PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTI/SUBINVESTIMNETI 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”
XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX (XXXX) XXXXXXXX 0 COMPONENTE 2 INVESTIMENTI/SUBINVESTIMNETI 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ATTIVAZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AI SENSI DELL'ART.
180 E SS. DEL D.LGS. 50/2016, DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NONCHÉ DEI DIRITTI VOLUMETRICI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE DEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI ROZZANO
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 933347640D CUP: B21B21000960001
1. PREMESSE
1.1 Il Comune di Rozzano ("Comune"), in esecuzione della politica finalizzata ad un complessivo recupero del centro cittadino, ha promosso la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana volto alla riqualificazione di un ambito del centro cittadino composto da aree ed immobili ad uso non residenziale ("Ambito di Intervento"). L'Ambito di Intervento, ricadente all'interno del più ampio "Ambito di trasformazione progetto centro – Centro cittadino" disciplinato dal vigente strumento urbanistico comunale ("Ambito di Trasformazione del Centro Cittadino"), ha una superficie fondiaria pari a circa 10.600 mq nella quale sono ammesse destinazioni urbanistiche di tipo commerciale, terziario e servizi, ed una capacità edificatoria pari a 7.000 mq, implementabile del 20 % trattandosi di ambito di Rigenerazione Urbana appositamente individuato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22 Febbraio 2022.
1.2 Parte dei sedimi, degli immobili e dei diritti edificatori all'interno dell'Ambito di Trasformazione del Centro Cittadino, in parte rientranti nell'Ambito di Intervento, è di proprietà di A.L.E.R. – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano ("ALER"), ente
pubblico di natura economica ("Patrimonio Immobiliare ALER"). Pertanto, con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21.12.2020, poi integrato mediante Addendum sottoscritto in data 14 marzo 2022, il Comune e ALER hanno assunto reciproci impegni finalizzati esclusivamente alla risoluzione dei problemi urbani e al miglioramento economico, fisico, sociale e delle condizioni ambientali del centro cittadino di Rozzano, mediante la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana già, come osservato, tra gli obiettivi della politica comunale.
Mediante successiva Convenzione ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto dell'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016, allegata allo studio di fattibilità per la rigenerazione del centro cittadino approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15 giugno 2022, il Comune ed ALER hanno formalmente disciplinato i reciproci impegni assunti con il sopramenzionato Protocollo di Intesa, e suo Addendum, in particolare stabilendo che ALER autorizzasse il Comune affinché il Comune medesimo potesse porre in essere ogni attività necessaria alla cessione del Patrimonio Immobiliare ALER ai fini della realizzazione del progetto di rigenerazione urbana.
1.3 Considerato inoltre che il progetto di rigenerazione urbana riguarda non solo i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione nell'Ambito di Intervento ma anche la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto, da eseguire, in parte, su aree di proprietà della Comunità Discepoli di Emmaus ("Comunità"), Comunità che ha formalmente dato il proprio consenso alla cessione delle proprie aree a condizione che, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, siano precisate e condivise le opere di compensazione a favore della parrocchia.
1.4 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15 giugno 2022, il Comune ha conseguentemente approvato il progetto di fattibilità tecnica riguardante la rigenerazione urbana dell'Ambito di Intervento ("Progetto di Fattibilità") ed il relativo Piano Economico Finanziario ("PEF").
Il Progetto di Fattibilità approvato prevede, tra l'altro, che le opere di urbanizzazione, interne ed esterne al comparto, connesse ai lavori di ristrutturazione e nuova costruzione nell'Ambito di Intervento vengano finanziate tramite contributo comunale per l’importo finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto del 30 dicembre 2021, a seguito di aggiudicazione del bando recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 “rigenerazione urbana”" pari ad euro 3.000.000,00. Detto importi verrà corrisposto secondo le rateizzazioni precisate nello schema di contratto allegato allo studio di Fattibilità approvato.
1.5 Con Determinazione a contrarre del Comune n. 1280 del 25/07/2022 è stata, quindi, avviata la procedura di gara, da assentire conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice"), per l'affidamento, mediante attivazione del partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi dell'art. 180 e ss. del Codice, della concessione di progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché dei diritti volumetrici per l’attuazione del progetto di rigenerazione del centro cittadino del Comune di Rozzano.
La Stazione Appaltante è il Comune di Rozzano (P.IVA 01743420158) con sede in Xxxxxx X. Xxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxxx.
Le prestazioni oggetto del contratto da affidarsi saranno svolte nel territorio del Comune di Rozzano, vie Liguria-Mimose (codice NUTS: ITC4C).
Codice CIG: 933347640D - Codice CUP: B21B21000960001 - CPV: 45233220-7
Il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP"), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - xxx. 00.0000 000; e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, oltre alle ulteriori informazioni relative al citato affidamento.
1.6 L’affidamento avverrà mediante procedura “aperta” ai sensi dell’articolo 60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare, nonché nel rispetto delle disposizioni relative ai “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” approvate con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 (di seguito “CAM Edilizia”).
1.7 La presente procedura di affidamento verrà gestita con modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Codice.
Il Comune utilizza la piattaforma telematica e-procurement SINTEL (di seguito “Sistema”) di ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia), il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.
Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione esclusivamente tramite il Sistema, seguendo le istruzioni fornite nell'elaborato "Modalità tecniche di utilizzo" della Piattaforma Sintel, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, oltre che le indicazioni contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle Domande frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia nella sezione “Strumenti di supporto” (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/x-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx- di-supporto).
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.p.A. scrivendo all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto di Fattibilità, comprensivo dei seguenti allegati:
a) planivolumetrico generale - stato di fatto 1:500
b) estratto catastale - stato di fatto 1:1000
c) inquadramento normativo - stato di fatto -
d) regime dei suoli - stato di fatto -
e) mappatura essenze arboree - stato di fatto 1:500
f) demolizioni e costruzioni - progetto 1:500
g) principi generativi - progetto -
h) cessioni e acquisizioni - progetto 1:1000
i) planimetria piano terra - progetto 1:500
j) planimetria piano tipo - progetto 1:500
k) planivolumetrico generale - progetto 1:500
l) piante piano tipo - progetto 1:200
m)sezioni e prospetti - progetto 1:200
n) render - progetto -
o) indicazioni e finiture - progetto 1:500 / 1:200
p) opere di urbanizzazione - progetto 1:500
q) opere di urbanizzazione zoom - progetto 1:200
r) fasizzazione - progetto -
s) norme tecniche di attuazione;
t) stima dei costi delle opere di urbanizzazione PROGETTO VIABILISTICO (DEVIAZIONE VIA MIMOSE)
u) relazione illustrativa
v) planimetria stato di fatto 1:500
w) planimetria progetto 1:500
x) planimetria di sovrapposizione su fotogrammetrico 1:500
y) planimetria di sovrapposizione su ortofoto 1:500
z) sezioni tipo 1:100
aa) planimetria di individuazione aree 1:500 bb) computo – stima dei costi
cc) relazione illustrativa
2) Relazione finanziaria;
3) Schema di contratto di Concessione;
4) Bando di gara;
5) il presente Disciplinare di gara e relativi allegati:
- Modello 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello 1-bis – Dichiarazioni integrative;
- Modello 1-ter – Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
- Modello 2 – DGUE;
- Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva;
- Modello 4 – Dichiarazione del progettista;
- Modello 5 – Dichiarazione Impresa Ausiliaria;
- Modello 6 – Offerta economica;
6) Perizia di stima Cerved Group S.p.A.;
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite la apposita funzionalità del Sistema. Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto canale
entro le ore 12,00 del 27 ottobre 2022
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice e dell’art. 8, c. 1, lett. c), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33), le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla Stazione Appaltante almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ossia, entro le ore 15,00 del giorno 3 novembre 2022), mediante pubblicazione in forma anonima nel Sistema. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di monitorare la piattaforma al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
La Stazione Appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato nella domanda di partecipazione. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione alla gara l'indirizzo PEC.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione aggiudicatrice; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DISCIPLINA APPLICABILE
3.1 La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in concessione delle attività per la realizzazione degli interventi di rigenerazione, comprese le opere di urbanizzazione, delle aree e degli immobili nell'Ambito di Intervento all'interno del centro cittadino del Comune di Rozzano, con successiva gestione e/o alienazione degli immobili riqualificati/edificati e della manutenzione delle aree pubbliche come meglio precisato nel Progetto di Fattibilità posto a base di gara.
L'elenco degli immobili ricompresi nell'oggetto dell'affidamento è accluso nella documentazione di gara.
Xxxxx restando gli obblighi del Concessionario previsti in tutti gli elaborati oggetto di gara e dell'offerta presentata, rientra nel perimetro dell'affidamento:
- La progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione, comprensivi delle opere di urbanizzazione, sulla base del Progetto di Fattibilità posto a base di gara nonché del progetto definitivo presentato in sede di gara;
- L'esecuzione dei lavori, ogni onere compreso, per la realizzazione delle opere, comprese le opere di urbanizzazione, a regola d'arte ed in conformità al progetto definitivo ed esecutivo, riferite agli interventi di riqualificazione di cui al Progetto di Fattibilità posto a base di gara;
- La gestione/alienazione degli immobili riqualificati e/o di nuova edificazione nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche all'interno dell'Ambito di Intervento, in conformità a quanto stabilito nel Progetto di Fattibilità posto a base di gara a cui il progetto definitivo presentato in sede di gara dovrà uniformarsi.
3.2 Quanto all'attività di progettazione, i concorrenti in gara presentano per le opere di urbanizzazione, interne ed esterne al comparto, il progetto definitivo redatto in base al Progetto di Fattibilità posto a base di gara mentre per gli edifici privati un Masterplan costituito da grafici e relazioni utili a descrivere le caratteristiche dei manufatti in base all’offerta che si intende proporre.
Conseguentemente all’aggiudicazione ed alla sottoscrizione della Concessione il Concessionario è tenuto a predisporre il progetto esecutivo in base al progetto definitivo presentato in sede di gara per le opere di urbanizzazione nonché i progetti composti dagli allegati necessari ad ottenere idonei titoli abilitativi per quelli privati.
La tipologia e l'importo complessivo dei servizi tecnici per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, sono riportati nella seguente tabella:
Categorie e classi | ID opera | Descrizione | Grado complessità | Valore delle Opere |
IV a | E.18, V.01 | Riqualificazione viabilità esistente, realizzazione di parcheggi, piazze e marciapiedi | MEDIA | 3.182.439,45 |
Il Concessionario si impegna a sviluppare il progetto esecutivo in conformità alla normativa vigente e applicabile in materia ed al progetto definitivo; tale progetto deve essere corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresa quella in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il progetto esecutivo, in particolare, deve definire in dettaglio la natura e le condizioni di esecuzione delle opere.
In conformità alla documentazione tecnica allegata in gara, il Concessionario potrà, dandone evidenza nella progettazione presentata in gara, aumentare la capacità edificatoria dell'Ambito di Intervento (7.000 mq) applicando l'incremento del 20% di superficie lorda (1.400 mq) da utilizzare per la realizzazione dei lavori, in conformità alla delibera del Consiglio Comunale di Rozzano n. 5 del 22 febbraio 2022 la quale ha individuato, come ambito di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 8-bis della L.R. 12/2005, l'intero quartiere ALER comprendente il centro cittadino, così come individuato dal Piano di Governo del Territorio vigente, nonché espressamente previsto che agli interventi di ristrutturazione urbanistica proposti negli ambiti della rigenerazione sono riconosciute le deroghe al PGT vigente ai sensi del comma 5) dell'art. 11 della LR 12/2005 e ss.mm.ii..
3.3 In fase di esecuzione dei lavori il Concessionario si impegna ad eseguire tutti gli interventi di riqualificazione individuati nel Progetto di Fattibilità a base di gara e nei progetti definitivo ed esecutivo, una volta approvati, nonché nel Masterplan, dallo stesso redatti, attenendosi alle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche nei progetti medesimi.
I lavori, secondo il Progetto di Fattibilità, si articolano in:
I. Attività propedeutiche:
- Realizzazione di strutture prefabbricate per il trasferimento delle esistenti attività commerciali di dettaglio;
- Trasferimento delle strutture del parco giochi;
- Realizzazione di tutti gli interventi di adeguamento temporaneo delle corsie e di sistemazione delle aree di sosta, ovvero sistemazione complessiva della viabilità;
- Eventuale bonifica con costi in detrazione dal valore offerto per l’acquisizione degli immobili e dei diritti ad edificare di ALER;
II. Demolizioni:
- Demolizioni delle volumetrie e manufatti esistenti;
III. Nuova volumetria:
- Realizzazione dei nuovi corpi di fabbrica;
- Intervento di manutenzione straordinaria dell'attuale supermercato;
IV. Opere di urbanizzazione:
- Piazza principale;
- Piazza della Chiesa;
- Portale di accesso, "landmark" identificativo del progetto;
- Porticato aperto con copertura attrezzata per parco giochi e altre attività per l'uso collettivo;
- Riqualificazione viabilità esistente sul retro di via palme e vai mandorli per deviare il traffico di via Mimose comprendente la realizzazione di nuovi parcheggi pubblico e marciapiedi pedonali;
Il Comune ha avviato, su delega di ALER Milano proprietaria delle aree in vendita, le indagini ambientali volte a stabilire, preliminarmente alla stipula degli atti di compravendita, le Concentrazioni Soglia di Contaminazione ("CSC") e gli eventuali costi di bonifica delle aree oggetto di cessione.
La bonifica dovrà essere eseguita dal Concessionario, preliminarmente alla demolizione degli edifici esistenti, mentre i costi della bonifica saranno detratti, salvo conguagli, contestualmente alla stipula degli atti di acquisto degli immobili da ALER Milano, dal valore offerto dal concessionario per acquisire i diritti edificatori e gli immobili di proprietà ALER. Il Concessionario, contestualmente alla stipula del contratto con il Comune dovrà rimborsare all’Ente i costi sostenuti per:
a) la redazione dello studio di fattibilità per 110.313,20 euro;
b) i costi sostenuti per seguire la gara (Pubblicità, commissione giudicatrice ed autorità) per 18.000,00 euro;
c) gli incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e attività di supporto in misura di 35.000,00 euro, importo, questo, calcolato solo sul valore delle opere di urbanizzazione;
d) la redazione dell’indagine ambientale preliminare e il progetto di bonifica- caratterizzazione dell’area corrispondenti a 16.750,00 euro.
I lavori oggetto degli interventi contemplati nella presente procedura – riferibili alla sola componente concernente le opere di urbanizzazione - sono così classificabili:
CATEGO RIA / CLASSIFI CA | Qualificaz ione obbligatori a | A | B | C | E | E=A+B+ C+D | % | Prevalente o scorporabile |
IMPORTO LAVORI | Interventi di efficientamento | Oneri per la sicurezza | Spese tecniche ( progettazione esecutiva) | TOTALE | ||||
SI/NO | € | € | € | € | ||||
OG3 (IV bis) | SI | 3.095.960,67 | 0 | 86.478,78 | 51.537,24 | 3.233.976, 69 | 100 | PREVALENTE |
TOTALE | 3.095.960,67 | 0 | 86.478,78 | 51.537,24 | 3.233.976, 69 |
Il Concessionario compirà tutte le attività per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta esecuzione delle opere.
In capo al Concessionario è allocato il rischio di costruzione, secondo quanto stabilito nello Schema di Contratto, nel documento “Matrice dei rischi" presentato in sede di gara e nella documentazione posta a base di gara.
Tenuto conto della necessità di allocare in capo al Concessionario il rischio di progettazione e di costruzione, resta inteso che eventuali variazioni, in aumento, dei prezzi relativi ai singoli materiali da costruzione, che dovessero incidere sugli importi previsti per interventi acclusi nel progetto aggiudicato, non provocheranno alcun onere aggiuntivo in capo al Comune, restando il rischio di costruzione, di progettazione e di individuazione dei prezzi interamente allocato al Concessionario, come prevede tipicamente la struttura del partenariato pubblico privato, nonché espressamente la matrice dei rischi.
3.4 In merito alla fase di gestione, il Concessionario, nel rispetto della documentazione posta a base di gara, è tenuto a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle aree appositamente individuate all'interno dell'Ambito di Intervento dove vengono realizzate le opere di urbanizzazione, secondo quanto infra specificato.
È facoltà del Concessionario limitare l'uso pubblico delle suddette aree alle sole ore diurne.
Il Concessionario altresì gestisce gli immobili riqualificati e costruiti ex novo nell'Ambito di Intervento, una volta ottenuto il certificato di agibilità nel rispetto della normativa vigente, mettendo altresì a disposizione del Comune una superficie commerciale di circa 150 mq per la messa in attività della farmacia comunale. Al Concessionario è riconosciuta la facoltà di gestire gli immobili riqualificati nell'Ambito di Intervento mediante locazione degli immobili medesimi.
Non è esclusa la possibilità di alienare gli immobili oggetto di riqualificazione o di nuova costruzione fatto salva la salvaguardia dei contratti di locazione in essere fino alla loro naturale scadenza di cui: 3 scadono nel 2023, 1 nel 2024, 1 nel 2025, 1 nel 2026, 1 nel 2027, 2 nel
2028, , 1 nel 2030 e 4 nel 2031.
I servizi di manutenzione hanno come obiettivo primario il mantenimento dei massimi livelli di sicurezza, affidabilità e durata degli impianti e delle nuove opere edili, nel costante mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali. Resta inteso che il Concessionario dovrà eseguire le prestazioni dedotte in affidamento nel rispetto della documentazione di gara tutta, oltreché secondo le regole dell’arte e conformandosi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite nella piena ottemperanza delle previsioni normative, anche di rango comunale, e nel rispetto delle disposizioni e delle raccomandazioni dei soggetti comunque competenti, di tempo in tempo emanate, per adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19.
Alla scadenza della Concessione, le opere di urbanizzazione oggetto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Concedente, in perfetto stato di manutenzione.
4. VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO
4.1 Il valore complessivo presunto della Concessione determinato considerando tutte le prestazioni dedotte in affidamento, e quindi il costo delle opere di urbanizzazione a scomputo interne ed esterne al comparto pari ad euro 3.182.439,45, il costo stimato per la manutenzione delle opere di urbanizzazione interne al comparto, pari ad euro 350.000,00, il costo della progettazione esecutiva delle suddette opere di urbanizzazione, pari ad euro 51.537,24 corrisponde a 3.583.439,45 a cui si devono aggiungere tutti i costi connessi all’attuazione dell’intervento così come esposti nella relazione finanziaria allegata allo studio di fattibilità da cui si evince un valore complessivo di euro 23.001.130,81.
4.2 Il valore stimato dell'investimento (su cui vengono parametrati i requisiti di partecipazione concernenti la fase di esecuzione delle opere) – determinato in base alla quantificazione effettuata nel PEF allegato agli atti di gara – è di € 3.583.976,69 oltre IVA, come emerge dalla seguente tabella, cui vanno aggiunti il costo stimato per la manutenzione delle opere di urbanizzazione interne al comparto, pari ad euro 350.000,00, il costo della progettazione esecutiva delle suddette opere di urbanizzazione, pari ad euro 51.537,24:
COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | Importo in € |
pavimentazione piazza principale (incl. PT porticato) | 800.000,00 |
Portale di accesso | 310.000,00 |
pavimentazione xxxxxx xxxxxxx/xxxxxx | 000.000,00 |
Nuova viabilità e parcheggi extra comparto | 642.047,87 |
Acquisizioni di suolo di proprietà Aler per urbanizzazioni extra comparto | 166.552,00 |
Acquisizione suolo Parrocchiale per urbanizzazioni extra comparto | 46.782,80 |
Spostamento parco giochi | 63.046,00 |
Oneri Sicurezza opere di urbanizzazione nuove | 50.325,96 |
Oneri Sicurezza opere di urbanizzazione da ristrutturare | 21.152,82 |
porticato/terrazzo (allestito con area giochi) | 500.000,00 |
Oneri Sicurezza opere di urbanizzazione porticato/terrazzo | 15.000,00 |
TOTALE VALORE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 3.182.439,45 |
Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un contributo per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione nell'Ambito di Intervento che si sostanzia in:
1) Concessione gratuita dei diritti edificatori comunali relativi all'Ambito di Intervento medesimo che generano una superficie lorda pari ad un totale di 2.699 mq per un valore pari all'importo di Euro 895.000,00.
2) contributo di 3.000.000,00 di euro per la realizzazione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto previste dallo studio di fattibilità del Centro Cittadino attribuito al comune di Rozzano dal Ministero dell'Interno, con Decreto del 30 dicembre 2021, inerente l’aggiudicazione del bando “rigenerazione urbana”. Il contributo verrà riconosciuto secondo la seguente rateizzazione anno 2023 € 400.440,15, anno 2024 € 1.101.727,28; anno 2025 € 799.007,3, anno 2026 € 698.825,27;
3) Il contributo di 1.000.000,00 di euro verrà versato in misura del 30 % all’approvazione dei progetti esecutivi per le opere di urbanizzazione, un’ulteriore 50 % al termine dei lavori delle opere di urbanizzazione esterne al comparto e il restante 20 % al termine dei lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni interne al comparto
Detti contributi per complessivi 4.895.000,00 euro corrispondono nella misura complessiva del 21,28 % del valore stimato degli interventi, nel rispetto del limite del 49 % fissato dall'art. 180, co. 6 del Codice.
Il costo delle opere di urbanizzazione, IVA compresa, che eccede il valore del contributo pubblico riconosciuto mediante fondi PNRR verrà scomputato dagli oneri di urbanizzazione normativamente previsti che il Concessionario sarà chiamato a versare al Concedente.
4.3 Con riguardo alle aree di proprietà di ALER che verranno acquistate dal Concessionario e sulle quali verranno eseguiti lavori di riqualificazione dell'Ambito di Intervento, il valore delle stesse è pari ad un importo, a base di gara e soggetto a rialzo nell'offerta economica dei concorrenti, non inferiore ad € 3.300.000 come indicato negli atti di gara.
Inoltre, come risulta negli atti di gara, dovrà essere corrisposto ad ALER il rimborso parziale del credito dalla stessa maturato relativamente alle morosità derivanti dai contratti di affitto in essere sugli immobili di ALER nonché, nell’ipotesi di disdetta da parte di conduttori che non si ritengano soddisfatti dalla mobilità e preferiscano optare per la chiusura del contratto, la corresponsione dell’indennità di avviamento commerciale. L'importo di detto rimborso, considerato nella relazione finanziaria allegata allo studio di fattibilità in base alle informazioni note ad ALER al 31 marzo 2022, è stato determinato in € 150.000,00 di cui € 130.000,00, per l’acquisizione dei crediti derivanti dalla morosità connessa ai contratti di affitto – pari a circa il 50 % della morosità accertata alla medesima data – ed € 20.000,00 per le eventuali indennità da corrispondere per l’avviamento degli esercizi commerciali che opteranno per la chiusura del contratto.
Detto importo andrà ricalcolato al momento della cessione degli immobili di ALER al Concessionario, considerando il credito sussistente al momento della stipula della compravendita e le effettive indennità da riconoscere per l’avviamento commerciale ai titolari di contratto di locazione che opteranno per la chiusura del contratto fermo restando che l’importo complessivo, al netto del rialzo offerto in sede di gara, non potrà essere superiore ad € 150.000,00.
L'operatore selezionato, quindi, prima della stipula della Concessione, sottoscriverà apposito contratto di compravendita per l'acquisto delle aree di ALER all'interno dell'Ambito di Intervento con corresponsione ad ALER degli importi indicati nell'offerta economica. Il Concessionario acconsente sin d'ora a che ALER selezioni autonomamente il notaio presso cui sottoscrivere il suddetto contratto di compravendita.
4.4 Con riguardo alle aree di proprietà di ALER e della Comunità che verranno acquistate dal Concessionario e sulle quali verranno eseguiti i lavori relativi alle opere di urbanizzazione, il valore delle stesse è pari ai seguenti importi: € 152.800,00 oltre tasse, per le aree di proprietà di ALER ed € 41.920,00, oltre tasse, per le aree di proprietà della Comunità. L'operatore selezionato, quindi, prima della stipula della Concessione, sottoscriverà apposito contratto di compravendita per l'acquisto delle aree per le opere di urbanizzazione extra comparto di ALER, con corresponsione ad ALER dell'importo sopra indicato, ed apposito contratto di compravendita per l'acquisto delle aree per le opere di urbanizzazione extra comparto della Comunità, con corresponsione alla Comunità dell'importo sopra indicato, fermo restando che, al termine dei lavori per le opere di urbanizzazione, si procederà alla puntuale identificazione catastale delle aree e ad eseguire gli eventuali conguagli.
Il Concessionario, per l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione extra comparto, dovrà ottenere preventivamente la sua formale condivisione da parte della Comunità rispetto alla definizione delle opere previste sulle aree già di loro proprietà e la definizione delle opere compensative interne alla parrocchia.
Il Concessionario si impegna a cedere gratuitamente al Concedente, dopo l’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione, le aree di sua proprietà sulle quali sono state realizzate le opere di urbanizzazione medesime, esterne ed interne all'Ambito di Intervento. Successivamente il Concedente consegna al Concessionario le aree all'interno dell'Ambito di Intervento, appositamente individuate dallo studio di fattibilità, sulle quali il Concessionario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4.5 Il Progetto di Fattibilità prevede altresì la corresponsione al Concessionario da parte del Comune di un canone annuo, soggetto a ribasso in gara, pari ad € 14.250,00 oltre IVA, per l'utilizzo dei locali assegnati al Comune per l'esercizio della farmacia comunale, come individuato nei progetti definitivo ed esecutivo approvati dal Comune.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
5.1 La Concessione avrà durata, come da Cronoprogramma, stimata di anni 20 dalla stipula del contratto di cui:
A. 6 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto per la fase di progettazione esecutiva;
B. 36 mesi, decorrenti dall'inizio dei lavori, per la fase di costruzione;
C. 17 anni, decorrenti dal collaudo delle opere con esito positivo e dall'avvio della fase di gestione.
5.2. Con riferimento ai lavori per le Opere di Urbanizzazione, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Cronoprogramma, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte del
Concedente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, fino all’importo massimo scomputabile dagli oneri di urbanizzazione dovuti.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati concorrono.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) possono eseguire le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati. In entrambi i casi, alle consorziate indicate come esecutrici è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Qualora invece la consorziata designata sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice o l’esecuzione con la propria struttura.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, anche ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. Tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del Codice, nei limiti previsti dal citato articolo.
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 186-bis, co. 6, del R.D.16 marzo 1942, n. 267.
7. SOPRALLUOGO
7.1 Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della consapevole predisposizione dell'offerta in gara, è fatto obbligo ai concorrenti – tenuto conto che, in considerazione della tipologia e del contenuto delle prestazioni oggetto della presente Concessione, è strettamente necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, co. 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi interessati dalle prestazioni dedotte in affidamento – di effettuare il sopralluogo degli edifici oggetto di Concessione. In sede di gara, verrà verificato il corretto adempimento di tali sopralluoghi dandone atto nella verbalizzazione della relativa seduta.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
In sede di sopralluogo, l’impresa concorrente dovrà effettuare accurate visite presso gli edifici oggetto della Concessione.
7.2 Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il Comune in persona del RUP, inoltrando all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune una richiesta di sopralluogo con indicazione del nome, cognome, relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il sopralluogo sarà effettuato alla presenza di un tecnico del Comune.
Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale. Saranno esclusi dalla gara gli operatori che non risulteranno, dagli atti in possesso del Comune, aver effettuato il sopralluogo.
Il sopralluogo sarà effettuato nel rispetto dei protocolli adottati per la sicurezza, anche a termini delle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.
La data ultima per la visita dei luoghi è fissata, sin d’ora, al 14/10/2022. Detto termine è fissato in congruo anticipo rispetto alla data ultima per la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 2.2 (28/10/2022) (cfr. delibera X.X.XX. n. 22 del 13/01/2021).
7.3 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché collaboratore dell’operatore economico concorrente. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di
cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
8. REQUISITI GENERALI
8.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
In particolare, sono esclusi dalla gara gli operatori economici:
• per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
• che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
• che non siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure non abbia presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
8.2 I predetti requisiti generali, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di GEIE, devono essere posseduti da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta.
Nel caso di aggregazione di imprese di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti in questione devono essere posseduti direttamente dal consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, del Codice, i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del Codice, l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo stesso va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo (compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara).
La dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice deve essere pertanto resa anche per tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo così come dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, a cui si rinvia integralmente, elencando esplicitamente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune ed indirizzo di residenza) dei singoli soggetti, la relativa carica ricoperta e la posizione attuale: se tuttora in carica o se cessato dalla carica e, in quest’ultimo caso, indicando la data di cessazione.
Tale dichiarazione deve essere resa da parte di tutti i concorrenti, comprese le mandanti, le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori nonché le eventuali imprese ausiliarie,
mediante il Modello 1-ter “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.” o, in alternativa, mediante analoga dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
8.3 Costituisce altresì causa di esclusione il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono esclusi gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per i nuovi assunti, per effetto dell’aggiudicazione:
- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.
9. REQUISITI SPECIALI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara nell’ambito della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Resta inteso che, a termini di quanto stabilito dall’art. 83, comma 9 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ad esclusione delle informazioni e delle indicazioni afferenti all’offerta tecnica ed economica.
Ai sensi dell’art. 86 del Codice, la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.
I concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea dovranno possedere iscrizioni ad albi analoghi a quello riferibile alle imprese con sede in Italia.
Si precisa che:
a) per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice: i requisiti di ordine generale e il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla competente
Camera di commercio industria e artigianato devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;
b) per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: i requisiti di ordine generale e il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di commercio industria e artigianato devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
L'operatore economico, a pena di esclusione, deve essere iscritto alla competente Camera di commercio industria e artigianato, ovvero, se impresa non italiana con sede legale in uno Stato dell’Unione europea, in analogo registro professionale o commerciale di tale Stato, per le attività oggetto di affidamento.
Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dell’UE o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
• dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
L'operatore economico, a pena di esclusione, deve:
a) essere in possesso di un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad Euro 358.397,669;
b) essere in possesso di un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad Euro 179.198,834;
c) aver svolto, negli ultimi cinque anni (anni: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017), servizi analoghi a quello previsto dall'intervento, concernenti in particolare servizi di gestione e/o sviluppo immobiliare, per un importo medio non inferiore a cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad Euro 179.198,834;
d) aver svolto, negli ultimi cinque anni (anni:2021, 2020, 2019, 2018, 2017), almeno un servizio analogo a quello previsto dall'intervento, concernente in particolare servizi di gestione e/o sviluppo immobiliare, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad Euro 71.679,53.
In alternativa ai requisiti di cui ai punti c) e d), è possibile incrementare i requisiti previsti ai punti a) e b) nella misura di 1,5 volte il requisto minimo Il requisito previsto dal punto b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
La comprova dei requisiti sub a) e b) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di pubblicazione del bando di concessione, corredati di nota integrativa;
• per le imprese individuali ovvero per le società di persone mediante il Modello Unico Irpef o Dichiarazione IVA di ultima presentazione.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente concedente.
La comprova dei requisiti sub c) e d) è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizio iniziato in epoca precedente al periodo sopra individuato verrà presa in considerazione la sola quota di prestazioni eseguita nel predetto intervallo temporale. Nel caso di servizi ancora in corso al momento della pubblicazione del bando di concessione, verrà presa in considerazione la sola quota di prestazioni eseguita nell’intervallo temporale di riferimento.
Nel caso in cui il candidato alla Concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti ai precedenti punti devono essere posseduti complessivamente dagli associati o consorziati, fermo restando che ciascuno di essi possegga una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b).
9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Ai fini dell'esecuzione dei lavori, l'operatore economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per progettazione ed esecuzione lavori nelle categorie e classifiche di cui al precedente art. 3 del presente Disciplinare.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
L’attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell’offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.
N.B.: ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 2, del Codice la Committente accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati;
• certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati, per l’esecuzione dei lavori inerenti le categorie indicate all'art. 3 del presente Disciplinare con classifica pari o superiore alla IV bis Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure dal documento originale di certificazione di qualità;
• valida certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, avente ad oggetto settori di attività comprendenti quelli oggetto della presente procedura di gara e rilasciata da organismi accreditati.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato, in corso di validità, di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 2, del Codice l’Amministrazione accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Tenuto conto della natura della presente procedura, che implica la predisposizione di un progetto definitivo in sede di offerta e, a seguito dell’aggiudicazione, l’elaborazione di un progetto esecutivo da parte dell’offerente risultato affidatario della procedura, resta inteso che qualora le imprese concorrenti siano in possesso di attestazione SOA per sola costruzione o di SOA per progettazione e costruzione non adeguata alla classifica richiesta dalla presente procedura o qualora, pur in possesso di SOA per costruzione e progettazione, non soddisfino tramite il proprio staff tecnico i requisiti per la progettazione di cui al presente disciplinare, le stesse dovranno indicare o associare – già in sede di offerta – anche uno o più soggetti di cui all’art. 46, c. 1, lettere da a) a f), esercenti, conformemente a quanto previsto dall’ art. 3, lettera vvvv), del Codice, una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'art. 53 , co. 16-ter del d.lgs.. n. 165/2001.
9.4 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
Per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, i concorrenti che non sono in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione anche per la progettazione, ovvero che – pur essendo in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione – non soddisfino, attraverso il proprio staff tecnico, i requisiti per la progettazione di seguito indicati, devono indicare in sede di offerta o partecipare in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione tra quelli di cui all’art. 46, c. 1, lettere da a) a f) del Codice, i quali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all'art. 8 del presente Disciplinare;
2) iscrizione negli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di affidamento del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
3) possesso dei pertinenti requisiti previsti dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 e, conformemente a quest’ultimo, i concorrenti che siano raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura;
4) capacità tecnica e professionale: avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di opere indicate nella Tabella di cui all'art. 3 del presente Disciplinare e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta: l’oggetto dell’incarico, la descrizione della prestazione - specificandone le relative categorie ed ID opere - la durata, l’importo lavori (IVA esclusa), gli estremi identificativi dell’operatore che ha svolto il servizio,
precisando le eventuali percentuali di partecipazione, e gli estremi identificativi del committente.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalla/e mandante/i.
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, si rinvia alle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Per la comprova, si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (da dicembre 2011 a dicembre 2021), ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova sarà ammessa attraverso la produzione di certificati (in originale o copia conforme) rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione della natura della prestazione svolta, del nome e cognome del tecnico esecutore del rispettivo servizio con l’indicazione (in termini percentuali) della sua quota di esecuzione della prestazione qualora detta prestazione sia stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti, dell’importo dei lavori riferito alla categoria e ID (ex classe e categoria) nella quale è stata svolta la singola prestazione, della data dell’esecuzione del singolo servizio (da/a) e della data di approvazione del singolo servizio. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati (in originale o copia autentica) rilasciati dai medesimi contenenti tutte le indicazioni sopra descritte. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.
NOTA BENE: ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare i predetti requisiti di capacità tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
5) Le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno comunque essere svolte da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
10. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
10.1 I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 8, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui all’art. 9.1 devono essere posseduti e dichiarati da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta e, quindi:
a. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
c. in caso di consorzi di cui all’art 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 8.3, gli stessi dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che si occuperanno della realizzazione delle opere di urbanizzazione.
10.2 E' richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 9.2, lett. a) e b), in capo al RTI o al consorzio nel suo complesso. La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna società componente il RTI e il consorzio (costituito ovvero costituendo) mediante la compilazione del DGUE in formato elettronico.
È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 9.2, lett. c) e d) da parte di ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che assumono la gestione immobiliare.
Quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale, la qualificazione SOA di cui all’art. 9.3 deve essere posseduta dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori- per i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera d), i consorzi di cui alla lettera e) e i soggetti di cui alla lettera f) dell’art. 45 del Codice, di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l’esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole sopra esposte per ciascun tipo di raggruppamento. .
N.B.: le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nonché GEIE devono dichiarare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.
Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei suddetti operatori economici dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.
- per i consorzi di cooperative e imprese artigiane di cui alla lettera b) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il requisito di qualificazione deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi stabili di cui alla lettera c) dell’art 45, comma 2 del Codice, il requisito di qualificazione deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle singole consorziate.
La certificazione del sistema di qualità aziendale, di cui all’art. 9.3, deve essere posseduta in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario: da tutti gli operatori economici raggruppati che eseguiranno.
La certificazione del sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, di cui all’art. 9.3 deve essere posseduta almeno dall’impresa mandataria, dalla consorziata principale ovvero dal consorzio.
10.3 Con riguardo ai requisiti per la progettazione, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, c. 1, lett. e), del Codice, il requisito di cui all’art. 9.4 n. 4) del precedente paragrafo deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
10.4 Si precisa che, tenuto conto delle distinte (e fra loro non omogenee) prestazioni oggetto di affidamento, sono ammessi alla partecipazione della presente gara i raggruppamenti verticali. Resta inteso, in questo caso, che a seguito del collaudo dei lavori, i progettisti (laddove parte del RTI) e le/a imprese/a che eseguono/e i lavori, potranno svincolarsi dal RTI, con la conseguenza che rimarrà/nno quale Concessionario la/e sola/e impresa/e che si
occuperà/anno della gestione immobiliare, inclusa la gestione della manutenzione delle opere di urbanizzazione.
11. AVVALIMENTO
Ai sensi dall’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento, in conformità all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 inserendo la relativa documentazione nella busta “A – Documentazione amministrativa”.
Non è consentito il ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
In caso di R.T.I./consorzi ordinari di concorrenti, l’avvalimento da parte di una delle imprese del R.T.I./consorzio a favore di altra impresa del medesimo R.T.I./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 89 del Codice e del presente disciplinare e a condizione che l’impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel R.T.I./consorzio.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario (art. 89, comma 5).
Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8).
La stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’affidamento, pena la risoluzione del contratto d’appalto (art. 89, comma 9).
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, c. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione impone, ai sensi dell’art. 89, c. 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
• è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie;
• l’ausiliario non può a sua volta avvalersi di un altro soggetto;
• non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di una impresa concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
• non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
12. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
In ordine alla disciplina del subappalto si rimanda a quanto indicato all’art. 174 del Codice.
13. GARANZIA PROVVISORIA
13.1 L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari 2% (due per cento) del valore stimato dell'investimento relativo all'esecuzione manutenzione e progettazione esecutiva delle Opere di Urbanizzazione, e, precisamente, di importo pari ad € 71.679,53 ;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
3) un deposito cauzionale, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara relativo al valore delle aree di proprietà di ALER che verranno acquistate dal Concessionario, e precisamente di importo pari ad € 66.000,00, mediante bonifico o assegno intestato ad ALER Xxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000X00 aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. 9 di xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, con causale "Deposito cauzionale per acquisto aree ALER Milano"), restando inteso che tale deposito cauzionale assumerà espressamente il valore di caparra confirmatoria sul prezzo di acquisto.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 1) art. 13.1 copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
13.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. con bonifico o in assegni circolari, sul conto corrente intestato alla Tesoreria del comune di Rozzano presso Monte dei paschi di Siena, Agenzia DI Rozzano, XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
⮚ In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 9 del Codice, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 16;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Amministrazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia scansionata dei suddetti documenti cartacei, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
⮚ Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l’operatore economico dovrà:
1) acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
2) allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, l’operatore economico deve produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.
Nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, la predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l’impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
13.3 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente deve segnalare nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti, corredata da dichiarazioni di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.
La predetta garanzia dovrà essere stata costituita prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta.
È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
13.4 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, calcolata sul valore dell'investimento (per come in precedenza delineato), che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dalla predetta disposizione normativa.
Sono dovute le ulteriori garanzie previste nello Schema di Convenzione posto a base di gara.
13.5 L’affidatario dovrà, inoltre, costituire e consegnare alla Stazione Appaltante le polizze assicurative relative all'esatta esecuzione delle Opere di Urbanizzazione e dell'attività di manutenzione indicate nello Schema di Concessione allegata al presente Disciplinare. L'importo relativo alla polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7 ed indicata nello Schema di Concessione, riguardante la copertura dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale dell'opera realizzata e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari ad Euro 3.532.439,45.
Tali polizze dovranno essere rinnovate annualmente e l’affidatario dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.
13.6 I concorrenti devono altresì produrre l’impegno di un garante a rilasciare la garanzia fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali concernenti la fase gestionale, relativa alla manutenzione delle opere di urbanizzazione interne all'Ambito di Intervento, oltre che a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tali obblighi contrattuali, da prestarsi entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, dalla presa in consegna dell’opera, o di parte di essa, e con validità pari alla durata della convenzione, per un importo pari al 10% del costo annuo di gestione stimato in una media di 17.500,00 euro annui.
Anche le dichiarazioni di impegno di cui sopra devono essere rilasciate da un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice e prodotte con le modalità sopra riportate relative alla garanzia provvisoria.
13.7 Con riguardo al deposito cauzionale di cui al precedente punto 3) art. 13.1, lo stesso verrà introitato da ALER, in caso di aggiudicazione, a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo di acquisto delle aree alienate. Nel caso in cui l'aggiudicatario risulti, alle verifiche d’ufficio, non in regola con quanto dichiarato in sede di offerta, ovvero, dichiari di voler recedere dall'acquisto, ovvero, non si presenti per la stipula del contratto, oppure, non versi il saldo del prezzo nei termini stabiliti, ALER, a titolo di penale, incamererà la cauzione, salvo il
risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare ad ALER ed al Comune dalla inadempienza dell’aggiudicatario.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14.1 L'offerta dovrà essere redatta e trasmessa alla Stazione Appaltante esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma digitale SINTEL. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l’utilizzo di detta piattaforma.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 7 novembre 2022 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma SINTEL, come risultante dai log del sistema.
La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. g) e h), 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e dell’art. 65, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà nell’ambito della procedura di affidamento di che trattasi devono essere rese in formato elettronico e sottoscritte con firma digitale del dichiarante. Il concorrente, verificato di avere sottoscritto digitalmente tutta la documentazione che compone l’offerta, entro il termine ultimo sopra indicato dovrà accedere alla piattaforma telematica (con le credenziali rilasciate nel momento della registrazione) e, seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti BUSTE TELEMATICHE, provvedere al caricamento (upload) in piattaforma:
a) della busta telematica “A - Documentazione amministrativa”, costituita da una cartella compressa in formato “.zip” contenente tutti i file relativi alla documentazione amministrativa previsti dal presente Disciplinare di gara;
b) della busta telematica “B - Offerta tecnica”, costituita da una cartella compressa in formato “.zip” contenente tutti i file relativi all’offerta tecnica previsti dal presente Disciplinare di gara;
c) della busta telematica “C - Offerta economica”, costituita da una cartella compressa in formato “.zip” contenente tutti i file relativi all’offerta economica previsti dal presente Disciplinare di gara.
N.B.: tutti i file contenuti nelle buste telematiche dovranno essere in formato “.pdf” e firmati digitalmente con le modalità di sottoscrizione indicate nel presente Disciplinare.
Le offerte presentate non vengono, in ogni caso, mai restituite.
Qualora lo ritenga necessario, l’operatore economico potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine ultimo sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente (non è pertanto necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché la piattaforma telematica automaticamente annulla l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova).
Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un’offerta già pervenuta nei termini; oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà all’operatore economico la presentazione dell’offerta.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, co. 3, lett. b), del Codice. Fermo restando quanto indicato all’art. 79, co. 5-bis, del Codice, il recapito tempestivo
dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
I concorrenti esonerano l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso alla piattaforma o che impediscano di formulare l’offerta.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, c. 4, del Codice per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, c. 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Disciplinare, ivi compreso il DGUE:
• sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
• ai sensi dell’art. 47, c. 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
• devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 48, c. 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione sui siti informatici di cui al precedente art. 2; l’operatore economico li può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure li deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compresa la domanda di partecipazione, il DGUE, il PASSOE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese partecipanti alla gara, il tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
Qualora siano prodotti documenti che compongono l’offerta sottoscritti da un procuratore generale o speciale, l’operatore economico deve allegare copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta della documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
La mancata separazione dei file relativi all’offerta economica da quelli dell’offerta tecnica e della documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell’offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per il Comune, ai sensi dell’articolo 72 del Regio Decreto 827/1924.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Nel caso di richiesta da parte dell’Amministrazione di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta nella propria casella di posta elettronica certificata come indicata nella piattaforma telematica.
15.2 Sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità.
Non è invece sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del presente bando.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) Domanda di partecipazione;
2) DGUE;
3) Dichiarazioni integrative;
4) Dichiarazione di assenza di motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice;
5) Dichiarazione dei professionisti componenti lo staff tecnico del concorrente;
6) Dichiarazioni del progettista indicato o associato;
7) Documentazione a corredo;
8) Documentazione e dichiarazioni per i concorrenti associati e consorziati;
9) Documentazione ulteriore in caso di avvalimento.
10) Attestazione dell’avvenuto sopralluogo.
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, è redatta utilizzando il modello di cui all’allegato “Modello 1
– Domanda di partecipazione” e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente e, in caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio ordinario di concorrenti costituito o non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, GEIE costituito o non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, da tutti gli operatori economici facenti parte del RTI concorrente, sia esso costituendo o costituito, del consorzio, del GEIE o dell'aggregazione di imprese (e, quindi, anche dall’operatore incaricato della progettazione nel caso in cui lo stesso sia componente del RTI concorrente).
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del consorzio medesimo e da tutte le imprese indicate quali concorrenti.
La Domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso dovrà essere allegata copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.
La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00: copia scansionata della relativa ricevuta deve essere prodotta, unitamente agli altri documenti, nella busta telematica “A - Documentazione amministrativa”.
Con tale documento il concorrente:
a) indica la forma, singola o plurisoggettiva, con la quale partecipa alla procedura per l’affidamento della presente concessione;
b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, indica e dichiara:
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo assunto da ciascun operatore facente parte del raggruppamento;
- a quale degli operatori economici facenti parte del raggruppamento è stato conferito mandato collettivo con rappresentanza;
- la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale;
c) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, indica e dichiara:
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo che ciascun operatore economico assumerà all’interno del raggruppamento;
- l’operatore economico che sarà designato quale mandatario e l’impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato collettivo con rappresentanza all’operatore economico mandatario;
- la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato assumerà nella ripartizione dell’oggetto contrattuale;
- l’impegno a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese;
d) dichiara che i soggetti del RTI non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
e) dichiara, ai fini della progettazione:
a. di essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione e di essere in possesso, attraverso il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal presente Disciplinare;
oppure
b. di non essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione, oppure di essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione ma di non essere in possesso, attraverso il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal presente Disciplinare;
f) dichiara, ai fini della progettazione:
a. di avvalersi di proprio staff tecnico di progettazione e indica (nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all’ordine) i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi al contratto, indicando altresì il nominativo e la qualifica della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza;
oppure
b. di avvalersi di progettisti che partecipano al RTI per la redazione e sottoscrizione della progettazione e ne indica gli estremi (forma societaria, nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all’ordine), indicando altresì il nominativo e la qualifica della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza;
oppure
c. di avvalersi di progettisti esterni qualificati per la redazione e sottoscrizione della progettazione e ne indica gli estremi (forma societaria, nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all’ordine), indicando altresì il nominativo e la qualifica
della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza;
g) dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
h) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
oppure
dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In tal caso, il concorrente indica puntualmente nell’ambito della propria offerta tecnica le eventuali parti dell’offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice. L’Amministrazione si riserva tuttavia di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
i) indica l’indirizzo PEC oppure, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara;
j) dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
k) dichiara di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30. % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica.
Tale file dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito all’interno della documentazione amministrativa.
Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del DGUE stesso.
N.B.: il DGUE deve essere redatto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da tutti gli operatori economici che dovessero partecipare alla procedura in forma congiunta.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Per ciascuna ausiliaria, dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista al successivo articolo 16.9 del presente disciplinare.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. Valgono le indicazioni riportate nel presente disciplinare concernenti la qualificazione, la quota massima subappaltabile e l’eventuale di subappalto obbligatorio (in questo caso il concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare). Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nel presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, c. 1 e c. 2, del Codice è resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, c. 3, del Codice Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l’art. 80, c. 3, del Codice e, per quanto compatibile con le modifiche da ultimo apportate al Codice, il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, tale attestazione è resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere, mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, c. 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 e 2, del Codice. Tale dichiarazione, dovrà essere resa in conformità al “Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva”, allegato al presente Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal dichiarante.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare compilando quanto segue:
Sezione A
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale:
- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell’Albo delle società cooperative.
Nella Parte II – sezione A, punto 2), è, altresì, dichiarato il possesso dell’attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’importo della concessione.
Sezione B
In tale sezione (relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria) l'operatore e deve dichiarare il possesso del requisito di cui all’art. 9.2 lett. a), b), c e d) del presente Disciplinare.
Sezione C
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica:
- l'operatore, che esegue l'attività di progettazione, deve dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 9.4 n. 4 del presente Disciplinare;
- l'operatore deve dichiarare il possesso del requisito di cui all’art. 9.3.
Sezione D
Tale sezione deve essere compilata, in quanto per la partecipazione alla presente gara è dovuto il possesso del requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità aziendale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, e XXXX, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento: anche dall’impresa ausiliaria;
- nel caso di progettazione svolta da progettista associato o indicato, anche dal progettista per l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice mediante compilazione delle relative parti del DGUE; i requisiti inerenti alla progettazione di cui all’art. 9.4 sono attestati con le modalità ivi previste.
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente, utilizzando il “Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa”, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con le quali dichiara:
1. di impegnarsi, senza riserva o condizione alcuna, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e, in caso di aggiudicazione, di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta;
2. di aver preso piena conoscenza del disciplinare di gara, dello Schema di Concessione, dell'intero Progetto di Fattibilità e di tutta la documentazione posta a base di gara, prendendo atto, accettando e impegnandosi a rispettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e le condizioni che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarle in ogni loro parte;
3. di aver esaminato il bando di gara, il disciplinare di gara e tutta la documentazione formante la lex specialis e di essere a conoscenza che con il contratto si considerano trasferiti all’aggiudicatario i rischi circa la riuscita dell’operazione;
4. di aver preso piena conoscenza dei luoghi ove andranno eseguiti i lavori e le prestazioni contrattuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, e che le prestazioni contrattuali offerte devono rispettare tutti i requisiti minimi indicati;
5. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
6. di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dalla normativa vigente e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di esecuzione del contratto;
7. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
8. che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
9. (eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative): che la società, in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
10. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia): di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e a comunicare all’Amministrazione la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara;
12. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
13. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, il concorrente verrà escluso dalla procedura a evidenza pubblica per la quale la dichiarazione è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
14. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente contratto;
15. di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti in vigore nella località in cui si svolge l’affidamento e per il tempo di durata del contratto;
16. di indicare i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL, se dovuta Cassa Edile, e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
17. (In caso di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 186 xxx, x. 0, xxx xxx X.X. 00 marzo 1942, n. 267):
- (dopo il deposito della domanda di cui all’art. 161 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267) di indicare, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale da cui è stato rilasciato;
- (dopo il decreto di apertura) di indicare, ad integrazione di quanto contenuto nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato,
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
N.B.: Ai sensi dell'art. 95, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019, il concorrente presenta una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
18. che i progettisti incaricati delle attività di progettazione sono elencati nella domanda di partecipazione;
19. (nel caso in cui il concorrente sia in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste e sia in possesso dei requisiti di progettazione previsti dal Disciplinare) il possesso dei requisiti di progettazione di cui all’art. 9.4 del presente Disciplinare;
20. di rientrare fra gli operatori economici che «occupano oltre cinquanta dipendenti» di cui all’art. 47, comma 2, del D.L.77/2021 e di essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e di allegare quindi «copia dell’ultimo rapporto redatto», con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
21. di rientrare fra gli operatori economici che occupano «un numero pari o superiore a quindici dipendenti» e fino a «cinquanta» e, pertanto, si impegna:
a. entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all’amministrazione una relazione di genere in ordine alla situazione del personale (cfr. art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021);
b. entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte (cfr. art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021). L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
22. di assumersi, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile
Le suddette dichiarazioni integrative dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna impresa componente del RTI costituendo o costituito, consorzio ordinario di concorrenti costituito o non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, GEIE costituito o non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, nonché, in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici; dovranno essere rese e sottoscritte altresì, in caso di avvalimento, anche dall’impresa ausiliaria per i punti di propria competenza.
16.4 DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL CODICE
N.B.: le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte digitalmente, potranno essere rese (preferibilmente) tramite la compilazione del Modello 1-ter
“Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.”
Ciascun concorrente deve rendere la seguente DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente), il quale, “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)”, dichiari l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice per tutti i sopra citati soggetti, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara e ne dichiari inoltre tutti i seguenti dati identificativi:
- nome;
- cognome;
- carica/qualifica ricoperta;
- se siano ancora in carica, ovvero, qualora siano cessati dalla carica, in quale data;
- luogo di nascita;
- data di nascita;
- residenza;
- codice fiscale.
N.B.: l’elenco dei soggetti riguardo ai quali si deve rendere la suddetta dichiarazione è riportato nell’art. 80, comma 3 del Codice e nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017.
Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere,
mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice. Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità al “Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva” allegato al presente Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal dichiarante.
16.5 DICHIARAZIONE DEI PROFESSIONISTI COMPONENTI LO STAFF TECNICO DEL CONCORRENTE
Nel caso in cui il concorrente svolga le attività di progettazione mediante il proprio staff tecnico, è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritta digitalmente, con cui i professionisti componenti lo staff tecnico dichiarano di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Qualora i soggetti dichiaranti non siano in possesso della firma digitale, le dichiarazioni potranno, previa sottoscrizione olografa da parte del dichiarante, essere firmate digitalmente dal solo legale rappresentante del concorrente.
16.6 DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA INDICATO O ASSOCIATO
Nel caso in cui le attività di progettazione siano svolte da progettista indicato o associato, il concorrente allega la dichiarazione del progettista, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i. secondo l’allegato “Modello 4 – Dichiarazione del progettista”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, con cui il progettista indicato o associato dichiara:
a) di prendere parte alla procedura in qualità di componente del RTI concorrente oppure di professionista indicato in sede di offerta;
b) di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
c) di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali e assicurativi di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente affidamento;
d) di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al contratto oggetto di affidamento, in vigore nella località in cui si svolge il contratto e per il tempo di durata dello stesso;
e) di essere iscritto agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale, e indica le posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie;
f) di indicare i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
g) di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex art. 1-bis, co. 14, della l. n. 383/2001, sostituito dall’art. 1, l. n. 266/2002;
h) di possedere i pertinenti requisiti stabiliti dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263;
i) di possedere il requisito di progettazione di cui all’art. 9.4 n. 4) del presente Disciplinare;
j) di indicare gli estremi identificativi del soggetto responsabile dell’incarico e l’iscrizione presso il competente Ordine professionale;
l) di essere a perfetta conoscenza del Progetto di Fattibilità posto a base di gara e di tutta la documentazione di gara e di non aver eccezione alcuna con riguardo agli importi e ai valori indicati dal bando integrale di gara e di essere consapevole e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutti gli impegni e le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nello Schema di Concessione;
m) di aver preso piena conoscenza di tutta la documentazione di gara, dei luoghi ove andranno eseguite le prestazioni e che le prestazioni offerte devono rispettare tutti i requisiti minimi indicati;
n) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
o) di indicare i nominativi dei professionisti personalmente responsabili con specificazione delle relative qualificazioni professionali, del coordinatore per la sicurezza e della persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
p) in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, che è prevista la presenza, quale progettista, di un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza e ne indica i dati identificativi e gli estremi di iscrizione al competente Ordine professionale.
16.7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente deve inserire nella busta telematica “A - Documentazione amministrativa”
anche i seguenti documenti:
1. documento attestante la garanzia provvisoria in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui al precedente articolo 13 del presente disciplinare, secondo le modalità e i contenuti ivi previsti, nonché il deposito cauzionale a garanzia dell'acquisto delle aree ALER;
2. copia scansionata della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, in corso di validità, avente ad oggetto settori di attività chiaramente comprendenti quelli oggetto della presente procedura di gara e rilasciata da organismi accreditati, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;
3. per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, di cui al precedente articolo 11.3 del disciplinare: copia scansionata delle certificazioni possedute, in corso di validità, che, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, legittimano la riduzione dell’importo della cauzione provvisoria, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;
4. copia scansionata dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le categorie e classifiche specificate all'art. 3 del presente disciplinare di gara; l’attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell’offerta, validità che dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto;
8. solo nel caso in cui dalla suddetta attestazione SOA non risultasse la certificazione del sistema di qualità aziendale per l’esecuzione dei lavori inerenti le categorie indicate all’art. 6 del presente disciplinare, in quanto ciascuna di classifica superiore o pari alla III:
copia scansionata del documento relativo alla certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciato da soggetti accreditati, in corso di validità, per l’esecuzione dei lavori inerenti le categorie indicate all’art. 3 del presente disciplinare, in quanto ciascuna di classifica superiore o pari alla III, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
8-bis.dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’impegno ad accollarsi, in caso di aggiudicazione, gli oneri relativi alle spese sostenute dal Comune per la redazione dello studio di fattibilità, lo svolgimento della presente procedura di gara, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle spese di pubblicità, alle spese di struttura sopportate per l’espletamento della presente procedura e alla liquidazione della commissione di gara, la redazione del piano di caratterizzazione dell’aree e dell’eventuale progetto di bonifica fino a un massimo di € 180.100,00 Tali spese dovranno essere rimborsate contestualmente alla stipula del contratto e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;
9. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente singolo, raggruppato o associato e, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
Nel caso di concorrente raggruppato o associato o di ricorso all’avvalimento, ogni operatore economico provvede a compilare la componente di propria competenza del PASSOE, indicando il relativo ruolo svolto (mandatario, mandante, impresa ausiliaria, etc).
Nota: il PASSOE è acquisito utilizzando il sistema AVCPass sul portale dell’ANAC (nella sezione “Servizi Online → AVCPass” all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), previa registrazione dell’operatore economico.
Utili indicazioni possono essere reperite nelle “FAQ AVCPass” all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxx blici/FaqAvcpass
Il file del PASSOE, relativo alla presente procedura di affidamento, acquisito dal sistema
AVCPass e ottenuto in formato pdf, dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dai soggetti autorizzati ad impegnare le imprese a cui il PASSOE si riferisce.
È altresì consentito produrre copia scansionata del PASSOE, scaricato e stampato in forma cartacea nonché debitamente sottoscritto in originale come sopra indicato.
Si fa presente che la mancata registrazione presso il sistema AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l’esclusione dalla presente procedura. In tali casi, infatti, l’Amministrazione procederà con la richiesta di integrazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio), del PASSOE mancante, assegnando un termine congruo perentorio, non superiore a 10 giorni, entro e non oltre il quale il concorrente dovrà far pervenire tale documento.
In caso di omessa produzione, totale o parziale, del documento, o non rispondenza a quanto richiesto o nel caso in cui pervenga oltre il termine ultimo previsto, Xxxx procederà con l’esclusione definitiva del concorrente dalla procedura di affidamento;
10. ricevuta di pagamento, al caso scansionata, del contributo a favore dell’ANAC: i concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 (cinquecento/00) secondo le modalità di cui alla delibera dell’Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata in
G.U. n. 64 in data 17 marzo 2022.
Indicazioni operative: per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, l’operatore economico utilizza il “Servizio Riscossione Contributi” sul sito dell’ANAC, accedendo con le credenziali da questo rilasciate e inserendo il codice CIG che identifica la presente procedura.
Si precisa che il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il codice fiscale dell’operatore economico concorrente e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005;
11. ricevuta attestante il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, relativa all'istanza di partecipazione alla procedura;
12. Solo nel caso in cui i documenti siano resi e sottoscritti digitalmente da un procuratore generale o speciale del concorrente: copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;
13. solo in caso di AVVALIMENTO: documenti e dichiarazioni indicate nel successivo articolo 16.9 del presente disciplinare di gara, a cui si rimanda;
14. solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri: documentazione per essi indicata nel presente disciplinare di gara;
15. Il Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (par. 3 linee guida DPCM 7/12/21 – art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021).
16.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONCORRENTI ASSOCIATI E CONSORZIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copie scansionate dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della capofila;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- ciascun operatore economico indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ciascun operatore assume nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- ciascun operatore economico indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- copie scansionate dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- in caso di consorzio stabile, copia scansionata della delibera dell’organo deliberativo dalla quale risulti la volontà dei consorziati di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a 5 anni, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” del/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune;
- il legale rappresentante dell’organo comune indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; tale copia scansionata deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Tale copia scansionata deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante del capogruppo e domanda di partecipazione, di cui al “Modello 1– Domanda di partecipazione”, presentata da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestante:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
16.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente dovrà produrre:
1) nel proprio D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”, la Sezione C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento)” della Parte II, debitamente compilata con la dichiarazione di volere ricorrere all’avvalimento, l’indicazione della denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
2) copia scansionata del contratto di avvalimento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria riportando in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) la durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa ausiliata;
3) copia scansionata dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa ausiliaria stessa;
4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa ausiliaria, preferibilmente tramite il “Modello 5 – Dichiarazione Impresa Ausiliaria”, con la quale costui “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia” (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e di obbligarsi, nei confronti della stazione appaltante e del concorrente, a mettere a disposizione, in applicazione dell’istituto dell’avvalimento, per tutta la durata dell’appalto, compresi eventuali opzioni e rinnovo, i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicati nel Contratto di Avvalimento;
- di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente partecipante alla presente gara e di non parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente, ai sensi dell’art. 45 del Codice;
- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del “D.G.U.E.” e, anche ad integrazione del DGUE stesso, dichiara altresì i seguenti dati:
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione delle offerte;
• solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
• non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 9 del
D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
• numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
• codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
• codice impresa della Cassa Edile;
5) D.G.U.E. in formato elettronico dell’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’ausiliaria stessa, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
6) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da altra persona dotata di poteri di firma) dell’impresa ausiliaria, (preferibilmente mediante compilazione del “Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa” il quale “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)” dichiari quanto previsto al paragrafo “Dichiarazioni integrative” del presente disciplinare di gara, a cui si rimanda, per i punti di competenza per l’impresa ausiliaria;
7) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice dell’impresa ausiliaria (preferibilmente mediante l’utilizzo del “Modello 1-ter - Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016”), resa con le stesse modalità già indicate nello specifico paragrafo del presente disciplinare, a cui si rimanda;
8) PASSOE in cui l’ausiliaria tramite il sistema AVCpass deve provvedere a compilare la componente di propria competenza, indicando il relativo ruolo svolto.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta telematica B – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, nel rispetto delle disposizioni relative ai “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” approvati con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, nonché il principio DNSH.
• PROGETTO DEFINITIVO relativo alle opere di urbanizzazione, redatto ai sensi del Codice e del D.P.R. n. 207/2010, predisposto tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 22 e delle specifiche tecniche e degli elementi contenutistici recati dalla documentazione a base di gara. Tale elaborato potrà recare anche elementi di miglioramento del Progetto di Fattibilità posto a base di gara. Sul punto, si puntualizza che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera non possono tradursi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto. Le verifiche tutte della rispondenza del Progetto di Fattibilità allo stato dei luoghi sono a totale ed esclusivo onere dei concorrenti, i quali dovranno altresì effettuare, in fase di elaborazione dell’offerta, tutte le verifiche necessarie all’esecuzione del contratto, nessuna esclusa, comprese quelle presso gli organi autorizzativi che rimangono a esclusivo costo, onere e rischio dei concorrenti. Nessun onere o costo o rimborso spese per la progettazione definitiva delle opere o qualsivoglia altra prestazione professionale verrà riconosciuto ai partecipanti alla presente procedura di gara, in relazione a quanto presentato in sede di offerta;
• MASTERPLAN DI PROGETTO degli edifici privati da edificare acquisendo i diritti edificatori comunali e di ALER con definizione utile a dimostrare la coerenza con lo studio di fattibilità approvato nonché ad indicare tutti gli elementi costruttivi e tipologici che caratterizzano l’offerta tecnica;
• SCHEDA DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA TECNICA che dovrà essere contenuta in max 15 pagine (ovvero 30 facciate) in formato A4, carattere Arial con
dimensione non inferiore a 10 punti e strutturata in 13 paragrafi corrispondenti ai primi 13 criteri di valutazione di cui al successivo art.22:
- Proposta agronomica: mantenimento/salvaguardia essenze vegetative esistenti dell'area;
- Finiture aree esterne: per livello utilizzo materiali naturali e durevoli, con bassa manutenzione;
- Arredo urbano: materiali durevoli di qualità con basso livello manutentivo;
- Classe energetica edifici: per livelli di efficienza in classe A o superiori;
- Tecnologia costruttiva edifici: per livello di prefabbricazione che consenta un controllo preciso delle tempistiche e dei costi, con minori rischi per la sicurezza in cantiere;
- Materiale rivestimento PORTALE Ingresso: per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta;
- Materiali rivestimento facciate PAM: per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta;
- Materiali finiture facciate interne EDIFICI fronte piazza: per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta;
- Materiali finiture facciate esterne EDIFICI fronte strada: per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta;
- Materiali finiture facciate esterne FUNZIONI commerciali: per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta;
- Materiali finiture COPERTURE: per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta.
• RELAZIONE DESCRITTIVA SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH con riferimento alle opere di urbanizzazione che dovrà essere contenuta in max 10 pagine (ovvero 20 facciate) in formato A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti e strutturata in 5 paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 19.1:
- Durabilità delle opere;
- Qualità dei materiali e/o dei componenti proposti;
- Tecniche e tecnologie innovative;
- Recupero dei rifiuti durante le attività di realizzazione delle opere;
- Disassemblabilità delle soluzioni proposte a fine vita.
• PIANO DI MANUTENZIONE, recante gli obblighi assunti con riferimento alla manutenzione ordinaria, straordinaria sulle opere di urbanizzazione. Il Piano di manutenzione dovrà esplicitare le modalità finalizzate a conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza, il valore economico e i costi di utilizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione affidate in gestione al Concessionario, anche con riferimento alle caratteristiche dei materiali impiegati; in tale documento dovranno altresì essere resi noti i riferimenti delle risorse tecniche che si occuperanno della gestione e della manutenzione delle opere oggetto di intervento.
I concorrenti potranno, inoltre, presentare tavole grafiche esplicative di quanto inserito. Per agevolare il lavoro della Commissione si chiede di indicare in ciascuna tavola eventualmente presentata il riferimento al criterio di valutazione in essa sviluppato.
La Commissione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, non prenderà in considerazione la parte di documentazione prodotta oltre i limiti prescritti.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di Fattibilità, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
La documentazione contenuta nella Busta B dovrà, a pena di esclusione:
- essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata (in tale caso, ai fini dei limiti sopra indicati, saranno conteggiate esclusivamente le pagine relative alla traduzione in lingua italiana);
- essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico. Tutta la documentazione dovrà, a pena di esclusione essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione.
Si precisa che il contenuto dell’offerta tecnica sarà vincolante per il concorrente risultato aggiudicatario e costituirà obbligazione contrattuale specifica.
Dall’offerta tecnica non deve risultare – pena l’esclusione – alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, gli elementi riferiti ad aspetti che devono essere riportati soltanto negli elaborati della busta telematica “C – Offerta economica”, nel campo all’uopo previsto.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta telematica C – Offerta economica, contiene a pena di esclusione i documenti relativi all'offerta economica di seguito indicati:
• PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, che dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta e deve fornire la specificazione delle caratteristiche economiche delle prestazioni oggetto di offerta. L’atto di asseverazione deve essere annesso al Piano economico-finanziario.
Tale documento deve necessariamente tener conto pure dei seguenti profili:
i. i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario dell’investimento (con l’indicazione dell’imposta applicabile);
ii. il quadro economico generale dell’investimento che l’aggiudicatario dovrà sostenere;
iii. le assunzioni di base del modello (ipotesi di carattere tecnico, variabili economiche e finanziarie, aliquote fiscali, tasso di inflazione, ecc.);
iv. l’ammontare complessivo dell’investimento (evidenziando la quota relativa agli oneri per la sicurezza);
v. il piano di ammortamento;
vi. lo schema di ripartizione temporale dell’investimento e dell’utilizzo delle fonti di copertura;
vii. il conto economico di previsione;
viii. il preventivo finanziario;
ix. il prospetto dei contributi previsti da incamerare.
In aggiunta a quanto sopra, si precisa che il Piano economico finanziario da produrre in sede di offerta, oltre a dover indicare i flussi di cassa previsti e il calcolo del valore attuale netto dell’investimento, dovrà specificare, tra l’altro, l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, di cui all’art. 2578 del codice civile.
• OFFERTA ECONOMICA predisposta preferibilmente secondo “Modello 6 – Offerta economica” allegato al presente Disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, indicando i valori offerti in relazione ai seguenti elementi economici e quantitativi:
1) incremento percentuale, in cifre e in lettere, da applicare all'importo a base di gara per l'acquisto del Patrimonio Immobiliare ALER, pari ad € 3.300.000,00, come da documentazione di gara;
2) incremento percentuale, in cifre e in lettere, da applicare all'importo a base di gara, pari ad € 150.000,00 per il rimborso parziale del credito maturato da ALER relativamente alle morosità derivanti dai contratti di affitto in essere sugli immobili di ALER (€ 130.000,00), nonché, nell'ipotesi di disdetta da parte dei conduttori che non si ritengano soddisfatti dalla mobilità e preferiscano optare per la chiusura del contratto, la corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale (€ 20.000,00). Resta inteso che l'importo a base di gara andrà ricalcolato al momento della cessione del Patrimonio Immobiliare ALER al Concessionario, considerando l'effettivo credito sussistente al momento della stipula della compravendita e le effettive indennità da riconoscere per l’avviamento commerciale ai titolari di contratto di locazione che opteranno per la chiusura del contratto, fermo restando che l’importo complessivo, al netto del rialzo offerto in sede di gara, non potrà essere superiore ad € 150.000,00;
3) ribasso percentuale, in cifre e in lettere, da applicare all'importo a base di gara per il canone di affitto dell'immobile dato al Comune per l'esercizio della Farmacia comunale, pari ad € 14.250,00 annui;
4) ribasso percentuale, in cifre e in lettere, da applicare all'importo posto a base di gara per l'esecuzione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, da eseguirsi nella loro totalità ad opera del Concessionario indipendentemente dal ribasso proposto, pari ad un importo stimato in € 3.182.439,45. Resta inteso che l'importo risultante dal ribasso offerto, determinando di fatto una "reviviscenza" degli oneri di urbanizzazione spettanti al Comune, dovrà essere versato dal Concessionario al Comune al momento del rilascio dei titoli abilitativi a costruire degli edifici privati secondo le modalità previste dalle vigenti delibere comunali.
I valori offerti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituiscono gli elementi che verranno presi in considerazione ai fini del punteggio economico, secondo quanto indicato nel successivo articolo 22 del presente Disciplinare.
Nel “Modello 6 – Offerta economica”, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice, il concorrente dovrà altresì indicare i propri costi aziendali relativi alla sicurezza e i propri costi della manodopera per l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento.
In caso di discordanza tra l’offerta economica e quanto indicato all’interno del PEF, sarà preso in considerazione quanto indicato all’interno del PEF ai fini dell’attribuzione del punteggio. Rimangono valide le dichiarazioni a corredo dell’offerta rese all’interno dell’offerta economica.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità indicate dal presente Disciplinare per la sottoscrizione della domanda.
19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dal Comune dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi della normativa vigente.
La Commissione giudicherà le offerte ammesse alla gara attribuendo punteggi differenziati, riferiti alle seguenti componenti:
punteggio massimo | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
Totale | 100 |
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per essa intendendosi l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla sommatoria del punteggio attribuito alla componente tecnica e di quello attribuito alla componente economica dell’offerta, secondo quanto di seguito previsto.
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Si precisa che :
- Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- Nella colonna identificata con la lettera T vengono identificati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
n° | Criteri di valutazione | Max punti D | Max punti T |
1 | proposta agronomica: mantenimento/salvaguardia essenze vegetative esistenti dell'area | 4 | |
A | > 80 % | 4 | |
B | > 40% < 80% | 2 | |
C | < 40% | 0 | |
2 | finiture aree esterne: per livello utilizzo materiali naturali e durevoli, con bassa manutenzione | 8 | |
A | pietra naturale | 8 | |
B | Gres o autobloccanti | 3 | |
C | altro | 0 | |
3 | arredo urbano: materiali durevoli di qualità con basso livello manutentivo | 5 | |
A | pietra naturale | 5 | |
B | prodotti cementizi simili a quanto in progetto | 2 | |
C | altro | 0 | |
4 | classe energetica edifici, per livelli di efficienza in classe A o superiori | 6 | |
A | > Classe A + | 6 | |
B | < Classe A+ > Classe A | 3 | |
C | < Classe A | 0 |
5 | tecnologia costruttiva edifici: per livello di prefabbricazione che consenta un controllo preciso delle tempistiche e dei costi, con minori rischi per la sicurezza in cantiere | 8 | |
A | edifici progettati con tecnologia costruttiva prefabbricata | 8 | |
B | edifici progettati con tecnologia costruttiva prefabbricata maggiore del 50 % delle slp in progetto | 4 | |
C | edifici progettati con tecnologia costruttiva tradizionale | 0 | |
6 | Materiale rivestimento PORTALE Ingresso, per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta | 12 | |
A | materiale riflettente/ metallico | 12 | |
B | materiale ceramico con effetto luminescente | 5 | |
C | materiale opaco | 0 | |
7 | materiali rivestimento facciate PAM, per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta | 7 | |
A | Rivestimento metallico riflettente con tonalità fredde con leggere variazioni cromatiche | 7 | |
B | Altro rivestimento riflettente con tonalità fredde con leggere variazioni cromatiche | 3 | |
C | altro materiale | 0 | |
8 | materiali finiture facciate interne EDIFICI fronte piazza, per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta | 8 | |
A | materiale caldo/ legno a bassa manutenzione | 8 | |
B | materiale lapideo o laterizio | 3 | |
C | altro materiale | 0 | |
9 | materiali finiture facciate esterne EDIFICI fronte strada, per grado di affinità con indicazioni inserite nel | 7 |
progetto studio di fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta. | |||
A | rivestimenti trasparenti o vetrati retro illuminati con tonalità fredde | 7 | |
B | rivestimenti trasparenti o vetrati retro verniciati con tonalità fredde | 3 | |
C | altro materiale | 0 | |
10 | materiali finiture COPERTURE, per grado di affinità con indicazioni inserite nel Progetto di Fattibilità (per caratteristiche prestazionali, estetiche e materiche) e per minor manutenzione richiesta | 7 | |
A | verde naturale pensile in misura superiore al 50 % delle coperture | 7 | |
B | materiale non naturale, colorato o sintetico, con effetto verde pensile in misura superiore al 50 % delle coperture | 3 | |
C | Previsione di coperture con verde pensile naturale o sintetico in misura inferiore al 50 % delle coperture | 0 | |
11 | conformità al principio DNSH delle opere di urbanizzazione progettate La Commissione attribuirà i punteggi per il criterio in esame in base ai seguenti elementi: • la qualità dei materiali e/o dei componenti proposti per la realizzazione degli interventi, in particolare attraverso l'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutato in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA) come attestato da dichiarazioni rese da credibili e riconosciuti indipendenti organismi (Ecolabel UE o altri marchi ambientali di tipo I, EPD o altri marchi ambientali di tipo III); • le tecniche e tecnologie innovative finalizzate al miglioramento (rispetto alle previsioni dello studio di fattibilità) dei livelli di impermeabilizzazione, coibentazione (contenimento dei consumi energetici) ed alla | 4 |
riduzione della trasmissione del rumore; • la durabilità delle opere in genere da dimostrare mediante l’inserimento di soluzioni tecnologiche, componenti e materiali che ottimizzino il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera, da illustrare tramite capitolo apposito all’interno della relazione; • almeno il 75% dei rifiuti non pericolosi derivanti da materiale da demolizione e costruzione (calcolato rispetto al loro peso totale) prodotti durante le attività di costruzione e demolizione sia inviato a recupero, da dimostrare tramite capitolo apposito all’interno della relazione; • Disassemblabilità delle soluzioni proposte da dimostrare, con l’indicazione di tutti i materiali e componenti che “possono” essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale delle componenti e materiali utilizzanti nell’intervento. | |||
12 | La Commissione attribuirà il punteggio per il criterio in esame sulla base dei seguenti elementi: Caratteristiche manutentive delle opere di urbanizzazione prevsite in concessione e frequenza della manutenzione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza, il valore economico | 4 |
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA
1. Con riferimento a ciascuno degli elementi qualitativi, di cui ai criteri di valutazione nn. 11 e 12, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, ciascun Commissario disporrà di un massimo di cinque giudizi, e precisamente: non adeguato, poco adeguato, mediamente adeguato, adeguato e molto adeguato.
A detti giudizi corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali del punteggio attribuibile in relazione a ciascun criterio di valutazione:
• non adeguato = 0 % del punteggio massimo attribuibile;
• poco adeguato = 25% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);
• mediamente adeguato = 50% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);
• adeguato = 75 % del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);
• molto adeguato = 100% del punteggio massimo attribuibile.
In particolare, il punteggio finale sarà determinato calcolando la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari.
2. Per quanto riguarda i criteri di valutazione da n. 1 a n. 10 cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della tabella, il punteggio è attribuito in base ai punteggi fissi e predefiniti che, saranno attribuiti o non attribuiti, in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
19.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell'offerta economica avviene per ciascun elemento di seguito elencato:
a) incremento percentuale, in cifre e in lettere, da applicare all'importo a base di gara per l'acquisto del Patrimonio Immobiliare ALER, pari ad € 3.300.000,00, come da documentazione di gara (max 4 punti);
b) incremento percentuale, in cifre e in lettere, da applicare all'importo a base di gara, pari ad
€ 150.000,00 , per il rimborso parziale del credito maturato da ALER relativamente alle morosità derivanti dai contratti di affitto in essere sugli immobili di ALER (€ 130.000,00), nonché, nell'ipotesi di disdetta da parte dei conduttori che non si ritengano soddisfatti dalla mobilità e preferiscano optare per la chiusura del contratto, la corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale (€ 20.000,00) (max 2 punti);
c) ribasso percentuale, in cifre e in lettere, da applicare all'importo a base di gara per il canone di affitto dell'immobile dato al Comune per l'esercizio della Farmacia comunale, pari ad € 14.250,00 annui (max 6 punti);
d) ribasso percentuale, in cifre e in lettere, da applicare all'importo a base di gara per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, pari ad € 3.182.439,45 (max 8 punti).
Poiché la piattaforma ARIA SINTEL non consente l’inserimento dell’offerta economica indicando tutti e quattro criteri sopra prevsti sulla piattaforma nel campo offerta ecopnomica si dovrà indicare il valore 0,01.
Per la valutazione dell’offerta economica si farà riferimento a quanto offerto nel mdello 6 “offerta economica” esteso a tutti i criteri sopra indicati con le lettere a), b), c) e d).
19.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA ECONOMICA
Al prezzo offerto secondo i criteri di cui all'art.22.3 è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato sulla base del metodo della c.d. interpolazione lineare:
CPi= Ri/Rmax dove:
CPi = coefficiente prezzo, attribuito al concorrente i-esimo; Ri = ribasso/rialzo percentuale del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso/rialzo percentuale dell’offerta più conveniente.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti un ribasso o un rialzo percentuale pari o inferiore allo 0,00%.
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., si svolgerà telematicamente.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prim della data fissata.
La prima seduta avrà luogo il giorno 8 novembre 2022, alle ore 15,00.
La prima seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso telematico.
Parimenti le successive sedute pubbliche, così come le eventuali modifiche relativamente a data e orari delle stesse, saranno comunicate nel modo sopra indicato.
In tale seduta si procederà all’apertura della busta telematica A e:
- a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa;
- a verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel bando di gara integrale;
- ad attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Conclusa la verifica, anche a seguito delle risultanze dell’eventuale soccorso istruttorio, il Presidente adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e ne darà comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del Codice, ai concorrenti a mezzo PEC, all’indirizzo inserito dagli stessi in piattaforma.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di
n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Ai sensi dell’art. 77, co. 2, del Codice, i commissari potranno lavorare a distanza avvalendosi della Piattaforma Telematica che garantisce la salvaguarda e la riservatezza delle comunicazioni.
22. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Il Presidente, adottato il provvedimento di esclusione e ammissione alla gara di cui al precedente punto 24, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
N.B.: il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si precisa che oggetto del calcolo dei quattro quinti per l’offerta tecnica sarà il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica dopo la riparametrazione.
La somma dei punteggi riferiti ai criteri e sub-criteri di valutazione determina il punteggio totale dell’offerta tecnica.
Si precisa, altresì, che non verrà effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi e non è prevista la soglia di sbarramento.
24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale ai sensi dell’art. 24 del presente Disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, c. 12, del Codice.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:
i. richiedere, ai sensi dell’art. 85, c. 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice;
ii. effettuare ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice – laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta – la valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d), del Codice. È facoltà della stazione appaltante procedere con la predetta verifica, contemporaneamente, in capo a più operatori economici.
L’organo competente della stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, c. 5, e 33, c. 1, del Codice, provvede all’aggiudicazione. A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra descritte, scorrendo la graduatoria.
Per quanto riguarda le verifiche antimafia, si fa presente che, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si procederà all’acquisizione della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili. Salvo nell’ipotesi in cui emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’informativa liberatoria provvisoria consentirà la stipulazione del contratto, nonché l’approvazione e autorizzazione degli eventuali subcontratti, sotto condizione risolutiva. Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia dovranno essere completate entro i successivi sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante procederà al recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011 e dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del Codice, avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto e secondo quanto previsto dall’art. 32, co. 8, del Codice, come modificato dal d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020:
- considerato che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, il mancato rispetto del termine, qualora imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione dell’operatore stesso dalla presente procedura;
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza indugio dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Resta inteso che qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare, o comunque non risponda all’invito entro 15 (quindici) giorni, la stazione appaltante potrà procedere ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di ulteriore difetto, allo scorrimento della graduatoria stessa.
È facoltà della stazione appaltante dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del Codice, e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, c. 3, lett. c-bis), del Codice.
Ai fini della sottoscrizione del contratto, il RUP richiede all’aggiudicatario di far pervenire, a pena di revoca/annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice;
b) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla società capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
c) idonee coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare di gara e nello Schema di Concessione;
d) eventuali altri documenti richiesti.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicità nonché i compensi della Commissione giudicatrice.
L’Amministrazione comunicherà all’aggiudicatario le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua stipulazione e registrazione nonché alla sua esecuzione.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto, mentre per i concorrenti non aggiudicatari tale garanzia verrà svincolata tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Nei casi di cui all’art. 110, c. 1, del Codice e salvo quanto ivi previsto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
Xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della consegna dei lavori, il progettista trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
25. AVVERTENZE GENERALI
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
b) costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara e, in caso di dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento, comportano l’escussione della cauzione provvisoria.
Si precisa che:
- non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente;
- la stazione appaltante si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- la stazione appaltante si riserva di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Avverso la documentazione di gara è possibile proporre xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla pubblicazione del bando di gara, e ciò a termini del d.lgs. n. 104/2010.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia, Milano.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
28. RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e nel relativo bando di gara, si fa espresso riferimento, oltre che alla documentazione di gara allegata, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia.
Il RUP
PANZARINO
(documento firmato digitalmANenTtOe)NIO
XXXXXXXX
26.07.2022
08:22:51
GMT+01:00