Oltre a quanto sopra previsto, il Concessionario è tenuto alla realizzazione dei programmi di investimento in attuazione dei piani di cui ai decreti di assegna- zione delle risorse indicati nel Documento “Ricognizione sui contratti di fornitura bus”. L’attuazione di tali programmi è assunta
dal Concessionario allo stato di fatto come risultante alla stipula del presente contrat- to dal documento di cui sopra in cui sono dettagliati i bus da acquisire, i tempi di ac- quisizione e gli ambiti di rete di destinazione, gli ordinativi ed i contratti di fornitura. Il Concessionario si obbliga altresì a dare attuazione ai programmi di rinnovo dei bus, disposti dalla Regione, a valere su fondi da questa individuati in attuazione di inter- venti regionali, nazionali od europei. La Regione, previa valutazione della consisten- za, caratteristiche ed età del parco bus come risulta al momento della disponibilità dei suddetti fondi, stabilisce la natura integrativa e/o sostitutiva di tali programmi. La Regione può attivare autonomamente o con strutture o società da essa controllate i suddetti programmi ed in tal caso il Concessionario è obbligato ad utilizzare i bus così acquisiti e ad esso messi a disposizione. Gli effetti economici di tali interventi sono valutati ai sensi di quanto previsto all’art. 33.
Il Concessionario è tenuto, ai fini della gestione del complesso dei programmi di rin- novo del parco bus, a produrre entro il sesto mese dall'avvio del servizio, la propo- sta di “Dettaglio per la realizzazione del Programma di Rinnovo dei Bus” e degli interventi di rinnovo del parco previsti ai capoversi precedenti. La proposta di cui sopra dovrà essere formulata distinguendo le fonti di finanziamento che danno luo- go ai rinnovi e dettagliando, per il complesso dei servizi svolti e per ciascun ambito e tipologia di servizio, i seguenti contenuti:
1. elenco dei bus da acquisire in ciascuna annualità nel pieno rispetto delle quantità indi-
cate nell'offerta tecnica con l’applicazione del documento “Tabella di conversione per rinnovo bus”
2. indicazione per ciascun bus delle caratteristiche nel formato previsto nel docu- mento “Prescrizioni Osservatorio” Sezione - “Mezzi”;
3. destinazione dei bus per linea o gruppi di linee;
4. effetti attesi dell’intervento relativi all’età media del parco, ai consumi ed alle ridu- zioni di emissioni;
5. capitolato d’oneri o documento descrittivo di analogo contenuto relativo alle forniture da attivare nel primo periodo di rinnovo.
La proposta, considerato il parco esistente, dovrà assicurare:
1. processi di omogeneizzazione del parco per ambiti e tipologia di servizio;
2. utilizzo dei veicoli a minor impatto a disposizione del Concessionario negli o in acces- so agli ambiti urbani classificati critici per livello di inquinamento ambientale.
La mancata presentazione della proposta di “Dettaglio per la realizzazione del Pro- gramma di Rinnovo dei Bus”, nei termini indicati, implicherà l’applicazione delle pe- nali come da documento "Penali e Premi”.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno il “Dettaglio per la realizzazione del Programma di Rinnovo dei Bus”, viene aggiornato ed integrato dal capitolato d’oneri o documento descrittivo di analogo contenuto relativo alle forniture da atti- vare nel successivo periodo di rinnovo, in modo da tener conto delle effettive im- missioni in servizio dei bus, del manifestarsi di nuove esigenze e di ogni ulteriore intervento di rinnovo che dovesse realizzarsi su iniziativa del Concessionario, della Regione o degli Enti Locali. La Regione ha facoltà di esprimere proprie indicazioni per la definizione del “Dettaglio per la realizzazione del Programma di Rinnovo dei Bus” e dei suoi aggiornamenti entro 60 giorni prima della scadenza dei suddetti
termini.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato, ai fini dell'aggiornamento, comporta l'applicazione delle penali come da documento "Penali e Premi".
La Regione cura l’istruttoria su detta proposta ed i successivi aggiornamenti nei 45 giorni successivi alla sua presentazione, emanando a conclusione un provvedimento di approvazione della stessa con eventuali prescrizioni.
Il Concessionario è tenuto alla realizzazione delle previsioni del documento di “Dettaglio per la realizzazione del Programma di Rinnovo dei Bus”, nei termini indicati e approvati da parte di Regione.
Il direttore di esercizio attesta prima dell'immissione in servizio che il bus abbia tutti i requisiti di cui al documento “Caratteristiche tecniche” e risponda a quanto previsto dal documento “Dettaglio per la realizzazione del Programma di Rinnovo dei Bus”.
Il rinnovo di un numero di bus inferiori, per ciascuna annualità a quelli indicati nel documento “Dettaglio per la realizzazione del Programma di Rinnovo dei Bus” comporterà l'applicazione delle penali come da documento "Penali e Premi".
La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sul parco bus.
Nel caso di difformità rispetto alle caratteristiche tecniche e a quanto riportato nel documento “Dettaglio per la realizzazione del Programma di Rinnovo dei Bus” la Regione concede un periodo durante il quale per il Concessionario è possibile adeguarsi; durante il periodo di adeguamento si applicano per ciascun bus non con- forme alle prescrizioni le penali di cui al documento "Penali e Premi"; trascorsi 12 mesi, periodo massimo per l’adeguamento senza che il Concessionario abbia prov- veduto, si applica la penale per inadempimento di cui al documento "Penali e Premi". Al fine di consentire la realizzazione del progetto di “Trasporto bici a seguito” pre- visto dal documento “Programma di esercizio”, il Concessionario assicura entro il
terzo anno di vigenza contrattuale, la disponibilità di almeno 6 rimorchi per traspor- to bici. Il Concessionario, inoltre, per le autolinee di adduzione alle località caposal- do di percorsi cicloturistici individuati in accordo con l’Ufficio Unico dovrà dotarsi di specifici accessori per il trasporto di bici. Il numero di bus extra urbani da attrez- zare per il suddetto progetto è stabilito in 400 unità. Il progetto indicherà in ogni caso:
• le corse extra urbane su percorsi cicloturistici con l'indicazione delle singole fermate in cui è consentita la salita/discesa con bici al seguito;
• le corse extra urbane in cui la salita/discesa con bici al seguito è consentita ai soli ca- polinea;
• le linee urbane per le quali è consentita la salita/discesa con bici al seguito con indi- cazione delle fasce orarie e del numero massimo di bici ammesse.
Dette informazioni devono risultare dagli orari ed essere disponibili per tutti i ca- nali e modalità riferiti all' informazione sul servizio programmato previsti dall'art. 24. A partire dal terzo anno di vigenza contrattuale, con riferimento alla media dei con- sumi di gasolio espressi in Km /litro rilevati nei due precedenti esercizi, è stabilito il premio di cui al documento “Penali e premi”. Non sono considerati i consumi di altri carburanti. Il premio si applica col limite di 400.000 € per anno. In caso di incremento oltre i quattro decimi (4/10) di punto, ove sia mantenuto il livello di incremento la quota di premio non applicata è attribuita nei successivi eserci- zi.
Un ulteriore premio è riconosciuto, al Concessionario, annualmente per l'utilizzo di gasolio a basso tenore di zolfo. Il premio è definito in ragione di euro 1.000 per ogni punto percentuale di gasolio a basso tenore di zolfo sul totale di gasolio acquistato.
Al fine di consentire l'attribuzione dei premi di cui sopra il Concessionario trasmette
all'Osservatorio le fatture attestanti gli acquisti di carburante effettuati per ciascuna annualità ed all'Ufficio Unico una relazione che indichi la stima della quota di ac- quisto di carburante in ciascun anno da attribuire, in termini di consumo, alla succes- siva annualità.
ART. 15 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DEL CON- TRATTO O IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15, comma 3, e 16, comma 5, della Legge, il Concessionario, al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata, si impegna a trasferire i beni essenziali di cui ha la disponibilità al Nuovo Gesto- re, con le modalità ed alle condizioni di cui alle citate disposizioni.
In particolare, ai fini di cui al comma precedente, il Concessionario, per i beni di sua proprietà, si impegna a comunicare alla Regione, nei tempi e secondo le modalità di cui all’articolo 16, comma 5 della Legge, il titolo in forza del quale avverrà il tra- sferimento. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti, il trasferimento si intende a titolo di proprietà.
Per i beni di proprietà di terzi il Concessionario garantisce, ove non escluso dal contratto tra Concessionario e terzi, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 della Legge, il subentro del Nuovo Gestore nei contratti in essere alle stesse condizioni e per tutta la durata del rapporto in atto.
Qualora i nuovi contratti di locazione non prevedano la clausola del subentro ed il subentrante sopporti i maggiori costi per dotarsi di un bene immobile analo- go, tali oneri saranno escussi dall’importo della cauzione definitiva prestata a ga- ranzia dell’esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 36.
Costituiscono beni essenziali da trasferire anche le dotazioni tecnologiche di mo- nitoraggio dei veicoli in linea, Monetica, rilevazioni a bordo ed i sistemi informatici
sviluppati per la gestione dei servizi.
Il Concessionario si impegna, altresì, ai sensi dell’articolo 20 bis, comma 3, lettera b) della Legge, a porre a disposizione del Nuovo Gestore i beni strumentali acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici, nelle forme e secondo le modalità defi- nite nel provvedimento di finanziamento e nel rispetto delle norme nazionali in materia.
Il Concessionario può altresì mettere a disposizione senza obbligo di ripresa da parte del Nuovo Gestore subentrante gli ulteriori beni funzionali acquisiti dai precedenti Gestori Uscenti nonché acquisiti durante l'esecuzione del servizio di cui alla sezione terza dell'Elenco Beni.
I beni da trasferire ai sensi del presente articolo sono valorizzati ai fini del trasferimen- to al soggetto subentrante nel contratto, sia in caso di naturale scadenza del contratto che di cessazione anticipata, secondo le Linee Guida definite dalla Regione con il decreto dirigenziale n. 3462 del 02/09/2013. La Regione si riserva di attualizzare le suddette Linee Guida, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge in tempo utile ai fini delle procedure di trasferimento dei beni di cui al richiamato art. 16 della Leg- ge.
In caso di controversia sul valore dei beni determinato come al precedente comma, il trasferimento avviene sulla base di un valore provvisorio rideterminato dall'Ammini- strazione. Sul differenziale tra tale valore provvisorio rideterminato e quello che sarà indicato dall'Amministrazione negli atti di gara sarà richiesta al subentrante la prestazione di idonea garanzia.
L'erogazione del valore provvisorio e la prestazione della suddetta garanzia da parte del subentrante costituiranno adempimento da realizzare nel periodo intercorrente tra aggiudicazione e stipula del contratto.
Il Concessionario, inoltre, al fine del trasferimento del personale al nuovo gestore, a partire dai 24 mesi prima del termine del contratto e comunque in tempo utile deve conformarsi alle previsioni di cui all'art. 18 bis della Legge ed ha l’obbligo di co- municare il completo trattamento economico applicato al personale in servizio compresi gli eventuali contratti integrativi applicati. Il Concessionario deve, altre- sì, comunicare la quota di TFR accantonata e non ancora erogata nonché la quota re- lativa agli ulteriori oneri per ferie, permessi, riduzioni di orario non goduti o ad al- tro titolo che dovrà essere trasferita al nuovo gestore all'atto del subentro.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 29, il Concessionario al termine del contratto, in tempo utile per i successivi utilizzi, mette a disposizione su richiesta della Regione ogni dato utile alla definizione del successivo affidamento del servizio nonché alla partecipazione in condizioni di simmetria informativa dei soggetti interessati alla gestione dei servizi. Per le stesse finalità saranno utilizzati dalla Regione i dati e le informazioni prodotte nell’ambito degli obblighi contrattuali.
Il Concessionario, relativamente ai ricavi da riconoscere al subentrante con riguar- do ai titoli di viaggio già emessi è tenuto ad operare nel rispetto dell'art. 18, comma 2 bis e 2 ter della Legge.
ART. 16 - OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto del Programma di Esercizio annuale tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 25 nonché nel rispetto delle previsioni del Regolamento e delle normative statali in materia di sicurezza stradale.
L'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Concessiona- rio, fatti salvi i seguenti casi:
a. Forza maggiore, e calamità naturali;
b. Disposizione delle Autorità pubbliche per motivi di ordine, di sicurezza e di salute pubblica;
c. Sciopero.
Al verificarsi dei casi di cui ai punti a) e b) il Concessionario deve darne immediata comunicazione in forma scritta all’Ufficio Unico. La comunicazione dovrà essere trasmessa al massimo entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento.
Il Concessionario, in attesa delle determinazioni dell’Ufficio Unico, è tenuto:
• ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare, per quanto possibile, il manteni- mento del livello del servizio;
• ad assicurare un’adeguata informazione all’utenza secondo quanto previsto all’art. 24. L’Ufficio Unico assume ogni eventuale decisione sul nuovo assetto dei servizi conseguente al verificarsi dei casi di cui ai punti a) e b).
Nel caso di variazioni del Programma di Esercizio conseguenti il verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b) sarà riconosciuto al Concessionario il prezzo previsto sulla base dei Km programmati. A seguito della riprogrammazione dei servizi verrà corrisposto il prezzo sulla base delle unità di prodotto realizzate.
In caso di mancata effettuazione del servizio per il caso di cui al punto c) il Con- cessionario deve tempestivamente avvertire per scritto l’Ufficio Unico, gli enti competenti e l’utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal successivo art. 24, fermi restando gli obblighi di svolgere i servizi essenziali nel rispetto delle normative vigenti in materia e di quanto contenuto nell' "Elenco ser- vizi essenziali in caso di sciopero". Le fasce di svolgimento dei servizi essenziali devono essere riportate nell’orario al pubblico e diffuse anche mediante pubblicazione sul sito web del Concessionario oltre che nella Carta dei Servizi. La mancata ef- fettuazione di tali servizi comporta l’applicazione delle penali previste al documento
"Penali e Premi".
Il prezzo spettante al Concessionario è decurtato, per la quota del servizio non svolto a causa dello sciopero, applicando il corrispondente prezzo unitario chilometrico.
Nei casi di variazioni del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che determinino soppressione di singole corse per cause imputabili a condizioni di circolazione perturbata le minori percorrenze sono considerate come modifiche temporanee e valutate ai sensi del successivo art. 17.
Nei casi di variazioni del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che determinino incremento di singole corse per cause imputabili a condi- zioni di particolare afflusso di utenza, le variazioni sono considerate come modifiche temporanee e valutate ai sensi del successivo art. 17.
Nei casi di variazioni del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e
c) che determinino soppressione di singole corse per cause imputabili al Concessiona- rio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. salto turno personale;
2. guasto del mezzo;
3. mancato rispetto dei turni bus;
4. salto corsa per regolarizzazione del servizio;
5. utilizzo di mezzo non idoneo in rapporto alle condizioni di domanda o di cir- colazione;
le minori percorrenze determinano la decurtazione del prezzo, sulla base del corri- spondente prezzo unitario chilometrico e saranno conteggiate ai fini della determina- zione dell’indice di affidabilità di cui al Documento “Qualità”. Inoltre in caso di corsa persa senza analoga offerta effettivamente fruibile entro 30 minuti si applica la penale prevista nel documento “Penali e Premi”.
La Regione, in caso di reiterazione del disservizio o sospensione non motivata dello stesso, porrà in essere tutte le azioni per il ripristino del servizio i cui oneri saranno a carico del Concessionario.
ART. 17 - MODIFICHE TEMPORANEE E DEFINITIVE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO
Sono ammesse modifiche al Programma di Esercizio, temporanee o definitive, nei se- guenti casi:
a. per comprovate esigenze di funzionalità dello stesso;
b. per adeguare le modalità di offerta a mutamenti della domanda di servizio e delle condizioni di contesto in cui si svolge;
c. a seguito di eventi straordinari ed imprevedibili.
Le modifiche devono essere sempre determinate, autorizzate o validate dall'Ufficio Unico. Tali modifiche possono essere disposte anche su richiesta del Concessionario o degli enti locali interessati.
Le modifiche temporanee del servizio, dalle quali derivino incrementi o riduzioni del prodotto, fra loro non compensati, comportano variazione del prezzo, in aumento o in diminuzione, solo per la parte che superi, per le tipologie di servizio (urbano/ extraurbano) di ciascuna articolazione di ambito di cui al documento “Tipologie ed Ambiti” il limite del 2% del prodotto programmato per l'anno di riferimento espresso in chilometri di servizio al pubblico. Sono escluse da questa previsione le variazioni conseguenti la fase di cantierizzazione del sistema tramviario fiorentino.
Le modifiche temporanee al Programma di Esercizio dovranno essere riportate nel Diario della Regolarità di cui all'art. 12 e comunicate all'Osservatorio regiona- le con le modalità previste dal documento “Controllo del prodotto - sezione modifi- che temporanee al servizio”.
Le modifiche definitive al Programma di esercizio annuale non possono superare, in aumento o in diminuzione, il valore massimo del +/- 20% del prodotto annuo com- plessivo espresso in chilometri di servizio al pubblico individuato per l’anno di rife- rimento, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 18.
Le modifiche definitive che comportino variazioni, in aumento o in diminuzione, non eccedenti il limite del 10% del prodotto programmato per l'anno di riferimento espresso in chilometri di servizio al pubblico saranno valorizzate applicando i corri- spondenti prezzi unitari di cui all'offerta e comporteranno un aggiornamento del PEF ai sensi dell’art. 33. Sono escluse da questa previsione le variazioni conseguenti alla mes- sa in esercizio della tramvia di Firenze.
Le modifiche definitive che determinino variazioni superiori al limite del 10% del prodotto annuo complessivo espresso in chilometri di servizio al pubblico, in au- mento o riduzione comporteranno una revisione del PEF ai sensi dell'art. 33.
Le modifiche in aumento al Programma di Esercizio, temporanee o definitive, che non siano state richieste e autorizzate o validate dall'Ufficio Unico non determinano aumento del prezzo in favore del Concessionario.
Le variazioni chilometriche prodotte dalle modifiche di calendario annuale, rispetto al calendario standard utilizzato per la formulazione dell’offerta, non comportano incremento o riduzione del prezzo fino al limite massimo del 1% delle percor- renze annue di contratto; oltre tale valore è corrisposto il prezzo per l’eccedenza considerando il prezzo unitario medio contrattuale per l’anno di riferimento.
Il Concessionario è responsabile della progettazione esecutiva e dell’attuazione operativa delle modifiche autorizzate dall'Ufficio Unico per le quali è tenuto ad ope- rare con la massima diligenza e tempestività.
ART. 18 - MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO OLTRE IL 20%
La Regione, a seguito dell'eventuale verificarsi di riduzione di trasferimenti di risorse statali appostate nel Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis del D.L. 95/2012, può chiedere diminuzioni del Programma di Esercizio superiori al limite del 20% di cui al precedente articolo e, in caso di accettazione, il corrispettivo è ri- contrattato tra le parti in modo da garantire l’equilibrio economico del contratto in base alle previsioni di cui all’articolo 33.
In caso di mancata accettazione da parte del Concessionario o in caso di manca- to accordo sul riequilibrio del PEF si applica quanto previsto all'art. 39.
ART. 19 - CORSE AGGIUNTIVE E PLURIME
Il Concessionario è tenuto, per i servizi effettuati con bus extraurbano, a fare fronte tramite corse aggiuntive ad un eventuale afflusso straordinario e imprevedibile di utenti in modo da garantire il mantenimento del rispetto degli standard minimi di qualità del servizio.
Le corse aggiuntive effettuate ai sensi del precedente comma sono considerate, an- che ai fini del prezzo, come modifiche temporanee e valutate ai sensi del precedente Art. 17. La mancata realizzazione delle corse aggiuntive comporta l’applicazione di penale come prevista dal documento "Penali e Premi".
Il Concessionario, oltre alla registrazione nel Diario della Regolarità, dovrà dare specifica comunicazione all'Ufficio Unico dell'effettuazione della/e corsa/e aggiunti- va/e entro il giorno seguente all'effettuazione della stessa/e.
Il Concessionario, sulla scorta dei dati di monitoraggio dei servizi di cui all’art 29, può proporre soluzioni organizzative stabili, quali bus e personale di guida di scorta, mirate a far fronte a fenomeni di sovraffollamento ripetuti, ma non conti- nuativi e tali da richiedere l’istituzione di corsa plurima come previsto al successivo comma. Per le corse aggiuntive effettuate è riconosciuto al Concessionario il corri-
spondente prezzo unitario chilometrico.
Nel caso del ripetersi di fenomeni di sovraffollamento sulla stessa corsa per periodi prolungati e continuativi, il Concessionario dovrà predisporre specifico monitorag- gio atto a rilevarne la frequentazione. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi all’Ufficio Unico il quale una volta effettuate le opportune verifiche anche trami- te il proprio sistema di vigilanza e controllo di cui all'art. 34, definisce gli inter- venti di modifica del servizio atti a risolvere la criticità rilevata. Nel caso tale so- luzione comporti l'inserimento nel "Programma di esercizio" di una corsa plurima, al Concessionario è riconosciuto il corrispondente prezzo unitario chilometrico.
ART. 20 – SISTEMA DEI CONTROLLI E LOTTA ALL’ EVASIONE
Il Concessionario si obbliga a presentare entro 4 mesi dall’avvio del servizio un Piano di intervento per la riduzione dell’evasione che preveda:
1. una sperimentazione da condursi su linee di rilievo di uno o più ambiti di rete di cui al documento "Tipologie ed ambiti", per ciascuna delle tipologie di servizio del programma d’esercizio, che preveda ( i ) la xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, ( x x ) i l controllo del possesso (iii) la vidimazione, quando prevista, del titolo di viaggio (il controllo comprende anche eventuali documenti di accompagnamento, come ad esempio il tagliando ISEE Tpl e la tessera quinquennale regionale L.R. 100/98) ; il Piano deve prevedere il termine per l'attivazione della sperimentazione;
2. uno specifico programma di controlli mirati sia a bordo sia a terra, che preveda il coinvolgimento di personale formato allo scopo. Tale programma dovrà prevedere un obiettivo di recupero in termini di riduzione progressiva della percentuale di evasione;
3. le azioni da realizzarsi con l'attivazione del sistema di monetica, come previsto dall'art. 13;
4. la realizzazione di una specifica campagna mediatica mirata alla dissuasione all’eva-
sione del titolo di viaggio da attuarsi nella fase iniziale del Piano di intervento colle- gata al programma di cui al punto 2.
La Regione entro 30 giorni dalla presentazione del Piano esprime un parere sullo stesso. In caso di parere positivo il Concessionario entro i successivi 30 giorni dalla data di espressione del parere è obbligato alla sua attuazione, tenendo conto delle eventuali pre- scrizioni indicate dalla Regione. In caso di parere negativo il Concessionario è obbligato a riformulare il Piano entro i termini indicati dalla Regione. Qualora il Concessionario non presenti il Piano nei termini di cui sopra ovvero la Regione esprima nuovamente pa- rere negativo si applicano le penali di cui al documento "Penali e Premi".
I risultati dei primi tre mesi della sperimentazione di cui al punto 1 del comma 1 verranno valutati congiuntamente dal Concessionario e dalla Regione riguardo alla fattibilità in ter- mini di costi/benefici. Se l’esito della valutazione è ritenuto positivo, il Concessionario dovrà prevedere l’estensione del Piano per la riduzione dell’evasione a tutti gli ambiti di rete di TPL individuati da attuarsi entro 3 mesi.
Gli esiti del programma di controlli di cui al punto 2 del comma 1 saranno valutati congiuntamente dal Concessionario e dalla Regione con cadenza quadrimestrale. In caso di rilevato miglioramento in termini di riduzione progressiva dell’evasione ri- spetto alla percentuale rilevata prima dell’avvio del programma e valutato positiva- mente il rapporto costi/benefici della stessa, la Regione valida definitivamente il programma le cui azioni sono così stabilizzate in termini procedurali e gestionali.
Il Concessionario, nell’ambito delle azioni previste al precedente punto 3 del comma 1, dovrà emettere titoli che sulla base degli esiti della sperimentazione prevedano la vidimazione e/o il controllo alla salita sul mezzo di trasporto, quindi la possibilità di verifica di detta vidimazione da parte del personale adibito ai con- trolli. Tale previsione dovrà applicarsi anche per gli abbonamenti di qualunque tipo
emessi dal Concessionario.
Il controllo sui biglietti acquistati via sms è effettuato dal personale addetto alla verifi- ca.
Il programma di controlli di cui al punto 2 del comma 1 è rimodulato in relazione allo sviluppo dei sistemi di controllo dei titoli di cui al punto 3 del medesimo comma.
La campagna di cui al punto 4 del comma 1 è ripetuta al terzo ed al sesto anno di vigenza contrattuale.
ART. 21 - ALTRI OBBLIGHI DI GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO E MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà garantire la gestione unitaria del contratto come specificato nella Delibera della Giunta Regionale n. 493 del 4 giugno 2012 “Primi indirizzi per la gara del TPL del lotto unico regionale”.
Il Concessionario deve in particolare garantire l’adempimento dei seguenti obblighi minimi:
1. adozione di un sistema sanzionatorio unitario in relazione agli obblighi dell’utente;
2. adozione di tipologia e caratteristiche uniformi per quanto riguarda le paline di fer- mata agli spazi di fermata e le pensiline e la livrea dei bus. Le caratteristiche di unifor- mità hanno valenza per tutte le paline e pensiline di proprietà nonché per quelle mes- se a disposizione a qualunque titolo da altri soggetti ovvero per quelle che il Conces- sionario intendesse far realizzare e/o gestire a soggetti terzi (ad es. società pubblicita- rie) così come da chiarimento reso dalla Regione in sede di gara in data 16/02/2015 in risposta al quesito n. 33 del 19/12/2014.
3. adozione di elementi identificativi uniformi per gli aspetti di primo contatto con l’utenza quali, a titolo non esaustivo: tesserini, divise, logo identificativo per spazi aziendali al pubblico e rivendite.
A tal fine il Concessionario, oltre a quanto già previsto nel presente contratto in relazione alle singole voci indicate nella richiamata Delibera GRT 493/2012 (Monetica, AVM, informazione, etc), presenta alla Regione, entro 8 mesi dall’avvio del servizio, un Programma di attuazione, articolato per tipologia e tempi di intervento, relativo agli obblighi di cui al comma 2 da attuarsi entro 36 mesi dall’avvio del servizio. La Regione nei 4 mesi successivi alla presentazione del Programma di attuazione lo approva con eventuali prescrizioni. Nel caso di manca- ta approvazione da parte della Regione, il Concessionario è obbligato a riformula- re il Programma entro i termini indicati dalla Regione. Qualora il Concessionario non presenti il Programma nei termini di cui sopra ovvero la Regione si esprima nega- tivamente si applicano le penali di cui al documento "Penali e Premi".
Nelle more della predisposizione del Programma di attuazione il Concessionario, en- tro 6 mesi dall’avvio del servizio, è tenuto a uniformare i tesserini identificativi del personale a contatto col pubblico e a identificare il parco bus e gli impianti di fermata con il logo del Concessionario e il marchio identificativo del TPL della Re- gione.
Il Programma di attuazione tiene, altresì, conto delle modifiche e degli interventi per assicurare che il posizionamento delle fermate e pensiline ed il loro aspetto favorisca l’accesso per PMR ed ipovedenti ed in particolare preveda:
• utilizzo di pannellature ben individuabili;
• distanza adeguata dai punti di passaggio dei veicoli.
Il Concessionario è obbligato a dare esecuzione al Programma di attuazione approvato dalla Regione. La mancata attuazione del detto Programma nel termine di 36 mesi dall’avvio del servizio, comporta l'applicazione delle penali di cui al documento "Pena- li e Premi".
Il Concessionario deve garantire l'utilizzo delle paline esistenti e di quelle previste nel progetto successivo per la segnalazione di punto di fermata e per la collocazione degli orari ed informazione di altri soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico lo- cale.
In caso di modifiche soggettive del Concessionario si applica quanto previsto dall'art. 116 D. Lgs 163/2006.
ART. 22 – INDICATORI, PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E SISTEMA DELLE CERTIFICAZIONI
Il Concessionario, nell’esecuzione dei servizi affidati col presente contratto è tenuto, in relazione agli aspetti di qualità dell’offerta, al rispetto dell’insieme di disposizioni dell’ordinamento italiano e comunitario volte a difendere i diritti e gli interessi del cittadino inteso come fruitore di servizi.
Il Concessionario assicura una specifica attività di monitoraggio della qualità dei servizi oggetto del presente contratto, tramite la rilevazione della qualità misurata e percepita con riferimento ai fattori previsti nel documento “Qualità”, individuati in coerenza con le previsioni delle norme UNI 13816 e di seguito riportati:
a. disponibilità del servizio;
b. informazione ed attenzione al Cliente;
c. tempo;
d. comfort;
e. accessibilità;
f. sicurezza;
g. ambiente.
La rilevazione è effettuata per le tipologie con riferimento a ciascuna articolazione degli ambiti individuati nel documento “Tipologie ed Ambiti”.
Con riferimento alla qualità misurata il documento “Qualità” individua per cia- scun fattore gli indicatori, le modalità di controllo, i periodi, le cadenze ed il cam- pionamento minimo delle rilevazioni. La Regione si riserva la facoltà di integrare e/o modificare gli indicatori di qualità monitorata.
Il documento “Qualità” individua altresì per ciascun fattore gli indicatori di riferimen- to, definiti per ciascuna annualità di vigenza del contratto, per i quali il Concessiona- rio è obbligato al rispetto dei valori di qualità misurata per tipologia di servizio e arti- colazione d’ambito, nella misura indicata.
La valutazione del rispetto degli indicatori per i fattori di cui sopra, sarà effettuata nell'ambito della richiamata attività di monitoraggio della qualità. Per gli indicatori del documento “Qualità” per i quali è stabilito uno standard minimo di riferimen- to per tipologia ed articolazione d’ambito di servizio, il mancato raggiungimento comporta l’applicazione delle penali di cui al documento “Penali e premi”.
Il Concessionario è tenuto a realizzare, un’indagine sulla soddisfazione dell’utenza con cadenza almeno annuale da effettuarsi nel periodo febbraio/marzo. Qualora il Concessionario non provveda ad effettuare l'indagine entro i l m ese di marzo la Regione applica la penale di cui al documento “Penali e premi”. L'indagine deve essere effettuata secondo le indicazioni dell’Ufficio Unico, del Comitato Scientifico di cui all’art. 28 e le prescrizioni riportate nel documento “Qualità – Sezione Indagi- ne soddisfazione utenza”.
Il Concessionario dovrà inviare all’Ufficio Unico la proposta di indagine, completa del parere del Comitato Scientifico laddove costituito, almeno tre mesi prima del- lo svolgimento al fine della verifica e approvazione da parte di Regione.
Con riferimento all’insieme dell’offerta di servizi regolata dal presente contratto è individuato un indice sintetico annuale di qualità, identificato con la lettera Q, e defi-
nito come segue:
Dove:
Qn=(R-4)+(C-4)+(I-4)+0,1*(D-60)
Qn - indice sintetico qualità all’anno n;
R – indice medio regionale dell’indagine di soddisfazione per il fattore tempo; C - in- dice medio regionale dell’indagine di soddisfazione per il fattore confort;
I - indice medio regionale dell’indagine di soddisfazione per il fattore informazione.
D - indicatore delle dotazioni per PMR dei bus come rapporto fra bus con pedana e totale bus del parco TPL utilizzato per il servizio del lotto unico regionale.
Variazioni positive dell’indice Q rispetto a quello di riferimento determinano pre- mialità per il Concessionario secondo quanto previsto all’art. 8.
Il Concessionario, per la gestione degli aspetti relativi alla qualità del servizio ed in particolare per il monitoraggio della qualità, si impegna ad istituire un “Nucleo Qualità” che con le modalità proposte in offerta tecnica sviluppa e sottopone con cadenza almeno annuale nel mese di giugno alla valutazione dell’Ufficio Unico un “Piano di Miglioramento della qualità del servizio”, che in relazione ai dati di qua- lità misurata e qualità percepita rilevata con l’indagine di soddisfazione dell’uten- za, ai report relativi alla gestione delle segnalazioni dell’utenza, ai risultati dell’attività ispettiva svolta dalla Regione e dagli Enti Locali, preveda, anche per un periodo pluriennale:
• indicazioni di miglioramento della qualità e aggiornamento delle azioni previste su arco pluriennale, conseguenti alle indagini di soddisfazione dell’utenza, alle indicazioni rile- vate nei focus group della qualità, agli esiti delle azioni del piano nelle annualità pre- gresse;
• individuazione delle linee e nodi critici della rete e dei motivi che determinano detta
criticità, sulle quali applicare procedure immediate di monitoraggio;
• azioni per perseguire gli obiettivi di miglioramento dei parametri di qualità ed il supera- mento delle criticità di linee e nodi della rete;
• modalità di monitoraggio e comunicazione all’Ufficio Unico delle attività previste dal piano;
• attività di monitoraggio dei livelli di qualità mediante report periodici almeno trimestra- li e report annuale, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, da pubblicare e mettere a disposizione dell’utenza unitamente alla Carta dei Servizi.
La Regione approva il “ Piano di Miglioramento della qualità del servizio” entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’esito della valutazione da parte dell'Ufficio Unico.
Conseguentemente sono aggiornati gli indici di qualità del documento “Qualità” ed il Concessionario dà attuazione al piano disponendo le attività di monitoraggio previste e le relative comunicazioni.
Una descrizione sintetica del “Piano di Miglioramento della qualità del servizio” ap- provato è riportata nella Carta dei servizi.
La mancata presentazione del “Piano di Miglioramento della qualità del servizio” nei tempi indicati comporta applicazione di penale come previsto nel documento “Penali e premi”.
La mancata pubblicazione nella Carta dei Servizi degli esiti delle attività di migliora- mento della qualità svolte comporta l’applicazione di penale come previsto nel docu- mento “Penali e premi”.
Il Concessionario, entro 24 mesi dall’avvio del servizio, è tenuto a dotarsi di:
a. Certificazione di Responsabilità Sociale ed Etica XX 0000;
b. Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.2008; il
Sistema deve essere attinente al trasporto di persone su strada;
c. Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, il Sistema deve essere attinente al trasporto di persone su strada.
Il Concessionario entro 24 mesi dall’avvio del servizio si dota di un “Sistema di rile- vazione della qualità dei servizi” conforme alla norma UNI EN ISO 13816 “Trasporto pubblico di passeggeri – definizione, obiettivi e misurazione della qualità del servizio” per il 100 % delle percorrenze relative a ciascuna articolazione degli ambiti territoriali di riferimento di cui al documento Tipologie ed Ambiti.
Il mancato rispetto dei termini o della percentuale sopra indicata, comporta l'applicazione delle penali come da documento "Penali e Premi". Il ritardo dovuto alla tardiva messa a disposizione dei beni da parte dei Gestori Uscenti non costituirà inadempimento e non verrà considerato e/o computato ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra per il periodo di indisponibilità dei beni.
Le Parti richiamano inoltre quanto contenuto nel chiarimento reso da Regione Toscana in data 19/12/2014 in risposta al quesito n. 8 del 3/12/2014 (...) si chiede di confermare che nel predetto arco temporale massimo di sei mesi, decorrente dalla comunicazione da parte della Regione dell’aggiudicazione definitiva alla stipula del contratto, è con- sentito all’aggiudicatario che non abbia, in tutto o in parte, la disponibilità dei beni in- teressati di avere accesso agli stessi onde “avviare, organizzare e svolgere tutte le atti- vità necessarie per assicurare il corretto svolgimento del servizio ...” e, in particolare, “Effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi attivati per l’instal- lazione dei dispositivi AVM e per l’attuazione del sistema Monetica.”; si chiede, al ri- guardo, di indicare le modalità attraverso cui l’espletamento di tali attività sarà ga- rantito all’aggiudicatario. Ai sensi della LRT 42/98 gli attuali gestori sono obbligati alla messa a disposizione dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio. Tale obbli-
go è da riferirsi già al periodo intercorrente fra aggiudicazione definitiva e la stipula del nuovo contratto di servizio, periodo nel quale gli attuali gestori del servizio sono obbligati a garantire la disponibilità dei beni nei confronti del nuovo aggiudicatario. Durante tale periodo l’aggiudicatario dovrà procedere alla “ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi attivati per l'installazione dei dispositivi AVM e per l'attuazione del sistema Monetica” di cui al paragrafo 6 alla Lettera d'Invito nonché all'effettuazione delle attività necessarie per assicurare il corretto svolgimento del ser- vizio a partire dal giorno successivo alla stipula (per esempio attivazione tecnologia "Conteggio passeggeri"). Pertanto i gestori attuali devono consentire l’accesso ai sud- detti beni all'aggiudicatario definitivo della gara, previo accordo tra le parti per evita- re interferenze nello svolgimento del servizio Qualora ciò non avvenga, tutto il periodo di indisponibilità dei beni non sarà computato ai fini dell’applicazione delle penali contrattuali.
ART. 23 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI: RECLAMI, PMR, CARTA DEI SERVIZI
Il Concessionario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al presente articolo nel ri- spetto:
• del Regolamento (UE) N. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 feb- braio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
• della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, “Disposizioni per la formazione del Bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2008” - art.2, comma 461, con par- ticolare riferimento a:
a. previsione dell'obbligo per il soggetto Concessionario di emanare una “Carta della qualità dei servizi”, da redigere e pubblicizzare dopo consultazioni obbligatorie con
le associazioni rappresentative dei consumatori e imprenditoriali interessate;
b. consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c. previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio ero- gato;
d. previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi;
e. istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente lo- cale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori;
f. previsione che le attività di cui alle lettere a), e b) e c) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso;
• della Legge 24 marzo 2012 n. 27, “Conversione in legge con modificazioni del DL 24 gennaio n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infra- strutture e la competitività art. 8 (contenuto delle carte dei servizi);
• del D.Lgs. 196/2003 nonchè nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con ri- guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e re- lativa normativa di attuazione;
• della Legge regionale 31 luglio 1998 n. 42, “Norme per il trasporto pubblico locale” art. 23 (obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni);
• del Regolamento 03 gennaio 2005, n. 9/R Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n.42;
• dell’Accordo stipulato il 26 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decre- to legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per
individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle As- sociazioni dei consumatori, ai sensi dell’articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri a carico del Concessionario derivanti dall' attuazione di detto Accordo sono quantificati in Euro 60.000,00 per anno.
RECLAMI E COMUNICAZIONI ALLA REGIONE
I reclami e le segnalazioni sui disservizi da parte degli utenti possono essere inviati sia al Concessionario che alla Regione.
Il Concessionario svolge le attività di gestione del processo reclami: catalogazione ed elaborazione dei dati relativi agli stessi; gestione delle richieste, delle segnalazioni, delle proposte e dei suggerimenti degli utenti con lo scopo di elaborare piani di mi- glioramento del servizio, avvalendosi del Nucleo Qualità.
Per il trattamento dei reclami e delle segnalazioni il Concessionario si obbliga a dotarsi di uno specifico sistema operativo, fin dal momento dell’avvio del servizio, di cui dovrà dare ampia informazione attraverso la Carta dei Servizi, il sito Internet aziendale e gli altri sistemi di informazione a bordo dei mezzi e a terra.
Il sistema per il trattamento dei reclami e delle segnalazioni deve consentire un ac- cesso agevole e semplificato da parte degli utenti e prevedere adeguati canali di co- municazione comprendenti:
• un numero verde dedicato, accessibile gratuitamente sia da fonia fissa che mobile;
• un indirizzo e-mail dedicato;
• una modulistica dedicata disponibile presso le principali rivendite e scaricabile dal sito web aziendale.
La risposta del Concessionario ad ogni singola segnalazione inviata dall’utente dovrà essere trasmessa in tempi certi, comunque non superiori a 15 giorni dal ricevimen-
to della stessa; dovrà, altresì, essere chiara ed esaustiva relativamente all’oggetto del disservizio e fornire le risultanze delle verifiche effettuate.
Il Concessionario entro 180 giorni dall’avvio del servizio dovrà definire, in accordo con l’Ufficio Unico, un format per le risposte articolato per tipologia di disservizio.
Il Concessionario dovrà strutturare una banca dati, secondo le specifiche prescritte dall’Osservatorio regionale di cui al documento “Prescrizioni Osservatorio” sezione Reclami.
Il Concessionario deve fornire alla Regione periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, un report contenente un estratto delle informazioni relative al numero e al tipo di segnalazioni e reclami trattati per tipologia.
Il risultato delle analisi delle banche dati relative alle segnalazioni/reclami pervenuti sarà utilizzato come fonte informativa per la programmazione del servizio e/o nella definizione di possibili azioni di miglioramento dell’offerta.
Il trattamento dei reclami sarà oggetto di specifica indagine di soddisfazione dell’utenza di cui all’art. 22.
Gli utenti possono trasmettere, altresì, i reclami e le segnalazioni alla Regione attraver- so un numero verde, un indirizzo e-mail, un form sul sito web regionale, dedicati alle comunicazioni per le segnalazioni sui disservizi. Le segnalazioni pervenute alla Regione, se trasmesse al Concessionario, devono essere evase da quest’ultimo entro i successivi 15 giorni, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
La Regione pubblica sull'apposita sezione del proprio sito web statistiche relative all’insieme delle segnalazioni e reclami pervenuti sia al Concessionario che alla stes- sa Regione.
OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA
È fatto obbligo al Concessionario di fornire gratuitamente assistenza alle persone con di-
sabilità o a mobilità ridotta, da prestarsi almeno nella misura specificata all’art. 4 e all’allegato I (lett. a) del richiamato Regolamento UE 181/2011 nelle autostazioni/capoli- nea attrezzati, collocati nei seguenti capoluoghi di provincia :
• Arezzo;
• Firenze;
• Grosseto;
• Siena;
• Lucca.
In caso di inadempimento si applica la penale di cui al documento “Penali e premi”. Inoltre, con riferimento alle stesse autostazioni/capolinea attrezzate, entro 180 gior- ni dall'avvio del servizio, è fatto obbligo al Concessionario, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta, di stabilire condizioni di accesso non discriminatorie.
Tali condizioni, descritte in formati accessibili anche alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono messe a disposizione del pubblico presso le suddette autostazio- ni, sul sito Internet aziendale e sono fornite attraverso adeguati canali di comunica- zione comprendenti un numero verde dedicato gratuito accessibile sia da fon i a fissa che mobile e da un form di richiesta di assistenza sul sito aziendale. Il Concessio- nario dovrà garantire il sopra descritto servizio di assistenza telefonica almeno dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Le informazioni sulle condizioni d’accesso sono distribuite materialmente su richie- sta del passeggero.
Inoltre le informazioni generali relative al viaggio e alle condizioni del trasporto sono rese nelle autostazioni di cui sopra, in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, comprese, se del caso, le prenotazioni e informazioni in
linea. Le informazioni sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero.
Il Concessionario designa un punto all’interno o all’esterno della stazione presso cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e chiedere assistenza. Tale punto è chiaramente segnalato e offre informazioni di base riguardo all'autostazione e all’assistenza prestata, in formati accessibili.
Il Concessionario assicura che il personale conducente e non conducente, a diretto contatto con i viaggiatori riceva una formazione o istruzioni al riguardo, al fine di fornire assistenza diretta alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. A tale fine stabilisce procedure di formazione sulla disabilità, comprensive di istruzioni, come in- dicato al richiamato allegato II al Regolamento 181/2011.
Deve, comunque, essere assicurata la formazione del personale relativamente all'utiliz- zo delle pedane installate sui mezzi. Il Concessionario, entro tre mesi dall’avvio del servizio verifica la formazione del personale e ne trasmette gli esiti all'Ufficio Unico. La mancata trasmissione nel termine suddetto comporta l'applicazione della penale indicata nel documento “Penali e premi”.
CARTA DEI SERVIZI
Il Concessionario si impegna ad elaborare, entro 180 giorni dall'avvio del servizio, la Carta dei Servizi che preveda, in conformità alla normativa vigente, previa condi- visione dei contenuti con le Associazioni dei Consumatori, almeno i seguenti contenu- ti:
a. standard di qualità e di quantità generali e specifici relativi alle prestazioni erogate;
b. modalità di accesso alle informazioni garantite;
c. modalità per proporre il reclamo;
d. modalità per adire le vie conciliative e procedure alternative di risoluzione delle con- troversie;
e. modalità dettagliate di ristoro all’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
f. forme di risarcimento;
g. valorizzazione del fattore sicurezza a bordo ed a terra relativamente a incidentalità, furto e molestie;
h. valorizzazione dell’attenzione all’ambiente in termini di utilizzo di mezzi a ridotte o nulle emissioni inquinanti in relazione al totale dei mezzi utilizzati per il servizio e consumi di carburante.
Il Concessionario, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal secondo anno di vigen- za, si impegna ad elaborare, adottare e pubblicare, la Carta dei servizi, in conformità alla normativa sopra richiamata e previa condivisione dei contenuti con le Associazio- ni dei Consumatori.
Il Concessionario pubblica la Carta dei Servizi nel formato integrale sul sito Inter- net aziendale e pone in visione, entro la medesima data, per l'utenza, un adeguato nu- mero di copie stampate, presso le sedi aziendali e le autostazioni presenziate.
Una versione ridotta della Carta dei servizi, da redigere secondo lo schema tipo di cui all’articolo 26, comma 2, della Legge, dovrà essere messa a disposizione di chiunque la richieda presso le autostazioni e le principali biglietterie.
ART. 24 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Il Concessionario dovrà provvedere a fornire adeguata informazione al pubblico ri- spetto alla realizzazione del servizio attraverso le unità informative di cui all’art. 6 del Regolamento, gli altri sistemi di comunicazione di cui al presente articolo e nel rispetto degli standard informativi minimi di cui al documento “Standard informativi minimi”.
Il Concessionario in particolare dovrà assicurare adeguata informazione relativamente
a
• gli orari programmati;
• le modifiche programmate temporanee o definitive;
• l’effettivo andamento del servizio in tempo reale;
• le modifiche derivanti da eventi straordinari ed imprevedibili.
formato cartaceo | formato digitale | |
orari programmati | X | X |
modifiche programmate | X | X |
servizio in tempo reale | X | |
eventi straordinari ed imprevedibili | X |
Le informazioni sul servizio, in base alla loro tipologia, saranno rese disponibili agli utenti sia in formato cartaceo sia in formato digitale:
Le informazioni sul servizio rese disponibili in formato cartaceo saranno distribuite presso:
• sale clienti, biglietterie, autostazioni;
• paline e pensiline;
• a bordo bus;
• rivendite.
In particolare, il Concessionario dovrà garantire:
• la pubblicazione di libretti orari da rendere disponibili presso le principali rivendite;
• la disponibilità degli orari nei locali dei propri Uffici Relazioni con il Pubblico e in quelli predisposti per l’accoglienza degli utenti;
• l’invio degli orari in formato cartaceo all’Ufficio Unico ed ai soggetti da questo even- tualmente indicati;
• la disponibilità degli orari di punto fermata a tutti gli impianti di percorso, paline e pensiline in forma di orario programmato;
• la disponibilità di mappe e grafi di rete, connessi con altre modalità di trasporto, per ambito di rete;
• la tempestiva e adeguata informazione al pubblico delle variazioni programmate di percorso, ivi comprese le soppressioni di fermata, mediante l’affissione di materiale informativo presso gli impianti di fermata della linea interessata e mediante affissione di “cartellino” a bordo dei mezzi della linea interessata.
call center | Sms | sito web | app | social network | pannelli elet- tronici pres- so autosta- zioni, paline e pensiline | display elet- tronici a bordo bus | |||
Orari program-X | X | X | |||||||
mati | |||||||||
Modifiche pro- grammate | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Servizio in tem- po reale | X | X | X | X | X | X | X | X |
Le informazioni sul servizio rese disponibili in formato digitale saranno distribuite at- traverso i seguenti canali di comunicazione:
Eventi straordi- nari ed impre- vedibili | X | X | X | X | X | X | X | X |
Il Concessionario deve quindi disporre:
a. un servizio di informazione telefonica contattabile, anche da cellulare, tramite numero verde gratuito ed attivo almeno dalle ore 6:00 alle ore 24:00 in grado di fornire informazioni secondo gli standard minimi definiti nel documento “Standard informa- tivi minimi”;
b. un servizio di sms, da cui l’utente potrà ricevere informazioni sia come risposta ad una richiesta puntuale (modalità pull) sia perchè utente registrato per una cer- ta linea, fascia oraria, giorno, etc. (modalità push);
c. un sito web;
d. una app per dispositivi mobili dotati dei principali sistemi operativi (iOS, Android, Windows Phone);
e. un servizio di informazione sui principali social network, dotandosi di apposito profilo;
f. un servizio di mail, da cui l’utente potrà ricevere informazioni sia come risposta ad una richiesta puntuale (modalità pull) sia perchè utente registrato per una cer- ta linea, fascia oraria, giorno, etc. (modalità push).
I servizi di cui ai punti a), c) ed e) devono essere garantiti al momento dell’avvio del servizio. I servizi di cui ai punti b), d) ed f) devono essere garantiti entro il termine massimo di 36 mesi dall’avvio del servizio.
Il ritardo nell'attivazione dei servizi come previsti dal precedente comma comporta l'applicazione delle penali previste dal documento “Penali e premi”.
Il Concessionario dovrà garantire:
• l’invio degli orari in formato elettronico all’Ufficio Unico ed ai soggetti da que- sto eventualmente indicati;
• la pubblicazione degli orari in vigore su specifico sito internet dedicato;
• un servizio di trip planner con possibilità di pianificare il viaggio comprendendo le tratte da punto di partenza a fermata TPL, tratte intermedie fra fermate e dall’ultima fermata TPL fino a destinazione.
Il trip planner dovrà essere unitario e dedicato a tutti i servizi oggetto della concessio- ne.
Il trip planner dovrà essere disponibile sia su sito web sia su app. Il trip planner dovrà fornire:
• prezzo del viaggio e indicazioni su abbonamenti;
• la possibilità di indicare l’origine e la destinazione mediante indirizzo (via e nu- mero civico) oppure mediante la denominazione dei siti di interesse scolastico, cul- turale, sanitario;
• la disponibilità in forma dinamica degli orari di punto fermata a tutti gli impianti di
percorso, paline e pensiline dotate di pannello elettronico;
• la tempestiva e adeguata informazione al pubblico delle variazioni programmate di percorso, ivi comprese le soppressioni di fermata, mediante:
✔ comunicati presso gli impianti di fermata della linea interessata, ove presenti le paline elettroniche;
✔ a bordo dei mezzi della linea interessata tramite display;
✔ il sito internet e i principali social network;
✔ i canali telefonici (call center e sms);
✔ servizi (sms, app, web, call center, paline intelligenti, display a bordo) real-time agli utenti di localizzazione bus, ritardi, deviazioni di percorso, ultimi passaggi alla fer-
mata, prossimi arrivi alla fermata;
✔ invio alert (mail, sms, app, social network) agli utenti registrati (per linea, per fascia oraria, per giorno, etc) in caso di scostamento significativo del servizio programmato per eventi straordinari;
✔ servizi di informazione (sms, app, web, call center, paline intelligenti, display a bor- do) real-time per comunicare il numero di utenti a bordo, la percentuale di affolla- mento, temperatura ed umidità all’interno del bus;
• in caso di scostamento del servizio programmato per eventi straordinari, la tempesti- va segnalazione all’utente, assicurando la completezza dell’informazione sia all’atto
della registrazione dell’evento sui propri sistemi di gestione sia al momento del for- malizzarsi delle decisioni correlate alla sua gestione. In tal caso l’informazione dovrà riguardare per ogni singolo evento straordinario:
• l’evento occorso e le conseguenze immediate sul servizio;
• i provvedimenti adottati che modificano percorsi ed orari delle linee interessate;
• il superamento della fase critica di svolgimento del servizio e, quindi, il ripristino del servizio programmato.
Gli elementi di tempestività, completezza ed in generale di utilità della comunica- zione degli scostamenti dal servizio programmato saranno inoltre oggetto di inda- gine di soddisfazione dell’utenza e conseguenti interventi di miglioramento.
• la completezza dell’informazione e la coerenza fra i diversi canali d’informazione.
Il Concessionario al fine di garantire un adeguato livello di informazione dinami- ca ai punti di fermata, entro 36 mesi dall’avvio del servizio, installa in aggiunta a quelle risultanti nell’Elenco Beni o previste nell’ambito dei progetti di cui al documento “Stato attuazione tecnologie AVM e Monetica” e secondo un program- ma da concordare con l’Ufficio Unico successivamente, un numero almeno pari a n.
1.013 di paline intelligenti/pannelli informativi dotati di display e con possibilità di in- terrogazione vocale.
Il ritardo o l’incompletezza delle installazioni come previsti dal precedente comma comporta l'applicazione delle penali previste dal documento “Penali e premi”.
Presso le rivendite aziendali, sul sito web e rivolgendosi al call center l'utente potrà disporre delle seguenti informazioni:
• tariffe applicate;
• punti vendita titoli di viaggio;
• obblighi del Concessionario nei riguardi degli utenti;
• obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e relative sanzioni;
• numero verde regionale;
• numero verde del Concessionario per le informazioni ed i reclami;
• eventuali campagne/iniziative istituzionali a cura della Regione;
• autostazioni con servizi PMR;
• numero verde PMR del Concessionario;
• indirizzo pagina web del Concessionario per il form PMR
• disponibilità servizio trasporto biciclette.
In collaborazione con le associazioni degli utenti ipovedenti saranno stabiliti i contenuti delle informazioni di cui al presente articolo che dovranno essere redatte e collocate in modo da consentirne adeguata conoscenza anche per utenti ipovedenti. Pertanto dovranno essere accuratamente studiati:
a. per le informazioni a terra:
o il colore di fondo degli orari;
o la grandezza dei caratteri;
o la posizione degli avvisi;
o l’altezza e posizione delle bacheche informative;
o la tipologia di protezione di materiale trasparente che non limiti la facilità di lettura;
o la possibilità di interrogazioni vocali alle paline intelligenti.
b. per le informazioni a bordo:
o il posizionamento del display esterno in modo da permettere il riconoscimento della li- nea;
o il posizionamento del numero di vettura in modo chiaro;
o il posizionamento dei display luminosi all’interno della vettura.
ART. 25 - PIANO OPERATIVO EMERGENZE
Il Concessionario si impegna a presentare entro 6 mesi dall’avvio del servizio il Piano Operativo Emergenze, relativo agli interventi da assicurare in caso di emergenze che comportino stato di allerta diramato dalla Protezione Civile. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Piano Operativo Emergenze si applicano le penali di cui al documento “Penali e Premi”.
Il Piano Operativo Emergenze rappresenta lo strumento di programmazione degli in- terventi volti a garantire il servizio di trasporto pubblico al verificarsi di emergenze che potrebbero interessare tutto o parte del territorio degli ambiti di rete del lotto unico regionale.
Il Piano Operativo Emergenze deve essere redatto nell’ottica di una gestione orga- nizzata e proceduralizzata delle azioni che devono essere messe in pratica dal Concessionario nelle situazioni di difficoltà per l’espletamento del servizio sia in relazione alle diverse tipologie di evento sia in relazione agli elementi di criticità infrastrutturali presenti nei territori. Una sezione specifica del Piano Operativo Emer- genze è dedicata all’emergenza per neve.
Il Piano Operativo Emergenze dovrà rappresentare l'insieme delle strategie, delle
procedure, delle risorse che il Concessionario, anche in collaborazione e sinergia con altri soggetti pubblici e privati, come indicati e coordinati dalla Protezione Civile, mette in atto per fronteggiare fenomeni, previsti od in corso, tali da compro- mettere la normale fruibilità del servizio e causare disagi agli utenti.
Il Piano Operativo Emergenze in ogni caso prevede le azioni finalizzate ad assicurare:
• una struttura dedicata alla reperibilità immediata degli addetti coinvolti nelle specifi- che azioni del piano;
• i rapporti con la Protezione Civile ed il sistema relazionale di riferimento per le co- municazioni sulle emergenze fra Concessionario e soggetti pubblici competenti in re- lazione alla tipologia di evento;
• il sistema di comunicazione interna a partire dalla fase di eventuale allerta e le ope- razioni da attivarsi automaticamente da parte degli addetti incaricati per la gestione dell’emergenza e di quelli incaricati della realizzazione del servizio;
• l’informazione preventiva all’utenza sulle azioni previste dal Piano e le conseguenze sul servizio, in generale ed in relazione alle singole tipologie di evento;
• l’informazione all’utenza sulle condizioni effettive del servizio durante l’evento;
• la specifica formazione degli addetti volta allo sviluppo delle competenze per la gestione dell’emergenza;
• la reportistica sugli eventi e la loro gestione anche ai fini di comunicazione alla Regio- ne.
Il Piano Operativo Emergenze dovrà prevedere un modello di gestione unico ed ar- ticolato in relazione alle tipologie di servizi e al territorio servito.
Le procedure del Piano Operativo Emergenze sono inserite nel sistema di proce- dure certificate UNI-ISO 9001 del Concessionario entro 24 mesi dall’avvio del servi- zio.
Il ritardo nella certificazione del Piano Operativo Emergenze rispetto ai tempi so- praindicati comporterà l'applicazione delle penali di cui al documento "Penali e Pre- mi".
Al verificarsi dell'evento, la Regione valuterà l'efficacia dell'attuazione del Piano Operativo Emergenze sulla base di report forniti dal Concessionario nonché dei monitoraggi effettuati direttamente e tramite la protezione civile.
Il Concessionario è tenuto ad una revisione del Piano Operativo Emergenze al fine di superare le criticità emerse nel corso della sua attuazione.
La mancata effettuazione, anche solo parziale, per cause imputabili al Concessiona- rio delle corse previste nel Piano Operativo Emergenze comporterà la decurtazione del corrispondente prezzo unitario chilometrico e l'applicazione delle penali di cui al documento "Penali e Premi".
ART. 26 - STRUTTURA “PROGETTAZIONE E DATI” DEL CONCESSIO- NARIO E “UFFICIO UNICO”
STRUTTURA “PROGETTAZIONE E DATI”
Il Concessionario, ai fini della gestione della concessione, costituisce la specifica struttura denominata “Progettazione e Dati” costituita conformemente a quanto previ- sto nell'offerta tecnica, garantendo, altresì, gli strumenti e le modalità di interrelazione proposte nella stessa offerta.
A tal fine nel periodo intercorrente tra la stipula del contratto e l'avvio del servizio il Concessionario comunica alla Regione i nominativi dei soggetti che compongono la struttura ed il nominativo del soggetto responsabile della struttura.
La struttura fornisce gli elementi conoscitivi ed il supporto alle attività dell’Ufficio Unico, nonché assicura l'unitarietà di progettazione sia per lo sviluppo delle reti che per la loro modifica, temporanea o permanente, in coerenza con quanto previsto dalla
Convenzione sulla gestione associata di cui all’art. 85 della Legge regionale 29 di- cembre 2010, n. 65 (Legge Finanziaria per l’anno 2011).
Il responsabile della struttura “Progettazione e Dati” assolve il ruolo di referente per l’Ufficio Unico e per l’Osservatorio Regionale per tutto quanto attiene la progettazio- ne esecutiva dei servizi ed il regolare flusso di dati nell’ambito delle previsioni del pre- sente contratto.
La struttura “Progettazione e Dati” dovrà operare secondo quanto previsto dall'offerta tecnica assicurando comunque il supporto all’Ufficio Unico per la va- lutazione delle azioni da realizzare anche su proposta degli EE.LL. in relazione ai seguenti aspetti:
• caratteristiche strutturali del servizio e coerenza con gli indirizzi progettuali di cui all'Intesa della conferenza dei servizi minimi;
• accessibilità al territorio;
• integrazione modale;
• effetti economico gestionali, comprese le conseguenze sugli obiettivi posti dal DPCM 11 marzo 2013;
• effetti sulla domanda di trasporto;
• impatto sull’offerta di TPL degli interventi sull’assetto della mobilità.
Il Concessionario conforma la propria attività all’articolazione di competenze, funzioni e procedure previste dalla richiamata Convenzione ed in particolare si relaziona con gli Enti Locali competenti per:
• la definizione di interventi di programmazione del servizio di competenza degli stessi EE.LL;
• interventi di urgenza in conseguenza di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino impatti sulla circolazione con limitazione del regolare espletamento del
servizio programmato;
• la valutazione preventiva su modifiche alla circolazione che comportino variazioni temporanee o definitive dei servizi;
• l'attuazione, laddove previsto, delle prescrizioni per l'esecuzione del servizio di cui al "Programma di esercizio";
• la struttura “Progettazione e Dati” garantisce, inoltre, il supporto all’Ufficio Unico per le attività inerenti le previsioni di cui alla L.R. n. 38 del 22 luglio 1998 ("Gover- no del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città”);
• disponibilità di interscambio con biciclette ed altre modalità di trasporto a basso im- patto ambientale;
• progetti di miglioramento dell’accessibilità per PMR;
• coordinamento con servizio notturno di taxi.
Il Concessionario, inoltre, supporta le attività di coinvolgimento degli utenti e la rea- lizzazione delle “Conferenze Orarie” finalizzate alla condivisione a livello territo- riale della programmazione dei servizi, garantendo sia la necessaria istruttoria tecni- ca sia l’organizzazione (avvisi pubblici e promozione, convocazioni, disponibilità lo- cation e quant’altro). Le Conferenze Orarie sono tenute, almeno a livello di artico- lazione d’ambito, annualmente o in caso di modifica sostanziale del servizio of- ferto.
UFFICIO UNICO
L’Ufficio Unico, esercita, ai sensi dell'art. 86 della L.R. 65/2010, le funzioni di con- trollo, vigilanza e monitoraggio del contratto di concessione e cura in generale i rapporti con il Concessionario nell’ambito delle previsioni della sopra richiamata Convenzione.
L’Ufficio Unico svolge la propria attività anche avvalendosi della collaborazione
dei referenti individuati dagli Enti Locali, secondo quanto previsto dalla richiamata Convenzione. A tal fine è garantito agli Enti Locali aderenti alla gestione associa- ta l’accesso alle banche dati dell’Osservatorio Regionale inerenti la gestione del presente contratto.
ART. 27 - COMITATO TECNICO
Ai fini della gestione del presente contratto è istituito un “Comitato Tecnico”.
Al Comitato partecipano, in via permanente, i rappresentanti del Concessionario e della Regione; i referenti degli Enti Locali sono invitati nel caso di questioni relati- ve ai servizi di propria competenza, come previsto dalla richiamata Convenzione per la gestione associata.
Il Comitato è composto da due rappresentanti del Concessionario, di cui almeno uno con poteri decisionali e di firma, coadiuvati da un collaboratore e per la Regio- ne da due rappresentanti di cui uno il Dirigente Responsabile, coadiuvato da un suo collaboratore che assume la responsabilità della segreteria del Comitato.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Regione che provvederà alle relative convocazioni.
Il Comitato si avvale, ove necessario, della collaborazione di esperti, individuati di comune accordo, con oneri a carico di entrambe le parti. Il Concessionario parteci- pa, per ogni anno, alla copertura della spesa con una somma non superiore al 2% della quota del prezzo annuale, accantonata ai sensi dell'art. 7, comma 1.
Nella seduta di insediamento, il Comitato approva il regolamento per il suo funziona- mento.
Il Comitato ha funzioni di assistenza alle parti per la composizione bonaria delle que- stioni attinenti all’applicazione del contratto, anche al fine di prevenire eventuali con- troversie.
ART. 28 - COMITATO SCIENTIFICO
Regione e Concessionario si avvalgono del supporto di un Comitato Scientifico con funzioni di validazione scientifica delle attività di progettazione e monitoraggio attinenti il contratto.
Al fine di garantire la terzietà del Comitato Scientifico, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte da istituzioni universitarie, organismi di ricerca scientifica riconosciuti o da esperti nelle materie attinenti le attività oggetto di valutazione.
Il Comitato Scientifico è individuato dalle parti entro tre mesi dall’affidamento e svolge le proprie funzioni a presidio delle attività previste dal contratto ed in partico- lare per:
• indagine soddisfazione e focus group;
• comunicazione;
• progettazione servizi;
• modalità di rilevazione e di frequentazione dell'origine e destinazione dei viaggi;
• qualità delle prestazioni e rilevazione della qualità;
• certificazione della qualità;
• monitoraggio economico gestionale;
• documentazione e benchmarking interno (per ambiti e tipologia della rete in con- cessione) ed esterno (reti gestite a livello nazionale ed europeo).
Il costo per il funzionamento del Comitato Scientifico è sopportato da entrambe le parti. Il Concessionario partecipa, per ogni anno, alla copertura della spesa con una somma non superiore al 10% della quota del prezzo annuale accantonata ai sensi dell'art. 7, comma 1.
ART. 29 - MONITORAGGIO TECNICO ECONOMICO E GESTIONALE
Il Concessionario è tenuto alla realizzazione di un sistema di monitoraggio tecnico,
economico e gestionale che, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Pre- scrizioni Osservatorio", consideri:
• la frequentazione del servizio da parte dell’utenza;
• l'origine /destinazione degli spostamenti;
• l'entità e distribuzione del venduto;
• il personale, i mezzi e gli impianti.
Il Concessionario rileva, inoltre, i dati inerenti:
• i consumi energetici e le emissioni di mezzi ed impianti;
• il costo del carburante con evidenziazione della variazione del costo unitario del carbu- rante per trazione rispetto al valore indicato nel PEF.
Tali dati sono trasmessi all'Ufficio Unico entro il mese di febbraio dell'anno successi- vo a quello di riferimento.
Ai fini del monitoraggio tecnico economico il Concessionario è tenuto a redigere annualmente il Conto economico dei servizi oggetto della concessione e dei servizi ad essi correlati ed il Bilancio consolidato riclassificato; tali documenti devono esse- re comunicati all'Osservatorio regionale entro il 15 settembre di ciascun anno.
Il Conto economico dei servizi ed il Bilancio consolidato riclassificato sono redatti tenuto conto delle indicazioni fornite per la redazione del PEF della concessione come da documento “Linee guida per redazione PEF”, nonché sulla base delle in- dicazioni dell’Osservatorio regionale e dell’Osservatorio Nazionale.
La mancata presentazione all'Osservatorio Regionale del Bilancio consolidato ri- classificato e del Conto economico di cui ai precedenti commi comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 della Legge, anche la sospensione del- la successiva rata di saldo.
Il Conto economico dei servizi oggetto della concessione è integrato dal conto econo-
mico per linea in cui sono indicati:
• i fattori produttivi medi per la singola linea;
• la frequentazione della linea (saliti/discesi e origine/destinazione dei viaggi);
• i costi operativi attribuibili alla linea;
• i ricavi attribuibili alla linea;
• efficienza e produttività media dei principali fattori produttivi: personale e carburante. Un preconsuntivo del conto economico per linea dovrà essere trasmesso all'Ufficio Unico entro il mese di marzo di ciascun anno.
Il consolidamento dei conti economici per linea dovrà assicurare la coerenza con il conto economico dei servizi; tale coerenza deve essere attestata dal Concessionario in apposita relazione.
Ai fini di cui sopra il Concessionario mantiene una contabilità analitica giornaliera dei costi diretti attribuibili a ciascuna linea sulla base dei turni di personale e di mezzi a questa assegnati. Il Concessionario deve garantire l'accesso a tale contabili- tà.
Al fine dell’osservanza delle disposizioni relative alla tenuta della contabilità separa- ta dei servizi pubblici di cui al par. 5 dell’Allegato al Regolamento CE 1370/2007, nonché ai fini del monitoraggio dell’andamento economico gestionale del contratto, della verifica del PEF, della valutazione di eventuali richieste di riequilibrio ed infine per l’alimentazione dell’Osservatorio Nazionale, il Conto Economico dei servizi, con esclusione del conto economico per linea, e il Bilan- cio consolidato riclassificato, devono essere certificati da società di revisione.
Ai fini di monitorare i parametri previsti dal DCPM 11 marzo 2013, il Concessio- nario redige e comunica all'Ufficio Unico, entro il 15 di ogni mese, un rapporto men- sile inerente i seguenti fattori:
• Rapporto di Contribuzione;
• frequentazione e coefficiente di riempimento;
• addetti per categoria.
La mancata trasmissione del rapporto, privo anche solo di uno dei fattori di cui sopra, comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo secondo quando indi- cato dal documento “Penali e Premi”.
Con la stessa cadenza mensile il Comitato Tecnico valuta i dati ed i trend di ogni sin- golo fattore.
Il Concessionario, inoltre, su richiesta del Comitato Tecnico, commissiona indagini fi- nalizzate alla verifica a campione dell’affidabilità dei dati rilevati con sistemi auto- matici ed alla verifica “spot” sull’andamento di specifici servizi.
In caso di mancata effettuazione dell’attività di cui sopra, provvede la Regione, uti- lizzando parte della quota del prezzo annuale accantonata ai sensi dell'art. 7 comma 1.
ART. 30 - OBBLIGO DI RILEVAZIONI
AI FINI DEL MONITORAGGIO GESTIONALE
Il Concessionario utilizza per la rilevazione della frequentazione del servizio, del comfort a bordo (temperatura ed umidità) e dei consumi, il sistema di cui all'art. 14. Prima dell'implementazione di tale tecnologia, i dati sono rilevati dal personale azien- dale e rettificati sulla base di indagini campionarie realizzate secondo quanto pre- scritto all'articolo precedente.
Il Concessionario effettua altresì indagini campionarie sulla origine/destinazione e ri- partizione dei viaggi, utili ad integrare i dati rilevati al rilascio dei titoli e quelli relativi alla distribuzione del venduto. Dette rilevazioni dovranno essere realizza- te, con cadenza biennale con riferimento al periodo invernale (mesi di febbraio-
marzo) ed estivo (periodo dal 20 giugno – 30 luglio) ed essere comunicate all’Uffi- cio Unico entro 45 giorni dall’effettuazione.
Il Concessionario redige con cadenza biennale un report sull’utilizzo dei servizi e l’origine/destinazione dei viaggi sulla base dei dati di cui sopra.
La mancata trasmissione degli esiti dell'indagine biennale nel termine sopra indica- to comporta l'applicazione della penale di cui al documento " Penali e Premi”. In caso di mancata effettuazione dell’indagine campionaria di cui sopra, oltre il termine di 90 giorni dal periodo indicato, la Regione provvede direttamente utilizzando la quota di prezzo annuale accantonato ai sensi dell’art.7 comma 1.
I dati relativi alla frequentazione del servizio sono trasmessi all'Osservatorio regiona- le secondo le prescrizioni di cui al documento "Tecnologie".
ART. 31 – MANUTENZIONI
Il Concessionario, per l’esercizio del servizio oggetto del presente contratto, utilizza i beni essenziali di cui all’art 11, elencati nel documento " Elenco Beni", nonché i beni acquisiti in corso di contratto ed è tenuto ad assicurarne il mantenimento in uno stato di efficienza compatibile con le condizioni di utilizzo richieste.
Il Concessionario si impegna a presentare all'Ufficio Unico, entro 3 mesi dall’avvio del servizio il “programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi”, da realizzare secondo procedure operative certificate ai sensi delle norme ISO in con- formità a quanto previsto all'art. 22, entro 24 mesi dall’avvio del servizio. Ogni suc- cessiva variazione del programma deve essere comunicata all'Ufficio Unico entro 15 giorni dalla stessa.
La mancata presentazione del programma, nei tempi indicati dal comma preceden- te, o delle sue variazioni comporta l'applicazione di una penale di cui al documento "Penali e Premi".
Il Concessionario dovrà dotarsi, entro tre mesi dall’avvio del servizio, di un sistema informativo che registri gli interventi di manutenzione effettuati, da conservarsi per tutta la durata contrattuale, i cui contenuti possano essere visionati dagli incaricati della vigilanza di cui all’art. 34.
Il Concessionario cura la manutenzione del parco bus, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e deve perseguire l’indice di affidabilità di cui al Documento “Qualità”.
L’indice di affidabilità per guasto è calcolato come rapporto fra bus*km persi per guasto e bus*km programmati per ambito e tipologia. In caso di scostamento negati- vo dai valori, il Concessionario formula un piano di miglioramento dell’indice di af- fidabilità che preveda un piano di manutenzione più performante.
ART. 32 - GESTIONE DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE AFFEREN- TE AL CONTRATTO
Secondo quanto indicato dal Concessionario, ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema web ap@ci o tramite la se- guente PEC della Regione Toscana xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Il Concessionario si impegna, pertanto, a ricevere e trasmettere tramite il sistema web ap@ci o tramite PEC la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessa- ria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password (xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx/xxx- ci).
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera dura- ta contrattuale.
ART. 33 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED EQUILIBRIO ECONO-
MICO DEL CONTRATTO
Il Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in offerta, e allegato sotto la lettera “B” descrive le componenti economiche e finanziarie per l’equilibrio della gestione della Concessione ed i fattori di produttività ed efficienza del servizio.
Il PEF costituisce, insieme al Conto Economico dei servizi redatto secondo quan- to previsto all’art. 29, il riferimento per le valutazioni inerenti all’equilibrio eco- nomico del contratto ed il rispetto degli obblighi previsti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in attuazione del DPCM 11 marzo 2013. Le componenti descrittive del PEF sono monitorate con continuità dal Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con l’offerta presentata per l’affidamento della Concessione oggetto del presente contratto.
A - AGGIORNAMENTO DEL PEF
Il PEF è aggiornato annualmente nelle seguenti ipotesi:
• a seguito di adeguamento tariffario per variazione dell’indice dei prezzi al consu- mo come indicato all’art. 8 - Sistema Tariffario;
• nel caso di una variazione dell’offerta di servizio programmata, in incremento o ri- duzione, in misura non superiore al 10% del totale dell'anno di riferimento. Tale previsione non ricomprende le variazioni conseguenti l’entrata in esercizio del- le nuove linee tramviarie nel Comune di Firenze.
In ogni caso il PEF aggiornato deve mantenere piena coerenza con il precedente, con riferimento ai fattori di produttività ed efficienza, alle ipotesi di crescita annua dei ri- cavi, così come rispetto ai valori del rapporto Ricavi/(Corrispettivo + Ricavi). In rela- zione a tutti questi fattori il Concessionario si assume piena responsabilità.
Il PEF aggiornato, una volta approvato dalla Regione, sostituisce il precedente.
B - RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Non è ammesso il riequilibrio economico del PEF nei seguenti casi:
• inefficienze gestionali;
• condizioni di mercato tali da determinare una variazione negativa dei ricavi rispetto al valore espresso nel PEF;
• incrementi del costo unitario del personale per effetto dell’applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale.
• ogni altra ipotesi diversa da quelle per le quali è ammesso il riequilibrio nel presente articolo.
Variazioni nelle condizioni di mercato tali da determinare un incremento dei ricavi devono essere considerate automaticamente nel riequilibrio del PEF a compensa- zione di scostamenti negativi dell’equilibrio economico stesso.
È ammesso il riequilibrio del PEF esclusivamente nei seguenti casi:
a. eventi che determinano una variazione negativa/positiva del costo unitario del carbu- rante per trazione nella misura superiore al 10 % rispetto al valore indicato nel PEF;
b. modifiche delle norme legislative o regolamentari (comprensive delle modifiche alla disciplina tariffaria), anche di natura fiscale, che determinano nuove condizioni per l’esercizio del servizio previsto nel contratto;
c. attuazione di nuovi programmi di rinnovo dei bus che prevedano cofinanziamento da parte del Concessionario, come previsto all’art. 14;
d. variazioni dell’offerta di servizio programmata, in misura superiore al 10% del to- tale previsto per l'anno di riferimento;
e. modifiche legislative o regolamentari, anche di natura fiscale, o decisioni della Regio- ne che introducano variazioni agli obiettivi relativi al rapporto Ricavi/(Corrispettivo
+ Ricavi) stabiliti in attuazione del DPCM 11 marzo 2013;
f. messa in esercizio della tramvia ai sensi dell'art. 3.
Per la voce a), il Concessionario deve innanzitutto indicare: i) il costo medio di acqui- sto annuo sulla base di dati ufficiali; ii) la percorrenza media per litro di gasolio, così come applicata; iii) il numero di chilometri di servizio prestato. Successivamente deve calcolare: iv) il consumo di litri dato da iii diviso ii; v) il costo complessivo moltiplicando iv per i. La differenza tra tale costo complessivo e il costo complessivo indicato nel PEF riparametrato in base al numero di chilometri di servizio prestato co- stituisce la differenza da considerare ai fini del calcolo della variazione del 10%.
Per la voce b) il riequilibrio del PEF viene attivato quando lo scostamento positivo o negativo del reddito operativo, cioè della differenza tra il totale del valore della pro- duzione e il totale dei costi della produzione, è superiore a 500.000 euro. Tale sco- stamento è accertato in sede di monitoraggio annuale rispetto al valore indicato nel PEF vigente e la misura di riequilibrio è accordata solo per la parte superiore a
500.000 euro accertata su base annua.
Per la voce c) la quantificazione dello scostamento è determinata considerando l’inci- denza sui costi annuali di produzione del servizio, dovuta alla quota di cofinanzia- mento richiesta al Concessionario, valutata in ragione di 1/15 di detto valore.
Per la voce e) a seguito di modifiche legislative o regolamentari o decisioni della Regione che introducano un nuovo e diverso rapporto Ricavi/(Corrispettivo + Rica- vi) come obiettivo da perseguire ai fini del DPCM 11 marzo 2013, la Regione, in sede di monitoraggio trimestrale, verifica l’eventuale scostamento rispetto al va- lore effettivo e ove riscontrato procede al ripristino del rapporto intervenendo sulle misure di riequilibrio di cui al presente articolo.
Per la voce f) il PEF sarà rideterminato a partire dall'anno (n) di attivazione di ciascuna nuova linea, compensando la riduzione del reddito operativo, determinata sulla base delle seguenti ipotesi:
o una variazione della componente ricavi da traffico determinata dal differenziale fra ricavi totali dei servizi urbani dell'Area Fiorentina su base annua, come risul- tante dal Conto Economico del PEF, prima dell'esercizio di ciascuna nuova linea e i nuovi ricavi su base annua con le nuove linee in esercizio;
o una variazione dei costi operativi con la stessa proporzione della variazione dei ricavi.
PROCEDURA PER IL RIEQUILIBRIO
La procedura per la determinazione del riequilibrio del PEF si attiva su esplicita richiesta del Concessionario o della Regione. Fermo restando quanto previsto dal suc- cessivo articolo 88 della Sezione IV – Disposizioni transitorie e finali -, il riequilibrio economico è consentito dal secondo anno di vigenza della concessione. La richiesta di riequilibrio deve indicare le cause con riguardo alle previsioni di cui al punto B e deve quantificare, rispetto a ciascuna causa e complessivamente, gli effetti economici che hanno determinato lo scostamento dell’equilibrio economico, con riferimento alla singola annualità. Quando la richiesta è avanzata dal Concessionario, la Regione, sentito il Comitato di cui all’art. 27, valuta l’ammissibilità della richiesta e si pronun- cia in merito alla stessa entro 60 giorni.
Il riconoscimento del riequilibrio economico deve avvenire comunque nel rispetto dei valori obiettivo fissati dal DPCM 11 marzo 2013 e dalle sue successive integra- zioni ed aggiornamenti, anche posteriori alla stipula del presente contratto, ai sensi dell’art. 16-bis del DL 95/2012 ed in particolare per quanto riguarda il rapporto Ri- cavi/(Corrispettivo + Ricavi) previsto contrattualmente. Il riequilibrio interviene con riferimento all’esercizio annuale concluso, solo se non comporta peggioramento dei parametri ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al DPCM citato. In caso di peggioramento di questi parametri il riequilibrio del PEF verrà ottenuto attraverso modifiche sui conti economici degli esercizi successivi.
In sede di riequilibrio economico, valutata la permanenza negli esercizi successivi delle cause di squilibrio economico accertate e delle misure di riequilibrio introdotte, il Concessionario procederà, entro 60 giorni dal pronunciamento della Regione, alla redazione di un nuovo PEF secondo quanto contenuto nel documento “Linee guida per la redazione del Piano Economico Finanziario”. Il nuovo PEF dovrà essere assevera- to con le stesse modalità utilizzate con riferimento al PEF allegato al presente contratto.
LE MISURE DI RIEQUILIBRIO
Le Parti procedono al riequilibrio economico del PEF intervenendo:
a. sulle tariffe;
b. sui fattori di produttività;
c. sul livello dei servizi;
d. sul corrispettivo chilometrico;
e. sulla durata della concessione per un massimo di 18 mesi.
La quantificazione degli effetti economici delle misure di riequilibrio di cui ai punti c) e d) è determinata come di seguito:
a. per il livello dei servizi:
1. in caso di scostamento negativo dell’equilibrio economico finanziario il riequilibrio è effettuato individuando i servizi di trasporto meno redditivi, sulla base dei valori di costo e ricavo nei dati di monitoraggio di cui all’art. 29. La redditività dei servizi è determinata dal rapporto fra il reddito operativo della linea ed i chilometri di servizio prestato;
2. in caso di scostamento positivo dell’equilibrio economico finanziario il riequilibrio è effettuato attraverso il potenziamento dei servizi. Il potenziamento è determinato sulla base del costo medio e del ricavo medio di quella tipologia di servizio.
b. per il corrispettivo chilometrico, il corrispettivo unitario viene variato, in positivo e in negativo, di una percentuale pari al rapporto fra il valore del riequilibrio ed il corrispettivo per l'offerta programmata vigente al momento del riequilibrio stesso.
ART. 34 - PENALI, SANZIONI, VIGILANZA E PREMI
Il mancato rispetto degli obblighi scaturenti dal presente contratto comporta l’appli- cazione delle penali previste nel documento " Penali e Premi", fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
Il Concessionario è tenuto, altresì, ad osservare gli obblighi previsti nella Legge e nel suo Regolamento di attuazione. Il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla suddetta Legge. Le penali di cui al docu- mento " Penali e Premi" sono complementari al sistema sanzionatorio di cui al Re- golamento.
Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto e dalla norma- tiva regionale è svolto dalla Regione e dagli Enti Locali, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 della Legge e dalla Convenzione per la gestione associata.
I controlli di cui ai commi precedenti sono esercitati, per conto della Regione, da personale interno specificamente incaricato ovvero da soggetti esterni dalla stessa designati, muniti di apposito tesserino, i quali possono effettuare rilevazioni in me- rito agli obblighi contrattuali ed a quanto descritto nel documento “Qualità” per ve- rificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente pre- visti. A tal fine il personale ha libero accesso ai mezzi e agli impianti nonché alla documentazione concernente i dati e le comunicazioni previste nella gestione del contratto medesimo, con facoltà di ottenerne copia.
Il Concessionario è tenuto a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell’attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.
Nei casi in cui siano riscontrate inadempienze contrattuali, anche in esito alla attivi- tà di vigilanza di cui al presente articolo, la Regione provvede ad inoltrare l’avviso di violazione entro trenta giorni dalla data di accertamento della medesima. Il Con- cessionario, entro venti giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni. La Regione, entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata. Nel caso in cui il Concessionario non ritenga fondata la contestazione medesima ha facoltà di richiedere la convocazione del Co- mitato Tecnico ai fini di un tentativo di accordo.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo in sede di Comitato Tecnico, la Regione provvederà comunque ad applicare la penale e trattenerne l’importo com- plessivo dalla rata di saldo del prezzo di cui al precedente art. 7.
La riduzione di consumo di gasolio come previsto dall'art. 14 comporta il riconosci- mento di un premio come previsto nel documento " Penali e Premi". Un ulteriore premio è riconosciuto al Concessionario per l’utilizzo di gasolio a basso tenore di zolfo. L’ammontare complessivo di detti premi, in un anno, non può superare le pe- nali applicate nello stesso esercizio.
ART. 35 – SUBCONCESSIONE
E’ ammessa la subconcessione nei limiti indicati in offerta. E' ammessa altresì, dal- la data di avvio del servizio, la subconcessione con riferimento ai chilometri ag- giuntivi, compresi i flessibili, rispetto al Programma di esercizio (per offerta) alle- gato alla documentazione di gara, affidati nel corso di vigenza del Contratto Ponte che il Concessionario s'impegna ad effettuare ai sensi dell'art. 3.
A tal fine, prima dell’affidamento in subconcessione dovrà essere presentata xxxxxx-
sta scritta alla Regione specificando sia le attività che si intendono sub-concedere sia l’impresa sub-concessionaria e dovrà essere prodotto quanto previsto dall’art. 118 del Dlgs 163/2006.
La Regione a sua volta autorizzerà, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e di quanto previsto all’art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subconcessione. Fino alla data di autoriz- zazione non è comunque consentita la subconcessione.
Il contratto di subconcessione deve prevedere il rispetto degli obblighi connessi alle modalità di effettuazione del servizio previsti dal presente contratto con particolare riferimento alle specifiche sulla sicurezza, agli standard di qualità, agli obblighi in- formativi ed al sistema tariffario. Il contratto di subconcessione deve prevedere, al- tresì, il rispetto delle condizioni minime di lavoro a tutela della sicurezza dei lavo- ratori, dei diritti dei passeggeri, delle esigenze delle persone a mobilità ridotta ed a tutela dell’ambiente. Il Concessionario è responsabile in solido con il sub-conces- sionario per il mancato rispetto dei suddetti obblighi.
In caso di risoluzione del contratto con il Concessionario, viene meno conseguente- mente la subconcessione senza alcun obbligo da parte della Regione
ART. 36 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario ha costituito cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria
n. …… del -------------------- con la quale, si costituisce fideiussore a favore della Regione fino alla concorrenza della somma ….. (10% dell'importo contrattuale an- nuale) della durata di 11 anni a decorrere dalla data di efficacia del presente con- tratto.
La cauzione definitiva viene prestata a garanzia degli obblighi assunti con il presen- te contratto ed a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risul-