SETTORE
SETTORE
Urbanistica e Patrimonio
COMUNE DI
LATRONICO
Provincia di Potenza
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’AREA DESTINATA A CAMPEGGIO E PIC NIC CON STRUTTURE ANNESSE SITA ALLA LOCALITA’ PERRICCHIO
SCHEMA DI CONVENZIONE E
CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO
Latronico, li 19/02/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
SCHEMA DI CONVENZIONE
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’AREA DESTINATA A CAMPEGGIO E PIC NIC SITA A LATRONICO ALLA LOCALITA’ PERRICCHIO
N Repertorio
L’anno ..................... il giorno ................ del mese di ........................in ......................
presso.................................................. innanzi a me ..................................... segretario comunale senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,
SONO PRESENTI
Da una parte: il Sig. ...................................., nato a .......................... (prov. ............) il giorno ..........................
residente a ............................. (prov .........) che interviene non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Latronico (PZ) con sede in via Largo Marconi, 10 - Codice Fiscale 83000110763
- Partita IVA 00753300763, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
Dall’altra: il Sig. ...................................., nato a .......................... (prov. ............) il giorno ..........................
residente a ............................. (prov .........) che interviene non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della ......................................... con sede in ....................... (prov. ........) Codice Fiscale
………………. - Partita IVA di seguito denominato “Concessonario”;
Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante sono certo,
PREMESSO:
- Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. ........ del ......... è stato dato atto di indirizzo per l’affidamento della gestione dell’area destinata a campeggio e pic nic sita a Latronico alla loc. Perricchio;
- Che con Determinazione dirigenziale n. .......... del è stato scelto il metodo di gara ed approvato
il Bando di gara;
- Che a seguito di (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale è stato approvato
con atto n. ............... del ,
- il servizio è stato aggiudicato alla ....................... per il prezzo complessivo di Euro ...............
- Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato:
..................................
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata approvata l’idoneità del
Concessionario a contrarre, sotto l’aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai servizi di che trattasi;
- Che ......................................................................................
TUTTO CIO’ PREMESSO
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto riportato nel seguente capitolato tecnico d’appalto.
CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO
ART. 1
Oggetto
Il Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di custodia e la gestione dell’area destinata a campeggio e pic nic sita a Latronico alla località Perricchio, per una superficie complessiva di mq.
10.205 circa, ivi compreso le strutture presenti così come si trovano nello stato di fatto e di diritto. L’area oggetto di gestione è costituita dai seguenti spazi e strutture:
1. N. 2 fabbricati in muratura ciascuno di mq. 30 destinati a servizi igienici;
2. N. 1 fabbricato in legno di mq. 40 destinato a locale bar con annessi servizi;
3. Parcheggio di mq. 708 (50 posti);
4. Area a verde mq. 8.743 ;
L’area è altresì dotata di illuminazione esterna (28 pali) e risulta recintata.
ART. 2
Caratteristiche del servizio
Il servizio prevede le seguenti attività:
1) Apertura, custodia e chiusura dell’area campeggio e pic nic per un periodo non inferiore a 8 (OTTO) mesi all’anno;
2) Gestione e controllo delle attrezzature presenti;
3) Attuazione e supporto di iniziative rivolte alla promozione enogastronomica e dei prodotti dell'artigianato locale e, più in generale, promozione di attività ricreative e culturali;
4) Gestione ordinaria quale: pulizia ordinaria dei viali, irrigazione e sfalcio erba nelle aree verdi, potatura e cura delle alberature e delle siepi, compresa la raccolta del fogliame secco e svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti;
5) Manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.
ART. 3
Canone annuo di gestione, Tariffe e Spese di consumo
Il canone annuo di gestione da corrispondere al Comune di Latronico ammonta ad Euro 360,00 (diconsi Euro TRECENTOSESSANTA/00). Tale importo sarà oggetto di offerta in aumento in sede di gara e dovrà essere corrisposto in n. 2 (due) rate uguali semestrali con seguenti scadenze:
• Prima rata entro il 30 Giugno di ogni anno solare;
• Seconda rata entro il 31 Dicembre di ogni anno solare.
La fruizione delle attrezzature, sia da parte di turisti che di residenti, dovrà avvenire a titolo oneroso secondo le tariffe proposte in sede di offerta dal Gestore. Le tariffe dei servizi poste a carico degli utenti saranno incassate direttamente dal Gestore nel rispetto delle norme fiscali e tributarie.
Le spese di allaccio e consumo e delle utenze delle strutture (acqua, luce, riscaldamento, ecc….. ) saranno a carico del Gestore.
ART. 4
Durata della gestione – diritto di recesso
La durata della Concessione sarà di anni 10 (DIECI) a partire dalla data di consegna degli immobili e delle aree, che sarà acclarata mediante sottoscrizione di apposito verbale di consistenza. Dalla data di tale verbale decorreranno i termini della Concessione.
La Concessione è eventualmente rinnovabile alla data di scadenza e per il periodo necessario alla individuazione di un nuovo soggetto gestore, che non potrà superare i 6 (sei) mesi.
Ad entrambe le parti è data facoltà, per gravi motivi, di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso.
Qualora in costanza di contratto intervengano variazioni alla legislazione nazionale e/o alla regolamentazione comunale tali da alterare il sinallagma contrattuale, saranno apportate modifiche contrattuali, concordate tra le parti.
ART. 5
Obblighi del gestore
Il gestore é tenuto a proprie cure e spese a provvedere a:
a) Falciare l’erba delle zone a prato, se presenti, almeno una volta ogni 15 giorni nel periodo primaverile/estivo, e 30 giorni nel periodo autunno/inverno, con rastrellamento del materiale di risulta e trasporto a rifiuto dello stesso.
b) Innaffiare, secondo le necessità di ogni singola pianta, tutte le piante esistenti, nelle ore più idonee .
c) Curare e pulire l’intera area da qualsiasi tipo di rifiuto (carte, barattoli, sacchetti di plastica, vetri, ecc.), compresa la potatura e cura delle alberature e delle siepi, la raccolta del fogliame secco, svuotare giornalmente i cestini porta rifiuti e relativo trasporto a rifiuto; fornire e manutenere le attrezzature necessarie allo scopo e il materiale di consumo necessario (carburanti, lubrificanti, guanti, sacchetti, ecc.).
d) Controllare l’intera area al fine di evitare atti di vandalismo e/o situazioni di pericolo a carico di chiunque entri nel parco, con obbligo di segnalazione al Settore Tecnico del Comune di Latronico - sino alla soluzione – di tutte le situazioni che possano comportare rischio o pericolo di qualunque natura.
e) Controllare le attrezzature esistenti nonché quelle che saranno eventualmente acquistate, per propria iniziativa, dal gestore. Segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Urbana, Carabinieri e Polizia di Stato eventuali atti vandalici per l'identificazione dei responsabili non appena tali atti saranno a conoscenza del gestore.
f) Allestire un eventuale punto ristoro secondo le seguenti indicazioni:
• che sia presentata, ad esclusiva cura e spese del gestore e senza alcun impegno da parte del Comune di Latronico, apposita documentazione volta ad esaminare la relativa pratica;
• che il gestore si faccia carico di ottenere preventivamente, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie occorrenti per l’espletamento dell’attività.
Le nuove opere, gli impianti e gli arredi realizzati dal Gestore sia sulla base dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara che durante il periodo di validità della Concessione e regolarmente autorizzate dal Comune – al termine della convenzione e di eventuali proroghe – rimarranno gratuitamente di proprietà esclusiva del Comune di Latronico, senza che lo stesso Gestore possa richiedere il rimborso delle spese sostenute.
E’ espressamente vietata la cessione a terzi della presente concessione, nonché sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, le aree e le strutture oggetto di Concessione, pena la risoluzione di diritto del contratto;
ART. 6
Lavori di miglioramento
Gli unici interventi consentiti sulle aree date in concessione per la gestione senza alcuna autorizzazione successiva saranno quelli previsti nell’offerta tecnica proposta in sede di gara.
Pertanto, il gestore s’impegna a non eseguire ulteriori opere o interventi di alcun tipo – anche se necessari per migliorare la funzionalità del parco e/o per potenziarne i servizi – senza aver preliminarmente ottenuto specifica autorizzazione del Comune di Latronico nonché da parte di ogni altro Uffici ed Organismi preposto all’esecuzione dei lavori. Resta inteso che nessuna spesa potrà essere attribuita al Comune di Latronico sia durante sia dopo la scadenza della convenzione, a meno che non sia espressamente chiesto il successivo rimborso del Comune e questi assicuri – preventivamente ed in forma scritta – che si potrà procedere in tal senso.
Alla scadenza della convenzione il gestore dovrà rimuovere le opere eseguite ai sensi del presente articolo salvo il caso in cui il Comune richieda espressamente di conservarle. In tal caso le stesse rimarranno gratuitamente di proprietà esclusiva del Comune di Latronico. Qualora il gestore non provvedesse alla rimozione, vi provvederà il Comune, addebitando le relative spese al gestore.
ART. 7
Disponibilità delle aree e delle strutture.
Il Comune di Latronico si riserva la facoltà di effettuare, sulle aree in gestione, manifestazioni di qualsiasi genere organizzate direttamente o autorizzate a terzi. In tal caso il gestore é tenuto ad assicurare la disponibilità dell’area e delle attrezzature occorrenti in qualsiasi momento per l’intera durata delle manifestazioni.
ART. 8
Garanzie
1) A garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di concessione nonché, assicurando al Comune di Latronico la disponibilità della struttura in buono stato di conservazione ed efficienza, salvo la normale usura dovuta al decorso del tempo ed alla normale utilizzazione, il gestore presterà cauzione di importo pari al 10% dell’importo contrattuale mediante polizza assicurativa. A seguito di inadempimento di obbligazioni a carico del gestore, ovvero in caso di danni alle dotazioni e pertinenze causati da inadempimenti e/o da evidente trascuratezza nella gestione, l’Amministrazione Comunale incamererà il deposito e otterrà il pagamento a semplice richiesta a seconda del modo di prestazione della cauzione. Lo svincolo (o la restituzione) della cauzione, saranno autorizzate dal Comune dopo la scadenza del contratto di concessione, entro i successivi 90 giorni, se risulterà in contraddittorio fra le parti che il gestore ha ottemperato a tutti gli obblighi posti a suo carico. Il gestore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui la stessa sia stata in tutto o in parte incamerata o comunque escussa dal Comune, durante il corso della gestione, per le cause sopra citate, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto.
2) A garanzia del mancato pagamento del canone annuo di gestione, il gestore dovrà prestare una polizza fideiussoria di importo annuo pari al canone di gestione offerto;
3) Garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.
Le polizze dovranno garantire i seguenti massimali:
• Per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):
- € 1.000.000,00 per sinistri - incendi e atti vandalici cagionati alla struttura e/o beni oggetti della concessione;
- € 1.000.000,00 per danni a persone e/o cose;
• Per infortuni sul lavoro R.C.O.
- € 1.000.000,00 per evento;
- € 1.000.000,00 per persona.
A tale scopo il gestore sarà obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni a terzi ed a trasmetterne copia al Comune di Latronico;
4) Per tutto il perdurare della gestione, il gestore dovrà provvedere con puntualità al rinnovo delle polizze fideiussorie ed al pagamento dei premi delle polizze assicurative; le relative ricevute dovranno essere depositate, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Latronico, almeno gg. 15 prima delle relative scadenze pena la risoluzione di diritto del presente contratto;
5) Il gestore resta comunque obbligato in solido con gli Istituti di Credito o con le società assicuratrici per tutte le somme che per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo non dovessero essere da queste corrisposte;
ART. 9
Vigilanza e controlli
1) Il Comune di Latronico tramite l’Ufficio Tecnico, eserciterà con i propri organi tutti i controlli e le verifiche che saranno necessarie per accertare gli adempimenti della presente convenzione. Detti controlli e verifiche avranno la cadenza ritenuta più idonea. Laddove da tali controlli dovessero scaturire delle inadempienze o delle responsabilità da parte del gestore il funzionario incaricato provvederà ad inoltrare apposita relazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per i necessari provvedimenti.
2) Il Comune avrà libero accesso in qualsiasi momento alle aree e alle strutture, per verificarne la manutenzione e l’efficienza.
ART. 10
Penalità.
Nel caso dovesse accertarsi inosservanza delle norme e/o degli obblighi della presente concessione da parte del gestore, il Comune di Latronico, previa contestazione scritta e valutazioni delle eventuali deduzioni del gestore da fornirsi entro quindici giorni dalla contestazione, potrà applicare una penale di €. 50,00 per ogni inosservanza contestata.
ART. 11
Cause di decadenza
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili da parte dei Settori competenti:
1) Messa in fallimento, stato di liquidazione a carico del gestore;
2) Periodo annuo di apertura della struttura inferiore a quello stabilito dall’art. 2 del presente Capitolato (minimo 8 mesi);
3) Utilizzazione in tutto o in parte della struttura per usi o finalità diverse da quelle di destinazione;
4) Sub-concessione dei servizi e/o delle strutture;
5) Gravi inadempienze del gestore agli obblighi stabiliti dalla presente concessione previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l’adempimento da eseguirsi a cura, spese e totale responsabilità del gestore;
6) Violazione dell’obbligo di stipulare e/o rinnovare le polizze fideiussorie per la gestione della struttura;
7) Mancato rispetto dei tempi, dei programmi di lavoro, dei progetti presentati e approvati dal Comune, salvo motivi di forza maggiore e/o variazioni richieste ed accordate;
8) Reiterarsi di gravi infrazioni alle principali condizioni del contratto, previa diffida da parte dell’Amministrazione Comunale;
9) Mancato pagamento del canone al Comune di Latronico entro il termine stabilito dall’art. 3 del presente Capitolato;
10) Frode a danno dell’Ente concedente;
11) Danni agli utenti, all’Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell’Amministrazione Comunale derivanti da colpa e/o da incuria e/o negligenza da parte del gestore;
12) Pubblica necessità scaturente da eventi eccezionali. In tal caso al gestore competerà un indennizzo pari alla stima dell’eventuale investimento realizzato e non ancora ammortizzato;
13) Applicazione di più di cinque penalità previste dall’art. 10 del presente Capitolato durante il periodo di validità del contratto.
14) Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
15) Rilevante scadenza del decoro delle strutture e degli spazi affidati in concessione;
16) Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
17) Omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 15.
Nel caso si verifichino le condizioni di cui al presente articolo il Comune ne darà comunicazione al gestore e, valutate le giustificazioni da questi prodotte nei successivi 30 giorni, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia al gestore.
In tal caso il Comune provvederà immediatamente ad incamerare il deposito cauzionale di cui all’art. 8 presentato dal gestore a garanzia degli adempimenti e degli obblighi della concessione.
ART. 12
Risarcimento danni
Il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni che fossero derivati per inadempienze del gestore o per comportamenti che abbiano provocato la decadenza della gestione.
ART. 13
Assicurazioni varie
1) Il gestore, per l’intero perdurare della gestione, rende sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose o a qualsiasi altro titolo nonché per dipendenza di esecuzione di lavori e/o per la gestione del parco e delle attrezzature, spettando esclusivamente al gestore il rispetto di quanto prescritto dalla legge, specialmente in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, ed ogni onere relativo.
2) Il gestore è tenuto a controllare che eventuali lavori svolti all’interno dell’area e sulle strutture siano eseguiti da personale specializzato, assicurato e regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. (ove previsto), specialmente per quanto attiene il rispetto delle disposizioni di cui alla D.M. 37/2008 e relativo (norme sugli impianti) e della L. n. 81/2008 (prevenzione degli infortuni - sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.
3) Il gestore è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti relativi all’assunzione degli operai, alle assicurazioni varie, ecc.
4) Il gestore esonera espressamente il Comune di Latronico per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti od omissioni di terzi in genere, nonché per eventuale scarsità o mancanza di acqua, energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio.
ART 14
Obblighi assicurativi e nei confronti dei lavoratori dipendenti
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi verso terzi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici sono a carico del gestore, che ne è unico responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa di indennizzo nei confronti del Comune medesimo.
Il Gestore è obbligato, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza del lavoro previste dalla normativa vigente per quanto riguarda eventuale personale dipendente.
ART. 15
Rendiconto della Gestione
A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui all’ art. 3 del presente Capitolato, il Concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
A fini notiziali entro il mese di giugno di ogni anno, il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.
Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario. Il Concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.
ART 16
Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto per diritti, copie, bolli e registrazioni, sono a carico del gestore senza diritti di rivalsa.
ART 17
Controversie
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del presente contratto, derivante dall’interpretazione e/o applicazione dello stesso altrimenti connessa o consequenziale, sarà devoluta al Foro di Lagonegro. È esclusa la competenza arbitrale.
ART 18
Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente capitolato d’oneri, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge amministrative e civili, in quanto applicabili tra le quali il codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
n. 50/2016), il regolamento di attuazione per la parte ancora in vigore (D.P.R. n. 207/2010) ed il Codice Civile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Xxxx. Xxxxxxx XXXXX