CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO: L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COMO PER FINALITA’ DI HOUSING SOCIALE
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO: L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COMO PER FINALITA’ DI HOUSING SOCIALE
La disciplina che segue è allegata, quale parte integrante e sostanziale, al contratto di concessione d’uso di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà del Comune di Como.
Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità, obbliga il Comune di Como anche come stazione appaltante e l’ente del terzo settore ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Nel caso in cui l’ETS sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente Patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione nonché le imprese ausiliarie di cui si avvale.
Articolo 2 – Il presente Patto, già sottoscritto dal Dirigente del Settore e Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXX, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce in ogni sua pagina dal legale rappresentante e presentato insieme all’istanza di partecipazione da ciascun concorrente alla procedura di affidamento in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla procedura di affidamento.
Articolo 3 – Il soggetto contraente:
1. dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell’articolo 42 del d.lgs. 50/2016 e smi in materia di conflitto di interesse con il Comune di Como, né in altra ipotesi di conflitto di interesse quale che sia la fonte di legge che la prevede;
2. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara o la procedura allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
3. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non offrire, accettare o richiedere - direttamente o tramite terzi - somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine di agevolare l’aggiudicazione o il provvedimento da cui ha origine la successiva concessione;
4. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione o al provvedimento da cui ha origine la successiva concessione e l’ esecuzione del progetto;
5. nel caso di procedure di gara o comunque comparative, assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura e conseguentemente indica in sede di procedura soggetti da cui è controllato o che controlla;
6. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
7. segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Como ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa nelle fasi di svolgimento della selezione e/o durante l’esecuzione del progetto da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori del Comune di Como; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
8. informa i propri collaboratori e dipendenti, di cui si avvale, degli obblighi recati dal presente Xxxxx e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
9. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti/sub concessione/avvalimenti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto/sub concessione o comunque derivati e/o esecutivi dei suddetti contratti, accordi, convenzioni con il Comune di Como, pena il diniego dell’autorizzazione ove prevista;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.
Articolo 4 – Il Comune di Como:
1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di selezione e nell’esecuzione della concessione, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio “Codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del Codice civile,
ogni qualvolta nei confronti dell’ETS, di taluno dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 , 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del Codice penale;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria
Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dal Comune di Como a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’ETS la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.
La violazione da parte dell’ETS, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario o comunque contraente, di uno degli impegni previsti dal presente Patto può comportare le seguenti sanzioni:
1. l’esclusione dalla selezione;
2. la risoluzione espressa della concessione ai sensi dell’articolo 1456 del x.x., xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx'xxxx xxx xxxxx settore;
3. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia della concessione, impregiudicata
la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
4. la responsabilità per danno arrecato dal Comune di Como nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Como per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
6. la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità Giudiziaria.
Articolo 6 – Il presente Patto vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di selezione e, in caso di assegnazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.
Per il COMUNE DI COMO:
IL DIRETTORE DI SETTORE POLITICHE SOCIALI
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i
Per l' :
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i